CGT2
Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Basilicata, sez. I, sentenza 27/01/2026, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della BASILICATA Sezione 1, riunita in udienza il
09/05/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BAGLIONI ROSARIO, Presidente
PADULA DOMENICO PIO, Relatore
LAROCCA ROSA, Giudice
in data 09/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 241/2024 depositato il 09/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Matera - Piazza Matteotti, Snc 75100 Matera MT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Matera - Vicolo Xx Settembre, 10/20 75100 Matera MT
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 294/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MATERA sez. 2
e pubblicata il 31/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 067 2023 90002060 16 IRPEF-ALTRO a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 84/2025 depositato il 09/05/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto innanzi alla CTP di Matera il sig. Ricorrente_1, residente a [...], ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 067 2023 90002060 16/000 di €.36.152,76 deducendone l'illegittimità in quanto in quanto non preceduta dalla notifica delle cartelle presupposte ed in quanto riportante somme relative a crediti erariali prescritti sia con riferimento ai tributi che con riferimento alle sanzioni ed agli interessi applicati sui tributi medesimi dalla data della notifica delle Cartelle esattoriali indicate nell'atto impugnato.
Il ricorrente eccepiva in particolare la mancata notifica della cartella n. 06720180007007748001 indicata nell'intimazione opposta.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Ufficio Direzione Provinciale di Matera anche in nome e per conto dell'Agenzia delle Entrate Riscossione difendendo la legittimità del proprio operato ed allegando gli atti presupposti debitamente notificati in uno ad altri atti interruttivi della prescrizione.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Matera, subentrata ope legis alla Commissione Tributaria
Provinciale di Matera Potenza, con sentenza 294/02/20243 ha accolto il ricorso limitatamente alla cartella
06720180007007748001 relativa all'imposta di registro locazione fabbricati, ha dichiarato il difetto di giurisdizione sulle questioni relative alle somme in tesi dovute in forza della Cartella esattoriale n.
06720140005791948000 anch'essa posta alla base dell'Intimazione impugnata e ha rigettato il ricorso relativamente alle questioni sollevate sulla legittimità della cartella 0672000006809748000.
Con l'odierno appello la parte privata chiede l'annullamento della sentenza e l'accoglimento degli originari motivi del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Matera, costituita anche per conto dell'ADER nel presente grado di appello, ha chiesto la conferma della sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato le istanze del sig. Ricorrente_1 e con appello incidentale ha chiesto la declaratoria della piena legittimità dell'atto impugnato in primo grado in quanto preceduto da regolari notifiche degli atti ad esso prodromici.
La causa è stata decisa alla pubblica udienza del 09.05.2025 come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione. Il sig. Ricorrente_1 con il proprio gravame chiede in primis la declaratoria della intervenuta prescrizione integrale dei carichi tributari.
Il motivo non può essere accolto atteso che la parte appellata ADER ha prodotto atti interruttivi della prescrizione notificati al contribuente sia pure con procedimento notificatorio conclusosi con il deposito presso la Casa Comunale.
Tanto premesso, è evidente che che nel caso di specie nessuna prescrizione totale della pretesa erariale è maturata. Consta infatti dall'esame degli atti allegati al giudizio che, dopo la notifica della cartella avvenuta a mani proprie a mezzo ufficiale della riscossione il 05/09/2000, la prescrizione decennale è stata interrotta in data 02/02/2008 con la comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria e successivamente nel 2016 e
2017 con la notifica di intimazioni di pagamento.
Con ulteriori motivi di appello il sig. Ricorrente_1 ha nuovamente proposto l'eccezione di intervenuta prescrizione delle sanzioni e degli interessi riportati nell'intimazione opposta a far data dal quinquennio anteriore alla data della notifica dell'atto impugnato.
Il motivo è fondato atteso che come anche di recente affermato dalla Corte di Cassazione con sentenza n.
23052/2025, “In tema di obbligazioni tributarie, la disciplina della prescrizione - che attiene alla fase in cui gli interessi, in quanto sorti già separati dal capitale, vengono a maturazione - deve necessariamente essere risolta in base al principio dell'autonomia, con la conseguenza che il termine prescrizionale è quello quinquennale stabilito dall'art. 2948, n. 4, c.c., il quale prescinde sia dalla tipologia degli interessi, sia dalla natura dell'obbligazione principale;
pertanto, anche per gli interessi che sorgono in materia tributaria si deve ritenere applicabile il termine di prescrizione quinquennale, al pari delle sanzioni, nonostante l'assenza di norme speciali”.
Da quanto esposto deriva il parziale accoglimento dell'appello ed il rigetto dell'appello incidentale dell'Ufficio.
La sentenza impugnata è dunque da annullare parzialmente con la declaratoria della illegittimità parziale dell'intimazione di pagamento oggetto di causa.
Le spese possono essere compensate per la complessità della materia.
Pertanto la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Basilicata, definitivamente pronunciando,
P.Q.M.
In parziale accoglimento dell'appello della parte privata dichiara prescritto il credito erariale relativo agli interessi maturati nel quinquennio anteriore al 24/10/2023 e dichiara altresì prescritte le sanzioni riportate nell'atto impugnato. Rigetta nel resto l'appello principale. Rigetta l'appello incidentale dell'ufficio. Spese compensate per entrambi i gradi di giudizio.
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della BASILICATA Sezione 1, riunita in udienza il
09/05/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BAGLIONI ROSARIO, Presidente
PADULA DOMENICO PIO, Relatore
LAROCCA ROSA, Giudice
in data 09/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 241/2024 depositato il 09/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Matera - Piazza Matteotti, Snc 75100 Matera MT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Matera - Vicolo Xx Settembre, 10/20 75100 Matera MT
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 294/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MATERA sez. 2
e pubblicata il 31/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 067 2023 90002060 16 IRPEF-ALTRO a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 84/2025 depositato il 09/05/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto innanzi alla CTP di Matera il sig. Ricorrente_1, residente a [...], ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 067 2023 90002060 16/000 di €.36.152,76 deducendone l'illegittimità in quanto in quanto non preceduta dalla notifica delle cartelle presupposte ed in quanto riportante somme relative a crediti erariali prescritti sia con riferimento ai tributi che con riferimento alle sanzioni ed agli interessi applicati sui tributi medesimi dalla data della notifica delle Cartelle esattoriali indicate nell'atto impugnato.
Il ricorrente eccepiva in particolare la mancata notifica della cartella n. 06720180007007748001 indicata nell'intimazione opposta.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Ufficio Direzione Provinciale di Matera anche in nome e per conto dell'Agenzia delle Entrate Riscossione difendendo la legittimità del proprio operato ed allegando gli atti presupposti debitamente notificati in uno ad altri atti interruttivi della prescrizione.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Matera, subentrata ope legis alla Commissione Tributaria
Provinciale di Matera Potenza, con sentenza 294/02/20243 ha accolto il ricorso limitatamente alla cartella
06720180007007748001 relativa all'imposta di registro locazione fabbricati, ha dichiarato il difetto di giurisdizione sulle questioni relative alle somme in tesi dovute in forza della Cartella esattoriale n.
06720140005791948000 anch'essa posta alla base dell'Intimazione impugnata e ha rigettato il ricorso relativamente alle questioni sollevate sulla legittimità della cartella 0672000006809748000.
Con l'odierno appello la parte privata chiede l'annullamento della sentenza e l'accoglimento degli originari motivi del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Matera, costituita anche per conto dell'ADER nel presente grado di appello, ha chiesto la conferma della sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato le istanze del sig. Ricorrente_1 e con appello incidentale ha chiesto la declaratoria della piena legittimità dell'atto impugnato in primo grado in quanto preceduto da regolari notifiche degli atti ad esso prodromici.
La causa è stata decisa alla pubblica udienza del 09.05.2025 come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione. Il sig. Ricorrente_1 con il proprio gravame chiede in primis la declaratoria della intervenuta prescrizione integrale dei carichi tributari.
Il motivo non può essere accolto atteso che la parte appellata ADER ha prodotto atti interruttivi della prescrizione notificati al contribuente sia pure con procedimento notificatorio conclusosi con il deposito presso la Casa Comunale.
Tanto premesso, è evidente che che nel caso di specie nessuna prescrizione totale della pretesa erariale è maturata. Consta infatti dall'esame degli atti allegati al giudizio che, dopo la notifica della cartella avvenuta a mani proprie a mezzo ufficiale della riscossione il 05/09/2000, la prescrizione decennale è stata interrotta in data 02/02/2008 con la comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria e successivamente nel 2016 e
2017 con la notifica di intimazioni di pagamento.
Con ulteriori motivi di appello il sig. Ricorrente_1 ha nuovamente proposto l'eccezione di intervenuta prescrizione delle sanzioni e degli interessi riportati nell'intimazione opposta a far data dal quinquennio anteriore alla data della notifica dell'atto impugnato.
Il motivo è fondato atteso che come anche di recente affermato dalla Corte di Cassazione con sentenza n.
23052/2025, “In tema di obbligazioni tributarie, la disciplina della prescrizione - che attiene alla fase in cui gli interessi, in quanto sorti già separati dal capitale, vengono a maturazione - deve necessariamente essere risolta in base al principio dell'autonomia, con la conseguenza che il termine prescrizionale è quello quinquennale stabilito dall'art. 2948, n. 4, c.c., il quale prescinde sia dalla tipologia degli interessi, sia dalla natura dell'obbligazione principale;
pertanto, anche per gli interessi che sorgono in materia tributaria si deve ritenere applicabile il termine di prescrizione quinquennale, al pari delle sanzioni, nonostante l'assenza di norme speciali”.
Da quanto esposto deriva il parziale accoglimento dell'appello ed il rigetto dell'appello incidentale dell'Ufficio.
La sentenza impugnata è dunque da annullare parzialmente con la declaratoria della illegittimità parziale dell'intimazione di pagamento oggetto di causa.
Le spese possono essere compensate per la complessità della materia.
Pertanto la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Basilicata, definitivamente pronunciando,
P.Q.M.
In parziale accoglimento dell'appello della parte privata dichiara prescritto il credito erariale relativo agli interessi maturati nel quinquennio anteriore al 24/10/2023 e dichiara altresì prescritte le sanzioni riportate nell'atto impugnato. Rigetta nel resto l'appello principale. Rigetta l'appello incidentale dell'ufficio. Spese compensate per entrambi i gradi di giudizio.