Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 29/04/2025, n. 172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 172 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
RGL n. 744/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ALESSANDRIA
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata dal Giudice Silvia Fioraso all'udienza del 29/04/2025 nella causa n. 744/2022 RGL, promossa da:
, assistita dall'avv. TAMBURELLI NICOLA Parte_1
PARTE RICORRENTE
contro
:
, assistito dall'avv. CATALDI MARCELLA Controparte_1
PARTE CONVENUTA
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-000151405, con la Parte_1 quale l ordinava di pagare la somma di € 22.000,00 a titolo Controparte_2 di sanzione amministrativa per la violazione dell'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 e successive modifiche ed integrazioni accertata in riferimento all'annualità
2014 (omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali), oltre ad € 6,60 per spese.
Parte ricorrente ha eccepito l'omessa notifica degli atti di accertamento prodromici, la violazione dell'art. 14 L. 689/1981, l'omessa motivazione, anche in punto quantificazione della sanzione, comunque sproporzionata e ha concluso chiedendo “NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE Respinta ogni contraria istanza, - accertare e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, la nullità e/o illegittimità e/o inefficacia della seguente ordinanza - ingiunzione di pagamento: - N. OI-000151405 protocollo INPS 0200.08/05/2022.0118801 - Con vittoria delle spese di causa, ivi compreso contributo forfettario 15% e IVA e CPA come per legge. IN VIA SUBORDINATA Respinta ogni
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contraria istanza, - Accertare e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, la decadenza dell
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, dal Parte_2 potere di emettere e notificare a Ordinanza - Ingiunzione di pagamento ai sensi Parte_1 dell'art 3 comma 6 D.Lgs. n. 8/2016. - Con vittoria delle spese di causa, ivi compreso contributo forfettario 15% e IVA e CPA come per legge. IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA Respinta ogni contraria istanza, - Ridurre, per i motivi di cui in narrativa, la sanzione amministrativa comminata con l'ordinanza - ingiunzione di pagamento n. OI-000151405 protocollo INPS
0200.08/05/2022.0118801 alla misura minima edittale di € 10.000,00 ovvero nella misura meglio vista. - Con vittoria delle spese di causa, ivi compreso contributo forfettario 15% e IVA e CPA come per legge.”.
L'INPS si è costituito in giudizio, contestando la fondatezza dell'avversa opposizione e chiedendone il rigetto, dando atto in ogni caso della volontà dell'Istituto di rideterminare le sanzioni irrogate in senso più favorevole al contribuente.
L'udienza è stata quindi rinviata.
Successivamente l'INPS, a seguito e per effetto dell'entrata in vigore del D.L. n. 48/2023, ha dato atto di aver proceduto, con provvedimenti in autotutela, alla rideterminazione dell'importo delle sanzioni irrogate (rideterminata la sanzione in € 7.272,50), precisando che, in applicazione dell'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, il procedimento sanzionatorio avrebbe potuto essere estinto, entro sessanta giorni dalla data della prima udienza ovvero della prima udienza di trattazione del giudizio, con il pagamento in misura ridotta, pari alla metà della sanzione amministrativa rideterminata, oltre alle spese del procedimento amministrativo.
Con nota depositata il 28/4/2025, parte ricorrente ha allegato e documentato di aver provveduto, il
15/1/2025 (e così entro il termine di 60 giorni dalla data della prima udienza, celebrata il
18/11/2024, quale previsto dallo stesso provvedimento in autotutela), al pagamento degli importi in misura ridotta, pari alla metà delle sanzioni amministrative rideterminate, con conseguente estinzione della sanzione irrogata.
Alla odierna udienza le parti hanno concluso pertanto per la cessazione della materia del contendere, a spese compensate.
Alla luce dell'avvenuto pagamento delle sanzioni in misura ridotta, pari alla metà delle sanzioni siccome rideterminate ai sensi del D.L. 48/2023, e della conseguente estinzione delle sanzioni irrogate, in conformità alle conclusioni delle parti, dev'essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno ogni giuridico interesse alla prosecuzione del giudizio di opposizione.
Quanto alle spese processuali, stante l'accordo tra le parti, non può che disporsi la integrale compensazione.
2 RGL n. 744/2022
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
- dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
- compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Alessandria, 29/4/2025.
Il Giudice
Silvia Fioraso
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