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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/04/2025, n. 1854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1854 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – VI sezione civile − riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr.ssa Assunta d'Amore – Presidente rel.
Dr. Giorgio Sensale – Consigliere
Dr. Francesco Notaro – Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3844 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 1239/2020 pronunciata in data 17 settembre 2020 dal Tribunale di Benevento, vertente
TRA
(già ( ), in Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Roma alla Via
Ombrone n. 2, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'Avv. Alessandra Rosa ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Avellino alla Galleria Ciardiello
n. 20 appellante
E
( ), rappresentato e difeso giusta Controparte_1 C.F._1
procura in atti dall'Avv. Antonio Frattolillo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Benevento alla Via Filippo Raguzzini n. 7 appellato
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle Parti hanno concluso come da atti, verbali di causa e note di trattazione scritta da intendersi integralmente trascritti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con atto di citazione notificato in data 26 aprile 2016 conveniva in Controparte_1
giudizio innanzi al Tribunale di Benevento la per sentir accertare Parte_2
l'illegittimità dell'installazione dell'impianto di elettrodotto e, per l'effetto, sentire condannare la convenuta, ai sensi dell'art. 949 c.c., alla rimozione dello stesso, nonché al risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, per l'occupazione abusiva, il deprezzamento della superficie residua e la lesione del diritto di proprietà, che quantificava nella somma di € 15.670,49 o quella maggiore o minore ritenuta giusta − in aggiunta di interessi legali e rivalutazione monetaria –, ovvero al pagamento dell'indennizzo e/o indennità per l'abusiva occupazione, il deprezzamento della superficie residua e la lesione del diritto di proprietà, con il favore delle spese di lite.
L'istante, premesso di essere proprietario/possessore di un fabbricato con annesso terreno sito in CA (BN) alla Via Telesini, riportato in catasto al foglio n. 16, p.lle n. 1054 e n. 1044 e classificato come “zona B 2” (ossia come zona a “vocazione edificatoria”) dal PRG vigente, esponeva che nel mese di giugno 2012 l' Parte_2
aveva collocato, su una parte del suo terreno e senza autorizzazione, un palo per elettrodotto utile alla erogazione di energia elettrica alla utenza privata confinante.
Precisando che detto palo, di forma troncoconica con base di 35 cm, era situato a un'altezza di circa 40 cm sopra il piano di calpestio della zona di ingresso al suo fabbricato e che, per un tratto di lunghezza di 25 cm, era collocato a margine e in appoggio al muretto di sua proprietà, ubicato sul lato sud del fabbricato, deduceva che la soluzione adottata dall' rappresentava, sia un'occupazione usurpativa sine Pt_2
titulo sia una limitazione di godimento delle strutture esistenti (muretti) in quanto direttamente vincolate alla stabilità dell'opera realizzata. sia un danno non patrimoniale riferito alla mancata possibilità di edificazione in allineamento al fabbricato esistente, sia ancora un deprezzamento della proprietà con riferimento alla compromissione dell'estetica complessiva.
Si costituiva l' impugnando e contestando tutto quanto Parte_2
assunto, dedotto e richiesto dall'attore siccome inammissibile e improcedibile, oltre che destituito di ogni fondamento sia in fatto che in diritto. Concludeva chiedendo il rigetto della domanda e, in via subordinata, la congrua riduzione della
2 quantificazione del danno nella misura effettivamente riconducibile ai fatti di causa, con vittoria delle spese di lite.
Acquisita documentazione varia e ammessa ed espletata la consulenza tecnica d'ufficio, il Giudice formulava una proposta conciliativa della lite (nei termini del pagamento della somma di € 3.000,00 in favore dell'attore, oltre le spese di lite e di c.t.u.) che però non aveva seguito e, quindi, decideva la causa con sentenza n.
1239/2020, pubblicata in data 17 settembre 2020, con cui accoglieva la domanda attorea condannando l' al risarcimento dei danni nella Parte_2 misura di € 5.500,00, oltre interessi dalla domanda al soddisfo e alla rifusione delle spese di giudizio in favore dell'attore.
In particolare, il Tribunale, posto che “l'installazione è avvenuta successivamente alla data del mese di dicembre 2010 in quanto all'atto del rilievo di google maps il palo in questione non risultava ancora posizionato e la prima diffida di parte attorea all'
[...]
è avvenuta in data 18-09-2012”, accertava che “la presenza del palo, Parte_2 creando un vincolo di assoggettamento, produce[va] una diminuzione del valore del bene dell'attore per la minore appetibilità di mercato. Tale danno consiste non solo nel potenziale deprezzamento commerciale del bene, nella parziale perdita di godimento dello stesso ma anche nella limitazione del suo pieno godimento in termini di dimensioni, amenità, comodità e tranquillità” e quanto alla determinazione del valore del suolo considerava quanto
“riportato sul sito del Comune di CA (BN), – Valori Controparte_2 di riferimento aree edificabili anno 2016, con allegato il “Valore aree edificabili ai fini dell'imposta municipale unica anno 2013”, per la zona B € 43,20 e per la Zona C3 € 26,40” e, quindi, preso atto che “il ctu determinava in euro 1.368,52 il danno”, riteneva “che il deprezzamento del valore del suolo e quindi il danno patito dall 'attore debba essere determinato tenendo conto della situazione complessiva e quindi anche del pregiudizio subito dal fondo e della perdita di amenità e fruibilità del fondo per la ingombrante struttura che certamente er a soggetta anche alle norme sulle distanze possa essere determinato in euro
5.500,00”.
Avverso detta sentenza, notificata in data 8 ottobre 2020, proponeva appello, con atto di citazione notificato in data 6 novembre 2020, (già Parte_1 [...]
invocandone l'integrale riforma e deducendo, nel merito, la Parte_2
3 contraddittorietà e l'insufficienza della motivazione, l'erronea applicazione delle norme di diritto e l'erronea valutazione delle istanze istruttorie.
L'appellante concludeva onde sentir “[…] rigettare tutte le domande introdotte da
oppure, in mero subordine, in denegata ipotesi contraria, modificare Controparte_1 parzialmente detta sentenza, con notevole riduzione della quantificazione del danno da limitarsi all'importo come quantificato dal CTU”, con vittoria di spese di lite e con richiesta di ripetizione della somma eventualmente pagata in adempimento della sentenza impugnata. Chiedeva, inoltre, l'ammissione ovvero la rinnovazione della prova, anche testimoniale, e reiterava ogni impugnativa della consulenza tecnica d'ufficio, sulle cui risultanze il Tribunale aveva fondato il proprio convincimento.
Si costituiva impugnando e contestando tutto quanto assunto, Controparte_1
dedotto e richiesto dall'appellante in quanto inammissibile, improponibile e infondato e, nel richiedere la conferma della sentenza di primo grado, evidenziava, in primo luogo, che il Tribunale aveva “fatto corretto uso degli strumenti di rito e di quelli tecnici emersi, questi ultimi, dalla espletata istruttoria ed in particolare dal lavoro professionale del consulente dell'Ufficio, motivando in maniera esauriente e precisa il percorso calpestato” e che la società appellante non aveva fornito prova né di avvenuta comunicazione sull'opera che sarebbe stata realizzata, né di un provvedimento dichiarativo della pubblica utilità dell'opera ovvero di altro titolo avente forma scritta (provvedimento giudiziario o accordo fra le parti) legittimante la sua condotta.
Rilevava, infine, che la valutazione effettuata dal giudice di prime cure sul quantum
“mostra[va] di aver tenuto in debito conto delle osservazioni sommessamente poste in rilievo dall'attore pur discostandosene, in parte qua, allorquando contiene nel minimo la valutazione del danno non patrimoniale e finanche il pregiudizio subito dal fondo servente”.
Acquisito il fascicolo del primo grado del giudizio, la causa subiva una serie di rinvii per assenza del relatore, dr. e per le sue dimissioni. Intervenuto il Persona_1
decesso dell'Avv. , difensore di parte appellante, si costituiva in sua Persona_2
sostituzione l'Avv. Alessandra Rosa e, all'esito dell'udienza del 23 gennaio 2025, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., rilevata la pendenza sul ruolo del Consigliere relatore, dr.ssa Regina Marina Elefante (subentrata in data 9 gennaio 2025 al precedente relatore, dr.ssa cessata dal servizio, giusto decreto del Persona_1
4 Ministro della Giustizia del 12.10.2023, comunicato in data 19.10.2023), di cause rientranti nell'obiettivo di smaltimento del PNRR (iscritte a ruolo entro il 31.12.2022) in numero maggiore di quelle pendenti sul ruolo di ciascun altro Consigliere e premessa la sostituzione del relatore con la nomina in sua vece della dr.ssa Assunta
d'Amore, sul cui ruolo, invece, non vi erano per quella data cause da riservare in decisione della stessa annualità, sulle rinnovate conclusioni rese dalle Parti, la Corte riservava la causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., ridotto a quarantacinque giorni il termine per il deposito delle comparse conclusionali.
Va preliminarmente dichiarata l'ammissibilità dell'appello stante la tempestività della notifica dell'atto di citazione (6 novembre 2020) rispetto alla pubblicazione della sentenza di primo grado (17 settembre 2020) e alla sua notifica, indicata come effettuata in data 8 ottobre 2020, nonché la sua procedibilità essendo avvenuta la costituzione in giudizio nei dieci giorni successivi (9 novembre 2020).
Sempre in via preliminare, va affermata la legittimazione di Parte_1
che, nell'atto introduttivo del presente grado di giudizio, si dichiara come nuova denominazione di e si qualifica come “società con unico socio Parte_2
soggetta a direzione e coordinamento di , senza offrirne alcuna Parte_2
documentazione, non affatto contestata da , così come neppure Controparte_1 contestata è la circostanza che, a fronte della notifica dell'atto di citazione di primo grado a si sia costituita vieppiù, in Parte_2 Parte_2 considerazione del fatto che l'atto di diffida stragiudiziale del 18.9.2012 (cfr. produzione attore di primo grado) era stato trasmesso a Parte_2
Invero, il fatto che non abbia sollevato nel corso del giudizio di Controparte_1 primo grado alcuna eccezione in ordine alla legittimazione di Parte_2
e si sia solo difeso nel merito dell'azione proposta, così come con la comparsa
[...]
di costituzione del presente grado di giudizio svolgendo difese incompatibili con la sua negazione, vale come riconoscimento implicito della stessa (cfr. Cass. Sez. U,
Sentenza n. 11650 del 18/05/2006; da ultimo, Cass. Sez. 3, 27 settembre 2024,
n. 25860).
5 Va altresì detto che si reputa priva di ogni rilevanza l'affermazione secondo cui parte appellante deduce che “ non aveva mai ricevuto l'istanza di avvio del Parte_2
procedimento di mediazione” in considerazione del fatto che la relativa notifica era stata inviata all'Enel Servizio Elettrico S.p.A., che è una “società diversa e distinta dalla convenuta a seguito della cosiddetta liberalizzazione del mercato e della diversificazione delle varie società all'interno del gruppo . Occorre, in primo luogo, osservare che la Pt_2
detta affermazione non costituisce un rituale motivo di impugnazione, ma, appare formulata al solo scopo di “confermare la buona fede e la diligenza dell'appellante”. Ad ogni buon conto occorre rilevare che l'improcedibilità della domanda per irrituale esperimento del tentativo di mediazione non è stata eccepita correttamente dal convenuto nel giudizio di primo grado e nemmeno tempestivamente rilevata dal giudice di primo grado non oltre la prima udienza, con la conseguenza che, trattandosi di un'eccezione non rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, non può essere rilevata dal giudice d'appello. In proposito, va anche richiamato l'orientamento a tenore del quale “in tema di mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1- bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, il preventivo esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda, ma l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza;
ove ciò non avvenga, il giudice d'appello può disporre la mediazione, ma non vi è obbligato, neanche nelle materie indicate dallo stesso art. 5, comma 1-bis, atteso che in grado d'appello
l'esperimento della mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda solo quando è disposta discrezionalmente dal giudice, ai sensi dell'art. 5, comma 2” (Cass.
Sez. 3, 10 novembre 2020, n. 25155 e, da ultimo, Cass. Sez. 2, 4 gennaio 2024, n. 250).
Tanto premesso, l'appello appare solo parzialmente fondato e meritevole di accoglimento per quanto di ragione.
In via preliminare, deve affermarsi che va mantenuta ferma, in assenza di qualsivoglia gravame, la implicita qualificazione della domanda operata dal
Tribunale come di risarcimento del danno per equivalente da occupazione sine titulo, pur risultando omessa la pronuncia sulla domanda avanzata di rimozione del palo.
Invero, qualora l'occupazione di un fondo per l'installazione di linea elettrica si protragga in assenza di un decreto autorizzativo, al proprietario compete
6 il risarcimento del danno per la perdita del suo diritto. Dall'illegittimità e arbitrarietà dell'installazione di un elettrodotto non preceduta, nè seguita dalla costituzione della relativa servitù consegue il diritto di al risarcimento dei danni Parte_3 provocati dall'occupazione "sine titulo" della sua proprietà. Non risulta, invece, accolta la richiesta di indennizzo che, invece, è funzionale a ristorare il proprietario che subisca coattivamente, a mezzo di sentenza o atto amministrativo, la costituzione di una servitù e, quindi, subisca un peso sul proprio fondo sicché è volta a riequilibrare le rispettive posizioni onde evitare che solo una parte patisca una situazione sfavorevole.
Ciò posto con riferimento alla qualificazione della domanda operata dal giudice di prime cure, secondo la tutela risarcitoria riconosciuta, va, altresì, ricordato il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte secondo cui spetta al giudice interpretare e qualificare la domanda, senza essere in ciò condizionato dalla formula adottata dalla parte medesima, considerando il contenuto sostanziale della pretesa come desumibile dalla situazione dedotta in giudizio (cfr. Cass. Sez. 3, 8 maggio
2015, n. 9294), purché ciò avvenga nel rispetto del limite imposto dalla immutazione dei fatti costitutivi della pretesa allegati dalla parte (cfr. Cass. Sez. 3, 26 giugno 2012,
n. 10617; Cass. Sez. 3, 17 febbraio 2020, n. 3893); occorre, in aggiunta, precisare che tale potere spetta anche al giudice di appello, salva l'ipotesi in cui la qualificazione della domanda o eccezione accolta dal primo giudice non debba intendersi coperta dal giudicato interno. In tal senso deve ricordarsi che il giudicato si forma anche sulla qualificazione giuridica data all'azione dal giudice, quando essa abbia condizionato l'impostazione e la definizione dell'indagine di merito e la parte interessata abbia omesso di impugnarla (cfr. Cass. Sez. 2, 1° agosto 2013, n. 18427; Cass. Sez. 2, 19 dicembre 2019, n. 34026), evenienza appunto verificatasi nella fattispecie in esame, avendo omesso di dolersi dell'omessa pronuncia sulla domanda di Controparte_1
rimozione del palo.
In tali termini vanno, quindi, disattese le argomentazioni sostenute dall'appellante secondo cui “l'attore aveva posto a fondamento della propria richiesta risarcitoria,
l'occupazione sine titulo del proprio fondo da parte di Parte_2 introducendo così un'actio negatoria servitutis ex art. 949 cod. civ. senza però che ne
7 sussistessero i requisiti ed, in particolare, senza che venisse in alcun modo provato il pericolo di un possibile pregiudizio alla proprietà privata per il titolare”; infatti, anche a voler ritenere che l'azione sia stata qualificata come un'actio negatoria servitutis, va ricordato che essa, ai sensi dell'art. 949 c.c., deve ritenersi esperibile non solo per l'accertamento dell'inesistenza di una servitù a carico di un fondo, ma anche per rimuovere una situazione che comporti una menomazione del godimento del fondo stesso, ovvero il pericolo, con il decorso del tempo, di un suo asservimento: questo è
l'unico tipo di pericolo che l'azione mira a rimuovere. Altro aspetto è poi quello di verificare l'incidenza in concreto dell'opera realizzata dall'appellante nei termini di
“un concreto pregiudizio patrimoniale alla parte avente diritto” che verrà esaminata con la disamina dell'apposito motivo riguardante la quantificazione del risarcimento dei danni.
Contraddittoriamente con quanto testè sostenuto, ma, conformemente alla ritenuta qualificazione dell'attività posta in essere dall'odierna appellante come una occupazione senza titolo, quest'ultima sostiene che “con riferimento alla domanda ex art
2043 c.c., ne difettano gli elementi essenziali, ossia oltre alla colpevolezza il fatto materiale e
l'ingiustizia del danno” e aggiunge che “Sarebbe stato in ogni caso onere di parte attrice, comunque si voglia qualificare la fattispecie, in termini di responsabilità contrattuale ovvero extracontrattuale, dare la dimostrazione dell'esistenza di tali presupposti, non solo rispetto all'an debeatur, ma anche rispetto al quantum per i danni subiti e subendi dall'immobile o meglio dal suo proprietario, per non aver potuto godere pienamente della disponibilità dello stesso”.
Il motivo non è fondato posto che anche l'apprensione sine titulo di un suolo privato, seguita dalla realizzazione di un impianto di elettrodotto in carenza di autorizzazione dell'autorità competente, dà luogo a un illecito permanente da parte dell'ente costruttore o gestore. Poiché, infatti, la menzionata autorizzazione condiziona la qualificabilità dell'opera come opera pubblica e, quindi, anche la configurabilità di una condotta esplicativa di un potere amministrativo, in difetto di autorizzazione il comportamento si traduce in un'attività materiale lesiva del diritto dominicale (Cass., Sez. 1, sentenza n. 6024 del 25/03/2015; Cass., Sez. 1, Sentenza n.
7230 del 07/08/1996; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 19294 del 08/09/2006). In mancanza
8 di tale autorizzazione, non può sorgere una servitù secondo lo schema dell'occupazione acquisitiva, non solo perché detto istituto è ormai stato espunto dall'ordinamento (v. Cass., Sez. U, sentenza n. 735 del 19/01/2015), ma anche perché esso non è mai stato ritenuto applicabile all'acquisto di diritti reali su cosa altrui (v.
Cass., Sez. U, sentenza n. 4619 del 06/11/1989; Cass., Sez. 1, sentenza n. 1811 del
20/02/1991; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 9726 del 18/09/1991). In tali ipotesi, dunque, il titolare del diritto reale aggredito è legittimato a proporre domanda di riduzione in pristino dello stato dei luoghi, chiedendo la rimozione degli impianti ed anche il risarcimento del danno sofferto, ma può anche chiedere ed ottenere, al posto della riduzione in pristino, il risarcimento dei danni per equivalente, imponendo al giudice di valutare le perdite anche future conseguenti alla ormai irreversibile privazione del diritto di proprietà (cfr. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 7230 del 07/08/1996).
Deve, poi, sgombrarsi anche il campo dalla richiesta della prova testimoniale che l'appellante ha formulato nei seguenti termini: “Si avanza sin d'ora formale istanza di ammissione o di rinnovazione di prova anche testimoniale sui fatti di causa laddove la Corte di Appello ritenga insufficiente quanto espletato in via istruttoria in primo grado”.
Trattasi di una prova per testimoni che deve essere dichiarata inammissibile.
Invero, va osservato che in primo grado il Tribunale si è pronunciato sulle istanze istruttorie articolate dalle Parti con l'ordinanza, pronunciata in data 10.5.2018, con cui, ritenuto che “ogni altra prova appar[iva] inammissibile ed ininfluente ai fini della decisione […] ogni altra istanza disattesa, dispone[va] l'acquisizione della documentazione prodotta e ctu”.
Ebbene, la parte appellante che si è vista rigettare dal giudice di primo grado le proprie richieste istruttorie aveva l'onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni poiché, diversamente, le stesse debbono intendersi rinunciate e non possono essere riproposte in appello.
Ed, invero, secondo gli orientamenti di legittimità pacifici sul punto (cfr. Cass. Sez. 3
- , Sentenza n. 16290 del 04/08/2016, Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 19352 del
03/08/2017, Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 5741 del 27/02/2019 e Cass. Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 36134 del 23/11/2021) le istanze probatorie disattese dal giudice istruttore debbono intendersi rinunciate se non siano state reiterate in sede di
9 precisazione delle conclusioni (e non possono pertanto essere riproposte in appello); deve peraltro escludersi che risulti idoneo a comportare la reiterazione delle richieste istruttorie il richiamo generico al contenuto dei precedenti atti difensivi (come quello effettuato nel caso in esame), atteso che la precisazione delle conclusioni deve avvenire in modo specifico, coerentemente con la funzione sua propria di delineare con precisione il thema sottoposto al giudice e di porre la controparte nella condizione di prendere posizione in ordine alle sole richieste - istruttorie e di merito- definitivamente proposte.
Pertanto, l'odierna parte appellante all'udienza di precisazione delle conclusioni del primo grado del giudizio non richiese affatto la revoca dell'ordinanza istruttoria del
10/5/2018 con cui era stata respinta l'istanza di ammissione della prova testimoniale;
invece, era necessario che la parte interessata, in sede di conclusioni definitive, dovesse chiedere la revoca di detta ordinanza, restando in caso contrario preclusa al giudice la decisione in ordine all'ammissibilità della prova, con l'ulteriore conseguenza che la cennata questione non può neanche essere proposta in sede di impugnazione (Cass. 1 agosto 2007 n. 16993 e Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 7472 del
23/03/2017).
Ciò posto deve, poi, osservarsi come il Tribunale ha accolto la domanda risarcitoria sulla scorta delle considerazioni risultanti dalla consulenza tecnica d'ufficio riconoscendo, in primo luogo, che “le opere realizzate dall' sono Parte_2 collocate a confine di due particelle site nel centro urbano di CA (BN) alla Via Telesini a sostegno di una conduttura in bassa tensione che alimenta un cliente privato” e descrivendo la proprietà attorea e la sua attiguità al palo di conduzione dell'energia elettrica in questi termini: “La particella di proprietà attorea è riportata al catasto terreni al foglio 16, particella 1044 (ex 487), vigneto di classe 2, di are 04.03, con R.D. di euro 5,62 e R.A. di euro
3,75, mentre quella confinante è riportata al catasto fabbricati al foglio 16, particella 58 sub 4, categoria A/4, classe 3, sub 5 categoria A/4, classe 4 e sub 6 categoria C/6 classe 2. La particella 1044 (ex 487) è pervenuta all'attore con atto di donazione con riserva di usufrutto per notar di RE IT (BN) del 31-12-1996, registrato il 20-01- Persona_3
1997 al n. 46; sul contiguo alla strada comunale, risulta installato un palo in calcestruzzo armato centrifugato apposto dall' a sostegno di una linea in cavo Parte_2
10 aereo in bassa tensione che alimenta il fabbricato insistente sulla particella 58”, aggiungendo, quanto alla classificazione della zona nel piano regolatore generale, che “L'area su cui insiste il palo presenta un andamento leggermente acclive e per natura, ubicazione ed uso, ha una destinazione edificatoria, infatti, nel PRGC è riportata sul fronte strada come zona B2 (zone parzialmente edificate da saturare) e all'intero come zona C3 (di espansione residenziale). Allo stato attuale si osserva che sulla particella 1044 di nuda proprietà attorea vi è un vigneto come si evince dalla visura catastale solo nella parte interna del lotto, mentre la parte prospiciente la strada viene utilizzata come corte del fabbricato insistente sulla particella 1045”. Il Tribunale ha, poi, individuato le caratteristiche del palo installato specificando che esso “ha forma troncoconica con diametro di cm 30 al piano di campagna ed un'altezza di mt 7,90 (Vedi allegato n. 6) sempre dal piano di campagna, sullo stesso arriva un cavo elettrico probabilmente del diametro di mm 16 che poi discende fino a terra con protezione a partire da mt 3 dal suolo, per poi proseguire interrato per andare a fornire l'utenza privata confinante. […] Inoltre, si evidenzia che l'apposizione del palo è avvenuta per infissione diretta e non con plinto. Per quanto concerne l'infissione, poiché di norma il palo è alto mt 10,00 e attualmente sta fuori terra per mt 7,90, potrebbe essere di mt 2,10. Dal rilievo effettuato all'atto dei sopralluoghi emerge che il suddetto palo infisso sul confine va a ricadere per cm 9 in area attorea”. Sempre il Tribunale, infine, sulla base delle dette premesse e del rilievo secondo cui “nel caso di specie per l'installazione non è stata rinvenuta alcuna documentazione attestante la preventiva acquisizione del consenso del proprietario né nei confronti dello stesso risulta essere stata attivata una specifica procedura ablatoria”, ha riconosciuto la sussistenza di un danno alla proprietà attorea in considerazione della “diminuzione del valore del bene dell'attore per la minore appetibilità di mercato” osservando come “tale danno consiste non solo nel potenziale deprezzamento commerciale del bene, nella parziale perdita di godimento dello stesso ma anche nella limitazione del suo pieno godimento in termini di dimensioni, amenità, comodità e tranquillità”.
Ebbene, a fronte della circostanza che il “palo infisso sul confine va a ricadere per cm 9 in area attorea” determinante il giudizio espresso dal Tribunale di sussistenza del pregiudizio arrecato alla parte attrice, con una duplice Parte_1 articolazione dei motivi, da esaminare congiuntamente per ragioni di ordine logico, deduce genericamente che “il Tribunale di Benevento ha ignorato completamente, senza
11 alcuna motivazione, l'ampia e dettagliata difesa spiegata da sul punto, Parte_1 non ammettendone neppure le richieste istruttorie ed impedendo così alla convenuta di meglio chiarire e dimostrare la fondatezza della propria ricostruzione, e cioè che il sostegno non fosse stato infisso nel fondo di proprietà attorea. Ha, inoltre, individuato un danno in maniera del tutto arbitraria e sulla scorta di elementi del tutto inesistenti e non provati, per di più quantificato in maniera del tutto spropositata”. Evidenzia, in particolare, che il palo in questione è “ad infissione diretta” e “quindi privo di fondazione” e che, “sebbene prossimo al muretto di delimitazione di un lato della proprietà attrice”, è posizionato “nel fondo individuato dalla particella 58, di proprietà della signora confinante con la Tes_1 particella 1044 di proprietà di e “non si [trova] in posizione da Controparte_1
occupare la particella di parte attorea o da ostacolarne in qualche modo l'ingresso”.
Il motivo per come dedotto appare inammissibile prima che totalmente infondato, posto che l'appellante non sembra affatto considerare che il Tribunale, aderendo all'accertamento peritale, ha accolto la domanda attorea sul presupposto che il palo di conduzione dell'energia elettrica ricadesse “per 9 cm in area attorea”.
Eppure, , pur impugnando la statuizione di annullamento con Parte_1
riferimento al predetto sconfinamento non esplicita alcuna specifica e mirata censura alla suindicata decisione lamentandone soltanto il riferimento “in maniera acritica” agli accertamenti effettuati dal c.t.u., nonché l'erroneo riconoscimento della pretesa attorea “sulla scorta di così scarni e labili elementi”. Il motivo, quindi, è inammissibile perché non “dialoga” con la motivazione impugnata (cfr. Cass. Sez. II, Ordinanza n.
21824 del 29 agosto 2019 laddove ha ravvisato l'inammissibilità nel caso in cui le doglianze proposte dall'appellante non "dialoghino" con la pronuncia di primo grado e non siano pertinenti rispetto alle soluzioni accolte dal primo giudice) e la critica conduce, pertanto, ad una nuova valutazione del merito che non tiene conto delle diverse conclusioni del giudice di prime cure e che non si fa carico di struttura e contenuti propri dell'impugnazione ex art. 342 c.p.c., rispetto ai quali colui che impugna deve dedurre sulla decisione impugnata nel confronto tra quanto richiesto e non ottenuto in primo grado.
Invero, nel dedotto motivo di gravame non vi è collegamento specifico con detta decisione senza fornire pertanto alla Corte argomentazioni fattuali e/o giuridiche tali
12 da giustificare la riforma della sentenza appellata, così come non appaiono idonee a scalfire il decisum del Tribunale le argomentazioni con cui l'appellante lamenta l'acritica adesione del giudice di prime cure alle conclusioni del c.t.u. senza offrire un puntuale e preciso riscontro ai plurimi rilievi formulati dal c.t.u..
Eppure, la Suprema Corte ha più volte affermato che, se, per un verso, il giudice del merito che aderisce alle conclusioni del consulente tecnico esaurisce l'obbligo di motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, non dovendo necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, a meno che esse si rivelino non solo puntuali e specifiche, ma evidenzino anche la totale assenza di giustificazioni delle conclusioni dell'elaborato (cfr. Cass.
Sez. 1, 6 giugno 2024, n. 15804), per un altro verso, occorre che la parte che lamenti l'acritica adesione del giudice di merito alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio non può limitarsi a far valere genericamente lacune di accertamento o errori di valutazione commessi dal consulente o dalla sentenza che ne abbia recepito l'operato, ma, ha l'onere di controdedurre puntualmente, riportando i singoli passaggi della relazione e le specifiche ragioni poste in contrapposizione (cfr. principio enunciato, ex multis, da Cass. 12/02/2014, n. 3224; Cass. 17/07/2014, n.
16368; Cass. Sez. 3, 13 luglio 2021, n. 19989).
Ciò posto, neppure la dedotta circostanza che il palo era stato posizionato “nel fondo individuato dalla particella 58” vale a supplire le carenze argomentative di parte appellante, vieppiù, in considerazione del fatto che il c.t.u. sembra aver escluso la coincidenza del confine tra le due proprietà con il dato catastale, avendo provveduto, nel corso dei sopralluoghi e alla presenza dei rispettivi consulenti delle parti, a valorizzare lo stato di fatto dei luoghi “riscontrando il confine su cui insiste[va] il palo” e dandone anche compiuta rappresentazione grafica (cfr. allegati alla relazione peritale) e tali rilievi non sono stati contestati dalla società, avendo questa omesso finanche di trasmettere osservazioni alla bozza peritale, così come con l'atto di gravame non spende alcuna argomentazione in merito alla occupazione, seppur minima, del fondo dell'appellato, come accertata dal c.t.u..
Al contempo, occorre altresì osservare come per l'installazione dell'impianto de quo manchi un titolo idoneo oppure un accordo volontario con il proprietario oppure, in
13 ultima analisi, un decreto espropriativo o un provvedimento dell'autorità giudiziaria, ciò evincendosi dalla circostanza che parte appellante deduce genericamente l'esistenza di un accordo “con la confinante proprietaria dell'attore, sig.ra
” senza offrire prova, ad esempio, della scheda contrattuale tra le parti al fine CP_3
di consentire alla Corte di verificare l'effettiva esistenza della clausola negoziale afferente il consenso dell'utente alla posa e al mantenimento sull'immobile del palo e, quindi, dell'elettrodotto necessario alla fornitura, peraltro, a servizio di diversa proprietà.
Ciò premesso, non si rivelano, quindi, pertinenti al caso di specie le argomentazioni svolte dall'appellante in ordine all'insussistenza del pregiudizio patito dall'attore e alla conseguente impossibilità di configurare una limitazione al pieno godimento della sua proprietà, osservandosi, al contrario, come , avendo Controparte_1
chiesto il risarcimento del pregiudizio determinato dalla parziale limitazione e compressione del suo diritto di proprietà a seguito dell'attività materiale illecitamente posta in essere, non aveva l'onere di allegare o provare un qualche ulteriore pregiudizio conseguente alla condotta materiale tenuta dalla società convenuta.
Merita, invece, accoglimento l'affermazione con cui si duole Parte_1
del fatto che “il primo Giudice ha liquidato l'ipotetico danno in maniera del tutto spropositata” e non condivide la valutazione compiuta dal Tribunale secondo cui un simile sostegno al confine tra le due proprietà “possa aver determinato un danno al pieno godimento del bene da parte dell'attore e, soprattutto, rendere meno appetibile la sua proprietà”.
Dunque, il giudice di prime cure, ai fini della determinazione del risarcimento del danno, non solo ha condiviso le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio riconoscendo una indennità di asservimento per l'installazione del palo, ma, ha riscontrato “alla luce anche delle argomentazioni difensive di parte attrice” che “il danno patito dall'attore debba essere determinato tenendo conto della situazione complessiva e quindi anche del pregiudizio subito dal fondo e della perdita di amenità e fruibilità del fondo per la ingombrante struttura che certamente era soggetta anche alle norme sulle distanze”, quantificando l'ammontare del risarcimento in € 5.500,00.
14 Ebbene, il privato, contrariamente a quanto eccepito dall'appellante, non aveva l'onere di allegare o provare un qualche ulteriore pregiudizio conseguente alla condotta materiale tenuta dall'odierna appellante, dovendosi, quindi, risarcire la permanente e irreversibile privazione della disponibilità di una sia pur piccola porzione di fondo (occupata dal palo) e la diminuzione di valore del fondo stesso, attraversato, ancorché in una piccola parte, da una linea elettrica pubblica.
In tali termini, quindi, appare corretta la quantificazione operata dal c.t.u. in complessivi € 1.368,52, comprensiva del danno per deprezzamento della parte residua del fondo (consistente secondo il c.t.u. “non solo nel potenziale deprezzamento commerciale del bene, nella parziale perdita di godimento dello stesso ma anche nella limitazione del suo pieno godimento in termini di dimensioni, amenità, comodità e tranquillità” –cfr. pag. 6 della consulenza tecnica), rispetto alla quale l'appellante, peraltro, non opera una specifica censura, mentre, la maggior somma riconosciuta dal giudice di prime cure, per la medesima causale (“pregiudizio subito dal fondo e […] perdita di amenità e fruibilità del fondo”), non trova alcun fondamento.
Peraltro, il riconoscimento del maggior danno da parte del Tribunale non trova giustificazione in alcun elemento di fatto o di diritto e ancor meno nelle richiamate
“argomentazioni difensive di parte attrice” posto che queste (cfr. memoria ex art.183, sesto comma, n.1, c.p.c., il cui contenuto è stato riportato nella comparsa di costituzione del presente grado di giudizio) si fondano sul valore venale dell'area pari a € 250,00/mq. laddove, invece, il c.t.u. ha riconosciuto un valore di € 43,20/mq., ricavato dai valori di riferimento per le aree edificabili per l'anno 2016 per la Zona B, secondo quanto riportato sul sito del Comune di CA, e il Tribunale ha, a tale riguardo, precisato che “Tra i valori suddetti si prendono di riferimento per il calcolo del danno quelli stabiliti dal Comune di CA”. Né può giustificarsi l'aumento per “il costo di costruzione delle opere usate come supporto al palo costituite dal muretto di esclusiva proprietà”, come pure richiesto dall'appellato fin nel primo grado del giudizio con argomentazioni alle quali il Tribunale si è riportato, posto che, come accertato dal c.t.u., “il muro di recinzione è realizzato in blocchi in cls, quindi con scarsa portanza, inoltre, si fa rilevare che allo stato attuale il palo è in asse verticale e nessun cedimento si evidenzia sia del suddetto muro che dell'area a ridosso dello stesso”.
15 Deve, quindi, escludersi la maggiorazione del danno, come operata dal Tribunale, in quanto del tutto immotivata e non ancorata ad alcun oggettivo elemento di fatto che non sia stato già compiutamente esaminato dal c.t.u..
Tanto premesso, ciò che merita di essere risarcito, anche in considerazione del ridotto sconfinamento e delle modeste dimensioni del manufatto, è il valore della superficie occupata dal basamento del palo e la perdita di valore della restante superficie del lotto, trattandosi di danni apprezzabili dal punto di vista economico-patrimoniale e il relativo risarcimento mira, lato sensu, alla ricostituzione della situazione patrimoniale del proprietario, lesa dal comportamento illecito dell'odierna appellante, risultando pertanto condivisibile la stima effettuata dal c.t.u. che sulla scorta degli accertamenti svolti ha quantificato il danno da risarcire dall'anno di installazione del manufatto fino alla data della decisione in complessivi € 1.368,52, oltre interessi dalla domanda al soddisfo, come già riconosciuto nella sentenza impugnata.
L'appello, pertanto, va accolto con la rideterminazione del danno nella minor somma riconosciuta dal c.t.u..
Deve, infine, disattendersi la richiesta, contenuta nell'atto di appello, “di ripetizione della somma eventualmente pagata in adempimento della sentenza impugnata”, pur richiamata con la precisazione delle conclusioni, posto che la domanda di restituzione delle somme versate in esecuzione di una sentenza va proposta, ex art. 389 c.p.c., allegando e provando il pagamento. Nel contesto di tale azione restitutoria, l'avvenuto pagamento può essere desunto anche dal comportamento processuale delle parti, alla stregua del principio di non contestazione che informa il sistema processuale civile e di quello di leale collaborazione tra le parti, manifestata con la previa presa di posizione sui fatti dedotti, funzionale all'operatività del principio di economia processuale (cfr. Cass. Sez. L - , Sentenza n. 11115 del
27/04/2021).
Una circostanza dedotta da una parte può ritenersi pacifica - in difetto di una norma o di un principio che vincoli alla contestazione specifica - se essa sia esplicitamente ammessa dalla controparte o se questa, pur non contestandola in modo specifico, abbia improntato la difesa su circostanze o argomentazioni incompatibili col suo
16 disconoscimento, così implicitamente ammettendone l'esistenza (Cass. n. 23816 del
2010, n. 2699 del 2004, n. 13830 del 2004).
Deve quindi ritenersi che l'onere di allegazione del fatto costitutivo della domanda restitutoria, consistente nella affermazione di avere operato il pagamento di determinate somme di cui all'originario titolo provvisoriamente esecutivo, non è stato compiutamente svolto dall'appellante con l'atto introduttivo del presente grado, né nel corso del giudizio, con conseguente venir meno di alcun onere della controparte di prendere specifica posizione di contestazione nel primo atto difensivo successivo.
Il parziale accoglimento dell'appello giustifica la compensazione delle spese di lite del grado tenuto conto dell'esito complessivo della lite.
PQM
La Corte di Appello di Napoli – Sesta sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza 1239/2020 pronunciata in data 17 settembre 2020 dal Tribunale di Benevento, così provvede:
a) accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna al pagamento di € Parte_1
1.368,52, oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
b) compensa le spese del grado.
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio l'8 aprile 2025.
La Presidente est. dr.ssa Assunta d'Amore
17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – VI sezione civile − riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr.ssa Assunta d'Amore – Presidente rel.
Dr. Giorgio Sensale – Consigliere
Dr. Francesco Notaro – Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3844 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 1239/2020 pronunciata in data 17 settembre 2020 dal Tribunale di Benevento, vertente
TRA
(già ( ), in Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Roma alla Via
Ombrone n. 2, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'Avv. Alessandra Rosa ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Avellino alla Galleria Ciardiello
n. 20 appellante
E
( ), rappresentato e difeso giusta Controparte_1 C.F._1
procura in atti dall'Avv. Antonio Frattolillo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Benevento alla Via Filippo Raguzzini n. 7 appellato
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle Parti hanno concluso come da atti, verbali di causa e note di trattazione scritta da intendersi integralmente trascritti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con atto di citazione notificato in data 26 aprile 2016 conveniva in Controparte_1
giudizio innanzi al Tribunale di Benevento la per sentir accertare Parte_2
l'illegittimità dell'installazione dell'impianto di elettrodotto e, per l'effetto, sentire condannare la convenuta, ai sensi dell'art. 949 c.c., alla rimozione dello stesso, nonché al risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, per l'occupazione abusiva, il deprezzamento della superficie residua e la lesione del diritto di proprietà, che quantificava nella somma di € 15.670,49 o quella maggiore o minore ritenuta giusta − in aggiunta di interessi legali e rivalutazione monetaria –, ovvero al pagamento dell'indennizzo e/o indennità per l'abusiva occupazione, il deprezzamento della superficie residua e la lesione del diritto di proprietà, con il favore delle spese di lite.
L'istante, premesso di essere proprietario/possessore di un fabbricato con annesso terreno sito in CA (BN) alla Via Telesini, riportato in catasto al foglio n. 16, p.lle n. 1054 e n. 1044 e classificato come “zona B 2” (ossia come zona a “vocazione edificatoria”) dal PRG vigente, esponeva che nel mese di giugno 2012 l' Parte_2
aveva collocato, su una parte del suo terreno e senza autorizzazione, un palo per elettrodotto utile alla erogazione di energia elettrica alla utenza privata confinante.
Precisando che detto palo, di forma troncoconica con base di 35 cm, era situato a un'altezza di circa 40 cm sopra il piano di calpestio della zona di ingresso al suo fabbricato e che, per un tratto di lunghezza di 25 cm, era collocato a margine e in appoggio al muretto di sua proprietà, ubicato sul lato sud del fabbricato, deduceva che la soluzione adottata dall' rappresentava, sia un'occupazione usurpativa sine Pt_2
titulo sia una limitazione di godimento delle strutture esistenti (muretti) in quanto direttamente vincolate alla stabilità dell'opera realizzata. sia un danno non patrimoniale riferito alla mancata possibilità di edificazione in allineamento al fabbricato esistente, sia ancora un deprezzamento della proprietà con riferimento alla compromissione dell'estetica complessiva.
Si costituiva l' impugnando e contestando tutto quanto Parte_2
assunto, dedotto e richiesto dall'attore siccome inammissibile e improcedibile, oltre che destituito di ogni fondamento sia in fatto che in diritto. Concludeva chiedendo il rigetto della domanda e, in via subordinata, la congrua riduzione della
2 quantificazione del danno nella misura effettivamente riconducibile ai fatti di causa, con vittoria delle spese di lite.
Acquisita documentazione varia e ammessa ed espletata la consulenza tecnica d'ufficio, il Giudice formulava una proposta conciliativa della lite (nei termini del pagamento della somma di € 3.000,00 in favore dell'attore, oltre le spese di lite e di c.t.u.) che però non aveva seguito e, quindi, decideva la causa con sentenza n.
1239/2020, pubblicata in data 17 settembre 2020, con cui accoglieva la domanda attorea condannando l' al risarcimento dei danni nella Parte_2 misura di € 5.500,00, oltre interessi dalla domanda al soddisfo e alla rifusione delle spese di giudizio in favore dell'attore.
In particolare, il Tribunale, posto che “l'installazione è avvenuta successivamente alla data del mese di dicembre 2010 in quanto all'atto del rilievo di google maps il palo in questione non risultava ancora posizionato e la prima diffida di parte attorea all'
[...]
è avvenuta in data 18-09-2012”, accertava che “la presenza del palo, Parte_2 creando un vincolo di assoggettamento, produce[va] una diminuzione del valore del bene dell'attore per la minore appetibilità di mercato. Tale danno consiste non solo nel potenziale deprezzamento commerciale del bene, nella parziale perdita di godimento dello stesso ma anche nella limitazione del suo pieno godimento in termini di dimensioni, amenità, comodità e tranquillità” e quanto alla determinazione del valore del suolo considerava quanto
“riportato sul sito del Comune di CA (BN), – Valori Controparte_2 di riferimento aree edificabili anno 2016, con allegato il “Valore aree edificabili ai fini dell'imposta municipale unica anno 2013”, per la zona B € 43,20 e per la Zona C3 € 26,40” e, quindi, preso atto che “il ctu determinava in euro 1.368,52 il danno”, riteneva “che il deprezzamento del valore del suolo e quindi il danno patito dall 'attore debba essere determinato tenendo conto della situazione complessiva e quindi anche del pregiudizio subito dal fondo e della perdita di amenità e fruibilità del fondo per la ingombrante struttura che certamente er a soggetta anche alle norme sulle distanze possa essere determinato in euro
5.500,00”.
Avverso detta sentenza, notificata in data 8 ottobre 2020, proponeva appello, con atto di citazione notificato in data 6 novembre 2020, (già Parte_1 [...]
invocandone l'integrale riforma e deducendo, nel merito, la Parte_2
3 contraddittorietà e l'insufficienza della motivazione, l'erronea applicazione delle norme di diritto e l'erronea valutazione delle istanze istruttorie.
L'appellante concludeva onde sentir “[…] rigettare tutte le domande introdotte da
oppure, in mero subordine, in denegata ipotesi contraria, modificare Controparte_1 parzialmente detta sentenza, con notevole riduzione della quantificazione del danno da limitarsi all'importo come quantificato dal CTU”, con vittoria di spese di lite e con richiesta di ripetizione della somma eventualmente pagata in adempimento della sentenza impugnata. Chiedeva, inoltre, l'ammissione ovvero la rinnovazione della prova, anche testimoniale, e reiterava ogni impugnativa della consulenza tecnica d'ufficio, sulle cui risultanze il Tribunale aveva fondato il proprio convincimento.
Si costituiva impugnando e contestando tutto quanto assunto, Controparte_1
dedotto e richiesto dall'appellante in quanto inammissibile, improponibile e infondato e, nel richiedere la conferma della sentenza di primo grado, evidenziava, in primo luogo, che il Tribunale aveva “fatto corretto uso degli strumenti di rito e di quelli tecnici emersi, questi ultimi, dalla espletata istruttoria ed in particolare dal lavoro professionale del consulente dell'Ufficio, motivando in maniera esauriente e precisa il percorso calpestato” e che la società appellante non aveva fornito prova né di avvenuta comunicazione sull'opera che sarebbe stata realizzata, né di un provvedimento dichiarativo della pubblica utilità dell'opera ovvero di altro titolo avente forma scritta (provvedimento giudiziario o accordo fra le parti) legittimante la sua condotta.
Rilevava, infine, che la valutazione effettuata dal giudice di prime cure sul quantum
“mostra[va] di aver tenuto in debito conto delle osservazioni sommessamente poste in rilievo dall'attore pur discostandosene, in parte qua, allorquando contiene nel minimo la valutazione del danno non patrimoniale e finanche il pregiudizio subito dal fondo servente”.
Acquisito il fascicolo del primo grado del giudizio, la causa subiva una serie di rinvii per assenza del relatore, dr. e per le sue dimissioni. Intervenuto il Persona_1
decesso dell'Avv. , difensore di parte appellante, si costituiva in sua Persona_2
sostituzione l'Avv. Alessandra Rosa e, all'esito dell'udienza del 23 gennaio 2025, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., rilevata la pendenza sul ruolo del Consigliere relatore, dr.ssa Regina Marina Elefante (subentrata in data 9 gennaio 2025 al precedente relatore, dr.ssa cessata dal servizio, giusto decreto del Persona_1
4 Ministro della Giustizia del 12.10.2023, comunicato in data 19.10.2023), di cause rientranti nell'obiettivo di smaltimento del PNRR (iscritte a ruolo entro il 31.12.2022) in numero maggiore di quelle pendenti sul ruolo di ciascun altro Consigliere e premessa la sostituzione del relatore con la nomina in sua vece della dr.ssa Assunta
d'Amore, sul cui ruolo, invece, non vi erano per quella data cause da riservare in decisione della stessa annualità, sulle rinnovate conclusioni rese dalle Parti, la Corte riservava la causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., ridotto a quarantacinque giorni il termine per il deposito delle comparse conclusionali.
Va preliminarmente dichiarata l'ammissibilità dell'appello stante la tempestività della notifica dell'atto di citazione (6 novembre 2020) rispetto alla pubblicazione della sentenza di primo grado (17 settembre 2020) e alla sua notifica, indicata come effettuata in data 8 ottobre 2020, nonché la sua procedibilità essendo avvenuta la costituzione in giudizio nei dieci giorni successivi (9 novembre 2020).
Sempre in via preliminare, va affermata la legittimazione di Parte_1
che, nell'atto introduttivo del presente grado di giudizio, si dichiara come nuova denominazione di e si qualifica come “società con unico socio Parte_2
soggetta a direzione e coordinamento di , senza offrirne alcuna Parte_2
documentazione, non affatto contestata da , così come neppure Controparte_1 contestata è la circostanza che, a fronte della notifica dell'atto di citazione di primo grado a si sia costituita vieppiù, in Parte_2 Parte_2 considerazione del fatto che l'atto di diffida stragiudiziale del 18.9.2012 (cfr. produzione attore di primo grado) era stato trasmesso a Parte_2
Invero, il fatto che non abbia sollevato nel corso del giudizio di Controparte_1 primo grado alcuna eccezione in ordine alla legittimazione di Parte_2
e si sia solo difeso nel merito dell'azione proposta, così come con la comparsa
[...]
di costituzione del presente grado di giudizio svolgendo difese incompatibili con la sua negazione, vale come riconoscimento implicito della stessa (cfr. Cass. Sez. U,
Sentenza n. 11650 del 18/05/2006; da ultimo, Cass. Sez. 3, 27 settembre 2024,
n. 25860).
5 Va altresì detto che si reputa priva di ogni rilevanza l'affermazione secondo cui parte appellante deduce che “ non aveva mai ricevuto l'istanza di avvio del Parte_2
procedimento di mediazione” in considerazione del fatto che la relativa notifica era stata inviata all'Enel Servizio Elettrico S.p.A., che è una “società diversa e distinta dalla convenuta a seguito della cosiddetta liberalizzazione del mercato e della diversificazione delle varie società all'interno del gruppo . Occorre, in primo luogo, osservare che la Pt_2
detta affermazione non costituisce un rituale motivo di impugnazione, ma, appare formulata al solo scopo di “confermare la buona fede e la diligenza dell'appellante”. Ad ogni buon conto occorre rilevare che l'improcedibilità della domanda per irrituale esperimento del tentativo di mediazione non è stata eccepita correttamente dal convenuto nel giudizio di primo grado e nemmeno tempestivamente rilevata dal giudice di primo grado non oltre la prima udienza, con la conseguenza che, trattandosi di un'eccezione non rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, non può essere rilevata dal giudice d'appello. In proposito, va anche richiamato l'orientamento a tenore del quale “in tema di mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1- bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, il preventivo esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda, ma l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza;
ove ciò non avvenga, il giudice d'appello può disporre la mediazione, ma non vi è obbligato, neanche nelle materie indicate dallo stesso art. 5, comma 1-bis, atteso che in grado d'appello
l'esperimento della mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda solo quando è disposta discrezionalmente dal giudice, ai sensi dell'art. 5, comma 2” (Cass.
Sez. 3, 10 novembre 2020, n. 25155 e, da ultimo, Cass. Sez. 2, 4 gennaio 2024, n. 250).
Tanto premesso, l'appello appare solo parzialmente fondato e meritevole di accoglimento per quanto di ragione.
In via preliminare, deve affermarsi che va mantenuta ferma, in assenza di qualsivoglia gravame, la implicita qualificazione della domanda operata dal
Tribunale come di risarcimento del danno per equivalente da occupazione sine titulo, pur risultando omessa la pronuncia sulla domanda avanzata di rimozione del palo.
Invero, qualora l'occupazione di un fondo per l'installazione di linea elettrica si protragga in assenza di un decreto autorizzativo, al proprietario compete
6 il risarcimento del danno per la perdita del suo diritto. Dall'illegittimità e arbitrarietà dell'installazione di un elettrodotto non preceduta, nè seguita dalla costituzione della relativa servitù consegue il diritto di al risarcimento dei danni Parte_3 provocati dall'occupazione "sine titulo" della sua proprietà. Non risulta, invece, accolta la richiesta di indennizzo che, invece, è funzionale a ristorare il proprietario che subisca coattivamente, a mezzo di sentenza o atto amministrativo, la costituzione di una servitù e, quindi, subisca un peso sul proprio fondo sicché è volta a riequilibrare le rispettive posizioni onde evitare che solo una parte patisca una situazione sfavorevole.
Ciò posto con riferimento alla qualificazione della domanda operata dal giudice di prime cure, secondo la tutela risarcitoria riconosciuta, va, altresì, ricordato il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte secondo cui spetta al giudice interpretare e qualificare la domanda, senza essere in ciò condizionato dalla formula adottata dalla parte medesima, considerando il contenuto sostanziale della pretesa come desumibile dalla situazione dedotta in giudizio (cfr. Cass. Sez. 3, 8 maggio
2015, n. 9294), purché ciò avvenga nel rispetto del limite imposto dalla immutazione dei fatti costitutivi della pretesa allegati dalla parte (cfr. Cass. Sez. 3, 26 giugno 2012,
n. 10617; Cass. Sez. 3, 17 febbraio 2020, n. 3893); occorre, in aggiunta, precisare che tale potere spetta anche al giudice di appello, salva l'ipotesi in cui la qualificazione della domanda o eccezione accolta dal primo giudice non debba intendersi coperta dal giudicato interno. In tal senso deve ricordarsi che il giudicato si forma anche sulla qualificazione giuridica data all'azione dal giudice, quando essa abbia condizionato l'impostazione e la definizione dell'indagine di merito e la parte interessata abbia omesso di impugnarla (cfr. Cass. Sez. 2, 1° agosto 2013, n. 18427; Cass. Sez. 2, 19 dicembre 2019, n. 34026), evenienza appunto verificatasi nella fattispecie in esame, avendo omesso di dolersi dell'omessa pronuncia sulla domanda di Controparte_1
rimozione del palo.
In tali termini vanno, quindi, disattese le argomentazioni sostenute dall'appellante secondo cui “l'attore aveva posto a fondamento della propria richiesta risarcitoria,
l'occupazione sine titulo del proprio fondo da parte di Parte_2 introducendo così un'actio negatoria servitutis ex art. 949 cod. civ. senza però che ne
7 sussistessero i requisiti ed, in particolare, senza che venisse in alcun modo provato il pericolo di un possibile pregiudizio alla proprietà privata per il titolare”; infatti, anche a voler ritenere che l'azione sia stata qualificata come un'actio negatoria servitutis, va ricordato che essa, ai sensi dell'art. 949 c.c., deve ritenersi esperibile non solo per l'accertamento dell'inesistenza di una servitù a carico di un fondo, ma anche per rimuovere una situazione che comporti una menomazione del godimento del fondo stesso, ovvero il pericolo, con il decorso del tempo, di un suo asservimento: questo è
l'unico tipo di pericolo che l'azione mira a rimuovere. Altro aspetto è poi quello di verificare l'incidenza in concreto dell'opera realizzata dall'appellante nei termini di
“un concreto pregiudizio patrimoniale alla parte avente diritto” che verrà esaminata con la disamina dell'apposito motivo riguardante la quantificazione del risarcimento dei danni.
Contraddittoriamente con quanto testè sostenuto, ma, conformemente alla ritenuta qualificazione dell'attività posta in essere dall'odierna appellante come una occupazione senza titolo, quest'ultima sostiene che “con riferimento alla domanda ex art
2043 c.c., ne difettano gli elementi essenziali, ossia oltre alla colpevolezza il fatto materiale e
l'ingiustizia del danno” e aggiunge che “Sarebbe stato in ogni caso onere di parte attrice, comunque si voglia qualificare la fattispecie, in termini di responsabilità contrattuale ovvero extracontrattuale, dare la dimostrazione dell'esistenza di tali presupposti, non solo rispetto all'an debeatur, ma anche rispetto al quantum per i danni subiti e subendi dall'immobile o meglio dal suo proprietario, per non aver potuto godere pienamente della disponibilità dello stesso”.
Il motivo non è fondato posto che anche l'apprensione sine titulo di un suolo privato, seguita dalla realizzazione di un impianto di elettrodotto in carenza di autorizzazione dell'autorità competente, dà luogo a un illecito permanente da parte dell'ente costruttore o gestore. Poiché, infatti, la menzionata autorizzazione condiziona la qualificabilità dell'opera come opera pubblica e, quindi, anche la configurabilità di una condotta esplicativa di un potere amministrativo, in difetto di autorizzazione il comportamento si traduce in un'attività materiale lesiva del diritto dominicale (Cass., Sez. 1, sentenza n. 6024 del 25/03/2015; Cass., Sez. 1, Sentenza n.
7230 del 07/08/1996; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 19294 del 08/09/2006). In mancanza
8 di tale autorizzazione, non può sorgere una servitù secondo lo schema dell'occupazione acquisitiva, non solo perché detto istituto è ormai stato espunto dall'ordinamento (v. Cass., Sez. U, sentenza n. 735 del 19/01/2015), ma anche perché esso non è mai stato ritenuto applicabile all'acquisto di diritti reali su cosa altrui (v.
Cass., Sez. U, sentenza n. 4619 del 06/11/1989; Cass., Sez. 1, sentenza n. 1811 del
20/02/1991; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 9726 del 18/09/1991). In tali ipotesi, dunque, il titolare del diritto reale aggredito è legittimato a proporre domanda di riduzione in pristino dello stato dei luoghi, chiedendo la rimozione degli impianti ed anche il risarcimento del danno sofferto, ma può anche chiedere ed ottenere, al posto della riduzione in pristino, il risarcimento dei danni per equivalente, imponendo al giudice di valutare le perdite anche future conseguenti alla ormai irreversibile privazione del diritto di proprietà (cfr. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 7230 del 07/08/1996).
Deve, poi, sgombrarsi anche il campo dalla richiesta della prova testimoniale che l'appellante ha formulato nei seguenti termini: “Si avanza sin d'ora formale istanza di ammissione o di rinnovazione di prova anche testimoniale sui fatti di causa laddove la Corte di Appello ritenga insufficiente quanto espletato in via istruttoria in primo grado”.
Trattasi di una prova per testimoni che deve essere dichiarata inammissibile.
Invero, va osservato che in primo grado il Tribunale si è pronunciato sulle istanze istruttorie articolate dalle Parti con l'ordinanza, pronunciata in data 10.5.2018, con cui, ritenuto che “ogni altra prova appar[iva] inammissibile ed ininfluente ai fini della decisione […] ogni altra istanza disattesa, dispone[va] l'acquisizione della documentazione prodotta e ctu”.
Ebbene, la parte appellante che si è vista rigettare dal giudice di primo grado le proprie richieste istruttorie aveva l'onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni poiché, diversamente, le stesse debbono intendersi rinunciate e non possono essere riproposte in appello.
Ed, invero, secondo gli orientamenti di legittimità pacifici sul punto (cfr. Cass. Sez. 3
- , Sentenza n. 16290 del 04/08/2016, Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 19352 del
03/08/2017, Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 5741 del 27/02/2019 e Cass. Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 36134 del 23/11/2021) le istanze probatorie disattese dal giudice istruttore debbono intendersi rinunciate se non siano state reiterate in sede di
9 precisazione delle conclusioni (e non possono pertanto essere riproposte in appello); deve peraltro escludersi che risulti idoneo a comportare la reiterazione delle richieste istruttorie il richiamo generico al contenuto dei precedenti atti difensivi (come quello effettuato nel caso in esame), atteso che la precisazione delle conclusioni deve avvenire in modo specifico, coerentemente con la funzione sua propria di delineare con precisione il thema sottoposto al giudice e di porre la controparte nella condizione di prendere posizione in ordine alle sole richieste - istruttorie e di merito- definitivamente proposte.
Pertanto, l'odierna parte appellante all'udienza di precisazione delle conclusioni del primo grado del giudizio non richiese affatto la revoca dell'ordinanza istruttoria del
10/5/2018 con cui era stata respinta l'istanza di ammissione della prova testimoniale;
invece, era necessario che la parte interessata, in sede di conclusioni definitive, dovesse chiedere la revoca di detta ordinanza, restando in caso contrario preclusa al giudice la decisione in ordine all'ammissibilità della prova, con l'ulteriore conseguenza che la cennata questione non può neanche essere proposta in sede di impugnazione (Cass. 1 agosto 2007 n. 16993 e Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 7472 del
23/03/2017).
Ciò posto deve, poi, osservarsi come il Tribunale ha accolto la domanda risarcitoria sulla scorta delle considerazioni risultanti dalla consulenza tecnica d'ufficio riconoscendo, in primo luogo, che “le opere realizzate dall' sono Parte_2 collocate a confine di due particelle site nel centro urbano di CA (BN) alla Via Telesini a sostegno di una conduttura in bassa tensione che alimenta un cliente privato” e descrivendo la proprietà attorea e la sua attiguità al palo di conduzione dell'energia elettrica in questi termini: “La particella di proprietà attorea è riportata al catasto terreni al foglio 16, particella 1044 (ex 487), vigneto di classe 2, di are 04.03, con R.D. di euro 5,62 e R.A. di euro
3,75, mentre quella confinante è riportata al catasto fabbricati al foglio 16, particella 58 sub 4, categoria A/4, classe 3, sub 5 categoria A/4, classe 4 e sub 6 categoria C/6 classe 2. La particella 1044 (ex 487) è pervenuta all'attore con atto di donazione con riserva di usufrutto per notar di RE IT (BN) del 31-12-1996, registrato il 20-01- Persona_3
1997 al n. 46; sul contiguo alla strada comunale, risulta installato un palo in calcestruzzo armato centrifugato apposto dall' a sostegno di una linea in cavo Parte_2
10 aereo in bassa tensione che alimenta il fabbricato insistente sulla particella 58”, aggiungendo, quanto alla classificazione della zona nel piano regolatore generale, che “L'area su cui insiste il palo presenta un andamento leggermente acclive e per natura, ubicazione ed uso, ha una destinazione edificatoria, infatti, nel PRGC è riportata sul fronte strada come zona B2 (zone parzialmente edificate da saturare) e all'intero come zona C3 (di espansione residenziale). Allo stato attuale si osserva che sulla particella 1044 di nuda proprietà attorea vi è un vigneto come si evince dalla visura catastale solo nella parte interna del lotto, mentre la parte prospiciente la strada viene utilizzata come corte del fabbricato insistente sulla particella 1045”. Il Tribunale ha, poi, individuato le caratteristiche del palo installato specificando che esso “ha forma troncoconica con diametro di cm 30 al piano di campagna ed un'altezza di mt 7,90 (Vedi allegato n. 6) sempre dal piano di campagna, sullo stesso arriva un cavo elettrico probabilmente del diametro di mm 16 che poi discende fino a terra con protezione a partire da mt 3 dal suolo, per poi proseguire interrato per andare a fornire l'utenza privata confinante. […] Inoltre, si evidenzia che l'apposizione del palo è avvenuta per infissione diretta e non con plinto. Per quanto concerne l'infissione, poiché di norma il palo è alto mt 10,00 e attualmente sta fuori terra per mt 7,90, potrebbe essere di mt 2,10. Dal rilievo effettuato all'atto dei sopralluoghi emerge che il suddetto palo infisso sul confine va a ricadere per cm 9 in area attorea”. Sempre il Tribunale, infine, sulla base delle dette premesse e del rilievo secondo cui “nel caso di specie per l'installazione non è stata rinvenuta alcuna documentazione attestante la preventiva acquisizione del consenso del proprietario né nei confronti dello stesso risulta essere stata attivata una specifica procedura ablatoria”, ha riconosciuto la sussistenza di un danno alla proprietà attorea in considerazione della “diminuzione del valore del bene dell'attore per la minore appetibilità di mercato” osservando come “tale danno consiste non solo nel potenziale deprezzamento commerciale del bene, nella parziale perdita di godimento dello stesso ma anche nella limitazione del suo pieno godimento in termini di dimensioni, amenità, comodità e tranquillità”.
Ebbene, a fronte della circostanza che il “palo infisso sul confine va a ricadere per cm 9 in area attorea” determinante il giudizio espresso dal Tribunale di sussistenza del pregiudizio arrecato alla parte attrice, con una duplice Parte_1 articolazione dei motivi, da esaminare congiuntamente per ragioni di ordine logico, deduce genericamente che “il Tribunale di Benevento ha ignorato completamente, senza
11 alcuna motivazione, l'ampia e dettagliata difesa spiegata da sul punto, Parte_1 non ammettendone neppure le richieste istruttorie ed impedendo così alla convenuta di meglio chiarire e dimostrare la fondatezza della propria ricostruzione, e cioè che il sostegno non fosse stato infisso nel fondo di proprietà attorea. Ha, inoltre, individuato un danno in maniera del tutto arbitraria e sulla scorta di elementi del tutto inesistenti e non provati, per di più quantificato in maniera del tutto spropositata”. Evidenzia, in particolare, che il palo in questione è “ad infissione diretta” e “quindi privo di fondazione” e che, “sebbene prossimo al muretto di delimitazione di un lato della proprietà attrice”, è posizionato “nel fondo individuato dalla particella 58, di proprietà della signora confinante con la Tes_1 particella 1044 di proprietà di e “non si [trova] in posizione da Controparte_1
occupare la particella di parte attorea o da ostacolarne in qualche modo l'ingresso”.
Il motivo per come dedotto appare inammissibile prima che totalmente infondato, posto che l'appellante non sembra affatto considerare che il Tribunale, aderendo all'accertamento peritale, ha accolto la domanda attorea sul presupposto che il palo di conduzione dell'energia elettrica ricadesse “per 9 cm in area attorea”.
Eppure, , pur impugnando la statuizione di annullamento con Parte_1
riferimento al predetto sconfinamento non esplicita alcuna specifica e mirata censura alla suindicata decisione lamentandone soltanto il riferimento “in maniera acritica” agli accertamenti effettuati dal c.t.u., nonché l'erroneo riconoscimento della pretesa attorea “sulla scorta di così scarni e labili elementi”. Il motivo, quindi, è inammissibile perché non “dialoga” con la motivazione impugnata (cfr. Cass. Sez. II, Ordinanza n.
21824 del 29 agosto 2019 laddove ha ravvisato l'inammissibilità nel caso in cui le doglianze proposte dall'appellante non "dialoghino" con la pronuncia di primo grado e non siano pertinenti rispetto alle soluzioni accolte dal primo giudice) e la critica conduce, pertanto, ad una nuova valutazione del merito che non tiene conto delle diverse conclusioni del giudice di prime cure e che non si fa carico di struttura e contenuti propri dell'impugnazione ex art. 342 c.p.c., rispetto ai quali colui che impugna deve dedurre sulla decisione impugnata nel confronto tra quanto richiesto e non ottenuto in primo grado.
Invero, nel dedotto motivo di gravame non vi è collegamento specifico con detta decisione senza fornire pertanto alla Corte argomentazioni fattuali e/o giuridiche tali
12 da giustificare la riforma della sentenza appellata, così come non appaiono idonee a scalfire il decisum del Tribunale le argomentazioni con cui l'appellante lamenta l'acritica adesione del giudice di prime cure alle conclusioni del c.t.u. senza offrire un puntuale e preciso riscontro ai plurimi rilievi formulati dal c.t.u..
Eppure, la Suprema Corte ha più volte affermato che, se, per un verso, il giudice del merito che aderisce alle conclusioni del consulente tecnico esaurisce l'obbligo di motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, non dovendo necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, a meno che esse si rivelino non solo puntuali e specifiche, ma evidenzino anche la totale assenza di giustificazioni delle conclusioni dell'elaborato (cfr. Cass.
Sez. 1, 6 giugno 2024, n. 15804), per un altro verso, occorre che la parte che lamenti l'acritica adesione del giudice di merito alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio non può limitarsi a far valere genericamente lacune di accertamento o errori di valutazione commessi dal consulente o dalla sentenza che ne abbia recepito l'operato, ma, ha l'onere di controdedurre puntualmente, riportando i singoli passaggi della relazione e le specifiche ragioni poste in contrapposizione (cfr. principio enunciato, ex multis, da Cass. 12/02/2014, n. 3224; Cass. 17/07/2014, n.
16368; Cass. Sez. 3, 13 luglio 2021, n. 19989).
Ciò posto, neppure la dedotta circostanza che il palo era stato posizionato “nel fondo individuato dalla particella 58” vale a supplire le carenze argomentative di parte appellante, vieppiù, in considerazione del fatto che il c.t.u. sembra aver escluso la coincidenza del confine tra le due proprietà con il dato catastale, avendo provveduto, nel corso dei sopralluoghi e alla presenza dei rispettivi consulenti delle parti, a valorizzare lo stato di fatto dei luoghi “riscontrando il confine su cui insiste[va] il palo” e dandone anche compiuta rappresentazione grafica (cfr. allegati alla relazione peritale) e tali rilievi non sono stati contestati dalla società, avendo questa omesso finanche di trasmettere osservazioni alla bozza peritale, così come con l'atto di gravame non spende alcuna argomentazione in merito alla occupazione, seppur minima, del fondo dell'appellato, come accertata dal c.t.u..
Al contempo, occorre altresì osservare come per l'installazione dell'impianto de quo manchi un titolo idoneo oppure un accordo volontario con il proprietario oppure, in
13 ultima analisi, un decreto espropriativo o un provvedimento dell'autorità giudiziaria, ciò evincendosi dalla circostanza che parte appellante deduce genericamente l'esistenza di un accordo “con la confinante proprietaria dell'attore, sig.ra
” senza offrire prova, ad esempio, della scheda contrattuale tra le parti al fine CP_3
di consentire alla Corte di verificare l'effettiva esistenza della clausola negoziale afferente il consenso dell'utente alla posa e al mantenimento sull'immobile del palo e, quindi, dell'elettrodotto necessario alla fornitura, peraltro, a servizio di diversa proprietà.
Ciò premesso, non si rivelano, quindi, pertinenti al caso di specie le argomentazioni svolte dall'appellante in ordine all'insussistenza del pregiudizio patito dall'attore e alla conseguente impossibilità di configurare una limitazione al pieno godimento della sua proprietà, osservandosi, al contrario, come , avendo Controparte_1
chiesto il risarcimento del pregiudizio determinato dalla parziale limitazione e compressione del suo diritto di proprietà a seguito dell'attività materiale illecitamente posta in essere, non aveva l'onere di allegare o provare un qualche ulteriore pregiudizio conseguente alla condotta materiale tenuta dalla società convenuta.
Merita, invece, accoglimento l'affermazione con cui si duole Parte_1
del fatto che “il primo Giudice ha liquidato l'ipotetico danno in maniera del tutto spropositata” e non condivide la valutazione compiuta dal Tribunale secondo cui un simile sostegno al confine tra le due proprietà “possa aver determinato un danno al pieno godimento del bene da parte dell'attore e, soprattutto, rendere meno appetibile la sua proprietà”.
Dunque, il giudice di prime cure, ai fini della determinazione del risarcimento del danno, non solo ha condiviso le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio riconoscendo una indennità di asservimento per l'installazione del palo, ma, ha riscontrato “alla luce anche delle argomentazioni difensive di parte attrice” che “il danno patito dall'attore debba essere determinato tenendo conto della situazione complessiva e quindi anche del pregiudizio subito dal fondo e della perdita di amenità e fruibilità del fondo per la ingombrante struttura che certamente era soggetta anche alle norme sulle distanze”, quantificando l'ammontare del risarcimento in € 5.500,00.
14 Ebbene, il privato, contrariamente a quanto eccepito dall'appellante, non aveva l'onere di allegare o provare un qualche ulteriore pregiudizio conseguente alla condotta materiale tenuta dall'odierna appellante, dovendosi, quindi, risarcire la permanente e irreversibile privazione della disponibilità di una sia pur piccola porzione di fondo (occupata dal palo) e la diminuzione di valore del fondo stesso, attraversato, ancorché in una piccola parte, da una linea elettrica pubblica.
In tali termini, quindi, appare corretta la quantificazione operata dal c.t.u. in complessivi € 1.368,52, comprensiva del danno per deprezzamento della parte residua del fondo (consistente secondo il c.t.u. “non solo nel potenziale deprezzamento commerciale del bene, nella parziale perdita di godimento dello stesso ma anche nella limitazione del suo pieno godimento in termini di dimensioni, amenità, comodità e tranquillità” –cfr. pag. 6 della consulenza tecnica), rispetto alla quale l'appellante, peraltro, non opera una specifica censura, mentre, la maggior somma riconosciuta dal giudice di prime cure, per la medesima causale (“pregiudizio subito dal fondo e […] perdita di amenità e fruibilità del fondo”), non trova alcun fondamento.
Peraltro, il riconoscimento del maggior danno da parte del Tribunale non trova giustificazione in alcun elemento di fatto o di diritto e ancor meno nelle richiamate
“argomentazioni difensive di parte attrice” posto che queste (cfr. memoria ex art.183, sesto comma, n.1, c.p.c., il cui contenuto è stato riportato nella comparsa di costituzione del presente grado di giudizio) si fondano sul valore venale dell'area pari a € 250,00/mq. laddove, invece, il c.t.u. ha riconosciuto un valore di € 43,20/mq., ricavato dai valori di riferimento per le aree edificabili per l'anno 2016 per la Zona B, secondo quanto riportato sul sito del Comune di CA, e il Tribunale ha, a tale riguardo, precisato che “Tra i valori suddetti si prendono di riferimento per il calcolo del danno quelli stabiliti dal Comune di CA”. Né può giustificarsi l'aumento per “il costo di costruzione delle opere usate come supporto al palo costituite dal muretto di esclusiva proprietà”, come pure richiesto dall'appellato fin nel primo grado del giudizio con argomentazioni alle quali il Tribunale si è riportato, posto che, come accertato dal c.t.u., “il muro di recinzione è realizzato in blocchi in cls, quindi con scarsa portanza, inoltre, si fa rilevare che allo stato attuale il palo è in asse verticale e nessun cedimento si evidenzia sia del suddetto muro che dell'area a ridosso dello stesso”.
15 Deve, quindi, escludersi la maggiorazione del danno, come operata dal Tribunale, in quanto del tutto immotivata e non ancorata ad alcun oggettivo elemento di fatto che non sia stato già compiutamente esaminato dal c.t.u..
Tanto premesso, ciò che merita di essere risarcito, anche in considerazione del ridotto sconfinamento e delle modeste dimensioni del manufatto, è il valore della superficie occupata dal basamento del palo e la perdita di valore della restante superficie del lotto, trattandosi di danni apprezzabili dal punto di vista economico-patrimoniale e il relativo risarcimento mira, lato sensu, alla ricostituzione della situazione patrimoniale del proprietario, lesa dal comportamento illecito dell'odierna appellante, risultando pertanto condivisibile la stima effettuata dal c.t.u. che sulla scorta degli accertamenti svolti ha quantificato il danno da risarcire dall'anno di installazione del manufatto fino alla data della decisione in complessivi € 1.368,52, oltre interessi dalla domanda al soddisfo, come già riconosciuto nella sentenza impugnata.
L'appello, pertanto, va accolto con la rideterminazione del danno nella minor somma riconosciuta dal c.t.u..
Deve, infine, disattendersi la richiesta, contenuta nell'atto di appello, “di ripetizione della somma eventualmente pagata in adempimento della sentenza impugnata”, pur richiamata con la precisazione delle conclusioni, posto che la domanda di restituzione delle somme versate in esecuzione di una sentenza va proposta, ex art. 389 c.p.c., allegando e provando il pagamento. Nel contesto di tale azione restitutoria, l'avvenuto pagamento può essere desunto anche dal comportamento processuale delle parti, alla stregua del principio di non contestazione che informa il sistema processuale civile e di quello di leale collaborazione tra le parti, manifestata con la previa presa di posizione sui fatti dedotti, funzionale all'operatività del principio di economia processuale (cfr. Cass. Sez. L - , Sentenza n. 11115 del
27/04/2021).
Una circostanza dedotta da una parte può ritenersi pacifica - in difetto di una norma o di un principio che vincoli alla contestazione specifica - se essa sia esplicitamente ammessa dalla controparte o se questa, pur non contestandola in modo specifico, abbia improntato la difesa su circostanze o argomentazioni incompatibili col suo
16 disconoscimento, così implicitamente ammettendone l'esistenza (Cass. n. 23816 del
2010, n. 2699 del 2004, n. 13830 del 2004).
Deve quindi ritenersi che l'onere di allegazione del fatto costitutivo della domanda restitutoria, consistente nella affermazione di avere operato il pagamento di determinate somme di cui all'originario titolo provvisoriamente esecutivo, non è stato compiutamente svolto dall'appellante con l'atto introduttivo del presente grado, né nel corso del giudizio, con conseguente venir meno di alcun onere della controparte di prendere specifica posizione di contestazione nel primo atto difensivo successivo.
Il parziale accoglimento dell'appello giustifica la compensazione delle spese di lite del grado tenuto conto dell'esito complessivo della lite.
PQM
La Corte di Appello di Napoli – Sesta sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza 1239/2020 pronunciata in data 17 settembre 2020 dal Tribunale di Benevento, così provvede:
a) accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna al pagamento di € Parte_1
1.368,52, oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
b) compensa le spese del grado.
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio l'8 aprile 2025.
La Presidente est. dr.ssa Assunta d'Amore
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