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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 23/05/2025, n. 621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 621 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE di PERUGIA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione
e Protezione Internazionale - M1
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Ilenia Miccichè, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2412/24 R.G. avente ad oggetto: impugnazione diniego permesso di soggiorno per motivi familiari, promosso da:
(CUI ), nato in [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Fernanda Cherubini ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Perugia, via Bartolo
54;
ricorrente
Contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e Controparte_1 difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia presso la cui sede è domiciliato resistente e con la partecipazione del presso il Controparte_2
Tribunale di Perugia
****
Con decreto del 7.5.24, notificato il 21.5.24, il Questore di Perugia ha rigettato l'istanza di rinnovo e di contestuale conversione a “motivi familiari” del permesso di soggiorno per assistenza minori rilasciato a cittadino albanese, per effetto di decisione della Parte_1
Corte di Appello ex art. 31 TUI. Nel provvedimento di rigetto il Questore ha dato atto che il
è stato condannato con sentenza della Corte di Appello del 27.9.23 alla pena di anni 1 di Pt_1 reclusione per il reato di violenza sessuale aggravata commessa in danno di minorenni, della sottoposizione del a misura di sicurezza personale del divieto di avvicinamento a luoghi Pt_1 abitualmente frequentati da minori e del fatto che il predetto, in data 29.3.21, è stato identificato quale autore di molestie perpetrate in danno di alcuni minorenni in Perugia.
1 Con tempestivo ricorso depositato il 19.6.24 il ha impugnato il decreto del Questore, Pt_1 esponendo: di vivere in Italia con la moglie e i figli minori - uno dei quali, , affetto da Per_1 una grave forma di epilessia – con regolare permesso di soggiorno ex art. 31 TUI rilasciato in virtù di decisione della Corte d'Appello di Perugia, sezione minorenni;
che il provvedimento impugnato ha rigettato la richiesta di rinnovo e conversione del permesso di soggiorno in ragione di una condanna per reato ostativo, tralasciando di considerare che non esiste una ostatività automatica al riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi familiari quando siano presenti stabili legami con il proprio nucleo familiare nel territorio, vi siano figli minori e vi sia uno stabile inserimento lavorativo.
Il ricorrente ha aggiunto di essere affetto da una particolare sindrome psichiatrica (accertata dal professionista nominato nel corso del procedimento penale) derivante da pregressa patologia epilettica che, come valutato dal giudice del procedimento penale, pur non incidendo sulla capacità di intendere e di volere aveva sicuramente influenzato la condotta contestatagli, da intendersi priva di finalità di natura sessuale. Ha dato atto di non aver più tenuto condotte penalmente rilevanti dopo l'episodio da cui ha avuto origine la condanna, di lavorare con contratto a tempo indeterminato come operaio manovale, di provvedere al mantenimento di tutta la famiglia e di avere a disposizione per sé, per la moglie e per i figli una stabile dimora con regolare contratto di locazione. Il provvedimento impugnato era stato adottato senza valutare le ragioni di cui all'art. 19 TUI, le ragioni di garanzia delle esigenze di unità familiare e dell'art. 8 CEDU, e senza considerare che il proprio allontanamento comporterebbe la disgregazione della famiglia e grave pregiudizio per i minori. Ha concluso chiedendo, previa sospensione anche inaudita altera parte del provvedimento impugnato, il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari.
Con comparsa depositata il 27.11.24 si è costituito il , che ha chiesto il Controparte_1 rigetto del ricorso, evidenziando: che il ricorrente è stato condannato in via definitiva per violenza sessuale aggravata per aver costretto un minorenne in data 2.8.21 a subire atti sessuali e che gli è stata applicata la misura di sicurezza personale del divieto di avvicinamento a luoghi frequentati abitualmente da minori;
che in data 29.3.21 il ricorrente è stato identificato quale autore di ulteriori molestie perpetrate nei confronti di alcuni minori;
che tali condotte sono significativamente antisociali;
che la sentenza di condanna emessa nei Tes confronti del evidenziava come i fatti da lui commessi non fossero frutto di un gesto mal interpretato di natura del tutto istantanea ma culmine di un'attività lungamente meditata e come la condizione clinica del ricorrente non sminuisse la gravità della condotta. Il rigetto dell'istanza era dunque provvedimento legittimo, anche considerando che era stato chiesto il
2 rilascio di un nuovo permesso di soggiorno, essendo ormai scaduto il precedente permesso per assistenza minori.
In data 3.12.24 il Ministero dell'Interno ha poi depositato una nota della Questura di Perugia nella quale si riferisce che per i fatti di molestie in danno di minori del 29.3.21, riconducibili al , sono attualmente in corso le indagini (RGNR 3456/21 mod. 21). Pt_1
All'udienza del 19.4.25, tenuta con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata riservata in decisione.
Il Pubblico Ministero, al quale gli atti sono stati regolarmente comunicati, ha espresso parere contrario all'accoglimento del ricorso, condividendo le considerazioni espresse dal
[...]
. CP_1
****
Deve preliminarmente darsi atto che l'espressione utilizzata nell'ordinanza del 9.4.25 rimettendo la causa alla decisione del collegio è da intendersi quale rimessione in decisione, venendo in rilievo un procedimento a decisione monocratica ex artt. art. 30 co. 6 d.lgs.
286/1998 e 20 d.lgs. 150/2011.
Nel merito, deve considerarsi che il ricorrente era titolare di un permesso di Parte_1 soggiorno rilasciato su decisione della Corte di Appello ai sensi dell'art. 31 comma 3 TUI, che prevede la possibilità per il Tribunale per i minorenni di autorizzare l'ingresso e la permanenza nel territorio nazionale del genitore di un minore che si trova nel territorio italiano, anche in deroga alle altre disposizioni del Testo unico immigrazione, qualora sussistano gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del minore stesso.
La ratio della speciale disciplina che, prevedendo la competenza del Tribunale per i
Minorenni, si discosta da quella prevista in via ordinaria per le ipotesi di ricongiungimento familiare, è da individuare nella necessità di porre al centro della procedura il preminente interesse del minore e di svolgere, in questa ottica, accertamenti e approfondimenti istruttori che spesso richiedono il coinvolgimento dei Servizi Sociali e non possono essere rimessi all'autorità amministrativa.
Il permesso per assistenza minori concesso al per effetto della decisione della Corte di Pt_1
Appello di Perugia aveva scadenza al 15.3.23. Il alla scadenza non ha attivato dinanzi al Pt_1
Tribunale per i Minorenni il procedimento teso ad ottenere il rinnovo, ove avrebbe potuto allegare la persistenza dei gravi motivi ex art. 31 co. 3 TUI, ma ha chiesto alla Questura il rinnovo e la contestuale conversione “a motivi familiari” del permesso scaduto, di fatto rinunciando alla possibilità che il permesso potesse essere rilasciato anche in deroga alle
3 disposizioni del TUI e, per quanto di interesse, a quelle che riguardano l'ostatività al rilascio o al rinnovo di permessi in caso di condanna, anche non definitiva, per particolari tipologie di reato.
E' consolidato nella giurisprudenza, anche di legittimità, il principio secondo cui per effetto delle modifiche introdotte con il d.lgs. 8 gennaio 2007, n. 5 agli artt. 4 comma 3 e 5 comma 5
(cui è stato aggiunto il comma 5 bis) del d.lgs. 286/98, in caso di richiesta di rilascio di permesso di soggiorno per motivi di coesione familiare non è più prevista l'applicabilità del meccanismo di automatismo espulsivo, in precedenza vigente, che scattava in virtù della sola condanna del richiedente per i reati identificati dalla norma (nella specie, in materia di stupefacenti), sulla base di una valutazione di pericolosità sociale effettuato ex ante in via legislativa, occorrendo invece, per il diniego, la formulazione di un giudizio di e pericolosità effettuato in concreto, il quale induca a concludere che lo straniero rappresenti una minaccia concreta ed attuale per l'ordine pubblico e la sicurezza, tale da rendere recessiva la valutazione degli ulteriori elementi di valutazione contenuti nel novellato art.5, comma 5 del d.lgs. n.286 del 1998 (la natura e la durata dei vincoli familiari, l'esistenza di legami familiari e sociali con il paese di origine e, per lo straniero già presente nel territorio nazionale, la durata del soggiorno pregresso)” (v., ex multis, Cass. 28/06/2018 n.17070).
Nel caso di specie, il ricorrente ha documentato, a sostegno delle ragioni di unità familiare, di essere coniugato e di avere tre figli minori (l'ultimo nato nel 2022), uno dei quali, , Per_2 affetto da una grave forma di epilessia. Ha allegato che l'allontanamento dall'Italia, oltre a disgregare la famiglia, causerebbe grave danno ai minori, perché li priverebbe del sostentamento economico paterno, che vi provvede perché occupato con contratto di lavoro come operaio a tempo indeterminato.
A ben vedere però lo svolgimento di detta attività lavorativa non è adeguatamente documentato, avendo il ricorrente depositato unicamente una comunicazione LA (di difficile lettura, v. doc. 8 allegato al ricorso), ma nessuna busta paga o documento di altro tipo che attesti l'effettiva percezione di reddito da lavoro. Emerge anzi dai documenti depositati dal Ministero dell'Interno (v. kit rinnovo, allegato alla comparsa di costituzione) che al momento della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno il ricorrente allegava esclusivamente documentazione lavorativa della moglie e una dichiarazione di mantenimento sottoscritta dalla stessa (“dichiaro che mantengo mio marito + miei figli”). Non vi Parte_1
è prova, quindi, che il ricorrente provveda economicamente ai bisogni della famiglia né, quindi, del fatto che dal suo allontanamento possa derivare un pregiudizio di tipo economico alla famiglia.
4 Il reato commesso il 2.8.21 per cui il è stato condannato con sentenza definitiva - Pt_1 violenza sessuale per aver costretto un minorenne a subire atti sessuali - è per altro di particolare ed obiettiva gravità. La ricostruzione dell'accaduto contenuta nel provvedimento di condanna e l'attenta lettura dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria non permettono di accogliere la difesa del ricorrente, evidentemente tesa a “minimizzare” la gravità dei fatti di reato. La stessa perizia psichiatrica di parte, allegata al ricorso introduttivo, fa emergere una tendenza del ricorrente, legata anche alla lieve disabilità intellettiva, a tenere comportamenti
“decontestualizzati ed improvvidi, probabilmente fastidiosi per chi li ha subiti e tali da poter essere interpretati come connotati dal punto di vista sessuale”. Non è escluso dallo stesso consulente di parte, quindi, che il possa tenere in futuro ulteriori comportamenti tali da Pt_1 essere interpretati dalla persona che li subisce come atti connotati dal punto di vista sessuale.
Il fatto che vi siano in corso, ad oggi, indagini sulla persona del ricorrente per diversi ed ulteriori fatti di molestie ai danni di minori, commessi a marzo 2021, l'assenza di allegazioni inerenti l'avvio di percorsi di risocializzazione, inducono a ritenere comprovata l'attuale pericolosità sociale del ricorrente, nel senso descritto dalla lettera dell'art. 203 c.p., che considera “socialmente pericolosa la persona, anche se non imputabile o non punibile, la quale ha commesso taluno dei fatti indicati nell'articolo precedente, quando è probabile che commetta nuovi fatti preveduti dalla legge come reati”.
Alla luce di quanto fin qui non può concludersi nel senso della prevalenza delle esigenze di coesione e integrazione familiare, sociale e lavorativa su quelle di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, dovendosi invece ritenere che non ricorrono i presupposti, all'attualità, per il riconoscimento in favore del ricorrente di permesso di soggiorno richiesto.
Il ricorso conclusivamente va rigettato.
Per quanto riguarda le spese di lite, considerando la particolarità della controversia appare giustificata la compensazione.
P.T.M.
Il Tribunale, sulle conclusioni precisate dalle parti e dal Pubblico Ministero, così provvede:
1) Rigetta il ricorso.
2) Spese compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Perugia, il 23 maggio 2025.
Il Giudice
Ilenia Miccichè
5
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione
e Protezione Internazionale - M1
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Ilenia Miccichè, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2412/24 R.G. avente ad oggetto: impugnazione diniego permesso di soggiorno per motivi familiari, promosso da:
(CUI ), nato in [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Fernanda Cherubini ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Perugia, via Bartolo
54;
ricorrente
Contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e Controparte_1 difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia presso la cui sede è domiciliato resistente e con la partecipazione del presso il Controparte_2
Tribunale di Perugia
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Con decreto del 7.5.24, notificato il 21.5.24, il Questore di Perugia ha rigettato l'istanza di rinnovo e di contestuale conversione a “motivi familiari” del permesso di soggiorno per assistenza minori rilasciato a cittadino albanese, per effetto di decisione della Parte_1
Corte di Appello ex art. 31 TUI. Nel provvedimento di rigetto il Questore ha dato atto che il
è stato condannato con sentenza della Corte di Appello del 27.9.23 alla pena di anni 1 di Pt_1 reclusione per il reato di violenza sessuale aggravata commessa in danno di minorenni, della sottoposizione del a misura di sicurezza personale del divieto di avvicinamento a luoghi Pt_1 abitualmente frequentati da minori e del fatto che il predetto, in data 29.3.21, è stato identificato quale autore di molestie perpetrate in danno di alcuni minorenni in Perugia.
1 Con tempestivo ricorso depositato il 19.6.24 il ha impugnato il decreto del Questore, Pt_1 esponendo: di vivere in Italia con la moglie e i figli minori - uno dei quali, , affetto da Per_1 una grave forma di epilessia – con regolare permesso di soggiorno ex art. 31 TUI rilasciato in virtù di decisione della Corte d'Appello di Perugia, sezione minorenni;
che il provvedimento impugnato ha rigettato la richiesta di rinnovo e conversione del permesso di soggiorno in ragione di una condanna per reato ostativo, tralasciando di considerare che non esiste una ostatività automatica al riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi familiari quando siano presenti stabili legami con il proprio nucleo familiare nel territorio, vi siano figli minori e vi sia uno stabile inserimento lavorativo.
Il ricorrente ha aggiunto di essere affetto da una particolare sindrome psichiatrica (accertata dal professionista nominato nel corso del procedimento penale) derivante da pregressa patologia epilettica che, come valutato dal giudice del procedimento penale, pur non incidendo sulla capacità di intendere e di volere aveva sicuramente influenzato la condotta contestatagli, da intendersi priva di finalità di natura sessuale. Ha dato atto di non aver più tenuto condotte penalmente rilevanti dopo l'episodio da cui ha avuto origine la condanna, di lavorare con contratto a tempo indeterminato come operaio manovale, di provvedere al mantenimento di tutta la famiglia e di avere a disposizione per sé, per la moglie e per i figli una stabile dimora con regolare contratto di locazione. Il provvedimento impugnato era stato adottato senza valutare le ragioni di cui all'art. 19 TUI, le ragioni di garanzia delle esigenze di unità familiare e dell'art. 8 CEDU, e senza considerare che il proprio allontanamento comporterebbe la disgregazione della famiglia e grave pregiudizio per i minori. Ha concluso chiedendo, previa sospensione anche inaudita altera parte del provvedimento impugnato, il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari.
Con comparsa depositata il 27.11.24 si è costituito il , che ha chiesto il Controparte_1 rigetto del ricorso, evidenziando: che il ricorrente è stato condannato in via definitiva per violenza sessuale aggravata per aver costretto un minorenne in data 2.8.21 a subire atti sessuali e che gli è stata applicata la misura di sicurezza personale del divieto di avvicinamento a luoghi frequentati abitualmente da minori;
che in data 29.3.21 il ricorrente è stato identificato quale autore di ulteriori molestie perpetrate nei confronti di alcuni minori;
che tali condotte sono significativamente antisociali;
che la sentenza di condanna emessa nei Tes confronti del evidenziava come i fatti da lui commessi non fossero frutto di un gesto mal interpretato di natura del tutto istantanea ma culmine di un'attività lungamente meditata e come la condizione clinica del ricorrente non sminuisse la gravità della condotta. Il rigetto dell'istanza era dunque provvedimento legittimo, anche considerando che era stato chiesto il
2 rilascio di un nuovo permesso di soggiorno, essendo ormai scaduto il precedente permesso per assistenza minori.
In data 3.12.24 il Ministero dell'Interno ha poi depositato una nota della Questura di Perugia nella quale si riferisce che per i fatti di molestie in danno di minori del 29.3.21, riconducibili al , sono attualmente in corso le indagini (RGNR 3456/21 mod. 21). Pt_1
All'udienza del 19.4.25, tenuta con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata riservata in decisione.
Il Pubblico Ministero, al quale gli atti sono stati regolarmente comunicati, ha espresso parere contrario all'accoglimento del ricorso, condividendo le considerazioni espresse dal
[...]
. CP_1
****
Deve preliminarmente darsi atto che l'espressione utilizzata nell'ordinanza del 9.4.25 rimettendo la causa alla decisione del collegio è da intendersi quale rimessione in decisione, venendo in rilievo un procedimento a decisione monocratica ex artt. art. 30 co. 6 d.lgs.
286/1998 e 20 d.lgs. 150/2011.
Nel merito, deve considerarsi che il ricorrente era titolare di un permesso di Parte_1 soggiorno rilasciato su decisione della Corte di Appello ai sensi dell'art. 31 comma 3 TUI, che prevede la possibilità per il Tribunale per i minorenni di autorizzare l'ingresso e la permanenza nel territorio nazionale del genitore di un minore che si trova nel territorio italiano, anche in deroga alle altre disposizioni del Testo unico immigrazione, qualora sussistano gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del minore stesso.
La ratio della speciale disciplina che, prevedendo la competenza del Tribunale per i
Minorenni, si discosta da quella prevista in via ordinaria per le ipotesi di ricongiungimento familiare, è da individuare nella necessità di porre al centro della procedura il preminente interesse del minore e di svolgere, in questa ottica, accertamenti e approfondimenti istruttori che spesso richiedono il coinvolgimento dei Servizi Sociali e non possono essere rimessi all'autorità amministrativa.
Il permesso per assistenza minori concesso al per effetto della decisione della Corte di Pt_1
Appello di Perugia aveva scadenza al 15.3.23. Il alla scadenza non ha attivato dinanzi al Pt_1
Tribunale per i Minorenni il procedimento teso ad ottenere il rinnovo, ove avrebbe potuto allegare la persistenza dei gravi motivi ex art. 31 co. 3 TUI, ma ha chiesto alla Questura il rinnovo e la contestuale conversione “a motivi familiari” del permesso scaduto, di fatto rinunciando alla possibilità che il permesso potesse essere rilasciato anche in deroga alle
3 disposizioni del TUI e, per quanto di interesse, a quelle che riguardano l'ostatività al rilascio o al rinnovo di permessi in caso di condanna, anche non definitiva, per particolari tipologie di reato.
E' consolidato nella giurisprudenza, anche di legittimità, il principio secondo cui per effetto delle modifiche introdotte con il d.lgs. 8 gennaio 2007, n. 5 agli artt. 4 comma 3 e 5 comma 5
(cui è stato aggiunto il comma 5 bis) del d.lgs. 286/98, in caso di richiesta di rilascio di permesso di soggiorno per motivi di coesione familiare non è più prevista l'applicabilità del meccanismo di automatismo espulsivo, in precedenza vigente, che scattava in virtù della sola condanna del richiedente per i reati identificati dalla norma (nella specie, in materia di stupefacenti), sulla base di una valutazione di pericolosità sociale effettuato ex ante in via legislativa, occorrendo invece, per il diniego, la formulazione di un giudizio di e pericolosità effettuato in concreto, il quale induca a concludere che lo straniero rappresenti una minaccia concreta ed attuale per l'ordine pubblico e la sicurezza, tale da rendere recessiva la valutazione degli ulteriori elementi di valutazione contenuti nel novellato art.5, comma 5 del d.lgs. n.286 del 1998 (la natura e la durata dei vincoli familiari, l'esistenza di legami familiari e sociali con il paese di origine e, per lo straniero già presente nel territorio nazionale, la durata del soggiorno pregresso)” (v., ex multis, Cass. 28/06/2018 n.17070).
Nel caso di specie, il ricorrente ha documentato, a sostegno delle ragioni di unità familiare, di essere coniugato e di avere tre figli minori (l'ultimo nato nel 2022), uno dei quali, , Per_2 affetto da una grave forma di epilessia. Ha allegato che l'allontanamento dall'Italia, oltre a disgregare la famiglia, causerebbe grave danno ai minori, perché li priverebbe del sostentamento economico paterno, che vi provvede perché occupato con contratto di lavoro come operaio a tempo indeterminato.
A ben vedere però lo svolgimento di detta attività lavorativa non è adeguatamente documentato, avendo il ricorrente depositato unicamente una comunicazione LA (di difficile lettura, v. doc. 8 allegato al ricorso), ma nessuna busta paga o documento di altro tipo che attesti l'effettiva percezione di reddito da lavoro. Emerge anzi dai documenti depositati dal Ministero dell'Interno (v. kit rinnovo, allegato alla comparsa di costituzione) che al momento della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno il ricorrente allegava esclusivamente documentazione lavorativa della moglie e una dichiarazione di mantenimento sottoscritta dalla stessa (“dichiaro che mantengo mio marito + miei figli”). Non vi Parte_1
è prova, quindi, che il ricorrente provveda economicamente ai bisogni della famiglia né, quindi, del fatto che dal suo allontanamento possa derivare un pregiudizio di tipo economico alla famiglia.
4 Il reato commesso il 2.8.21 per cui il è stato condannato con sentenza definitiva - Pt_1 violenza sessuale per aver costretto un minorenne a subire atti sessuali - è per altro di particolare ed obiettiva gravità. La ricostruzione dell'accaduto contenuta nel provvedimento di condanna e l'attenta lettura dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria non permettono di accogliere la difesa del ricorrente, evidentemente tesa a “minimizzare” la gravità dei fatti di reato. La stessa perizia psichiatrica di parte, allegata al ricorso introduttivo, fa emergere una tendenza del ricorrente, legata anche alla lieve disabilità intellettiva, a tenere comportamenti
“decontestualizzati ed improvvidi, probabilmente fastidiosi per chi li ha subiti e tali da poter essere interpretati come connotati dal punto di vista sessuale”. Non è escluso dallo stesso consulente di parte, quindi, che il possa tenere in futuro ulteriori comportamenti tali da Pt_1 essere interpretati dalla persona che li subisce come atti connotati dal punto di vista sessuale.
Il fatto che vi siano in corso, ad oggi, indagini sulla persona del ricorrente per diversi ed ulteriori fatti di molestie ai danni di minori, commessi a marzo 2021, l'assenza di allegazioni inerenti l'avvio di percorsi di risocializzazione, inducono a ritenere comprovata l'attuale pericolosità sociale del ricorrente, nel senso descritto dalla lettera dell'art. 203 c.p., che considera “socialmente pericolosa la persona, anche se non imputabile o non punibile, la quale ha commesso taluno dei fatti indicati nell'articolo precedente, quando è probabile che commetta nuovi fatti preveduti dalla legge come reati”.
Alla luce di quanto fin qui non può concludersi nel senso della prevalenza delle esigenze di coesione e integrazione familiare, sociale e lavorativa su quelle di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, dovendosi invece ritenere che non ricorrono i presupposti, all'attualità, per il riconoscimento in favore del ricorrente di permesso di soggiorno richiesto.
Il ricorso conclusivamente va rigettato.
Per quanto riguarda le spese di lite, considerando la particolarità della controversia appare giustificata la compensazione.
P.T.M.
Il Tribunale, sulle conclusioni precisate dalle parti e dal Pubblico Ministero, così provvede:
1) Rigetta il ricorso.
2) Spese compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Perugia, il 23 maggio 2025.
Il Giudice
Ilenia Miccichè
5