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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 05/08/2025, n. 4784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4784 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1019/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
sez. V civile, composta da:
dott.ssa Marianna D'Avino Presidente rel./est.
dott.ssa Maria Rosaria Budetta Consigliera
dott.ssa Carla Persi Giudice ausiliario ha pronunciato la seguente: SENTENZA
Nella causa civile avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 21561/2018 del
Tribunale di Roma, pubblicata in data 09.11.2018, proposto con atto di appello notificato in data 12.02.2019, da:
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Bruna Battistini Parte_1 C.F._1
(C.F. ), ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, C.F._2
Via della Farnesina n. 15, giusta delega in atti.
Appellante
Contro
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante Parte_2 P.IVA_1
pro-tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale a margine, tanto congiuntamente quanto disgiuntamente dall'Avv. Andrea Santi (C.F. ) C.F._3
e dall'Avv. Tiziano Mariani (C.F. ), ed elettivamente domiciliata C.F._4
presso lo studio di quest'ultimo in Roma Via Cola di Rienzo n. 212, giusta procura in atti.
Appellata (C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Parte_3 C.F._5
Rullo (C.F. ed elettivamente domiciliato presso in suo studio in Roma C.F._6
in V.le Vasco De Gama n. 73 giusta procura in atti.
Appellato/appellante incidentale
P.IVA ), nella sua qualità di gestore Controparte_1 P.IVA_2
della Casa di Cura Concordia Hospital, in persona dell'amministratore unico e suo legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Ciccopiedi (C.F.
), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma Via della C.F._7
Balduina 289, giusta procura in atti.
Appellata
(già Controparte_2 Controparte_3
) (P.IVA ) rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Massimo Luttazi (C.F.
[...] P.IVA_3
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma Via Tacito C.F._8
n. 26 giusta procura in atti.
Appellata
Controparte_4
Appellato contumace
All'udienza del 26.06.2025, le parti hanno concluso come da verbale in atti, da intendersi qui integralmente riportato e trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
§1-In primo grado ha citato in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma la Parte_3
società (già Controparte_2 Controparte_3
) e per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “accertato:
[...] Controparte_4
a) che, il sinistro de quo è avvenuto per fatto e colpa del conducente della vettura Mitsubishi
TG. CZ447GD, di proprietà e condotta dal Sig. , il quale, per Controparte_4
imprudenza, imperizia e negligenza, nel ripartire dopo una sosta, senza segnalare tale
manovra, improvvisamente urtava il motoveicolo T.G. DF872826 condotto dal Sig.
[...] nel lato posteriore laterale destro, facendolo rovinare in terra e facendogli battere Parte_3
il ginocchio sull'asfalto, causandogli così trauma contusivo -distorsivo ginocchio destro e
danni alla moto, così come descritto nel certificato di Pronto Soccorso, violando le regole di
comune prudenza di cui all'art. 140 C.d.S, nonché l'art. 154 C.d.S. il quale stabilisce che “I
conducenti che intendono eseguire una manovra per immettersi nel flusso della circolazione,
per cambiare direzione o corsia, per invertire il senso di marcia, per fare retromarcia, per
voltare a destra o a sinistra, per impegnare un'altra strada, o per immettersi in un luogo non
soggetto a pubblico passaggio, ovvero per fermarsi, devono: 1)assicurarsi di poter effettuare
la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della
posizione, distanza, direzione di essi;
2) segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione.
2. Le segnalazioni delle manovre devono essere effettuate servendosi degli appositi indicatori
luminosi di direzione. Tali segnalazioni devono continuare per tutta la durata della manovra
e devono cessare allorché essa è stata completata”, oltre agli artt. 1223, 2043, 2054, 2055,
2056, 2059 c.c. 185 e 590 c.p., b) che, già “Casa di Cura Controparte_1
Concordia Hospital” è responsabile in solido (ex art 2055 c.c.) con il Sig. Controparte_4
e la , in quanto ha effettuato
[...] Controparte_3
l'intervento chirurgico sulla persona dell'attore del 27.05.2011, in una sala operatoria non
asettica provocando l'infezione della ferita in corrispondenza della vite tibiale femorale,
aggravando in tal modo le già precarie condizioni di salute dell'attore il quale a seguito
dell'infezione contratta in sala operatoria si è dovuto sottoporre a nuovo intervento
chirurgico, e la sua degenza si è protratta oltre la naturale durata per un intervento simile a
quello subito, oltre che aumentare il grado di invalidità permanente che sarebbe residuata
nel caso in cui l'operazione non avrebbe avuto lo sventurato esito infettivo, dichiararli, in
base al grado di responsabilità, a ciascuno di essi attribuita, responsabili in solido a risarcire
tutti i danni subiti dall'attore e per l'effetto condannarli, in solido al pagamento della somma
di euro 178.395,00 per i danni fisici e morali, che si chiede sia aumentato di almeno il 10%
per la personalizzazione dello stesso, oltre euro 7.000,00 per le spese mediche sostenute, euro 600,00 per le spese di assistenza medico-legale sostenute, e euro 4.000,00 per le spese di
assistenza legale sostenute nella fase stragiudiziale, oltre, alla condanna per il danno
emergente per la menomata capacità lavorativa di operaio generico, la cui quantificazione
si rimanda alla prudente ed attenta valutazione del giudice, da determinarsi ai sensi degli
art. 1223 e 2056 c.c. o secondo equità, oltre la rivalutazione ed interessi, o della somma
maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia dal Tribunale adito o determinata in corso
di causa dal nominando C.T.U.. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre I.V.A.
21%, C.P.A. 4%, da distrarsi, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore del sottoscritto Avvocato,
che si dichiara procuratore antistatario”.
A tali richieste l'attore ha premesso: -che in data 8.3.2011, a seguito di un sinistro verificatosi in Roma, lungo via dei Panfili, all'incrocio con via dei Traghetti – provocato da
[...]
, che con il proprio veicolo, nell'effettuare una manovra per uscire dal CP_4
parcheggio sulla destra di detta strada, urtava il suo motociclo nella parte posteriore laterale
– aveva riportato il trauma contusivo distorsivo del ginocchio sinistro, con prognosi di sette giorni;
-che il 16.2.2011, a seguito di indagini diagnostiche, gli veniva diagnosticato il sovvertimento strutturale del menisco interno e del corno posteriore con presenza di lesioni fissurale;
per cui si ricoverava presso la Casa di Cura Concordia Hospital, ove veniva posta la diagnosi di rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro e veniva sottoposto ad intervento chirurgico;
-che il 13.6.2011 veniva ricoverato nuovamente con diagnosi di artrite settica del ginocchio sinistro e a seguito di artocentesi con lavaggi venivano isolate delle colonie di clamidia;
-che il 27.6.2011, riproponendosi l'infezione veniva ricoverato presso la clinica Guarnieri, dove veniva sottoposto ad altro intervento di revisione della ferita, rimozione della vite tibiale ed il legamento crociato fonte dell'infezione sostenuta dallo stafilococco epidermis;
-che a seguito del sinistro e dell'intervento aveva riportato una invalidità permanente del 26%, incidente sulla sua capacità lavorativa specifica e/o generica;
-che in data 16.03.2011 aveva inoltrato formale richiesta di risarcimento danni alla
, rinnovata il 2.3.2012; ma la Controparte_3 compagnia assicurativa aveva respinto la richiesta di risarcimento del danno, ritenendo che i danni subiti da esso istante erano stati in parte causati dalla struttura sanitaria presso la quale era stato ricoverato in seguito al sinistro;
-che veniva quindi inviata lettera raccomanda A.R.
alla Casa di Cura Concordia Hospital, oggi al fine di Controparte_1
addivenire ad una composizione stragiudiziale della controversia, ma tale tentativo non aveva sortito esito positivo.
§1.1-Si è costituita la Controparte_5
e ha contestato la ricostruzione dell'incidente
[...]
prospettata dall'attore, comunque responsabile del dedotto incidente per non aver mantenuto una velocità conforme allo stato dei luoghi, tale da consentirgli di conservare il controllo del proprio veicolo. Ha poi contestato l'interruzione del nesso di causalità in relazione a quanto avvenuto in sede di ricovero e che la lesione del legamento crociato anteriore risultava preesistente al dedotto sinistro.
§1.2- È rimasto contumace . Controparte_4
§1.3-Si è costituita la società e ha contestato la sussistenza Controparte_1
della sua responsabilità solidale con il proprietario del veicolo. Ha poi dedotto la carenza di prova idonea in ordine alla propria responsabilità nell'insorgenza dell'infezione post-
operatoria lamentata dall'attore e ha chiesto di chiamare in causa il dott. , che aveva Pt_1
eseguito l'intervento de quo in regime libero professionale, al fine di essere dallo stesso manlevata nel caso di accertamento positivo in ordine alla sussistenza di responsabilità
medica. Da ultimo, ha contestato la misura del danno di cui è stato chiesto il risarcimento.
§1.4-Si è costituito e ha chiesto il rigetto della domanda attorea, contestando la Parte_1
mancata deduzione di alcuna valida ragione per la quale l'infezione sarebbe stata causata dall'assistenza fornita nel corso dell'intervento nonché la misura del danno richiesto,
chiedendo di chiamare in causa la propria compagnia assicurativa, garante per la responsabilità professionale. §1.5-Si è costituita la riportandosi alla difesa nel merito svolta Parte_2
dal proprio assicurato, e contestando qualsivoglia responsabilità dello stesso. Ha Parte_1
poi dedotto che la polizza invocata era stata stipulata “a secondo rischio”, in presenza di altre garanzie assicurative, per garantire l'assicurato oltre il massimale della polizza stipulata dalla casa di cura ove questi prestava servizio o, in assenza di questa, in caso di dimostrata di insolvenza della casa di cura stessa. Ha evidenziato inoltre la responsabilità concorsuale,
senza copertura della quota di obbligazione di natura solidale nonché la responsabilità
esclusiva della casa di cura in caso di infezioni nosocomiali.
§1.6- La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti, con prova per testi e consulenza tecnica medico legale. Precisate le conclusioni, è stata decisa con la sentenza qui impugnata, che ha accolto la domanda e dichiarato la responsabilità esclusiva di nella causazione del dedotto sinistro, perciò condannato in solido Controparte_4
con la compagnia assicurativa, , al pagamento Controparte_3
in favore di della somma di euro 52.198,06. Parte_3
Il primo giudice ha poi dichiarato l'inadempimento del contratto di prestazione professionale e di spedalità intercorso tra le parti e ha condannato la società Controparte_1
e , in solido tra loro e con la società
[...] Parte_1 Controparte_3
al pagamento del risarcimento riconosciuto in favore di , sino alla
[...] Parte_3
concorrenza di euro 34.982,97. Ha condannato la Controparte_3
, , e , in solido
[...] Controparte_4 Controparte_1 Parte_1
tra loro, a rimborsare all'attore le spese del giudizio, liquidate in euro 5.300,00, comprese le spese di CTU. Ha ripartito la responsabilità tra e , Controparte_1 Parte_1
nel solo lato interno della obbligazione solidale in misura del 65% a carico della prima e del
35% a carico del secondo. Infine, ha rigettato la domanda di manleva proposta dal dott. Pt_1
nei confronti della compagnia compensando tra le parti
[...] Parte_2
le spese di giudizio. §2-La sentenza è stata impugnata da con atto di appello alla cui integrale lettura Parte_1
si rinvia quale parte necessaria della presente decisione, con il quale l'appellante ha contestato la sentenza gravata, ritenuta ingiusta e lacunosa, nella parte in cui ha rigettato la domanda di manleva proposta nei confronti della sua assicuratrice.
L'appellante ha poi contestato l'errore materiale in cui è incorso il primo giudice nella parte in cui, ha identificato nelle il chiamante in garanzia della Controparte_6
invece che . Parte_2 Parte_1
L'appellante ha quindi chiesto: “Piaccia all'Ecc.ma Corte D'Appello Civile di Roma
contrariis rejectis, 1) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi sopra
esposti il proposto appello e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata,
accogliere integralmente la domanda di manleva proposta dal dott. nei confronti Parte_1
della con conseguente condanna della stessa a manlevare il Parte_2
dott. dal pagamento di tutte le somme che è stato condannato a corrispondere in Parte_1
forza della sentenza n. 21561/2018 del Tribunale civile di Roma. 2)Con vittoria di spese e
compensi oltre accessori di legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”
§2.1-Si è costituito e, ha spiegato appello incidentale ai sensi dell'art 343 Parte_3
c.p.c. avverso la sentenza gravata con comparsa di costituzione alla cui integrale lettura si rinvia quale parte necessaria di questa decisione, sulla scorta di motivi così rubricati:
“1)Omesso utilizzo della tabella di quantificazione del danno in uso presso il tribunale di
Milano”: il primo giudice ha errato nell'applicare le tabelle in uso presso il Tribunale di Roma
e non quelle del Tribunale di Milano che avrebbero portato alla liquidazione di un danno biologico più vantaggiosa per . Parte_3
“2) Omessa valutazione delle contestazioni mosse alla CTU, omessa valutazione”: il primo giudice ha erroneamente affermato che le lesioni causalmente collegate al sinistro fossero solo quelle scaturenti dall'infezione insorta in seguito all'intervento chirurgico senza motivare il processo logico che lo ha condotto a tale conclusione e a considerare la lesione del legamento crociato anteriore preesistente all'incidente stradale. “3) Errata quantificazione dell'invalidità temporanea”: il tribunale, pur sostenendo di condividere le conclusioni formulate dal CTU, si è poi discostato dalle stesse nel valutare l'incapacità temporanea assoluta e relativa.
“4) Omessa compiuta liquidazione delle spese mediche e violazione art. 1223 c.c.”:
nonostante le spese mediche siano state puntualmente documentate e ritenute congrue dal
CTU, il primo giudice non le ha liquidate interamente, omettendo altresì di motivare tale omissione.
“5) Errata individuazione, qualificazione e quantificazione delle voci di danno non
patrimoniale. Violazione ed errata applicazione degli art. 1226 e 2056 e 2059 c.c.”: la motivazione è contraddittoria nella parte in cui, dopo aver chiarito che il danno morale e quello alla vita di relazione sono due distinti danni all'interno dell'univoca categoria del danno non patrimoniali, ha liquidato un solo importo.
“6) Errata determinazione e quantificazione del danno patrimoniale. Violazione e falsa
applicazione degli articoli 1223-1226-2043-2054-2056-2059 c.c.. Omesso esame circa un
fatto decisivo per il giudizio”: il primo giudice ha travisato le conclusioni cui è giunto il CTU
e ha omesso di riconoscere il risarcimento dovuto per aver inciso il sinistro sulla capacità
attuale di produrre reddito di . Parte_3
“7) Violazione di legge, in particolare, degli articoli 91 e 92 c.p.c. e del decreto ministeriale
10 marzo 2014, n. 55 e n. 37 dell'8/3/2018”: il primo giudice ha errato sia nel calcolo della liquidazione giudiziale dei compensi professionali sia nel non distrarre tale importo in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Ha quindi così concluso: “Voglia codesta Ecc.ma Corte di Appello, contrariis reiectis: Nel
merito: -confermare le parti della sentenza non espressamente impugnate;
-in accoglimento
del I° motivo di appello incidentale, ai fini della liquidazione del danno biologico, applicare
le tabelle in uso presso il Tribunale di Milano per l'anno 2018 e, per l'effetto, liquidare a
titolo di danno biologico (12%) complessivamente considerato (I.P., ITT e ITP, danno morale
e alla vita dinamico-relazionale) il residuo importo di euro 44.988,58 (88.048,77-43.060,19= 44.988,58); -in accoglimento del II° motivo, accertato che la lesione al legamento crociato
anteriore destro subita dal Sig. in occasione del sinistro del 08.03.2011 non era Pt_3
preesistente, riformare l'impugnata sentenza sul punto e confermare la I.P in 12%. -in
accoglimento del III motivo, accertato che il Tribunale di Roma nel determinare la I.T.A e la
I.T.P. ha errato nell'indicare i giorni, riformare la sentenza e riconoscere come I.T. giorni
120 e come I.T.P giorni 240, con ciò che ne consegue in termini risarcitori per un totale di
euro 29.400,00. -in accoglimento del IV motivo accertato che il giudice di primo grado non
ha compiutamente liquidato le spese mediche sostenute dall'appellante, liquidare a tale titolo
l'ulteriore somma di euro 3.127,24 (7.000,00-3.872,76 = 3.127,24). -in accoglimento del V
motivo, accertato che il primo Giudice non ha correttamente liquidato il danno biologico
complessivamente considerato (per non avere riconosciuto il danno alla vita dinamico-
relazionale erroneamente inglobato nel danno “cd” morale) riformare la sentenza e per
l'effetto liquidare euro 29.368,00 I.P. euro 29.400,00 I.T.A. e I.T.P., euro 9.798,30, danno
morale euro 9.691,77 danno alla vita dinamico-relazionale, detraendo da detto importo la
somma di euro 43.060,19 già versata. (88.048,77-43.060,19 =44.988,58); -in accoglimento
del VI motivo accertato che il Tribunale di Roma non ha riconosciuto l'incapacità lavorativa
specifica e/o generica in capo al Sig. contrariamente quanto aveva fatto il CTU, Pt_3
riformare la sentenza impugnata e per l'effetto liquidare, secondo la prudente valutazione
della Corte di appello adita, in via equitativa o in applicazione tabella allegata al r.d.
1403/1922, la somma ritenuta di giustizia a fronte della diminuita capacità residuata al Sig.
. Il tutto oltre rivalutazione e interessi sulle somme residue dal giorno del sinistro Pt_3
all'effettivo soddisfo, o tutte quelle somme minori o maggiori ritenute di giustizia dall'Ecc.
Corte di Appello. -in accoglimento del VII motivo, accertato che il Tribunale non ha
adeguatamente liquidato gli onorari di causa, riformare questo capo della sentenza
riconoscendo in favore del procuratore antistatario i valori massimi, ovvero in subordine
quelli medi, o in difetto, quantomeno quelli minimi ex artt.
1-11 D.M. 55/2014, oltre alle spese
documentate. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado del giudizio, da distrarsi, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore del sottoscritto Avvocato, che se ne dichiara
procuratore antistatario”.
§2.2-Si è costituita rilevando che il gravame proposto da Controparte_1
concerne esclusivamente i capi della sentenza che hanno statuito in ordine al Parte_1
rapporto esistente fra l'appellante ed il proprio assicuratore, Parte_2
escludendo l'obbligo di quest'ultima di prestare manleva per tutte le obbligazioni poste a carico di e ha chiesto di confermare integralmente la sentenza gravata. Parte_1
§2.3-Si è costituita e ha contestato l'appello spiegato da Parte_2 Pt_1
in quanto infondato e ne ha chiesto il rigetto ed in via subordinata ha chiesto di
[...]
accertare e dichiarare comunque i limiti di operatività della dedotta polizza, con particolare riferimento alla non indennizzabilità oltre la quota di responsabilità esclusiva dell'assicurato.
§2.3- Si è costituita (già Controparte_2 Controparte_3
) e, contestato l'appello proposto da , ha chiesto la conferma
[...] Parte_1
della sentenza di primo grado in merito all'an debeatur e rilevato l'errore materiale del primo giudice nella determinazione del quantum nella parte del dispositivo che riporta importi diversi rispetto a quelli indicati in parte motiva.
§2.4-La Corte, dichiarata la contumacia di ha rinviato la causa per Controparte_4
conclusioni e all'udienza cartolare del 27.03.2025, concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c.,
l'ha riservata in decisione. La causa è stata poi rimessa sul ruolo su istanza congiunta di Pt_1
e per intervenuta definizione della controversia tra le
[...] Parte_2
parti. Successivamente, all'udienza del 26.06.2025, la causa è stata nuovamente posta in decisione senza termini.
§3-Occorre preliminarmente esaminare il profilo dell'ammissibilità dell'appello incidentale tardivo, proposto da oltre i termini di cui all'art. 325 c.p.c., ampiamente Parte_3
spirati, essendo stata pubblicata la sentenza di primo grado in data 09.11.2018, non notificata,
ed essendo stato proposto l'appello incidentale in argomento con comparsa depositata in data 01.10.2019. Con tale impugnativa ha censurato i capi della sentenza di primo Parte_3
grado attinenti alla liquidazione del danno, nonché delle spese di lite.
All'evidenza, si tratta di motivi di appello avverso capi della decisione non gravati dall'appello principale, che presentano, rispetto a questi, una propria autonomia concettuale e giuridica, ed aventi peraltro portata ben più ampia dell'appello principale, in quanto involgenti la decisione del merito della questione oggetto di lite;
tal che l'appello incidentale
è da stimarsi inammissibile, conformemente all'interpretazione della giurisprudenza di legittimità, secondo cui: è inammissibile l'impugnazione incidentale tardiva di un capo della
sentenza autonomo rispetto a quello investito dall'impugnazione principale, se l'interesse a
proporla preesiste all'altrui gravame e sorge immediatamente dalla decisione (così Cass. civ.
Sez. 3 -, Ordinanza n. 29448 del 14/11/2024; Sez. 1 -, Ordinanza n. 5290 del 28/02/2025, in continuità con quanto opinato dalle sezioni unite delle Suprema Corte con la sentenza sez. III
- 14/11/2024, n. 29448).
Nel caso in esame, come accennato, non si ravvisa né un collegamento tra l'appello principale e l'appello incidentale tardivo, né un interesse di che possa essere sorto in Parte_3
seguito all'impugnazione principale, in quanto lo stesso non è in grado di incidere o modificare l'assetto giuridico derivante dalle statuizioni del primo giudice.
Ma soprattutto occorre considerare che la domanda di garanzia e quella di risarcimento del danno, rispettivamente proposte da nei confronti della sua compagnia Parte_1
assicurativa e da nei confronti dei soggetti ritenuti responsabili del danno Parte_3
riportato in seguito all'incidente stradale e alle cure sanitarie in premessa descritti, sono del tutto autonome e danno luogo ad ipotesi di cause scindibile, e la notifica dell'appello principale da parte del primo nei confronti del secondo è avvenuta ai soli fini della litis
denuntiatio, senza alcun intento di porre in discussione l'assetto decisionale reso dal primo giudice.
Al proposito assume valenza chiarificatrice il precedente della giurisprudenza di legittimità
innanzi citato (Ordinanza n. 5290 del 28/02/2025), essendo dato leggere in parte motiva: “Riepilogando, allora, può dirsi che l'impugnazione incidentale tardiva è consentita: a) ai
litisconsorti ex art. 331 cod. proc. civ., sia contro l'impugnate principale che contro altre
parti; b) al destinatario dell'impugnazione principale (rectius: alla parte contro la quale è
proposta impugnazione principale), contro l'impugnante principale (Cass., SU, n. 4640 del
1989); c) al destinatario dell'impugnazione principale (rectius: alla parte contro la quale è
proposta impugnazione principale), contro parti diverse dall'impugnante principale, se
l'accoglimento dell'impugnazione principale sia suscettibile di pregiudicare un giuridico
interesse dell'impugnante incidentale (cfr. Cass., SU, n. 8486 del 2024)”, inducendo lo stesso ad escludere che l'impugnativa incidentale proposta da sia sussumibile in Parte_3
una delle appena enumerate ipotesi. Dal che, la necessità di dichiarane l'inefficacia,
dovendosi dichiarare l'estinzione del giudizio incardinato a seguito della proposizione dell'impugnativa principale per le ragioni appresso indicate.
La parte che l'ha proposto, e la compagnia assicurativa Parte_1 Parte_2
unico soggetto attinto dalla ridetta impugnativa principale, all'udienza in epigrafe
[...]
indicata, hanno concordemente dichiarato di aver conseguito fuori dal giudizio la composizione degli interessi coinvolti e perciò hanno chiesto di dichiararsi la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio. Le altre parti costituite, tranne l'appellante incidentale, , si sono associate alla richiesta e concordemente hanno altresì Parte_3
chiesto compensarsi le spese di lite del grado. E, pertanto, non essendovi contestazione e dubbio sulla sopravvenuta carenza di interesse dei contendenti alla decisione di merito, deve accogliersi la richiesta sopra indicata.
Le spese del grado, data la pronuncia da rendere, vanno integralmente compensate anche riguardo alla posizione dell'appellante incidentale, essendo preclusa la decisione di merito dell'impugnativa dallo stesso proposta e, dunque, ravvisandosi i presupposti di cui all'art. 92,
II comma, c.p.c. anche rispetto alla sua posizione.
PQM
Il Collegio – come sopra composto – definitivamente pronunciando, così provvede: 1) Dichiara la contumacia di . Controparte_4
2) Dichiara l'estinzione del giudizio quanto al rapporto processuale fra appellante principale,
e appellati costituiti, essendo cessata la materia del contendere e l'inefficacia Parte_1
dell'impugnativa incidentale proposta da . Parte_3
3) Compensa integralmente le spese di lite del grado fra tutte le parti costituite. Nulla quanto all'appellato contumace.
Così deciso nella camera di consiglio del 10.07.2025
La presidente rel./est.
Marianna D'Avino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
sez. V civile, composta da:
dott.ssa Marianna D'Avino Presidente rel./est.
dott.ssa Maria Rosaria Budetta Consigliera
dott.ssa Carla Persi Giudice ausiliario ha pronunciato la seguente: SENTENZA
Nella causa civile avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 21561/2018 del
Tribunale di Roma, pubblicata in data 09.11.2018, proposto con atto di appello notificato in data 12.02.2019, da:
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Bruna Battistini Parte_1 C.F._1
(C.F. ), ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, C.F._2
Via della Farnesina n. 15, giusta delega in atti.
Appellante
Contro
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante Parte_2 P.IVA_1
pro-tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale a margine, tanto congiuntamente quanto disgiuntamente dall'Avv. Andrea Santi (C.F. ) C.F._3
e dall'Avv. Tiziano Mariani (C.F. ), ed elettivamente domiciliata C.F._4
presso lo studio di quest'ultimo in Roma Via Cola di Rienzo n. 212, giusta procura in atti.
Appellata (C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Parte_3 C.F._5
Rullo (C.F. ed elettivamente domiciliato presso in suo studio in Roma C.F._6
in V.le Vasco De Gama n. 73 giusta procura in atti.
Appellato/appellante incidentale
P.IVA ), nella sua qualità di gestore Controparte_1 P.IVA_2
della Casa di Cura Concordia Hospital, in persona dell'amministratore unico e suo legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Ciccopiedi (C.F.
), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma Via della C.F._7
Balduina 289, giusta procura in atti.
Appellata
(già Controparte_2 Controparte_3
) (P.IVA ) rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Massimo Luttazi (C.F.
[...] P.IVA_3
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma Via Tacito C.F._8
n. 26 giusta procura in atti.
Appellata
Controparte_4
Appellato contumace
All'udienza del 26.06.2025, le parti hanno concluso come da verbale in atti, da intendersi qui integralmente riportato e trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
§1-In primo grado ha citato in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma la Parte_3
società (già Controparte_2 Controparte_3
) e per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “accertato:
[...] Controparte_4
a) che, il sinistro de quo è avvenuto per fatto e colpa del conducente della vettura Mitsubishi
TG. CZ447GD, di proprietà e condotta dal Sig. , il quale, per Controparte_4
imprudenza, imperizia e negligenza, nel ripartire dopo una sosta, senza segnalare tale
manovra, improvvisamente urtava il motoveicolo T.G. DF872826 condotto dal Sig.
[...] nel lato posteriore laterale destro, facendolo rovinare in terra e facendogli battere Parte_3
il ginocchio sull'asfalto, causandogli così trauma contusivo -distorsivo ginocchio destro e
danni alla moto, così come descritto nel certificato di Pronto Soccorso, violando le regole di
comune prudenza di cui all'art. 140 C.d.S, nonché l'art. 154 C.d.S. il quale stabilisce che “I
conducenti che intendono eseguire una manovra per immettersi nel flusso della circolazione,
per cambiare direzione o corsia, per invertire il senso di marcia, per fare retromarcia, per
voltare a destra o a sinistra, per impegnare un'altra strada, o per immettersi in un luogo non
soggetto a pubblico passaggio, ovvero per fermarsi, devono: 1)assicurarsi di poter effettuare
la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della
posizione, distanza, direzione di essi;
2) segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione.
2. Le segnalazioni delle manovre devono essere effettuate servendosi degli appositi indicatori
luminosi di direzione. Tali segnalazioni devono continuare per tutta la durata della manovra
e devono cessare allorché essa è stata completata”, oltre agli artt. 1223, 2043, 2054, 2055,
2056, 2059 c.c. 185 e 590 c.p., b) che, già “Casa di Cura Controparte_1
Concordia Hospital” è responsabile in solido (ex art 2055 c.c.) con il Sig. Controparte_4
e la , in quanto ha effettuato
[...] Controparte_3
l'intervento chirurgico sulla persona dell'attore del 27.05.2011, in una sala operatoria non
asettica provocando l'infezione della ferita in corrispondenza della vite tibiale femorale,
aggravando in tal modo le già precarie condizioni di salute dell'attore il quale a seguito
dell'infezione contratta in sala operatoria si è dovuto sottoporre a nuovo intervento
chirurgico, e la sua degenza si è protratta oltre la naturale durata per un intervento simile a
quello subito, oltre che aumentare il grado di invalidità permanente che sarebbe residuata
nel caso in cui l'operazione non avrebbe avuto lo sventurato esito infettivo, dichiararli, in
base al grado di responsabilità, a ciascuno di essi attribuita, responsabili in solido a risarcire
tutti i danni subiti dall'attore e per l'effetto condannarli, in solido al pagamento della somma
di euro 178.395,00 per i danni fisici e morali, che si chiede sia aumentato di almeno il 10%
per la personalizzazione dello stesso, oltre euro 7.000,00 per le spese mediche sostenute, euro 600,00 per le spese di assistenza medico-legale sostenute, e euro 4.000,00 per le spese di
assistenza legale sostenute nella fase stragiudiziale, oltre, alla condanna per il danno
emergente per la menomata capacità lavorativa di operaio generico, la cui quantificazione
si rimanda alla prudente ed attenta valutazione del giudice, da determinarsi ai sensi degli
art. 1223 e 2056 c.c. o secondo equità, oltre la rivalutazione ed interessi, o della somma
maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia dal Tribunale adito o determinata in corso
di causa dal nominando C.T.U.. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre I.V.A.
21%, C.P.A. 4%, da distrarsi, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore del sottoscritto Avvocato,
che si dichiara procuratore antistatario”.
A tali richieste l'attore ha premesso: -che in data 8.3.2011, a seguito di un sinistro verificatosi in Roma, lungo via dei Panfili, all'incrocio con via dei Traghetti – provocato da
[...]
, che con il proprio veicolo, nell'effettuare una manovra per uscire dal CP_4
parcheggio sulla destra di detta strada, urtava il suo motociclo nella parte posteriore laterale
– aveva riportato il trauma contusivo distorsivo del ginocchio sinistro, con prognosi di sette giorni;
-che il 16.2.2011, a seguito di indagini diagnostiche, gli veniva diagnosticato il sovvertimento strutturale del menisco interno e del corno posteriore con presenza di lesioni fissurale;
per cui si ricoverava presso la Casa di Cura Concordia Hospital, ove veniva posta la diagnosi di rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro e veniva sottoposto ad intervento chirurgico;
-che il 13.6.2011 veniva ricoverato nuovamente con diagnosi di artrite settica del ginocchio sinistro e a seguito di artocentesi con lavaggi venivano isolate delle colonie di clamidia;
-che il 27.6.2011, riproponendosi l'infezione veniva ricoverato presso la clinica Guarnieri, dove veniva sottoposto ad altro intervento di revisione della ferita, rimozione della vite tibiale ed il legamento crociato fonte dell'infezione sostenuta dallo stafilococco epidermis;
-che a seguito del sinistro e dell'intervento aveva riportato una invalidità permanente del 26%, incidente sulla sua capacità lavorativa specifica e/o generica;
-che in data 16.03.2011 aveva inoltrato formale richiesta di risarcimento danni alla
, rinnovata il 2.3.2012; ma la Controparte_3 compagnia assicurativa aveva respinto la richiesta di risarcimento del danno, ritenendo che i danni subiti da esso istante erano stati in parte causati dalla struttura sanitaria presso la quale era stato ricoverato in seguito al sinistro;
-che veniva quindi inviata lettera raccomanda A.R.
alla Casa di Cura Concordia Hospital, oggi al fine di Controparte_1
addivenire ad una composizione stragiudiziale della controversia, ma tale tentativo non aveva sortito esito positivo.
§1.1-Si è costituita la Controparte_5
e ha contestato la ricostruzione dell'incidente
[...]
prospettata dall'attore, comunque responsabile del dedotto incidente per non aver mantenuto una velocità conforme allo stato dei luoghi, tale da consentirgli di conservare il controllo del proprio veicolo. Ha poi contestato l'interruzione del nesso di causalità in relazione a quanto avvenuto in sede di ricovero e che la lesione del legamento crociato anteriore risultava preesistente al dedotto sinistro.
§1.2- È rimasto contumace . Controparte_4
§1.3-Si è costituita la società e ha contestato la sussistenza Controparte_1
della sua responsabilità solidale con il proprietario del veicolo. Ha poi dedotto la carenza di prova idonea in ordine alla propria responsabilità nell'insorgenza dell'infezione post-
operatoria lamentata dall'attore e ha chiesto di chiamare in causa il dott. , che aveva Pt_1
eseguito l'intervento de quo in regime libero professionale, al fine di essere dallo stesso manlevata nel caso di accertamento positivo in ordine alla sussistenza di responsabilità
medica. Da ultimo, ha contestato la misura del danno di cui è stato chiesto il risarcimento.
§1.4-Si è costituito e ha chiesto il rigetto della domanda attorea, contestando la Parte_1
mancata deduzione di alcuna valida ragione per la quale l'infezione sarebbe stata causata dall'assistenza fornita nel corso dell'intervento nonché la misura del danno richiesto,
chiedendo di chiamare in causa la propria compagnia assicurativa, garante per la responsabilità professionale. §1.5-Si è costituita la riportandosi alla difesa nel merito svolta Parte_2
dal proprio assicurato, e contestando qualsivoglia responsabilità dello stesso. Ha Parte_1
poi dedotto che la polizza invocata era stata stipulata “a secondo rischio”, in presenza di altre garanzie assicurative, per garantire l'assicurato oltre il massimale della polizza stipulata dalla casa di cura ove questi prestava servizio o, in assenza di questa, in caso di dimostrata di insolvenza della casa di cura stessa. Ha evidenziato inoltre la responsabilità concorsuale,
senza copertura della quota di obbligazione di natura solidale nonché la responsabilità
esclusiva della casa di cura in caso di infezioni nosocomiali.
§1.6- La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti, con prova per testi e consulenza tecnica medico legale. Precisate le conclusioni, è stata decisa con la sentenza qui impugnata, che ha accolto la domanda e dichiarato la responsabilità esclusiva di nella causazione del dedotto sinistro, perciò condannato in solido Controparte_4
con la compagnia assicurativa, , al pagamento Controparte_3
in favore di della somma di euro 52.198,06. Parte_3
Il primo giudice ha poi dichiarato l'inadempimento del contratto di prestazione professionale e di spedalità intercorso tra le parti e ha condannato la società Controparte_1
e , in solido tra loro e con la società
[...] Parte_1 Controparte_3
al pagamento del risarcimento riconosciuto in favore di , sino alla
[...] Parte_3
concorrenza di euro 34.982,97. Ha condannato la Controparte_3
, , e , in solido
[...] Controparte_4 Controparte_1 Parte_1
tra loro, a rimborsare all'attore le spese del giudizio, liquidate in euro 5.300,00, comprese le spese di CTU. Ha ripartito la responsabilità tra e , Controparte_1 Parte_1
nel solo lato interno della obbligazione solidale in misura del 65% a carico della prima e del
35% a carico del secondo. Infine, ha rigettato la domanda di manleva proposta dal dott. Pt_1
nei confronti della compagnia compensando tra le parti
[...] Parte_2
le spese di giudizio. §2-La sentenza è stata impugnata da con atto di appello alla cui integrale lettura Parte_1
si rinvia quale parte necessaria della presente decisione, con il quale l'appellante ha contestato la sentenza gravata, ritenuta ingiusta e lacunosa, nella parte in cui ha rigettato la domanda di manleva proposta nei confronti della sua assicuratrice.
L'appellante ha poi contestato l'errore materiale in cui è incorso il primo giudice nella parte in cui, ha identificato nelle il chiamante in garanzia della Controparte_6
invece che . Parte_2 Parte_1
L'appellante ha quindi chiesto: “Piaccia all'Ecc.ma Corte D'Appello Civile di Roma
contrariis rejectis, 1) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi sopra
esposti il proposto appello e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata,
accogliere integralmente la domanda di manleva proposta dal dott. nei confronti Parte_1
della con conseguente condanna della stessa a manlevare il Parte_2
dott. dal pagamento di tutte le somme che è stato condannato a corrispondere in Parte_1
forza della sentenza n. 21561/2018 del Tribunale civile di Roma. 2)Con vittoria di spese e
compensi oltre accessori di legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”
§2.1-Si è costituito e, ha spiegato appello incidentale ai sensi dell'art 343 Parte_3
c.p.c. avverso la sentenza gravata con comparsa di costituzione alla cui integrale lettura si rinvia quale parte necessaria di questa decisione, sulla scorta di motivi così rubricati:
“1)Omesso utilizzo della tabella di quantificazione del danno in uso presso il tribunale di
Milano”: il primo giudice ha errato nell'applicare le tabelle in uso presso il Tribunale di Roma
e non quelle del Tribunale di Milano che avrebbero portato alla liquidazione di un danno biologico più vantaggiosa per . Parte_3
“2) Omessa valutazione delle contestazioni mosse alla CTU, omessa valutazione”: il primo giudice ha erroneamente affermato che le lesioni causalmente collegate al sinistro fossero solo quelle scaturenti dall'infezione insorta in seguito all'intervento chirurgico senza motivare il processo logico che lo ha condotto a tale conclusione e a considerare la lesione del legamento crociato anteriore preesistente all'incidente stradale. “3) Errata quantificazione dell'invalidità temporanea”: il tribunale, pur sostenendo di condividere le conclusioni formulate dal CTU, si è poi discostato dalle stesse nel valutare l'incapacità temporanea assoluta e relativa.
“4) Omessa compiuta liquidazione delle spese mediche e violazione art. 1223 c.c.”:
nonostante le spese mediche siano state puntualmente documentate e ritenute congrue dal
CTU, il primo giudice non le ha liquidate interamente, omettendo altresì di motivare tale omissione.
“5) Errata individuazione, qualificazione e quantificazione delle voci di danno non
patrimoniale. Violazione ed errata applicazione degli art. 1226 e 2056 e 2059 c.c.”: la motivazione è contraddittoria nella parte in cui, dopo aver chiarito che il danno morale e quello alla vita di relazione sono due distinti danni all'interno dell'univoca categoria del danno non patrimoniali, ha liquidato un solo importo.
“6) Errata determinazione e quantificazione del danno patrimoniale. Violazione e falsa
applicazione degli articoli 1223-1226-2043-2054-2056-2059 c.c.. Omesso esame circa un
fatto decisivo per il giudizio”: il primo giudice ha travisato le conclusioni cui è giunto il CTU
e ha omesso di riconoscere il risarcimento dovuto per aver inciso il sinistro sulla capacità
attuale di produrre reddito di . Parte_3
“7) Violazione di legge, in particolare, degli articoli 91 e 92 c.p.c. e del decreto ministeriale
10 marzo 2014, n. 55 e n. 37 dell'8/3/2018”: il primo giudice ha errato sia nel calcolo della liquidazione giudiziale dei compensi professionali sia nel non distrarre tale importo in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Ha quindi così concluso: “Voglia codesta Ecc.ma Corte di Appello, contrariis reiectis: Nel
merito: -confermare le parti della sentenza non espressamente impugnate;
-in accoglimento
del I° motivo di appello incidentale, ai fini della liquidazione del danno biologico, applicare
le tabelle in uso presso il Tribunale di Milano per l'anno 2018 e, per l'effetto, liquidare a
titolo di danno biologico (12%) complessivamente considerato (I.P., ITT e ITP, danno morale
e alla vita dinamico-relazionale) il residuo importo di euro 44.988,58 (88.048,77-43.060,19= 44.988,58); -in accoglimento del II° motivo, accertato che la lesione al legamento crociato
anteriore destro subita dal Sig. in occasione del sinistro del 08.03.2011 non era Pt_3
preesistente, riformare l'impugnata sentenza sul punto e confermare la I.P in 12%. -in
accoglimento del III motivo, accertato che il Tribunale di Roma nel determinare la I.T.A e la
I.T.P. ha errato nell'indicare i giorni, riformare la sentenza e riconoscere come I.T. giorni
120 e come I.T.P giorni 240, con ciò che ne consegue in termini risarcitori per un totale di
euro 29.400,00. -in accoglimento del IV motivo accertato che il giudice di primo grado non
ha compiutamente liquidato le spese mediche sostenute dall'appellante, liquidare a tale titolo
l'ulteriore somma di euro 3.127,24 (7.000,00-3.872,76 = 3.127,24). -in accoglimento del V
motivo, accertato che il primo Giudice non ha correttamente liquidato il danno biologico
complessivamente considerato (per non avere riconosciuto il danno alla vita dinamico-
relazionale erroneamente inglobato nel danno “cd” morale) riformare la sentenza e per
l'effetto liquidare euro 29.368,00 I.P. euro 29.400,00 I.T.A. e I.T.P., euro 9.798,30, danno
morale euro 9.691,77 danno alla vita dinamico-relazionale, detraendo da detto importo la
somma di euro 43.060,19 già versata. (88.048,77-43.060,19 =44.988,58); -in accoglimento
del VI motivo accertato che il Tribunale di Roma non ha riconosciuto l'incapacità lavorativa
specifica e/o generica in capo al Sig. contrariamente quanto aveva fatto il CTU, Pt_3
riformare la sentenza impugnata e per l'effetto liquidare, secondo la prudente valutazione
della Corte di appello adita, in via equitativa o in applicazione tabella allegata al r.d.
1403/1922, la somma ritenuta di giustizia a fronte della diminuita capacità residuata al Sig.
. Il tutto oltre rivalutazione e interessi sulle somme residue dal giorno del sinistro Pt_3
all'effettivo soddisfo, o tutte quelle somme minori o maggiori ritenute di giustizia dall'Ecc.
Corte di Appello. -in accoglimento del VII motivo, accertato che il Tribunale non ha
adeguatamente liquidato gli onorari di causa, riformare questo capo della sentenza
riconoscendo in favore del procuratore antistatario i valori massimi, ovvero in subordine
quelli medi, o in difetto, quantomeno quelli minimi ex artt.
1-11 D.M. 55/2014, oltre alle spese
documentate. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado del giudizio, da distrarsi, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore del sottoscritto Avvocato, che se ne dichiara
procuratore antistatario”.
§2.2-Si è costituita rilevando che il gravame proposto da Controparte_1
concerne esclusivamente i capi della sentenza che hanno statuito in ordine al Parte_1
rapporto esistente fra l'appellante ed il proprio assicuratore, Parte_2
escludendo l'obbligo di quest'ultima di prestare manleva per tutte le obbligazioni poste a carico di e ha chiesto di confermare integralmente la sentenza gravata. Parte_1
§2.3-Si è costituita e ha contestato l'appello spiegato da Parte_2 Pt_1
in quanto infondato e ne ha chiesto il rigetto ed in via subordinata ha chiesto di
[...]
accertare e dichiarare comunque i limiti di operatività della dedotta polizza, con particolare riferimento alla non indennizzabilità oltre la quota di responsabilità esclusiva dell'assicurato.
§2.3- Si è costituita (già Controparte_2 Controparte_3
) e, contestato l'appello proposto da , ha chiesto la conferma
[...] Parte_1
della sentenza di primo grado in merito all'an debeatur e rilevato l'errore materiale del primo giudice nella determinazione del quantum nella parte del dispositivo che riporta importi diversi rispetto a quelli indicati in parte motiva.
§2.4-La Corte, dichiarata la contumacia di ha rinviato la causa per Controparte_4
conclusioni e all'udienza cartolare del 27.03.2025, concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c.,
l'ha riservata in decisione. La causa è stata poi rimessa sul ruolo su istanza congiunta di Pt_1
e per intervenuta definizione della controversia tra le
[...] Parte_2
parti. Successivamente, all'udienza del 26.06.2025, la causa è stata nuovamente posta in decisione senza termini.
§3-Occorre preliminarmente esaminare il profilo dell'ammissibilità dell'appello incidentale tardivo, proposto da oltre i termini di cui all'art. 325 c.p.c., ampiamente Parte_3
spirati, essendo stata pubblicata la sentenza di primo grado in data 09.11.2018, non notificata,
ed essendo stato proposto l'appello incidentale in argomento con comparsa depositata in data 01.10.2019. Con tale impugnativa ha censurato i capi della sentenza di primo Parte_3
grado attinenti alla liquidazione del danno, nonché delle spese di lite.
All'evidenza, si tratta di motivi di appello avverso capi della decisione non gravati dall'appello principale, che presentano, rispetto a questi, una propria autonomia concettuale e giuridica, ed aventi peraltro portata ben più ampia dell'appello principale, in quanto involgenti la decisione del merito della questione oggetto di lite;
tal che l'appello incidentale
è da stimarsi inammissibile, conformemente all'interpretazione della giurisprudenza di legittimità, secondo cui: è inammissibile l'impugnazione incidentale tardiva di un capo della
sentenza autonomo rispetto a quello investito dall'impugnazione principale, se l'interesse a
proporla preesiste all'altrui gravame e sorge immediatamente dalla decisione (così Cass. civ.
Sez. 3 -, Ordinanza n. 29448 del 14/11/2024; Sez. 1 -, Ordinanza n. 5290 del 28/02/2025, in continuità con quanto opinato dalle sezioni unite delle Suprema Corte con la sentenza sez. III
- 14/11/2024, n. 29448).
Nel caso in esame, come accennato, non si ravvisa né un collegamento tra l'appello principale e l'appello incidentale tardivo, né un interesse di che possa essere sorto in Parte_3
seguito all'impugnazione principale, in quanto lo stesso non è in grado di incidere o modificare l'assetto giuridico derivante dalle statuizioni del primo giudice.
Ma soprattutto occorre considerare che la domanda di garanzia e quella di risarcimento del danno, rispettivamente proposte da nei confronti della sua compagnia Parte_1
assicurativa e da nei confronti dei soggetti ritenuti responsabili del danno Parte_3
riportato in seguito all'incidente stradale e alle cure sanitarie in premessa descritti, sono del tutto autonome e danno luogo ad ipotesi di cause scindibile, e la notifica dell'appello principale da parte del primo nei confronti del secondo è avvenuta ai soli fini della litis
denuntiatio, senza alcun intento di porre in discussione l'assetto decisionale reso dal primo giudice.
Al proposito assume valenza chiarificatrice il precedente della giurisprudenza di legittimità
innanzi citato (Ordinanza n. 5290 del 28/02/2025), essendo dato leggere in parte motiva: “Riepilogando, allora, può dirsi che l'impugnazione incidentale tardiva è consentita: a) ai
litisconsorti ex art. 331 cod. proc. civ., sia contro l'impugnate principale che contro altre
parti; b) al destinatario dell'impugnazione principale (rectius: alla parte contro la quale è
proposta impugnazione principale), contro l'impugnante principale (Cass., SU, n. 4640 del
1989); c) al destinatario dell'impugnazione principale (rectius: alla parte contro la quale è
proposta impugnazione principale), contro parti diverse dall'impugnante principale, se
l'accoglimento dell'impugnazione principale sia suscettibile di pregiudicare un giuridico
interesse dell'impugnante incidentale (cfr. Cass., SU, n. 8486 del 2024)”, inducendo lo stesso ad escludere che l'impugnativa incidentale proposta da sia sussumibile in Parte_3
una delle appena enumerate ipotesi. Dal che, la necessità di dichiarane l'inefficacia,
dovendosi dichiarare l'estinzione del giudizio incardinato a seguito della proposizione dell'impugnativa principale per le ragioni appresso indicate.
La parte che l'ha proposto, e la compagnia assicurativa Parte_1 Parte_2
unico soggetto attinto dalla ridetta impugnativa principale, all'udienza in epigrafe
[...]
indicata, hanno concordemente dichiarato di aver conseguito fuori dal giudizio la composizione degli interessi coinvolti e perciò hanno chiesto di dichiararsi la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio. Le altre parti costituite, tranne l'appellante incidentale, , si sono associate alla richiesta e concordemente hanno altresì Parte_3
chiesto compensarsi le spese di lite del grado. E, pertanto, non essendovi contestazione e dubbio sulla sopravvenuta carenza di interesse dei contendenti alla decisione di merito, deve accogliersi la richiesta sopra indicata.
Le spese del grado, data la pronuncia da rendere, vanno integralmente compensate anche riguardo alla posizione dell'appellante incidentale, essendo preclusa la decisione di merito dell'impugnativa dallo stesso proposta e, dunque, ravvisandosi i presupposti di cui all'art. 92,
II comma, c.p.c. anche rispetto alla sua posizione.
PQM
Il Collegio – come sopra composto – definitivamente pronunciando, così provvede: 1) Dichiara la contumacia di . Controparte_4
2) Dichiara l'estinzione del giudizio quanto al rapporto processuale fra appellante principale,
e appellati costituiti, essendo cessata la materia del contendere e l'inefficacia Parte_1
dell'impugnativa incidentale proposta da . Parte_3
3) Compensa integralmente le spese di lite del grado fra tutte le parti costituite. Nulla quanto all'appellato contumace.
Così deciso nella camera di consiglio del 10.07.2025
La presidente rel./est.
Marianna D'Avino