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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 08/07/2025, n. 1808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1808 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Rosa Bonanzinga, ha pronunciato, in esito all' udienza del 7 luglio 2025, a trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. R.G. 5220/2021
TRA
, C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Andrea Costa, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1
Antonello Monoriti
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Carola Vicari, giusta procura in atti;
RESISTENTI
OGGETTO: opposizione avverso intimazione di pagamento
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso, depositato in data 12 novembre 2021, proponeva opposizione Parte_1 avverso l'intimazione di pagamento n. 29520219001337905/000 notificata in data 8 ottobre
2021, da parte dell' , con cui gli era stato richiesto il Controparte_3 pagamento della complessiva somma di € 4.057,16, in relazione agli avvisi di addebito nn.
59520150003252188000, 59520150003734475000, 59520160001993843000 e
59520160002192577000, emessi dall' . CP_1 Rilevava l'omessa notifica degli avvisi di pagamento da parte dell' , rappresentando di CP_1 esserne venuto a conoscenza attraverso la notificazione dell'avviso di intimazione di pagamento effettuata dall' ed eccepiva, dunque, la prescrizione Controparte_3 quinquennale.
Chiedeva, pertanto, che preliminarmente venisse sospesa l'efficacia esecutiva dell'intimazione di pagamento n. 29520219001337905/000; nel merito, chiedeva l'accertamento e la dichiarazione di intervenuta prescrizione del diritto dell' e dell' CP_1 Controparte_3
a riscuotere i contributi relativi al periodo 2015, relativi agli avvisi di addebito
[...] indicati;
chiedeva, poi, di accertare e dichiarare che l' ed CP_1 Controparte_3
non avevano diritto a procedere all'esecuzione per il titolo dedotto e che, per
[...]
l'effetto, venisse annullata l'intimazione di pagamento n. 29520219001337905/000 dichiarandola priva di ogni effetto giuridico oltre che estinto il diritto a riscuotere i contributi e tutte le somme ivi dedotte in relazione ai crediti di cui agli avvisi di addebito indicati;
CP_1 instava per le spese di lite.
2.- L , costituendosi in giudizio, eccepiva la propria carenza Controparte_3 di legittimazione passiva, rilevando che i ruoli esattoriali sui quali si fonda la riscossione coattiva vengono redatti, esclusivamente, dall'ente impositore.
Contestava, comunque, la fondatezza del ricorso.
Chiedeva, pertanto, che venisse dichiarata la propria carenza di legittimazione passiva;
in ogni caso, chiedeva di rigettare e/o revocare la richiesta di sospensione dell'intimazione di pagamento impugnata;
di rigettare il ricorso, perché infondato e conseguentemente di ritenere e dichiarare pienamente valida ed efficace l'intimazione di pagamento impugnata, con vittoria di spese e compensi.
3.- L' , costituendosi in giudizio, contestava la fondatezza del ricorso, rilevando che gli CP_1 avvisi di addebito erano stati notificato tramite posta elettronica certificata.
Chiedeva, pertanto, che venisse dichiarata inammissibile l'opposizione inammissibile ovvero infondata in fatto ed in diritto e comunque rigettata la chiesta sospensione del ruolo;
in via ulteriormente subordinata, nel merito, chiedeva di dichiarare la legittimità delle iscrizioni a ruolo e degli avvisi di addebito non prescritti ovvero accertare e dichiarare l'esistenza del debito di cui ai medesimi ruoli e perciò condannare l'opponente al versamento di quanto dovuto per legge;
instava per le spese di lite.
4.- L'udienza del 7 luglio 2025 veniva sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte e, in esito al loro deposito, la causa viene decisa. 5.- Va preliminarmente esaminata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dall . Controparte_3
L'eccezione appare fondata tenuto conto che unico legittimato passivo nella presente controversia è l' in quanto secondo l'orientamento della Corte di Cassazione a Sezioni CP_1
Unite che si richiama “In tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del
d.lgs. n. 46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 c.c.” (Cass. Civ., SS.UU., 8 marzo 2022 n. 7514).
6. - Nel merito, parte ricorrente propone opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
29520219001337905/000 notificata in data 8 ottobre 2021, da parte dell' Controparte_3
, avente ad oggetto il pagamento della complessiva somma di € 4.057,16, di cui
[...]
€ 1.113,30 relativi all'avviso di addebito n. 59520150003252188000, € 737,73 relativi all'avviso di addebito n. 59520150003734475000, € 1.355,14 relativi all'avviso di addebito n.
59520160001993843000, € 717,04 relativi all'avviso di addebito n. 59520160002192577000 CP_ emessi da parte dell'
In particolare, il ricorrente, eccepisce la prescrizione del credito vantato dall' , rilevando CP_1 che gli avvisi di addebito sottesi non gli sono stati notificati e che è venuto a conoscenza degli stessi solo in seguito alla notifica dell'intimazione di pagamento opposta.
Di contro l' contesta l'eccezione di prescrizione, rilevando che gli avvisi di addebito sono CP_1 stati notificati tramite pec.
Nel caso di specie, l' ha depositato documentazione da cui risulterebbe la notifica degli CP_4 avvisi di addebito.
Tuttavia, dalla documentazione prodotta a dimostrazione della notifica non emerge, a giudizio di questo decidente, il collegamento con il relativo avviso di addebito.
Occorre, dunque, accertare se sia decorso il termine di prescrizione considerato che il primo atto con cui risulta chiesto il pagamento dei contributi oggetto di causa è l'intimazione di pagamento opposta.
Va rilevato, al riguardo che il diritto alla riscossione dei contributi si prescrive nel termine di cinque anni. Ai sensi dell'art. 3 commi 9 e 10 della L n. 335/1995: “ Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati…… b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria. 10. I termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente…”. A decorrere dal 1 gennaio1996 la prescrizione è, pertanto, divenuta quinquennale.
Nel caso di specie, dall'esame della documentazione emerge che i contributi sono dovuti a titolo di Gestione Aziende con lavoratori dipendenti per DM 10 insoluti ed il versamento di tali contributi va effettuato entro il 16 del mese successivo al periodo al quale si riferisce.
Occorre, dunque, verificare se tra la scadenza del termine di versamento e la data di notifica dell'intimazione di pagamento avvenuta in data 8 ottobre 2021, sia decorso il termine di prescrizione quinquennale.
Nel computo del periodo di tempo per valutare il decorso della prescrizione va rilevato, inoltre, che vi sono stati due periodi di sospensione legale, in particolare, dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020, come previsto dall'art.37, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020 n.18 conv. in L .24 aprile 2020 n. 27/2020 e dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 come previsto dall'art.11, comma 9 del D.L. 31 dicembre 2020 n.183, conv. in L.26 febbraio 2021 n.21.
In particolare, l'avviso di addebito n. 59520150003252188000 è relativo al periodo 06/2015 e
07/2015 e l'avviso di addebito n. 59520150003734475000 è relativo al periodo 08/2015 e
09/2015.
Tenuto conto del termine di scadenza di versamento dei contributi, alla data della notifica dell'intimazione di pagamento il termine di prescrizione risulta decorso nonostante i periodi di sospensione legale.
Per quanto riguarda, invece, l' avviso di addebito n. 59520160001993843000 relativo al periodo da 10/2015 a 12/2015 il termine di prescrizione quinquennale risulta decorso limitatamente ai contributi 10/2016 mentre non risulta decorso il termine di prescrizione con riferimento ai contributi richiesti con l'avviso di addebito n. 59520160002192577000 relativo al periodo 01/2016-02/2016, tenuto conto dei periodi di sospensione.
7.- In ragione di tutto quanto sopra esposto, l'opposizione va parzialmente accolta e va dichiarata l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 29520219001337905/000 in relazione agli avvisi di pagamento nn. 59520150003252188000 e 59520150003734475000 ed all' avviso di addebito n. 59520160001993843000 limitatamente ai contributi relativi al periodo 10/2015 e va annullata nei suindicati limiti.
8.- Tenuto conto dell'esito della lite, le spese vengono compensate per due quinti e la restante quota viene posta a carico dell' e liquidata in dispositivo ex dm 10 marzo 2014, n. 55 in CP_1 favore dell'Erario, essendo il ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato, applicando i minimi previsti attesa la semplicità della controversia mentre vengono compensate le spese giudiziali nei confronti dell' . Controparte_3
P.Q.M.
definitivamente pronunziando, così provvede:
a) dichiara l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 29520219001337905/000 in relazione agli avvisi di pagamento nn. 59520150003252188000 e 59520150003734475000 ed all' avviso di addebito n. 59520160001993843000, limitatamente ai contributi relativi al periodo 10/2015, che annulla nei limiti indicati;
b) condanna l' al pagamento di tre quinti delle spese giudiziali che si liquidano nella somma CP_1 già ridotta di € 786,00, oltre accessori di legge e spese generali in favore dell'Erario e dichiara compensata la restante quota;
c) compensa le spese giudiziali nei confronti dell' ; Controparte_3
d) rigetta per il resto.
Messina, 8 luglio 2025
Il Giudice del Lavoro
Rosa Bonanzinga
Alla redazione del presente provvedimento ha collaborato la dott.ssa Emanuela Velletri,
Magistrato ordinario in tirocinio
Il Giudice del Lavoro
Rosa Bonanzinga
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Rosa Bonanzinga, ha pronunciato, in esito all' udienza del 7 luglio 2025, a trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. R.G. 5220/2021
TRA
, C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Andrea Costa, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1
Antonello Monoriti
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Carola Vicari, giusta procura in atti;
RESISTENTI
OGGETTO: opposizione avverso intimazione di pagamento
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso, depositato in data 12 novembre 2021, proponeva opposizione Parte_1 avverso l'intimazione di pagamento n. 29520219001337905/000 notificata in data 8 ottobre
2021, da parte dell' , con cui gli era stato richiesto il Controparte_3 pagamento della complessiva somma di € 4.057,16, in relazione agli avvisi di addebito nn.
59520150003252188000, 59520150003734475000, 59520160001993843000 e
59520160002192577000, emessi dall' . CP_1 Rilevava l'omessa notifica degli avvisi di pagamento da parte dell' , rappresentando di CP_1 esserne venuto a conoscenza attraverso la notificazione dell'avviso di intimazione di pagamento effettuata dall' ed eccepiva, dunque, la prescrizione Controparte_3 quinquennale.
Chiedeva, pertanto, che preliminarmente venisse sospesa l'efficacia esecutiva dell'intimazione di pagamento n. 29520219001337905/000; nel merito, chiedeva l'accertamento e la dichiarazione di intervenuta prescrizione del diritto dell' e dell' CP_1 Controparte_3
a riscuotere i contributi relativi al periodo 2015, relativi agli avvisi di addebito
[...] indicati;
chiedeva, poi, di accertare e dichiarare che l' ed CP_1 Controparte_3
non avevano diritto a procedere all'esecuzione per il titolo dedotto e che, per
[...]
l'effetto, venisse annullata l'intimazione di pagamento n. 29520219001337905/000 dichiarandola priva di ogni effetto giuridico oltre che estinto il diritto a riscuotere i contributi e tutte le somme ivi dedotte in relazione ai crediti di cui agli avvisi di addebito indicati;
CP_1 instava per le spese di lite.
2.- L , costituendosi in giudizio, eccepiva la propria carenza Controparte_3 di legittimazione passiva, rilevando che i ruoli esattoriali sui quali si fonda la riscossione coattiva vengono redatti, esclusivamente, dall'ente impositore.
Contestava, comunque, la fondatezza del ricorso.
Chiedeva, pertanto, che venisse dichiarata la propria carenza di legittimazione passiva;
in ogni caso, chiedeva di rigettare e/o revocare la richiesta di sospensione dell'intimazione di pagamento impugnata;
di rigettare il ricorso, perché infondato e conseguentemente di ritenere e dichiarare pienamente valida ed efficace l'intimazione di pagamento impugnata, con vittoria di spese e compensi.
3.- L' , costituendosi in giudizio, contestava la fondatezza del ricorso, rilevando che gli CP_1 avvisi di addebito erano stati notificato tramite posta elettronica certificata.
Chiedeva, pertanto, che venisse dichiarata inammissibile l'opposizione inammissibile ovvero infondata in fatto ed in diritto e comunque rigettata la chiesta sospensione del ruolo;
in via ulteriormente subordinata, nel merito, chiedeva di dichiarare la legittimità delle iscrizioni a ruolo e degli avvisi di addebito non prescritti ovvero accertare e dichiarare l'esistenza del debito di cui ai medesimi ruoli e perciò condannare l'opponente al versamento di quanto dovuto per legge;
instava per le spese di lite.
4.- L'udienza del 7 luglio 2025 veniva sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte e, in esito al loro deposito, la causa viene decisa. 5.- Va preliminarmente esaminata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dall . Controparte_3
L'eccezione appare fondata tenuto conto che unico legittimato passivo nella presente controversia è l' in quanto secondo l'orientamento della Corte di Cassazione a Sezioni CP_1
Unite che si richiama “In tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del
d.lgs. n. 46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 c.c.” (Cass. Civ., SS.UU., 8 marzo 2022 n. 7514).
6. - Nel merito, parte ricorrente propone opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
29520219001337905/000 notificata in data 8 ottobre 2021, da parte dell' Controparte_3
, avente ad oggetto il pagamento della complessiva somma di € 4.057,16, di cui
[...]
€ 1.113,30 relativi all'avviso di addebito n. 59520150003252188000, € 737,73 relativi all'avviso di addebito n. 59520150003734475000, € 1.355,14 relativi all'avviso di addebito n.
59520160001993843000, € 717,04 relativi all'avviso di addebito n. 59520160002192577000 CP_ emessi da parte dell'
In particolare, il ricorrente, eccepisce la prescrizione del credito vantato dall' , rilevando CP_1 che gli avvisi di addebito sottesi non gli sono stati notificati e che è venuto a conoscenza degli stessi solo in seguito alla notifica dell'intimazione di pagamento opposta.
Di contro l' contesta l'eccezione di prescrizione, rilevando che gli avvisi di addebito sono CP_1 stati notificati tramite pec.
Nel caso di specie, l' ha depositato documentazione da cui risulterebbe la notifica degli CP_4 avvisi di addebito.
Tuttavia, dalla documentazione prodotta a dimostrazione della notifica non emerge, a giudizio di questo decidente, il collegamento con il relativo avviso di addebito.
Occorre, dunque, accertare se sia decorso il termine di prescrizione considerato che il primo atto con cui risulta chiesto il pagamento dei contributi oggetto di causa è l'intimazione di pagamento opposta.
Va rilevato, al riguardo che il diritto alla riscossione dei contributi si prescrive nel termine di cinque anni. Ai sensi dell'art. 3 commi 9 e 10 della L n. 335/1995: “ Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati…… b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria. 10. I termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente…”. A decorrere dal 1 gennaio1996 la prescrizione è, pertanto, divenuta quinquennale.
Nel caso di specie, dall'esame della documentazione emerge che i contributi sono dovuti a titolo di Gestione Aziende con lavoratori dipendenti per DM 10 insoluti ed il versamento di tali contributi va effettuato entro il 16 del mese successivo al periodo al quale si riferisce.
Occorre, dunque, verificare se tra la scadenza del termine di versamento e la data di notifica dell'intimazione di pagamento avvenuta in data 8 ottobre 2021, sia decorso il termine di prescrizione quinquennale.
Nel computo del periodo di tempo per valutare il decorso della prescrizione va rilevato, inoltre, che vi sono stati due periodi di sospensione legale, in particolare, dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020, come previsto dall'art.37, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020 n.18 conv. in L .24 aprile 2020 n. 27/2020 e dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 come previsto dall'art.11, comma 9 del D.L. 31 dicembre 2020 n.183, conv. in L.26 febbraio 2021 n.21.
In particolare, l'avviso di addebito n. 59520150003252188000 è relativo al periodo 06/2015 e
07/2015 e l'avviso di addebito n. 59520150003734475000 è relativo al periodo 08/2015 e
09/2015.
Tenuto conto del termine di scadenza di versamento dei contributi, alla data della notifica dell'intimazione di pagamento il termine di prescrizione risulta decorso nonostante i periodi di sospensione legale.
Per quanto riguarda, invece, l' avviso di addebito n. 59520160001993843000 relativo al periodo da 10/2015 a 12/2015 il termine di prescrizione quinquennale risulta decorso limitatamente ai contributi 10/2016 mentre non risulta decorso il termine di prescrizione con riferimento ai contributi richiesti con l'avviso di addebito n. 59520160002192577000 relativo al periodo 01/2016-02/2016, tenuto conto dei periodi di sospensione.
7.- In ragione di tutto quanto sopra esposto, l'opposizione va parzialmente accolta e va dichiarata l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 29520219001337905/000 in relazione agli avvisi di pagamento nn. 59520150003252188000 e 59520150003734475000 ed all' avviso di addebito n. 59520160001993843000 limitatamente ai contributi relativi al periodo 10/2015 e va annullata nei suindicati limiti.
8.- Tenuto conto dell'esito della lite, le spese vengono compensate per due quinti e la restante quota viene posta a carico dell' e liquidata in dispositivo ex dm 10 marzo 2014, n. 55 in CP_1 favore dell'Erario, essendo il ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato, applicando i minimi previsti attesa la semplicità della controversia mentre vengono compensate le spese giudiziali nei confronti dell' . Controparte_3
P.Q.M.
definitivamente pronunziando, così provvede:
a) dichiara l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 29520219001337905/000 in relazione agli avvisi di pagamento nn. 59520150003252188000 e 59520150003734475000 ed all' avviso di addebito n. 59520160001993843000, limitatamente ai contributi relativi al periodo 10/2015, che annulla nei limiti indicati;
b) condanna l' al pagamento di tre quinti delle spese giudiziali che si liquidano nella somma CP_1 già ridotta di € 786,00, oltre accessori di legge e spese generali in favore dell'Erario e dichiara compensata la restante quota;
c) compensa le spese giudiziali nei confronti dell' ; Controparte_3
d) rigetta per il resto.
Messina, 8 luglio 2025
Il Giudice del Lavoro
Rosa Bonanzinga
Alla redazione del presente provvedimento ha collaborato la dott.ssa Emanuela Velletri,
Magistrato ordinario in tirocinio
Il Giudice del Lavoro
Rosa Bonanzinga