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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/04/2025, n. 1352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1352 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente
2.dr.ssa Laura Scarlatelli Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 27/03/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 319/2023
T R A
, nata a [...] il [...] e residente in [...] n. 42, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Porcaro ed elett.te domiciliata presso il suo studio in Napoli alla via Eduardo Suarez n. 10;
Appellanti
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso anche disgiuntamente dagli avvocati Paola
Forgione, Erminio Capasso e Agostino Di Feo ed elettivamente domiciliato con i sottoscritti procuratori presso l'Avvocatura Distrettuale di Napoli, in Via De Gasperi n. 55; CP_2
Appellato
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 4723/2022 pubblicata in data 19.10.2022 il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, ha dichiarato parzialmente cessata la materia del contendere e per il resto rigettato il ricorso proposto dalla odierna appellante per il riconoscimento del diritto al pagamento della somma di euro 3030,14 a titolo di residuo TFR (pari ad euro 210,47) e ultime tre mensilità, nei limiti del previsto massimale (per l'anno 2020 pari ed euro 939,89 mensili, quindi complessivi euro 2.819,67) a carico del Fondo di Garanzia ai sensi dell'art. 2 L. 297/1982 e del D.Lgs. 80/1992.
CP_ L' in sede di costituzione nel precedente grado, aveva rilevato che, a seguito di riesame della domanda presentata dalla ricorrente, si era provveduto a riliquidare le somme con le differenze spettanti, allegando prospetto di liquidazione, con richiesta di declaratoria di cessata materia del contendere e compensazione delle spese del giudizio. In sede di note di trattazione scritta, la ricorrente aveva aderito alla richiesta dell'Istituto di cessazione CP_ della materia del contendere per il TFR, avendo l' provveduto a liquidare la differenza residua per come richiesta in ricorso. Per le mensilità ex D. Lgs. 80/92 aveva invece osservato che in data 2.9.2022 l'Ente convenuto aveva operato solo ed unicamente il pagamento dell'importo lordo di euro 1.540,91 (di cui euro 1.513,32 per capitale ed euro 27,55 per interessi), pari a netti euro 1.186,50, mentre alla , alla data di presentazione della domanda dell'8.9.2021, competeva l'importo Pt_1 lordo per capitale di euro 2.819,67, ossia quello nei limiti del massimale fissato dalla norma (tre volte il trattamento di Cassa Integrazione Guadagni), oltre interessi e rivalutazione.
La odierna appellante aveva quindi osservato di essere ancora creditrice per differenza mensilità ex D.Lgs. 80/92 dell'importo di euro 1.538,29, comprensivo di interessi e rivalutazione sino al 2.9.2022, CP_ di cui aveva chiesto la condanna dell' oltre accessori successivi al 2.9.2022 e fino al soddisfo. Con vittoria di spese, con attribuzione.
Con la pronuncia gravata il Giudice di prime cure ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ed ha poi respinto la domanda della di pagamento del residuo importo di euro Pt_1 CP_ 1538,29. Ha motivato in quanto “l' resistente ne contesta il fondamento in ragione del superamento del cd. massimale, come previsto dall'art. 2 co. 2 D.Lgs. 80/1992” e poiché “parte ricorrente non ha provato che l'importo mensile previsto per il trattamento straordinario di integrazione salariale al netto delle trattenute previdenziali ed assistenziali fosse superiore a quello preso in considerazione dall' per la liquidazione della prestazione in esame”. CP_2
Avverso la suddetta decisione ha interposto tempestivo gravame la , deducendo l'errata Pt_1 valutazione delle risultanze documentali in atti e chiedendo di riformare la sentenza di prime cure con condanna dell'appellato al pagamento, in suo favore, del residuo importo di euro 1538,29, oltre accessori successivi al 2.9.2022, con vittoria delle spese del grado, con attribuzione.
CP_ Instaurato nuovamente il contraddittorio, si è costituito l' resistendo al gravame e chiedendone il rigetto, vinte le spese.
Nelle more del giudizio è stata disposta la trattazione cartolare del procedimento. Pertanto, depositate le note di trattazione scritta, alla odierna udienza come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata riservata in decisione
Il motivo di gravame è infondato e va respinto.
La appellante ha osservato che il Tribunale, pur avendo ritenuto che le spettasse un importo ex D.Lgs. 80/92 pari a tre mensilità di retribuzione nei limiti del massimale (ossia euro 939,89 mensili, quindi CP_ complessivi euro 2.819,67) e pur essendo stato documentato dall' il solo pagamento dell'importo lordo di euro 1.540,91 di cui alla comunicazione del 2.9.2022, ha poi incomprensibilmente ritenuto non dovuta la differenza residua di euro 1.538,29 lordi di cui al calcolo operato con le note di trattazione scritta depositate, con le quali l'originaria domanda era stata ridotta in considerazione del parziale pagamento nelle more sopravvenuto.
Ha lamentato come il giudice di prime cure avesse omesso di considerato che l' non aveva Pt_2 provato, come era suo onere, di aver erogato all'odierna appellante l'intero trattamento riconosciuto dalla legge (fino a concorrenza del massimale previsto), ma si era solo limitato ad affermare il superamento del massimale stesso. Ha ribadito che l'unico pagamento effettivamente intervenuto per CP_ il titolo in esame (mensilità) e presente agli atti è quello di cui alla comunicazione del 2.9.2022, così certamente residuando il credito di euro 1.538,29 lordi. Le allegazioni della appellante non sono condivisibili.
CP_ Già nel giudizio di primo grado l' aveva prodotto schermata con prospetto di liquidazione da cui CP_ risultava un pagamento di euro 1306,35 effettuato dall' per cui residuava da versare la somma di euro 1513,32, poi oggetto della comunicazione del 2.9.2022 e corrisposta in corso di causa (cfr. CP_ prospetto di liquidazione allegato alle memoria del primo grado, dove nel riquadro relativo al
“calcolo” è indicato l'importo indennizzabile “attuale” di euro 2.819,66, “precedente” di euro 1.306,35 e “differenze” di euro 1.513,32) .
CP_ Nel presente grado, l' ha prodotto la comunicazione di liquidazione del 9.12.2021, con indicato l'importo lordo di euro 1306,30 per retribuzioni, nonché ricevuta del bonifico del netto di euro 1005,89 effettuato, in favore della , in data 17.12.2021, prima quindi della instaurazione del Pt_1 CP_ giudizio di primo grado. Depositato il ricorso, l' ha riesaminato i conteggi e liquidato la somma residua di euro 1513,36 (netto euro 1186,50) a settembre 2022.
In sede di note di trattazione scritta del 25.3.2025 la ha riconosciuto l'intervenuto Pt_1 pagamento anche della somma di euro 1005,89 e dunque la corresponsione delle tre mensilità entro il massimale di legge. Ha poi osservato che, alla data del secondo pagamento di settembre 2022, CP_ all'appellante era ancora dovuta la somma di euro 139,64, di cui ha chiesto la condanna dell' oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali successivi al 12.9.2022, importo che non può essere riconosciuto atteso che comprende la rivalutazione monetaria, non spettante per i crediti previdenziali, e che gli interessi legali sono calcolati sul lordo, e non sul netto da liquidare.
Per le ragioni descritte, che assorbono ogni altra questione sollevata, l'appello va respinto con conferma della sentenza gravata.
CP_ Le carenze nella produzione documentale del primo grado, integrata dall' in sede di appello, giustificano la compensazione delle spese del grado.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-rigetta l'appello, e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
-compensa le spese del grado;
-dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Napoli, 27/03/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Laura Laureti Dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente
2.dr.ssa Laura Scarlatelli Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 27/03/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 319/2023
T R A
, nata a [...] il [...] e residente in [...] n. 42, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Porcaro ed elett.te domiciliata presso il suo studio in Napoli alla via Eduardo Suarez n. 10;
Appellanti
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso anche disgiuntamente dagli avvocati Paola
Forgione, Erminio Capasso e Agostino Di Feo ed elettivamente domiciliato con i sottoscritti procuratori presso l'Avvocatura Distrettuale di Napoli, in Via De Gasperi n. 55; CP_2
Appellato
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 4723/2022 pubblicata in data 19.10.2022 il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, ha dichiarato parzialmente cessata la materia del contendere e per il resto rigettato il ricorso proposto dalla odierna appellante per il riconoscimento del diritto al pagamento della somma di euro 3030,14 a titolo di residuo TFR (pari ad euro 210,47) e ultime tre mensilità, nei limiti del previsto massimale (per l'anno 2020 pari ed euro 939,89 mensili, quindi complessivi euro 2.819,67) a carico del Fondo di Garanzia ai sensi dell'art. 2 L. 297/1982 e del D.Lgs. 80/1992.
CP_ L' in sede di costituzione nel precedente grado, aveva rilevato che, a seguito di riesame della domanda presentata dalla ricorrente, si era provveduto a riliquidare le somme con le differenze spettanti, allegando prospetto di liquidazione, con richiesta di declaratoria di cessata materia del contendere e compensazione delle spese del giudizio. In sede di note di trattazione scritta, la ricorrente aveva aderito alla richiesta dell'Istituto di cessazione CP_ della materia del contendere per il TFR, avendo l' provveduto a liquidare la differenza residua per come richiesta in ricorso. Per le mensilità ex D. Lgs. 80/92 aveva invece osservato che in data 2.9.2022 l'Ente convenuto aveva operato solo ed unicamente il pagamento dell'importo lordo di euro 1.540,91 (di cui euro 1.513,32 per capitale ed euro 27,55 per interessi), pari a netti euro 1.186,50, mentre alla , alla data di presentazione della domanda dell'8.9.2021, competeva l'importo Pt_1 lordo per capitale di euro 2.819,67, ossia quello nei limiti del massimale fissato dalla norma (tre volte il trattamento di Cassa Integrazione Guadagni), oltre interessi e rivalutazione.
La odierna appellante aveva quindi osservato di essere ancora creditrice per differenza mensilità ex D.Lgs. 80/92 dell'importo di euro 1.538,29, comprensivo di interessi e rivalutazione sino al 2.9.2022, CP_ di cui aveva chiesto la condanna dell' oltre accessori successivi al 2.9.2022 e fino al soddisfo. Con vittoria di spese, con attribuzione.
Con la pronuncia gravata il Giudice di prime cure ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ed ha poi respinto la domanda della di pagamento del residuo importo di euro Pt_1 CP_ 1538,29. Ha motivato in quanto “l' resistente ne contesta il fondamento in ragione del superamento del cd. massimale, come previsto dall'art. 2 co. 2 D.Lgs. 80/1992” e poiché “parte ricorrente non ha provato che l'importo mensile previsto per il trattamento straordinario di integrazione salariale al netto delle trattenute previdenziali ed assistenziali fosse superiore a quello preso in considerazione dall' per la liquidazione della prestazione in esame”. CP_2
Avverso la suddetta decisione ha interposto tempestivo gravame la , deducendo l'errata Pt_1 valutazione delle risultanze documentali in atti e chiedendo di riformare la sentenza di prime cure con condanna dell'appellato al pagamento, in suo favore, del residuo importo di euro 1538,29, oltre accessori successivi al 2.9.2022, con vittoria delle spese del grado, con attribuzione.
CP_ Instaurato nuovamente il contraddittorio, si è costituito l' resistendo al gravame e chiedendone il rigetto, vinte le spese.
Nelle more del giudizio è stata disposta la trattazione cartolare del procedimento. Pertanto, depositate le note di trattazione scritta, alla odierna udienza come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata riservata in decisione
Il motivo di gravame è infondato e va respinto.
La appellante ha osservato che il Tribunale, pur avendo ritenuto che le spettasse un importo ex D.Lgs. 80/92 pari a tre mensilità di retribuzione nei limiti del massimale (ossia euro 939,89 mensili, quindi CP_ complessivi euro 2.819,67) e pur essendo stato documentato dall' il solo pagamento dell'importo lordo di euro 1.540,91 di cui alla comunicazione del 2.9.2022, ha poi incomprensibilmente ritenuto non dovuta la differenza residua di euro 1.538,29 lordi di cui al calcolo operato con le note di trattazione scritta depositate, con le quali l'originaria domanda era stata ridotta in considerazione del parziale pagamento nelle more sopravvenuto.
Ha lamentato come il giudice di prime cure avesse omesso di considerato che l' non aveva Pt_2 provato, come era suo onere, di aver erogato all'odierna appellante l'intero trattamento riconosciuto dalla legge (fino a concorrenza del massimale previsto), ma si era solo limitato ad affermare il superamento del massimale stesso. Ha ribadito che l'unico pagamento effettivamente intervenuto per CP_ il titolo in esame (mensilità) e presente agli atti è quello di cui alla comunicazione del 2.9.2022, così certamente residuando il credito di euro 1.538,29 lordi. Le allegazioni della appellante non sono condivisibili.
CP_ Già nel giudizio di primo grado l' aveva prodotto schermata con prospetto di liquidazione da cui CP_ risultava un pagamento di euro 1306,35 effettuato dall' per cui residuava da versare la somma di euro 1513,32, poi oggetto della comunicazione del 2.9.2022 e corrisposta in corso di causa (cfr. CP_ prospetto di liquidazione allegato alle memoria del primo grado, dove nel riquadro relativo al
“calcolo” è indicato l'importo indennizzabile “attuale” di euro 2.819,66, “precedente” di euro 1.306,35 e “differenze” di euro 1.513,32) .
CP_ Nel presente grado, l' ha prodotto la comunicazione di liquidazione del 9.12.2021, con indicato l'importo lordo di euro 1306,30 per retribuzioni, nonché ricevuta del bonifico del netto di euro 1005,89 effettuato, in favore della , in data 17.12.2021, prima quindi della instaurazione del Pt_1 CP_ giudizio di primo grado. Depositato il ricorso, l' ha riesaminato i conteggi e liquidato la somma residua di euro 1513,36 (netto euro 1186,50) a settembre 2022.
In sede di note di trattazione scritta del 25.3.2025 la ha riconosciuto l'intervenuto Pt_1 pagamento anche della somma di euro 1005,89 e dunque la corresponsione delle tre mensilità entro il massimale di legge. Ha poi osservato che, alla data del secondo pagamento di settembre 2022, CP_ all'appellante era ancora dovuta la somma di euro 139,64, di cui ha chiesto la condanna dell' oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali successivi al 12.9.2022, importo che non può essere riconosciuto atteso che comprende la rivalutazione monetaria, non spettante per i crediti previdenziali, e che gli interessi legali sono calcolati sul lordo, e non sul netto da liquidare.
Per le ragioni descritte, che assorbono ogni altra questione sollevata, l'appello va respinto con conferma della sentenza gravata.
CP_ Le carenze nella produzione documentale del primo grado, integrata dall' in sede di appello, giustificano la compensazione delle spese del grado.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-rigetta l'appello, e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
-compensa le spese del grado;
-dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Napoli, 27/03/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Laura Laureti Dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano