Articolo 8 della Legge 27 ottobre 1988, n. 470
Articolo 7Articolo 9
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8 novembre 1988
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4 agosto 2001
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16 giugno 2002
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19 febbraio 2026
Art. 8. 1. ((L'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) effettua con cadenza annuale il censimento permanente della popolazione italiana residente all'estero, secondo la metodologia definita dal medesimo Istituto.)) 2. ((Per le finalita' di cui al comma 1, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale trasmette annualmente all'ISTAT i dati individuali dei cittadini italiani residenti all'estero, estratti dagli schedari consolari di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71. Il Ministero dell'interno trasmette all'ISTAT annualmente i dati individuali relativi alla popolazione italiana residente all'estero e iscritta nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero.)) 3. ((L'ISTAT definisce le modalita' tecniche per la restituzione in forma aggregata e in forma individuale al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e al Ministero dell'interno delle informazioni, raccolte nell'ambito del censimento, utili ai fini dell'aggiornamento degli schedari consolari e delle anagrafi degli italiani residenti all'estero, di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71.)) 4. ((Restano ferme le disposizioni per la formazione dell'elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero finalizzato alla predisposizione delle liste elettorali previste dall'articolo 5 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, e dall'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483)) .
Entrata in vigore il 19 febbraio 2026
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