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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 17/07/2025, n. 1395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1395 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
SEZIONE II CIVILE in persona del giudice dott. Stefano Fava ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 290/2017 del R.G.A.C., assunta in decisione all'udienza cartolare del 22 aprile 2025 con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. e vertente
TRA
- rappresentato e difeso dall'Avv. Raffaele LEANZA ed elettivamente Parte_1
domiciliato presso il suo studio in Roma, Via Pietro Colletta n. 12;
PARTE ATTRICE
E
- rappresentata e difesa dall'Avv. ON
Rinaldo SORAGNESE e domiciliata presso il suo studio in Roma alla: Via Duchessa di
Galliera n. 20;
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: responsabilità sanitaria.
CONCLUSIONI Per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 22 aprile 2025 parte attrice concludeva come da note scritte depositate in data 4 aprile 2025 e da parte convenuta come da note scritte depositate in data 17 aprile 2025.
PREMESSO IN FATTO
Con atto di citazione del 21 gennaio 2017 deduceva: Parte_1
a) in data 16.4.2010, in seguito ad episodio di colica biliare si recava presso il pronto soccorso dell'Ospedale “Santa Maria Goretti” di ove i sanitari, proceduto CP_1 agli accertamenti di rito, lo dimettevano con diagnosi di “calcolosi ST” rimandandolo a data da determinarsi per procedere a trattamento chirurgico.
Veniva poi ricoverato in data 3.6.2010 con diagnosi d'ingresso di: “calcolosi della ST”;
b) veniva sottoposto ad un primo intervento chirurgico del 4 giugno 2010, con
“Induzione dello pneumoperitoneo mediante ago di Verres. Introduzione di quattro trocar nelle sedi abituali. Reperto di empiema della ST con ST indovata nel fegato. … illeggibile … la ST. Identificazione e taglio con clips metalliche degli elementi del triangolo di Calot (arteria cistica e il dotto cistico) dopo lisi delle numerose aderenze. Colecistectomia anterograda. Revisione dell'emostasi. Lavaggio della fascia. Apposizione di Tabotamp e di drenaggio sottoepatico. Chiusura delle brecce cutanee”. Nel successivo intervento chirurgico del 5 giugno 2010, veniva invece disposta “Incisione sottocostale destra. Reperto di emoperitoneo massivo (1500 cc) da emorragia dal letto della ST ed ematoma in prossimità di introduzione di trocar in ipocondrio destro. Aspirazione di numerosi coaguli e lavaggio della cavità. Si esegue ulteriore legatura arteria cistica”;
c) successivamente al trattamento chirurgico della patologia biliare l'attore veniva poi sottoposto ad una serie di accertamenti postoperatori quali Ecografia addome e
TAC addome venendo poi dimesso il 14 giugno 2010 con diagnosi principale: colecistolitiasi. In particolare, con riferimento all' ecografia addome dell' 11 giugno
2010 si leggeva “L'esame di controllo dopo colecistectomia ha evidenziato versamento libero nella tasca epato-renale, in sede periepatica e nel cavo del
Douglas”; d) a poco più di un anno dall' intervento l'attore veniva ricoverato nuovamente presso l' ICOT di , dal 2.1.12 al 7.1.2012, con diagnosi d'ingresso di “riparazione di CP_1
laparocele”. Veniva sottoposto poi ad intervento chirurgico del 4 gennaio 2012 con
“pneumoperitoneo con Ago di veress in sede sottocostale sinistra introduzione di tre trocars operativi a livello dei quadranti di sinistra esplorazione della cavità addominale Lisi di aderenze viscero parietali esito del pregresso intervento chirurgico identificazione di due porte erniarie in epigastrio e in sede ombelicale introduzione di protesi physiomesh 20x25 e sua fissazione alla parete addominale oltrepassando i difetti erniari di almeno 5 cm per lato e fissando la protesi stessa con absorbatack e tiseel. Emostasi estrazione dei trocks sotto visione. Chiusura delle ferite chirurgiche.” Veniva poi dimesso in data 7 gennaio 2012;
e) successivamente in data 27.1.2015, l'attore era costretto a nuovo ricovero sempre presso l' ICOT di con annesso intervento chirurgico e con diagnosi CP_1
d'ingresso di :“laparocele recidivo”. Da una TAC di controllo effettuata in data
20.2.2015, risultavano: “esiti di colecistectomia. Esiti di recente intervento a livello della parete addominale in riduzione di laparocele;
fenomeni cicatriziali superficiali che raggiungono la fascia muscolare a sinistra in sede paramediana sotto e para- ombelicale ed in sede mediana epigastrica senza significativi impegni viscerali.
Minimo impegno erniario ombelicale del solo tessuto adiposo omentale”. Nel medesimo giorno l'eseguita Ecotomografia dei tessuti molli rilevava la possibile presenza di due piccole cisti di probabile natura sierosa, come probabile conseguenza di un piccolo pregresso versamento;
f) la necessità di procedere ad un esame epicritico del caso in relazione all' intervento praticato dai sanitari dell' Ospedale “Santa Maria Goretti” di . Nella specie si CP_1 trattava di calcolo unico della ST definito voluminoso ma non valutato nelle sue dimensioni in sede di esame istologico post-operatorio, nel quadro di una STte cronica neppure descritta dal punto di vista microscopico. Ne derivava dunque che non vi erano i calcoli multipli evidenziati in sede di esame ecografico pre-operatorio del 12 maggio 2010 ed altrettanto non vi era la presenza di empiema della ST riferita in fase intra-operatoria. Pertanto i sanitari giungevano all'opzione chirurgica sulla base di una diagnosi ecografica che riferiva di inesistenti piccole formazioni litiasiche multiple. Per di più, del tutto inesistente appariva la formazione ascessuale (empiema), di cui si riferiva nella scheda operatoria, alla luce del dato istologico. Si trattava invece di un singolo calcolo, le cui dimensioni, colpevolmente, non venivano indicate dall'istologo che si limitava a definirlo voluminoso. Appariva inoltre assolutamente peculiare che la ST , prelevata il 4.6.10 , giungesse all'istologo il 7.6.10, ovvero allorquando anche il secondo intervento del 5.6.10 era stato già eseguito;
g) la responsabilità dei chirurghi dell' che Controparte_2
procedevano ad un intervento non indicato, sulla base di un'epigastralgia non meglio precisata, con due esami clinici contrastanti e aspecifici, eseguiti nella medesima circostanza (P.S. del 16.4.10). I sanitari neppure adottavano un preventivo programma farmacologico terapeutico e procedevano all'intervento sulla base di un esame ecografico del 12.5.10 errato, rimuovendo chirurgicamente la ST il 4.6.10, con un “censurabile” rilievo istologico di calcolo unico (non valutato nelle dimensioni), senza riscontro microscopico né alla corretta sutura dell'arteria cistica, non accorgendosi, inoltre della non corretta emostasi, nonostante la “revisione” intraoperatoria, così da porre a serio rischio il paziente per imponente e grave emoperitoneo. Ne conseguiva la necessità di intervento laparoscopico assai demolitivo con secondario laparocele, solo in parte ridotto chirurgicamente;
h) le precarie condizioni del Sig. interamente riferibili alla responsabilità Pt_1
sanitaria allegata determinavano un danno biologico permanente pari al 23%.
Inoltre l'attore chiedeva il ristoro del danno emergente relativo alle spese sostenute e da sostenersi in futuro riferibili alle necessità per farmaci e controlli clinici periodici . Parimenti chiedeva il risarcimento del danno biologico temporaneo valutabile in anni uno al 75%, racchiudendo in esso ben cinque anni di cure, ricoveri ed interventi. La liquidazione dei danni, operata mediante le tabelle milanesi doveva accompagnarsi ad una adeguata personalizzazione in ragione di tutti i pregiudizi non patrimoniali subiti dall'attore, che subiva l'alterazione delle proprie dinamiche lavorative, sociali, relazionali e ludiche;
i) la responsabilità dell'ente (o della casa di cura) nei confronti del paziente poteva conseguire, ai sensi dell'art. 1218 c.c., all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, nonché, in virtù dell'art. 1228 c.c., all'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario;
Concludeva pertanto chiedendo: Accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale in ragione di quanto sopra della ( c.f.), in persona del legale rappresentante ON pro tempore;
2- Per l'effetto, condannarla al pagamento, a titolo risarcitorio delle somme che saranno meglio precisate in corso di causa ed attualmente quantificate in E. 160.000,00 per le considerazioni esposte in premessa e , comunque agli importi che saranno ritenute di giustizia;
-
Voglia, infine il Tribunale condannare ( c.f. ), in ON P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese (comprese quelle per la mediazione ) e compensi della giudizio con distrazione in favore dell'Avv. Raffaele Leanza, dichiaratosi anticipatario.
Con comparsa del 16 maggio 2017 atina si ON costituiva in giudizio deducendo:
a) l'elevato grado di preparazione professionale del personale dipendente e l'assenza del nesso causale tra le lesioni attoree e il trattamento chirurgico per “calcolosi della ST” con successivi ricoveri. Altresì non emergevano prestazioni medico- chirurgiche negligenti e/o imprudenti ascrivibili ai sanitari dell'
[...]
; Parte_2
b) l'infondatezza della pretesa risarcitoria formulata in ordine al quantum debeatur giacchè le voci di danno, risultavano generiche, eccessive e sproporzionate, oltre che non provate ed inoltre non risultava provato il preteso danno patrimoniale;
Concludeva pertanto chiedendo: “Voglia l'Onorevole Tribunale adito: - nel merito, contrariis reiectis, rigettare la domanda attorea perché infondata - in fatto ed in diritto, e non-provata sia con riferimento all'an che al quantum debeatur. Con vittoria di spese e compensi di lite.”
All'udienza del 16 maggio 2017 parte attrice si riportava al proprio atto introduttivo chiedendone l'integrale accoglimento e chiedeva la concessione dei termini di cui all'art
183 c. p.c.. Parte convenuta si riportava alla propria comparsa di costituzione e si associava alla richiesta di concessione dei termini dell'art 183 c.6 c.p.c..
Con memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. primo termine del 14 giugno 2017 parte attrice ribadiva quanto dedotto.
Con memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. secondo termine del 12 luglio 2017 parte attrice ribadiva quanto dedotto Con memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. secondo termine del 14 luglio 2017 parte convenuta si opponeva alla ctu e ribadiva quanto dedotto
Con memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. terzo termine del 1 settembre 2017 parte convenuta e ribadiva quanto dedotto
All'udienza del 17 maggio 2018 a seguito di alcuni rinvii parte attrice si riportava alle memorie ex art. 183 depositate in atti, insisteva per la formulazione di una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. e per l'ammissione della ctu medica. Parte convenuta si opponeva alle richieste ex art. 185 bis c.p.c. per le ragioni formulate in memorie ex art. 183
VI c c.p.c. cui integralmente si riportava. Si opponeva poi alla formulazione dei quesiti proposti da parte attrice. Il Giudice si riservava
Con ordinanza del 17 luglio 2018 il Giudice, letti gli atti, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 17 maggio 2018; ritenuta l'opportunità di disporre ctu medico-legale sulla persona dell'attore, individuati, pertanto, i seguenti quesiti da sottoporre al CTU: 1) elenchi il ctu la documentazione esaminata e descriva la storia clinica del danneggiato con riferimento alle cure prestate ed alle strutture sanitarie che l'ebbero in cura;
2) dica il ctu quale fosse il quadro clinico dell'attore all'epoca in cui si è affidato alle cure del sanitario;
3) dica il ctu quale fosse il quadro clinico dell'attore in esito alle cure prestate dal medico convenuto;
4) dica il ctu se la diagnosi sia stata corretta e tempestiva e in caso di errore specifichi se esso sia dovuto ad incompletezza di esami clinici e strumentali o ad oggettiva difficoltà di interpretarli o di farli eseguire tempestivamente;
5) dica il ctu se le terapie/interventi effettuati siano state o meno adeguati e tempestivi tenuto conto delle condizioni cliniche in cui versava l'attore/attrice e se fossero o meno possibili interventi/terapie diversi/e indicando eventuali controindicazioni e/o eventuali rischi connessi;
6) accerti il ctu se la struttura sanitaria era o meno dotata di attrezzature e di organizzazione idonee per l'esecuzione dei trattamenti medico-chirurgici necessari per la cura del paziente;
7)dica il ctu se l'intervento eseguito era o meno indicato, se è stato correttamente eseguito, specifichi le eventuali complicanze e dica se l'assistenza pre e post operatoria sia stata o meno adeguata;
8) dica il ctu se l'attività sanitaria prestata era routinaria ovvero se presentasse caratteri di particolare difficoltà tecnica, specificandone le ragioni;
9) dica il ctu se il sanitario ha osservato le Linee Guida e/o si sia uniformato alle buone pratiche accreditate dalla Comunità scientifiche nazionali e internazionali e/o ai protocolli, ove esistenti, specificando a quali si sia riferito nella valutazione;
10) tenuto conto delle condizioni fisiche preesistenti e dell'età, dica il ctu se le condizioni fisiche attuali del periziando siano o meno, ed in che misura, riconducibili ai trattamenti sanitari prestati o omessi specificando, con l'ausilio dei criteri della scienza medico-legale, quali siano state le cause ed indicando le eventuali condotte non adeguate tenute dal/dai sanitari;
11) dica il ctu quali postumi sono residuati e quali sarebbero prevedibilmente residuati qualora l'attore fosse stato adeguatamente e tempestivamente trattato dal sanitario/i; dica altresì se una attività adeguata avrebbe portato, in via di certezza, di probabilità o di mera possibilità, alla guarigione ovvero a condizioni patologiche meno gravi;
12) dica il ctu se sia stata fornita al danneggiato una corretta informazione e se siano stati acquisiti validi consensi informati agli atti sanitari invasivi;
13) indichi il ctu la durata della inabilità temporanea assoluta e/o parziale specificandone la misura percentuale con valutazione motivata e precisando quali eventuali attività dell'ordinaria esistenza siano state precluse nel periodo di inabilità; 14) indichi il ctu (ove sussistano) quali siano i postumi permanenti derivati dall'attività sanitaria non adeguata precisando se gli stessi hanno aggravato, ed in che misura, lo stato di salute preesistente a tale attività e se siano con esso concorrenti;
15) accerti e descriva il ctu, gli esiti di carattere permanente, indicando l'entità della lesione alla integrità psico-fisica ed i baremes applicati. In caso di accertato danno biologico, specifichi il ctu il grado percentuale del danno anatomo- funzionale in senso stretto ed il grado percentuale della eventuale incidenza della lesione accertata sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato indipendentemente dalla capacità di produrre reddito, evidenziando se sussistono specifiche incidenze di sofferenza soggettiva e/o rilevanti incidenze dinamico- relazionali personali anche con riferimento alle condizioni soggettive del danneggiato;
16) indichi il ctu gli eventuali precedenti morbosi o traumatici concorrenti rilevanti ed incidenti sul decorso e sulla evoluzione dei suddetti esiti, precisando la percentuale di danno permanente ascrivibile alla patologia preesistente e la percentuale di danno permanente riferibile alle lesioni derivate dalla attività sanitaria;
indichi altresì se lo stato di salute del danneggiato sia suscettibile, con certezza, probabilità o mera possibilità, di aggravamento, di miglioramento ovvero di restitutio ad integrum;
17) nel caso in cui il periziando si sia sottoposto ad attività sanitaria presso medici diversi o presso strutture sanitarie diverse, indichi il ctu la parte (o percentuale) di responsabilità e la conseguente entità dei postumi addebitabile a ciascun medico/struttura singolarmente ed il criterio di determinazione dell'invalidità complessiva e di quella relativa ad ogni trattamento sanitario ritenuto incongruo;
18) accerti il ctu l'entità e la congruità delle spese mediche sostenute e documentate e l'entità ed il costo di quelle eventualmente da sostenere se necessarie. 19) indichi il ctu la Letteratura scientifica esaminata. 20) riferisca quant'altro utile ai fini di giustizia;
21)dia conto della partecipazione o meno dei consulenti di parte alle operazioni peritali, e dell'adesione o dell'eventuale dissenso di costoro rispetto alle argomentazioni sostenute dal CTU;
in caso di dissenso non generico dei consulenti di parte, il C.TU. ne esponga le motivazioni e le sottoponga a dettagliato vaglio critico, nominava quale CTU la dott.ssa e rinviava per il giuramento Persona_1
all'udienza del 6 novembre 2018
All'udienza del 6 novembre 2018 il Giudice conferiva al C.T.U. l'incarico come da ordinanza del 17.7.2018. Il C.t.u. dichiarava di accettare l'incarico, comunicava l'assenza di motivi di incompatibilità e giurava. Il C.t.u. dichiarava che l'inizio delle operazioni peritali sarebbe avvenuta il giorno 26.11.2018 presso il suo studio e chiedeva termine di giorni 150 dall'inizio delle operazioni peritali per rispondere ai quesiti assegnati con deposito di relazione scritta. Il Giudice dato atto di quanto sopra, concedeva al consulente il termine richiesto per il deposito della relazione scritta;
gli assegnava quale acconto su spese e compensi, la somma di € 800,00 ( ottocento/00), che poneva provvisoriamente a carico delle parti in solido;
letto l'art. 201 c.p.c., autorizzava ciascuna parte a nominare un proprio consulente tecnico sino alla data di inizio delle operazioni;
letto l'art. 169 c.p.c., autorizzava le parti , a tal uopo istanti al ritiro dei propri rispettivi fascicoli. Il Giudice dava atto dell'accettazione dell'incarico da parte del Ctu e che i fascicoli di parte erano consegnati allo stesso. Il Giudice, ai sensi dell'art. 195 c.p.c., disponeva che il CTU redigesse relazione scritta da trasmettersi telematicamente alle parti entro i primi 120 giorni. Le parti potevano trasmettere le proprie deduzioni entro 15 gg. dalla ricezione della relazione;
il consulente avrebbe preso visione delle osservazioni dei consulenti di parte e depositato telematicamente la relazione finale, le osservazioni delle parti ed una sintetica valutazione sulle stesse nei 15 gg. successivi. Infine, il Giudice rinviava per le determinazioni conseguenti al deposito dell'elaborato peritale all'udienza del 25 novembre 2019
All'udienza del 26 novembre 2019 a seguito di un rinvio, parte attrice chiedeva il rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio con sostituzione dell'ausiliare, stante la mancata trasmissione della bozza entro i termini assegnati dal Giudice e rinnovati all'udienza del
25 giugno 2019, comunicata al Ctu. Parte convenuta chiedeva il rinvio della causa, sollecitando il Ctu a depositare la consulenza tecnica d'ufficio, anche in considerazione del fatto che le operazioni peritali si erano già svolte. Il Giudice - ritenuti sussistenti i gravi motivi di cui all'art. 196 c.p.c. legittimanti la revoca della nomina a consulente tecnico d'ufficio della Dott.ssa , atteso che la stessa aveva omesso di Persona_1
depositare la consulenza tecnica d'ufficio nei termini all'uopo assegnati né aveva provveduto in tal senso a seguito del sollecito di deposito comunicatole con pec del 26 giugno 2019, senza peraltro che la stessa avesse presentato alcuna richiesta di proroga dei termini, di talché, non risultava ancora in atti la consulenza, nonostante l'incarico fosse stato conferito ormai da oltre un anno il 6 novembre 2018, - ritenuto pertanto necessario rinnovare le operazioni peritali con la sostituzione dell'ausiliare, nominava in sua sostituzione il Dott. e fissava l'udienza del 23 gennaio 2020, per il Persona_2
giuramento di rito.
All'udienza del 23 gennaio 2020 il C.T.U., Dott. giurava e gli venivano Persona_2
sottoposti i quesiti di cui al 17.7.2018. Il C.T.U. dichiarava di accettare l'incarico; indicava la data di inizio delle operazioni peritali per il 13 febbraio, presso il suo studio, chiedeva un acconto pari a € 700,00, oltre accessori. Il Giudice dato atto di quanto sopra, visto l'art. 195 c.p.c., fissava al 15 aprile 2020 il termine per la trasmissione – da parte del C.T.U. - alle
Parti costituite della propria relazione peritale;
al 15 maggio 2020 il termine per la trasmissione al C.T.U. delle osservazioni delle Parti costituite sulla relazione peritale;
al 15 giugno 2020 il termine per il deposito – a cura del C.T.U. – in cancelleria della relazione tecnica d'ufficio, delle osservazioni delle Parti e di una sintetica valutazione della stessa;
disponeva poi un acconto per il C.T.U. di € 700, oltre accessori che poneva provvisoriamente a carico delle parti in solido tra loro, fissava termine fino all'inizio delle operazioni peritali per la nomina degli eventuali Consulenti Tecnici di Parte. Parte attrice nominava il dott. Il Giudice rinviava la causa all'udienza del 30 giugno Persona_3
2020, per l'esame della relazione peritale e autorizzava parte convenuta al ritiro del proprio fascicolo cartaceo che consegna al Ctu
Con relazione finale del 29 giugno 2020 il Ctu visti gli atti, i documenti medici e l'obiettività rilevata in sede di visita così rispondeva ai quesiti posti: - In data 4/06/2010 il
Sig. veniva sottoposto a intervento chirurgico videolaparoscopico di Pt_1 colecistectomia, sulla base di un'anamnesi positiva per colica biliare e con esami preliminari attestanti un rischio di recidiva. - L'intervento risultava correttamente indicato, rappresentando l'unica opzione utile ad eliminare la possibilità di recidiva di colica biliare e di complicanze. - L'intervento chirurgico, reso complesso dalla condizione della ST
(indovata e sede di flogosi) risultava essere stato correttamente effettuato. - In I giornata post-operatoria veniva individuata una condizione di emoperitoneo da sanguinamento, complicanza possibile, descritta nel consenso informato e non prevenibile. - La complicanza emorragica risultava essere stata correttamente e tempestivamente individuata, nonché trattata adeguatamente e nei tempi utili. - La successiva complicanza di formazione di laparocele rappresentava evento possibile, prevedibile e non prevenibile degli interventi chirurgici sulla parete addominale. - In definitiva, non si rilevavano criticità nei comportamenti degli operatori sanitari che avevano avuto in cura il Sig. presso l'Ospedale Santa Maria Goretti di Pt_1 CP_1
Con ordinanza del 5 settembre 2024 a seguito di diversi rinvii, il Giudice visti gli atti, visto l'art. 127 ter c.p.c. disponeva che l'udienza del 22 aprile 2025 fosse sostituita dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. Assegnava alle parti termine perentorio fino al giorno dell'udienza per il deposito delle note.
Con note di trattazione del 4 aprile 2025 parte attrice chiedeva in via istruttoria che il
CTU rispondesse a tutti i quesiti postigli ed in via definitiva la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. e di accogliere la domanda come da conclusioni rese nell'atto introduttivo.
Con note di trattazione del 17 aprile 2025 parte convenuta insisteva sulla concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito di note conclusive e repliche.
Con ordinanza del 22 aprile 2025 il Giudice visti gli atti, all'esito dell'udienza a trattazione scritta fissata per la precisazione delle conclusioni, lette le note di udienza depositate da parte attrice in data 4 aprile 2025 e da parte convenuta in data 17 aprile 2025 assegnava alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. ed assumeva la causa in decisione.
Parte attrice depositava comparsa conclusionale in data 18 giugno 2025 così concludendo:
“IN VIA ISTRUTTORIA: Disporre, ai sensi dell'art. 196 c.p.c., la rinnovazione della Consulenza
Tecnica d'Ufficio medico-legale, per le motivazioni esposte in narrativa, affidandola ad un Collegio di specialisti (medico-legale e chirurgo generale) o ad altro CTU, affinché risponda compiutamente a tutti i quesiti già formulati, con particolare riferimento alla quantificazione di tutti i danni subiti dall'attore. In via subordinata, disporre la convocazione del CTU Dott. a Persona_2 chiarimenti, ai sensi dell'art. 196 c.p.c., affinché risponda alle contestazioni di cui in narrativa e integri la propria relazione rispondendo ai quesiti omessi, relativi alla quantificazione del danno.
NEL MERITO: Accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale dell' ON
, in persona del legale rappresentante pro tempore, per i fatti di cui è causa, in relazione
[...] all'inadempimento delle prestazioni sanitarie rese al Sig. presso l'Ospedale “Santa Parte_1
Maria Goretti” di . Per l'effetto, condannare l' , in persona CP_1 ON del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del Sig. , a titolo di Parte_1 risarcimento di tutti i danni patrimoniali (danno emergente per spese mediche sostenute e future) e non patrimoniali (danno biologico permanente, danno biologico temporaneo, danno morale/sofferenza soggettiva, danno alla vita di relazione, con adeguata personalizzazione) subiti e subendi, della somma complessiva di € 160.000,00, come da richiesta in atto di citazione, o di quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia all'esito dell'istruttoria, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dì del fatto al saldo effettivo. Condannare, infine, l' ON
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese e dei
[...] compensi professionali del presente giudizio, comprese quelle per la procedura di mediazione, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore Avv. Raffaele Leanza, dichiaratosi anticipatario.
Parte attrice depositava memoria di replica in data 23 giugno 2025 così concludendo:
“L'attore, Sig. , nel riportarsi integralmente a tutte le conclusioni rassegnate nella Parte_1
comparsa conclusionale depositata, insiste per il loro accoglimento, previa rinnovazione della
Consulenza Tecnica d'Ufficio. Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Parte convenuta depositava comparsa conclusionale in data 20 giugno 2025 così concludendo: “Come da conclusioni già rassegnate, ovvero perché Voglia l'Onorevole Tribunale adìto:”- nel merito, contrariis reiectis, rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto e non provata sia con riferimento all'an che al quantum debeatur;
Con vittoria di spese e compensi di lite la cui determinazione viene rimessa all'Ill.mo Tribunale”.
Parte convenuta depositava memoria di replica in data 11 luglio 2025 insistendo nelle conclusioni già rassegnate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea è risultata infondata e pertanto non può essere accolta. Preliminarmente è necessario osservare che la Suprema Corte (Cass. Sez. Un., 11 gennaio
2008 n. 577 e 581) ha precisato che la responsabilità della struttura ospedaliera, fondata sul
“contatto sociale”, presenta natura contrattuale. Ne deriva che, in virtù del contratto, la struttura deve fornire al paziente una prestazione articolata, definita genericamente di
“assistenza sanitaria”, che ingloba al suo interno, oltre alla prestazione principale medica, anche una serie di obblighi c.d. di protezione e accessori. Così ricondotta la responsabilità della struttura a un autonomo contratto (di spedalità), la sua responsabilità per inadempimento segue le linee definite dall'art. 1218 cod. civ., e, per quanto concerne le prestazioni mediche che essa svolge attraverso i medici propri ausiliari, l'individuazione del fondamento di responsabilità dell'ente nell'inadempimento di obblighi propri della struttura consente quindi di abbandonare il richiamo, alquanto artificioso, alla disciplina del contratto d'opera professionale e di fondare, semmai, la responsabilità dell'ente per fatto del dipendente sulla base dell'art. 1228 cod. civ. (Cass. civ. 1620/2012).
Per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, in materia di risarcimento danni derivanti da inesatto adempimento della prestazione sanitaria, il danneggiato deve fornire la prova del contratto e dell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) e del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando invece a carico dell'obbligato la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile (Cass. Civ.
18392/2017; 975/2009; 17143/2012; 21177/2015) e che quindi l'inadempimento non si è verificato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante (Cass. SS.
UU. n. 577/2008). Ne deriva dunque che l'inadempimento rilevante ai fini dell'azione di responsabilità medica non è un qualunque inadempimento, ma solo quello che costituisce causa (o concausa) efficiente del danno. L'allegazione del paziente-creditore non può dunque avere ad oggetto un inadempimento, qualunque esso sia, o genericamente dedotto, ma un inadempimento, per così dire, qualificato e cioè "astrattamente efficiente alla produzione del danno" (così Cass. SS. UU. n. 577/2008). È onere del paziente fornire la prova del nesso causale, dimostrando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del
"più probabile che non", causa del danno, sicché, ove la stessa sia rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata (Cass. n. 27606/2019; n. 3704/2018; n.
5128/2020). Ciò posto, l'attore ha assunto la responsabilità professionale dei sanitari che lo ebbero in cura, deducendone l'imprudenza e l'imperizia nell'adempimento della prestazione sanitaria, ed ha allegato che nella specie i sanitari, non avevano osservato gli obblighi assunti che, nel caso de quo, riguardavano l'adozione di un programma terapeutico di tipo conservativo di una epigastralgia non meglio identificata, la realizzazione di una corretta e documentata diagnosi, clinica e strumentale, la corretta esecuzione dell'intervento chirurgico di ST eseguito in data 4 giugno 2010, l'accurata emostasi e la tempestiva rilevabilità della lesione arteriosa in fase intraoperatoria, con consequenziale migliore emostasi.
Tuttavia, tali assunti non hanno trovato riscontro all'esito della Ctu la quale ha stabilito che l'intervento chirurgico del 4 giugno 2010 è stato correttamente indicato, rappresentando l'unica opzione utile ad eliminare la possibilità di recidiva di colica biliare e di complicanze. L'intervento reso complesso dalla condizione della ST (indovata e sede di flogosi) è stato inoltre correttamente effettuato. In prima giornata post-operatoria veniva individuata una condizione di emoperitoneo da sanguinamento, complicanza possibile, descritta nel consenso informato e non prevenibile. La complicanza emorragica era stata correttamente e tempestivamente individuata, nonché trattata adeguatamente e nei tempi utili. La successiva complicanza di formazione di laparocele rappresentava evento possibile, prevedibile e non prevenibile degli interventi chirurgici sulla parete addominale. Dunque, all'esito delle conclusioni del Ctu, le quali vengono condivise in quanto adeguatamente motivate e immuni da vizi logici, non emerge una condotta negligente, imprudente o imperita attribuibile ai sanitari dell' Controparte_2 di . CP_1
Pertanto, in virtù delle considerazioni suesposte, non avendo parte attrice assolto al proprio onere probatorio la domanda viene rigettata.
La soccombenza di parte attrice nel merito della domanda regola le spese di lite liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al DM 55/14 nella misura media.
Le spese di CTU, già liquidate come da decreto in atti, vengono poste definitivamente a carico di parte attrice che deve pertanto rifondere a parte convenuta quanto da questa versato.
PQM
Il Tribunale di Latina, monocraticamente e definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta la domanda attorea;
- condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore di parte Parte_1
convenuta liquidate in € 14.103,00 per compensi, oltre iva e cpa come per CP_3
legge e rimborso spese generali;
- pone le spese della CTU, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di parte attrice che deve pertanto rifondere a parte convenuta quanto da questa versato.
Lì 17 luglio 2025.
Il Giudice dott. Stefano Fava
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
SEZIONE II CIVILE in persona del giudice dott. Stefano Fava ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 290/2017 del R.G.A.C., assunta in decisione all'udienza cartolare del 22 aprile 2025 con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. e vertente
TRA
- rappresentato e difeso dall'Avv. Raffaele LEANZA ed elettivamente Parte_1
domiciliato presso il suo studio in Roma, Via Pietro Colletta n. 12;
PARTE ATTRICE
E
- rappresentata e difesa dall'Avv. ON
Rinaldo SORAGNESE e domiciliata presso il suo studio in Roma alla: Via Duchessa di
Galliera n. 20;
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: responsabilità sanitaria.
CONCLUSIONI Per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 22 aprile 2025 parte attrice concludeva come da note scritte depositate in data 4 aprile 2025 e da parte convenuta come da note scritte depositate in data 17 aprile 2025.
PREMESSO IN FATTO
Con atto di citazione del 21 gennaio 2017 deduceva: Parte_1
a) in data 16.4.2010, in seguito ad episodio di colica biliare si recava presso il pronto soccorso dell'Ospedale “Santa Maria Goretti” di ove i sanitari, proceduto CP_1 agli accertamenti di rito, lo dimettevano con diagnosi di “calcolosi ST” rimandandolo a data da determinarsi per procedere a trattamento chirurgico.
Veniva poi ricoverato in data 3.6.2010 con diagnosi d'ingresso di: “calcolosi della ST”;
b) veniva sottoposto ad un primo intervento chirurgico del 4 giugno 2010, con
“Induzione dello pneumoperitoneo mediante ago di Verres. Introduzione di quattro trocar nelle sedi abituali. Reperto di empiema della ST con ST indovata nel fegato. … illeggibile … la ST. Identificazione e taglio con clips metalliche degli elementi del triangolo di Calot (arteria cistica e il dotto cistico) dopo lisi delle numerose aderenze. Colecistectomia anterograda. Revisione dell'emostasi. Lavaggio della fascia. Apposizione di Tabotamp e di drenaggio sottoepatico. Chiusura delle brecce cutanee”. Nel successivo intervento chirurgico del 5 giugno 2010, veniva invece disposta “Incisione sottocostale destra. Reperto di emoperitoneo massivo (1500 cc) da emorragia dal letto della ST ed ematoma in prossimità di introduzione di trocar in ipocondrio destro. Aspirazione di numerosi coaguli e lavaggio della cavità. Si esegue ulteriore legatura arteria cistica”;
c) successivamente al trattamento chirurgico della patologia biliare l'attore veniva poi sottoposto ad una serie di accertamenti postoperatori quali Ecografia addome e
TAC addome venendo poi dimesso il 14 giugno 2010 con diagnosi principale: colecistolitiasi. In particolare, con riferimento all' ecografia addome dell' 11 giugno
2010 si leggeva “L'esame di controllo dopo colecistectomia ha evidenziato versamento libero nella tasca epato-renale, in sede periepatica e nel cavo del
Douglas”; d) a poco più di un anno dall' intervento l'attore veniva ricoverato nuovamente presso l' ICOT di , dal 2.1.12 al 7.1.2012, con diagnosi d'ingresso di “riparazione di CP_1
laparocele”. Veniva sottoposto poi ad intervento chirurgico del 4 gennaio 2012 con
“pneumoperitoneo con Ago di veress in sede sottocostale sinistra introduzione di tre trocars operativi a livello dei quadranti di sinistra esplorazione della cavità addominale Lisi di aderenze viscero parietali esito del pregresso intervento chirurgico identificazione di due porte erniarie in epigastrio e in sede ombelicale introduzione di protesi physiomesh 20x25 e sua fissazione alla parete addominale oltrepassando i difetti erniari di almeno 5 cm per lato e fissando la protesi stessa con absorbatack e tiseel. Emostasi estrazione dei trocks sotto visione. Chiusura delle ferite chirurgiche.” Veniva poi dimesso in data 7 gennaio 2012;
e) successivamente in data 27.1.2015, l'attore era costretto a nuovo ricovero sempre presso l' ICOT di con annesso intervento chirurgico e con diagnosi CP_1
d'ingresso di :“laparocele recidivo”. Da una TAC di controllo effettuata in data
20.2.2015, risultavano: “esiti di colecistectomia. Esiti di recente intervento a livello della parete addominale in riduzione di laparocele;
fenomeni cicatriziali superficiali che raggiungono la fascia muscolare a sinistra in sede paramediana sotto e para- ombelicale ed in sede mediana epigastrica senza significativi impegni viscerali.
Minimo impegno erniario ombelicale del solo tessuto adiposo omentale”. Nel medesimo giorno l'eseguita Ecotomografia dei tessuti molli rilevava la possibile presenza di due piccole cisti di probabile natura sierosa, come probabile conseguenza di un piccolo pregresso versamento;
f) la necessità di procedere ad un esame epicritico del caso in relazione all' intervento praticato dai sanitari dell' Ospedale “Santa Maria Goretti” di . Nella specie si CP_1 trattava di calcolo unico della ST definito voluminoso ma non valutato nelle sue dimensioni in sede di esame istologico post-operatorio, nel quadro di una STte cronica neppure descritta dal punto di vista microscopico. Ne derivava dunque che non vi erano i calcoli multipli evidenziati in sede di esame ecografico pre-operatorio del 12 maggio 2010 ed altrettanto non vi era la presenza di empiema della ST riferita in fase intra-operatoria. Pertanto i sanitari giungevano all'opzione chirurgica sulla base di una diagnosi ecografica che riferiva di inesistenti piccole formazioni litiasiche multiple. Per di più, del tutto inesistente appariva la formazione ascessuale (empiema), di cui si riferiva nella scheda operatoria, alla luce del dato istologico. Si trattava invece di un singolo calcolo, le cui dimensioni, colpevolmente, non venivano indicate dall'istologo che si limitava a definirlo voluminoso. Appariva inoltre assolutamente peculiare che la ST , prelevata il 4.6.10 , giungesse all'istologo il 7.6.10, ovvero allorquando anche il secondo intervento del 5.6.10 era stato già eseguito;
g) la responsabilità dei chirurghi dell' che Controparte_2
procedevano ad un intervento non indicato, sulla base di un'epigastralgia non meglio precisata, con due esami clinici contrastanti e aspecifici, eseguiti nella medesima circostanza (P.S. del 16.4.10). I sanitari neppure adottavano un preventivo programma farmacologico terapeutico e procedevano all'intervento sulla base di un esame ecografico del 12.5.10 errato, rimuovendo chirurgicamente la ST il 4.6.10, con un “censurabile” rilievo istologico di calcolo unico (non valutato nelle dimensioni), senza riscontro microscopico né alla corretta sutura dell'arteria cistica, non accorgendosi, inoltre della non corretta emostasi, nonostante la “revisione” intraoperatoria, così da porre a serio rischio il paziente per imponente e grave emoperitoneo. Ne conseguiva la necessità di intervento laparoscopico assai demolitivo con secondario laparocele, solo in parte ridotto chirurgicamente;
h) le precarie condizioni del Sig. interamente riferibili alla responsabilità Pt_1
sanitaria allegata determinavano un danno biologico permanente pari al 23%.
Inoltre l'attore chiedeva il ristoro del danno emergente relativo alle spese sostenute e da sostenersi in futuro riferibili alle necessità per farmaci e controlli clinici periodici . Parimenti chiedeva il risarcimento del danno biologico temporaneo valutabile in anni uno al 75%, racchiudendo in esso ben cinque anni di cure, ricoveri ed interventi. La liquidazione dei danni, operata mediante le tabelle milanesi doveva accompagnarsi ad una adeguata personalizzazione in ragione di tutti i pregiudizi non patrimoniali subiti dall'attore, che subiva l'alterazione delle proprie dinamiche lavorative, sociali, relazionali e ludiche;
i) la responsabilità dell'ente (o della casa di cura) nei confronti del paziente poteva conseguire, ai sensi dell'art. 1218 c.c., all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, nonché, in virtù dell'art. 1228 c.c., all'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario;
Concludeva pertanto chiedendo: Accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale in ragione di quanto sopra della ( c.f.), in persona del legale rappresentante ON pro tempore;
2- Per l'effetto, condannarla al pagamento, a titolo risarcitorio delle somme che saranno meglio precisate in corso di causa ed attualmente quantificate in E. 160.000,00 per le considerazioni esposte in premessa e , comunque agli importi che saranno ritenute di giustizia;
-
Voglia, infine il Tribunale condannare ( c.f. ), in ON P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese (comprese quelle per la mediazione ) e compensi della giudizio con distrazione in favore dell'Avv. Raffaele Leanza, dichiaratosi anticipatario.
Con comparsa del 16 maggio 2017 atina si ON costituiva in giudizio deducendo:
a) l'elevato grado di preparazione professionale del personale dipendente e l'assenza del nesso causale tra le lesioni attoree e il trattamento chirurgico per “calcolosi della ST” con successivi ricoveri. Altresì non emergevano prestazioni medico- chirurgiche negligenti e/o imprudenti ascrivibili ai sanitari dell'
[...]
; Parte_2
b) l'infondatezza della pretesa risarcitoria formulata in ordine al quantum debeatur giacchè le voci di danno, risultavano generiche, eccessive e sproporzionate, oltre che non provate ed inoltre non risultava provato il preteso danno patrimoniale;
Concludeva pertanto chiedendo: “Voglia l'Onorevole Tribunale adito: - nel merito, contrariis reiectis, rigettare la domanda attorea perché infondata - in fatto ed in diritto, e non-provata sia con riferimento all'an che al quantum debeatur. Con vittoria di spese e compensi di lite.”
All'udienza del 16 maggio 2017 parte attrice si riportava al proprio atto introduttivo chiedendone l'integrale accoglimento e chiedeva la concessione dei termini di cui all'art
183 c. p.c.. Parte convenuta si riportava alla propria comparsa di costituzione e si associava alla richiesta di concessione dei termini dell'art 183 c.6 c.p.c..
Con memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. primo termine del 14 giugno 2017 parte attrice ribadiva quanto dedotto.
Con memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. secondo termine del 12 luglio 2017 parte attrice ribadiva quanto dedotto Con memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. secondo termine del 14 luglio 2017 parte convenuta si opponeva alla ctu e ribadiva quanto dedotto
Con memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. terzo termine del 1 settembre 2017 parte convenuta e ribadiva quanto dedotto
All'udienza del 17 maggio 2018 a seguito di alcuni rinvii parte attrice si riportava alle memorie ex art. 183 depositate in atti, insisteva per la formulazione di una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. e per l'ammissione della ctu medica. Parte convenuta si opponeva alle richieste ex art. 185 bis c.p.c. per le ragioni formulate in memorie ex art. 183
VI c c.p.c. cui integralmente si riportava. Si opponeva poi alla formulazione dei quesiti proposti da parte attrice. Il Giudice si riservava
Con ordinanza del 17 luglio 2018 il Giudice, letti gli atti, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 17 maggio 2018; ritenuta l'opportunità di disporre ctu medico-legale sulla persona dell'attore, individuati, pertanto, i seguenti quesiti da sottoporre al CTU: 1) elenchi il ctu la documentazione esaminata e descriva la storia clinica del danneggiato con riferimento alle cure prestate ed alle strutture sanitarie che l'ebbero in cura;
2) dica il ctu quale fosse il quadro clinico dell'attore all'epoca in cui si è affidato alle cure del sanitario;
3) dica il ctu quale fosse il quadro clinico dell'attore in esito alle cure prestate dal medico convenuto;
4) dica il ctu se la diagnosi sia stata corretta e tempestiva e in caso di errore specifichi se esso sia dovuto ad incompletezza di esami clinici e strumentali o ad oggettiva difficoltà di interpretarli o di farli eseguire tempestivamente;
5) dica il ctu se le terapie/interventi effettuati siano state o meno adeguati e tempestivi tenuto conto delle condizioni cliniche in cui versava l'attore/attrice e se fossero o meno possibili interventi/terapie diversi/e indicando eventuali controindicazioni e/o eventuali rischi connessi;
6) accerti il ctu se la struttura sanitaria era o meno dotata di attrezzature e di organizzazione idonee per l'esecuzione dei trattamenti medico-chirurgici necessari per la cura del paziente;
7)dica il ctu se l'intervento eseguito era o meno indicato, se è stato correttamente eseguito, specifichi le eventuali complicanze e dica se l'assistenza pre e post operatoria sia stata o meno adeguata;
8) dica il ctu se l'attività sanitaria prestata era routinaria ovvero se presentasse caratteri di particolare difficoltà tecnica, specificandone le ragioni;
9) dica il ctu se il sanitario ha osservato le Linee Guida e/o si sia uniformato alle buone pratiche accreditate dalla Comunità scientifiche nazionali e internazionali e/o ai protocolli, ove esistenti, specificando a quali si sia riferito nella valutazione;
10) tenuto conto delle condizioni fisiche preesistenti e dell'età, dica il ctu se le condizioni fisiche attuali del periziando siano o meno, ed in che misura, riconducibili ai trattamenti sanitari prestati o omessi specificando, con l'ausilio dei criteri della scienza medico-legale, quali siano state le cause ed indicando le eventuali condotte non adeguate tenute dal/dai sanitari;
11) dica il ctu quali postumi sono residuati e quali sarebbero prevedibilmente residuati qualora l'attore fosse stato adeguatamente e tempestivamente trattato dal sanitario/i; dica altresì se una attività adeguata avrebbe portato, in via di certezza, di probabilità o di mera possibilità, alla guarigione ovvero a condizioni patologiche meno gravi;
12) dica il ctu se sia stata fornita al danneggiato una corretta informazione e se siano stati acquisiti validi consensi informati agli atti sanitari invasivi;
13) indichi il ctu la durata della inabilità temporanea assoluta e/o parziale specificandone la misura percentuale con valutazione motivata e precisando quali eventuali attività dell'ordinaria esistenza siano state precluse nel periodo di inabilità; 14) indichi il ctu (ove sussistano) quali siano i postumi permanenti derivati dall'attività sanitaria non adeguata precisando se gli stessi hanno aggravato, ed in che misura, lo stato di salute preesistente a tale attività e se siano con esso concorrenti;
15) accerti e descriva il ctu, gli esiti di carattere permanente, indicando l'entità della lesione alla integrità psico-fisica ed i baremes applicati. In caso di accertato danno biologico, specifichi il ctu il grado percentuale del danno anatomo- funzionale in senso stretto ed il grado percentuale della eventuale incidenza della lesione accertata sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato indipendentemente dalla capacità di produrre reddito, evidenziando se sussistono specifiche incidenze di sofferenza soggettiva e/o rilevanti incidenze dinamico- relazionali personali anche con riferimento alle condizioni soggettive del danneggiato;
16) indichi il ctu gli eventuali precedenti morbosi o traumatici concorrenti rilevanti ed incidenti sul decorso e sulla evoluzione dei suddetti esiti, precisando la percentuale di danno permanente ascrivibile alla patologia preesistente e la percentuale di danno permanente riferibile alle lesioni derivate dalla attività sanitaria;
indichi altresì se lo stato di salute del danneggiato sia suscettibile, con certezza, probabilità o mera possibilità, di aggravamento, di miglioramento ovvero di restitutio ad integrum;
17) nel caso in cui il periziando si sia sottoposto ad attività sanitaria presso medici diversi o presso strutture sanitarie diverse, indichi il ctu la parte (o percentuale) di responsabilità e la conseguente entità dei postumi addebitabile a ciascun medico/struttura singolarmente ed il criterio di determinazione dell'invalidità complessiva e di quella relativa ad ogni trattamento sanitario ritenuto incongruo;
18) accerti il ctu l'entità e la congruità delle spese mediche sostenute e documentate e l'entità ed il costo di quelle eventualmente da sostenere se necessarie. 19) indichi il ctu la Letteratura scientifica esaminata. 20) riferisca quant'altro utile ai fini di giustizia;
21)dia conto della partecipazione o meno dei consulenti di parte alle operazioni peritali, e dell'adesione o dell'eventuale dissenso di costoro rispetto alle argomentazioni sostenute dal CTU;
in caso di dissenso non generico dei consulenti di parte, il C.TU. ne esponga le motivazioni e le sottoponga a dettagliato vaglio critico, nominava quale CTU la dott.ssa e rinviava per il giuramento Persona_1
all'udienza del 6 novembre 2018
All'udienza del 6 novembre 2018 il Giudice conferiva al C.T.U. l'incarico come da ordinanza del 17.7.2018. Il C.t.u. dichiarava di accettare l'incarico, comunicava l'assenza di motivi di incompatibilità e giurava. Il C.t.u. dichiarava che l'inizio delle operazioni peritali sarebbe avvenuta il giorno 26.11.2018 presso il suo studio e chiedeva termine di giorni 150 dall'inizio delle operazioni peritali per rispondere ai quesiti assegnati con deposito di relazione scritta. Il Giudice dato atto di quanto sopra, concedeva al consulente il termine richiesto per il deposito della relazione scritta;
gli assegnava quale acconto su spese e compensi, la somma di € 800,00 ( ottocento/00), che poneva provvisoriamente a carico delle parti in solido;
letto l'art. 201 c.p.c., autorizzava ciascuna parte a nominare un proprio consulente tecnico sino alla data di inizio delle operazioni;
letto l'art. 169 c.p.c., autorizzava le parti , a tal uopo istanti al ritiro dei propri rispettivi fascicoli. Il Giudice dava atto dell'accettazione dell'incarico da parte del Ctu e che i fascicoli di parte erano consegnati allo stesso. Il Giudice, ai sensi dell'art. 195 c.p.c., disponeva che il CTU redigesse relazione scritta da trasmettersi telematicamente alle parti entro i primi 120 giorni. Le parti potevano trasmettere le proprie deduzioni entro 15 gg. dalla ricezione della relazione;
il consulente avrebbe preso visione delle osservazioni dei consulenti di parte e depositato telematicamente la relazione finale, le osservazioni delle parti ed una sintetica valutazione sulle stesse nei 15 gg. successivi. Infine, il Giudice rinviava per le determinazioni conseguenti al deposito dell'elaborato peritale all'udienza del 25 novembre 2019
All'udienza del 26 novembre 2019 a seguito di un rinvio, parte attrice chiedeva il rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio con sostituzione dell'ausiliare, stante la mancata trasmissione della bozza entro i termini assegnati dal Giudice e rinnovati all'udienza del
25 giugno 2019, comunicata al Ctu. Parte convenuta chiedeva il rinvio della causa, sollecitando il Ctu a depositare la consulenza tecnica d'ufficio, anche in considerazione del fatto che le operazioni peritali si erano già svolte. Il Giudice - ritenuti sussistenti i gravi motivi di cui all'art. 196 c.p.c. legittimanti la revoca della nomina a consulente tecnico d'ufficio della Dott.ssa , atteso che la stessa aveva omesso di Persona_1
depositare la consulenza tecnica d'ufficio nei termini all'uopo assegnati né aveva provveduto in tal senso a seguito del sollecito di deposito comunicatole con pec del 26 giugno 2019, senza peraltro che la stessa avesse presentato alcuna richiesta di proroga dei termini, di talché, non risultava ancora in atti la consulenza, nonostante l'incarico fosse stato conferito ormai da oltre un anno il 6 novembre 2018, - ritenuto pertanto necessario rinnovare le operazioni peritali con la sostituzione dell'ausiliare, nominava in sua sostituzione il Dott. e fissava l'udienza del 23 gennaio 2020, per il Persona_2
giuramento di rito.
All'udienza del 23 gennaio 2020 il C.T.U., Dott. giurava e gli venivano Persona_2
sottoposti i quesiti di cui al 17.7.2018. Il C.T.U. dichiarava di accettare l'incarico; indicava la data di inizio delle operazioni peritali per il 13 febbraio, presso il suo studio, chiedeva un acconto pari a € 700,00, oltre accessori. Il Giudice dato atto di quanto sopra, visto l'art. 195 c.p.c., fissava al 15 aprile 2020 il termine per la trasmissione – da parte del C.T.U. - alle
Parti costituite della propria relazione peritale;
al 15 maggio 2020 il termine per la trasmissione al C.T.U. delle osservazioni delle Parti costituite sulla relazione peritale;
al 15 giugno 2020 il termine per il deposito – a cura del C.T.U. – in cancelleria della relazione tecnica d'ufficio, delle osservazioni delle Parti e di una sintetica valutazione della stessa;
disponeva poi un acconto per il C.T.U. di € 700, oltre accessori che poneva provvisoriamente a carico delle parti in solido tra loro, fissava termine fino all'inizio delle operazioni peritali per la nomina degli eventuali Consulenti Tecnici di Parte. Parte attrice nominava il dott. Il Giudice rinviava la causa all'udienza del 30 giugno Persona_3
2020, per l'esame della relazione peritale e autorizzava parte convenuta al ritiro del proprio fascicolo cartaceo che consegna al Ctu
Con relazione finale del 29 giugno 2020 il Ctu visti gli atti, i documenti medici e l'obiettività rilevata in sede di visita così rispondeva ai quesiti posti: - In data 4/06/2010 il
Sig. veniva sottoposto a intervento chirurgico videolaparoscopico di Pt_1 colecistectomia, sulla base di un'anamnesi positiva per colica biliare e con esami preliminari attestanti un rischio di recidiva. - L'intervento risultava correttamente indicato, rappresentando l'unica opzione utile ad eliminare la possibilità di recidiva di colica biliare e di complicanze. - L'intervento chirurgico, reso complesso dalla condizione della ST
(indovata e sede di flogosi) risultava essere stato correttamente effettuato. - In I giornata post-operatoria veniva individuata una condizione di emoperitoneo da sanguinamento, complicanza possibile, descritta nel consenso informato e non prevenibile. - La complicanza emorragica risultava essere stata correttamente e tempestivamente individuata, nonché trattata adeguatamente e nei tempi utili. - La successiva complicanza di formazione di laparocele rappresentava evento possibile, prevedibile e non prevenibile degli interventi chirurgici sulla parete addominale. - In definitiva, non si rilevavano criticità nei comportamenti degli operatori sanitari che avevano avuto in cura il Sig. presso l'Ospedale Santa Maria Goretti di Pt_1 CP_1
Con ordinanza del 5 settembre 2024 a seguito di diversi rinvii, il Giudice visti gli atti, visto l'art. 127 ter c.p.c. disponeva che l'udienza del 22 aprile 2025 fosse sostituita dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. Assegnava alle parti termine perentorio fino al giorno dell'udienza per il deposito delle note.
Con note di trattazione del 4 aprile 2025 parte attrice chiedeva in via istruttoria che il
CTU rispondesse a tutti i quesiti postigli ed in via definitiva la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. e di accogliere la domanda come da conclusioni rese nell'atto introduttivo.
Con note di trattazione del 17 aprile 2025 parte convenuta insisteva sulla concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito di note conclusive e repliche.
Con ordinanza del 22 aprile 2025 il Giudice visti gli atti, all'esito dell'udienza a trattazione scritta fissata per la precisazione delle conclusioni, lette le note di udienza depositate da parte attrice in data 4 aprile 2025 e da parte convenuta in data 17 aprile 2025 assegnava alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. ed assumeva la causa in decisione.
Parte attrice depositava comparsa conclusionale in data 18 giugno 2025 così concludendo:
“IN VIA ISTRUTTORIA: Disporre, ai sensi dell'art. 196 c.p.c., la rinnovazione della Consulenza
Tecnica d'Ufficio medico-legale, per le motivazioni esposte in narrativa, affidandola ad un Collegio di specialisti (medico-legale e chirurgo generale) o ad altro CTU, affinché risponda compiutamente a tutti i quesiti già formulati, con particolare riferimento alla quantificazione di tutti i danni subiti dall'attore. In via subordinata, disporre la convocazione del CTU Dott. a Persona_2 chiarimenti, ai sensi dell'art. 196 c.p.c., affinché risponda alle contestazioni di cui in narrativa e integri la propria relazione rispondendo ai quesiti omessi, relativi alla quantificazione del danno.
NEL MERITO: Accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale dell' ON
, in persona del legale rappresentante pro tempore, per i fatti di cui è causa, in relazione
[...] all'inadempimento delle prestazioni sanitarie rese al Sig. presso l'Ospedale “Santa Parte_1
Maria Goretti” di . Per l'effetto, condannare l' , in persona CP_1 ON del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del Sig. , a titolo di Parte_1 risarcimento di tutti i danni patrimoniali (danno emergente per spese mediche sostenute e future) e non patrimoniali (danno biologico permanente, danno biologico temporaneo, danno morale/sofferenza soggettiva, danno alla vita di relazione, con adeguata personalizzazione) subiti e subendi, della somma complessiva di € 160.000,00, come da richiesta in atto di citazione, o di quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia all'esito dell'istruttoria, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dì del fatto al saldo effettivo. Condannare, infine, l' ON
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese e dei
[...] compensi professionali del presente giudizio, comprese quelle per la procedura di mediazione, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore Avv. Raffaele Leanza, dichiaratosi anticipatario.
Parte attrice depositava memoria di replica in data 23 giugno 2025 così concludendo:
“L'attore, Sig. , nel riportarsi integralmente a tutte le conclusioni rassegnate nella Parte_1
comparsa conclusionale depositata, insiste per il loro accoglimento, previa rinnovazione della
Consulenza Tecnica d'Ufficio. Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Parte convenuta depositava comparsa conclusionale in data 20 giugno 2025 così concludendo: “Come da conclusioni già rassegnate, ovvero perché Voglia l'Onorevole Tribunale adìto:”- nel merito, contrariis reiectis, rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto e non provata sia con riferimento all'an che al quantum debeatur;
Con vittoria di spese e compensi di lite la cui determinazione viene rimessa all'Ill.mo Tribunale”.
Parte convenuta depositava memoria di replica in data 11 luglio 2025 insistendo nelle conclusioni già rassegnate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea è risultata infondata e pertanto non può essere accolta. Preliminarmente è necessario osservare che la Suprema Corte (Cass. Sez. Un., 11 gennaio
2008 n. 577 e 581) ha precisato che la responsabilità della struttura ospedaliera, fondata sul
“contatto sociale”, presenta natura contrattuale. Ne deriva che, in virtù del contratto, la struttura deve fornire al paziente una prestazione articolata, definita genericamente di
“assistenza sanitaria”, che ingloba al suo interno, oltre alla prestazione principale medica, anche una serie di obblighi c.d. di protezione e accessori. Così ricondotta la responsabilità della struttura a un autonomo contratto (di spedalità), la sua responsabilità per inadempimento segue le linee definite dall'art. 1218 cod. civ., e, per quanto concerne le prestazioni mediche che essa svolge attraverso i medici propri ausiliari, l'individuazione del fondamento di responsabilità dell'ente nell'inadempimento di obblighi propri della struttura consente quindi di abbandonare il richiamo, alquanto artificioso, alla disciplina del contratto d'opera professionale e di fondare, semmai, la responsabilità dell'ente per fatto del dipendente sulla base dell'art. 1228 cod. civ. (Cass. civ. 1620/2012).
Per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, in materia di risarcimento danni derivanti da inesatto adempimento della prestazione sanitaria, il danneggiato deve fornire la prova del contratto e dell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) e del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando invece a carico dell'obbligato la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile (Cass. Civ.
18392/2017; 975/2009; 17143/2012; 21177/2015) e che quindi l'inadempimento non si è verificato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante (Cass. SS.
UU. n. 577/2008). Ne deriva dunque che l'inadempimento rilevante ai fini dell'azione di responsabilità medica non è un qualunque inadempimento, ma solo quello che costituisce causa (o concausa) efficiente del danno. L'allegazione del paziente-creditore non può dunque avere ad oggetto un inadempimento, qualunque esso sia, o genericamente dedotto, ma un inadempimento, per così dire, qualificato e cioè "astrattamente efficiente alla produzione del danno" (così Cass. SS. UU. n. 577/2008). È onere del paziente fornire la prova del nesso causale, dimostrando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del
"più probabile che non", causa del danno, sicché, ove la stessa sia rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata (Cass. n. 27606/2019; n. 3704/2018; n.
5128/2020). Ciò posto, l'attore ha assunto la responsabilità professionale dei sanitari che lo ebbero in cura, deducendone l'imprudenza e l'imperizia nell'adempimento della prestazione sanitaria, ed ha allegato che nella specie i sanitari, non avevano osservato gli obblighi assunti che, nel caso de quo, riguardavano l'adozione di un programma terapeutico di tipo conservativo di una epigastralgia non meglio identificata, la realizzazione di una corretta e documentata diagnosi, clinica e strumentale, la corretta esecuzione dell'intervento chirurgico di ST eseguito in data 4 giugno 2010, l'accurata emostasi e la tempestiva rilevabilità della lesione arteriosa in fase intraoperatoria, con consequenziale migliore emostasi.
Tuttavia, tali assunti non hanno trovato riscontro all'esito della Ctu la quale ha stabilito che l'intervento chirurgico del 4 giugno 2010 è stato correttamente indicato, rappresentando l'unica opzione utile ad eliminare la possibilità di recidiva di colica biliare e di complicanze. L'intervento reso complesso dalla condizione della ST (indovata e sede di flogosi) è stato inoltre correttamente effettuato. In prima giornata post-operatoria veniva individuata una condizione di emoperitoneo da sanguinamento, complicanza possibile, descritta nel consenso informato e non prevenibile. La complicanza emorragica era stata correttamente e tempestivamente individuata, nonché trattata adeguatamente e nei tempi utili. La successiva complicanza di formazione di laparocele rappresentava evento possibile, prevedibile e non prevenibile degli interventi chirurgici sulla parete addominale. Dunque, all'esito delle conclusioni del Ctu, le quali vengono condivise in quanto adeguatamente motivate e immuni da vizi logici, non emerge una condotta negligente, imprudente o imperita attribuibile ai sanitari dell' Controparte_2 di . CP_1
Pertanto, in virtù delle considerazioni suesposte, non avendo parte attrice assolto al proprio onere probatorio la domanda viene rigettata.
La soccombenza di parte attrice nel merito della domanda regola le spese di lite liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al DM 55/14 nella misura media.
Le spese di CTU, già liquidate come da decreto in atti, vengono poste definitivamente a carico di parte attrice che deve pertanto rifondere a parte convenuta quanto da questa versato.
PQM
Il Tribunale di Latina, monocraticamente e definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta la domanda attorea;
- condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore di parte Parte_1
convenuta liquidate in € 14.103,00 per compensi, oltre iva e cpa come per CP_3
legge e rimborso spese generali;
- pone le spese della CTU, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di parte attrice che deve pertanto rifondere a parte convenuta quanto da questa versato.
Lì 17 luglio 2025.
Il Giudice dott. Stefano Fava