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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 04/06/2025, n. 1099 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1099 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7286/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del G.O.T., avv. Ermelinda Inchingolo, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al n. 7286/2022 R.G. promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Parte_1 C.F._1 Montecalvo e dall'avv. Maria Gaetana Caruso, giusta procura in atti;
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Montecalvo e Parte_2 C.F._2 dall'avv. Maria Gaetana Caruso, giusta procura in atti;
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Montecalvo Parte_3 C.F._3 e dall'avv. Maria Gaetana Caruso, giusta procura in atti;
- ATTORI - contro
Controparte_1
[...]
- CONVENUTI CONTUMACI -
CONCLUSIONI: come rassegnate nelle note a trattazione scritta depositate per l'udienza del 3.06.2025
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009.
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
pagina 1 di 3 Con atto di citazione ritualmente notificato ex art. 150 c.p.c., giusta autorizzazione del Presidente del
Tribunale resa con decreto del 13/09/2022, e Parte_1 Parte_2 Pt_3 hanno citato in giudizio , e
[...] Controparte_2 Controparte_3 perché venisse accertato l'acquisto della proprietà dell'immobile, ubicato nel Comune di Vieste (FG), alla Via Caruso n. 6, secondo piano, distinto in Catasto “al fg 13, p.lla 615 – sub 3 graffato p.lla 616 sub 4”, intestate catastalmente ai convenuti per intervenuta usucapione, allegando di possedere animo domini il suddetto immobile da oltre vent'anni, sia personalmente che attraverso il possesso continuato di , rispettivamente genitore e coniuge degli attori. Persona_1
Hanno dedotto di essere proprietari dell'unità immobiliare ubicata al primo piano di Via Caruso 6, sottostante a quella per cui è causa, cui è possibile accedere esclusivamente attraverso l'appartamento di loro proprietà.
Nonostante la rituale notificazione dell'atto introduttivo nessuno dei convenuti si è costituito in giudizio.
La causa è stata istruita documentalmente, nonché mediante prova per testi e viene decisa, ex art. 281 sexies c.p.c., sulla documentazione in atti e sulle conclusioni delle parti.
La domanda è meritevole di accoglimento per le motivazioni di seguito esplicitate.
Requisito legalmente richiesto ai fini dell'usucapione ordinaria dei diritti reali su beni immobili è dato dal possesso ventennale degli stessi che deve ulteriormente rivestire i requisiti della continuità, della non interruzione, della pacificità e della pubblicità (artt. 1158-1163-1167 c.c.). Ai fini poi dell'accertamento del diritto usucapito (es. proprietà, usufrutto, ecc.) occorre far riferimento al tipo di attività fattualmente svolta sul bene, onde accertare ad immagine di quale diritto detta attività viene ad essere esercitata.
Ciò premesso, dalle risultanze processuali emerge che in effetti gli attori hanno posseduto uti dominus, per oltre venti anni, il cespite oggetto del presente giudizio, sullo stesso esercitando in modo esclusivo, continuo, ininterrotto, pacifico, pubblico e non equivoco la propria signoria di fatto.
Difatti le dichiarazioni rese dall'unico teste , indifferente e della cui attendibilità non vi Testimone_1 sono concrete ragioni per dubitare, ha confermato le allegazioni difensive relative sia alla occupazione continuativa dell'immobile da parte degli attori, (utilizzato, in maniera prevalente, come residenza estiva) nel sostanziale disinteresse di altri soggetti, che all'effettuazione, ad opera degli stessi, di ogni opera di manutenzione ordinaria e straordinaria, attività senza dubbio espressive dell'animus rem sibi habendi (si veda Cass. civ., n. 1530/2000 e successive pronunzie conformi).
Chiaro ed univoco sul punto, è, infatti, il tenore delle risposte date dal teste ascoltato nel corso della udienza dell'11.3.2025. , residente sin dal 1999 a breve distanza dall'immobile per cui Testimone_1 è causa, in Vico Caruso 8, oltre ad esercitare da epoca più lontana anche un'attività di ristorazione nella stessa strada, ha riferito testualmente: “(…) risiedo in quella via, ossia Vico Caruso 8, sin dal 1999, mentre nella stessa via svolgo anche l'attività di ristorazione (Osteria degli Archi) da epoca anteriore al 1999, ossia dal 1996. Pertanto conosco le persone che occupano il secondo piano del fabbricato di
Vico Caruso 6 sin da quando viveva il padre di nonché coniuge di , agli Parte_1 Parte_3 inizi della mia attività commerciale”. Il teste ha confermato inoltre che l'accesso all'unità immobiliare ubicata al secondo piano può avvenire solo attraverso il passaggio dall'appartamento del primo piano, di proprietà degli attori, come ha riscontrato in occasione di un sopralluogo fatto nel fabbricato in cui insiste, a piano terra, anche un immobile di sua proprietà sottostante l'abitazione dei (parte Pt_1
pagina 2 di 3 attrice); ha aggiunto infine che nessuno ha mai rivendicato la proprietà dell'immobile durante la permanenza degli attori, frequente soprattutto in estate.
Tali univoche risultanze istruttorie consentono di ritenere sussistente l'intervenuta usucapione del diritto di proprietà del predetto immobile, tenuto conto altresì che, come la Suprema Corte ha più volte precisato, in mancanza di una diversa prova deve ritenersi che il potere di fatto sia esercitato nella specie più efficace, vale a dire con l'immagine della proprietà. Né, del resto, sono emersi elementi tali da far ritenere che gli istanti abbiano acquisito e/o mantenuto il possesso con violenza o clandestinità, tant'è che i convenuti non si sono neppure costituiti al fine di opporre contestazioni sul punto.
Parte attrice, inoltre, ha assolto al proprio onus probandi producendo tutta la documentazione necessaria. E' stata infatti acquisita la relazione notarile attestante l'inesistenza, nel ventennio anteriore alla proposizione della domanda di usucapione, di iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli inerenti il bene de quo, mentre, in corso di causa, è stata prodotta anche la relazione tecnica di parte, redatta dal geom. , contenente la rappresentazione fotografica dell'immobile ad usucapendum Persona_2 comunicante con una scala interna con quello del primo piano appartenente agli attori, come se fosse un'unica abitazione.
Dalle argomentazioni fino ad ora esposte consegue la dichiarazione che , Parte_1
e sono divenuti pieni proprietari, a titolo di usucapione, del bene sopra Parte_2 Parte_3 descritto, avendolo posseduto uti dominus per oltre un ventennio.
Nulla deve invece essere disposto circa la trascrizione della presente sentenza nei registri immobiliari, in quanto tale adempimento si configura come semplice onere posto a carico della parte interessata attivabile, pertanto, successivamente all'emanazione della pronuncia e dietro sua autonoma iniziativa a cui il conservatore non potrebbe opporsi (si veda sul punto Cass. civ., II sez., n. 16583 dell'11.8.2005 in relazione all'art. 2651 c.c.).
Sussistono giusti motivi, vista la mancanza di qualsivoglia opposizione da parte dei soggetti convenuti, per compensare integralmente le spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando rigettata ogni diversa istanza, così provvede:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara e Parte_1 Parte_2
, pieni proprietari, per intervenuta usucapione, dell'unità immobiliare ubicata nel Parte_3
Comune di Vieste (FG), al Vicolo Caruso n. 6, secondo piano, distinta in catasto al foglio 13,
p.lla 615 sub. 3 graffato p.lla 616 sub 4, come meglio indicata in atti, avendola posseduta uti dominus pacificamente, pubblicamente, continuativamente e senza opposizione alcuna per oltre un ventennio;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Foggia, il 4.6.2025
Il G.O.T. - avv. Ermelinda Inchingolo
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del G.O.T., avv. Ermelinda Inchingolo, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al n. 7286/2022 R.G. promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Parte_1 C.F._1 Montecalvo e dall'avv. Maria Gaetana Caruso, giusta procura in atti;
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Montecalvo e Parte_2 C.F._2 dall'avv. Maria Gaetana Caruso, giusta procura in atti;
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Montecalvo Parte_3 C.F._3 e dall'avv. Maria Gaetana Caruso, giusta procura in atti;
- ATTORI - contro
Controparte_1
[...]
- CONVENUTI CONTUMACI -
CONCLUSIONI: come rassegnate nelle note a trattazione scritta depositate per l'udienza del 3.06.2025
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009.
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
pagina 1 di 3 Con atto di citazione ritualmente notificato ex art. 150 c.p.c., giusta autorizzazione del Presidente del
Tribunale resa con decreto del 13/09/2022, e Parte_1 Parte_2 Pt_3 hanno citato in giudizio , e
[...] Controparte_2 Controparte_3 perché venisse accertato l'acquisto della proprietà dell'immobile, ubicato nel Comune di Vieste (FG), alla Via Caruso n. 6, secondo piano, distinto in Catasto “al fg 13, p.lla 615 – sub 3 graffato p.lla 616 sub 4”, intestate catastalmente ai convenuti per intervenuta usucapione, allegando di possedere animo domini il suddetto immobile da oltre vent'anni, sia personalmente che attraverso il possesso continuato di , rispettivamente genitore e coniuge degli attori. Persona_1
Hanno dedotto di essere proprietari dell'unità immobiliare ubicata al primo piano di Via Caruso 6, sottostante a quella per cui è causa, cui è possibile accedere esclusivamente attraverso l'appartamento di loro proprietà.
Nonostante la rituale notificazione dell'atto introduttivo nessuno dei convenuti si è costituito in giudizio.
La causa è stata istruita documentalmente, nonché mediante prova per testi e viene decisa, ex art. 281 sexies c.p.c., sulla documentazione in atti e sulle conclusioni delle parti.
La domanda è meritevole di accoglimento per le motivazioni di seguito esplicitate.
Requisito legalmente richiesto ai fini dell'usucapione ordinaria dei diritti reali su beni immobili è dato dal possesso ventennale degli stessi che deve ulteriormente rivestire i requisiti della continuità, della non interruzione, della pacificità e della pubblicità (artt. 1158-1163-1167 c.c.). Ai fini poi dell'accertamento del diritto usucapito (es. proprietà, usufrutto, ecc.) occorre far riferimento al tipo di attività fattualmente svolta sul bene, onde accertare ad immagine di quale diritto detta attività viene ad essere esercitata.
Ciò premesso, dalle risultanze processuali emerge che in effetti gli attori hanno posseduto uti dominus, per oltre venti anni, il cespite oggetto del presente giudizio, sullo stesso esercitando in modo esclusivo, continuo, ininterrotto, pacifico, pubblico e non equivoco la propria signoria di fatto.
Difatti le dichiarazioni rese dall'unico teste , indifferente e della cui attendibilità non vi Testimone_1 sono concrete ragioni per dubitare, ha confermato le allegazioni difensive relative sia alla occupazione continuativa dell'immobile da parte degli attori, (utilizzato, in maniera prevalente, come residenza estiva) nel sostanziale disinteresse di altri soggetti, che all'effettuazione, ad opera degli stessi, di ogni opera di manutenzione ordinaria e straordinaria, attività senza dubbio espressive dell'animus rem sibi habendi (si veda Cass. civ., n. 1530/2000 e successive pronunzie conformi).
Chiaro ed univoco sul punto, è, infatti, il tenore delle risposte date dal teste ascoltato nel corso della udienza dell'11.3.2025. , residente sin dal 1999 a breve distanza dall'immobile per cui Testimone_1 è causa, in Vico Caruso 8, oltre ad esercitare da epoca più lontana anche un'attività di ristorazione nella stessa strada, ha riferito testualmente: “(…) risiedo in quella via, ossia Vico Caruso 8, sin dal 1999, mentre nella stessa via svolgo anche l'attività di ristorazione (Osteria degli Archi) da epoca anteriore al 1999, ossia dal 1996. Pertanto conosco le persone che occupano il secondo piano del fabbricato di
Vico Caruso 6 sin da quando viveva il padre di nonché coniuge di , agli Parte_1 Parte_3 inizi della mia attività commerciale”. Il teste ha confermato inoltre che l'accesso all'unità immobiliare ubicata al secondo piano può avvenire solo attraverso il passaggio dall'appartamento del primo piano, di proprietà degli attori, come ha riscontrato in occasione di un sopralluogo fatto nel fabbricato in cui insiste, a piano terra, anche un immobile di sua proprietà sottostante l'abitazione dei (parte Pt_1
pagina 2 di 3 attrice); ha aggiunto infine che nessuno ha mai rivendicato la proprietà dell'immobile durante la permanenza degli attori, frequente soprattutto in estate.
Tali univoche risultanze istruttorie consentono di ritenere sussistente l'intervenuta usucapione del diritto di proprietà del predetto immobile, tenuto conto altresì che, come la Suprema Corte ha più volte precisato, in mancanza di una diversa prova deve ritenersi che il potere di fatto sia esercitato nella specie più efficace, vale a dire con l'immagine della proprietà. Né, del resto, sono emersi elementi tali da far ritenere che gli istanti abbiano acquisito e/o mantenuto il possesso con violenza o clandestinità, tant'è che i convenuti non si sono neppure costituiti al fine di opporre contestazioni sul punto.
Parte attrice, inoltre, ha assolto al proprio onus probandi producendo tutta la documentazione necessaria. E' stata infatti acquisita la relazione notarile attestante l'inesistenza, nel ventennio anteriore alla proposizione della domanda di usucapione, di iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli inerenti il bene de quo, mentre, in corso di causa, è stata prodotta anche la relazione tecnica di parte, redatta dal geom. , contenente la rappresentazione fotografica dell'immobile ad usucapendum Persona_2 comunicante con una scala interna con quello del primo piano appartenente agli attori, come se fosse un'unica abitazione.
Dalle argomentazioni fino ad ora esposte consegue la dichiarazione che , Parte_1
e sono divenuti pieni proprietari, a titolo di usucapione, del bene sopra Parte_2 Parte_3 descritto, avendolo posseduto uti dominus per oltre un ventennio.
Nulla deve invece essere disposto circa la trascrizione della presente sentenza nei registri immobiliari, in quanto tale adempimento si configura come semplice onere posto a carico della parte interessata attivabile, pertanto, successivamente all'emanazione della pronuncia e dietro sua autonoma iniziativa a cui il conservatore non potrebbe opporsi (si veda sul punto Cass. civ., II sez., n. 16583 dell'11.8.2005 in relazione all'art. 2651 c.c.).
Sussistono giusti motivi, vista la mancanza di qualsivoglia opposizione da parte dei soggetti convenuti, per compensare integralmente le spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando rigettata ogni diversa istanza, così provvede:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara e Parte_1 Parte_2
, pieni proprietari, per intervenuta usucapione, dell'unità immobiliare ubicata nel Parte_3
Comune di Vieste (FG), al Vicolo Caruso n. 6, secondo piano, distinta in catasto al foglio 13,
p.lla 615 sub. 3 graffato p.lla 616 sub 4, come meglio indicata in atti, avendola posseduta uti dominus pacificamente, pubblicamente, continuativamente e senza opposizione alcuna per oltre un ventennio;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Foggia, il 4.6.2025
Il G.O.T. - avv. Ermelinda Inchingolo
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