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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 12/05/2025, n. 470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 470 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2321/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice Birgit Fischer ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2321/2024 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. dott. SALVATORE
DIEGO, con studio in Trento, via del Brennero, 13, presso il quale ha eletto domicilio;
APPELLANTE contro
(C.F. ), in persona del Sindaco e legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2
p.t, rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. dott. PITTRACHER STEFAN, con studio in Bressanone, via Ponte Aquila 10, presso il quale ha eletto domicilio;
APPELLATO in punto: appello alla sentenza del Giudice di Pace di Egna n. 20/2024, pubblicata in data
05.07.2024, resa nel procedimento sub RG 1413/2023, notificata in data 08.07.2024; trattenuta in decisione, a seguito di concessione di un termine ex art. 127 ter cpc, in sostituzione dell'udienza di cui all'art. 352 cpc, sino all'8.5.2025, in ordine alle seguenti
CONCLUSIONI di parte appellante: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Bolzano, contrariis reiectis: – accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza del
Giudice di Pace di Egna n. 20/2024, pubblicata in data 05.07.2024, resa nel procedimento sub
RG 1413/2023, accertare e dichiarare non dovuto quanto richiesto dal Controparte_1
mediante il sollecito esecutivo n. 216 d.d. 08.08.2023, notificato in data 22.08.2023, a titolo di
“tariffa per servizi speciali bio” e conseguentemente dichiarare che il non ha Controparte_1
diritto di procedere ad esecuzione forzata per il recupero di tale credito;
atteso l'intervenuto
pagina 1 di 7 pagamento di quanto richiesto con il predetto sollecito esecutivo, condannare il CP_1 alla restituzione in favore di della somma di €. 4.473,00,
[...] Parte_1
oltre interessi maturati dalla data di pagamento a quella della restituzione. In via istruttoria: se e qualora il Tribunale ne ravvisasse la necessità al fine del decidere, si insiste per l'ammissione della prova orale indicata nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado. Spese di lite rifuse per entrambe i gradi di giudizio per competenze, anticipazioni, spese generali 15% ex art. 2 DM
55/14, oltre IVA CNPA.” di parte appellata: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, rigettare tutti i motivi
d'appello proposti da in quanto inammissibili, infondati in fatto e Parte_1 in diritto, apodittici, indimostrati, oltre che irrilevanti e inconferenti, e per l'effetto confermare la sentenza impugnata;
con condanna di parte appellante al rimborso di spese, competenze e onorari del presente giudizio.”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Svolgimento processuale. In fatto.
1.1. Con atto di opposizione ex art. 32 del D.Lgs. 150/2011, ha Parte_2 proposto opposizione all'esecuzione nei confronti del sollecito esecutivo n. 216 d.d. 08.08.2023, notificato in data 22.08.2023, emesso dal Comune di avente per oggetto il pagamento CP_1
della tariffa rifiuti base e del servizio bio in relazione alla gestione delle aree di servizio A22
Laimburg Este e Laimburg Ovest per l'anno 2019, al fine di far accertare e dichiarare non dovuto quanto richiesto dal medesimo e che, conseguentemente, il non avrebbe diritto CP_1 CP_1
di procedere ad esecuzione forzata per il recupero di tale credito;
atteso che aveva comunque pagato quanto richiesto, l'attrice ha anche chiesto la condanna alla restituzione della somma pagata di €. 4.473,00, oltre interessi.
A fondamento delle proprie domande, ha esposto, tra l'altro, di essere Parte_1
proprietaria delle aree di Servizio Laimburg Est e Laimburg Ovest, per le quali avrebbe in essere convenzioni con varie società, sostenendo, riassuntivamente, di avere trasferito in capo a privati la gestione dei servizi di ristoro e delle attività commerciali connesse, nonché di commercio e distribuzione di carburanti esercitate sulle suddette aree;
sulla base delle relative concessioni, la
Con Con disponibilità delle aree, nonché l'uso dei locali sia che non sarebbe stata trasferita in capo ai concessionari, i quali si sarebbero accollati anche tutti i costi e gli oneri relativi alla produzione e allo smaltimento dei rifiuti.
pagina 2 di 7 Nell'anno 2008, il avrebbe promosso la riorganizzazione delle corrispondenti Controparte_1
modalità di raccolta, introducendo, per ciascuno dei due siti, un sistema di smistamento che avrebbe previsto l'iniziale differenziazione in base alla natura del singolo elemento o delle sue parti costitutive;
sulla base della convenzione a questi fini sottoscritta, il Comune di CP_1
avrebbe fornito n. 3 “press containers” scarrabili chiusi, dotati di attrezzature elettromeccaniche per l'introduzione, la pesatura e il deposito di rifiuti/materiali riciclabili a basso peso specifico.
L'impiego dei “press containers” e delle campane seminterrate da parte del personale di si sarebbe rilevata, tuttavia, poco compatibile con l'elevata quantità Parte_1
di rifiuti raccolti nei piazzali delle due aree di servizio, tenendo anche conto della ridotta differenziazione dei rifiuti prodotti dall'utenza, per cui il loro utilizzo sarebbe stato interrotto dopo un breve periodo.
Inoltre, in corso di vigenza della convenzione, la quota variabile (legata al quantitativo di rifiuti urbani non differenziati ed ai rifiuti organici delle piazzole) non sarebbe mai stata suddivisa tra
Con Con A22 ed i gestori e non , bensì imputata integralmente a carico di Parte_1
[...]
avrebbe comunicato al che, a seguito di aggiudicazione, le Parte_3 Controparte_1
gestioni dei servizi ristoro e attività commerciali connesse relative alle aree Laimurg Est e Ovest,
Con sarebbero state trasferite alla società Autogrill, mentre i servizi sarebbero stati di lì a poco trasferiti ai nuovi gestori mediante aggiudicazione già in corso, per cui avrebbe precisato che, pro futuro, ogni richiesta di pagamento relativa alla tassa rifiuti, sarebbe dovuto essere indirizzata
Con direttamente ai gestori dei servizi e non-Oil; quindi, con decorrenza 2017, anno del
Con trasferimento ai gestori e non-OIL della disponibilità di tutti i locali e delle strutture, fatto salvo per i soli piazzali esterni, non sarebbe tenuta a pagare Parte_1
alcunché al in materia di rifiuti. Controparte_1
Secondo parte opponente, l'unica attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti rimasta in capo alla società sarebbe quella riferita alle aree esterne aggiudicate che Parte_1
riguarderebbero, in buona sostanza, i rifiuti prodotti dall'utenza e riposti nei cestini esterni di entrambe le aree di servizio.
Per tali aree, avrebbe da tempo costituito un servizio interno di Parte_1
prelievo trasporto e recupero differenziato di tutti i rifiuti solidi ed urbani prodotti lungo tutta la tratta autostradale di sua competenza, incluse le aree Lamburg Est e Ovest, ove la raccolta dei pagina 3 di 7 rifiuti avverrebbe, sin dal 2015, tramite personale interno, che poi li conferirebbe presso il Centro di Sicurezza Autostradale di Bolzano, il quale, a sua volta, provvederebbe al relativo smaltimento tramite due soggetti privati.
Poiché non usufruirebbe di alcun servizio di smaltimento dei rifiuti, Parte_1
perché in parte di competenza dei concessionari aggiudicatari dei servizi di ristoro e commercializzazione dei prodotti oil e non oil, ed in parte (per le aree esterne alle strutture commerciali) eseguito tramite personale interno con successivo servizio di smaltimento in affidamento esternalizzato, nulla sarebbe dovuto al per servizi di smaltimento CP_1 CP_1
speciali (bio).
1.2. Si è costituito in giudizio il sostenendo che l'opponente non sarebbe Controparte_1
legittimata a raccogliere i propri rifiuti presenti nelle aree di servizio autostradale, sussistendo in materia la c.d. privativa in suo favore, ai sensi dell'art. 9 della L. P 26.05.2006 n. 4 e dell'art. 198/1 del D.L.vo d.d. 03.04.2006 n. 152.
1.3 All'udienza del 05.03.2024 le parti chiedevano congiuntamente fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni con termine per deposito di note conclusive;
all'esito, con sentenza n. 20/2024, pubblicata il 05.07.2024, il Giudice di Pace di Egna ha rigettato la domanda di parte opponente, condannandola al pagamento delle spese processuali in favore del CP_1
1.4. Secondo il giudice di prime cure, l'azione di parte opponente sarebbe infondata, tenendo conto che la gestione dei rifiuti trova la sua regolamentazione a livello provinciale nella L.
4/2006 (artt. 4 e 9) e, a livello statale, nel D.Lgs n. 152/2006 (artt. 183, 198 e 230), nonché dell'interpretazione dell'art. 14 del C.d.S. fornita dalla Commissione Tributaria di Trento nella sentenza n. 249/2018, secondo la quale, anche nel caso di attività di smaltimento compiuta in proprio, “…il gestore dovrà soggiacere all'applicazione della tariffa per come stabilita dal regolamento comunale”, e dell'interpretazione resa dal Tribunale di Bolzano nella sentenza n.
465/2022 d.d. 13.05.2022, secondo la quale, sulla base dell'interpretazione sistematiche delle norme disciplinanti il tema in oggetto, l'unica deroga prevista alle prerogative del gestore del servizio dei rifiuti solidi urbani sarebbe costituita dalla attività di raccolta e pulizia sulla restante parte dell'infrastruttura autostradale, escluse quindi le intere aree di servizio.
1.5. Contro tale sentenza l' ha presentato il presente appello, che si Parte_1 basa, quale unico motivo di appello, sulla asserita violazione o falsa applicazione dell'art. 230 comma 1 bis del D.Lvo. 03/04/2006 n. 152, in concomitanza con l'art. 14 del D.Lvo d.d.
pagina 4 di 7 30.04.1992 n. 285.
1.6. Si è costituita la parte appellata formulando ampie
contro
-deduzioni in fatto e diritto e chiedendo il rigetto dell'appello.
1.7. La causa di appello giunge ora in decisione, a seguito di concessione dei termini di cui all'art. 352 cpc.
2. In diritto.
2.1. L'unico motivo di appello formulato dalla parte appellante è infondato e va quindi rigettato, con conseguente conferma della sentenza appellata.
2.2. Va, infatti, dato seguito alla condivisibile giurisprudenza di questo Tribunale, laddove afferma che “la deroga al regime di privativa comunale in favore del gestore dell'infrastruttura autostradale non risulti operante in relazione ai rifiuti “prodotti dagli impianti per l'erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico o da altre attività economiche”, chiaro riferimento alle strutture tipicamente presenti in un'area di servizio. In considerazione dell'esclusione dalla possibilità di raccolta diretta da parte del gestore dell'infrastruttura (nel caso di specie
dei rifiuti “prodotti dagli impianti per l'erogazione di forniture e Parte_1 servizi di interesse pubblico o da altre attività economiche”, impianti ed attività presenti in autostrada tipicamente nelle aree di servizio, risulta che l'unica deroga prevista alle prerogative del gestore del servizio dei rifiuti solidi urbani (nel caso di specie il Comune di Campo di Trens)
è costituita dalla attività di raccolta e pulizia sulla restante parte dell'infrastruttura autostradale” e, inoltre, che “il concessionario autostradale è comunque tenuto, sulla base del medesimo comma, alla “consegna” di quanto raccolto ai “gestori del servizio dei rifiuti solidi urbani”, servizio che nel caso di specie è riservato al (cfr. in particolare sentenza CP_1
Tribunale di Bolzano n. 465/2022).
Infatti, tale conclusione si basa, in primo luogo, su una condivisibile interpretazione sistematica non solo della legislazione nazionale, citata dalla parte appellante, ma della particolare normativa provinciale applicabile, trovando la gestione dei rifiuti la sua regolamentazione a livello provinciale nella legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4 (“La gestione dei rifiuti e la tutela del suolo”), che all'art. 9 prevede espressamente che i comuni effettuano la raccolta e il trasporto dei rifiuti urbani avviati al recupero e allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui al testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni, e, al suo art. 33, che i costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani sono coperti dai comuni mediante l'istituzione di pagina 5 di 7 una tariffa.
In tale contesto va letto l'art. 230 1-bis D.Lvo. 03/04/2006 n. 152 invocato dall'appellante, laddove prevede che i rifiuti derivanti dalla attività di raccolta e pulizia delle infrastrutture autostradali, con esclusione di quelli prodotti dagli impianti per l'erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico o da altre attività economiche, sono raccolti direttamente dal gestore della infrastruttura a rete che provvede alla consegna a gestori del servizio dei rifiuti solidi urbani.
Dall'interpretazione sistematica di tale normativa si evince effettivamente come la deroga al regime di privativa comunale in favore del gestore dell'infrastruttura autostradale non risulti operante in relazione ai rifiuti “prodotti dagli impianti per l'erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico o da altre attività economiche”, il che costituisce chiaro riferimento (anche) alle strutture tipicamente presenti in un'area di servizio, non apparendovi invece essere nessuna ragione valida per potere ritenere, come sostiene la parte appellante, che le aree, pertinenziali all'autostrada, come piazzali, i parcheggi e le aree di sosta, sarebbero sottratte dal principio della privativa comunale e quindi attribuiti, quanto alla gestione dei rifiuti, al concessionario autostradale.
Irrilevante appare a riguardo l'art. 14 del D.Lvo d.d. 30.04.1992 n. 285 (Codice della Strada) che prevede l'obbligo degli enti proprietari delle strade, di provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, non disciplinando tale norma la materia, diversa, di raccolta e smaltimento dei rifiuti e della corrispondente tariffa, ormai regolata specificamente dalla succitata normativa.
Non può quindi ritenersi pertinente neanche la giurisprudenza della Corte Suprema citata dalla appellante (Cass. Civ. sez. trib. 09.03.2011 n. 5559 e Cass. Civ. sez. trib. 18.01.2019 n. 1341), riferita a casi antecedenti l'introduzione del citato art. 230 co. 1 bis D. Lgs. n. 152/2006, e riguardanti, inoltre, “aree autostradali e relative pertinenze” ma non aree di servizio autostradali, che devono ritenersi, ormai, regolati dalla citata normativa speciale.
A riguardo va anche tenuto conto che, come valorizzato in modo del tutto condivisibile dal citato precedente di questo Tribunale, il concessionario autostradale rimane in ogni caso tenuto alla consegna di quanto raccolto ai “gestori del servizio dei rifiuti solidi urbani”, e, quindi, al per cui anche per tale ragione non vi appare essere una valida ragione per esonerare CP_1
parte appellante dal pagamento della tariffa oggetto di causa.
pagina 6 di 7 2.3. L'appello va quindi senz'altro rigettato, con assorbimento di tutte le altre difese delle parti ed integrale conferma della sentenza di primo grado.
3. Spese di lite.
3.1. Le spese seguono la soccombenza, per cui le spese di questo giudizio di appello vanno poste a carico di parte appellante soccombente (art. 91 c.p.c.).
3.2. Per le prime due fasi non vi sono ragioni per discostarsi dai compensi medi previsti dal d.m.
n. 55/2014 (tab. 2) per lo scaglione di valore applicabile (da € 1101,00 ad € 5200,00), mentre per le ultime due si applicano i compensi minimi, tenuto conto della poca attività svolta e delle poche questioni giuridiche e fattuali coinvolte;
per la (sola) fase introduttiva si giustifica l'aumento di
30% richiesto per l'inserimento di “hyperlinks” nella comparsa di costituzione in appello.
3.3. Tenuto conto del rigetto integrale dell'appello vi sono i presupposti l'applicazione del co.
1- quater dell'art. 13 d.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'appello, con conferma integrale della sentenza appellata, condanna la parte appellante a rimborsare alla parte appellata le spese di lite di questo giudizio di appello, che si liquidano in € 1.829,50 per compensi, oltre 15,00 % rimborso forfettario per spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge e successive occorrende;
dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante ai sensi del co.
1- quater dell'art. 13 d.P.R. 115/2002, inserito con l'art. 1 co. 17 l. 24.12.2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Bolzano, 12 maggio 2025
La Giudice
Birgit Fischer
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice Birgit Fischer ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2321/2024 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. dott. SALVATORE
DIEGO, con studio in Trento, via del Brennero, 13, presso il quale ha eletto domicilio;
APPELLANTE contro
(C.F. ), in persona del Sindaco e legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2
p.t, rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. dott. PITTRACHER STEFAN, con studio in Bressanone, via Ponte Aquila 10, presso il quale ha eletto domicilio;
APPELLATO in punto: appello alla sentenza del Giudice di Pace di Egna n. 20/2024, pubblicata in data
05.07.2024, resa nel procedimento sub RG 1413/2023, notificata in data 08.07.2024; trattenuta in decisione, a seguito di concessione di un termine ex art. 127 ter cpc, in sostituzione dell'udienza di cui all'art. 352 cpc, sino all'8.5.2025, in ordine alle seguenti
CONCLUSIONI di parte appellante: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Bolzano, contrariis reiectis: – accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza del
Giudice di Pace di Egna n. 20/2024, pubblicata in data 05.07.2024, resa nel procedimento sub
RG 1413/2023, accertare e dichiarare non dovuto quanto richiesto dal Controparte_1
mediante il sollecito esecutivo n. 216 d.d. 08.08.2023, notificato in data 22.08.2023, a titolo di
“tariffa per servizi speciali bio” e conseguentemente dichiarare che il non ha Controparte_1
diritto di procedere ad esecuzione forzata per il recupero di tale credito;
atteso l'intervenuto
pagina 1 di 7 pagamento di quanto richiesto con il predetto sollecito esecutivo, condannare il CP_1 alla restituzione in favore di della somma di €. 4.473,00,
[...] Parte_1
oltre interessi maturati dalla data di pagamento a quella della restituzione. In via istruttoria: se e qualora il Tribunale ne ravvisasse la necessità al fine del decidere, si insiste per l'ammissione della prova orale indicata nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado. Spese di lite rifuse per entrambe i gradi di giudizio per competenze, anticipazioni, spese generali 15% ex art. 2 DM
55/14, oltre IVA CNPA.” di parte appellata: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, rigettare tutti i motivi
d'appello proposti da in quanto inammissibili, infondati in fatto e Parte_1 in diritto, apodittici, indimostrati, oltre che irrilevanti e inconferenti, e per l'effetto confermare la sentenza impugnata;
con condanna di parte appellante al rimborso di spese, competenze e onorari del presente giudizio.”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Svolgimento processuale. In fatto.
1.1. Con atto di opposizione ex art. 32 del D.Lgs. 150/2011, ha Parte_2 proposto opposizione all'esecuzione nei confronti del sollecito esecutivo n. 216 d.d. 08.08.2023, notificato in data 22.08.2023, emesso dal Comune di avente per oggetto il pagamento CP_1
della tariffa rifiuti base e del servizio bio in relazione alla gestione delle aree di servizio A22
Laimburg Este e Laimburg Ovest per l'anno 2019, al fine di far accertare e dichiarare non dovuto quanto richiesto dal medesimo e che, conseguentemente, il non avrebbe diritto CP_1 CP_1
di procedere ad esecuzione forzata per il recupero di tale credito;
atteso che aveva comunque pagato quanto richiesto, l'attrice ha anche chiesto la condanna alla restituzione della somma pagata di €. 4.473,00, oltre interessi.
A fondamento delle proprie domande, ha esposto, tra l'altro, di essere Parte_1
proprietaria delle aree di Servizio Laimburg Est e Laimburg Ovest, per le quali avrebbe in essere convenzioni con varie società, sostenendo, riassuntivamente, di avere trasferito in capo a privati la gestione dei servizi di ristoro e delle attività commerciali connesse, nonché di commercio e distribuzione di carburanti esercitate sulle suddette aree;
sulla base delle relative concessioni, la
Con Con disponibilità delle aree, nonché l'uso dei locali sia che non sarebbe stata trasferita in capo ai concessionari, i quali si sarebbero accollati anche tutti i costi e gli oneri relativi alla produzione e allo smaltimento dei rifiuti.
pagina 2 di 7 Nell'anno 2008, il avrebbe promosso la riorganizzazione delle corrispondenti Controparte_1
modalità di raccolta, introducendo, per ciascuno dei due siti, un sistema di smistamento che avrebbe previsto l'iniziale differenziazione in base alla natura del singolo elemento o delle sue parti costitutive;
sulla base della convenzione a questi fini sottoscritta, il Comune di CP_1
avrebbe fornito n. 3 “press containers” scarrabili chiusi, dotati di attrezzature elettromeccaniche per l'introduzione, la pesatura e il deposito di rifiuti/materiali riciclabili a basso peso specifico.
L'impiego dei “press containers” e delle campane seminterrate da parte del personale di si sarebbe rilevata, tuttavia, poco compatibile con l'elevata quantità Parte_1
di rifiuti raccolti nei piazzali delle due aree di servizio, tenendo anche conto della ridotta differenziazione dei rifiuti prodotti dall'utenza, per cui il loro utilizzo sarebbe stato interrotto dopo un breve periodo.
Inoltre, in corso di vigenza della convenzione, la quota variabile (legata al quantitativo di rifiuti urbani non differenziati ed ai rifiuti organici delle piazzole) non sarebbe mai stata suddivisa tra
Con Con A22 ed i gestori e non , bensì imputata integralmente a carico di Parte_1
[...]
avrebbe comunicato al che, a seguito di aggiudicazione, le Parte_3 Controparte_1
gestioni dei servizi ristoro e attività commerciali connesse relative alle aree Laimurg Est e Ovest,
Con sarebbero state trasferite alla società Autogrill, mentre i servizi sarebbero stati di lì a poco trasferiti ai nuovi gestori mediante aggiudicazione già in corso, per cui avrebbe precisato che, pro futuro, ogni richiesta di pagamento relativa alla tassa rifiuti, sarebbe dovuto essere indirizzata
Con direttamente ai gestori dei servizi e non-Oil; quindi, con decorrenza 2017, anno del
Con trasferimento ai gestori e non-OIL della disponibilità di tutti i locali e delle strutture, fatto salvo per i soli piazzali esterni, non sarebbe tenuta a pagare Parte_1
alcunché al in materia di rifiuti. Controparte_1
Secondo parte opponente, l'unica attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti rimasta in capo alla società sarebbe quella riferita alle aree esterne aggiudicate che Parte_1
riguarderebbero, in buona sostanza, i rifiuti prodotti dall'utenza e riposti nei cestini esterni di entrambe le aree di servizio.
Per tali aree, avrebbe da tempo costituito un servizio interno di Parte_1
prelievo trasporto e recupero differenziato di tutti i rifiuti solidi ed urbani prodotti lungo tutta la tratta autostradale di sua competenza, incluse le aree Lamburg Est e Ovest, ove la raccolta dei pagina 3 di 7 rifiuti avverrebbe, sin dal 2015, tramite personale interno, che poi li conferirebbe presso il Centro di Sicurezza Autostradale di Bolzano, il quale, a sua volta, provvederebbe al relativo smaltimento tramite due soggetti privati.
Poiché non usufruirebbe di alcun servizio di smaltimento dei rifiuti, Parte_1
perché in parte di competenza dei concessionari aggiudicatari dei servizi di ristoro e commercializzazione dei prodotti oil e non oil, ed in parte (per le aree esterne alle strutture commerciali) eseguito tramite personale interno con successivo servizio di smaltimento in affidamento esternalizzato, nulla sarebbe dovuto al per servizi di smaltimento CP_1 CP_1
speciali (bio).
1.2. Si è costituito in giudizio il sostenendo che l'opponente non sarebbe Controparte_1
legittimata a raccogliere i propri rifiuti presenti nelle aree di servizio autostradale, sussistendo in materia la c.d. privativa in suo favore, ai sensi dell'art. 9 della L. P 26.05.2006 n. 4 e dell'art. 198/1 del D.L.vo d.d. 03.04.2006 n. 152.
1.3 All'udienza del 05.03.2024 le parti chiedevano congiuntamente fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni con termine per deposito di note conclusive;
all'esito, con sentenza n. 20/2024, pubblicata il 05.07.2024, il Giudice di Pace di Egna ha rigettato la domanda di parte opponente, condannandola al pagamento delle spese processuali in favore del CP_1
1.4. Secondo il giudice di prime cure, l'azione di parte opponente sarebbe infondata, tenendo conto che la gestione dei rifiuti trova la sua regolamentazione a livello provinciale nella L.
4/2006 (artt. 4 e 9) e, a livello statale, nel D.Lgs n. 152/2006 (artt. 183, 198 e 230), nonché dell'interpretazione dell'art. 14 del C.d.S. fornita dalla Commissione Tributaria di Trento nella sentenza n. 249/2018, secondo la quale, anche nel caso di attività di smaltimento compiuta in proprio, “…il gestore dovrà soggiacere all'applicazione della tariffa per come stabilita dal regolamento comunale”, e dell'interpretazione resa dal Tribunale di Bolzano nella sentenza n.
465/2022 d.d. 13.05.2022, secondo la quale, sulla base dell'interpretazione sistematiche delle norme disciplinanti il tema in oggetto, l'unica deroga prevista alle prerogative del gestore del servizio dei rifiuti solidi urbani sarebbe costituita dalla attività di raccolta e pulizia sulla restante parte dell'infrastruttura autostradale, escluse quindi le intere aree di servizio.
1.5. Contro tale sentenza l' ha presentato il presente appello, che si Parte_1 basa, quale unico motivo di appello, sulla asserita violazione o falsa applicazione dell'art. 230 comma 1 bis del D.Lvo. 03/04/2006 n. 152, in concomitanza con l'art. 14 del D.Lvo d.d.
pagina 4 di 7 30.04.1992 n. 285.
1.6. Si è costituita la parte appellata formulando ampie
contro
-deduzioni in fatto e diritto e chiedendo il rigetto dell'appello.
1.7. La causa di appello giunge ora in decisione, a seguito di concessione dei termini di cui all'art. 352 cpc.
2. In diritto.
2.1. L'unico motivo di appello formulato dalla parte appellante è infondato e va quindi rigettato, con conseguente conferma della sentenza appellata.
2.2. Va, infatti, dato seguito alla condivisibile giurisprudenza di questo Tribunale, laddove afferma che “la deroga al regime di privativa comunale in favore del gestore dell'infrastruttura autostradale non risulti operante in relazione ai rifiuti “prodotti dagli impianti per l'erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico o da altre attività economiche”, chiaro riferimento alle strutture tipicamente presenti in un'area di servizio. In considerazione dell'esclusione dalla possibilità di raccolta diretta da parte del gestore dell'infrastruttura (nel caso di specie
dei rifiuti “prodotti dagli impianti per l'erogazione di forniture e Parte_1 servizi di interesse pubblico o da altre attività economiche”, impianti ed attività presenti in autostrada tipicamente nelle aree di servizio, risulta che l'unica deroga prevista alle prerogative del gestore del servizio dei rifiuti solidi urbani (nel caso di specie il Comune di Campo di Trens)
è costituita dalla attività di raccolta e pulizia sulla restante parte dell'infrastruttura autostradale” e, inoltre, che “il concessionario autostradale è comunque tenuto, sulla base del medesimo comma, alla “consegna” di quanto raccolto ai “gestori del servizio dei rifiuti solidi urbani”, servizio che nel caso di specie è riservato al (cfr. in particolare sentenza CP_1
Tribunale di Bolzano n. 465/2022).
Infatti, tale conclusione si basa, in primo luogo, su una condivisibile interpretazione sistematica non solo della legislazione nazionale, citata dalla parte appellante, ma della particolare normativa provinciale applicabile, trovando la gestione dei rifiuti la sua regolamentazione a livello provinciale nella legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4 (“La gestione dei rifiuti e la tutela del suolo”), che all'art. 9 prevede espressamente che i comuni effettuano la raccolta e il trasporto dei rifiuti urbani avviati al recupero e allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui al testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni, e, al suo art. 33, che i costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani sono coperti dai comuni mediante l'istituzione di pagina 5 di 7 una tariffa.
In tale contesto va letto l'art. 230 1-bis D.Lvo. 03/04/2006 n. 152 invocato dall'appellante, laddove prevede che i rifiuti derivanti dalla attività di raccolta e pulizia delle infrastrutture autostradali, con esclusione di quelli prodotti dagli impianti per l'erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico o da altre attività economiche, sono raccolti direttamente dal gestore della infrastruttura a rete che provvede alla consegna a gestori del servizio dei rifiuti solidi urbani.
Dall'interpretazione sistematica di tale normativa si evince effettivamente come la deroga al regime di privativa comunale in favore del gestore dell'infrastruttura autostradale non risulti operante in relazione ai rifiuti “prodotti dagli impianti per l'erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico o da altre attività economiche”, il che costituisce chiaro riferimento (anche) alle strutture tipicamente presenti in un'area di servizio, non apparendovi invece essere nessuna ragione valida per potere ritenere, come sostiene la parte appellante, che le aree, pertinenziali all'autostrada, come piazzali, i parcheggi e le aree di sosta, sarebbero sottratte dal principio della privativa comunale e quindi attribuiti, quanto alla gestione dei rifiuti, al concessionario autostradale.
Irrilevante appare a riguardo l'art. 14 del D.Lvo d.d. 30.04.1992 n. 285 (Codice della Strada) che prevede l'obbligo degli enti proprietari delle strade, di provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, non disciplinando tale norma la materia, diversa, di raccolta e smaltimento dei rifiuti e della corrispondente tariffa, ormai regolata specificamente dalla succitata normativa.
Non può quindi ritenersi pertinente neanche la giurisprudenza della Corte Suprema citata dalla appellante (Cass. Civ. sez. trib. 09.03.2011 n. 5559 e Cass. Civ. sez. trib. 18.01.2019 n. 1341), riferita a casi antecedenti l'introduzione del citato art. 230 co. 1 bis D. Lgs. n. 152/2006, e riguardanti, inoltre, “aree autostradali e relative pertinenze” ma non aree di servizio autostradali, che devono ritenersi, ormai, regolati dalla citata normativa speciale.
A riguardo va anche tenuto conto che, come valorizzato in modo del tutto condivisibile dal citato precedente di questo Tribunale, il concessionario autostradale rimane in ogni caso tenuto alla consegna di quanto raccolto ai “gestori del servizio dei rifiuti solidi urbani”, e, quindi, al per cui anche per tale ragione non vi appare essere una valida ragione per esonerare CP_1
parte appellante dal pagamento della tariffa oggetto di causa.
pagina 6 di 7 2.3. L'appello va quindi senz'altro rigettato, con assorbimento di tutte le altre difese delle parti ed integrale conferma della sentenza di primo grado.
3. Spese di lite.
3.1. Le spese seguono la soccombenza, per cui le spese di questo giudizio di appello vanno poste a carico di parte appellante soccombente (art. 91 c.p.c.).
3.2. Per le prime due fasi non vi sono ragioni per discostarsi dai compensi medi previsti dal d.m.
n. 55/2014 (tab. 2) per lo scaglione di valore applicabile (da € 1101,00 ad € 5200,00), mentre per le ultime due si applicano i compensi minimi, tenuto conto della poca attività svolta e delle poche questioni giuridiche e fattuali coinvolte;
per la (sola) fase introduttiva si giustifica l'aumento di
30% richiesto per l'inserimento di “hyperlinks” nella comparsa di costituzione in appello.
3.3. Tenuto conto del rigetto integrale dell'appello vi sono i presupposti l'applicazione del co.
1- quater dell'art. 13 d.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'appello, con conferma integrale della sentenza appellata, condanna la parte appellante a rimborsare alla parte appellata le spese di lite di questo giudizio di appello, che si liquidano in € 1.829,50 per compensi, oltre 15,00 % rimborso forfettario per spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge e successive occorrende;
dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante ai sensi del co.
1- quater dell'art. 13 d.P.R. 115/2002, inserito con l'art. 1 co. 17 l. 24.12.2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Bolzano, 12 maggio 2025
La Giudice
Birgit Fischer
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