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Sentenza 8 febbraio 2025
Sentenza 8 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 08/02/2025, n. 552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 552 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Gustavo Nanni Presidente dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. all'esito della camera di consiglio del 06/02/2025, nella causa iscritta al n.r.g. 13115/2021, promossa da: nata a [...] il [...], Parte_1 con il patrocinio dell'Avv. CURTI SILVIA RICORRENTE contro nato a [...] il [...], CP_1 con il patrocinio dell'Avv. VENOSTA PIERPAOLO RESISTENTE
CP_2 con il curatore speciale, Avv. DI STEFANO ANNAMARIA PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTI
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A d i S E P A R A Z I O N E
ontraevano matrimonio civile il 15.12.2007 a Marcheno- Parte_1 CP_1
BS (trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Marcheno-BS al numero 6, parte II, serie C, dell'anno 2007), scegliendo il regime patrimoniale di comunione legale dei beni.
Dalla loro unione nascevano:
− , a Gardone Val Trompia-BS il 5.4.2005; Per_1
− , a Gardone Val Trompia-BS il 27.12.2007. CP_2
1. Con ricorso depositato il 24.11.2021, la ricorrente ha chiesto la separazione dal coniuge.
Il resistente ha depositato la memoria difensiva in data 13.4.2022.
I coniugi sono comparsi il 27.4.2022 per l'udienza presidenziale, dove il tentativo di conciliazione ha dato esito negativo. Nella medesima udienza, autorizzati i coniugi a vivere separati, sono stati adottati i
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seguenti provvedimenti temporanei e urgenti:
− affidamento esclusivo dei figli alla madre, con residenza presso la stessa;
− assegnazione della casa familiare alla madre;
− assegno periodico per i figli di € 700 (€ 350 ciascuno) a carico del padre;
− spese straordinarie per i figli divise al 50% tra i genitori;
− incarico ai Servizi Sociali per organizzare incontri protetti tra il padre e i figli due volte al mese e poi, eventualmente, settimanali;
− invito al padre di frequentare il Sert.
La ricorrente ha depositato la memoria integrativa l'11.7.2022.
Il resistente si è costituito in giudizio il 7.10.2022.
I Servizi Sociali hanno depositato una relazione il 9.8.2022. Il Sert ha depositato una relazione sul resistente il 13.10.2022.
All'udienza del 19.10.2022 sono stati concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c.
È seguito lo scambio delle memorie istruttorie.
I Servizi Sociali hanno depositato una relazione il 20.3.2023.
Con ordinanza del 28.4.2024 è stato disposto l'affidamento condiviso del figlio;
l'Avv. Annamaria Di Stefano è stata nominata suo curatore speciale;
sono stati adottati provvedimenti istruttori.
Il fascicolo è stato assegnato a questo relatore il 28.4.2024.
Con ordinanza del 17.5.2024 è stata disposta la comparizione personale delle parti, ritenuta opportuna per un confronto sulla situazione attuale e la prosecuzione del giudizio.
Le parti e il curatore speciale sono comparsi all'udienza del 18.6.2024.
Con ordinanza dell'8.8.24 è stato ordinato un aggiornamento della posizione economica delle parti.
I Servizi Sociali hanno depositato un'ultima relazione il 24.10.2024.
All'udienza del 12.11.24 le parti hanno chiesto un rinvio per pervenire a un accordo.
Con note scritte del 15.1.2025 il curatore speciale non si è opposto alla chiusura del procedimento, con valutazione rimessa al Tribunale sull'opportunità di proseguire il monitoraggio del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali.
2. Con note scritte del 16.1.2025 le parti hanno infine precisato congiuntamente le seguenti conclusioni, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza:
«
1. Vita separata con obbligo di mutuo rispetto;
2. Il figlio minore è affidato in via esclusiva alla madre con residenza presso la casa coniugale assegnata in uso CP_2 alla sig.ra Pt_1
3. Le modalità di frequentazione e visita padre e figli sono da concordare di volta in volta se i figli lo desiderano;
Pa
4. Il signor concorrerà al mantenimento dei figli nella misura di euro 700,00 (350,00 ciascuno) oltre aumento ISTAT sino alla loro indipendenza economica oltre al 50% delle spese come da protocollo, entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo bonifico bancario su conto corrente intestato alla sig.ra Parte_1
5. Assegno unico a favore della sig.ra Pt_1
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6. Nell'assegno di mantenimento dei figli non sono comprese le seguenti spese specificate nel protocollo del Tribunale di Brescia che sono, in ogni caso, da documentare;
suddividere tra i genitori in ragione del 50% ciascuno;
corrispondere al genitore che le ha anticipate entro 15 gg dalla richiesta documentata a mezzo bonifico bancario con accredito su c/c il cui codice IBAN verrà indicato nella richiesta. Con la precisazione che nei soli casi di spese che richiedono il consenso, una volta manifestato il consenso da entrambi i genitori, il genitore più diligente, laddove l'importo delle spese sia consistente, potrà chiedere all'altro il versamento, in via anticipata, del 50% della somma necessaria con l'obbligo di documentare successivamente l'avvenuto pagamento. a. Spese per la salute specificate come segue: spese mediche che non richiedono il preventivo accordo (visite mediche prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture pubbliche;
trattamenti sanitari non erogati dal S.S.N. ma prescritti dal medico curante e comunque oggetto di sperimentazione scientifica;
ticket sanitari). Spese mediche che richiedono il preventivo accordo (cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari erogati anche dal S.S.N.; farmaci particolari). b. Spese per l'istruzione così specificate: spese scolastiche che non richiedono preventivo accordo (tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
trasporto pubblico). Spese scolastiche che richiedono preventivo accordo (tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
alloggio presso sede universitaria). Spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola, dopo scuola;
c. Spese per il divertimento che richiedono il preventivo accordo: attività sportive, ricreative, ludiche e pertinenti attrezzature;
corsi di lingua straniera;
viaggi e vacanze.
7. La casa adibita a residenza familiare è gravata da mutuo ipotecario che viene posto interamente a carico del sig. Pè sino a quando la casa non verrà venduta a terzi, in occasione della vendita con il ricavato verrà estinto il mutuo ipotecario ed il residuo diviso metà ciascuno tra i coniugi e dal momento in cui la casa familiare sarà venduta a terzi, la sig.ra Pt_1 si impegna a rilasciarla libera da persone e cose».
Il Pubblico Ministero, cui il ricorso è stato comunicato il 30.11.2021, si è limitato a prenderne visione.
3. Visto il tenore degli atti di parte e preso atto del fallimento del tentativo di conciliazione, da cui può ricavarsi l'intollerabilità della convivenza e/o il grave pregiudizio per l'educazione della prole, devono ritenersi sussistenti i requisiti che consentono di dichiarare la separazione ai sensi dell'art. 151 c.c.
Cass. n. 16698/20 ha infatti ben chiarito il concetto di intollerabilità della convivenza: «In tema di separazione personale dei coniugi, la condizione di intollerabilità della convivenza deve essere intesa in senso soggettivo, non essendo necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco di una sola delle parti, che sia verificabile in base a fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze negative del tentativo di conciliazione, dovendosi ritenere venuto meno, al ricorrere di tali evenienze, quel principio del consenso che caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale».
3.1. L'accordo raggiunto tra i coniugi appare conforme alla legge e agli interessi della famiglia: merita quindi di essere recepito nella sentenza del Tribunale.
Non si ritiene necessaria la prosecuzione dell'incarico conferito ai Servizi Sociali, vista la prossima maggiore età del figlio CP_2
4. Le spese di lite meritano di essere compensate tra le parti, stante l'accordo raggiunto.
Tuttavia, siccome la nomina del curatore speciale si è resa necessaria per l'alta conflittualità tra i coniugi, le relative spese vanno poste a loro carico in egual misura.
A norma del D.M. Giustizia n. 55/14 (aggiornato con D.M. Giustizia n. 147/22), occorre applicare la tabella per i giudizi di cognizione dinanzi al Tribunale di valore indeterminabile basso (scaglione da
€ 26.001 a € 52.000). Si possono liquidare: € 1701 per la fase di studio (medio); nulla per la fase
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introduttiva; € 903 complessivi per le fasi istruttoria e decisionale (risoltesi nella memoria del 15.1.25). Al totale (€ 2604) vanno aggiunte le spese generali nella misura del 15%; c.p.a. ed i.v.a. se dovute per legge;
spese di giustizia se documentate.
La condanna deve essere eseguita a favore dell'Erario ex art. 133 del D.P.R. n. 115/02, stante l'ammissione del curatore speciale al beneficio del patrocinio a spese dello Stato. Il compenso sarà liquidato con separato decreto, in misura dimidiata, secondo quanto espresso da Cass. n. 22017/18.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, con sentenza definitiva:
− pronuncia la separazione personale dei coniugi: nata a [...] il [...] e Parte_1 nato a [...] il [...] CP_1
unitisi in matrimonio il 15.12.2007 a Marcheno-BS (trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Marcheno-BS al numero 6, parte II, serie C, dell'anno 2007);
− dispone che la separazione sia regolata dalle condizioni riportate in motivazione;
− compensa per intero le spese processuali tra le parti;
− condanna e in solido al pagamento in favore dell'Erario di Parte_1 Parte_3
€ 2604,00 per compensi, più spese generali nella misura del 15%; c.p.a. ed i.v.a. se dovute per legge;
spese di giustizia se documentate;
− manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza al competente ufficiale dello stato civile.
Brescia, 06/02/2025
Il Giudice est. Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente Dott. Gustavo Nanni
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