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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/03/2025, n. 2751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2751 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
OTTAVA SEZIONE CIVILE in persona del giudice dott.ssa Nicoletta CALISE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 17985 R.G. dell'anno 2017, avente ad oggetto: responsabilità professionale,
TRA
UO AT, ZO IA, ZO PA, ZO
LA, nella qualità di eredi dell'originario attore ZO ED, nato a [...]
Inferiore l'8.12.1936 e ivi deceduto l'11.4.2021, rappresentate e difese dall'avv. Francesco
Califano, domiciliatario in Nocera Inferiore alla via Fucilari 93/C;
-Attrici in prosecuzione-
E
DI AN OV SE, rappresentato e difeso dall'avv. Fulvio Sabia e dall'avv. IA Anna Peduto, domiciliatari in Napoli, alla via L. Settembrini 110;
-Convenuto-
E
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE (A.O.R.N.) “A.
CARDARELLI” DI NAPOLI, in persona del direttore generale p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Riccardo Garofalo, tutti elettivamente domiciliati in Napoli, alla via Fracanzano 20, presso l'avv. Gabriele Di Rienzo;
-Convenuta-
NONCHE'
AMTRUST EUROPE LIMITED, in persona del procuratore speciale Leonardo Martinelli, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Scarduelli, dall'avv. Nicolò d'Elia e dall'avv Riccardo
Zenone, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Napoli, alla via Riviera di Chiaia, 180;
-Terza chiamata - 2
Conclusioni: per le attrici: “integrale accoglimento delle domande formulate da … ZO ED e delle conclusioni … precisate nella memoria n.1, ex art. 183 comma sesto, c.p.c. con
l'espunzione della conclusione di cui al n.7, avendo il Collegio di CC.TT.UU. espressamente chiarito che 'Non sussiste un danno base enucleabile dal valore menomativo dei postumi, trattandosi di lesioni iatrogene su visceri non clinicamente compromessi da pregressa patologia e, pertanto, non è individuabile un danno iatrogeno differenziale rispetto a quello che sarebbe residuato nell'ipotesi di una condotta alternativa congrua'; altresì, con
l'espressa precisazione che tutte le somme ivi richieste dall'attore … dovranno, per esso, essere attribuite in favore dei suoi eredi, odierni costituiti quali attori”, chiedendo altresì il rigetto di tutto quanto chiesto dalle controparti, “del tutto inammissibile specie in punto di asserita improcedibilità del giudizio, atteso l'avvenuto regolare espletamento della mediazione”, ponendo “in capo ai convenuti … il pagamento integrale delle spese di CTU medico legale, con refusione agli attori delle somme nelle more corrisposte, pari ad €
1.830,00”, vinte le distraende spese di lite;
per OV EP Di OS: chiede che i CTU forniscano i chiarimenti alle controdeduzioni del CTP;
“reitera in ogni caso, l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancata presenza delle parti e necessaria procura speciale notarile nel procedimento obbligatorio di mediazione esperito. … in via subordinata, reitera le conclusioni già rassegnate in comparsa e nelle memorie ex art 183 cpc”; per la Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale (A.O.R.N.) “A. AR” di Napoli:
“Preliminarmente ed in via istruttoria:
1- Riconvocarsi il Collegio ausiliario affinchè siano resi i chiarimenti richiesti dal Dr. Di OS;
2- Disporsi la rinnovazione della CTU mediante un Collegio composto da uno Chirurgo specialista della “termoablazione col laser” nonché da uno specialista in Medicina Legale”; “in via gradata … conclude riportandosi agli atti, ai documenti esibiti e versati in atti, ai verbali di causa, ed insiste per il rigetto della domanda, infondata in fatto ed in diritto e, in ogni caso, non provata”; per AmST Europe Limited: “nel merito in via preliminare accertato e dato atto della inoperatività della polizza/mancata copertura del sinistro … dichiarare la carenza di legittimazione passiva di AmST ed estrometter[la] … dal giudizio e/o in ogni caso nel merito rigettare la domanda di manleva/garanzia formulata nei confronti di AmST per insussistenza dei presupposti;
in via principale rigettare in quanto infondate e pretestuose le domande tutte attoree e le domande in manleva/garanzia assicurativa svolte dal dott. Di
OS con conseguente liberatoria di AmST da ogni e qualsivoglia onere/pretesa 3
risarcitoria; dichiarare le domande n 3 e 7 formulate da parte attrice (ZO) in sede di memoria ex art 183 comma VI n. 1 c.p.c. inammissibili/improcedibili nei termini già eccepiti dalla AmST;
dichiarare inammissibili/improcedibili e/o comunque rigettare le domande di condanna degli eredi del … ZO avanzate nei confronti della AmST sia in quanto nuove sia comunque in quanto domande risarcitorie 'dirette' nei confronti della compagnia assicurativa di un convenuto;
in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree, sollevare/dichiarare AmST esonerata/libera da qualsivoglia onere risarcitorio nei confronti di qualsiasi parte in causa … . In via di ulteriore subordine ed istruttoria e solo nella … ipotesi di accoglimento della domanda di manleva, - accertare
l'eventuale responsabilità in capo ai convenuti (medico/altri sanitari e Azienda sanitaria convenuta) e, con specifico riferimento alla posizione del dott. Di OS, la quota di manleva/garanzia assicurativa in capo alla esponente, tenendo conto tra l'altro: a) della complessità/criticità delle condizioni cliniche, anche pregresse, interessanti il paziente …
ZO, delle tipologie di approcci terapeutici applicabili nel caso de quo e rischi/complicanze connessi non evitabili;
dei protocolli e linee guida (buone pratiche clinico-assistenziali-raccomandazioni) applicabili/applicate dal … Di OS e/o altri sanitari e/o dalla struttura sanitaria nel caso di specie;
b) del grado di colpa imputabile al medico convenuto e/o ad altri sanitari anche di altri Ospedali es. Ospedale di Nocera Inf. e
CO … coinvolti nelle attività di cura/assistenza prestate all'odierno attore (sebbene non convenuti nel presente giudizio) alla luce degli accertamenti effettuati e della particolare situazione in concreto verificabile, del nesso causale tra una eventuale condotta medica colposa e l'effettivo danno subito dal … ZO e della eventuale quota di danno imputabile unicamente all'Assicurato. c) nonché, come conseguenza (nella denegata e non creduta ipotesi), della quota di copertura risultante a carico della esponente Compagnia, il tutto, nel limite del Massimale della Polizza e sottratta la eventuale Franchigia, valutate le ulteriori disposizioni in vigore che potrebbero comunque portare alla non operatività della polizza e/o esclusione dalla copertura assicurative del sinistro de quo (art 3, 8, 9, 23) e/o alla eventuale operatività della Polizza AmST a II rischio e comunque con l'applicazione del disposto dell'art 1910 c.c. e con l'esclusione del rimborso a favore dell'assicurato delle spese legali/oneri tecnici ecc per legali e/o tecnici e/o consulenti che non siano stati dalla compagnia designati/approvati (art 4 Polizza)”, vinte le spese di lite.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.- ED ZO ha convenuto in giudizio OV EP Di OS e l'A.O.R.N.
AN AR chiedendo, vinte le distraende spese di lite, di: 4
-. “accertare … l'illecità e l'illegittimità dell'intervento” di “termoablazione di un nodulo degenerato (epatocarcinoma) del diametro di circa 4 cm, a livello tra il IV e il V segmento”, effettuato dal medico chirurgo OV EP Di OS il 22.1.2013 presso l'Unità
Operativa di Epatologia e Pancreas dell'Ospedale A. AR, “per non aver … ricevuto né da parte del predetto sanitario, né da altri sanitari della medesima struttura alcuna previa informativa qualificata, specifica ed esplicita, oltre che reale, effettiva ed attuale sul trattamento medico al quale stava per sottoporsi e, altresì, per la mancanza nella cartella clinica rilasciata all'attore di un modulo relativo al consenso informato, debitamente sottoscritto da quest'ultimo”;
-. “condannare” i convenuti “in solido tra loro, e comunque ciascuno per quanto di propria ragione, al risarcimento … di un danno ulteriore, diverso ed autonomo rispetto ai danni cagionati alla integrità psicofisica per l'erronea esecuzione dell'intervento terapeutico, da determinarsi mediante valutazione equitativa ex art. 1226 c.c.”;
-. “accertare … la responsabilità contrattuale dell'OR AN AR, ai sensi dell'art. 1218 e 1228 c.c., per il totale inadempimento alle obbligazioni derivanti dal contratto di spedalità concluso con l'attore in data 21.1.2013, per non aver impedito
l'adozione di comportamenti in spregio alle norme imperative dell'ordinamento giuridico italiano preordinate alla tutela dell'integrità psico-fisica della persona, fra tutte le dimissioni affrettate dell'attore il giorno seguente all'intervento senza alcun controllo ecografico ed ematochimico, nonché per la condotta gravemente colposa del proprio sanitario, Dott.
OV EP Di OS”;
-. “accertare … la responsabilità del sanitario di turno dell'OR AN AR, Dott.
OV EP Di OS, per colpa grave, per non aver effettuato alcuna descrizione dell'intervento in cartella clinica, per la mancanza di abilità e perizia tecnica mostrata nell'esecuzione della termoablazione con conseguente perforazione colecisto-colica, per aver violato con la propria condotta le linee guida e le buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica e causato all'attore ingenti ed irreversibili danni dell'integrità psico-fisica, fino ad arrivare a metterlo in serio pericolo di vita”;
-. “per l'effetto, previa declaratoria della sussistenza del nesso di causalità tra i danni all'integrità psicofisica e le conseguenze peggiorative derivate dall'intervento di termo ablazione,condannare” i convenuti “in solido … e, comunque, ciascuno per quanto di propria ragione, al risarcimento … dei danni non patrimoniali, comprensivi anche del danno morale, quantificati in € 67.130,00 … [di cui D.B. al 21%, ITT x 52gg, ITP (75%) x 30gg, ITP
(50%) perx15gg], oltre ad un'adeguata personalizzazione del danno, in considerazione del 5
concreto pericolo di vita corso dall'attore a causa dell'intervento del 22.01.2013 e del conseguente totale sconvolgimento della propria esistenza, nonché al risarcimento dei danni patrimoniali, delle spese mediche presenti e future, ovvero di qualunque altra diversa voce di danno, secondo quella somma, maggiore o minore, che” il Tribunale “riterrà di giustizia”,
“anche mediante valutazione equitativa ex art.1226c.c, il tutto oltre rivalutazione monetatia ed interessi legali sulle somme via via rivalutate dal dì dell'evento al soddisfo”;
-. “in subordine, accertare … che l'attore in conseguenza dell'intervento subito in data
22.01.2013 presso l'OR A.AR di Napoli si è visto privato della possibilità di una pronta guarigione e/o di una miglior sopravvivenza e, per l'effetto, condannare l'OR
AN AR … in solido con il Dott.OV EP Di OS e, comunque, ciascuno per quanto di propria ragione, al risarcimento in favore dell'attore del danno da perdita di chance per le ridotte aspettative di vita, da determinarsi in via equitativa ex art.1226 c.c.”.
OV EP Di OS, costituitosi, ha eccepito, in particolare:
- in via preliminare, l'improcedibilità della domanda per “nullità dell'esperita mediazione… in quanto … ZO ED … non [era] presente e nemmeno firma[va] in calce” il verbale di mancata mediazione, né aveva rilasciato una procura speciale al proprio difensore, essendo, di contro, necessaria la partecipazione personale delle parti o di un loro procuratore speciale all'incontro con il mediatore;
- nel merito, l'infondatezza della domanda e l'ammontare del risarcimento richiesto in quanto la sua condotta “da un canto non è censurabile e dall'altro comunque non ha svolto alcun ruolo causale nell'evento oggi rappresentato”, atteso che il Di OS in primo luogo
“sottoscrisse, come risulta dall'allegata cartella clinica, l'autorizzazione ad essere sottoposto alle indagini diagnostiche e agli interventi terapeutici e chirurgici necessari, accettandone i rischi dei quali era stato edotto”, inoltre “era corretta l'indicazione terapeutica, il trattamento fu condotto ex lege artis, l'intervento ebbe successo con completa distruzione del tumore”, poiché “la fistola colecisto-colica poi accertata non è una complicanza della termoablazione in quanto le lesioni gastroenteriche, anche quelle tardive, complicanze della procedura, si realizzano entro un massimo di otto giorni”, con la conseguenza che detta fistola è stata, invece, “una verosimile complicanza della colecistite cronica litiasica con periviscerite da cui era affetto il paziente”.
Ha chiesto, pertanto, vinte le distraende spese di lite, di: 6
-. essere autorizzato a chiamare in giudizio la AM ST Europe Limited, con la quale intercorreva contratto di assicurazione per la responsabilità professionale, “al fine della manleva della eventuale condanna di pagamento totale e/o parziale”;
-. dichiarare l'improcedibilità del giudizio;
-. nel merito, il rigetto dell'infondata domanda.
L'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale (A.O.R.N.) “A. AR” di Napoli, costituitasi, ha aderito alle difese del convenuto Di OS e ha chiesto il rigetto della domanda, infondata nell'an e nel quantum, vinte le spese di lite, eccependo, in particolare:
- l'inesistenza del nesso causale, stente la correttezza dell'intervento con “completa distruzione del tumore”, all'esito del quale il ZO venne sottoposto a controllo ecografico per verificare “l'occorrenza di eventuali complicanze”, non essendo, contrariamente a quanto asserito dall'attore, “scientificamente possibile che vi sia stata una
“eccessiva scarica elettrica … non essendo implicata, nella termoablazione laser, alcuna scarica elettrica” né “vi è stato alcun danno termico diretto della parete del colon in quanto in tale caso la lesione della parete sarebbe stata ampia e si sarebbe manifestata immediatamente dopo l'intervento ed in maniera evidente con lo sviluppo di una peritonite diffusa”;
- che la lesione suddetta “è stata determinata dalla diffusione del calore che si produce durante la termoablazione ma, il calore, ha trovato un terreno fertile nello stato di preesistente infiammazione e aderenze periviscerali (condizione questa, confermata dall'esame istologico di colecistite cronica litiasica con periviscerite)”.
Autorizzatane la chiamata in causa, si è costituita la AMST Europe Limited, eccependo, in particolare:
- la “inoperatività della polizza/mancata copertura del sinistro e la conseguente dichiarazione di carenza di legittimazione passiva”, con “estromissione … dal giudizio e/o comunque il rigetto nel merito delle avverse domande di manleva/garanzia assicurativa per carenza dei presupposti”, in quanto l'art. 3 della polizza n. ITOMM11B1013023A0001, nel disciplinare l'oggetto della copertura assicurativa, stabilisce che “la società presta
l'Assicurazione fino a concorrenza del Massimale e nella forma 'claims made' obbligandosi
a tenere indenne l'Assicurato di ogni somma che questi sia tenuto a pagare in qualità di civilmente responsabile in conseguenza di danni causati a terzi inclusi i pazienti, nel caso di:
Azione di surrogazione esperita dalla società di assicurazioni dell'Azienda Sanitaria nei casi ed entro i limiti previsti dalla legge e/o dal CCNL; 7
Azione di rivalsa esperita dall'Azienda Sanitaria in conseguenza di Danni erariali nei casi previsti dalla legge”, purché “egli sia stato dichiarato responsabile, totalmente o parzialmente, per colpa grave con sentenza definitiva pronunziata dalla Corte dei Conti o comunque da parte dell'Autorità giudiziaria competente a pronunziarsi in ordine alle sopra indicate richieste di risarcimento”, presupposti che non si sono verificati nel caso di specie;
- la non operatività della polizza “in relazione ai rischi per i quali l'obbligo assicurativo ricade sull'Azienda Sanitaria di appartenenza con la stipula di Polizza specificamente predisposta e/o con la copertura di eventuali fondi regionali… né in caso di mancato assolvimento di tale obbligo né in caso di esaurimento dei massimali e somme assicurate previste da tale assicurazione e/o dai fondi regionali”;
- l'insussistenza della responsabilità del sanitario e, in ogni caso, l'esistenza di una
“responsabilità in proprio della azienda/datore di lavoro” e dell'obbligo dell'azienda ospedaliera a manlevare il medico convenuto;
- la “nullità/improcedibilità della domanda attorea per mancato compiuto espletamento della procedura di mediazione obbligatoria”.
Ha chiesto, pertanto, vinte le spese di lite, il rigetto delle domande sia dell'attore che del convenuto Di OS e, in subordine, di escludere o limitare l'eventuale obbligo indennitario dell'Assicuratore previo “accertamento della quota di responsabilità individuale in capo al medico e alla Azienda sanitaria convenuti”.
Nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., l'attore ha chiesto, oltre a quanto già indicato nell'atto di citazione, “in subordine, nella … ipotesi di accertamento di una pregressa situazione patologica, accertare e dichiarare il diritto … al risarcimento del danno iatrogeno differenziale e, per l'effetto, condannare l'OR AN AR, …, in solido con il Dott.
OV EP Di OS e, comunque, ciascuno per quanto di propria ragione, anche mediante valutazione equitativa ex art. 1226 c.c., al pagamento della somma corrispondente alla percentuale di invalidità complessiva riconosciuta a mezzo di CTU … detratta la quota relativa alla percentuale di invalidità non riconducibile a responsabilità dei convenuti;
il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme via via rivalutate dal dì dell'evento al soddisfo”.
Rigettate le prove testimoniali richieste dalle parti, con comparsa depositata il 21.10.2021 si sono costituite in giudizio LL MO, IA ZO, IA ZO e NI
ZO, nella qualità di eredi dell'originario attore ED ZO, deceduto in corso di 8
causa l'11.4.2021, al fine di proseguire il giudizio, facendo proprie tutte le precedenti domande spiegate dal de cuius.
Espletata una CTU, prodotta documentazione e precisate le conclusioni, sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c., con riserva all'esito della decisione.
2.- Va rigettata l'eccezione di improcedibilità della domanda formulata dal convenuto Di
OS.
Giova ricordare che nel procedimento di mediazione obbligatoria disciplinato dal d.lgs. n. 28 del 2010, quale condizione di procedibilità per le controversie nelle materie indicate dall'art. 5, comma 1 bis, del medesimo decreto (come introdotto dal d.l. n. 69 del 2013, conv., con modif., in l. n. 98 del 2013), è necessaria la comparizione personale delle parti, assistite dal difensore, pur potendo le stesse farsi sostituire da un loro rappresentante sostanziale, dotato di apposita procura, in ipotesi coincidente con lo stesso difensore che le assiste (Cass.
8473/2019).
Nel caso di specie, ED ZO conferì all'avv. Francesco Califano apposita “procura speciale per il … procedimento instaurato dinanzi all'organismo di mediazione Concilia Lex
s.p.a.” “n. 657 del 2015”, in quanto “impossibilitato a partecipare … per gravi motivi di salute, come da certificato medico che … si allega”, “conferendogli all'uopo ogni potere di legge, compreso quello di chiedere rinvio per partecipare ai successivi incontri di mediazione, abbandonare il procedimento, transigere e conciliare, sottoscrivere l'accordo ed
i verbali della procedura, ricevere pagsamenti e quietanzare, ratificando fin d'ora il suo operato” (cfr. la procura speciale in prod. di parte attrice, digitalizzata nel fascicolo telematico nella documentazione depositata il 12.7.2023).
3.- Va rigettata l'eccezione dei convenuti e della terza chiamata di inammissibilità delle domande proposte dalle attrici in prosecuzione, atteso che le eredi del ZO si sono limitate a fare proprie tutte le precedenti domande dell'originario attore ED ZO, deceduto in corso di causa, chiedendo, quindi, esclusivamente il risarcimento iure hereditatis dei danni subiti dal de cuius.
Le attrici, inoltre, hanno rinunciato alla domanda nuova proposta da ED ZO nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. e riportata nelle conclusioni in epigrafe.
4.- Nel merito, la domanda proposta da LL MO, IA ZO, IA ZO e
NI ZO è fondata nei limiti che seguono.
5.- In ordine all'accertamento dell'an debeatur, occorre qualificare la natura della responsabilità della struttura sanitaria e del medico, al fine di individuare la disciplina applicabile al caso di specie e il relativo regime probatorio a carico delle parti. 9
Giova riportare, sul punto, il quadro dei principi rilevanti nella specie.
5.1.- La domanda risarcitoria proposta dal paziente nei confronti della struttura sanitaria va qualificata come domanda di risarcimento del danno da responsabilità contrattuale. Invero, il rapporto che si instaura tra paziente e casa di cura privata (o ente ospedaliero) ha fonte in un contratto atipico a prestazioni corrispettive (c.d. contratto di spedalità), che si conclude all'atto dell'accettazione del paziente presso la struttura e da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (che può essere adempiuta dal paziente, dall'assicuratore ovvero dal servizio sanitario nazionale), insorgono a carico della struttura sanitaria, accanto a quelli di tipo lato sensu alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico, nonché di apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni o emergenze (cfr. ex plurimis Cass. sez.
III, 14 luglio 2004 n. 13066, Cass. sez. III, 26 gennaio 2006 n. 1698, Cass. sez. III, 14 giugno
2007 n. 13593).
Ne consegue che la responsabilità della casa di cura o dell'ente nei confronti del paziente ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 c.c., oltre che all'inadempimento delle obbligazioni direttamente poste a suo carico, anche all'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamene dai suoi dipendenti o ausiliari (personale medico e paramedico), ai sensi dell'art. 1228 c.c. (“disposizione con cui è stata estesa nell'ambito contrattuale la disciplina contenuta negli artt. 2048 e 2049 cod. civ.”, cfr. Cass., sezione III sent. 17 maggio 2001 n. 6756).
Sul punto, la Suprema Corte (cfr. Cass. sez. III 8 gennaio 1999 n. 103, Cass. 22 marzo 2007 n.
6945) ha chiarito, inoltre, che nel caso di danni causati dall'insuccesso di un intervento chirurgico, la casa di cura nella quale l'intervento è stato praticato risponde, a titolo contrattuale ex art. 1218 cod. civ., del danno causato dal chirurgo anche nei casi in cui quest'ultimo non faccia parte dell'organizzazione aziendale della casa di cura (o dell'ospedale)
e, quindi, anche in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e l'organizzazione aziendale della casa di cura ovvero dell'ospedale, non rilevando in contrario al riguardo la circostanza che il sanitario risulti essere anche “di fiducia” dello stesso paziente, o comunque dal medesimo scelto (cfr.
Cass. sez. III, 14 luglio 2004 n. 13066; cfr. altresì Cass. sez. III, 14 giugno 2007 n. 13593,
Cass. sez. III, 26 gennaio 2006 n. 1698). Ciò in quanto la prestazione del medico è comunque indispensabile alla casa di cura (ovvero all'ospedale) per adempiere l'obbligazione assunta con il paziente e che, ai fini qualificatori predetti, è sufficiente la sussistenza di un nesso di 10
causalità tra l'opera dell'ausiliario e l'obbligo del debitore (cfr. Cass. sez. III, 11 maggio 1995
n. 5150).
Dalla natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria ne discende, quanto al riparto dell'onere probatorio, che l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il “contatto sociale") e allegare l'inadempimento del professionista
(ovvero, come nella specie, della struttura sanitaria), che consiste nell'aggravamento della situazione patologica del paziente o nell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento, restando a carico dell'obbligato - sia esso il sanitario o la struttura - la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile (cfr. Cass. sez.
III, sent. n. 10297 del 28.5.2004).
L'allegazione del paziente/creditore, peraltro, non può essere limitata ad un qualsiasi inadempimento, ma deve riguardare un inadempimento c.d. qualificato, ovvero un inadempimento che costituisca causa o concausa astrattamente efficiente della produzione del danno (Cass. sent. n. 15993/2011), con la precisazione che pur gravando sull'attore l'onere di allegare i profili concreti di colpa medica posti a fondamento della proposta azione risarcitoria, tale onere non si spinge fino alla necessità di enucleazione e indicazione di specifici e peculiari aspetti tecnici di responsabilità professionale, conosciuti e conoscibili soltanto agli esperti del settore (cfr. Cass. sez. III, sent. n. 9471 del 19.5.2004).
È a carico dell'attore, quindi, la prova dell'esistenza del nesso di causalità tra l'intervento chirurgico e la lesione del diritto alla salute, atteso che “in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno
l'onere di provare il nesso di causalità tra l'evento di danno (aggravamento della patologia preesistente ovvero insorgenza di una nuova patologia) e l'azione o l'omissione dei sanitari, non potendosi predicare, rispetto a tale elemento della fattispecie, il principio della maggiore vicinanza della prova al debitore, in virtù del quale, invece, incombe su quest'ultimo l'onere della prova contraria solo relativamente alla colpa ex art. 1218 cod. civ.” (cfr. Cass. sez. III, sent. n. 20812 del 20.8.2018).
Peraltro, a fronte dell'allegazione del paziente che agisce in giudizio deducendo l'inadempimento o l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria, resta a carico del sanitario o dell'ente l'onere sia di provare che la prestazione era di particolare difficoltà (cfr.
Cass. sez. III, sent. n. 23918 del 9.11.2006), sia l'inesistenza di colpa;
anche di recente è stato ribadito che è a carico del sanitario o dell'ente dimostrare che l'inadempimento non vi è stato 11
o che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante (cfr. Cass., Sez. Un., sent. n.
577 dell'11.1.2008, Cass. sez. III, sent. n. 3520 del 14.2.2008).
Infine, il positivo accertamento della responsabilità della struttura sanitaria, pur trattandosi di responsabilità contrattuale (con tutte le conseguenze che ne derivano in tema di onere della prova, che grava, come detto, sulla struttura sanitaria e non sul paziente), postula pur sempre la colpa del medico esecutore dell'attività che si assume illecita, non potendo detta responsabilità affermarsi in assenza di tale colpa (fatta salva l'operatività di presunzioni legali in ordine al suo concreto accertamento), poiché l'art. 1228 c.c. presuppone, comunque, un illecito colpevole dell'autore immediato del danno, e pertanto, in assenza di tale colpa, non è ravvisabile alcuna responsabilità contrattuale del committente per il fatto illecito dei suoi preposti (cfr. Cass., sez. III, sent. n. 5846 del 13.3.2007, Cass., sez. III, sent. n. 6386 dell'8.5.2001) e nell'eventuale situazione di incertezza sulla sussistenza di colpa, della stessa deve giovarsi il creditore – paziente e non certo il debitore – medico (cfr. Cass. sez. III, sent.
n. 4400 del 4.3.2004).
5.2.- Quanto al nesso di causalità materiale tra condotta ed evento, giova ricordare che esso sussiste quando ogni comportamento antecedente (prossimo, intermedio, remoto) che abbia generato, o anche solo contribuito a generare l'evento, deve considerarsi causa dell'evento stesso. La valutazione di questo nesso, sotto il profilo della dipendenza dell'evento dai suoi antecedenti fattuali, va compiuta secondo criteri di probabilità scientifica. Anche nell'illecito civile, quindi, la cosiddetta causalità materiale trova disciplina degli articoli 40 e 41 codice penale, ossia nel criterio della condicio sine qua non riempito di contenuto dalla teoria della sussunzione sotto leggi scientifiche.
In materia civile, l'accertamento richiede una certezza di natura eminentemente probabilistica.
Invero, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale che questo giudice ritiene di condividere, il nesso causale fra il comportamento del medico e il pregiudizio subito dal paziente è configurabile qualora, attraverso un criterio necessariamente probabilistico, si ritenga che l'opera del medico, se correttamente e prontamente prestata, avrebbe avuto serie e apprezzabili probabilità di evitare il danno verificatosi (cfr. Cass. sez. III, sent. n. 867 del
17.1.2008).
È necessario, pertanto, accertare che il comportamento diligente e perito del sanitario avrebbe avuto la probabilità di prevenire o elidere le conseguenze dannose concretamente verificatesi, probabilità, ovviamente, non meramente statistica, ma di natura logico-razionale.
Deve ritenersi sussistente un valido nesso causale tra la condotta colposa del sanitario e l'evento lesivo, in conclusione, allorché, se fosse stata tenuta la condotta diligente, prudente e 12
perita, l'evento dannoso non si sarebbe verificato;
giudizio da compiere non sulla base di calcoli statistici o probabilistici, ma unicamente sulla base di un giudizio di ragionevole verosimiglianza, che va compiuto alla stregua degli elementi di conferma (tra cui soprattutto l'esclusione di altri possibili e alternativi processi causali) disponibili in relazione al caso concreto.
5.3.- Per quanto riguarda, invece, il medico chirurgo che ebbe a procedere all'intervento di termoablazione laser (dott. OV EP Di OS, pure convenuto in giudizio), si tratta di un'ipotesi di c.d. contatto sociale, da intendersi, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, nel senso di rapporto socialmente tipico tra parti che, nonostante l'assenza di un contratto, è in grado di ingenerare l'affidamento dei soggetti sull'adempimento di obblighi diretti e specifici di lealtà, collaborazione e salvaguardia dell'altrui sfera giuridica.
Presupposti per la configurabilità del contatto sociale sono: 1) una relazione tra sfere giuridiche, tale da far considerare la responsabilità aquiliana come insoddisfacente (e cioè una
“situazione relazionale” nella quale danneggiante e danneggiato stanno l'uno di fronte all'altro alla maniera di un debitore e un creditore, uscendo dall'estraneità che è presupposto della responsabilità aquiliana); 2) uno status professionale in capo al danneggiante, tale che possa configurarsi una culpa in faciendo prevista nell'ordinamento giuridico;
3) l'affidamento in capo al danneggiato che viene ingenerato sia dall'appartenenza del danneggiante ad una categoria professionale c.d. protetta (cioè una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione da parte dello Stato, cfr. art. 348 c.p.), sia della situazione relazionale che si è previamente instaurata tra i due soggetti. Ed invero, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “quanto sopra detto si verifica per l'operatore di una professione cd. protetta
(cioè una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione da parte dello
Stato, art. 348 c.p.), in particolare se detta professione abbia ad oggetto beni costituzionalmente garantiti, come avviene per la professione medica (che è il caso della fattispecie in esame), che incide sul bene della salute, tutelato dall'art. 32 Cost. Invero a questo tipo di operatore professionale la coscienza sociale, prima ancora che l'ordinamento giuridico, non si limita a chiedere un non facere e cioè il puro rispetto della sfera giuridica di colui che gli si rivolge fidando nella sua professionalità, ma giustappunto quel facere nel quale si manifesta la perizia che ne deve contrassegnare l'attività in ogni momento
(l'abilitazione all'attività, rilasciatagli dall'ordinamento, infatti, prescinde dal punto fattuale se detta attività sarà conseguenza di un contratto o meno). In altri termini la prestazione
(usando il termine in modo generico) sanitaria del medico nei confronti del paziente non può che essere sempre la stessa, vi sia o meno alla base un contratto d'opera professionale tra i 13
due. Ciò è dovuto al fatto che, trattandosi dell'esercizio di un servizio di pubblica necessità, che non può svolgersi senza una speciale abilitazione dello Stato, da parte di soggetti di cui il
"pubblico è obbligato per legge a valersi" (art. 359 c.p.) e quindi trattandosi di una professione protetta, l'esercizio di detto servizio non può essere diverso a seconda se esista o meno un contratto. La pur confermata assenza di un contratto, e quindi di un obbligo di prestazione in capo al sanitario dipendente nei confronti del paziente, non è in grado di neutralizzare la professionalità (secondo determinati standard accertati dall'ordinamento su quel soggetto), che qualifica ab origine l'opera di quest'ultimo, e che si traduce in obblighi di comportamento nei confronti di chi su tale professionalità ha fatto affidamento, entrando in
"contatto" con lui. Proprio gli aspetti pubblicistici, che connotano l'esercizio di detta attività, comportano che esso non possa non essere unico da parte del singolo professionista, senza possibilità di distinguere se alla prestazione sanitaria egli sia tenuto contrattualmente o meno. L'esistenza di un contratto potrà essere rilevante solo al fine di stabilire se il medico sia obbligato alla prestazione della sua attività sanitaria (salve le ipotesi in cui detta attività
è obbligatoria per legge, ad es. art. 593 c.p., Cass. pen. 10.4.1978 n. 4003 …). In assenza di dette ipotesi di vincolo, il paziente non potrà pretendere la prestazione sanitaria dal medico, ma se il medico in ogni caso interviene (ad esempio perché a tanto tenuto nei confronti dell'ente ospedaliero, come nella fattispecie) l'esercizio della sua attività sanitaria ( e quindi il rapporto paziente-medico) non potrà essere differente nel contenuto da quello che abbia come fonte un comune contratto tra paziente e medico. Da tutto ciò consegue che la responsabilità dell'ente gestore del servizio ospedaliero e quella del medico dipendente hanno entrambe radice nell'esecuzione non diligente o errata della prestazione sanitaria da parte del medico, per cui, accertata la stessa, risulta contestualmente accertata la responsabilità a contenuto contrattuale di entrambi (qualificazione che discende non dalla fonte dell'obbligazione, ma dal contenuto del rapporto).
Per completezza, giova rilevare che alcuna rilevanza assume, infine, il disposto dell'art. 7 L. 8 marzo 2017 n. 24 (“Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”), nella parte in cui, al comma 3, ha previsto che l'esercente la professione sanitaria che presti la propria opera all'interno di una struttura sanitaria risponde del proprio operato ai sensi dell'art. 2043 c.c.
Tale ultima riforma colloca definitivamente la responsabilità del sanitario all'interno del perimetro della responsabilità extracontrattuale, pur contemplando espressamente una clausola di salvezza rappresentata dalla “assunzione di un'obbligazione contrattuale con il 14
paziente”. Nondimeno, in favore di tale disciplina non può essere, in alcun modo, riconosciuta un'efficacia retroattiva, prevalendo pur sempre la regola generale sancita dall'art. 11 disp. prel. sulla legge in generale (contenute nella premessa al cod. civ.).
Invero, qualsiasi intervento legislativo destinato a regolare situazioni pregresse deve essere conforme ai principi costituzionali della ragionevolezza e della tutela del legittimo affidamento nella certezza delle situazioni giuridiche (cfr. Cass. sez. VI, 19 dicembre 2014 n.
27121).
Il principio dell'irretroattività della legge comporta che la legge nuova non può essere applicata, oltre che ai rapporti giuridici esauriti prima della sua entrata in vigore, a quelli sorti anteriormente ed ancora in vita se, in tal modo, si disconoscano gli effetti già verificatisi del fatto passato o si venga a togliere efficacia, in tutto o in parte, alle conseguenze attuali e future di esso, dovendosi propendere per l'applicazione retroattiva della nuova normativa ai fatti, agli status e alle situazioni esistenti o sopravvenute alla data della sua entrata in vigore, ancorchè conseguenti ad un fatto trascorso, solo allorquando essi, ai fini della disciplina disposta dalla nuova legge, debbano essere presi in considerazione in sé stessi, prescindendosi totalmente dal collegamento con il fatto che li ha generati, in modo che resti escluso che, attraverso tale applicazione, sia modificata la disciplina giuridica del fatto generatore (Cass.,
27 maggio 1971 n. 1579, Cass. 3 marzo 2000 n. 2433, Cass. sez. I, 3 luglio 2013 n. 16620).
Nel caso di specie, appare evidente che l'applicazione della legge 8 marzo 2017 n. 24 a fattispecie già verificatasi al momento della sua entrata in vigore inciderebbe negativamente sul fatto generatore del diritto alla prestazione, ledendo, così, in maniera peraltro del tutto ingiustificata, il legittimo affidamento riposto dalla generalità dei consociati in ordine al regime contrattuale della responsabilità del medico.
Ne deriva che le fattispecie perfezionatesi in epoca anteriore rispetto all'entrata in vigore della riforma di cui si tratta dovranno continuare ad essere disciplinate dai principi del previgente quadro normativo e giurisprudenziale, sicchè si dovrà applicare la normativa della responsabilità contrattuale anche al medico (in forza del c.d. contatto sociale), a prescindere da un formale rapporto di dipendenza, in quanto fondata sulla ormai ben conosciuta teoria del contatto sociale.
6.- Circa la lesione del diritto al c.d. consenso informato, giova rilevare che il diritto al consenso informato in ambito sanitario è ora sancito dall'art. 1 L. 219/2017: “
1. La presente legge, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione e degli articoli
1, 2 e 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea […] stabilisce che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e 15
informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge…3. Ogni persona ha il diritto di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informata in modo completo, aggiornato e a lei comprensibile riguardo alla diagnosi, alla prognosi, ai benefici e ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, nonché riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze dell'eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell'accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi”.
Già prima della novella legislativa del 2017 il diritto in esame, inteso quale “espressione della consapevole adesione al trattamento sanitario proposto dal medico”, era stato riconosciuto da C. Cost. sent. n. 438/2008 e da numerose sentenze di legittimità, in forza dei principi posti dagli artt. 2, 13 e 32 Cost. e da diverse norme internazionali (art. 8 CEDU, art. 24 Convenzione sui diritti del fanciullo, firmata a New York il 20.11.1989, ratificata con L.
27.05.1991 n. 176; art. 5 Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, firmata ad
Oviedo il 4.04.1997, ratificata con L. 28.03.2001 n. 145; art. 3 Carta dei diritti fondamentali dell'UE, proclamata a Nizza il 7.12.2000) e nazionali (art. 3 L. 21.10.2005 n. 219 “Disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati”; art. 6 L.
19.02.2004 n. 40 “Norme in materia di procreazione medicalmente assistita”; art. 33 L.
23.12.1978 n. 833 “Istituzione del servizio sanitario nazionale”.
La recente Cass. 11.11.2019 n. 28985 così ha riassunto gli aspetti principali di questo danno:
“La violazione, da parte del medico, del dovere di informare il paziente, può causare due diversi tipi di danni: a) un danno alla salute, quando sia ragionevole ritenere che il paziente - sul quale grava il relativo onere probatorio- se correttamente informato, avrebbe rifiutato di sottoporsi all'intervento (onde non subirne le conseguenze invalidanti); b) un danno da lesione del diritto all'autodeterminazione, predicabile se, a causa del deficit informativo, il paziente abbia subito un pregiudizio patrimoniale ovvero non patrimoniale (ed in tale ultimo caso, di apprezzabile entità) diverso dalla lesione del diritto alla salute [...]. Pertanto, possono prospettarsi le seguenti situazioni conseguenti ad una omessa od insufficiente informazione. A) omessa/insufficiente informazione in relazione ad un intervento che ha cagionato un danno alla salute a causa della condotta colposa del medico, a cui il paziente avrebbe in ogni caso scelto di sottoporsi, nelle medesime condizioni, "hic et nunc". In tal caso, il risarcimento sarà limitato al solo danno alla salute subito dal paziente, nella sua duplice componente, morale e relazionale;
B) omessa/insufficiente informazione in relazione ad un intervento che ha cagionato un danno alla salute a causa della condotta colposa del medico, a cui il paziente avrebbe scelto di non sottoporsi. In tal caso, il risarcimento avrà ad oggetto il diritto alla salute e quello all'autodeterminazione del paziente;
C) omessa 16
informazione in relazione ad un intervento che ha cagionato un danno alla salute (inteso anche nel senso di un aggravamento delle condizioni preesistenti) a causa della condotta non colposa del medico, a cui il paziente avrebbe scelto di non sottoporsi. In tal caso il risarcimento sarà liquidato in via equitativa con riferimento alla violazione del diritto alla autodeterminazione, mentre la lesione della salute -da considerarsi comunque in relazione causale con la condotta, poiché, in presenza di adeguata informazione, l'intervento non sarebbe stato eseguito- andrà valutata in relazione alla eventuale situazione "differenziale" tra il maggiore danno biologico conseguente all'intervento ed il preesistente stato patologico invalidante del soggetto;
D) omessa informazione in relazione ad un intervento che non abbia cagionato danno alla salute del paziente, cui egli avrebbe comunque scelto di sottoporsi. In tal caso, nessun risarcimento sarà dovuto;
E) omissione/inadeguatezza diagnostica che non abbia cagionato danno alla salute del paziente, ma che gli ha tuttavia impedito di accedere a più accurati ed attendibili accertamenti [...]: in tal caso, il danno da lesione del diritto, costituzionalmente tutelato, alla autodeterminazione sarà risarcibile [...] qualora il paziente alleghi che dalla omessa, inadeguata o insufficiente informazione gli siano comunque derivate conseguenze dannose, di natura non patrimoniale, in termini di sofferenza soggettiva
e contrazione della libertà di disporre di se stesso, psichicamente e fisicamente, salva possibilità di provata contestazione della controparte”.
Si tratta dunque di un danno-conseguenza; i pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali (questi ultimi che superino la soglia di normale tollerabilità) che derivino, secondo un nesso di regolarità causale, dalla lesione del diritto all'autodeterminazione devono essere debitamente allegati e provati dal preteso danneggiato e la prova può essere fornita con ogni mezzo, ivi compresi il notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, non essendo configurabile un danno risarcibile in re ipsa, derivante esclusivamente dall'omessa informazione (ex multis:
Cass. 28985/2019; Cass. 24471/2020).
7.- Applicando i superiori principi al caso di specie, tutti i convenuti certamente rispondono, in astratto, in via contrattuale. La struttura sanitaria A.O.R.N. A.AR, in particolare, risponde, in via contrattuale, non solo delle obbligazioni direttamente poste a suo carico
(servizio alberghiero, attrezzature, etc) ma, come detto, anche dell'opera svolta dai suoi dipendenti o ausiliari (personale medico e paramedico), secondo lo schema proprio dell'art. 1228 c.c. Il medico convenuto, inoltre, astrattamente risponde in via contrattuale, per responsabilità da contatto sociale.
8.- Dalla documentazione prodotta dall'attore si evince la prova dei dati di fatto esposti da parte attrice nell'atto introduttivo, relativi ai trattamenti sanitari ricevuti dal ZO presso 17
l'A.O.R.N. AR, dati di fatto che nemmeno hanno formato oggetto di specifiche contestazioni ad opera delle parti.
L'attore ha, pertanto, certamente fornito la prova del titolo, in forza del quale ha esercitato l'azione risarcitoria nei confronti dei convenuti.
L'attore, inoltre, ha allegato l'inadempimento dei convenuti, consistente nella violazione del diritto all'autodeterminazione del paziente in ordine ai rischi possibili del trattamento di termoablazione laser eseguito il 22.1.2013, nella non compiuta descrizione dell'intervento, non seguito da controllo ecografico nonostante la presenza di una leucocitosi neutrofila probabile indice di infezione, e nell'averlo dimesso in modo affrettato, senza alcun controllo ecografico ed ematochimico, a un solo giorno di distanza dall'intervento.
9.- Va stabilito, pertanto, se:
-. vi è nesso di causalità tra le eventuali azioni o omissioni dei convenut, nelle visite mediche, nelle indagini e nei trattamenti sanitari ai quali si è sottoposto ED
ZO e l'evento lesivo, rappresentato, secondo la prospettazione dell'attore, in un peggioramento delle sue condizioni di salute;
-. la condotta del medico e, quindi, della struttura ospedaliera, ai sensi dell'art. 1228 c.c., sia stata conforme alle leges artis e alla diligenza dell'homo eiusdem generis et condicionis, ovvero se siano stati realizzati gli inadempimenti qualificati (commissivi e/o omissivi) sopra specificamente indicati.
10.- I fatti di causa possono ritenersi ampiamente accertati alla luce della documentazione sanitaria prodotta dall'attore e dalla relazione di CTU espletata nel presente giudizio (alle cui condivisibili conclusioni questo giudice integralmente si riporta, incluse le risposte alle osservazioni dei C.T. delle parti fornite alle pagg. 24 e ss. dell'elaborato peritale;
cfr. al riguardo Cass. sez. VI sent. n. 1257 del 27.1.2012, secondo la quale il giudice “non è tenuto a rispondere a ogni e qualsiasi rilievo del consulente tecnico di parte, ma è sufficiente che dal complesso della motivazione si evinca che esse sono state prese in considerazione e adeguamente contrastate dal consulente tecnico d'ufficio, le cui conclusioni sono state recepite dal giudicante”).
Giova ricordare, peraltro, che la consulenza tecnica, che in genere ha la funzione di fornire al giudice la valutazione dei fatti già probatoriamente acquisiti, può costituire fonte oggettiva di prova quando si risolva anche in uno strumento di accertamento di situazioni rilevabili solo con il concorso di determinate cognizioni tecniche (cfr. Cass., sez. II, 30 maggio 2007 n.
12695). 18
Orbene, anche dalla ricostruzione dei fatti effettuata dal Collegio Peritale, composto dal prof.
Nicola Basso, specialista in chirurgia generale, e dal Prof. Mariano Paternoster, specialista in medicina legale, emerge l'esistenza di precisi inadempimenti colposi e, quindi, di specifici profili di responsabilità dei convenuti.
In particolare, il Collegio peritale ha così ricostruito la vicenda clinica di ED ZO:
“Il caso, in sostanza, concerne una perforazione del colon in corrispondenza della flessura epatica, coinvolgente la colecisti, dopo procedura di termoablazione laser, preceduta da biopsia, di nodulo carcinomatoso (Æ 40 x 35 mm) su cirrosi del V segmento epatico in un
76enne”. Dopo aver esposto in ordine alla indicazione della metodica della termoablazione nel trattamento delle lesioni eterologhe da epatocarcinoma, alle sue controindicazioni e ai possibili eventi avversi (cfr. pag. 11 e ss. della relazione), i CTU hanno evidenziato che: “la condotta assistenziale, pur obiettivamente gravata da necessità di attenzione e di abilità tecnica, non può ritenersi connotata da caratteri di particolare difficoltà né da elementi eccezionalmente e/o straordinariamente eccedenti gli abituali livelli di diligenza, tali da non consentire di definirla routinaria. La procedura prescelta era in sé e per sé considerata adeguata alla patologia riscontrata a carico del paziente, ma non era quella valevole a fornire le maggiori garanzie di successo in rapporto alla dimensione (>3 cm)… ed alla probabile superficialità del nodulo (vicino al letto della colecisti), esistendo, all'epoca dei fatti di causa, la possibilità di eseguire altre procedure ed interventi alternativi a minor rischio di lesioni perforative viscerali. Si sarebbe, ad esempio, potuto procedere mediante altre vie di accesso, quale quella laparoscopica (od anche laparotomica), in grado di massimizzare la visualizzazione dell'intestino adiacente …. In alternativa si sarebbe potuto ricorrere alla chirurgia tradizionale”. Proseguono i CTU nell'evidenziare che “la procedura in questione non risulta, peraltro, attuata conformemente al contenuto delle linee guida coeve ai fatti in esame. A tal proposito, va rilevato che nella cartella clinica manca una descrizione della procedura, rinvenendosi soltanto una lapidaria annotazione nel diario clinico (“Si esegue termoablazione laser, preceduta da biopsia epatica di nodulo V segmento 4x3.5 cm
1800 mJ) dalla quale non possono evincersi dati fondamentali quali: la sede cutanea di infissione degli aghi, la tipologia ed il numero di aghi impiegati, la direzione della infissione, l'individuazione strumentale intra-procedurale della lesione”, mentre non è verificabile, sulla base della documentazione clinica disponibile, quanto riportato nella consulenza tecnica di parte convenuta né in ordine alla circostanza che la procedura avvenne sotto guida ecografica mediante impiego di 4 aghi
Chiba 21 G (cfr. pag. 20 della relazione dei CTU), né che il paziente venne sottoposto ad 19
esame ecografico di controllo, dopo la procedura e priam della dimissione (cfr. pag. 21 della
CTU).
Ancora, i CTU, in merito al nesso di causalità, rilevano che “la sequenza di segni e sintomi presentati dal paziente nel tempo (dolore toracico, febbricola, dispnea e versamento pleurico recidivante) è congrua con quella abitualmente evidente in una perforazione “coperta” del colon. In tal senso, l'ipotesi più probabile è che la colecisti sia rimasta coinvolta nei processi infiammatori susseguenti alla perforazione colica contribuendo alla formazione di aderenze che hanno consentito alla perforazione, appunto, di essere coperta senza cioè il coinvolgimento in toto della cavità addominale e, quindi, senza i fenomeni di una peritonite acuta generalizzata. Peraltro la cronologia di esordio delle prime manifestazioni cliniche della perforazione colica è congrua con quanto si riscontra in letteratura circa siffatti eventi avversi della procedura in questione”. Ed ancora, “in relazione, invece, alla possibile presenza di una fistola colecisto-colica e, quindi, della paventata (da parte convenuta) partecipazione causale di una colecistite nella genesi della fistola colica, si rileva che di fistola colecistocolica se ne parla in forma di ipotesi in occasione di un esame TC, per giunta in relazione a segni radiologici indiretti (nuclei aerei periportali all'ilo epatico), ma l'esame istologico della colecisti non consente di corroborare tale ipotesi per assenza di correlati specifici reperti ('Colecisti di cm 5 contenente alcuni piccoli calcoli, si repertano inoltre pareti ispessite cm 1. Colecistite cronica litiasica con periviscerite'). Del resto è improbabile che dopo una procedura specificamente gravata dal rischio di perforazione colica (a maggior ragione per quanto sopra specificato) si sia improvvisamente rivelata una indipendente patologia colecistica acuta sino a quel momento silente, per giunta di gravità tale da produrre una fistola ad estensione colica. Deve, in definitiva, rispondersi in maniera affermativa al quesito se le conseguenze dannose lamentate dall'attore siano suscettibili di essere causalmente ricondotte alle violazioni di condotta assistenziale sopra delineate, non potendo, invece, ammettersi per gli stessi motivi l'ipotesi dell'evento avverso inevitabile.
Stante quanto complessivamente precede la perforazione del colon è riconducibile a difetti di condotta tecnico-professionale dei sanitari di parte convenuta. Trattasi, infatti, di evento avverso prevedibile (perché noto in letteratura) e probabilmente (nell'ottica del più probabile che non) evitabile nell'alternativa ipotesi di un comportamento congruo con le linee guida e le buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica”.
Sulla base della ricostruzione dei fatti effettuata dai CTU, quindi, deve ritenersi che:
-. La termoablazione laser era uno dei trattamenti adeguati alle condizioni del ZO, ma non il migliore in termini di rischi in considerazione della grandezza del tumore (>3 cm) e 20
della sua posizione (vicino al letto della colecisti), ben potendo i sanitari adoperare altre tecniche meno rischiose, già note all'epoca dei fatti, come un intervento laparoscopico o di chirurgia tradizionale;
-. La procedura eseguita non è sufficientemente descritta nel diario clinico, ove non sono stati indicati una serie di dati fondamentali, quali la sede cutanea di infissione degli aghi, la tipologia ed il numero di aghi impiegati, la direzione della infissione, l'individuazione strumentale intra-procedurale della lesione;
-. Dalla descrizione dell'intervento eseguito dal Di OS il 22.1.2013 presso l'A.O.R.N.
A. AR di Napoli emerge che esso è consistito in una termoablazione laser non connotata da caratteri di particolare difficoltà né da elementi eccezionalmente e/o straordinariamente eccedenti gli abituali livelli di diligenza, tali da non consentire di definirla routinaria;
-. Il danno biologico temporaneo e permanente riportato da ED ZO è correlato agli effetti ed alle terapie della perforazione colica.
Le conclusioni cui giunge il collegio peritale, peraltro, non sono scalfite dalle contestazioni svolte dai convenuti, basate esclusivamente sulle osservazioni formulate dai propri CTP che, però, hanno avuto già ampia risposta da parte del collegio peritale nella relazione depositata, motivata in maniera convincente e pienamente condivisibile.
In particolare, rispetto a quanto sostenuto dai CTP dei convenuti, in ordine alla divergenza tra la tecnica di termoablazione descritta dalla letteratura riportata in bozza e quella posta in essere, i CTU hanno evidenziato che “pur convenendosi con le parti convenute che si è descritta prevalentemente letteratura concernente una diversa sottospecie di tecnica di termoablazione (con radiofrequenze invece che con laser) è pur vero che tutte le tecniche di termoablazione si basano sullo stesso principio fisiopatologico (la termoablazione, appunto)
e che, pertanto, sono gravate dagli stessi eventi avversi riconducibili alla produzione e conduzione di calore. In pratica, cambia il mezzo di produzione del calore e la tipologia di aghi ma non la sostanza dei processi fisici sui quali si fonda il trattamento. La ragione per la quale è stata riportata in bozza detta letteratura sta nel fatto che la tecnica di termoablazione con radiofrequenze è tuttora quella più diffusa e consolidata e sulla quale si è costituito il maggior numero di esperienze e di dati (nonché di linee guida). Per converso all'epoca dei fatti in questione risulta che tra tutte le tecniche ablative locali la termoablazione laser era quella meno studiata e meno impiegata. Ad ogni buon conto, per sgombrare il campo da equivoci e non volendoci sottrarre alle doglianze di parte convenuta si riporta anche il contenuto dell'assai meno ricorrente letteratura scientifica (tra i cui autori vi compare anche 21
il convenuto Di OS) concernente la termoablazione con specifica tecnica laser” dalla quale si evince che “la procedura termoablativa laser attuata nel paziente non era quella valevole a fornire le maggiori garanzie di successo, esistendo, all'epoca dei fatti di causa, la possibilità di eseguire altre procedure ed interventi alternativi meno rischiosi e più consolidati”, senza considerare, poi, che “nel caso di specie non è documentata la sede cutanea di infissione degli aghi, la tipologia ed il numero di aghi impiegati, la direzione della infissione nonché l'individuazione strumentale intra-procedurale della lesione (che per la termoablazione laser in sicurezza di una lesione come quella di specie avrebbe dovuto, addirittura, contemplare la RMN)”; “non è affatto verificabile che dopo la procedura e prima della dimissione il paziente venne sottoposto ad un esame ecografico di controllo.
Infine, quella della fistola colecisto-colica rimane una ipotesi improbabile non dimostrata né dall'accertamento istologico né dalla complessiva scansione degli eventi che, invece, è del tutto compatibile con una evento avverso maggiore della termoablazione (perforazione colica iatrogena)” (cfr. pag. 25-26-28 della relazione).
Inoltre, i CTU, per quanto riguarda le osservazioni della convenuta sruttura ospedaliera in merito al danno permanente, hanno evidenziato che “parte convenuta AR ipotizza un
12% in luogo del 16% prospettato in bozza”, ma “ciò … riferendo dell'assenza di turbe disfunzionali intestinali, quando tuttavia il riferimento tabellare indicato per lo Stadio I delle patologie del colon non include affatto le turbe funzionali intestinali;
evidenziando la pregressa patologia colecistica, il cui significato menomativo viene, tuttavia, caducato dalla circostanza che la stessa non risulta mai esser stata espressiva di manifestazioni cliniche;
reputando le cicatrici di ridotta estensione, ma senza tener conto che la I classe del pregiudizio estetico in cui vorrebbe farsi rientrare il danno cicatriziale contempla le cicatrici fino a 10 cm e non quelle di 20 cm. È evidente, dunque, che stante il reperto obiettivo e fotografico documentato in atti il 16% è congruo con il valore menomativo dei postumi presentati in vita dal danneggiato, mentre il 12% non lo sarebbe” (cfr. pag. 28-29 della relazione).
È acclarata, quindi, la sussistenza di una condotta negligente del sanitario, avvenuta nel corso dell'intervento di termoablazione eseguito il 22.1.2013, con riguardo alla scelta chirurgica di tentare di eliminare il tumore dalla paziente senza considerare altre tecniche, essendo derivate, da questa censurabile scelta, a cascata tutte le complicanze sofferte dal ZO.
Pertanto, il collegio peritale ha concluso per la responsabilità dei convenuti, la cui condotta ha comportato un pregiudizio anatomo-chirurgico ed estetico qualificabile come “per via analogico proporzionale nella misura di un esclusivo danno biologico del 16% (sedici per 22
cento)” (cfr. pag. 24 della relazione); i CTU hanno precisato che tale dato appare congruo in considerazione delle “conseguenze della perforazione colica (colecistectomia, resezione di 7 cm di colon e di un lembo di omento, cicatrice chirurgica sottocostale destra)” (cfr. pag. 24 dell'elaborato peritale).
Quanto alla inabilità temporanea totale e parziale (ITT e ITP), il danno biologico temporaneo può stadiarsi in “una invalidità temporanea totale (ITT) di 10 (dieci) giorni ed una invalidità temporanea parziale (ITP) di 40 (quaranta) giorni al 50%” (cfr. pag. 24).
Alla luce delle superiori considerazioni, sussiste il nesso causale tra le azioni e omissioni, che vanno ascritte a carico di OV EP Di OS e della struttura sanitaria convenuta ex art. 1228 c.c. poiché realizzate dal personale sanitario della stessa, e l'evento lesivo. La condotta del medico, inoltre, non è stata conforme alle leges artis e alla diligenza dell'homo eiusdem generis e condicionis.
Sussiste, dunque, l'elevata probabilità logica che una più attenta condotta del medico avrebbe evitato l'evento, verificatosi a carico dell'attore ED ZO, così come imputabile a
OV EP Di OS ed alla struttura sanitaria convenuta nella misura di quanto acclarato dal collegio peritale.
Va, pertanto, dichiarata la responsabilità di OV EP Di OS e della A.O.R.N.
AR che, per contro, nulla hanno provato in ordine alla sussistenza di una diligente esecuzione della prestazione medica ovvero alla riconducibilità degli esiti peggiorativi a caso fortuito o forza maggiore, così come previsto dall'art. 1218 cod. civ., nè, infine, hanno provato, in maniera specifica, la sussistenza di un'ipotesi implicante la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà (art. 2236 cod. civ.).
11.- In punto diquantum debeatur della domanda risarcitoria, va risarcito a favore delle attrici in prosecuzione LL MO, IA ZO, IA ZO e NI ZO, iure hereditario, il danno non patrimoniale patito in vita dal ZO e già chiesto da quest'ultimo nell'atto introduttivo del giudizio.
Giova ricordare che la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale conseguente alla lesione dell'integrità psico-fisica deve essere effettuata da tutti i giudici di merito, in base a parametri uniformi, che vanno individuati (fatta eccezione per le lesioni di lieve entità causate dalla circolazione di veicoli e natanti, per le quali vige un'apposita normativa) nelle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, da modularsi secondo le circostanze del caso concreto.
Ciò in quanto “nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 cod. civ. deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di 23
giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti Uffici giudiziari. Garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale - e al quale la S.C., in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 cod. civ. -, salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono” (cfr. Cass. sez. III, 7 giugno 2011 n. 12408).
Nel caso di specie, trattandosi di lesioni non suscettibili di rientrare nel novero delle cosiddette “micropermanenti” (in quanto il danno complessivamente quantificato dal CTU è pari al 16%) e non essendo applicabile la “tabella unica del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità tra dieci e cento punti” di cui al DPR 13 gennaio 2025 n. 12
(che ai sensi dell'art. 5 di applica “ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore”) vanno applicati, in via equitativa, i parametri di liquidazione attualmente adottati dal Tribunale di Milano, con riguardo all'anno corrente.
E però, considerato che il ZO è deceduto per causa diversa da quella di cui qui si controverte, occorrerà limitare il risarcimento in questa sede al solo “intervallo” tra la data della lesione e la data del decesso.
Tale arco di tempo può qui considerarsi decorrente dalla data del 22.1.2013, epoca in cui il paziente fu sottoposto al trattamento di termoablazione laser, sino al decesso avvenuto l'11.4.2021.
Si utilizza a tale scopo il criterio adottato dall'osservatorio sulla giustizia civile di Milano, allegato alle tabelle elaborate per l'anno 2024, per la liquidazione del danno non patrimoniale c.d. “intermittente”.
Detto criterio, che si ritiene di applicare in questa sede, in quanto rispondente a criteri equitativi del tutto ragionevoli e condivisibili, utilizza quale parametro il risarcimento annuo mediamente corrisposto ad ogni percentuale invalidante secondo i valori monetari individuati dalle tabelle di Milano, e muove dal presupposto che il pregiudizio sofferto è maggiore in prossimità dell'evento, per poi decrescere progressivamente fino a stabilizzarsi.
Sicchè, in applicazione delle specifiche tabelle elaborate dal citato osservatorio, tenuto conto della percentuale invalidante pari al 16%, deve riconoscersi a favore delle attrici in prosecuzione, a titolo di danno non patrimoniale “intermittente” patito in vita dal de cuius
ED ZO, l'importo di € 5.293,00 per il primo ed il secondo anno, ed € 1.512,00 per ogni ulteriore anno successivo. 24
Considerato che dall'epoca in cui la malattia si è conclamata (gennaio 2013) al decesso (aprile
2021) sono trascorsi 8 anni, possono essere liquidati alle attrici in prosecuzione LL
MO, IA ZO, IA ZO e NI ZO, iure hereditatis, in termini monetari attuali (ciò che esime da rivalutazione):
-. € 14.365,00 per il danno biologico c.d. intermittente residuato ad ED ZO per i suddetti postumi permanenti del 16% fino al suo decesso;
-. € 1.150,00 per invalidità temporanea totale per 10 giorni;
-. € 2.300,00 per invalidità temporanea parziale per 40 giorni al 50%.
Si precisa che, rivestendo la fattispecie, almeno in astratto, i caratteri di illecito penale (lesioni colpose, articolo 590 c.p.), la predetta somma ricomprende il risarcimento del danno morale, la cui liquidazione, ricompresa in quella del cosiddetto danno biologico, è stata effettuata sulla base delle tabelle predisposte dall'Osservatorio per la Giustizia Civile di Milano che, sulla scorta di quanto affermato dalla Suprema Corte (cfr. Cass. Sez. Un., 11 novembre 2008, n.
26972, Cass. Sez. Un. 11 novembre 2008 n. 26973, Cass. sez. Un., 11 novembre 2008 n.
26974, Cass. sez. Un., 11 novembre 2008 n. 26975), risultano elaborate proprio allo scopo di realizzare una liquidazione complessiva e unitaria del danno non patrimoniale conseguente a
“lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico legale, nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi ovvero peculiari, e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di “dolore, “ sofferenza soggettiva”, in via di presunzione, con riguardo a una determinata tipologia di lesione e, dunque, una liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato liquidati a titolo di danno biologico e danno morale. Naturalmente, le tabelle di cui si tratta, fondate su una sapiente applicazione del cosiddetto appesantimento del valore suscettibile di essere attribuito al punto tabellare di invalidità, lasciano salva e anzi espressamente contemplano la possibilità di riconoscere percentuali di aumento dei valori medi da esse previste, da utilizzarsi, al fine di consentire una adeguata personalizzazione complessiva della liquidazione, laddove il caso concreto presenti peculiarità che vengano allegate e provate (anche in via presuntiva) dal danneggiato, in particolare, sia quanto agli aspetti anatomo-funzionali e relazionali sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva”; “del resto anche la recente giurisprudenza di legittimità non ha mancato di chiarire che ' la nozione unitaria del danno non patrimoniale e la potenziale personalizzazione del danno morale come prevista dalle tabelle milanesi implicano, sul piano probatorio, l'onere per il danneggiato di allegare circostanze specifiche ed eccezionali idonea a fornire riscontro alla possibile personalizzazione” (cfr. Cass. sez. III,
31 ottobre 2017 n. 25817, Cass. sez. III, 20 aprile 2017 n. 9950). 25
Con riguardo espresso alla fattispecie in esame, peraltro, alcuna specifica peculiarità è stata concretamente dedotta né, a fortiori, comprovata, ad opera della difesa delle attrici in punto di sofferenza soggettiva, tale da fornire riscontro ad una possibile personalizzazione.
Va rigettata, inoltre, la domanda di riconoscimento e liquidazione del danno esistenziale e di vita relazionale;
invero, “in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del 'danno biologico' e del
'danno dinamico- relazionale', atteso che con quest'ultimo si individuano pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale)” (cfr. Cass. sez. III, ord. 27 febbraio 2018 n. 7513, Cass. sez. III, 19 luglio 2018
n. 19151). Nella specie, dalla lettura della relazione del collegio peritale può agevolmente desumersi come gli aspetti dinamico relazionali siano già stati valutati ai fini della determinazione della percentuale di invalidità permanente riconosciuta a carico dell'attrice.
Va rigettata la domanda delle attrici di riconoscimento del danno da perdita di chance, non avendo parte attrice neppure allegato l'oggetto della chance che assume di aver perso in seguito ai fatti per cui è causa.
Venendo all'esame della domanda di risarcimento del danno da lesione del c.d. consenso informato, non risulta realizzata nei confronti del ZO una valida ed efficace attività di informativa sui possibili effetti indesiderati - ancorchè eventualmente accidentali – della termoablazione laser di nodulo carcinomatoso su cirrosi del V segmento epatico. E però, non può ritenersi che, se il ZO avesse ricevuto dette informazioni, lo stesso avrebbe rifiutato di sottoporsi all'intervento di chirurgia, anche perché, come accertato dai CTU, lo stesso era affetto da “carcinoma epatocellulare a medio grado di differenziazione” (cfr. pag. 8 della
CTU) e, quindi, non può presumersi che il ZO non avrebbe in ogni caso scelto di sottoporsi al trattamento proposto.
Va rigettata, pertanto, la domanda di risarcimento da lesione del diritto al consenso informato.
Il danno non patrimoniale subito da LL MO, IA ZO, IA ZO e
NI ZO, nella qualità di eredi di ED ZO, pertanto, va determinato, complessivamente, nella somma di € 17.815,00 all'attualità, il cui pagamento va posto a carico dei convenuti OV EP Di OS e A.O.R.N. AR in solido.
12.- Nella liquidazione del danno cagionato da illecito civile (anche di tipo contrattuale, come nel caso di specie), in caso di ritardo nell'adempimento deve altresì tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata 26
tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento, la quale, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario. Tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (cfr., in tal senso, ex multis, Cass. civ., sez. un., 17 febbraio 1995, n. 1712, nonché Cass. civ., sez. III, 10 marzo 2000, n. 2796).
Per ottenere l'effetto pratico del riconoscimento degli interessi calcolati sulla somma originaria progressivamente rivalutata anno per anno, l'importo di € 17.815,00, determinato all'attualità, va rideterminato con riferimento alla data dell'evento lesivo (22.1.2013) devalutandolo secondo il tasso di svalutazione relativo al periodo (da gennaio 2013 fino alla data di pubblicazione del presente provvedimento) e, quindi, sulla somma così ottenuta e di volta in volta rivalutata a partire dal 22.1.2014 in base all'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (cosiddetto indice FOI) ex art. 150 disp. att cpc, con decorrenza dal 22.1.2013 vanno applicati, anno per anno, gli interessi al tasso legale previsto dall'art. 1284, comma primo, cod. civ., con divieto di anatocismo.
Dal momento della pubblicazione della presente ordinanza e fino all'effettiva corresponsione, infine, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale liquidata a titolo risarcitorio
(comprensiva di capitale, rivalutazione e interessi), gli ulteriori interessi al tasso legale, ai sensi dell'art. 1282 cod. civ., posto che, al momento della pubblicazione della decisione,
l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta (pubblicazione della decisione: cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. III, 3 dicembre 1999, n. 13470; Cass. civ., sez. III, 21 aprile 1998, n. 4030).
13.- Va rigettata la domanda di manleva proposta dal Di OS nei confronti della terza chiamata AM ST.
La polizza inter partes, invero, all'art. 3 prevede una clausola claims made a secondo rischio, che rende la polizza non operativa nel caso di specie, prevedendo l'obbligo della società di assicurazioni a tenere indenne l'assicurato solo nei casi di azione di surrogazione esperita dalla società di assicurazioni dell'Azienda Sanitaria e azione di rivalsa esperita dall'Azienda
Sanitaria, fattispecie che non ricorrono nel caso di specie, in quanto nel presente giudizio è il diretto danneggiato ad agire nei confronti del medico. 27
14.- Le spese di lite, liquidate e distratte come in dispositivo, seguono la soccombenza, nei confronti delle attrici, dei convenuti Di OS e A.O.R.N. AR;
a carico dei predetti convenuti vanno poste definitivamente anche le spese di CTU, liquidate nel corso del giudizio, con condanna dei convenuti a rivalere parte attrice delle eventuali somme a tale titolo corrisposte ai CTU.
Sussistono gravi motivi, ravvisabili nella natura della controversia e nell'esito della stessa, per compensare integralmente tra il Di OS e la Am ST Europe Limited le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando:
-. Condanna OV EP Di OS e l'A.O.R.N. AR, in persona del l.r.p.t., al pagamento in favore di LL MO, IA ZO, IA ZO e NI
ZO della somma complessiva di euro € 17.815,00 a titolo di risarcimento danni, oltre interessi al tasso previsto dall'art. 1284, comma primo, cod. civ., calcolati come in motivazione e fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, e agli interessi al tasso previsto dall'art. 1284 comma primo cod. civ., sul totale delle somme così liquidate, dalla pubblicazione della presente sentenza al soddisfo;
-. Rigetta ogni altra domanda proposta da LL MO, IA ZO, IA ZO
e NI ZO;
-. Condanna OV EP Di OS e l'A.O.R.N. AR, in persona del l.r.p.t., al pagamento in favore di LL MO, IA ZO, IA ZO e NI
ZO delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 550,00 per spese ed euro
5.077,00 per competenze, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali come per legge, con distrazione a favore dell'avv. Ferdinando Orza e dell'avv. Francesco Califano, dichiaratisi anticipatari;
-. Rigetta la domanda di garanzia spiegata da OV EP Di OS nei confronti della AM TRUST EUROPE LIMITED, in persona del l.r.p.t.;
-. Compensa integralmente le spese di lite tra OV EP Di OS e la AM TRUST
EUROPE LIMITED;
-. Pone definitivamente le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico dei convenuti
OV EP Di OS e A.O.R.N. AR, in persona del l.r.p.t., in solido.
Napoli, 17.3.2025.
IL GIUDICE
dr.ssa Nicoletta Calise
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
OTTAVA SEZIONE CIVILE in persona del giudice dott.ssa Nicoletta CALISE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 17985 R.G. dell'anno 2017, avente ad oggetto: responsabilità professionale,
TRA
UO AT, ZO IA, ZO PA, ZO
LA, nella qualità di eredi dell'originario attore ZO ED, nato a [...]
Inferiore l'8.12.1936 e ivi deceduto l'11.4.2021, rappresentate e difese dall'avv. Francesco
Califano, domiciliatario in Nocera Inferiore alla via Fucilari 93/C;
-Attrici in prosecuzione-
E
DI AN OV SE, rappresentato e difeso dall'avv. Fulvio Sabia e dall'avv. IA Anna Peduto, domiciliatari in Napoli, alla via L. Settembrini 110;
-Convenuto-
E
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE (A.O.R.N.) “A.
CARDARELLI” DI NAPOLI, in persona del direttore generale p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Riccardo Garofalo, tutti elettivamente domiciliati in Napoli, alla via Fracanzano 20, presso l'avv. Gabriele Di Rienzo;
-Convenuta-
NONCHE'
AMTRUST EUROPE LIMITED, in persona del procuratore speciale Leonardo Martinelli, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Scarduelli, dall'avv. Nicolò d'Elia e dall'avv Riccardo
Zenone, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Napoli, alla via Riviera di Chiaia, 180;
-Terza chiamata - 2
Conclusioni: per le attrici: “integrale accoglimento delle domande formulate da … ZO ED e delle conclusioni … precisate nella memoria n.1, ex art. 183 comma sesto, c.p.c. con
l'espunzione della conclusione di cui al n.7, avendo il Collegio di CC.TT.UU. espressamente chiarito che 'Non sussiste un danno base enucleabile dal valore menomativo dei postumi, trattandosi di lesioni iatrogene su visceri non clinicamente compromessi da pregressa patologia e, pertanto, non è individuabile un danno iatrogeno differenziale rispetto a quello che sarebbe residuato nell'ipotesi di una condotta alternativa congrua'; altresì, con
l'espressa precisazione che tutte le somme ivi richieste dall'attore … dovranno, per esso, essere attribuite in favore dei suoi eredi, odierni costituiti quali attori”, chiedendo altresì il rigetto di tutto quanto chiesto dalle controparti, “del tutto inammissibile specie in punto di asserita improcedibilità del giudizio, atteso l'avvenuto regolare espletamento della mediazione”, ponendo “in capo ai convenuti … il pagamento integrale delle spese di CTU medico legale, con refusione agli attori delle somme nelle more corrisposte, pari ad €
1.830,00”, vinte le distraende spese di lite;
per OV EP Di OS: chiede che i CTU forniscano i chiarimenti alle controdeduzioni del CTP;
“reitera in ogni caso, l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancata presenza delle parti e necessaria procura speciale notarile nel procedimento obbligatorio di mediazione esperito. … in via subordinata, reitera le conclusioni già rassegnate in comparsa e nelle memorie ex art 183 cpc”; per la Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale (A.O.R.N.) “A. AR” di Napoli:
“Preliminarmente ed in via istruttoria:
1- Riconvocarsi il Collegio ausiliario affinchè siano resi i chiarimenti richiesti dal Dr. Di OS;
2- Disporsi la rinnovazione della CTU mediante un Collegio composto da uno Chirurgo specialista della “termoablazione col laser” nonché da uno specialista in Medicina Legale”; “in via gradata … conclude riportandosi agli atti, ai documenti esibiti e versati in atti, ai verbali di causa, ed insiste per il rigetto della domanda, infondata in fatto ed in diritto e, in ogni caso, non provata”; per AmST Europe Limited: “nel merito in via preliminare accertato e dato atto della inoperatività della polizza/mancata copertura del sinistro … dichiarare la carenza di legittimazione passiva di AmST ed estrometter[la] … dal giudizio e/o in ogni caso nel merito rigettare la domanda di manleva/garanzia formulata nei confronti di AmST per insussistenza dei presupposti;
in via principale rigettare in quanto infondate e pretestuose le domande tutte attoree e le domande in manleva/garanzia assicurativa svolte dal dott. Di
OS con conseguente liberatoria di AmST da ogni e qualsivoglia onere/pretesa 3
risarcitoria; dichiarare le domande n 3 e 7 formulate da parte attrice (ZO) in sede di memoria ex art 183 comma VI n. 1 c.p.c. inammissibili/improcedibili nei termini già eccepiti dalla AmST;
dichiarare inammissibili/improcedibili e/o comunque rigettare le domande di condanna degli eredi del … ZO avanzate nei confronti della AmST sia in quanto nuove sia comunque in quanto domande risarcitorie 'dirette' nei confronti della compagnia assicurativa di un convenuto;
in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree, sollevare/dichiarare AmST esonerata/libera da qualsivoglia onere risarcitorio nei confronti di qualsiasi parte in causa … . In via di ulteriore subordine ed istruttoria e solo nella … ipotesi di accoglimento della domanda di manleva, - accertare
l'eventuale responsabilità in capo ai convenuti (medico/altri sanitari e Azienda sanitaria convenuta) e, con specifico riferimento alla posizione del dott. Di OS, la quota di manleva/garanzia assicurativa in capo alla esponente, tenendo conto tra l'altro: a) della complessità/criticità delle condizioni cliniche, anche pregresse, interessanti il paziente …
ZO, delle tipologie di approcci terapeutici applicabili nel caso de quo e rischi/complicanze connessi non evitabili;
dei protocolli e linee guida (buone pratiche clinico-assistenziali-raccomandazioni) applicabili/applicate dal … Di OS e/o altri sanitari e/o dalla struttura sanitaria nel caso di specie;
b) del grado di colpa imputabile al medico convenuto e/o ad altri sanitari anche di altri Ospedali es. Ospedale di Nocera Inf. e
CO … coinvolti nelle attività di cura/assistenza prestate all'odierno attore (sebbene non convenuti nel presente giudizio) alla luce degli accertamenti effettuati e della particolare situazione in concreto verificabile, del nesso causale tra una eventuale condotta medica colposa e l'effettivo danno subito dal … ZO e della eventuale quota di danno imputabile unicamente all'Assicurato. c) nonché, come conseguenza (nella denegata e non creduta ipotesi), della quota di copertura risultante a carico della esponente Compagnia, il tutto, nel limite del Massimale della Polizza e sottratta la eventuale Franchigia, valutate le ulteriori disposizioni in vigore che potrebbero comunque portare alla non operatività della polizza e/o esclusione dalla copertura assicurative del sinistro de quo (art 3, 8, 9, 23) e/o alla eventuale operatività della Polizza AmST a II rischio e comunque con l'applicazione del disposto dell'art 1910 c.c. e con l'esclusione del rimborso a favore dell'assicurato delle spese legali/oneri tecnici ecc per legali e/o tecnici e/o consulenti che non siano stati dalla compagnia designati/approvati (art 4 Polizza)”, vinte le spese di lite.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.- ED ZO ha convenuto in giudizio OV EP Di OS e l'A.O.R.N.
AN AR chiedendo, vinte le distraende spese di lite, di: 4
-. “accertare … l'illecità e l'illegittimità dell'intervento” di “termoablazione di un nodulo degenerato (epatocarcinoma) del diametro di circa 4 cm, a livello tra il IV e il V segmento”, effettuato dal medico chirurgo OV EP Di OS il 22.1.2013 presso l'Unità
Operativa di Epatologia e Pancreas dell'Ospedale A. AR, “per non aver … ricevuto né da parte del predetto sanitario, né da altri sanitari della medesima struttura alcuna previa informativa qualificata, specifica ed esplicita, oltre che reale, effettiva ed attuale sul trattamento medico al quale stava per sottoporsi e, altresì, per la mancanza nella cartella clinica rilasciata all'attore di un modulo relativo al consenso informato, debitamente sottoscritto da quest'ultimo”;
-. “condannare” i convenuti “in solido tra loro, e comunque ciascuno per quanto di propria ragione, al risarcimento … di un danno ulteriore, diverso ed autonomo rispetto ai danni cagionati alla integrità psicofisica per l'erronea esecuzione dell'intervento terapeutico, da determinarsi mediante valutazione equitativa ex art. 1226 c.c.”;
-. “accertare … la responsabilità contrattuale dell'OR AN AR, ai sensi dell'art. 1218 e 1228 c.c., per il totale inadempimento alle obbligazioni derivanti dal contratto di spedalità concluso con l'attore in data 21.1.2013, per non aver impedito
l'adozione di comportamenti in spregio alle norme imperative dell'ordinamento giuridico italiano preordinate alla tutela dell'integrità psico-fisica della persona, fra tutte le dimissioni affrettate dell'attore il giorno seguente all'intervento senza alcun controllo ecografico ed ematochimico, nonché per la condotta gravemente colposa del proprio sanitario, Dott.
OV EP Di OS”;
-. “accertare … la responsabilità del sanitario di turno dell'OR AN AR, Dott.
OV EP Di OS, per colpa grave, per non aver effettuato alcuna descrizione dell'intervento in cartella clinica, per la mancanza di abilità e perizia tecnica mostrata nell'esecuzione della termoablazione con conseguente perforazione colecisto-colica, per aver violato con la propria condotta le linee guida e le buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica e causato all'attore ingenti ed irreversibili danni dell'integrità psico-fisica, fino ad arrivare a metterlo in serio pericolo di vita”;
-. “per l'effetto, previa declaratoria della sussistenza del nesso di causalità tra i danni all'integrità psicofisica e le conseguenze peggiorative derivate dall'intervento di termo ablazione,condannare” i convenuti “in solido … e, comunque, ciascuno per quanto di propria ragione, al risarcimento … dei danni non patrimoniali, comprensivi anche del danno morale, quantificati in € 67.130,00 … [di cui D.B. al 21%, ITT x 52gg, ITP (75%) x 30gg, ITP
(50%) perx15gg], oltre ad un'adeguata personalizzazione del danno, in considerazione del 5
concreto pericolo di vita corso dall'attore a causa dell'intervento del 22.01.2013 e del conseguente totale sconvolgimento della propria esistenza, nonché al risarcimento dei danni patrimoniali, delle spese mediche presenti e future, ovvero di qualunque altra diversa voce di danno, secondo quella somma, maggiore o minore, che” il Tribunale “riterrà di giustizia”,
“anche mediante valutazione equitativa ex art.1226c.c, il tutto oltre rivalutazione monetatia ed interessi legali sulle somme via via rivalutate dal dì dell'evento al soddisfo”;
-. “in subordine, accertare … che l'attore in conseguenza dell'intervento subito in data
22.01.2013 presso l'OR A.AR di Napoli si è visto privato della possibilità di una pronta guarigione e/o di una miglior sopravvivenza e, per l'effetto, condannare l'OR
AN AR … in solido con il Dott.OV EP Di OS e, comunque, ciascuno per quanto di propria ragione, al risarcimento in favore dell'attore del danno da perdita di chance per le ridotte aspettative di vita, da determinarsi in via equitativa ex art.1226 c.c.”.
OV EP Di OS, costituitosi, ha eccepito, in particolare:
- in via preliminare, l'improcedibilità della domanda per “nullità dell'esperita mediazione… in quanto … ZO ED … non [era] presente e nemmeno firma[va] in calce” il verbale di mancata mediazione, né aveva rilasciato una procura speciale al proprio difensore, essendo, di contro, necessaria la partecipazione personale delle parti o di un loro procuratore speciale all'incontro con il mediatore;
- nel merito, l'infondatezza della domanda e l'ammontare del risarcimento richiesto in quanto la sua condotta “da un canto non è censurabile e dall'altro comunque non ha svolto alcun ruolo causale nell'evento oggi rappresentato”, atteso che il Di OS in primo luogo
“sottoscrisse, come risulta dall'allegata cartella clinica, l'autorizzazione ad essere sottoposto alle indagini diagnostiche e agli interventi terapeutici e chirurgici necessari, accettandone i rischi dei quali era stato edotto”, inoltre “era corretta l'indicazione terapeutica, il trattamento fu condotto ex lege artis, l'intervento ebbe successo con completa distruzione del tumore”, poiché “la fistola colecisto-colica poi accertata non è una complicanza della termoablazione in quanto le lesioni gastroenteriche, anche quelle tardive, complicanze della procedura, si realizzano entro un massimo di otto giorni”, con la conseguenza che detta fistola è stata, invece, “una verosimile complicanza della colecistite cronica litiasica con periviscerite da cui era affetto il paziente”.
Ha chiesto, pertanto, vinte le distraende spese di lite, di: 6
-. essere autorizzato a chiamare in giudizio la AM ST Europe Limited, con la quale intercorreva contratto di assicurazione per la responsabilità professionale, “al fine della manleva della eventuale condanna di pagamento totale e/o parziale”;
-. dichiarare l'improcedibilità del giudizio;
-. nel merito, il rigetto dell'infondata domanda.
L'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale (A.O.R.N.) “A. AR” di Napoli, costituitasi, ha aderito alle difese del convenuto Di OS e ha chiesto il rigetto della domanda, infondata nell'an e nel quantum, vinte le spese di lite, eccependo, in particolare:
- l'inesistenza del nesso causale, stente la correttezza dell'intervento con “completa distruzione del tumore”, all'esito del quale il ZO venne sottoposto a controllo ecografico per verificare “l'occorrenza di eventuali complicanze”, non essendo, contrariamente a quanto asserito dall'attore, “scientificamente possibile che vi sia stata una
“eccessiva scarica elettrica … non essendo implicata, nella termoablazione laser, alcuna scarica elettrica” né “vi è stato alcun danno termico diretto della parete del colon in quanto in tale caso la lesione della parete sarebbe stata ampia e si sarebbe manifestata immediatamente dopo l'intervento ed in maniera evidente con lo sviluppo di una peritonite diffusa”;
- che la lesione suddetta “è stata determinata dalla diffusione del calore che si produce durante la termoablazione ma, il calore, ha trovato un terreno fertile nello stato di preesistente infiammazione e aderenze periviscerali (condizione questa, confermata dall'esame istologico di colecistite cronica litiasica con periviscerite)”.
Autorizzatane la chiamata in causa, si è costituita la AMST Europe Limited, eccependo, in particolare:
- la “inoperatività della polizza/mancata copertura del sinistro e la conseguente dichiarazione di carenza di legittimazione passiva”, con “estromissione … dal giudizio e/o comunque il rigetto nel merito delle avverse domande di manleva/garanzia assicurativa per carenza dei presupposti”, in quanto l'art. 3 della polizza n. ITOMM11B1013023A0001, nel disciplinare l'oggetto della copertura assicurativa, stabilisce che “la società presta
l'Assicurazione fino a concorrenza del Massimale e nella forma 'claims made' obbligandosi
a tenere indenne l'Assicurato di ogni somma che questi sia tenuto a pagare in qualità di civilmente responsabile in conseguenza di danni causati a terzi inclusi i pazienti, nel caso di:
Azione di surrogazione esperita dalla società di assicurazioni dell'Azienda Sanitaria nei casi ed entro i limiti previsti dalla legge e/o dal CCNL; 7
Azione di rivalsa esperita dall'Azienda Sanitaria in conseguenza di Danni erariali nei casi previsti dalla legge”, purché “egli sia stato dichiarato responsabile, totalmente o parzialmente, per colpa grave con sentenza definitiva pronunziata dalla Corte dei Conti o comunque da parte dell'Autorità giudiziaria competente a pronunziarsi in ordine alle sopra indicate richieste di risarcimento”, presupposti che non si sono verificati nel caso di specie;
- la non operatività della polizza “in relazione ai rischi per i quali l'obbligo assicurativo ricade sull'Azienda Sanitaria di appartenenza con la stipula di Polizza specificamente predisposta e/o con la copertura di eventuali fondi regionali… né in caso di mancato assolvimento di tale obbligo né in caso di esaurimento dei massimali e somme assicurate previste da tale assicurazione e/o dai fondi regionali”;
- l'insussistenza della responsabilità del sanitario e, in ogni caso, l'esistenza di una
“responsabilità in proprio della azienda/datore di lavoro” e dell'obbligo dell'azienda ospedaliera a manlevare il medico convenuto;
- la “nullità/improcedibilità della domanda attorea per mancato compiuto espletamento della procedura di mediazione obbligatoria”.
Ha chiesto, pertanto, vinte le spese di lite, il rigetto delle domande sia dell'attore che del convenuto Di OS e, in subordine, di escludere o limitare l'eventuale obbligo indennitario dell'Assicuratore previo “accertamento della quota di responsabilità individuale in capo al medico e alla Azienda sanitaria convenuti”.
Nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., l'attore ha chiesto, oltre a quanto già indicato nell'atto di citazione, “in subordine, nella … ipotesi di accertamento di una pregressa situazione patologica, accertare e dichiarare il diritto … al risarcimento del danno iatrogeno differenziale e, per l'effetto, condannare l'OR AN AR, …, in solido con il Dott.
OV EP Di OS e, comunque, ciascuno per quanto di propria ragione, anche mediante valutazione equitativa ex art. 1226 c.c., al pagamento della somma corrispondente alla percentuale di invalidità complessiva riconosciuta a mezzo di CTU … detratta la quota relativa alla percentuale di invalidità non riconducibile a responsabilità dei convenuti;
il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme via via rivalutate dal dì dell'evento al soddisfo”.
Rigettate le prove testimoniali richieste dalle parti, con comparsa depositata il 21.10.2021 si sono costituite in giudizio LL MO, IA ZO, IA ZO e NI
ZO, nella qualità di eredi dell'originario attore ED ZO, deceduto in corso di 8
causa l'11.4.2021, al fine di proseguire il giudizio, facendo proprie tutte le precedenti domande spiegate dal de cuius.
Espletata una CTU, prodotta documentazione e precisate le conclusioni, sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c., con riserva all'esito della decisione.
2.- Va rigettata l'eccezione di improcedibilità della domanda formulata dal convenuto Di
OS.
Giova ricordare che nel procedimento di mediazione obbligatoria disciplinato dal d.lgs. n. 28 del 2010, quale condizione di procedibilità per le controversie nelle materie indicate dall'art. 5, comma 1 bis, del medesimo decreto (come introdotto dal d.l. n. 69 del 2013, conv., con modif., in l. n. 98 del 2013), è necessaria la comparizione personale delle parti, assistite dal difensore, pur potendo le stesse farsi sostituire da un loro rappresentante sostanziale, dotato di apposita procura, in ipotesi coincidente con lo stesso difensore che le assiste (Cass.
8473/2019).
Nel caso di specie, ED ZO conferì all'avv. Francesco Califano apposita “procura speciale per il … procedimento instaurato dinanzi all'organismo di mediazione Concilia Lex
s.p.a.” “n. 657 del 2015”, in quanto “impossibilitato a partecipare … per gravi motivi di salute, come da certificato medico che … si allega”, “conferendogli all'uopo ogni potere di legge, compreso quello di chiedere rinvio per partecipare ai successivi incontri di mediazione, abbandonare il procedimento, transigere e conciliare, sottoscrivere l'accordo ed
i verbali della procedura, ricevere pagsamenti e quietanzare, ratificando fin d'ora il suo operato” (cfr. la procura speciale in prod. di parte attrice, digitalizzata nel fascicolo telematico nella documentazione depositata il 12.7.2023).
3.- Va rigettata l'eccezione dei convenuti e della terza chiamata di inammissibilità delle domande proposte dalle attrici in prosecuzione, atteso che le eredi del ZO si sono limitate a fare proprie tutte le precedenti domande dell'originario attore ED ZO, deceduto in corso di causa, chiedendo, quindi, esclusivamente il risarcimento iure hereditatis dei danni subiti dal de cuius.
Le attrici, inoltre, hanno rinunciato alla domanda nuova proposta da ED ZO nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. e riportata nelle conclusioni in epigrafe.
4.- Nel merito, la domanda proposta da LL MO, IA ZO, IA ZO e
NI ZO è fondata nei limiti che seguono.
5.- In ordine all'accertamento dell'an debeatur, occorre qualificare la natura della responsabilità della struttura sanitaria e del medico, al fine di individuare la disciplina applicabile al caso di specie e il relativo regime probatorio a carico delle parti. 9
Giova riportare, sul punto, il quadro dei principi rilevanti nella specie.
5.1.- La domanda risarcitoria proposta dal paziente nei confronti della struttura sanitaria va qualificata come domanda di risarcimento del danno da responsabilità contrattuale. Invero, il rapporto che si instaura tra paziente e casa di cura privata (o ente ospedaliero) ha fonte in un contratto atipico a prestazioni corrispettive (c.d. contratto di spedalità), che si conclude all'atto dell'accettazione del paziente presso la struttura e da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (che può essere adempiuta dal paziente, dall'assicuratore ovvero dal servizio sanitario nazionale), insorgono a carico della struttura sanitaria, accanto a quelli di tipo lato sensu alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico, nonché di apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni o emergenze (cfr. ex plurimis Cass. sez.
III, 14 luglio 2004 n. 13066, Cass. sez. III, 26 gennaio 2006 n. 1698, Cass. sez. III, 14 giugno
2007 n. 13593).
Ne consegue che la responsabilità della casa di cura o dell'ente nei confronti del paziente ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 c.c., oltre che all'inadempimento delle obbligazioni direttamente poste a suo carico, anche all'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamene dai suoi dipendenti o ausiliari (personale medico e paramedico), ai sensi dell'art. 1228 c.c. (“disposizione con cui è stata estesa nell'ambito contrattuale la disciplina contenuta negli artt. 2048 e 2049 cod. civ.”, cfr. Cass., sezione III sent. 17 maggio 2001 n. 6756).
Sul punto, la Suprema Corte (cfr. Cass. sez. III 8 gennaio 1999 n. 103, Cass. 22 marzo 2007 n.
6945) ha chiarito, inoltre, che nel caso di danni causati dall'insuccesso di un intervento chirurgico, la casa di cura nella quale l'intervento è stato praticato risponde, a titolo contrattuale ex art. 1218 cod. civ., del danno causato dal chirurgo anche nei casi in cui quest'ultimo non faccia parte dell'organizzazione aziendale della casa di cura (o dell'ospedale)
e, quindi, anche in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e l'organizzazione aziendale della casa di cura ovvero dell'ospedale, non rilevando in contrario al riguardo la circostanza che il sanitario risulti essere anche “di fiducia” dello stesso paziente, o comunque dal medesimo scelto (cfr.
Cass. sez. III, 14 luglio 2004 n. 13066; cfr. altresì Cass. sez. III, 14 giugno 2007 n. 13593,
Cass. sez. III, 26 gennaio 2006 n. 1698). Ciò in quanto la prestazione del medico è comunque indispensabile alla casa di cura (ovvero all'ospedale) per adempiere l'obbligazione assunta con il paziente e che, ai fini qualificatori predetti, è sufficiente la sussistenza di un nesso di 10
causalità tra l'opera dell'ausiliario e l'obbligo del debitore (cfr. Cass. sez. III, 11 maggio 1995
n. 5150).
Dalla natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria ne discende, quanto al riparto dell'onere probatorio, che l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il “contatto sociale") e allegare l'inadempimento del professionista
(ovvero, come nella specie, della struttura sanitaria), che consiste nell'aggravamento della situazione patologica del paziente o nell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento, restando a carico dell'obbligato - sia esso il sanitario o la struttura - la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile (cfr. Cass. sez.
III, sent. n. 10297 del 28.5.2004).
L'allegazione del paziente/creditore, peraltro, non può essere limitata ad un qualsiasi inadempimento, ma deve riguardare un inadempimento c.d. qualificato, ovvero un inadempimento che costituisca causa o concausa astrattamente efficiente della produzione del danno (Cass. sent. n. 15993/2011), con la precisazione che pur gravando sull'attore l'onere di allegare i profili concreti di colpa medica posti a fondamento della proposta azione risarcitoria, tale onere non si spinge fino alla necessità di enucleazione e indicazione di specifici e peculiari aspetti tecnici di responsabilità professionale, conosciuti e conoscibili soltanto agli esperti del settore (cfr. Cass. sez. III, sent. n. 9471 del 19.5.2004).
È a carico dell'attore, quindi, la prova dell'esistenza del nesso di causalità tra l'intervento chirurgico e la lesione del diritto alla salute, atteso che “in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno
l'onere di provare il nesso di causalità tra l'evento di danno (aggravamento della patologia preesistente ovvero insorgenza di una nuova patologia) e l'azione o l'omissione dei sanitari, non potendosi predicare, rispetto a tale elemento della fattispecie, il principio della maggiore vicinanza della prova al debitore, in virtù del quale, invece, incombe su quest'ultimo l'onere della prova contraria solo relativamente alla colpa ex art. 1218 cod. civ.” (cfr. Cass. sez. III, sent. n. 20812 del 20.8.2018).
Peraltro, a fronte dell'allegazione del paziente che agisce in giudizio deducendo l'inadempimento o l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria, resta a carico del sanitario o dell'ente l'onere sia di provare che la prestazione era di particolare difficoltà (cfr.
Cass. sez. III, sent. n. 23918 del 9.11.2006), sia l'inesistenza di colpa;
anche di recente è stato ribadito che è a carico del sanitario o dell'ente dimostrare che l'inadempimento non vi è stato 11
o che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante (cfr. Cass., Sez. Un., sent. n.
577 dell'11.1.2008, Cass. sez. III, sent. n. 3520 del 14.2.2008).
Infine, il positivo accertamento della responsabilità della struttura sanitaria, pur trattandosi di responsabilità contrattuale (con tutte le conseguenze che ne derivano in tema di onere della prova, che grava, come detto, sulla struttura sanitaria e non sul paziente), postula pur sempre la colpa del medico esecutore dell'attività che si assume illecita, non potendo detta responsabilità affermarsi in assenza di tale colpa (fatta salva l'operatività di presunzioni legali in ordine al suo concreto accertamento), poiché l'art. 1228 c.c. presuppone, comunque, un illecito colpevole dell'autore immediato del danno, e pertanto, in assenza di tale colpa, non è ravvisabile alcuna responsabilità contrattuale del committente per il fatto illecito dei suoi preposti (cfr. Cass., sez. III, sent. n. 5846 del 13.3.2007, Cass., sez. III, sent. n. 6386 dell'8.5.2001) e nell'eventuale situazione di incertezza sulla sussistenza di colpa, della stessa deve giovarsi il creditore – paziente e non certo il debitore – medico (cfr. Cass. sez. III, sent.
n. 4400 del 4.3.2004).
5.2.- Quanto al nesso di causalità materiale tra condotta ed evento, giova ricordare che esso sussiste quando ogni comportamento antecedente (prossimo, intermedio, remoto) che abbia generato, o anche solo contribuito a generare l'evento, deve considerarsi causa dell'evento stesso. La valutazione di questo nesso, sotto il profilo della dipendenza dell'evento dai suoi antecedenti fattuali, va compiuta secondo criteri di probabilità scientifica. Anche nell'illecito civile, quindi, la cosiddetta causalità materiale trova disciplina degli articoli 40 e 41 codice penale, ossia nel criterio della condicio sine qua non riempito di contenuto dalla teoria della sussunzione sotto leggi scientifiche.
In materia civile, l'accertamento richiede una certezza di natura eminentemente probabilistica.
Invero, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale che questo giudice ritiene di condividere, il nesso causale fra il comportamento del medico e il pregiudizio subito dal paziente è configurabile qualora, attraverso un criterio necessariamente probabilistico, si ritenga che l'opera del medico, se correttamente e prontamente prestata, avrebbe avuto serie e apprezzabili probabilità di evitare il danno verificatosi (cfr. Cass. sez. III, sent. n. 867 del
17.1.2008).
È necessario, pertanto, accertare che il comportamento diligente e perito del sanitario avrebbe avuto la probabilità di prevenire o elidere le conseguenze dannose concretamente verificatesi, probabilità, ovviamente, non meramente statistica, ma di natura logico-razionale.
Deve ritenersi sussistente un valido nesso causale tra la condotta colposa del sanitario e l'evento lesivo, in conclusione, allorché, se fosse stata tenuta la condotta diligente, prudente e 12
perita, l'evento dannoso non si sarebbe verificato;
giudizio da compiere non sulla base di calcoli statistici o probabilistici, ma unicamente sulla base di un giudizio di ragionevole verosimiglianza, che va compiuto alla stregua degli elementi di conferma (tra cui soprattutto l'esclusione di altri possibili e alternativi processi causali) disponibili in relazione al caso concreto.
5.3.- Per quanto riguarda, invece, il medico chirurgo che ebbe a procedere all'intervento di termoablazione laser (dott. OV EP Di OS, pure convenuto in giudizio), si tratta di un'ipotesi di c.d. contatto sociale, da intendersi, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, nel senso di rapporto socialmente tipico tra parti che, nonostante l'assenza di un contratto, è in grado di ingenerare l'affidamento dei soggetti sull'adempimento di obblighi diretti e specifici di lealtà, collaborazione e salvaguardia dell'altrui sfera giuridica.
Presupposti per la configurabilità del contatto sociale sono: 1) una relazione tra sfere giuridiche, tale da far considerare la responsabilità aquiliana come insoddisfacente (e cioè una
“situazione relazionale” nella quale danneggiante e danneggiato stanno l'uno di fronte all'altro alla maniera di un debitore e un creditore, uscendo dall'estraneità che è presupposto della responsabilità aquiliana); 2) uno status professionale in capo al danneggiante, tale che possa configurarsi una culpa in faciendo prevista nell'ordinamento giuridico;
3) l'affidamento in capo al danneggiato che viene ingenerato sia dall'appartenenza del danneggiante ad una categoria professionale c.d. protetta (cioè una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione da parte dello Stato, cfr. art. 348 c.p.), sia della situazione relazionale che si è previamente instaurata tra i due soggetti. Ed invero, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “quanto sopra detto si verifica per l'operatore di una professione cd. protetta
(cioè una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione da parte dello
Stato, art. 348 c.p.), in particolare se detta professione abbia ad oggetto beni costituzionalmente garantiti, come avviene per la professione medica (che è il caso della fattispecie in esame), che incide sul bene della salute, tutelato dall'art. 32 Cost. Invero a questo tipo di operatore professionale la coscienza sociale, prima ancora che l'ordinamento giuridico, non si limita a chiedere un non facere e cioè il puro rispetto della sfera giuridica di colui che gli si rivolge fidando nella sua professionalità, ma giustappunto quel facere nel quale si manifesta la perizia che ne deve contrassegnare l'attività in ogni momento
(l'abilitazione all'attività, rilasciatagli dall'ordinamento, infatti, prescinde dal punto fattuale se detta attività sarà conseguenza di un contratto o meno). In altri termini la prestazione
(usando il termine in modo generico) sanitaria del medico nei confronti del paziente non può che essere sempre la stessa, vi sia o meno alla base un contratto d'opera professionale tra i 13
due. Ciò è dovuto al fatto che, trattandosi dell'esercizio di un servizio di pubblica necessità, che non può svolgersi senza una speciale abilitazione dello Stato, da parte di soggetti di cui il
"pubblico è obbligato per legge a valersi" (art. 359 c.p.) e quindi trattandosi di una professione protetta, l'esercizio di detto servizio non può essere diverso a seconda se esista o meno un contratto. La pur confermata assenza di un contratto, e quindi di un obbligo di prestazione in capo al sanitario dipendente nei confronti del paziente, non è in grado di neutralizzare la professionalità (secondo determinati standard accertati dall'ordinamento su quel soggetto), che qualifica ab origine l'opera di quest'ultimo, e che si traduce in obblighi di comportamento nei confronti di chi su tale professionalità ha fatto affidamento, entrando in
"contatto" con lui. Proprio gli aspetti pubblicistici, che connotano l'esercizio di detta attività, comportano che esso non possa non essere unico da parte del singolo professionista, senza possibilità di distinguere se alla prestazione sanitaria egli sia tenuto contrattualmente o meno. L'esistenza di un contratto potrà essere rilevante solo al fine di stabilire se il medico sia obbligato alla prestazione della sua attività sanitaria (salve le ipotesi in cui detta attività
è obbligatoria per legge, ad es. art. 593 c.p., Cass. pen. 10.4.1978 n. 4003 …). In assenza di dette ipotesi di vincolo, il paziente non potrà pretendere la prestazione sanitaria dal medico, ma se il medico in ogni caso interviene (ad esempio perché a tanto tenuto nei confronti dell'ente ospedaliero, come nella fattispecie) l'esercizio della sua attività sanitaria ( e quindi il rapporto paziente-medico) non potrà essere differente nel contenuto da quello che abbia come fonte un comune contratto tra paziente e medico. Da tutto ciò consegue che la responsabilità dell'ente gestore del servizio ospedaliero e quella del medico dipendente hanno entrambe radice nell'esecuzione non diligente o errata della prestazione sanitaria da parte del medico, per cui, accertata la stessa, risulta contestualmente accertata la responsabilità a contenuto contrattuale di entrambi (qualificazione che discende non dalla fonte dell'obbligazione, ma dal contenuto del rapporto).
Per completezza, giova rilevare che alcuna rilevanza assume, infine, il disposto dell'art. 7 L. 8 marzo 2017 n. 24 (“Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”), nella parte in cui, al comma 3, ha previsto che l'esercente la professione sanitaria che presti la propria opera all'interno di una struttura sanitaria risponde del proprio operato ai sensi dell'art. 2043 c.c.
Tale ultima riforma colloca definitivamente la responsabilità del sanitario all'interno del perimetro della responsabilità extracontrattuale, pur contemplando espressamente una clausola di salvezza rappresentata dalla “assunzione di un'obbligazione contrattuale con il 14
paziente”. Nondimeno, in favore di tale disciplina non può essere, in alcun modo, riconosciuta un'efficacia retroattiva, prevalendo pur sempre la regola generale sancita dall'art. 11 disp. prel. sulla legge in generale (contenute nella premessa al cod. civ.).
Invero, qualsiasi intervento legislativo destinato a regolare situazioni pregresse deve essere conforme ai principi costituzionali della ragionevolezza e della tutela del legittimo affidamento nella certezza delle situazioni giuridiche (cfr. Cass. sez. VI, 19 dicembre 2014 n.
27121).
Il principio dell'irretroattività della legge comporta che la legge nuova non può essere applicata, oltre che ai rapporti giuridici esauriti prima della sua entrata in vigore, a quelli sorti anteriormente ed ancora in vita se, in tal modo, si disconoscano gli effetti già verificatisi del fatto passato o si venga a togliere efficacia, in tutto o in parte, alle conseguenze attuali e future di esso, dovendosi propendere per l'applicazione retroattiva della nuova normativa ai fatti, agli status e alle situazioni esistenti o sopravvenute alla data della sua entrata in vigore, ancorchè conseguenti ad un fatto trascorso, solo allorquando essi, ai fini della disciplina disposta dalla nuova legge, debbano essere presi in considerazione in sé stessi, prescindendosi totalmente dal collegamento con il fatto che li ha generati, in modo che resti escluso che, attraverso tale applicazione, sia modificata la disciplina giuridica del fatto generatore (Cass.,
27 maggio 1971 n. 1579, Cass. 3 marzo 2000 n. 2433, Cass. sez. I, 3 luglio 2013 n. 16620).
Nel caso di specie, appare evidente che l'applicazione della legge 8 marzo 2017 n. 24 a fattispecie già verificatasi al momento della sua entrata in vigore inciderebbe negativamente sul fatto generatore del diritto alla prestazione, ledendo, così, in maniera peraltro del tutto ingiustificata, il legittimo affidamento riposto dalla generalità dei consociati in ordine al regime contrattuale della responsabilità del medico.
Ne deriva che le fattispecie perfezionatesi in epoca anteriore rispetto all'entrata in vigore della riforma di cui si tratta dovranno continuare ad essere disciplinate dai principi del previgente quadro normativo e giurisprudenziale, sicchè si dovrà applicare la normativa della responsabilità contrattuale anche al medico (in forza del c.d. contatto sociale), a prescindere da un formale rapporto di dipendenza, in quanto fondata sulla ormai ben conosciuta teoria del contatto sociale.
6.- Circa la lesione del diritto al c.d. consenso informato, giova rilevare che il diritto al consenso informato in ambito sanitario è ora sancito dall'art. 1 L. 219/2017: “
1. La presente legge, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione e degli articoli
1, 2 e 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea […] stabilisce che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e 15
informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge…3. Ogni persona ha il diritto di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informata in modo completo, aggiornato e a lei comprensibile riguardo alla diagnosi, alla prognosi, ai benefici e ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, nonché riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze dell'eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell'accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi”.
Già prima della novella legislativa del 2017 il diritto in esame, inteso quale “espressione della consapevole adesione al trattamento sanitario proposto dal medico”, era stato riconosciuto da C. Cost. sent. n. 438/2008 e da numerose sentenze di legittimità, in forza dei principi posti dagli artt. 2, 13 e 32 Cost. e da diverse norme internazionali (art. 8 CEDU, art. 24 Convenzione sui diritti del fanciullo, firmata a New York il 20.11.1989, ratificata con L.
27.05.1991 n. 176; art. 5 Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, firmata ad
Oviedo il 4.04.1997, ratificata con L. 28.03.2001 n. 145; art. 3 Carta dei diritti fondamentali dell'UE, proclamata a Nizza il 7.12.2000) e nazionali (art. 3 L. 21.10.2005 n. 219 “Disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati”; art. 6 L.
19.02.2004 n. 40 “Norme in materia di procreazione medicalmente assistita”; art. 33 L.
23.12.1978 n. 833 “Istituzione del servizio sanitario nazionale”.
La recente Cass. 11.11.2019 n. 28985 così ha riassunto gli aspetti principali di questo danno:
“La violazione, da parte del medico, del dovere di informare il paziente, può causare due diversi tipi di danni: a) un danno alla salute, quando sia ragionevole ritenere che il paziente - sul quale grava il relativo onere probatorio- se correttamente informato, avrebbe rifiutato di sottoporsi all'intervento (onde non subirne le conseguenze invalidanti); b) un danno da lesione del diritto all'autodeterminazione, predicabile se, a causa del deficit informativo, il paziente abbia subito un pregiudizio patrimoniale ovvero non patrimoniale (ed in tale ultimo caso, di apprezzabile entità) diverso dalla lesione del diritto alla salute [...]. Pertanto, possono prospettarsi le seguenti situazioni conseguenti ad una omessa od insufficiente informazione. A) omessa/insufficiente informazione in relazione ad un intervento che ha cagionato un danno alla salute a causa della condotta colposa del medico, a cui il paziente avrebbe in ogni caso scelto di sottoporsi, nelle medesime condizioni, "hic et nunc". In tal caso, il risarcimento sarà limitato al solo danno alla salute subito dal paziente, nella sua duplice componente, morale e relazionale;
B) omessa/insufficiente informazione in relazione ad un intervento che ha cagionato un danno alla salute a causa della condotta colposa del medico, a cui il paziente avrebbe scelto di non sottoporsi. In tal caso, il risarcimento avrà ad oggetto il diritto alla salute e quello all'autodeterminazione del paziente;
C) omessa 16
informazione in relazione ad un intervento che ha cagionato un danno alla salute (inteso anche nel senso di un aggravamento delle condizioni preesistenti) a causa della condotta non colposa del medico, a cui il paziente avrebbe scelto di non sottoporsi. In tal caso il risarcimento sarà liquidato in via equitativa con riferimento alla violazione del diritto alla autodeterminazione, mentre la lesione della salute -da considerarsi comunque in relazione causale con la condotta, poiché, in presenza di adeguata informazione, l'intervento non sarebbe stato eseguito- andrà valutata in relazione alla eventuale situazione "differenziale" tra il maggiore danno biologico conseguente all'intervento ed il preesistente stato patologico invalidante del soggetto;
D) omessa informazione in relazione ad un intervento che non abbia cagionato danno alla salute del paziente, cui egli avrebbe comunque scelto di sottoporsi. In tal caso, nessun risarcimento sarà dovuto;
E) omissione/inadeguatezza diagnostica che non abbia cagionato danno alla salute del paziente, ma che gli ha tuttavia impedito di accedere a più accurati ed attendibili accertamenti [...]: in tal caso, il danno da lesione del diritto, costituzionalmente tutelato, alla autodeterminazione sarà risarcibile [...] qualora il paziente alleghi che dalla omessa, inadeguata o insufficiente informazione gli siano comunque derivate conseguenze dannose, di natura non patrimoniale, in termini di sofferenza soggettiva
e contrazione della libertà di disporre di se stesso, psichicamente e fisicamente, salva possibilità di provata contestazione della controparte”.
Si tratta dunque di un danno-conseguenza; i pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali (questi ultimi che superino la soglia di normale tollerabilità) che derivino, secondo un nesso di regolarità causale, dalla lesione del diritto all'autodeterminazione devono essere debitamente allegati e provati dal preteso danneggiato e la prova può essere fornita con ogni mezzo, ivi compresi il notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, non essendo configurabile un danno risarcibile in re ipsa, derivante esclusivamente dall'omessa informazione (ex multis:
Cass. 28985/2019; Cass. 24471/2020).
7.- Applicando i superiori principi al caso di specie, tutti i convenuti certamente rispondono, in astratto, in via contrattuale. La struttura sanitaria A.O.R.N. A.AR, in particolare, risponde, in via contrattuale, non solo delle obbligazioni direttamente poste a suo carico
(servizio alberghiero, attrezzature, etc) ma, come detto, anche dell'opera svolta dai suoi dipendenti o ausiliari (personale medico e paramedico), secondo lo schema proprio dell'art. 1228 c.c. Il medico convenuto, inoltre, astrattamente risponde in via contrattuale, per responsabilità da contatto sociale.
8.- Dalla documentazione prodotta dall'attore si evince la prova dei dati di fatto esposti da parte attrice nell'atto introduttivo, relativi ai trattamenti sanitari ricevuti dal ZO presso 17
l'A.O.R.N. AR, dati di fatto che nemmeno hanno formato oggetto di specifiche contestazioni ad opera delle parti.
L'attore ha, pertanto, certamente fornito la prova del titolo, in forza del quale ha esercitato l'azione risarcitoria nei confronti dei convenuti.
L'attore, inoltre, ha allegato l'inadempimento dei convenuti, consistente nella violazione del diritto all'autodeterminazione del paziente in ordine ai rischi possibili del trattamento di termoablazione laser eseguito il 22.1.2013, nella non compiuta descrizione dell'intervento, non seguito da controllo ecografico nonostante la presenza di una leucocitosi neutrofila probabile indice di infezione, e nell'averlo dimesso in modo affrettato, senza alcun controllo ecografico ed ematochimico, a un solo giorno di distanza dall'intervento.
9.- Va stabilito, pertanto, se:
-. vi è nesso di causalità tra le eventuali azioni o omissioni dei convenut, nelle visite mediche, nelle indagini e nei trattamenti sanitari ai quali si è sottoposto ED
ZO e l'evento lesivo, rappresentato, secondo la prospettazione dell'attore, in un peggioramento delle sue condizioni di salute;
-. la condotta del medico e, quindi, della struttura ospedaliera, ai sensi dell'art. 1228 c.c., sia stata conforme alle leges artis e alla diligenza dell'homo eiusdem generis et condicionis, ovvero se siano stati realizzati gli inadempimenti qualificati (commissivi e/o omissivi) sopra specificamente indicati.
10.- I fatti di causa possono ritenersi ampiamente accertati alla luce della documentazione sanitaria prodotta dall'attore e dalla relazione di CTU espletata nel presente giudizio (alle cui condivisibili conclusioni questo giudice integralmente si riporta, incluse le risposte alle osservazioni dei C.T. delle parti fornite alle pagg. 24 e ss. dell'elaborato peritale;
cfr. al riguardo Cass. sez. VI sent. n. 1257 del 27.1.2012, secondo la quale il giudice “non è tenuto a rispondere a ogni e qualsiasi rilievo del consulente tecnico di parte, ma è sufficiente che dal complesso della motivazione si evinca che esse sono state prese in considerazione e adeguamente contrastate dal consulente tecnico d'ufficio, le cui conclusioni sono state recepite dal giudicante”).
Giova ricordare, peraltro, che la consulenza tecnica, che in genere ha la funzione di fornire al giudice la valutazione dei fatti già probatoriamente acquisiti, può costituire fonte oggettiva di prova quando si risolva anche in uno strumento di accertamento di situazioni rilevabili solo con il concorso di determinate cognizioni tecniche (cfr. Cass., sez. II, 30 maggio 2007 n.
12695). 18
Orbene, anche dalla ricostruzione dei fatti effettuata dal Collegio Peritale, composto dal prof.
Nicola Basso, specialista in chirurgia generale, e dal Prof. Mariano Paternoster, specialista in medicina legale, emerge l'esistenza di precisi inadempimenti colposi e, quindi, di specifici profili di responsabilità dei convenuti.
In particolare, il Collegio peritale ha così ricostruito la vicenda clinica di ED ZO:
“Il caso, in sostanza, concerne una perforazione del colon in corrispondenza della flessura epatica, coinvolgente la colecisti, dopo procedura di termoablazione laser, preceduta da biopsia, di nodulo carcinomatoso (Æ 40 x 35 mm) su cirrosi del V segmento epatico in un
76enne”. Dopo aver esposto in ordine alla indicazione della metodica della termoablazione nel trattamento delle lesioni eterologhe da epatocarcinoma, alle sue controindicazioni e ai possibili eventi avversi (cfr. pag. 11 e ss. della relazione), i CTU hanno evidenziato che: “la condotta assistenziale, pur obiettivamente gravata da necessità di attenzione e di abilità tecnica, non può ritenersi connotata da caratteri di particolare difficoltà né da elementi eccezionalmente e/o straordinariamente eccedenti gli abituali livelli di diligenza, tali da non consentire di definirla routinaria. La procedura prescelta era in sé e per sé considerata adeguata alla patologia riscontrata a carico del paziente, ma non era quella valevole a fornire le maggiori garanzie di successo in rapporto alla dimensione (>3 cm)… ed alla probabile superficialità del nodulo (vicino al letto della colecisti), esistendo, all'epoca dei fatti di causa, la possibilità di eseguire altre procedure ed interventi alternativi a minor rischio di lesioni perforative viscerali. Si sarebbe, ad esempio, potuto procedere mediante altre vie di accesso, quale quella laparoscopica (od anche laparotomica), in grado di massimizzare la visualizzazione dell'intestino adiacente …. In alternativa si sarebbe potuto ricorrere alla chirurgia tradizionale”. Proseguono i CTU nell'evidenziare che “la procedura in questione non risulta, peraltro, attuata conformemente al contenuto delle linee guida coeve ai fatti in esame. A tal proposito, va rilevato che nella cartella clinica manca una descrizione della procedura, rinvenendosi soltanto una lapidaria annotazione nel diario clinico (“Si esegue termoablazione laser, preceduta da biopsia epatica di nodulo V segmento 4x3.5 cm
1800 mJ) dalla quale non possono evincersi dati fondamentali quali: la sede cutanea di infissione degli aghi, la tipologia ed il numero di aghi impiegati, la direzione della infissione, l'individuazione strumentale intra-procedurale della lesione”, mentre non è verificabile, sulla base della documentazione clinica disponibile, quanto riportato nella consulenza tecnica di parte convenuta né in ordine alla circostanza che la procedura avvenne sotto guida ecografica mediante impiego di 4 aghi
Chiba 21 G (cfr. pag. 20 della relazione dei CTU), né che il paziente venne sottoposto ad 19
esame ecografico di controllo, dopo la procedura e priam della dimissione (cfr. pag. 21 della
CTU).
Ancora, i CTU, in merito al nesso di causalità, rilevano che “la sequenza di segni e sintomi presentati dal paziente nel tempo (dolore toracico, febbricola, dispnea e versamento pleurico recidivante) è congrua con quella abitualmente evidente in una perforazione “coperta” del colon. In tal senso, l'ipotesi più probabile è che la colecisti sia rimasta coinvolta nei processi infiammatori susseguenti alla perforazione colica contribuendo alla formazione di aderenze che hanno consentito alla perforazione, appunto, di essere coperta senza cioè il coinvolgimento in toto della cavità addominale e, quindi, senza i fenomeni di una peritonite acuta generalizzata. Peraltro la cronologia di esordio delle prime manifestazioni cliniche della perforazione colica è congrua con quanto si riscontra in letteratura circa siffatti eventi avversi della procedura in questione”. Ed ancora, “in relazione, invece, alla possibile presenza di una fistola colecisto-colica e, quindi, della paventata (da parte convenuta) partecipazione causale di una colecistite nella genesi della fistola colica, si rileva che di fistola colecistocolica se ne parla in forma di ipotesi in occasione di un esame TC, per giunta in relazione a segni radiologici indiretti (nuclei aerei periportali all'ilo epatico), ma l'esame istologico della colecisti non consente di corroborare tale ipotesi per assenza di correlati specifici reperti ('Colecisti di cm 5 contenente alcuni piccoli calcoli, si repertano inoltre pareti ispessite cm 1. Colecistite cronica litiasica con periviscerite'). Del resto è improbabile che dopo una procedura specificamente gravata dal rischio di perforazione colica (a maggior ragione per quanto sopra specificato) si sia improvvisamente rivelata una indipendente patologia colecistica acuta sino a quel momento silente, per giunta di gravità tale da produrre una fistola ad estensione colica. Deve, in definitiva, rispondersi in maniera affermativa al quesito se le conseguenze dannose lamentate dall'attore siano suscettibili di essere causalmente ricondotte alle violazioni di condotta assistenziale sopra delineate, non potendo, invece, ammettersi per gli stessi motivi l'ipotesi dell'evento avverso inevitabile.
Stante quanto complessivamente precede la perforazione del colon è riconducibile a difetti di condotta tecnico-professionale dei sanitari di parte convenuta. Trattasi, infatti, di evento avverso prevedibile (perché noto in letteratura) e probabilmente (nell'ottica del più probabile che non) evitabile nell'alternativa ipotesi di un comportamento congruo con le linee guida e le buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica”.
Sulla base della ricostruzione dei fatti effettuata dai CTU, quindi, deve ritenersi che:
-. La termoablazione laser era uno dei trattamenti adeguati alle condizioni del ZO, ma non il migliore in termini di rischi in considerazione della grandezza del tumore (>3 cm) e 20
della sua posizione (vicino al letto della colecisti), ben potendo i sanitari adoperare altre tecniche meno rischiose, già note all'epoca dei fatti, come un intervento laparoscopico o di chirurgia tradizionale;
-. La procedura eseguita non è sufficientemente descritta nel diario clinico, ove non sono stati indicati una serie di dati fondamentali, quali la sede cutanea di infissione degli aghi, la tipologia ed il numero di aghi impiegati, la direzione della infissione, l'individuazione strumentale intra-procedurale della lesione;
-. Dalla descrizione dell'intervento eseguito dal Di OS il 22.1.2013 presso l'A.O.R.N.
A. AR di Napoli emerge che esso è consistito in una termoablazione laser non connotata da caratteri di particolare difficoltà né da elementi eccezionalmente e/o straordinariamente eccedenti gli abituali livelli di diligenza, tali da non consentire di definirla routinaria;
-. Il danno biologico temporaneo e permanente riportato da ED ZO è correlato agli effetti ed alle terapie della perforazione colica.
Le conclusioni cui giunge il collegio peritale, peraltro, non sono scalfite dalle contestazioni svolte dai convenuti, basate esclusivamente sulle osservazioni formulate dai propri CTP che, però, hanno avuto già ampia risposta da parte del collegio peritale nella relazione depositata, motivata in maniera convincente e pienamente condivisibile.
In particolare, rispetto a quanto sostenuto dai CTP dei convenuti, in ordine alla divergenza tra la tecnica di termoablazione descritta dalla letteratura riportata in bozza e quella posta in essere, i CTU hanno evidenziato che “pur convenendosi con le parti convenute che si è descritta prevalentemente letteratura concernente una diversa sottospecie di tecnica di termoablazione (con radiofrequenze invece che con laser) è pur vero che tutte le tecniche di termoablazione si basano sullo stesso principio fisiopatologico (la termoablazione, appunto)
e che, pertanto, sono gravate dagli stessi eventi avversi riconducibili alla produzione e conduzione di calore. In pratica, cambia il mezzo di produzione del calore e la tipologia di aghi ma non la sostanza dei processi fisici sui quali si fonda il trattamento. La ragione per la quale è stata riportata in bozza detta letteratura sta nel fatto che la tecnica di termoablazione con radiofrequenze è tuttora quella più diffusa e consolidata e sulla quale si è costituito il maggior numero di esperienze e di dati (nonché di linee guida). Per converso all'epoca dei fatti in questione risulta che tra tutte le tecniche ablative locali la termoablazione laser era quella meno studiata e meno impiegata. Ad ogni buon conto, per sgombrare il campo da equivoci e non volendoci sottrarre alle doglianze di parte convenuta si riporta anche il contenuto dell'assai meno ricorrente letteratura scientifica (tra i cui autori vi compare anche 21
il convenuto Di OS) concernente la termoablazione con specifica tecnica laser” dalla quale si evince che “la procedura termoablativa laser attuata nel paziente non era quella valevole a fornire le maggiori garanzie di successo, esistendo, all'epoca dei fatti di causa, la possibilità di eseguire altre procedure ed interventi alternativi meno rischiosi e più consolidati”, senza considerare, poi, che “nel caso di specie non è documentata la sede cutanea di infissione degli aghi, la tipologia ed il numero di aghi impiegati, la direzione della infissione nonché l'individuazione strumentale intra-procedurale della lesione (che per la termoablazione laser in sicurezza di una lesione come quella di specie avrebbe dovuto, addirittura, contemplare la RMN)”; “non è affatto verificabile che dopo la procedura e prima della dimissione il paziente venne sottoposto ad un esame ecografico di controllo.
Infine, quella della fistola colecisto-colica rimane una ipotesi improbabile non dimostrata né dall'accertamento istologico né dalla complessiva scansione degli eventi che, invece, è del tutto compatibile con una evento avverso maggiore della termoablazione (perforazione colica iatrogena)” (cfr. pag. 25-26-28 della relazione).
Inoltre, i CTU, per quanto riguarda le osservazioni della convenuta sruttura ospedaliera in merito al danno permanente, hanno evidenziato che “parte convenuta AR ipotizza un
12% in luogo del 16% prospettato in bozza”, ma “ciò … riferendo dell'assenza di turbe disfunzionali intestinali, quando tuttavia il riferimento tabellare indicato per lo Stadio I delle patologie del colon non include affatto le turbe funzionali intestinali;
evidenziando la pregressa patologia colecistica, il cui significato menomativo viene, tuttavia, caducato dalla circostanza che la stessa non risulta mai esser stata espressiva di manifestazioni cliniche;
reputando le cicatrici di ridotta estensione, ma senza tener conto che la I classe del pregiudizio estetico in cui vorrebbe farsi rientrare il danno cicatriziale contempla le cicatrici fino a 10 cm e non quelle di 20 cm. È evidente, dunque, che stante il reperto obiettivo e fotografico documentato in atti il 16% è congruo con il valore menomativo dei postumi presentati in vita dal danneggiato, mentre il 12% non lo sarebbe” (cfr. pag. 28-29 della relazione).
È acclarata, quindi, la sussistenza di una condotta negligente del sanitario, avvenuta nel corso dell'intervento di termoablazione eseguito il 22.1.2013, con riguardo alla scelta chirurgica di tentare di eliminare il tumore dalla paziente senza considerare altre tecniche, essendo derivate, da questa censurabile scelta, a cascata tutte le complicanze sofferte dal ZO.
Pertanto, il collegio peritale ha concluso per la responsabilità dei convenuti, la cui condotta ha comportato un pregiudizio anatomo-chirurgico ed estetico qualificabile come “per via analogico proporzionale nella misura di un esclusivo danno biologico del 16% (sedici per 22
cento)” (cfr. pag. 24 della relazione); i CTU hanno precisato che tale dato appare congruo in considerazione delle “conseguenze della perforazione colica (colecistectomia, resezione di 7 cm di colon e di un lembo di omento, cicatrice chirurgica sottocostale destra)” (cfr. pag. 24 dell'elaborato peritale).
Quanto alla inabilità temporanea totale e parziale (ITT e ITP), il danno biologico temporaneo può stadiarsi in “una invalidità temporanea totale (ITT) di 10 (dieci) giorni ed una invalidità temporanea parziale (ITP) di 40 (quaranta) giorni al 50%” (cfr. pag. 24).
Alla luce delle superiori considerazioni, sussiste il nesso causale tra le azioni e omissioni, che vanno ascritte a carico di OV EP Di OS e della struttura sanitaria convenuta ex art. 1228 c.c. poiché realizzate dal personale sanitario della stessa, e l'evento lesivo. La condotta del medico, inoltre, non è stata conforme alle leges artis e alla diligenza dell'homo eiusdem generis e condicionis.
Sussiste, dunque, l'elevata probabilità logica che una più attenta condotta del medico avrebbe evitato l'evento, verificatosi a carico dell'attore ED ZO, così come imputabile a
OV EP Di OS ed alla struttura sanitaria convenuta nella misura di quanto acclarato dal collegio peritale.
Va, pertanto, dichiarata la responsabilità di OV EP Di OS e della A.O.R.N.
AR che, per contro, nulla hanno provato in ordine alla sussistenza di una diligente esecuzione della prestazione medica ovvero alla riconducibilità degli esiti peggiorativi a caso fortuito o forza maggiore, così come previsto dall'art. 1218 cod. civ., nè, infine, hanno provato, in maniera specifica, la sussistenza di un'ipotesi implicante la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà (art. 2236 cod. civ.).
11.- In punto diquantum debeatur della domanda risarcitoria, va risarcito a favore delle attrici in prosecuzione LL MO, IA ZO, IA ZO e NI ZO, iure hereditario, il danno non patrimoniale patito in vita dal ZO e già chiesto da quest'ultimo nell'atto introduttivo del giudizio.
Giova ricordare che la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale conseguente alla lesione dell'integrità psico-fisica deve essere effettuata da tutti i giudici di merito, in base a parametri uniformi, che vanno individuati (fatta eccezione per le lesioni di lieve entità causate dalla circolazione di veicoli e natanti, per le quali vige un'apposita normativa) nelle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, da modularsi secondo le circostanze del caso concreto.
Ciò in quanto “nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 cod. civ. deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di 23
giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti Uffici giudiziari. Garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale - e al quale la S.C., in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 cod. civ. -, salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono” (cfr. Cass. sez. III, 7 giugno 2011 n. 12408).
Nel caso di specie, trattandosi di lesioni non suscettibili di rientrare nel novero delle cosiddette “micropermanenti” (in quanto il danno complessivamente quantificato dal CTU è pari al 16%) e non essendo applicabile la “tabella unica del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità tra dieci e cento punti” di cui al DPR 13 gennaio 2025 n. 12
(che ai sensi dell'art. 5 di applica “ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore”) vanno applicati, in via equitativa, i parametri di liquidazione attualmente adottati dal Tribunale di Milano, con riguardo all'anno corrente.
E però, considerato che il ZO è deceduto per causa diversa da quella di cui qui si controverte, occorrerà limitare il risarcimento in questa sede al solo “intervallo” tra la data della lesione e la data del decesso.
Tale arco di tempo può qui considerarsi decorrente dalla data del 22.1.2013, epoca in cui il paziente fu sottoposto al trattamento di termoablazione laser, sino al decesso avvenuto l'11.4.2021.
Si utilizza a tale scopo il criterio adottato dall'osservatorio sulla giustizia civile di Milano, allegato alle tabelle elaborate per l'anno 2024, per la liquidazione del danno non patrimoniale c.d. “intermittente”.
Detto criterio, che si ritiene di applicare in questa sede, in quanto rispondente a criteri equitativi del tutto ragionevoli e condivisibili, utilizza quale parametro il risarcimento annuo mediamente corrisposto ad ogni percentuale invalidante secondo i valori monetari individuati dalle tabelle di Milano, e muove dal presupposto che il pregiudizio sofferto è maggiore in prossimità dell'evento, per poi decrescere progressivamente fino a stabilizzarsi.
Sicchè, in applicazione delle specifiche tabelle elaborate dal citato osservatorio, tenuto conto della percentuale invalidante pari al 16%, deve riconoscersi a favore delle attrici in prosecuzione, a titolo di danno non patrimoniale “intermittente” patito in vita dal de cuius
ED ZO, l'importo di € 5.293,00 per il primo ed il secondo anno, ed € 1.512,00 per ogni ulteriore anno successivo. 24
Considerato che dall'epoca in cui la malattia si è conclamata (gennaio 2013) al decesso (aprile
2021) sono trascorsi 8 anni, possono essere liquidati alle attrici in prosecuzione LL
MO, IA ZO, IA ZO e NI ZO, iure hereditatis, in termini monetari attuali (ciò che esime da rivalutazione):
-. € 14.365,00 per il danno biologico c.d. intermittente residuato ad ED ZO per i suddetti postumi permanenti del 16% fino al suo decesso;
-. € 1.150,00 per invalidità temporanea totale per 10 giorni;
-. € 2.300,00 per invalidità temporanea parziale per 40 giorni al 50%.
Si precisa che, rivestendo la fattispecie, almeno in astratto, i caratteri di illecito penale (lesioni colpose, articolo 590 c.p.), la predetta somma ricomprende il risarcimento del danno morale, la cui liquidazione, ricompresa in quella del cosiddetto danno biologico, è stata effettuata sulla base delle tabelle predisposte dall'Osservatorio per la Giustizia Civile di Milano che, sulla scorta di quanto affermato dalla Suprema Corte (cfr. Cass. Sez. Un., 11 novembre 2008, n.
26972, Cass. Sez. Un. 11 novembre 2008 n. 26973, Cass. sez. Un., 11 novembre 2008 n.
26974, Cass. sez. Un., 11 novembre 2008 n. 26975), risultano elaborate proprio allo scopo di realizzare una liquidazione complessiva e unitaria del danno non patrimoniale conseguente a
“lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico legale, nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi ovvero peculiari, e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di “dolore, “ sofferenza soggettiva”, in via di presunzione, con riguardo a una determinata tipologia di lesione e, dunque, una liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato liquidati a titolo di danno biologico e danno morale. Naturalmente, le tabelle di cui si tratta, fondate su una sapiente applicazione del cosiddetto appesantimento del valore suscettibile di essere attribuito al punto tabellare di invalidità, lasciano salva e anzi espressamente contemplano la possibilità di riconoscere percentuali di aumento dei valori medi da esse previste, da utilizzarsi, al fine di consentire una adeguata personalizzazione complessiva della liquidazione, laddove il caso concreto presenti peculiarità che vengano allegate e provate (anche in via presuntiva) dal danneggiato, in particolare, sia quanto agli aspetti anatomo-funzionali e relazionali sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva”; “del resto anche la recente giurisprudenza di legittimità non ha mancato di chiarire che ' la nozione unitaria del danno non patrimoniale e la potenziale personalizzazione del danno morale come prevista dalle tabelle milanesi implicano, sul piano probatorio, l'onere per il danneggiato di allegare circostanze specifiche ed eccezionali idonea a fornire riscontro alla possibile personalizzazione” (cfr. Cass. sez. III,
31 ottobre 2017 n. 25817, Cass. sez. III, 20 aprile 2017 n. 9950). 25
Con riguardo espresso alla fattispecie in esame, peraltro, alcuna specifica peculiarità è stata concretamente dedotta né, a fortiori, comprovata, ad opera della difesa delle attrici in punto di sofferenza soggettiva, tale da fornire riscontro ad una possibile personalizzazione.
Va rigettata, inoltre, la domanda di riconoscimento e liquidazione del danno esistenziale e di vita relazionale;
invero, “in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del 'danno biologico' e del
'danno dinamico- relazionale', atteso che con quest'ultimo si individuano pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale)” (cfr. Cass. sez. III, ord. 27 febbraio 2018 n. 7513, Cass. sez. III, 19 luglio 2018
n. 19151). Nella specie, dalla lettura della relazione del collegio peritale può agevolmente desumersi come gli aspetti dinamico relazionali siano già stati valutati ai fini della determinazione della percentuale di invalidità permanente riconosciuta a carico dell'attrice.
Va rigettata la domanda delle attrici di riconoscimento del danno da perdita di chance, non avendo parte attrice neppure allegato l'oggetto della chance che assume di aver perso in seguito ai fatti per cui è causa.
Venendo all'esame della domanda di risarcimento del danno da lesione del c.d. consenso informato, non risulta realizzata nei confronti del ZO una valida ed efficace attività di informativa sui possibili effetti indesiderati - ancorchè eventualmente accidentali – della termoablazione laser di nodulo carcinomatoso su cirrosi del V segmento epatico. E però, non può ritenersi che, se il ZO avesse ricevuto dette informazioni, lo stesso avrebbe rifiutato di sottoporsi all'intervento di chirurgia, anche perché, come accertato dai CTU, lo stesso era affetto da “carcinoma epatocellulare a medio grado di differenziazione” (cfr. pag. 8 della
CTU) e, quindi, non può presumersi che il ZO non avrebbe in ogni caso scelto di sottoporsi al trattamento proposto.
Va rigettata, pertanto, la domanda di risarcimento da lesione del diritto al consenso informato.
Il danno non patrimoniale subito da LL MO, IA ZO, IA ZO e
NI ZO, nella qualità di eredi di ED ZO, pertanto, va determinato, complessivamente, nella somma di € 17.815,00 all'attualità, il cui pagamento va posto a carico dei convenuti OV EP Di OS e A.O.R.N. AR in solido.
12.- Nella liquidazione del danno cagionato da illecito civile (anche di tipo contrattuale, come nel caso di specie), in caso di ritardo nell'adempimento deve altresì tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata 26
tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento, la quale, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario. Tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (cfr., in tal senso, ex multis, Cass. civ., sez. un., 17 febbraio 1995, n. 1712, nonché Cass. civ., sez. III, 10 marzo 2000, n. 2796).
Per ottenere l'effetto pratico del riconoscimento degli interessi calcolati sulla somma originaria progressivamente rivalutata anno per anno, l'importo di € 17.815,00, determinato all'attualità, va rideterminato con riferimento alla data dell'evento lesivo (22.1.2013) devalutandolo secondo il tasso di svalutazione relativo al periodo (da gennaio 2013 fino alla data di pubblicazione del presente provvedimento) e, quindi, sulla somma così ottenuta e di volta in volta rivalutata a partire dal 22.1.2014 in base all'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (cosiddetto indice FOI) ex art. 150 disp. att cpc, con decorrenza dal 22.1.2013 vanno applicati, anno per anno, gli interessi al tasso legale previsto dall'art. 1284, comma primo, cod. civ., con divieto di anatocismo.
Dal momento della pubblicazione della presente ordinanza e fino all'effettiva corresponsione, infine, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale liquidata a titolo risarcitorio
(comprensiva di capitale, rivalutazione e interessi), gli ulteriori interessi al tasso legale, ai sensi dell'art. 1282 cod. civ., posto che, al momento della pubblicazione della decisione,
l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta (pubblicazione della decisione: cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. III, 3 dicembre 1999, n. 13470; Cass. civ., sez. III, 21 aprile 1998, n. 4030).
13.- Va rigettata la domanda di manleva proposta dal Di OS nei confronti della terza chiamata AM ST.
La polizza inter partes, invero, all'art. 3 prevede una clausola claims made a secondo rischio, che rende la polizza non operativa nel caso di specie, prevedendo l'obbligo della società di assicurazioni a tenere indenne l'assicurato solo nei casi di azione di surrogazione esperita dalla società di assicurazioni dell'Azienda Sanitaria e azione di rivalsa esperita dall'Azienda
Sanitaria, fattispecie che non ricorrono nel caso di specie, in quanto nel presente giudizio è il diretto danneggiato ad agire nei confronti del medico. 27
14.- Le spese di lite, liquidate e distratte come in dispositivo, seguono la soccombenza, nei confronti delle attrici, dei convenuti Di OS e A.O.R.N. AR;
a carico dei predetti convenuti vanno poste definitivamente anche le spese di CTU, liquidate nel corso del giudizio, con condanna dei convenuti a rivalere parte attrice delle eventuali somme a tale titolo corrisposte ai CTU.
Sussistono gravi motivi, ravvisabili nella natura della controversia e nell'esito della stessa, per compensare integralmente tra il Di OS e la Am ST Europe Limited le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando:
-. Condanna OV EP Di OS e l'A.O.R.N. AR, in persona del l.r.p.t., al pagamento in favore di LL MO, IA ZO, IA ZO e NI
ZO della somma complessiva di euro € 17.815,00 a titolo di risarcimento danni, oltre interessi al tasso previsto dall'art. 1284, comma primo, cod. civ., calcolati come in motivazione e fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, e agli interessi al tasso previsto dall'art. 1284 comma primo cod. civ., sul totale delle somme così liquidate, dalla pubblicazione della presente sentenza al soddisfo;
-. Rigetta ogni altra domanda proposta da LL MO, IA ZO, IA ZO
e NI ZO;
-. Condanna OV EP Di OS e l'A.O.R.N. AR, in persona del l.r.p.t., al pagamento in favore di LL MO, IA ZO, IA ZO e NI
ZO delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 550,00 per spese ed euro
5.077,00 per competenze, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali come per legge, con distrazione a favore dell'avv. Ferdinando Orza e dell'avv. Francesco Califano, dichiaratisi anticipatari;
-. Rigetta la domanda di garanzia spiegata da OV EP Di OS nei confronti della AM TRUST EUROPE LIMITED, in persona del l.r.p.t.;
-. Compensa integralmente le spese di lite tra OV EP Di OS e la AM TRUST
EUROPE LIMITED;
-. Pone definitivamente le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico dei convenuti
OV EP Di OS e A.O.R.N. AR, in persona del l.r.p.t., in solido.
Napoli, 17.3.2025.
IL GIUDICE
dr.ssa Nicoletta Calise