Art. 1.
UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri;
Vista la domanda fatta dal comune di Martignacco in provincia di Udine per essere autorizzato ad invertire i legati per la distribuzione di pane e focaccie agli abitanti di una frazione del comune in un'opera elemosiniera a favore dei poveri della stessa frazione;
Udita la deliberazione 19 giugno 1882 della deputazione provinciale;
Vista la legge 3 Agosto 1862 sulle opere pie;
Udito il parere favorevole del consiglio di Stato;
Ritenuto che trattandosi di lasciti di origine ignota e fatti per la generalita' degli abitanti, torna utile e conveniente disporre che il godimento delle relative rendite sia ristretto ai soli poveri abitanti della frazione di Martignacco e trasformati in sussidii di danaro, affidandone la distribuzione alla locale congregazione di carita';
Abbiamo decretato e decretiamo:
E' autorizzata l'inversione dei lasciti suddetti come fu deliberata dal consiglio comunale di Martignacco, con espressa condizione che la distribuzione dei sussidii derivanti dai detti lasciti sia fatta dalla locale congregazione di carita' fra i poveri della frazione di Martignacco.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Sant'Anna di Valdieri, li 16 agosto 1882.
UMBERTO
Registrato alla corte dei conti addi' 4 settembre 1882.
Reg. 121 Atti del Governo a f. 87 Pellizzoli.
Luogo del sigillo V. Il Guardasigilli G. Zanardelli.
Depretis.
UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri;
Vista la domanda fatta dal comune di Martignacco in provincia di Udine per essere autorizzato ad invertire i legati per la distribuzione di pane e focaccie agli abitanti di una frazione del comune in un'opera elemosiniera a favore dei poveri della stessa frazione;
Udita la deliberazione 19 giugno 1882 della deputazione provinciale;
Vista la legge 3 Agosto 1862 sulle opere pie;
Udito il parere favorevole del consiglio di Stato;
Ritenuto che trattandosi di lasciti di origine ignota e fatti per la generalita' degli abitanti, torna utile e conveniente disporre che il godimento delle relative rendite sia ristretto ai soli poveri abitanti della frazione di Martignacco e trasformati in sussidii di danaro, affidandone la distribuzione alla locale congregazione di carita';
Abbiamo decretato e decretiamo:
E' autorizzata l'inversione dei lasciti suddetti come fu deliberata dal consiglio comunale di Martignacco, con espressa condizione che la distribuzione dei sussidii derivanti dai detti lasciti sia fatta dalla locale congregazione di carita' fra i poveri della frazione di Martignacco.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Sant'Anna di Valdieri, li 16 agosto 1882.
UMBERTO
Registrato alla corte dei conti addi' 4 settembre 1882.
Reg. 121 Atti del Governo a f. 87 Pellizzoli.
Luogo del sigillo V. Il Guardasigilli G. Zanardelli.
Depretis.