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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 18/11/2025, n. 2418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2418 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario ER NO, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 18 novembre 2025, tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter c.p.c. all'esito della trattazione cartolare ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 3765/2025 R.G.
Lavoro promossa da
rappresentato e difeso in virtù di procura in calce al Parte_1 ricorso dall'Avv. Mario Angino presso lo studio del quale in Foggia C.so
Roma , 110 è elettivamente domiciliato
ricorrente contro
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in questa fase di giudizio, ai sensi dell'art. 10 del D.L. n. 203 del 30/09/2005, convertito nella Legge n. 248 del 2/12/2005, dai funzionari dipendenti dr.ssa CP_2
e dr. a ciò designati con Ordine di servizio
[...] Controparte_3
n.63 del 18.12.2007 e dr.ssa a ciò designata con Ordine di Persona_1 servizio n. 1/2013 del 02/01/2013 depositato presso la Cancelleria dell'intestato Tribunale- ed elettivamente domiciliato presso la Sede CP_1 di FOGGIA sita in Via della Repubblica 18
resistente oggetto: accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis co. 1 c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 08.04.2025, Parte_2 premesso di essere beneficiario dell'assegno di invalidità civile, ha esposto di: aver proposto domanda amministrativa in data 30.10.2023 per ottenere il riconoscimento della pensione di invalidità civile;
di essere stato riconosciuto invalido nella misura del 75%; di aver proposto ricorso per ATPO n. 3647/2024 R.G.L. chiedendo l'accertamento della superiore percentuale invalidante nella misura del 100% che veniva riconosciuta con il decreto di omologa emesso in data 19.12.2024; di essere stato sottoposto a visita di revisione in data 27.11.2024 e di essere stato nuovamente riconosciuto invalido nella misura del 90%; di impugnare l'esito del verbale di revisione al fine di ottenere la regolare erogazione della pensione di invalidità come stabilito dal decreto di omologa.
Ha pertanto, convenuto in giudizio l rassegnando, all'adito CP_1
Tribunale, le seguenti conclusioni: “… disporre l'accertamento tecnico preventivo sulla persona dell'istante al fine di verificare la permanenza in capo allo stesso delle condizioni sanitarie legittimanti l'erogazione della pensione di invalidità civile (100%) con decorrenza dal 27/11/2024
– data della visita presso il Centro Medico Legale di Foggia) e, CP_1 all'esito condannare il resistente al pagamento di spese, diritti ed onorario del procedimento da distrarsi in favore dell'Avv. Mario Angino antistatario”.
L , costituendosi in giudizio, ha eccepito preliminarmente la CP_1 improponibilità/inammissibilità del ricorso allegando che l'omologa relativa al ricorso rg 3674/24 veniva depositata successivamente all'esito della visita di revisione e pertanto, poiché alla data in cui la stessa è stata effettuata il ricorrente non era ancora in possesso del riconoscimento della percentuale del 100% ma solo del 90% e quindi non titolare della PENSIONE DI INVALIDITA' CIVILE che non poteva, in questo giudizio, invocare l'accertamento di un beneficio della cui titolarità non era mai stato in godimento.
All'udienza del 18 novembre 2025 tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter c.p.c., verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta ed acquisite brevi note di trattazione con le quali parte ricorrente chiedeva di dichiarare, con sentenza, la prevalenza del Decreto di Omologa del 19-12-2024 rispetto al verbale della Commissione Medica Asl del 27-11-2024 e che tale titolo, di formazione giudiziale, vincola l in ordine al riconoscimento della CP_1 invalidità civile al 100%., la causa è stata decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente.
*******
Va opportunamente premesso che parte ricorrente, con le note di trattazione ha modificato le proprie conclusioni chiedendo di
“dichiarare, con sentenza, la prevalenza del Decreto di Omologa del 19-
12-2024 rispetto al verbale della Commissione Medica Asl del 27-11-2024 e che tale titolo, di formazione giudiziale, vincola l in ordine al CP_1 riconoscimento della invalidità civile al 100%.” La domanda, in disparte la tardività della formulazione, non può in questa sede essere oggetto di esame essendo, come noto, finalizzato, il ricorso per ATPO, all'esclusivo accertamento del requisito sanitario.
Altra e differente questione è l'accertamento dell'interesse ad agire (di cui alla sentenza prodotta dalla parte ricorrente con le note di trattazione) che postula la necessità che l'azione sia indirizzata ad ottenere un'utilità pratica e che tale condizione deve sussistere anche
(ed a maggior ragione) in procedimenti tesi all'accertamento di situazioni giuridicamente rilevanti (quali il procedimento ex art 445 bis c.p.c.).
Tanto premesso, la domanda deve essere dichiarata inammissibile per quanto di ragione.
Invero, L'art. 445 bis c.p.c. - aggiunto dall'art. 38 comma 1 lett.
b) n. 1, d.l. 06/07/11, n. 98, come modificato dall'allegato alla l.
15/07/11, n. 111, ed applicabile dal 01/01/12 - stabilisce, ai primi due commi, quanto segue: «1. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale del circondario in cui risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696-bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195. 2. L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso». I commi 6 e 7 del medesimo articolo dispongono: «6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile».
Nel caso di specie, parte ricorrente pacificamente è già stato riconosciuto, con decreto di omologa 19.12.2024, in possesso dei requisiti sanitari utili per usufruire della pensione di invalidità civile con decorrenza dalla domanda amministrativa del 30.10.2023.
Tale circostanza è pacifica e documentata così come è pacifico e documentato che, sin dalla domanda del 30.10.2023, il ricorrente fosse stato riconosciuto, in via amministrativa, in possesso dei requisiti sanitari utili al conseguimento dell'assegno di invalidità civile, circostanza peraltro, confermata in sede di visita di revisione in data
27.11.2024.
Ciò posto deve in questa sede richiamarsi il principio giurisprudenziale in forza del quale “Con la novella del 2011 il legislatore ha introdotto un accertamento giudiziale delle condizioni sanitarie, ma sempre strumentale e preordinato all'adozione del provvedimento di attribuzione di una prestazione previdenziale o assistenziale che deve essere indicata nel ricorso. Tale accertamento, qualora divenuto definitivo con il decreto di omologa, sarà poi vincolante anche nei confronti del soggetto competente per l'erogazione, il quale dovrà limitarsi all'accertamento dei requisiti giuridico- economici. Non di meno l'ammissibilità dell'accertamento tecnico preventivo presuppone - come proiezione dell'interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c. - che l'accertamento medico legale risponda ad un concreto interesse del ricorrente, dovendo escludersi che esso possa essere totalmente avulso dalla sussistenza di qualsivoglia ulteriore presupposto richiesto dalla legge per il riconoscimento dei diritti corrispondenti allo stato di invalidità allegato dal ricorrente”
(Cassazione civile sez. lav., 27/04/2015, n.8533).
Il decreto viene infatti, emesso a conclusione del procedimento per
ATPO, se, “terminate le operazioni di consulenza”, sia le parti sia il giudice condividono l'esito dell'indagine peritale è destinata ad acquisire stabilità in vista di effetti giuridici non suscettibili di rivisitazione (se non all'esito di successiva verifica sulla permanenza dei requisiti non solo sanitari).
Ai sensi dell'art. 37, comma 1°, della L. n. 448/1998, lo scopo della visita di revisione è soltanto quello di accertare la permanenza dei requisiti sanitari necessari per continuare a fruire dei benefici e che, per ottenere una nuova prestazione, è necessario presentare apposita domanda di aggravamento (cfr. art. 2, comma 3°, del D.M. 20 luglio 1989,
n. 293, secondo cui “Nel caso in cui le malattie invalidanti e il grado di minorazione a suo tempo accertate e documentate siano valutate nel frattempo aggravate, tale giudizio vale soltanto ai fini della verifica.
Pertanto l'interessato, ove lo ritenga, può presentare, secondo la procedura prevista, domanda di aggravamento ai competenti organi per conseguire gli eventuali diversi benefici derivanti dalla legge”).
Ed invero, nel caso che qui interessa, il ricorrente, già riconosciuto in via amministrativa invalido nella misura dell'80%, e quindi, percettore dell'assegno di invalidità civile, è stato sottoposto a revisione in data 27.11.2024.
Difatti, il verbale della Commissione medica – impugnato in questa sede dal ricorrente – scaturisce dalla visita diretta operata d'ufficio dall al fine di verificare la permanenza delle condizioni CP_1 legittimanti l'erogazione dell'assegno d'invalidità.
Tanto si evince dai verbali delle deduzioni e documenti prodotti dall non specificatamente contestati dalla parte ricorrente, dai CP_1 quali emerge che la ricorrente era stata riconosciuta invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura dell'80%.
Nella fattispecie il verbale di revisione 27.11.2024, impugnato in questa sede, ha semplicemente accertato la permanenza in capo alla ricorrente, del grado di invalidità già riconosciuto, essendo perfettamente sovrapponibile al primo, né avrebbe potuto essere diversamente considerato che, secondo la lettera della legge, oggetto di revisione può essere soltanto ciò che è già stato riconosciuto.
In buona sostanza la revisione non ha riguardato i requisiti sanitari che comportano una riduzione della capacità lavorativa in misura pari al 100% utile ad usufruire della pensione di invalidità civile non essendo stato tale beneficio riconosciuto dal precedente verbale.
In proposito l ha eccepito che la parte non avrebbe potuto CP_1 impugnare il verbale di revisione per chiedere la pensione di invalidità civile poiché prestazione non in godimento.
L'eccezione non coglie, in realtà, nel segno considerato che, il presente ricorso, è stato promosso dopo l'emissione del decreto di omologa ragion per cui la questione più che in termini di proponibilità della domanda deve valutarsi in termini di interesse ad agire.
Ed invero, all'atto della proposizione del presente ricorso
(08.04.2025), il ricorrente, come si è innanzi detto, era già stato riconosciuto, con decreto di omologa 19.12.2024, in possesso dei requisiti sanitari utili per usufruire della pensione di invalidità civile.
Ne deriva, pertanto, la mancanza di utilità derivante dall'accertamento del requisito sanitario connesso alla pensione di inabilità atteso l'accertamento contenuto nel decreto di omologa
19.12.2024 con conseguente inammissibilità del presente ricorso.
ne deriva la revoca del CTU nominato.
Spese irripetibili vista la dichiarazione ex art. 152 disp. att.
c.p.c..
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, così provvede:
- dichiara improponibile il ricorso;
- revoca l'incarico conferito al CTU;
- spese irripetibili.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 18 novembre 2025.
Il Giudice del lavoro
ER NO
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario ER NO, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 18 novembre 2025, tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter c.p.c. all'esito della trattazione cartolare ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 3765/2025 R.G.
Lavoro promossa da
rappresentato e difeso in virtù di procura in calce al Parte_1 ricorso dall'Avv. Mario Angino presso lo studio del quale in Foggia C.so
Roma , 110 è elettivamente domiciliato
ricorrente contro
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in questa fase di giudizio, ai sensi dell'art. 10 del D.L. n. 203 del 30/09/2005, convertito nella Legge n. 248 del 2/12/2005, dai funzionari dipendenti dr.ssa CP_2
e dr. a ciò designati con Ordine di servizio
[...] Controparte_3
n.63 del 18.12.2007 e dr.ssa a ciò designata con Ordine di Persona_1 servizio n. 1/2013 del 02/01/2013 depositato presso la Cancelleria dell'intestato Tribunale- ed elettivamente domiciliato presso la Sede CP_1 di FOGGIA sita in Via della Repubblica 18
resistente oggetto: accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis co. 1 c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 08.04.2025, Parte_2 premesso di essere beneficiario dell'assegno di invalidità civile, ha esposto di: aver proposto domanda amministrativa in data 30.10.2023 per ottenere il riconoscimento della pensione di invalidità civile;
di essere stato riconosciuto invalido nella misura del 75%; di aver proposto ricorso per ATPO n. 3647/2024 R.G.L. chiedendo l'accertamento della superiore percentuale invalidante nella misura del 100% che veniva riconosciuta con il decreto di omologa emesso in data 19.12.2024; di essere stato sottoposto a visita di revisione in data 27.11.2024 e di essere stato nuovamente riconosciuto invalido nella misura del 90%; di impugnare l'esito del verbale di revisione al fine di ottenere la regolare erogazione della pensione di invalidità come stabilito dal decreto di omologa.
Ha pertanto, convenuto in giudizio l rassegnando, all'adito CP_1
Tribunale, le seguenti conclusioni: “… disporre l'accertamento tecnico preventivo sulla persona dell'istante al fine di verificare la permanenza in capo allo stesso delle condizioni sanitarie legittimanti l'erogazione della pensione di invalidità civile (100%) con decorrenza dal 27/11/2024
– data della visita presso il Centro Medico Legale di Foggia) e, CP_1 all'esito condannare il resistente al pagamento di spese, diritti ed onorario del procedimento da distrarsi in favore dell'Avv. Mario Angino antistatario”.
L , costituendosi in giudizio, ha eccepito preliminarmente la CP_1 improponibilità/inammissibilità del ricorso allegando che l'omologa relativa al ricorso rg 3674/24 veniva depositata successivamente all'esito della visita di revisione e pertanto, poiché alla data in cui la stessa è stata effettuata il ricorrente non era ancora in possesso del riconoscimento della percentuale del 100% ma solo del 90% e quindi non titolare della PENSIONE DI INVALIDITA' CIVILE che non poteva, in questo giudizio, invocare l'accertamento di un beneficio della cui titolarità non era mai stato in godimento.
All'udienza del 18 novembre 2025 tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter c.p.c., verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta ed acquisite brevi note di trattazione con le quali parte ricorrente chiedeva di dichiarare, con sentenza, la prevalenza del Decreto di Omologa del 19-12-2024 rispetto al verbale della Commissione Medica Asl del 27-11-2024 e che tale titolo, di formazione giudiziale, vincola l in ordine al riconoscimento della CP_1 invalidità civile al 100%., la causa è stata decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente.
*******
Va opportunamente premesso che parte ricorrente, con le note di trattazione ha modificato le proprie conclusioni chiedendo di
“dichiarare, con sentenza, la prevalenza del Decreto di Omologa del 19-
12-2024 rispetto al verbale della Commissione Medica Asl del 27-11-2024 e che tale titolo, di formazione giudiziale, vincola l in ordine al CP_1 riconoscimento della invalidità civile al 100%.” La domanda, in disparte la tardività della formulazione, non può in questa sede essere oggetto di esame essendo, come noto, finalizzato, il ricorso per ATPO, all'esclusivo accertamento del requisito sanitario.
Altra e differente questione è l'accertamento dell'interesse ad agire (di cui alla sentenza prodotta dalla parte ricorrente con le note di trattazione) che postula la necessità che l'azione sia indirizzata ad ottenere un'utilità pratica e che tale condizione deve sussistere anche
(ed a maggior ragione) in procedimenti tesi all'accertamento di situazioni giuridicamente rilevanti (quali il procedimento ex art 445 bis c.p.c.).
Tanto premesso, la domanda deve essere dichiarata inammissibile per quanto di ragione.
Invero, L'art. 445 bis c.p.c. - aggiunto dall'art. 38 comma 1 lett.
b) n. 1, d.l. 06/07/11, n. 98, come modificato dall'allegato alla l.
15/07/11, n. 111, ed applicabile dal 01/01/12 - stabilisce, ai primi due commi, quanto segue: «1. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale del circondario in cui risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696-bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195. 2. L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso». I commi 6 e 7 del medesimo articolo dispongono: «6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile».
Nel caso di specie, parte ricorrente pacificamente è già stato riconosciuto, con decreto di omologa 19.12.2024, in possesso dei requisiti sanitari utili per usufruire della pensione di invalidità civile con decorrenza dalla domanda amministrativa del 30.10.2023.
Tale circostanza è pacifica e documentata così come è pacifico e documentato che, sin dalla domanda del 30.10.2023, il ricorrente fosse stato riconosciuto, in via amministrativa, in possesso dei requisiti sanitari utili al conseguimento dell'assegno di invalidità civile, circostanza peraltro, confermata in sede di visita di revisione in data
27.11.2024.
Ciò posto deve in questa sede richiamarsi il principio giurisprudenziale in forza del quale “Con la novella del 2011 il legislatore ha introdotto un accertamento giudiziale delle condizioni sanitarie, ma sempre strumentale e preordinato all'adozione del provvedimento di attribuzione di una prestazione previdenziale o assistenziale che deve essere indicata nel ricorso. Tale accertamento, qualora divenuto definitivo con il decreto di omologa, sarà poi vincolante anche nei confronti del soggetto competente per l'erogazione, il quale dovrà limitarsi all'accertamento dei requisiti giuridico- economici. Non di meno l'ammissibilità dell'accertamento tecnico preventivo presuppone - come proiezione dell'interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c. - che l'accertamento medico legale risponda ad un concreto interesse del ricorrente, dovendo escludersi che esso possa essere totalmente avulso dalla sussistenza di qualsivoglia ulteriore presupposto richiesto dalla legge per il riconoscimento dei diritti corrispondenti allo stato di invalidità allegato dal ricorrente”
(Cassazione civile sez. lav., 27/04/2015, n.8533).
Il decreto viene infatti, emesso a conclusione del procedimento per
ATPO, se, “terminate le operazioni di consulenza”, sia le parti sia il giudice condividono l'esito dell'indagine peritale è destinata ad acquisire stabilità in vista di effetti giuridici non suscettibili di rivisitazione (se non all'esito di successiva verifica sulla permanenza dei requisiti non solo sanitari).
Ai sensi dell'art. 37, comma 1°, della L. n. 448/1998, lo scopo della visita di revisione è soltanto quello di accertare la permanenza dei requisiti sanitari necessari per continuare a fruire dei benefici e che, per ottenere una nuova prestazione, è necessario presentare apposita domanda di aggravamento (cfr. art. 2, comma 3°, del D.M. 20 luglio 1989,
n. 293, secondo cui “Nel caso in cui le malattie invalidanti e il grado di minorazione a suo tempo accertate e documentate siano valutate nel frattempo aggravate, tale giudizio vale soltanto ai fini della verifica.
Pertanto l'interessato, ove lo ritenga, può presentare, secondo la procedura prevista, domanda di aggravamento ai competenti organi per conseguire gli eventuali diversi benefici derivanti dalla legge”).
Ed invero, nel caso che qui interessa, il ricorrente, già riconosciuto in via amministrativa invalido nella misura dell'80%, e quindi, percettore dell'assegno di invalidità civile, è stato sottoposto a revisione in data 27.11.2024.
Difatti, il verbale della Commissione medica – impugnato in questa sede dal ricorrente – scaturisce dalla visita diretta operata d'ufficio dall al fine di verificare la permanenza delle condizioni CP_1 legittimanti l'erogazione dell'assegno d'invalidità.
Tanto si evince dai verbali delle deduzioni e documenti prodotti dall non specificatamente contestati dalla parte ricorrente, dai CP_1 quali emerge che la ricorrente era stata riconosciuta invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura dell'80%.
Nella fattispecie il verbale di revisione 27.11.2024, impugnato in questa sede, ha semplicemente accertato la permanenza in capo alla ricorrente, del grado di invalidità già riconosciuto, essendo perfettamente sovrapponibile al primo, né avrebbe potuto essere diversamente considerato che, secondo la lettera della legge, oggetto di revisione può essere soltanto ciò che è già stato riconosciuto.
In buona sostanza la revisione non ha riguardato i requisiti sanitari che comportano una riduzione della capacità lavorativa in misura pari al 100% utile ad usufruire della pensione di invalidità civile non essendo stato tale beneficio riconosciuto dal precedente verbale.
In proposito l ha eccepito che la parte non avrebbe potuto CP_1 impugnare il verbale di revisione per chiedere la pensione di invalidità civile poiché prestazione non in godimento.
L'eccezione non coglie, in realtà, nel segno considerato che, il presente ricorso, è stato promosso dopo l'emissione del decreto di omologa ragion per cui la questione più che in termini di proponibilità della domanda deve valutarsi in termini di interesse ad agire.
Ed invero, all'atto della proposizione del presente ricorso
(08.04.2025), il ricorrente, come si è innanzi detto, era già stato riconosciuto, con decreto di omologa 19.12.2024, in possesso dei requisiti sanitari utili per usufruire della pensione di invalidità civile.
Ne deriva, pertanto, la mancanza di utilità derivante dall'accertamento del requisito sanitario connesso alla pensione di inabilità atteso l'accertamento contenuto nel decreto di omologa
19.12.2024 con conseguente inammissibilità del presente ricorso.
ne deriva la revoca del CTU nominato.
Spese irripetibili vista la dichiarazione ex art. 152 disp. att.
c.p.c..
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, così provvede:
- dichiara improponibile il ricorso;
- revoca l'incarico conferito al CTU;
- spese irripetibili.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 18 novembre 2025.
Il Giudice del lavoro
ER NO