CA
Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/11/2025, n. 3816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3816 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
composta dai seguenti magistrati dott. BE CELESTE Presidente relatore dott.ssa Maria Pia DI STEFANO Consigliere dott. Roberto BONANNI Consigliere
a seguito di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza collegiale del 18/11/2025 riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa civile in grado d'appello iscritta al R.G. n. 1327/2025 vertente
TRA
Parte_1
(avv.to Ferrari Morandi)
ARTE APPELLANTE
E
Controparte_1
(avv.to Adimari)
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 12019 del 27/11/2024
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata, si rigettava la domanda, proposta da nei confronti Parte_1 CP_ dell , volta al riconoscimento del diritto a percepire l'assegno ordinario di invalidità, a decorrere dalla domanda amministrativa del 22/7/2020, con tutte le consequenziali statuizioni. CP_ La interponeva appello, cui resisteva l . Pt_1
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata decisa come segue, con dispositivo e motivazione contestuale.
E' noto che l'assegno ordinario di invalidità, disciplinato dall'art. 1 della legge n. 222/1984, costituisce una prestazione economica erogata ai lavoratori dipendenti ed autonomi con infermità fisica o mentale che determini una riduzione della capacità lavorativa superiore ai 2/3.
In questa sede, si controverte unicamente in ordine alla sussistenza, in capo alla , del requisito Pt_1 contributivo al fine di poter beneficiare della prestazione assistenziale de qua, atteso che il requisito sanitario era stato già riconosciuto con decreto di omologa del Tribunale di Roma del 15/3/2022, notificato ritualmente all . CP_1
Per quel che qui rileva, l'art. 4 della citata legge stabilisce i seguenti requisiti di ordine assicurativo: a) che siano trascorsi almeno 5 anni dall'inizio dell'assicurazione, b) che risultino accreditati almeno 260 contributi settimanali, e c) che, nel quinquennio anteriore alla data di presentazione della domanda, siano stati versati almeno 156 contributi settimanali.
Al riguardo, l'odierna appellante non ha contestato le conclusioni della CTU (dott. espletata nel Per_1 giudizio di primo grado, secondo la quale la , nel periodo compreso tra il 23/7/2015 e il 22/7/2020, Pt_1 ossia nei 5 anni antecedenti alla presentazione della domanda amministrativa, non avesse maturato le 156 settimane utili ad ottenere la prestazione richiesta, e ciò sia tenuto conto dell'attività lavorativa prestata a tempo parziale (144 settimane in totale, di cui 22 nel 2015, 42 nel 2016, 52 nel 2017, 28 nel 2018, 0 nel
2019 e 0 nel 2020), sia considerando i contributi utili al diritto (152 in totale, di cui 22 nel 2015, 50 nel 2016,
52 nel 2017, 28 nel 2018, 0 nel 2019 e 0 nel 2020).
Nel presente appello, la reitera la tesi dell'applicazione dell'art. 37 del d.P.R. n. 818/1957, Pt_1 sostenendo che, dal computo del quinquennio contributivo di cui sopra, dovrebbe essere escluso il periodo di malattia compreso tra il 2/8/2019 e il 26/2/2020, pari a 208 giorni, e che lo stesso periodo dovrebbe essere recuperato a ritroso e, quindi, dal 26/12/2014 (anziché dal 22/7/2015) al 22/7/2020, data di presentazione della domanda (in buona sostanza, ampliando, per lo stesso periodo della durata della malattia, il periodo di osservazione utile all'individuazione del requisito contributivo previsto per l'erogazione della prestazione richiesta).
In tal modo - ad avviso dell'appellante - si potrebbero recuperare 26 settimane contributive, dal
26/12/2014 al giugno 2015, che, cumulate alle 144 maturate tra il 23/7/2015 e il 2018 - non avendo, appunto, lavorato nel 2019 e nel 2020 - arriverebbero ad un totale di 170 settimane contributive.
Orbene, l'art. 37 del d.P.R. n. 818/1957, disciplinante la c.d. neutralizzazione dei contributi, prevede che: “I periodi riconosciuti come periodi di contribuzione a norma dei precedenti articoli 10 e 12 sono esclusi dal computo del quinquennio per l'accertamento dei requisiti contributivi stabiliti dall'art. 5 della legge 4 aprile
1952 n. 218, per l'ammissione al versamento dei contributi volontari o, successivamente, ai fini dell'applicazione dei primi due commi dell'art. 15 del presente decreto. Allo stesso modo vanno considerati:
…. D) i periodi di malattia, comprovati con certificato riconosciuto da un ente previdenziale o da una pubblica amministrazione ospedaliera che eccedano i limiti stabiliti dall'art. 56, lett. a), punto 2, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935 n. 1827”.
In proposito, si è affermato (v., per tutte, Cass., sez. lav., 22/10/2018, n. 26667) che la neutralizzazione dei periodi di sospensione del rapporto assicurativo previdenziale obbligatorio, che derivino da alcune obiettive situazioni impeditive - quali, per quel che qui interessa, la malattia di una certa durata - previste dall'art. 37 d.P.R. n. 818/1957, ai fini dell'esclusione dei periodi medesimi in sede di verifica dei requisiti contributivi e, in particolare, del requisito del prescritto numero minimo di contributi nell'ultimo quinquennio ai fini del diritto alla pensione di invalidità, è espressione di un principio generale del sistema previdenziale, diretto ad impedire che il lavoratore perda il diritto alla prestazione previdenziale allorché il versamento contributivo sia carente per ragioni a lui non imputabili.
L'accertamento deve, quindi, vertere sulla sussistenza dei presupposti per l'applicazione del principio, ovvero l'esistenza di una malattia protratta nel tempo e tale da rendere impossibile attendere a qualsiasi proficuo lavoro, comprovata da certificazione proveniente da strutture pubbliche.
Dunque, la pretesa attorea si incentra - come sopra rilevato - sull'art. 37, comma 2, lett. D), del citato decreto, che riguarda, in particolare, “i periodi di malattia, comprovati con certificato rilasciato da un Ente previdenziale o da una pubblica amministrazione ospedaliera che eccedano i limiti stabiliti dall'art. 56, lettera
a), punto 2, del r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827”.
A sua volta, il richiamato art. 56, lett. a), punto 2, del r.d.l. n. 1827/1935 ha riguardo ai “periodi di malattia tempestivamente accertata, indipendentemente dalla natura definitivamente invalidante o meno dell'infermità, purché complessivamente non eccedano i dodici mesi”.
Nel caso di specie, la ha allegato l'esistenza di una malattia di durata inferiore all'anno, per cui Pt_1 trova applicazione la previsione generale dell'art. 11 del d.P.R. n. 818/1957, al fine di conferire rilievo al relativo periodo: “Per ottenere il riconoscimento dei periodi di malattia di cui all'art. 56, lettera a), n. 2, del
r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, l'assicurato deve produrre un certificato rilasciato dall'Ente previdenziale dal quale è stato assistito. Qualora non abbia diritto all'assistenza da parte di un Ente previdenziale, l'assicurato deve denunciare all'Istituto nazionale della previdenza sociale la data d'inizio della malattia entro 60 giorni dalla data stessa, allegando una dichiarazione medica di parte;
ove la denuncia sia fatta oltre il termine anzidetto i periodi di malattia, perdurando la stessa, sono riconosciuti a decorrere dal 60° giorno anteriore a quello della denuncia. Entro 15 giorni dalla cessazione della malattia l'assicurato deve farne denuncia all'Istituto allegando altra dichiarazione medica;
in caso di inosservanza di detto termine sono riconosciuti i soli periodi di malattia comprovati dalla documentazione già presentata".
In proposito, si è chiarito che tali adempimenti, ben lungi dall'integrare un aggravio procedurale irragionevole e sproporzionato, sono funzionali a consentire all' sollecite ed efficaci verifiche e CP_1 valgono, perciò, a concretizzare quel tempestivo accertamento sancito dalla legge come condizione per escludere un determinato periodo dal biennio rilevante ai fini del computo del requisito contributivo (v. Cass., sez. lav., 5/3/2024, n. 5912).
In quest'ordine di concetti, bene ha fatto il primo giudice a disattendere la domanda, non avendo parte ricorrente né dedotto né documentato di aver rispettato le prescrizioni di cui al citato art. 11 del d.P.R. n.
818/1957. Per quanto fin qui esposto, l'appello non merita accoglimento.
In forza della dichiarazione contenuta nelle conclusioni dell'appello ex art. 152 disp. att. c.p.c. - come modificato dall'art. 42, comma 11, del decreto-legge n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003 - anche le spese del presente grado vanno dichiarate irripetibili.
Stante il tipo di pronuncia adottata (rigetto), sussistono, in capo all'appellante, le condizioni
“oggettive”, richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
P.Q.M.
a - rigetta l'appello;
b - dichiara irripetibili le spese del grado;
c - dà atto che sussistono per l'appellante le condizioni oggettive, richieste dall'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Roma, 18/11/2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
(BE ES)