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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 21/03/2025, n. 2402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2402 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15155 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice unico nella persona del dott. STEFANIA NOVELLI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
) rappresentata e difesa dall'avv. Marco Avanza, del Foro di Brescia, indirizzo Parte_1 P.IVA_1
PEC Email_1
-attore opponente -
CONTRO
( , rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro Claudio Antonio Morelli, Controparte_1 P.IVA_2 presso lo studio del quale in Viale Premuda n.14, a Milano, ha eletto domicilio, come da procura agli atti.
- Convenuto opposto -
Conclusioni:
Per l'attore opponente: come da fogli di PC: “In via Preliminare - non concedere, nel caso in cui l'opposta lo chiedesse, la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto essendo l'opposizione fondata su prova scritta. - dichiarare l'incompetenza per territorio del tribunale di Milano in favore del Tribunale di Brescia. In via Principale - Dichiarare nullo e/o inefficace e in ogni caso revocare l'opposto decreto ingiuntivo n. 2436/2024 del 14.02.2022, R.G. 45178/2023 emesso dal Tribunale di Milano perché nullo, inammissibile, improponibile e comunque infondato in fatto ed in diritto. In via riconvenzionale - Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione di incompetenza territoriale, Controparte condannare la (C.F. ) con sede a Milano, in via Monte Napoleone n. 8, in persona del legale rappresentante pro- P.IVA_2 tempore, a pagare alla la somma di € 601.743,18 o quell'altra somma accertata e ritenuta anche ex art. 1226 c.c., oltre interessi legali ex Parte_1 art. 5 Dlgs 231/2002 dalla notifica del presente atto al saldo effettivo. In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali. In via istruttoria Si chiede ammettersi, con riserva di integrazione del capitolato testimoniale nei termini di legge, prova per testi sui seguenti capitoli: Si chiede ammettersi prova per interrogatorio formale e per testi sui seguenti capitoli di prova: - Cap. 1: Vero che in data 10.01.2023 la ha Parte_1Controparte_ incaricato il sig. di nato a [...] il [...] e titolare dell'omonima ditta individuale GeCo ND di ND AN (P.IVA ) con sede a S. FI (Lo) in via Garibaldi n. 35, di monitorare l'andamento del cantiere oggetto del contratto che le si P.IVA_3 rammostra come doc. 3 ? - Cap. 2: Vero che i messaggi riprodotti nei docc. 9, 13, 22, 24 e 26 che le si rammostrano sono stati scambiati tra il sig. Controparte_
avete numero 3277077601 ed il sig. avente numero 3346507108 nelle circostanze di tempo indicate nei medesimi Persona_1 documenti? - Cap. 3: Vero che il doc. 25 che le si rammostra riproduce gli allegati al con- tratto sottoscritto tra e EL S.p.a. e Parte_1 relativo al cantiere di Verona via Aquileia n. 22 che parimenti le si rammostra come doc. 3? - Cap. 4: Vero che i lavoratori incaricati da CP_1 sono stati presenti nel cantiere di Verona via Aquileia nei periodi di seguito indicati: in data 20.01.2023, dal 01.08.2023 al 08.02.2023 e dal Controparte_ 15.02.2023 al 10.04.2023. - Cap. 5: Vero che in data 03.04.2023 alle ore 10.10 il sig. ha registrato con il proprio telefono cellulare i due video che le si rammostrano come doc. 15 e li ha inviati tramite l'applicazione Whatsapp al sig. ? - Cap. 6: Vero che sino al Persona_1Controparte 15.04.2023 la era l'unica subappaltatrice incaricata dalla di eseguire le opere di cui al contratto sottoscritto con Parte_1 EL S.p.a. che le si rammostra come doc. 3? - Cap. 7: Vero che EL S.p.a. ha inviato alla le comunicazioni che le si Parte_1 rammostrano come docc. 7, 10 e 19 nelle circostanze di tempo indicate nei medesimi documenti? - Cap. 8: Vero che le comunicazioni prodotte come Controparte_ docc. 8, 10, 11, 12, 14, 23 e 26 sono state inviate dal sig. al sig. nelle circostanze di tempo indicate nei medesimi Persona_1 documenti? - Cap. 9: Vero che in data 31.03.2023 EL S.p.a. ha comunicato ad che avrebbe receduto parzialmente dal contratto di Parte_1 appalto sottoscritto, che le si rammostra come doc. 3, qualora non fosse stato aumentato il nume- ro di operai presenti nel cantiere di Verona via
Aquileia n. 22? - Cap. 10: Vero che ha sottoscritto con la ditta individuale il Parte_1 Controparte_3 contratto di subappalto che le si rammostra come doc. 21 al fine di portare a termine i lavori del fabbricato A del cantiere di Verona via Aquileia n.
22? - Cap. 11: Vero che EL S.p.a. ha compensato la somma di € 37.884,88 di cui ai decreti ingiuntivi ed agli atti di precetto prodotti come doc. 18 che le si rammostrano con quanto dovuto ad in virtù del contratto che le si rammostra come doc. 3? - Cap. 12: Vero che gli Parte_1 importi di cui ai decreti ingiuntivi ed agli atti di precetto prodotti come doc. 18 che le si rammostrano sono stati pagati da EL S.p.a. direttamente ai lavoratori intimanti? - Cap. 13: Vero che il cantiere oggetto del contratto che le si rammostra come doc. 3 aveva ad oggetto la realizzazione del sistema isolante (cosiddetto “cappotto”) e del “controsoffitto” su due edifici siti a Verona in via Aquileia n. 22 per un'estensione complessiva di 12.897,47 mq di cui 6.448,74 mq in re- lazione al fabbricato A e 6.448,78 mq in relazione al fabbricato B? - Cap. 14: Vero che il doc.
12 di parte opposta che le si rammostra ha ad oggetto un SAL (stato di avanzamento lavori) relativo ad una superficie di 4.020 mq di cui ad alcune
1 scale del fabbricato A sito a Verona in via Aquileia n. 22? - Cap. 15: Vero che il doc. 24 di parte opposta che le si rammostra ha ad oggetto un SAL
(stato di avanzamento lavori) relativo ai lavori eseguiti sul solo fabbricato A sito a Verona in via Aquileia n. 22 e reca i prezzi che da Parte_1 ha esposto a EL S.p.a. per le lavorazioni ivi indicate? - Cap. 16: Vero che la email che le si rammostra come doc. 27 è stata Parte_1 inviata in data 27.12.2022 e che aveva come allegato il documento che parimenti le si rammostra come doc. 27? - Cap. 17: Vero che per ultimare i lavori presso il fabbricato A del cantiere sito a Verona in via Aquileia n. 22 la ha concordato con una somma superiore di € Parte_1 CP_4Controparte Controparte_ 6.448,00 rispetto a quella pattuita con per il medesimo Fabbricato A? Si indicano quali testi: residente a S.
FI (Lo) in via Garibaldi n. 35, ing. (presso EL S.p.a.) residente a [...], presso Testimone_1 Testimone_2 EL S.p.a., presso EL S.p.a. e presso EL S.p.a. . In caso di contestazione circa la Testimone_3 Testimone_4 documentazione prodotta come doc. 18 si chiede che il G.I. voglia disporre l'acquisizione del fascicolo telematico dei seguenti procedimenti radicati presso il Tribunale di Verona: R.G. 1910/2023, R.G. 2008/2023, R.G. 147/2023, R.G. 364/2024, R.G. 1920/2023, R.G. 1911/2023, R.G. 1909/2023.”. Per il convenuto opposto: come da memoria integrativa ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, previa ogni più opportuna declaratoria del caso: IN VIA PRELIMINARE - Rigettare l'eccezione di incompetenza territoriale ex adverso formulata, confermando la competenza del Tribunale di Milano. - Concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, in quanto la opposizione non risulta fondata su prova scritta, né di pronta soluzione. - In ogni caso, concedere la esecuzione provvisoria parziale del
D.I. emesso, con riferimento alla somma non contestata di € 40.509,01, oltre interessi, spese e occorrende della procedura, come già liquidati. NEL MERITO - Confermare il decreto ingiuntivo opposto. - Respingere la domanda spiegata dalla società opponente, in quanto infondata in fatto e diritto. -Accertare e dichiarare il recesso unilaterale della società e per l'effetto condannare la società a risarcire alla Parte_1 Parte_1 società l'importo di € 44.180,41 a titolo di spese e lavori eseguiti, nonché € 30.321,80 a titolo di mancato guadagno, ovvero la Controparte_1 diversa somma che sarà più compiutamente quantificata nel prosieguo di causa, anche ed eventualmente ricorrendo a criteri equitativi. IN VIA
ISTRUTTORIA - Ammettere prova per testi sulle circostanze dedotte in narrativa 2-41 comparsa depurate dei giudizi e precedute dalla locuzione
“vero che”, oltre che sugli specifici capitoli di prova che verranno formulati nei momenti processuali dedicati, con riserva di chiamare eventuali altri testi, nonché di ulteriormente e/o diversamente dedurre e produrre, anche in ragione delle difese di controparte, sin d 'ora indicando a testi i signori: , , , tutti presso la società CASO - Condannare la società Persona_1 CP_5 CP_6 Parte_2 Pt_1 (C.F. e P. IVA: ), già con sede in Varese, via Carducci 6, in persona del legale rappresentante pro tempore
[...] P.IVA_1 Controparte_7 alla refusione delle spese di lite, spese generali, oltre accessori di legge del presente giudizio e del monitorio.”.
Concise ragioni della decisione Con atto di citazione ritualmente notificato in data 16/04/2024, ha proposto opposizione Parte_1
al decreto ingiuntivo n. 2436/2024, emesso dal Tribunale di Milano, in data 19/02/2024, a favore di per l'importo di euro 44.180,41 oltre interessi e spese della procedura monitoria, Controparte_1
portato dalle fatture n. 95/VI del 18/04/2023 e n. 105/VI del 5/6/2023, emesse a titolo di corrispettivo per le opere di posa del sistema isolante presso due edifici siti a Verona in via Aquileia
n. 22.
Parte opponente, quali motivi di opposizione, ha dedotto, in sintesi, che: a) nell'ambito del contratto di subappalto stipulato tra EL S.p.a. e quest'ultima in data 22/03/2023 concluse, Parte_1
a sua volta, un contratto di subappalto con la avente ad oggetto la posa del sistema Controparte_1 isolante cd. “cappotto” presso due edifici (A e B), ubicati in Via Aquileia n. 22 a Verona;
b) le parti, alla clausola 7 del contratto di subappalto, derogarono alla competenza per territorio prevedendo, come foro esclusivo, per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione del contratto, il Tribunale di Brescia;
c) nominò, come proprio referente e come intermediario nelle comunicazioni Parte_1
con la KO ND, mentre la subappaltatrice nominò ; c) le Controparte_1 Persona_1
parti, alla clausola 5 del contratto, pattuirono che la posa del c.d. cappotto presso il fabbricato A sarebbe dovuta avvenire entro il 10/05/2023, mentre l'ultimazione della posa presso il fabbricato B entro il 10/06/2023; d) le opere non vennero eseguite direttamente dalla società opposta, la quale si avvalse – non si comprende se in virtù di un distaccamento di lavoratori o in forza di plurimi contratti di subappalto non autorizzati dall'appaltatrice – di personale alle dipendenze di DM S.r.l.;
e) la società subappaltatrice fu presente sul cantiere di Via Aquileia unicamente nei seguenti periodi: in data 20/01/2023 per l'esecuzione di test preliminari, dal 01/02/2023 al 08/02/2023 e, infine, dal 15/02/2023 al 10/04/2023; f) le lavorazioni in cantiere vennero sospese da parte della
2 committente principiale EL S.p.a. per una settimana dall' 08/02/2023 al 15/02/2023 in attesa che inviasse tutta la documentazione relativa alla sicurezza dei lavoratori;
g) la CP_1
subappaltatrice non rispettò le tempistiche di lavorazione di cui alla clausola 5 del contratto, tanto che il al fine di scongiurare l'ipotesi di recesso della committente principale dal contratto CP_2 di appalto, chiese all' se fosse disponibile ad incrementare fino a 20 il numero dei lavoratori Per_1 di presenti in cantiere;
quest'ultimo confermò l'invio di ulteriore personale oltre alla CP_1
consegna della relativa documentazione sulla sicurezza per il lunedì successivo;
i) le rassicurazioni dell' vennero disattese tanto che il in seguito ad un accesso sul cantiere il giorno Per_1 CP_2
03/04/2023, constatò l'assenza di tutti gli operai della subappaltatrice e, in tale occasione, fece due video che inviò alla controparte;
l) in data 15/04/2023, abbandonò definitivamente il CP_1
cantiere, lasciando le opere incomplete, avendone realizzate solo il 20% rispetto a quelle pattuite;
m) conseguentemente, EL S.p.a. e conclusero in data 11/04/2023 un accordo di Parte_1
stralcio delle opere inerenti al fabbricato B, che cagionò alla società opponente un minor ricavo pari ad euro 557.410,30; n) fu costretta ad affidare ad una nuova impresa - di Parte_1 CP_4
- le lavorazioni sul fabbricato A, la quale però preventivò Controparte_3
un prezzo al metro quadro superiore rispetto a quello preventivato da , causandole, quindi, CP_1
un danno, pari al maggior costo esposto, di euro 6.448,00 oltre iva;
n) si rese, altresì, CP_1
inadempiente rispetto agli obblighi contributivi nei confronti degli operai impiegati nel cantiere, tanto che sette di questi agirono in giudizio nei confronti di EL S.p.a. e Controparte_1
D.M. S.r.l. invocando la responsabilità solidale ex art 29 comma 2 D.lgs. 276/2003 e ottennero un'ingiunzione di pagamento provvisoriamente esecutiva per un totale di euro 37.884,88, il cui ammontare, inizialmente pagato da EL S.p.a., venne, poi, addebitato ad mediante Parte_1
trattenuta di parte del corrispettivo ad essa spettante per il subappalto;
o) in data 19/06/2023 Pt_1
prima ancora di venire a conoscenza delle ingiunzioni di pagamento di cui sopra, contestò a
[...]
il grave inadempimento posto in essere da questa. CP_1
Alla luce delle suddette allegazioni ha concluso chiedendo: - in via preliminare, di dichiarare l'incompetenza per territorio del Tribunale di Milano;
- in via principale, nel merito, di dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto in quanto nullo, inammissibile e comunque infondato in fatto e in diritto;
- in via riconvenzionale, di condannare la al risarcimento CP_1
del danno quantificato in euro 601.743,18.
Si è costituita tempestivamente in giudizio allegando, in sintesi, che: a) con Controparte_1
riferimento alla pattuizione relativa alla competenza esclusiva del Tribunale di Brescia, la stessa non dovrebbe trovare applicazione, poiché non trattasi di controversia inerente all'interpretazione del contratto, bensì relativa all'inadempimento di obbligazioni da esso nascenti;
b) nell'ambito del
3 contratto di subappalto stipulato tra EL S.p.a. e (GG , in data Controparte_7 Parte_1
19/12/2022, quest'ultima subappaltò a con contratto del 22/03/2023, la posa del Controparte_1
c.d. cappotto su entrambi gli edifici del cantiere di Via Aquileia, a Verona;
c) subappaltò, CP_1
a sua volta, le opere alla società OV Euro TR, alla quale versò tutti i corrispettivi;
OV
Euro TR subappaltò, a sua volta, le opere a DM S.r.l., la quale prestò, altresì, in distacco i propri dipendenti a;
d) tra il e l' per vi fu CP_1 Parte_3 Per_1 Controparte_1
un costante e intenso scambio di informazioni in merito all'avanzamento dei lavori in cantiere per tutta la durata del rapporto tra le parti;
e) il in data 17/04/2023, inviò all' il SAL CP_2 Per_1
del mese di marzo, il cui ammontare (unitamente alle 40 ore in economia lavorate per un totale di euro 1.000) venne quantificato in euro 32.920,10 corrispondente, quindi, all'importo della fattura n.
95/VI del 18/04/2023 che venne emessa da e azionata per il residuo insoluto nel CP_1
procedimento monitorio;
f) dal suddetto SAL e dalle fotografie scattate in cantiere, emerse che
, a Marzo 2023, avesse già eseguito lavorazioni per un quantitativo mai inferiore al 30%, CP_1
ovvero al 35%, nonché al 70% e 100% sul totale degli impegni contrattuali assunti;
g) peraltro, con e-mail del 19/04/2023, il confermò sia la correttezza della fattura n. 95/VI, sia la CP_2
circostanza che si potesse procedere con il pagamento, riconoscendo, quindi, la debenza della somma residua pari ad euro 16.960,05, poi oggetto di ingiunzione di pagamento;
h) il CP_2
con comunicazione del 6/06/2023, inviò il SAL di aprile 2023 per un importo pari ad euro
23.548,96 confermando, al contempo, che avesse proseguito con le lavorazioni in CP_1
cantiere anche dopo il mese di marzo 2023; i) il totale dei corrispettivi accertati nel SAL di Aprile
2023 pari ad euro 23.548,96, oltre euro 3.600,00 per ulteriori lavorazioni riconosciute dalla società opponente, vennero fatturati da con il documento 105/VI oggetto di ingiunzione di CP_1 pagamento;
l) non contestò l'esecuzione effettiva delle lavorazioni, ma, con la missiva Parte_1
di giugno 2023 (da questa prodotta sub doc 20), dichiarò che, a fronte del danno subito per via degli inadempimenti imputabili alla subappaltatrice, l'ammontare delle spettanze di sarebbe CP_1
dovuto essere compensato con la maggior somma dovuta a a titolo di risarcimento del Parte_1 danno;
m) il cantiere venne sospeso per una settimana dall' 01/02/2023 all'8/02/2023, e, in ogni caso, inviò tutta la documentazione richiesta, tanto che già in data 15/02/2023 le CP_1
lavorazioni ripresero regolarmente;
n) EL contestò ad con comunicazione del Parte_1
7/02/2023 – quindi ben prima della conclusione del contratto di subappalto oggetto di causa – ritardi nel completamento delle lavorazioni;
l'approvazione del SAL di marzo, infatti, fu ottenuta dall'appaltatrice solo grazie alle opere eseguite da;
o) anche rispetto alle contestazioni CP_1
del 02/03/2023 che EL rivolse all'appaltatrice opponente in merito all'incompletezza della documentazione relativa alla sicurezza dei lavoratori, , una volta informata, inviò subito i CP_1
4 documenti mancanti, spettando solo ad – disponendo della credenziali - il relativo Pt_1
caricamento all'interno del portale Q1; p) in ogni caso, le parti stipularono il contratto di subappalto solo in data 22/03/2023, quindi successivamente a tutti i fatti suddetti, concordando inoltre, alla clausola 2, che qualsiasi patto verbale o scritto antecedente al contratto sarebbe stato da considerarsi consensualmente risolto senza che nessuna delle parti avrebbe potuto pretendere alcunché dall'altra; conseguentemente, in ragione della portata novativa del contratto, le doglianze di parte opponente debbano considerarsi illegittime;
q) , poi, in data 15/04/2023, non abbandonò il cantiere, CP_1
bensì ne venne estromessa in virtù dei nuovi accordi intercorsi, da un lato, tra EL S.p.a. e con cui queste pattuirono in data 11/04/2023 lo stralcio delle opere sul fabbricato B, e, Parte_1 dall'altro, tra e la nuova impresa subappaltatrice Pt_1 Controparte_8
del 14/04/2023, a cui vennero conferiti i lavori precedentemente subappaltati a
[...] CP_1
sul fabbricato A e che comportarono, altresì, l'illegittima sospensione dei pagamenti nei confronti di quest'ultima; r) – contrariamente a quanto affermato dalla società opponente - CP_1
incrementò i lavoratori da impiegare presso il cantiere i quali furono, come da documentazione fornita ad , distaccati dalla società DM S.r.l. e impiegati nel cantiere di Via Aquileia in favore Pt_1 di;
s) nota ad fu, altresì, la circostanza della presenza in cantiere dell'impresa CP_1 Parte_1
OV Euro Costruzione S.R.L.CR, nella persona di . Controparte_9
Alla luce delle suddette allegazioni ha concluso chiedendo: - in via preliminare, di rigettare l'eccezione di incompetenza territoriale;
- in via principale, nel merito, di accertare e dichiarare il recesso unilaterale della società opponente e per l'effetto condannarla a risarcire in favore di l'importo di euro 44.180,41 a titolo di spese e lavori eseguiti ed euro 30.321,80 a titolo di CP_1
mancato guadagno.
Verificata la regolarità del contraddittorio e svolte le ulteriori verifiche preliminari a norma dell'art. 171 bis c.p.c. è stata fissata la prima udienza, rispetto alla quale sono decorsi i termini perentori per il deposito delle memorie integrative.
Maturate le preclusioni assertive e istruttorie, all'esito della prima udienza di comparizione e trattazione - nel corso della quale non è stato possibile esperire il tentativo di conciliazione a norma dell'art. 185 c.p.c. - sono state rigettate sia l'istanza ex art. 648 c.p.c. di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, sia le prove costituende articolate dalle parti
Fissata udienza di rimessione della causa in decisione, sono stati assegnati i termini perentori massimi ex art. 189 c.p.c.
1. La società opponente, richiamando la clausola 7 del contratto di subappalto, ai sensi della quale
“per qualsiasi controversia attinente l'interpretazione del contratto, è esclusivamente competente il
Foro di Brescia”, ha sollevato eccezione di incompetenza territoriale dell'adito Tribunale.
5 Come noto, ai sensi dell'art 29 c.p.c., le parti possono derogare alla competenza territoriale eleggendo un foro esclusivo purché l'accordo rivesta la forma scritta e si riferisca a uno o più affari determinati.
Nel caso di specie, le parti pattuirono in modo espresso di devolvere in via esclusiva alla competenza del Foro di Brescia non genericamente qualsiasi controversia, bensì qualsiasi controversia inerente all'interpretazione del contratto di subappalto oggetto di causa.
Si ritiene che se, da un lato, la clausola non debba rivestire una formula sacramentale, dall'altro, debba essere, in ogni caso, specifica e non generica sia in ordine alle tipologie di controversie per le quali le parti intendano derogare alla competenza territoriale, sia rispetto all'attribuzione esclusiva della competenza territoriale ad un altro foro.
La Suprema Corte ha, infatti, chiarito che (Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 18707 del 04/09/2014 (Rv.
633035 - 01): “La designazione convenzionale di un foro territoriale, anche ove coincidente con alcuno di quelli previsti dalla legge, assume carattere di esclusività solo in caso di pattuizione espressa, la quale, pur non dovendo rivestire formule sacramentali, deve comunque risultare da una inequivoca e concorde manifestazione di volontà delle parti volta ad escludere la competenza degli altri fori previsti dalla legge, sicché la clausola, con la quale venga stabilita la competenza di un determinato foro "per qualsiasi controversia", non è idonea ad individuare un foro esclusivo”.
La clausola 7 del contratto di subappalto oggetto di causa – per come pattuita – assolve a quanto sopra indicato, in quanto attribuisce in modo espresso e inequivoco la competenza esclusiva al Foro di Brescia unicamente per le controversie relative all'interpretazione del contratto, non includendo – neppure genericamente – le cause relative all'esecuzione del contratto stesso.
Nella causa in oggetto, non emerge alcuna questione relativa né all'interpretazione delle singole clausole contrattuali, né del contratto nel suo complesso, vertendosi piuttosto in materia di inadempimento contrattuale, di conseguenze dannose e di esercizio del recesso legale ai sensi dell'art 1671 c.c.
Per tali ragioni, la suddetta clausola non potrà trovare applicazione e l'eccezione preliminare deve essere conseguentemente rigettata.
2. La parte ingiungente sin dalla procedura monitoria, ha agito in giudizio per Controparte_1
ottenere il pagamento dei corrispettivi contrattuali pattuiti con il contratto di subappalto per le opere di posa del cappotto termico.
Non è oggetto di contestazione, a norma dell'art. 115 c.p.c., oltre che dimostrato dalle prove precostituite agli atti, che la società opponente (già , commissionò a Parte_1 Controparte_7
gli interventi di posa del sistema isolante c.d. “cappotto” sugli edifici A e B di cui al Controparte_1
cantiere sito in Via Aquileia, a Verona.
6 a sostegno della domanda di pagamento, ha allegato di aver realizzato le opere Controparte_1
commissionatele da - richiamando i SAL di marzo e aprile del 2023 (docc. 12 e 16 fasc. Parte_1
opposta) - e di non aver ricevuto il saldo del prezzo, pari ad euro 44.180,41 portato dalle fatture n.
95/VI del 18/04/2023 e n. 105/VI del 05/06/2023.
La società opponente, non solo, come evidenziato, non ha contestato la sussistenza della fonte negoziale – rappresentata dal contratto di subappalto – e l'accordo inerente alle lavorazioni aggiuntive, i cui corrispettivi vennero riportati nella fattura 105/VI, ma neanche l'effettiva esecuzione delle lavorazioni oggetto delle fatture.
Difatti, la sub committente ha eccepito, a norma dell'art. 1460 c.c., che sospese il pagamento del saldo del corrispettivo, in quanto la subappaltatrice accumulò ritardo nell'esecuzione delle lavorazioni – anche a causa dell'omesso invio della documentazione sulla sicurezza sul lavori – e non completò la commessa, abbandonando definitivamente il cantiere in data 15/04/2023, determinando conseguenze dannose in capo all'opponente, la quale fu costretta sia a rideterminare l'oggetto del contratto concluso con EL S.r.l., sia a incaricare una impresa terzo del completamento del cappotto.
Oltre alla mancata contestazione da parte dell'opponente, a norma dell'art. 115 c.p.c., dell'attività e del valore della lavorazioni oggetto della fatture della procedura monitoria, nella Controparte_1
comparsa di costituzione e risposta, ha, altresì, allegato e provato il riconoscimento da parte della società opponente della debenza dei corrispettivi di cui alle fatture oggetto di ingiunzione di pagamento, oltre alla circostanza che la stessa sia nel mese di marzo 2023, sia nel mese di aprile
2023 fosse stata presente sul cantiere di Via Aquileia.
In particolare, successivamente all'invio, in data 17/04/2023, del SAL di Marzo 2023, il cui ammontare venne quantificato in euro 32.920,10, emise la fattura n. 95/VI che il Controparte_1
– da qualificarsi pacificamente come referente di - con e-mail del 19/04/2023 CP_2 Parte_1
(doc 15 fasc. opposta) affermò essere corretta e che, quindi, fosse possibile procedere con il relativo pagamento.
Parimenti, quanto alla debenza dei corrispettivi di cui alla fattura n. 105/VI, l'importo venne precisato con l'invio del SAL di Aprile 2023 e, con la missiva di giugno 2023, la società opponente riconobbe che: “A fronte della suddetta revoca la mia assistita ha subito un danno pari quantomeno al corrispettivo convenuto per le opere relative al suddetto edificio e quindi ad € 557.410,30 oltre iva che dovranno essere da Voi integralmente risarciti al netto dell'importo di cui alla fattura n.
105/Vi che viene interamente compensata con la maggior somma dovuta alla mia cliente”.
Tanto premesso sulla titolarità in capo all'appaltatrice del credito portato dalle fatture in oggetto, il riconoscimento e la liquidazione dello stesso è subordinato – sostanzialmente e logicamente - sia
7 all'esame dell'eccezione di inadempimento e alla conseguente domanda riconvenzionale articolate dalla opponente, sia della reconventio reconventionis della subappaltatrice, articolata dall'opposta, a norma dell'art. 1671 c.c., sull'accertamento del diritto di recesso da parte della sub committente.
Orbene, quanto all'eccezioni sul ritardo maturato dalla subappaltatrice, sul mancato completamento dell'opera nel termine pattuito nella contratto e sull'abbandono del cantiere in data 15/04/2023 da parte di quest'ultima, si desume, in realtà, dalle prove precostituite, che, da un lato, proprio in forza della clausola 5 del contratto di subappalto, si impegnò a completare il cappotto del Controparte_1
Fabbricato A) in data 10.05.2023, il cappotto del Fabbricato B) in data 10.06.2023 e il controsoffitto in data 30.06.2023; dall'altro, la sub committente sottoscrisse in data antecedente Parte_1 rispetto ai termini pattuiti con l'opposta, non solo, il contratto con EL S.p.a., avente ad oggetto la modificato dell'oggetto, ma anche il contratto con il quale incaricò una impresa terza dell'esecuzione delle lavorazioni nel Fabbricato A).
Nello specifico, in data 11/4/2023, e EL S.p.a. conclusero “un accordo stralcio Parte_1 opere”, eliminando, dall'incarico, “cappotti termici e lavorazioni annesse al Fabbricato B;
Isolamento termico e rivestimento in cartongesso del Piano Piloty Fabbricato B”, mantenendo inalterate solo le lavorazioni commissionate sul fabbricato A) e, in data 14/04/2023, Parte_1
commissionò alla società il completamento dei CP_4 Controparte_3
lavori prima affidati a inerenti proprio al Fabbricato A). CP_1
Tale condotta, come demandato dalla opposta, può essere sussunta nell'esercizio, in forma tacita, del diritto potestativo di recesso spettante, per legge, al committente - o al sub committente - ex art. 1671 c.c.
Difatti, “l'abbandono” del cantiere da parte del subappaltatore, non solo, risulta contrastante con il comportamento tenuta dalla sub committente che modificò l'accordo originario (doc. 16 fasc. opponente) e commissionò ad un terzo il completamento dell'opera prima del 15/04/2023, ma comunque sarebbe giustificato dalla conclusione di un nuovo contratto, inerente alle lavorazioni del
Fabbricato A), con una impresa terza (doc. 21 fasc. opponente), proprio il giorno prima
(14/04/2023).
Anche i video del 03/04/2023, formati dal ND (sub doc. 15a-15b fasc. opponente), non sono idonei a dimostrare né l'effettiva assenza di tutti gli operai riferibili a sul cantiere, né CP_1
tantomeno il conseguente abbandono del cantiere da parte della società opposta. Parimenti, la prova dell'ascrivibilità alla subappaltatrice del mancato completamento dell'opera non può ricavarsi neppure dai modelli IL (doc. 5 fasc. opponente), i quali riportano semplicemente la data del
15/04/2023 come termine finale del distacco dei lavoratori, considerato che, peraltro, il contratto di subappalto con la società di risulta essere stato CP_4 Controparte_3
8 stipulato il giorno prima (ossia il 14/04/2023) del presunto abbandono del cantiere da parte di di data 15/04/2023. CP_1
Il recesso, integrando un diritto potestativo del committente, prescinde dall'altrui inadempimento ex art. 1218 c.c. e può essere esercitato, quindi, anche nei confronti della parte adempiente.
Tuttavia, l'esercizio di tale diritto non esclude, qualora specificatamente contestato, come nel caso di specie, un inadempimento pregresso della controparte, foriero di danni conseguenza.
Come chiarito, infatti, dalla Suprema Corte di Cassazione:
- Sez. 2, Sentenza n. 9645 del 02/05/2011 (Rv. 617702 – 01) “Nel contratto di appalto, il recesso unilaterale del committente previsto dall'art. 1671 cod. civ. costituisce esercizio di un diritto potestativo e, come tale, non esige che ricorra una giusta causa;
ne consegue che la domanda giudiziale con la quale l'appaltatore chieda l'accertamento di tale recesso si fonda su presupposti diversi da quelli posti a base dell'azione con cui il medesimo deduca
l'inadempimento del committente, giacchè quest'ultima domanda implica un'indagine comparativa delle condotte tenute dalle parti al fine di verificare la colpevolezza e la gravità del comportamento denunciato;
- (Sez. 2 - , Sentenza n. 2130 del 27/01/2017 (Rv. 642485 - 01) “In tema di appalto, nel caso di recesso del committente - sia per l'ipotesi di recesso legale di cui all'art. 1671 c.c., esercitabile in qualunque momento dopo la conclusione del contratto e che può essere giustificato anche dalla sfiducia verso l'appaltatore per fatti d'inadempimento, sia per l'ipotesi di recesso convenzionale, ex art. 1373 c.c. - il contratto si scioglie senza necessità di indagini sull'importanza e gravità dell'inadempimento, le quali sono rilevanti soltanto quando il committente, pretenda dall'appaltatore il risarcimento del danno per inadempimento, nonostante questi abbia esercitato il suo diritto potestativo di recedere dal contratto”.
- (Sez. 2 - , Sentenza n. 421 del 08/01/2024 (Rv. 669913 - 01) “In tema di appalto, qualora il committente eserciti il diritto unilaterale di recesso ex art. 1671 c.c., non è preclusa la sua facoltà di invocare la restituzione degli acconti versati e il risarcimento dei danni subiti per condotte di inadempimento verificatesi in corso d'opera e addebitabili all'appaltatore; in tale evenienza la domanda risarcitoria non è sottoposta alla disciplina di cui alla garanzia speciale per le difformità e i vizi dell'opera e ai conseguenti termini decadenziali e prescrizionali previsti dall'art. 1667 c.c., posto che, a fronte della mancata ultimazione dell'opera, l'inadempimento contestato è attratto alla regolamentazione ordinaria e non a quella speciale.”
Nella fattispecie in esame, la sub committente ha allegato l'inadempimento della Parte_1
subappaltatrice, rappresentato dal ritardo nella esecuzione delle lavorazioni e ha chiesto la condanna di quest'ultima al risarcimento dei danni: da un lato, il mancato guadagno causato dallo stralcio da
9 parte di EL delle opere sul fabbricato B e il maggior costo sostenuto per il pagamento dei corrispettivi in favore della nuova società subappaltatrice, e, dall'altro, la somma pagata da
EL S.p.a. ai lavoratori impiegati da nel cantiere, in forza dei decreti ingiuntivi CP_1
emessi per omesso pagamento delle retribuzioni a favore degli stessi, successivamente decurtata dalla stessa EL dal corrispettivo dovuto ad Parte_1
Quanto al risarcimento del danno da mancato guadagno, parte opponente, nell'atto di citazione, ha quantificato tale voce nella somma di euro 557.410,30, pari alla parte del corrispettivo decurtata da
EL S.p.a. nell'accordo negoziale di stralcio delle opere sul fabbricato B, sottoscritto con al fine di evitare la perdita del beneficio fiscale per l'efficientamento energetico ex lege Parte_1
n. 77 del 17/07/2020.
In particolare, nell'accordo in esame, si diede atto della circostanza per cui EL S.p.a. segnalò più volte ad l'insufficienza della forza lavoro necessaria per rispettare i termini di Parte_1
completamento delle opere concordate in contratto e che in data 03/04/2023 le strategie correttive poste in essere da risultarono definitivamente non risolutive dell'eccessivo ritardo Pt_1
accumulato.
La società opponente ha allegato e provato con le comunicazioni del 30 e 31 marzo 2023 e 1 aprile
2023 di avere riferito a – dopo confronto con EL – che al fine di colmare il ritardo CP_1 accumulato nelle lavorazioni l'unica soluzione sarebbe potuta essere quella di incrementare i lavoratori raggiungendo il numero di 20 operai invece di 10.
confermò l'invio di ulteriori lavoratori, ma in ogni caso EL procedette con lo CP_1
stralcio delle opere sul fabbricato B.
Come noto, anche prescindendo dalla prova del nesso di causalità materiale inerente alla riferibilità causale del ritardo alla subappaltatrice, il danno da mancato guadagno non può consistere nel prezzo pattuito globale, poiché nel corso delle opere l'appaltatore sostiene dei costi indispensabili per la realizzazione delle opere stesse che, pertanto, dal primo devono essere necessariamente detratte.
La società opponente, limitandosi a chiedere il pagamento della voce di corrispettivo stralciata, non ha assolto l'onere di dimostrare quale sarebbe stato l'utile netto da lui conseguibile con l'esecuzione delle opere originariamente appaltate, costituito dalla differenza tra il pattuito prezzo globale dell'appalto e le spese che si sarebbero rese necessarie per la realizzazione delle opere.
Non può qualificarsi come danno da mancato guadagno neppure la somma specificata dalla società opponente nella memoria integrativa n.1 ex art. 171 ter c.p.c. di euro 340.835,95, pari alla differenza tra l'importo di euro 557.410,60 (somma che avrebbe corrisposto EL a titolo di
10 corrispettivo per le opere sul fabbricato B) ed euro 216.574,63 (somma che avrebbe dovuto Pt_1 corrispondere a se quest'ultima avesse eseguito i lavori sul fabbricato B). CP_1
Anche in questo caso vengono presi in considerazione i prezzi pattuiti con la subappaltatrice e la sub committente originaria - che sono obbligazioni di valuta di fonte negoziale soggette al principio nominalistico dell'art. 1277 c.c. e non possono mai assurgere a prova del danno, ossia della diversa obbligazione di valore di fonte legale - senza, peraltro, allegare e provare, entro il termine perentorio delle preclusioni, l'utilità patrimoniale che avrebbe conseguito, nonostante il nuovo contratto di subappalto concluso con il subappaltatore CP_4 Controparte_3
[...]
Parimenti infondata e la domanda di risarcimento del danno pari il maggior costo – al metro quadro
- sostenuto dalla sub committente per il pagamento del corrispettivo in favore della nuova società subappaltatrice , la quale venne incaricata di Controparte_8 portare a termine le lavorazioni inerenti all'edificio A).
Orbene, la società opposta – entro il termine delle preclusioni assertive - ha contestato l'inadempimento allegando, in particolare, che, come si evince dal SAL di marzo ed aprile 2023, quest'ultima in quel periodo avesse già incontestabilmente eseguito lavorazioni in percentuale “mai inferiore al 30%, ovvero al 35%, nonché al 70% e 100% degli impegni contrattuali, presenziando in cantiere anche dopo il mese di marzo 2023”.
Oltre a tale specifica contestazione fondata sui SAL (docc. 12, 16 e 24 fasc. opposta), la subappaltatrice ha prodotto la “relazione sopralluogo” del 23/02/2023 e del 10/03/2023.
Nondimeno, anche volendo seguire la prospettazione della conclusione del contratto per cui è causa in data 25/01/2023, la EL S.p.a. aveva già contestato, nel febbraio 2023, ossia pochi giorni dall'inizio delle opere da parte dell'opposta, problemi inerenti alla mancanza di operai e al ritardo nell'esecuzione delle lavorazioni, circostanza che risulta in contrasto con le allegazioni dell'opponente su un inesatto adempimento ascrivibile alla . CP_1
In altri termini, alla luce della data di conclusione del contratto di subappalto, della cronologia delle contestazioni e della circostanza non contestata che nel cantiere operarono molti subappaltatori con diversi compiti, può fondatamente ritenersi che avesse iniziato a maturare un ritardo per Parte_1
fatti non imputabili al subappaltatore.
A ciò deve aggiungersi quanto argomentato sulla mancanza di prova di un abbandono del cantiere ascrivibile alla subappaltatrice in data 15/04/2023, atteso l'accertamento, in questa sede, dell'esercizio in forma tacita del diritto potestativo di recesso da parte della proprio in Parte_1 data 14/04/2023, allorquando conferì l'incarico di completare il cappotto del fabbricato B ad una altra impresa.
11 La mancanza di prova del nesso di causalità materiale non può che escludere un inadempimento ascrivibile all'opponente - e quindi, a fortiori, un danno risarcibile – in quanto la stessa non abbandonò il cantiere, bensì venne “estromessa” da parte della società opponente che incaricò un'altra impresa al suo posto.
Da ultimo, deve rigettarsi anche la domanda di risarcimento del danno fondata sull'asserita decurtazione, da parte della EL, dal corrispettivo dovuto ad dell'importo Parte_1 corrisposto ai lavoratori impiegati nel cantiere, stante l'omesso pagamento (spettante a CP_1
delle retribuzioni degli stessi per euro 37.884,88.
[...]
Orbene, non è oggetto di contestazione il mancato pagamento delle retribuzioni dei lavoratori distaccati come anche sono stati confermati dalla opposta sia l'emissione dei decreti ingiuntivi, sia il pagamento dei crediti da parte della EL.
Sennonchè, a fronte della specifica contestazione da parte della subappaltatrice, difetta la prova dell'effettiva decurtazione della somma in oggetto dal corrispettivo contrattuale spettante ad Pt_1
[...]
Difatti, nella comunicazione e-mail (doc. 19 fasc. opponente) inviata dalla si diede atto Parte_4
che si sarebbe proceduto alla compensazione tra i rispettivi crediti, ma tale circostanza – ossia l'effettiva decurtazione dal prezzo pattuito dell'ammontare dei danni subiti per il mancato pagamento delle retribuzioni dei lavoratori distaccati – non è stata provata dalla parte opponente, entro il termine perentorio delle preclusioni istruttorie.
Passando alla reconventio reconventionis risarcitoria formulata da parte opposta, l'esercizio del diritto unilaterale di recesso, ai sensi dell'art 1671 c.c., prescindendo dall'inadempimento, comporta che l'appaltatore o il subappaltatore sia comunque tenuto indenne delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno.
In primo luogo, non vi sono prove di ulteriori lavori eseguiti rispetto a quelli già oggetto della procedura monitoria.
In secondo luogo, la prova del mancato guadagno - che non può prescindere dalla allegazione specifica e prova dei costi sostenuti - deve essere fornita dall'appaltatore, il quale non si può limitare a chiedere un danno pari alla saldo del prezzo decurtato del 30%.
Sul punto, la Suprema Corte insegna che: (Sez. 2 - , Sentenza n. 8853 del 05/04/2017 (Rv. 643543 -
02) “In ipotesi di recesso unilaterale del committente dal contratto d'appalto, ex art. 1671 c.c., grava sull'appaltatore, che chieda di essere indennizzato del mancato guadagno, l'onere di dimostrare quale sarebbe stato l'utile netto da lui conseguibile con l'esecuzione delle opere appaltate, costituito dalla differenza tra il pattuito prezzo globale dell'appalto e le spese che si sarebbero rese necessarie per la realizzazione delle opere, salva la facoltà, per il committente, di
12 provare che l'interruzione dell'appalto non ha impedito all'appaltatore di realizzare guadagni sostitutivi ovvero gli ha procurato vantaggi diversi.”
Conseguentemente, in difetto di allegazione specifica prima che di prova, anche tale domanda è destituita di fondamento.
3. In conclusione, l'opposizione essere rigettata con conseguente conferma del decreto ingiuntivo.
Parimenti, devono essere rigettate le domande riconvenzionali articolate dalla Parte_1
In parziale accoglimento della reconventio reconventionis della si accerta che la Controparte_1 sub committente esercitò il diritto di recesso a norma dell'art. 1671 c.c., ma si rigetta, per mancanza di prova, la richiesta di risarcimento del mancato guadagno.
Le spese processuali sono poste a carico della parte opponente, risultata soccombente in via prevalente, sulla scorta del D.M. 147/2022, tenuto conto del valore del solo decreto ingiuntivo (euro
44.180,41) alla luce sia del rigetto delle domande riconvenzionali della opponente, sia dell'infondatezza reconventio reconventionis di risarcimento da mancato guadagno danno formulata da parte opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) rigetta l'opposizione di Parte_1
2) rigetta le domande riconvenzionali articolate da Parte_1
3) conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 2436/2024 del 19/02/2024, che acquista definitivamente efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
4) accerta che esercitò il diritto di recesso a norma dell'art. 1671 c.c.; Parte_1
5) rigetta la reconventio reconventionis di risarcimento del danno da mancato guadagno articolata da Controparte_1
6) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di parte opposta, che si liquidano Parte_1
in euro 7.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Così deciso in Milano il 21 marzo 2025.
Il Giudice
(Stefania Novelli)
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice unico nella persona del dott. STEFANIA NOVELLI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
) rappresentata e difesa dall'avv. Marco Avanza, del Foro di Brescia, indirizzo Parte_1 P.IVA_1
PEC Email_1
-attore opponente -
CONTRO
( , rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro Claudio Antonio Morelli, Controparte_1 P.IVA_2 presso lo studio del quale in Viale Premuda n.14, a Milano, ha eletto domicilio, come da procura agli atti.
- Convenuto opposto -
Conclusioni:
Per l'attore opponente: come da fogli di PC: “In via Preliminare - non concedere, nel caso in cui l'opposta lo chiedesse, la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto essendo l'opposizione fondata su prova scritta. - dichiarare l'incompetenza per territorio del tribunale di Milano in favore del Tribunale di Brescia. In via Principale - Dichiarare nullo e/o inefficace e in ogni caso revocare l'opposto decreto ingiuntivo n. 2436/2024 del 14.02.2022, R.G. 45178/2023 emesso dal Tribunale di Milano perché nullo, inammissibile, improponibile e comunque infondato in fatto ed in diritto. In via riconvenzionale - Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione di incompetenza territoriale, Controparte condannare la (C.F. ) con sede a Milano, in via Monte Napoleone n. 8, in persona del legale rappresentante pro- P.IVA_2 tempore, a pagare alla la somma di € 601.743,18 o quell'altra somma accertata e ritenuta anche ex art. 1226 c.c., oltre interessi legali ex Parte_1 art. 5 Dlgs 231/2002 dalla notifica del presente atto al saldo effettivo. In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali. In via istruttoria Si chiede ammettersi, con riserva di integrazione del capitolato testimoniale nei termini di legge, prova per testi sui seguenti capitoli: Si chiede ammettersi prova per interrogatorio formale e per testi sui seguenti capitoli di prova: - Cap. 1: Vero che in data 10.01.2023 la ha Parte_1Controparte_ incaricato il sig. di nato a [...] il [...] e titolare dell'omonima ditta individuale GeCo ND di ND AN (P.IVA ) con sede a S. FI (Lo) in via Garibaldi n. 35, di monitorare l'andamento del cantiere oggetto del contratto che le si P.IVA_3 rammostra come doc. 3 ? - Cap. 2: Vero che i messaggi riprodotti nei docc. 9, 13, 22, 24 e 26 che le si rammostrano sono stati scambiati tra il sig. Controparte_
avete numero 3277077601 ed il sig. avente numero 3346507108 nelle circostanze di tempo indicate nei medesimi Persona_1 documenti? - Cap. 3: Vero che il doc. 25 che le si rammostra riproduce gli allegati al con- tratto sottoscritto tra e EL S.p.a. e Parte_1 relativo al cantiere di Verona via Aquileia n. 22 che parimenti le si rammostra come doc. 3? - Cap. 4: Vero che i lavoratori incaricati da CP_1 sono stati presenti nel cantiere di Verona via Aquileia nei periodi di seguito indicati: in data 20.01.2023, dal 01.08.2023 al 08.02.2023 e dal Controparte_ 15.02.2023 al 10.04.2023. - Cap. 5: Vero che in data 03.04.2023 alle ore 10.10 il sig. ha registrato con il proprio telefono cellulare i due video che le si rammostrano come doc. 15 e li ha inviati tramite l'applicazione Whatsapp al sig. ? - Cap. 6: Vero che sino al Persona_1Controparte 15.04.2023 la era l'unica subappaltatrice incaricata dalla di eseguire le opere di cui al contratto sottoscritto con Parte_1 EL S.p.a. che le si rammostra come doc. 3? - Cap. 7: Vero che EL S.p.a. ha inviato alla le comunicazioni che le si Parte_1 rammostrano come docc. 7, 10 e 19 nelle circostanze di tempo indicate nei medesimi documenti? - Cap. 8: Vero che le comunicazioni prodotte come Controparte_ docc. 8, 10, 11, 12, 14, 23 e 26 sono state inviate dal sig. al sig. nelle circostanze di tempo indicate nei medesimi Persona_1 documenti? - Cap. 9: Vero che in data 31.03.2023 EL S.p.a. ha comunicato ad che avrebbe receduto parzialmente dal contratto di Parte_1 appalto sottoscritto, che le si rammostra come doc. 3, qualora non fosse stato aumentato il nume- ro di operai presenti nel cantiere di Verona via
Aquileia n. 22? - Cap. 10: Vero che ha sottoscritto con la ditta individuale il Parte_1 Controparte_3 contratto di subappalto che le si rammostra come doc. 21 al fine di portare a termine i lavori del fabbricato A del cantiere di Verona via Aquileia n.
22? - Cap. 11: Vero che EL S.p.a. ha compensato la somma di € 37.884,88 di cui ai decreti ingiuntivi ed agli atti di precetto prodotti come doc. 18 che le si rammostrano con quanto dovuto ad in virtù del contratto che le si rammostra come doc. 3? - Cap. 12: Vero che gli Parte_1 importi di cui ai decreti ingiuntivi ed agli atti di precetto prodotti come doc. 18 che le si rammostrano sono stati pagati da EL S.p.a. direttamente ai lavoratori intimanti? - Cap. 13: Vero che il cantiere oggetto del contratto che le si rammostra come doc. 3 aveva ad oggetto la realizzazione del sistema isolante (cosiddetto “cappotto”) e del “controsoffitto” su due edifici siti a Verona in via Aquileia n. 22 per un'estensione complessiva di 12.897,47 mq di cui 6.448,74 mq in re- lazione al fabbricato A e 6.448,78 mq in relazione al fabbricato B? - Cap. 14: Vero che il doc.
12 di parte opposta che le si rammostra ha ad oggetto un SAL (stato di avanzamento lavori) relativo ad una superficie di 4.020 mq di cui ad alcune
1 scale del fabbricato A sito a Verona in via Aquileia n. 22? - Cap. 15: Vero che il doc. 24 di parte opposta che le si rammostra ha ad oggetto un SAL
(stato di avanzamento lavori) relativo ai lavori eseguiti sul solo fabbricato A sito a Verona in via Aquileia n. 22 e reca i prezzi che da Parte_1 ha esposto a EL S.p.a. per le lavorazioni ivi indicate? - Cap. 16: Vero che la email che le si rammostra come doc. 27 è stata Parte_1 inviata in data 27.12.2022 e che aveva come allegato il documento che parimenti le si rammostra come doc. 27? - Cap. 17: Vero che per ultimare i lavori presso il fabbricato A del cantiere sito a Verona in via Aquileia n. 22 la ha concordato con una somma superiore di € Parte_1 CP_4Controparte Controparte_ 6.448,00 rispetto a quella pattuita con per il medesimo Fabbricato A? Si indicano quali testi: residente a S.
FI (Lo) in via Garibaldi n. 35, ing. (presso EL S.p.a.) residente a [...], presso Testimone_1 Testimone_2 EL S.p.a., presso EL S.p.a. e presso EL S.p.a. . In caso di contestazione circa la Testimone_3 Testimone_4 documentazione prodotta come doc. 18 si chiede che il G.I. voglia disporre l'acquisizione del fascicolo telematico dei seguenti procedimenti radicati presso il Tribunale di Verona: R.G. 1910/2023, R.G. 2008/2023, R.G. 147/2023, R.G. 364/2024, R.G. 1920/2023, R.G. 1911/2023, R.G. 1909/2023.”. Per il convenuto opposto: come da memoria integrativa ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, previa ogni più opportuna declaratoria del caso: IN VIA PRELIMINARE - Rigettare l'eccezione di incompetenza territoriale ex adverso formulata, confermando la competenza del Tribunale di Milano. - Concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, in quanto la opposizione non risulta fondata su prova scritta, né di pronta soluzione. - In ogni caso, concedere la esecuzione provvisoria parziale del
D.I. emesso, con riferimento alla somma non contestata di € 40.509,01, oltre interessi, spese e occorrende della procedura, come già liquidati. NEL MERITO - Confermare il decreto ingiuntivo opposto. - Respingere la domanda spiegata dalla società opponente, in quanto infondata in fatto e diritto. -Accertare e dichiarare il recesso unilaterale della società e per l'effetto condannare la società a risarcire alla Parte_1 Parte_1 società l'importo di € 44.180,41 a titolo di spese e lavori eseguiti, nonché € 30.321,80 a titolo di mancato guadagno, ovvero la Controparte_1 diversa somma che sarà più compiutamente quantificata nel prosieguo di causa, anche ed eventualmente ricorrendo a criteri equitativi. IN VIA
ISTRUTTORIA - Ammettere prova per testi sulle circostanze dedotte in narrativa 2-41 comparsa depurate dei giudizi e precedute dalla locuzione
“vero che”, oltre che sugli specifici capitoli di prova che verranno formulati nei momenti processuali dedicati, con riserva di chiamare eventuali altri testi, nonché di ulteriormente e/o diversamente dedurre e produrre, anche in ragione delle difese di controparte, sin d 'ora indicando a testi i signori: , , , tutti presso la società CASO - Condannare la società Persona_1 CP_5 CP_6 Parte_2 Pt_1 (C.F. e P. IVA: ), già con sede in Varese, via Carducci 6, in persona del legale rappresentante pro tempore
[...] P.IVA_1 Controparte_7 alla refusione delle spese di lite, spese generali, oltre accessori di legge del presente giudizio e del monitorio.”.
Concise ragioni della decisione Con atto di citazione ritualmente notificato in data 16/04/2024, ha proposto opposizione Parte_1
al decreto ingiuntivo n. 2436/2024, emesso dal Tribunale di Milano, in data 19/02/2024, a favore di per l'importo di euro 44.180,41 oltre interessi e spese della procedura monitoria, Controparte_1
portato dalle fatture n. 95/VI del 18/04/2023 e n. 105/VI del 5/6/2023, emesse a titolo di corrispettivo per le opere di posa del sistema isolante presso due edifici siti a Verona in via Aquileia
n. 22.
Parte opponente, quali motivi di opposizione, ha dedotto, in sintesi, che: a) nell'ambito del contratto di subappalto stipulato tra EL S.p.a. e quest'ultima in data 22/03/2023 concluse, Parte_1
a sua volta, un contratto di subappalto con la avente ad oggetto la posa del sistema Controparte_1 isolante cd. “cappotto” presso due edifici (A e B), ubicati in Via Aquileia n. 22 a Verona;
b) le parti, alla clausola 7 del contratto di subappalto, derogarono alla competenza per territorio prevedendo, come foro esclusivo, per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione del contratto, il Tribunale di Brescia;
c) nominò, come proprio referente e come intermediario nelle comunicazioni Parte_1
con la KO ND, mentre la subappaltatrice nominò ; c) le Controparte_1 Persona_1
parti, alla clausola 5 del contratto, pattuirono che la posa del c.d. cappotto presso il fabbricato A sarebbe dovuta avvenire entro il 10/05/2023, mentre l'ultimazione della posa presso il fabbricato B entro il 10/06/2023; d) le opere non vennero eseguite direttamente dalla società opposta, la quale si avvalse – non si comprende se in virtù di un distaccamento di lavoratori o in forza di plurimi contratti di subappalto non autorizzati dall'appaltatrice – di personale alle dipendenze di DM S.r.l.;
e) la società subappaltatrice fu presente sul cantiere di Via Aquileia unicamente nei seguenti periodi: in data 20/01/2023 per l'esecuzione di test preliminari, dal 01/02/2023 al 08/02/2023 e, infine, dal 15/02/2023 al 10/04/2023; f) le lavorazioni in cantiere vennero sospese da parte della
2 committente principiale EL S.p.a. per una settimana dall' 08/02/2023 al 15/02/2023 in attesa che inviasse tutta la documentazione relativa alla sicurezza dei lavoratori;
g) la CP_1
subappaltatrice non rispettò le tempistiche di lavorazione di cui alla clausola 5 del contratto, tanto che il al fine di scongiurare l'ipotesi di recesso della committente principale dal contratto CP_2 di appalto, chiese all' se fosse disponibile ad incrementare fino a 20 il numero dei lavoratori Per_1 di presenti in cantiere;
quest'ultimo confermò l'invio di ulteriore personale oltre alla CP_1
consegna della relativa documentazione sulla sicurezza per il lunedì successivo;
i) le rassicurazioni dell' vennero disattese tanto che il in seguito ad un accesso sul cantiere il giorno Per_1 CP_2
03/04/2023, constatò l'assenza di tutti gli operai della subappaltatrice e, in tale occasione, fece due video che inviò alla controparte;
l) in data 15/04/2023, abbandonò definitivamente il CP_1
cantiere, lasciando le opere incomplete, avendone realizzate solo il 20% rispetto a quelle pattuite;
m) conseguentemente, EL S.p.a. e conclusero in data 11/04/2023 un accordo di Parte_1
stralcio delle opere inerenti al fabbricato B, che cagionò alla società opponente un minor ricavo pari ad euro 557.410,30; n) fu costretta ad affidare ad una nuova impresa - di Parte_1 CP_4
- le lavorazioni sul fabbricato A, la quale però preventivò Controparte_3
un prezzo al metro quadro superiore rispetto a quello preventivato da , causandole, quindi, CP_1
un danno, pari al maggior costo esposto, di euro 6.448,00 oltre iva;
n) si rese, altresì, CP_1
inadempiente rispetto agli obblighi contributivi nei confronti degli operai impiegati nel cantiere, tanto che sette di questi agirono in giudizio nei confronti di EL S.p.a. e Controparte_1
D.M. S.r.l. invocando la responsabilità solidale ex art 29 comma 2 D.lgs. 276/2003 e ottennero un'ingiunzione di pagamento provvisoriamente esecutiva per un totale di euro 37.884,88, il cui ammontare, inizialmente pagato da EL S.p.a., venne, poi, addebitato ad mediante Parte_1
trattenuta di parte del corrispettivo ad essa spettante per il subappalto;
o) in data 19/06/2023 Pt_1
prima ancora di venire a conoscenza delle ingiunzioni di pagamento di cui sopra, contestò a
[...]
il grave inadempimento posto in essere da questa. CP_1
Alla luce delle suddette allegazioni ha concluso chiedendo: - in via preliminare, di dichiarare l'incompetenza per territorio del Tribunale di Milano;
- in via principale, nel merito, di dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto in quanto nullo, inammissibile e comunque infondato in fatto e in diritto;
- in via riconvenzionale, di condannare la al risarcimento CP_1
del danno quantificato in euro 601.743,18.
Si è costituita tempestivamente in giudizio allegando, in sintesi, che: a) con Controparte_1
riferimento alla pattuizione relativa alla competenza esclusiva del Tribunale di Brescia, la stessa non dovrebbe trovare applicazione, poiché non trattasi di controversia inerente all'interpretazione del contratto, bensì relativa all'inadempimento di obbligazioni da esso nascenti;
b) nell'ambito del
3 contratto di subappalto stipulato tra EL S.p.a. e (GG , in data Controparte_7 Parte_1
19/12/2022, quest'ultima subappaltò a con contratto del 22/03/2023, la posa del Controparte_1
c.d. cappotto su entrambi gli edifici del cantiere di Via Aquileia, a Verona;
c) subappaltò, CP_1
a sua volta, le opere alla società OV Euro TR, alla quale versò tutti i corrispettivi;
OV
Euro TR subappaltò, a sua volta, le opere a DM S.r.l., la quale prestò, altresì, in distacco i propri dipendenti a;
d) tra il e l' per vi fu CP_1 Parte_3 Per_1 Controparte_1
un costante e intenso scambio di informazioni in merito all'avanzamento dei lavori in cantiere per tutta la durata del rapporto tra le parti;
e) il in data 17/04/2023, inviò all' il SAL CP_2 Per_1
del mese di marzo, il cui ammontare (unitamente alle 40 ore in economia lavorate per un totale di euro 1.000) venne quantificato in euro 32.920,10 corrispondente, quindi, all'importo della fattura n.
95/VI del 18/04/2023 che venne emessa da e azionata per il residuo insoluto nel CP_1
procedimento monitorio;
f) dal suddetto SAL e dalle fotografie scattate in cantiere, emerse che
, a Marzo 2023, avesse già eseguito lavorazioni per un quantitativo mai inferiore al 30%, CP_1
ovvero al 35%, nonché al 70% e 100% sul totale degli impegni contrattuali assunti;
g) peraltro, con e-mail del 19/04/2023, il confermò sia la correttezza della fattura n. 95/VI, sia la CP_2
circostanza che si potesse procedere con il pagamento, riconoscendo, quindi, la debenza della somma residua pari ad euro 16.960,05, poi oggetto di ingiunzione di pagamento;
h) il CP_2
con comunicazione del 6/06/2023, inviò il SAL di aprile 2023 per un importo pari ad euro
23.548,96 confermando, al contempo, che avesse proseguito con le lavorazioni in CP_1
cantiere anche dopo il mese di marzo 2023; i) il totale dei corrispettivi accertati nel SAL di Aprile
2023 pari ad euro 23.548,96, oltre euro 3.600,00 per ulteriori lavorazioni riconosciute dalla società opponente, vennero fatturati da con il documento 105/VI oggetto di ingiunzione di CP_1 pagamento;
l) non contestò l'esecuzione effettiva delle lavorazioni, ma, con la missiva Parte_1
di giugno 2023 (da questa prodotta sub doc 20), dichiarò che, a fronte del danno subito per via degli inadempimenti imputabili alla subappaltatrice, l'ammontare delle spettanze di sarebbe CP_1
dovuto essere compensato con la maggior somma dovuta a a titolo di risarcimento del Parte_1 danno;
m) il cantiere venne sospeso per una settimana dall' 01/02/2023 all'8/02/2023, e, in ogni caso, inviò tutta la documentazione richiesta, tanto che già in data 15/02/2023 le CP_1
lavorazioni ripresero regolarmente;
n) EL contestò ad con comunicazione del Parte_1
7/02/2023 – quindi ben prima della conclusione del contratto di subappalto oggetto di causa – ritardi nel completamento delle lavorazioni;
l'approvazione del SAL di marzo, infatti, fu ottenuta dall'appaltatrice solo grazie alle opere eseguite da;
o) anche rispetto alle contestazioni CP_1
del 02/03/2023 che EL rivolse all'appaltatrice opponente in merito all'incompletezza della documentazione relativa alla sicurezza dei lavoratori, , una volta informata, inviò subito i CP_1
4 documenti mancanti, spettando solo ad – disponendo della credenziali - il relativo Pt_1
caricamento all'interno del portale Q1; p) in ogni caso, le parti stipularono il contratto di subappalto solo in data 22/03/2023, quindi successivamente a tutti i fatti suddetti, concordando inoltre, alla clausola 2, che qualsiasi patto verbale o scritto antecedente al contratto sarebbe stato da considerarsi consensualmente risolto senza che nessuna delle parti avrebbe potuto pretendere alcunché dall'altra; conseguentemente, in ragione della portata novativa del contratto, le doglianze di parte opponente debbano considerarsi illegittime;
q) , poi, in data 15/04/2023, non abbandonò il cantiere, CP_1
bensì ne venne estromessa in virtù dei nuovi accordi intercorsi, da un lato, tra EL S.p.a. e con cui queste pattuirono in data 11/04/2023 lo stralcio delle opere sul fabbricato B, e, Parte_1 dall'altro, tra e la nuova impresa subappaltatrice Pt_1 Controparte_8
del 14/04/2023, a cui vennero conferiti i lavori precedentemente subappaltati a
[...] CP_1
sul fabbricato A e che comportarono, altresì, l'illegittima sospensione dei pagamenti nei confronti di quest'ultima; r) – contrariamente a quanto affermato dalla società opponente - CP_1
incrementò i lavoratori da impiegare presso il cantiere i quali furono, come da documentazione fornita ad , distaccati dalla società DM S.r.l. e impiegati nel cantiere di Via Aquileia in favore Pt_1 di;
s) nota ad fu, altresì, la circostanza della presenza in cantiere dell'impresa CP_1 Parte_1
OV Euro Costruzione S.R.L.CR, nella persona di . Controparte_9
Alla luce delle suddette allegazioni ha concluso chiedendo: - in via preliminare, di rigettare l'eccezione di incompetenza territoriale;
- in via principale, nel merito, di accertare e dichiarare il recesso unilaterale della società opponente e per l'effetto condannarla a risarcire in favore di l'importo di euro 44.180,41 a titolo di spese e lavori eseguiti ed euro 30.321,80 a titolo di CP_1
mancato guadagno.
Verificata la regolarità del contraddittorio e svolte le ulteriori verifiche preliminari a norma dell'art. 171 bis c.p.c. è stata fissata la prima udienza, rispetto alla quale sono decorsi i termini perentori per il deposito delle memorie integrative.
Maturate le preclusioni assertive e istruttorie, all'esito della prima udienza di comparizione e trattazione - nel corso della quale non è stato possibile esperire il tentativo di conciliazione a norma dell'art. 185 c.p.c. - sono state rigettate sia l'istanza ex art. 648 c.p.c. di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, sia le prove costituende articolate dalle parti
Fissata udienza di rimessione della causa in decisione, sono stati assegnati i termini perentori massimi ex art. 189 c.p.c.
1. La società opponente, richiamando la clausola 7 del contratto di subappalto, ai sensi della quale
“per qualsiasi controversia attinente l'interpretazione del contratto, è esclusivamente competente il
Foro di Brescia”, ha sollevato eccezione di incompetenza territoriale dell'adito Tribunale.
5 Come noto, ai sensi dell'art 29 c.p.c., le parti possono derogare alla competenza territoriale eleggendo un foro esclusivo purché l'accordo rivesta la forma scritta e si riferisca a uno o più affari determinati.
Nel caso di specie, le parti pattuirono in modo espresso di devolvere in via esclusiva alla competenza del Foro di Brescia non genericamente qualsiasi controversia, bensì qualsiasi controversia inerente all'interpretazione del contratto di subappalto oggetto di causa.
Si ritiene che se, da un lato, la clausola non debba rivestire una formula sacramentale, dall'altro, debba essere, in ogni caso, specifica e non generica sia in ordine alle tipologie di controversie per le quali le parti intendano derogare alla competenza territoriale, sia rispetto all'attribuzione esclusiva della competenza territoriale ad un altro foro.
La Suprema Corte ha, infatti, chiarito che (Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 18707 del 04/09/2014 (Rv.
633035 - 01): “La designazione convenzionale di un foro territoriale, anche ove coincidente con alcuno di quelli previsti dalla legge, assume carattere di esclusività solo in caso di pattuizione espressa, la quale, pur non dovendo rivestire formule sacramentali, deve comunque risultare da una inequivoca e concorde manifestazione di volontà delle parti volta ad escludere la competenza degli altri fori previsti dalla legge, sicché la clausola, con la quale venga stabilita la competenza di un determinato foro "per qualsiasi controversia", non è idonea ad individuare un foro esclusivo”.
La clausola 7 del contratto di subappalto oggetto di causa – per come pattuita – assolve a quanto sopra indicato, in quanto attribuisce in modo espresso e inequivoco la competenza esclusiva al Foro di Brescia unicamente per le controversie relative all'interpretazione del contratto, non includendo – neppure genericamente – le cause relative all'esecuzione del contratto stesso.
Nella causa in oggetto, non emerge alcuna questione relativa né all'interpretazione delle singole clausole contrattuali, né del contratto nel suo complesso, vertendosi piuttosto in materia di inadempimento contrattuale, di conseguenze dannose e di esercizio del recesso legale ai sensi dell'art 1671 c.c.
Per tali ragioni, la suddetta clausola non potrà trovare applicazione e l'eccezione preliminare deve essere conseguentemente rigettata.
2. La parte ingiungente sin dalla procedura monitoria, ha agito in giudizio per Controparte_1
ottenere il pagamento dei corrispettivi contrattuali pattuiti con il contratto di subappalto per le opere di posa del cappotto termico.
Non è oggetto di contestazione, a norma dell'art. 115 c.p.c., oltre che dimostrato dalle prove precostituite agli atti, che la società opponente (già , commissionò a Parte_1 Controparte_7
gli interventi di posa del sistema isolante c.d. “cappotto” sugli edifici A e B di cui al Controparte_1
cantiere sito in Via Aquileia, a Verona.
6 a sostegno della domanda di pagamento, ha allegato di aver realizzato le opere Controparte_1
commissionatele da - richiamando i SAL di marzo e aprile del 2023 (docc. 12 e 16 fasc. Parte_1
opposta) - e di non aver ricevuto il saldo del prezzo, pari ad euro 44.180,41 portato dalle fatture n.
95/VI del 18/04/2023 e n. 105/VI del 05/06/2023.
La società opponente, non solo, come evidenziato, non ha contestato la sussistenza della fonte negoziale – rappresentata dal contratto di subappalto – e l'accordo inerente alle lavorazioni aggiuntive, i cui corrispettivi vennero riportati nella fattura 105/VI, ma neanche l'effettiva esecuzione delle lavorazioni oggetto delle fatture.
Difatti, la sub committente ha eccepito, a norma dell'art. 1460 c.c., che sospese il pagamento del saldo del corrispettivo, in quanto la subappaltatrice accumulò ritardo nell'esecuzione delle lavorazioni – anche a causa dell'omesso invio della documentazione sulla sicurezza sul lavori – e non completò la commessa, abbandonando definitivamente il cantiere in data 15/04/2023, determinando conseguenze dannose in capo all'opponente, la quale fu costretta sia a rideterminare l'oggetto del contratto concluso con EL S.r.l., sia a incaricare una impresa terzo del completamento del cappotto.
Oltre alla mancata contestazione da parte dell'opponente, a norma dell'art. 115 c.p.c., dell'attività e del valore della lavorazioni oggetto della fatture della procedura monitoria, nella Controparte_1
comparsa di costituzione e risposta, ha, altresì, allegato e provato il riconoscimento da parte della società opponente della debenza dei corrispettivi di cui alle fatture oggetto di ingiunzione di pagamento, oltre alla circostanza che la stessa sia nel mese di marzo 2023, sia nel mese di aprile
2023 fosse stata presente sul cantiere di Via Aquileia.
In particolare, successivamente all'invio, in data 17/04/2023, del SAL di Marzo 2023, il cui ammontare venne quantificato in euro 32.920,10, emise la fattura n. 95/VI che il Controparte_1
– da qualificarsi pacificamente come referente di - con e-mail del 19/04/2023 CP_2 Parte_1
(doc 15 fasc. opposta) affermò essere corretta e che, quindi, fosse possibile procedere con il relativo pagamento.
Parimenti, quanto alla debenza dei corrispettivi di cui alla fattura n. 105/VI, l'importo venne precisato con l'invio del SAL di Aprile 2023 e, con la missiva di giugno 2023, la società opponente riconobbe che: “A fronte della suddetta revoca la mia assistita ha subito un danno pari quantomeno al corrispettivo convenuto per le opere relative al suddetto edificio e quindi ad € 557.410,30 oltre iva che dovranno essere da Voi integralmente risarciti al netto dell'importo di cui alla fattura n.
105/Vi che viene interamente compensata con la maggior somma dovuta alla mia cliente”.
Tanto premesso sulla titolarità in capo all'appaltatrice del credito portato dalle fatture in oggetto, il riconoscimento e la liquidazione dello stesso è subordinato – sostanzialmente e logicamente - sia
7 all'esame dell'eccezione di inadempimento e alla conseguente domanda riconvenzionale articolate dalla opponente, sia della reconventio reconventionis della subappaltatrice, articolata dall'opposta, a norma dell'art. 1671 c.c., sull'accertamento del diritto di recesso da parte della sub committente.
Orbene, quanto all'eccezioni sul ritardo maturato dalla subappaltatrice, sul mancato completamento dell'opera nel termine pattuito nella contratto e sull'abbandono del cantiere in data 15/04/2023 da parte di quest'ultima, si desume, in realtà, dalle prove precostituite, che, da un lato, proprio in forza della clausola 5 del contratto di subappalto, si impegnò a completare il cappotto del Controparte_1
Fabbricato A) in data 10.05.2023, il cappotto del Fabbricato B) in data 10.06.2023 e il controsoffitto in data 30.06.2023; dall'altro, la sub committente sottoscrisse in data antecedente Parte_1 rispetto ai termini pattuiti con l'opposta, non solo, il contratto con EL S.p.a., avente ad oggetto la modificato dell'oggetto, ma anche il contratto con il quale incaricò una impresa terza dell'esecuzione delle lavorazioni nel Fabbricato A).
Nello specifico, in data 11/4/2023, e EL S.p.a. conclusero “un accordo stralcio Parte_1 opere”, eliminando, dall'incarico, “cappotti termici e lavorazioni annesse al Fabbricato B;
Isolamento termico e rivestimento in cartongesso del Piano Piloty Fabbricato B”, mantenendo inalterate solo le lavorazioni commissionate sul fabbricato A) e, in data 14/04/2023, Parte_1
commissionò alla società il completamento dei CP_4 Controparte_3
lavori prima affidati a inerenti proprio al Fabbricato A). CP_1
Tale condotta, come demandato dalla opposta, può essere sussunta nell'esercizio, in forma tacita, del diritto potestativo di recesso spettante, per legge, al committente - o al sub committente - ex art. 1671 c.c.
Difatti, “l'abbandono” del cantiere da parte del subappaltatore, non solo, risulta contrastante con il comportamento tenuta dalla sub committente che modificò l'accordo originario (doc. 16 fasc. opponente) e commissionò ad un terzo il completamento dell'opera prima del 15/04/2023, ma comunque sarebbe giustificato dalla conclusione di un nuovo contratto, inerente alle lavorazioni del
Fabbricato A), con una impresa terza (doc. 21 fasc. opponente), proprio il giorno prima
(14/04/2023).
Anche i video del 03/04/2023, formati dal ND (sub doc. 15a-15b fasc. opponente), non sono idonei a dimostrare né l'effettiva assenza di tutti gli operai riferibili a sul cantiere, né CP_1
tantomeno il conseguente abbandono del cantiere da parte della società opposta. Parimenti, la prova dell'ascrivibilità alla subappaltatrice del mancato completamento dell'opera non può ricavarsi neppure dai modelli IL (doc. 5 fasc. opponente), i quali riportano semplicemente la data del
15/04/2023 come termine finale del distacco dei lavoratori, considerato che, peraltro, il contratto di subappalto con la società di risulta essere stato CP_4 Controparte_3
8 stipulato il giorno prima (ossia il 14/04/2023) del presunto abbandono del cantiere da parte di di data 15/04/2023. CP_1
Il recesso, integrando un diritto potestativo del committente, prescinde dall'altrui inadempimento ex art. 1218 c.c. e può essere esercitato, quindi, anche nei confronti della parte adempiente.
Tuttavia, l'esercizio di tale diritto non esclude, qualora specificatamente contestato, come nel caso di specie, un inadempimento pregresso della controparte, foriero di danni conseguenza.
Come chiarito, infatti, dalla Suprema Corte di Cassazione:
- Sez. 2, Sentenza n. 9645 del 02/05/2011 (Rv. 617702 – 01) “Nel contratto di appalto, il recesso unilaterale del committente previsto dall'art. 1671 cod. civ. costituisce esercizio di un diritto potestativo e, come tale, non esige che ricorra una giusta causa;
ne consegue che la domanda giudiziale con la quale l'appaltatore chieda l'accertamento di tale recesso si fonda su presupposti diversi da quelli posti a base dell'azione con cui il medesimo deduca
l'inadempimento del committente, giacchè quest'ultima domanda implica un'indagine comparativa delle condotte tenute dalle parti al fine di verificare la colpevolezza e la gravità del comportamento denunciato;
- (Sez. 2 - , Sentenza n. 2130 del 27/01/2017 (Rv. 642485 - 01) “In tema di appalto, nel caso di recesso del committente - sia per l'ipotesi di recesso legale di cui all'art. 1671 c.c., esercitabile in qualunque momento dopo la conclusione del contratto e che può essere giustificato anche dalla sfiducia verso l'appaltatore per fatti d'inadempimento, sia per l'ipotesi di recesso convenzionale, ex art. 1373 c.c. - il contratto si scioglie senza necessità di indagini sull'importanza e gravità dell'inadempimento, le quali sono rilevanti soltanto quando il committente, pretenda dall'appaltatore il risarcimento del danno per inadempimento, nonostante questi abbia esercitato il suo diritto potestativo di recedere dal contratto”.
- (Sez. 2 - , Sentenza n. 421 del 08/01/2024 (Rv. 669913 - 01) “In tema di appalto, qualora il committente eserciti il diritto unilaterale di recesso ex art. 1671 c.c., non è preclusa la sua facoltà di invocare la restituzione degli acconti versati e il risarcimento dei danni subiti per condotte di inadempimento verificatesi in corso d'opera e addebitabili all'appaltatore; in tale evenienza la domanda risarcitoria non è sottoposta alla disciplina di cui alla garanzia speciale per le difformità e i vizi dell'opera e ai conseguenti termini decadenziali e prescrizionali previsti dall'art. 1667 c.c., posto che, a fronte della mancata ultimazione dell'opera, l'inadempimento contestato è attratto alla regolamentazione ordinaria e non a quella speciale.”
Nella fattispecie in esame, la sub committente ha allegato l'inadempimento della Parte_1
subappaltatrice, rappresentato dal ritardo nella esecuzione delle lavorazioni e ha chiesto la condanna di quest'ultima al risarcimento dei danni: da un lato, il mancato guadagno causato dallo stralcio da
9 parte di EL delle opere sul fabbricato B e il maggior costo sostenuto per il pagamento dei corrispettivi in favore della nuova società subappaltatrice, e, dall'altro, la somma pagata da
EL S.p.a. ai lavoratori impiegati da nel cantiere, in forza dei decreti ingiuntivi CP_1
emessi per omesso pagamento delle retribuzioni a favore degli stessi, successivamente decurtata dalla stessa EL dal corrispettivo dovuto ad Parte_1
Quanto al risarcimento del danno da mancato guadagno, parte opponente, nell'atto di citazione, ha quantificato tale voce nella somma di euro 557.410,30, pari alla parte del corrispettivo decurtata da
EL S.p.a. nell'accordo negoziale di stralcio delle opere sul fabbricato B, sottoscritto con al fine di evitare la perdita del beneficio fiscale per l'efficientamento energetico ex lege Parte_1
n. 77 del 17/07/2020.
In particolare, nell'accordo in esame, si diede atto della circostanza per cui EL S.p.a. segnalò più volte ad l'insufficienza della forza lavoro necessaria per rispettare i termini di Parte_1
completamento delle opere concordate in contratto e che in data 03/04/2023 le strategie correttive poste in essere da risultarono definitivamente non risolutive dell'eccessivo ritardo Pt_1
accumulato.
La società opponente ha allegato e provato con le comunicazioni del 30 e 31 marzo 2023 e 1 aprile
2023 di avere riferito a – dopo confronto con EL – che al fine di colmare il ritardo CP_1 accumulato nelle lavorazioni l'unica soluzione sarebbe potuta essere quella di incrementare i lavoratori raggiungendo il numero di 20 operai invece di 10.
confermò l'invio di ulteriori lavoratori, ma in ogni caso EL procedette con lo CP_1
stralcio delle opere sul fabbricato B.
Come noto, anche prescindendo dalla prova del nesso di causalità materiale inerente alla riferibilità causale del ritardo alla subappaltatrice, il danno da mancato guadagno non può consistere nel prezzo pattuito globale, poiché nel corso delle opere l'appaltatore sostiene dei costi indispensabili per la realizzazione delle opere stesse che, pertanto, dal primo devono essere necessariamente detratte.
La società opponente, limitandosi a chiedere il pagamento della voce di corrispettivo stralciata, non ha assolto l'onere di dimostrare quale sarebbe stato l'utile netto da lui conseguibile con l'esecuzione delle opere originariamente appaltate, costituito dalla differenza tra il pattuito prezzo globale dell'appalto e le spese che si sarebbero rese necessarie per la realizzazione delle opere.
Non può qualificarsi come danno da mancato guadagno neppure la somma specificata dalla società opponente nella memoria integrativa n.1 ex art. 171 ter c.p.c. di euro 340.835,95, pari alla differenza tra l'importo di euro 557.410,60 (somma che avrebbe corrisposto EL a titolo di
10 corrispettivo per le opere sul fabbricato B) ed euro 216.574,63 (somma che avrebbe dovuto Pt_1 corrispondere a se quest'ultima avesse eseguito i lavori sul fabbricato B). CP_1
Anche in questo caso vengono presi in considerazione i prezzi pattuiti con la subappaltatrice e la sub committente originaria - che sono obbligazioni di valuta di fonte negoziale soggette al principio nominalistico dell'art. 1277 c.c. e non possono mai assurgere a prova del danno, ossia della diversa obbligazione di valore di fonte legale - senza, peraltro, allegare e provare, entro il termine perentorio delle preclusioni, l'utilità patrimoniale che avrebbe conseguito, nonostante il nuovo contratto di subappalto concluso con il subappaltatore CP_4 Controparte_3
[...]
Parimenti infondata e la domanda di risarcimento del danno pari il maggior costo – al metro quadro
- sostenuto dalla sub committente per il pagamento del corrispettivo in favore della nuova società subappaltatrice , la quale venne incaricata di Controparte_8 portare a termine le lavorazioni inerenti all'edificio A).
Orbene, la società opposta – entro il termine delle preclusioni assertive - ha contestato l'inadempimento allegando, in particolare, che, come si evince dal SAL di marzo ed aprile 2023, quest'ultima in quel periodo avesse già incontestabilmente eseguito lavorazioni in percentuale “mai inferiore al 30%, ovvero al 35%, nonché al 70% e 100% degli impegni contrattuali, presenziando in cantiere anche dopo il mese di marzo 2023”.
Oltre a tale specifica contestazione fondata sui SAL (docc. 12, 16 e 24 fasc. opposta), la subappaltatrice ha prodotto la “relazione sopralluogo” del 23/02/2023 e del 10/03/2023.
Nondimeno, anche volendo seguire la prospettazione della conclusione del contratto per cui è causa in data 25/01/2023, la EL S.p.a. aveva già contestato, nel febbraio 2023, ossia pochi giorni dall'inizio delle opere da parte dell'opposta, problemi inerenti alla mancanza di operai e al ritardo nell'esecuzione delle lavorazioni, circostanza che risulta in contrasto con le allegazioni dell'opponente su un inesatto adempimento ascrivibile alla . CP_1
In altri termini, alla luce della data di conclusione del contratto di subappalto, della cronologia delle contestazioni e della circostanza non contestata che nel cantiere operarono molti subappaltatori con diversi compiti, può fondatamente ritenersi che avesse iniziato a maturare un ritardo per Parte_1
fatti non imputabili al subappaltatore.
A ciò deve aggiungersi quanto argomentato sulla mancanza di prova di un abbandono del cantiere ascrivibile alla subappaltatrice in data 15/04/2023, atteso l'accertamento, in questa sede, dell'esercizio in forma tacita del diritto potestativo di recesso da parte della proprio in Parte_1 data 14/04/2023, allorquando conferì l'incarico di completare il cappotto del fabbricato B ad una altra impresa.
11 La mancanza di prova del nesso di causalità materiale non può che escludere un inadempimento ascrivibile all'opponente - e quindi, a fortiori, un danno risarcibile – in quanto la stessa non abbandonò il cantiere, bensì venne “estromessa” da parte della società opponente che incaricò un'altra impresa al suo posto.
Da ultimo, deve rigettarsi anche la domanda di risarcimento del danno fondata sull'asserita decurtazione, da parte della EL, dal corrispettivo dovuto ad dell'importo Parte_1 corrisposto ai lavoratori impiegati nel cantiere, stante l'omesso pagamento (spettante a CP_1
delle retribuzioni degli stessi per euro 37.884,88.
[...]
Orbene, non è oggetto di contestazione il mancato pagamento delle retribuzioni dei lavoratori distaccati come anche sono stati confermati dalla opposta sia l'emissione dei decreti ingiuntivi, sia il pagamento dei crediti da parte della EL.
Sennonchè, a fronte della specifica contestazione da parte della subappaltatrice, difetta la prova dell'effettiva decurtazione della somma in oggetto dal corrispettivo contrattuale spettante ad Pt_1
[...]
Difatti, nella comunicazione e-mail (doc. 19 fasc. opponente) inviata dalla si diede atto Parte_4
che si sarebbe proceduto alla compensazione tra i rispettivi crediti, ma tale circostanza – ossia l'effettiva decurtazione dal prezzo pattuito dell'ammontare dei danni subiti per il mancato pagamento delle retribuzioni dei lavoratori distaccati – non è stata provata dalla parte opponente, entro il termine perentorio delle preclusioni istruttorie.
Passando alla reconventio reconventionis risarcitoria formulata da parte opposta, l'esercizio del diritto unilaterale di recesso, ai sensi dell'art 1671 c.c., prescindendo dall'inadempimento, comporta che l'appaltatore o il subappaltatore sia comunque tenuto indenne delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno.
In primo luogo, non vi sono prove di ulteriori lavori eseguiti rispetto a quelli già oggetto della procedura monitoria.
In secondo luogo, la prova del mancato guadagno - che non può prescindere dalla allegazione specifica e prova dei costi sostenuti - deve essere fornita dall'appaltatore, il quale non si può limitare a chiedere un danno pari alla saldo del prezzo decurtato del 30%.
Sul punto, la Suprema Corte insegna che: (Sez. 2 - , Sentenza n. 8853 del 05/04/2017 (Rv. 643543 -
02) “In ipotesi di recesso unilaterale del committente dal contratto d'appalto, ex art. 1671 c.c., grava sull'appaltatore, che chieda di essere indennizzato del mancato guadagno, l'onere di dimostrare quale sarebbe stato l'utile netto da lui conseguibile con l'esecuzione delle opere appaltate, costituito dalla differenza tra il pattuito prezzo globale dell'appalto e le spese che si sarebbero rese necessarie per la realizzazione delle opere, salva la facoltà, per il committente, di
12 provare che l'interruzione dell'appalto non ha impedito all'appaltatore di realizzare guadagni sostitutivi ovvero gli ha procurato vantaggi diversi.”
Conseguentemente, in difetto di allegazione specifica prima che di prova, anche tale domanda è destituita di fondamento.
3. In conclusione, l'opposizione essere rigettata con conseguente conferma del decreto ingiuntivo.
Parimenti, devono essere rigettate le domande riconvenzionali articolate dalla Parte_1
In parziale accoglimento della reconventio reconventionis della si accerta che la Controparte_1 sub committente esercitò il diritto di recesso a norma dell'art. 1671 c.c., ma si rigetta, per mancanza di prova, la richiesta di risarcimento del mancato guadagno.
Le spese processuali sono poste a carico della parte opponente, risultata soccombente in via prevalente, sulla scorta del D.M. 147/2022, tenuto conto del valore del solo decreto ingiuntivo (euro
44.180,41) alla luce sia del rigetto delle domande riconvenzionali della opponente, sia dell'infondatezza reconventio reconventionis di risarcimento da mancato guadagno danno formulata da parte opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) rigetta l'opposizione di Parte_1
2) rigetta le domande riconvenzionali articolate da Parte_1
3) conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 2436/2024 del 19/02/2024, che acquista definitivamente efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
4) accerta che esercitò il diritto di recesso a norma dell'art. 1671 c.c.; Parte_1
5) rigetta la reconventio reconventionis di risarcimento del danno da mancato guadagno articolata da Controparte_1
6) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di parte opposta, che si liquidano Parte_1
in euro 7.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Così deciso in Milano il 21 marzo 2025.
Il Giudice
(Stefania Novelli)
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