Sentenza 9 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 09/03/2026, n. 4342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4342 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04342/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02919/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2919 del 2024, proposto da
Immobiliare Treviglio S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Sergio Gostoli e Alessandro Falasca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Alessandro Falasca in Roma, via di Monserrato 25;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Laura Carbone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
- della determinazione dirigenziale n. rep. CT/2643/2023 del 04/12/2023 e n. prot. CT/147873/2023 del 04/12/2023, notificata in data 18/01/2024, avente ad oggetto: “ Ingiunzione a rimuovere o demolire l’opera abusiva realizzata in Treviglio 38 (art.15 L.R. Lazio n. 15/08). Fasc. n. 20/2022 – Pos. Siae n. 2022/53 ”;
- nonché di ogni altro atto a detto provvedimento presupposto, connesso e/o conseguente, ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Vista l’istanza depositata il 5/12/2025 con la quale la parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 febbraio 2026 la dott.ssa IN LA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La Società ricorrente, con atto di gravame notificato alla controparte in data 15/03/2024 e depositato in giudizio il successivo 18/03/2024, ha impugnato, chiedendone l’annullamento, l’ordinanza di demolizione meglio specificata in epigrafe, rassegnando le censure di seguito indicate.
2. “ I. Motivo di Diritto. Violazione e falsa applicazione dell’art. 31 del D.p.r. n. 380/2001; violazione e falsa applicazione dell’art. 15 della L.r. Lazio n. 15/2008; violazione e falsa applicazione dell'art. 14 co. 2 della L.r. Lazio n. 15/08; violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990; difetto di istruttoria; grave difetto di motivazione; violazione del legittimo affidamento e delle regole del giusto procedimento e dell’efficienza e trasparenza dell’azione amministrativa. ”
Con questo primo mezzo di gravame, la Società ricorrente deduce l’illegittimità dell’ordinanza gravata per non essere stata preceduta dalla comunicazione di avvio del relativo procedimento – dovendosi reputare quella effettuata con l’avviso del 16 aprile 2014 – 36267, notificato in data 3 giugno 2014, ormai inefficace da tempo -, con conseguente lesione delle prerogative procedimentali della ricorrente.
2.1 “ II Motivo di Diritto. Violazione e falsa applicazione dell’art. 31 del D.p.r. n. 380/2001; violazione e falsa applicazione dell’art. 15 co. 2 e 3 della L.r. Lazio n. 15/2008; difetto di istruttoria; grave difetto di motivazione; travisamento di fatti; macroscopica carenza di presupposti e contraddittorietà. ”
Con questo secondo mezzo di gravame, la Società ricorrente contesta la determinazione in mq 982 dell’area che, in caso di inottemperanza all’ordine di demolizione, verrebbe acquisita al patrimonio indisponibile del Comune di Roma Capitale, ritenendo che quest’ultimo: “ al di là del mero richiamo normativo, non rappresenta in alcun modo i criteri di calcolo che l’hanno in concreto indotta a determinare gli asseriti 982 mq di superficie complessiva, né fornisce alcuna evidenza del ragionamento posto alla base del relativo computo. La determina impugnata inoltre non svolge alcuna ulteriore precisazione sul “collocamento” di tale superficie sul lotto di riferimento, rendendo di fatto impossibile qualsiasi valutazione circa l’istruttoria condotta a monte dall’Amministrazione procedente. ”
2.2 “ III Motivo di Diritto. Violazione del Piano particolareggiato del Nucleo “O” “Recupero urbanistico” n. 10 “Palmarola- Selva Nera”, approvato con delibera del Consiglio Comunale di Roma n. 106; violazione e falsa applicazione dell’art. 16 e dell’art. 17 della L.r. Lazio n. 28/1980; difetto di istruttoria e di motivazione; contraddittorietà fra più atti della stessa Amministrazione. ”
Con questo terzo mezzo di gravame, la Società ricorrente ritiene che l’immobile oggetto dell’ordine di demolizione impugnato, benchè non sanato, sia, tuttavia, sanabile alla stregua delle previsioni di cui all’art. 16 della L.R. Lazio n. 28/1980 e dell’art. 10 delle N.T.A. al P.R.G. vigente.
2.3 “ IV Motivo. Eccesso di potere per carenza dei presupposti e difetto assoluto di istruttoria e motivazione. ”
Con quest’ultimo mezzo di gravame, la parte ricorrente lamenta la carenza di motivazione della determinazione gravata sulle preminenti ragioni di pubblico interesse che ne giustificano l’emanazione, stante il lungo lasso di tempo (20 anni) decorso fra la realizzazione dell’opera abusiva e l’adozione della misura repressiva, in grado di giustificare il sacrificio dell’interesse della ricorrente che vanta oramai una posizione di legittimo affidamento, visto il perdurare dell’inerzia del Comune.
3. Il 5/12/2025 la Società ricorrente, dopo avere premesso che: “ con CILA prot. n. CT/2025/22166 del 21.02.2025 (doc. agg. 1, 2, 3 e 4) e Comunicazione di collaudo e fine lavori prot. n. CT 2025/47489 del 9.04.2025 (doc. agg. 5 e 6) si è dato seguito alla completa demolizione delle opere oggetto dei provvedimenti in epigrafe impugnati; ”, ha dichiarato di avere perso interesse alla decisione nel merito del ricorso proposto.
4. Il 5/01/2026 Roma Capitale, già costituitasi in giudizio in data 25/03/2024, ha depositato brevi note d’udienza con cui ha preso atto della dichiarazione da ultimo resa dalla Società ricorrente.
5. All’udienza del 10 febbraio 2026, all’esito della discussione orale, la causa è trattenuta in decisione.
6. Il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ex art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. anche in adesione all’istanza in tal senso formulata dalla parte ricorrente.
6.1 Infatti, il sindacato giurisdizionale può essere attivato soltanto ad iniziativa del soggetto che si ritiene leso dall’azione della pubblica amministrazione, per cui il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha attivato, la quale, quindi, sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di avere perso interesse al ricorso. Nel quale ultimo caso, il giudice adito – non avendo né il potere di procedere d’ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire – non può che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse (cfr. Consiglio di Stato, n. 4913/2012 e n. 3848/2016).
6.2 Per quanto precede, quindi, il Collegio, al cospetto dell’univoca dichiarazione della parte ricorrente in ordine al venir meno dell’interesse alla decisione della domanda caducatoria azionata con il ricorso, che preclude la decisione nel merito della controversia, non può che dichiarare il gravame improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), cod. proc. amm. (cfr., ex multis , Consiglio di Stato, Sezione II, n. 7422/2023; Idem , n. 3061/2018; T.A.R. Lazio, Roma, Sezione II bis, n. 2009/2025; T.A.R. Campania, Napoli, n. 3607/2023).
7. Sussistono i presupposti di legge per disporre la compensazione integrale tra le parti in causa delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ex art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 10 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
GE VI, Presidente
Giuseppe Licheri, Primo Referendario
IN LA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IN LA | GE VI |
IL SEGRETARIO