Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 04/06/2025, n. 428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 428 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice rel.
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 911 del Ruolo generale “Volontaria giurisdizione” delle cause dell'anno 2025,
TRA
(c.f.: rappresentata e difesa dall'avv. Silvia Parte_1 C.F._1
Russo, come da mandato in atti;
e
(c.f.: , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Raffaele Di Staso, come da mandato in atti;
- RICORRENTI -
OGGETTO: divorzio congiunto – cessazione effetti civili.
Per l'udienza del 14/04/2025, svoltasi mediante trattazione scritta, le parti hanno depositato note scritte, chiedendo la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni tra loro concordate e specificate in atti.
Il P.M., a cui gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento, nulla ha opposto.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 25/02/2025, le parti hanno esposto:
- di aver contratto matrimonio in Castrignano del Capo (LE) il 2/08/2010;
- che dalla loro unione è nata la figlia il 25/01/2015; Per_1
- di essersi separati, secondo gli accordi tra loro intercorsi, con sentenza n.
1708/2024 del Tribunale di Lecce, emessa il 25/03/2024;
- che sin dall'epoca della separazione è cessata qualsiasi comunione materiale e spirituale e non vi è alcuna possibilità di riconciliazione.
1
1) la figlia minore è affidata ad entrambi i genitori con esercizio Per_1 congiunto della responsabilità genitoriale con collocamento prevalente presso la madre nella casa coniugale, indicata nella parte narrativa del presente atto, e che, dunque, rimane assegnata alla Sig.ra con ogni pertinenza e accessorio;
Pt_1
2) rascorrerà indicativamente con il papà i pomeriggi del martedì e del Per_1 venerdì (inclusa la possibilità di pernotto escludendo il martedì durante il periodo scolastico); il padre andrà a prendere la bambina all'uscita da scuola (oppure alle ore 10:00 quando non andrà a scuola) e la riporterà a casa dopo cena alle ore
20:45 in inverno e alle ore 22:00 in estate - oppure all'indomani alle ore 10:00 quando non andrà a scuola;
inoltre la bambina trascorrerà week end alterni con il papà con possibilità di pernotto al sabato;
in tal caso il papà andrà a prenderla la mattinata del sabato alle 10:00 e la riaccompagnerà la sera della domenica dopo cena – negli stessi orari su indicati. Nel caso la bambina non dovesse dormire al sabato con il padre questi la riprenderà la mattina della domenica alle 10:00 e la riporterà a casa dopo cena (agli orari su indicati); ognuno dei genitori quando sarà con la bambina secondo i turni stabiliti provvederà ad ogni sua esigenza, come accompagnarla in palestra o dove occorra per eventuali ulteriori impegni extrascolastici, compleanni presso compagni di scuola, catechismo ecc.; inoltre viene stabilito che in caso di necessità, (ad esempio un viaggio fuori porta) la bambina sarà con la mamma anche il venerdì del week end di turno della madre, in tal caso il padre recupererà un altro giorno della stessa settimana previo accordo tra loro genitori;
3) in ordine alle festività, come già concordato, la figlia minore trascorrerà una festa con la madre e la successiva con il padre e così via procedendo con l'alternanza nelle ricorrenze di anno in anno. Si precisa che, come notorio, per le festività non si tiene conto del giorno della settimana in cui cadono, dovendosi le stesse, per la loro eccezionalità e specialità, alternare tra i genitori ogni anno, onde evitare che un genitore trascorra più festività con la minore o sempre le stesse.
Inoltre, in occasione del compleanno della figlia i genitori saranno entrambi presenti salvo che, ove non si accordassero su come festeggiare tutti insieme, allora
2 festeggeranno uno al pranzo e l'altro alla cena. La bambina passerà con la mamma la festa della mamma ed il giorno del suo compleanno e ugualmente con il papà la festa del papà ed il suo compleanno. Salvi gli orari scolastici e gli impegni della bambina, gli orari in tali occasioni si intendono sempre quelli di cui al punto precedente e quindi dalle 10:00 fino a dopo cena e precisamente ore 20:45 in inverno e ore
22.00 in estate.
Per le vacanze estive la piccola trascorrerà con il padre quindici giorni (sia Per_1 consecutivi che non consecutivi) indicativamente tra il 17 giugno e il 25 luglio analogamente con la madre dal 26 luglio al 31 agosto, salva la possibilità di concordare periodi differenti in base alle rispettive disponibilità delle ferie di entrambi i genitori.
Ad ogni buon conto, in riferimento a tutto quanto disciplinato e concordato per la bambina, viene fatta salva, dandone priorità, altra e diversa volontà, necessità
o esigenza della stessa;
in ogni caso se ci saranno modifiche a tali indicazioni di massima i genitori si daranno reciproco preavviso, più tempestivo possibile, a mezzo comunicazione telefonica anche tramite messaggi di testo o come meglio riterranno;
4) per i viaggi fuori-porta i genitori si daranno reciproco preavviso e previa condivisione dell'uscita e sempre dando priorità alla volontà e al benessere della bambina;
5) il Sig. continuerà a versare alla Sig.ra n assegno, a CP_1 Pt_1 titolo di contributo al mantenimento della minore, di euro 400,00
(quattrocento/00) con rivalutazione annuale secondo le variazioni degli indici
ISTAT a far data dalla decorrenza del versamento;
inoltre, si conferma che l'intero importo dell'assegno unico continui ad essere percepito interamente dalla Sig.ra che, dunque, è e sarà l'unica a inoltrare la Pt_1 relativa domanda per l'intero, confermando il Sig. la propria rinuncia CP_1 alla propria quota del 50% avendo già autorizzato, in sede di separazione, la Sig.ra a fare domanda per l'intero; inoltre il Sig. provvederà, Pt_1 CP_1 come già avviene, al versamento dell'80% delle spese straordinarie occorrenti per la minore, ivi incluse ovviamente quelle scolastiche, mediche e farmacologiche
(esclusi farmaci da banco), sportive, ludiche ecc.; in caso di difficoltà interpretative
3 o comunicative in ordine alle spese straordinarie suddette i ricorrenti faranno ricorso al Protocollo di intesa in materia di spese straordinarie intercorso tra il
Tribunale di Lecce, l'Ordine degli Avvocati di Lecce e le associazioni forensi di settore del 21.05.2018, che entrambi i coniugi dichiarano di conoscere;
6) dare atto che: considerati i dati annoverati nella parte in fatto e il contributo e l'apporto dato dalla Sig.ra alla vita matrimoniale, nonché i sacrifici profusi Pt_1 dalla stessa per il benessere familiare e le risorse messe a disposizione della famiglia, il Sig. corrisponderà alla stessa una somma a titolo di liquidazione CP_1 compensativa una tantum, ai sensi dell'art. 5 della L. n. 898/1970 di complessivi euro 7000,00 (euro settemila/00) da versarsi in undici rate dell'importo, la prima, di euro 4.000,00 (quattromila/00) da corrispondere entro e non oltre giorni sette dalla data di sottoscrizione del presente ricorso e le successive dieci dell'importo di euro 300,00 (trecento/00) ciascuna da versarsi entro il 5 di ogni mese a partire da marzo 2025; con il versamento integrale della suddetta somma a favore della
Sig.ra ntrambe le parti dichiarano di essere pienamente soddisfatte delle Pt_1 condizioni concordemente stabilite nel presente atto e di non avere nulla a pretendere l'una dall'altra, ivi inclusa ogni ulteriore somma che dovesse essere oggetto di pretesa per qualsivoglia titolo e/o ragione e/o causa rinveniente dall'intercorso rapporto di coniugio. I versamenti da parte del Sig. CP_1 di cui alla lettera B) e alla presente lettera continueranno ad essere effettuati, come attualmente avviene, su conto corrente bancario intestato alla Sig.ra Parte_1
e avente il seguente codice IBAN: [...] (dato mutato rispetto all'accordo di separazione e tempestivamente comunicato dalla Sig.ra al Sig. ); Pt_1 CP_1
7) le parti, inoltre, danno atto di avere già disciplinato, nell'accordo di separazione, la divisione di beni e oggetti presenti nella casa coniugale.
Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria richiesta.
È integrata, infatti, nel caso in esame, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della l. 898/1970 (nel testo modificato dalla legge n. 55/2015), poiché alla data di proposizione del ricorso è stata omologata la separazione fra i coniugi ed erano decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del
Tribunale nel procedimento di separazione;
le parti, inoltre, hanno
4 concordemente dichiarato che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data da ultimo indicata. Le concordi deduzioni dei coniugi, sul punto, consentono, poi, di ritenere accertato che la comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi sia venuta meno definitivamente e non possa più essere ricostituita.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra le parti, le condizioni indicate in ricorso non risultano in contrasto con i criteri di legge e risultano adeguate agli interessi delle stesse e della prole, sicché non vi è ragione per discostarsene. La regolamentazione richiesta dalle parti può dunque essere posta a base della presente decisione, come specificato in dispositivo.
Nulla va disposto per le spese processuali, trattandosi di procedimento a domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto congiuntamente da e , con l'intervento Parte_1 Controparte_1 del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Castrignano del Capo (LE) il 2/08/2010 da e Parte_1 CP_1
, trascritto nei registri dello stato civile di quel Comune al n. 49, Parte
[...]
II, Serie A, anno 2010, alle condizioni tra loro concordate e riportate in parte motiva;
2) nulla per le spese;
3) manda all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69, D.P.R. n. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 12/05/2025.
Il Relatore La Presidente
dott. Gianluca Fiorella dott.ssa Cinzia Mondatore
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