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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 11/07/2025, n. 3585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 3585 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9142/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico dott. Del Vesco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa N. R.G. 9142/2020 promossa da:
(P. VA , in persona del socio Controparte_1 P.IVA_1
accomandatario legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avv. Giorgio CP_1
Capuis, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Venezia-Mestre (VE), via Verdi n. 33;
ATTORE-OPPONENTE contro
(C.F.: , in persona dell'omonimo Controparte_2 C.F._1
titolare legale rappresentante pro tempore sig. rappresentata e difesa dagli avvocati Aldo CP_2
Giovanni Gambardella e Sara Bortoluzzi, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultima in Venezia-
Mestre, via Fradeletto, 14;
CONVENUTO-OPPOSTO
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
Il Procuratore della parte opponente ha così concluso:
“Nel merito revocare ed annullare il Decreto Ingiuntivo n. 2329/2020, emesso dal Tribunale di Venezia in data 30.10.2020, perché inammissibile, improponibile e comunque infondato;
dichiararsi che nulla è dovuto da parte di all'impresa AL;
CP_1 CP_2 rigettarsi le domande avversarie;
anche in via riconvenzionale, accertarsi e dichiararsi l'inadempimento contrattuale dell'impresa AL e CP_2 conseguentemente condannarsi la stessa al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi da per gli importi di CP_1 cui in narrativa, ovvero per la diversa somma maggiore o minore che sarà riconosciuta come dovuta, oltre agli interessi di legge e rivalutazione monetaria;
in denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande azionate da parte opposta, ridursi le pretese avversarie a quanto giudizialmente accertato come dovuto, compensando, altresì, le stesse con i crediti di nei confronti CP_1 dell'impresa AL , il cui accertamento è richiesto in questa sede;
CP_2 in via istruttoria: … In ogni caso con vittoria di spese diritti ed onorari del presente giudizio”.
I Procuratori della parte opposta hanno così concluso:
“Nel merito rigettare le domande tutte formulate dalla società in persona del suo Controparte_1 legale rappresentante pro tempore nei confronti dell' in persona dell'omonimo titolare Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, sia in via principale che in via riconvenzionale, siccome infondate in fatto ed in diritto e non provate e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 2329/2020 emesso dal Tribunale di Venezia in data 30.10.2020 per l'importo di Euro 63.046,34= oltre interessi moratori come per legge, già detratto l'importo di Euro 40.000,00= corrisposto da in favore della ditta successivamente al deposito del ricorso per CP_1 CP_2 emissione del decreto ingiuntivo oggetto del presente giudizio di opposizione.
- Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, nonché relative al procedimento per richiesta di emissione di decreto ingiuntivo n. 2329/2020 – R.G.N. n. 5828/2020”. In via istruttoria: …
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione la società proponeva opposizione avverso il Controparte_1 decreto ingiuntivo n. 2329/2020, emesso il 30.10.2020, dal Tribunale di Venezia con il quale era stato ad essa ingiunto il pagamento della somma di € 103.046,34 oltre interessi, a favore della l'IM DU
, a titolo di corrispettivo per le opere realizzate dalla convenuta in esecuzione di un contratto CP_2 di appalto.
Deduceva in particolare che: a) la società opponente aveva commissionato alla impresa convenuta la ristrutturazione di alcuni locali di un immobile da adibire ad attività ricettiva;
b) l'impresa CP_2 era rimasta inadempiente ai propri obblighi contrattuali poiché non aveva ultimato tutte le opere concordate, non aveva riconsegnato lo stabile ad essa opponente (non legittimando neppure l'accesso in cantiere), aveva inoltre ritardato l'ultimazione di alcune lavorazioni in relazione alle quali la CP_1 aveva già corrisposto in anticipo il pagamento per € 123.000,00; c) ingiustificata a fronte del dedotto inadempimento era la pretesa della impresa di ottenere il pagamento delle ulteriori somme CP_2 azionate in sede monitoria;
d) del tutto legittima era la decisione della di interrompere ogni CP_1 ulteriore pagamento;
e) in disparte il lamentato inadempimento, non era stata fornita dalla parte opposta alcuna prova della conclusione del contratto di appalto né dell'entità delle opere effettivamente realizzate, donde l'inesigibilità del credito dedotto a fondamento del ricorso monitorio;
f) la mancata esecuzione delle opere e la mancata consegna del cantiere alla aveva avuto gravi ricadute sull'esecuzione CP_1 del piano industriale della predetta società che intendeva adibire quei luoghi ad uso ricettivo sia turistico che lavorativo a favore dei propri clienti, offrendo pacchetti integrati ai servizi di wellness già erogati;
g) la società opponente si era trovata nell'impossibilità di far fronte agli obblighi già assunti a favore della clientela, nonché nella paradossale condizione di non poter accedere (in virtù degli obblighi in materia di sicurezza di cantiere) agli immobili di sua proprietà, non essendo stata posta neppure nella condizione di verificare la corretta realizzazione della quota parte dei lavori già eseguiti;
h) il danno patito ammontava alla somma di € 150.000,00.
Ciò premesso, la società opponente chiedeva l'accertamento dell'infondatezza della pretesa creditoria avversaria e, per l'effetto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto. Spiegava inoltre domanda riconvenzionale nei confronti della parte opposta chiedendo, a fronte dell'allegato grave inadempimento contrattuale, la condanna della impresa AL al risarcimento del danno, come CP_2 quantificato in atti. Da ultimo domandava, in via subordinata, la riduzione delle somme spettanti alla convenuta anche mediante compensazione con gli importi ad essa dovuti a titolo di ristoro del danno.
Si costituiva in giudizio la impresa AL chiedendo il rigetto dell'opposizione CP_2 avversaria.
Deduceva in particolare che nel maggio 2019 , legale rappresentante della si CP_1 CP_1 era rivolto ad essa convenuta per commissionarle la realizzazione di lavori di ristrutturazione del primo piano di un fabbricato sito in Venezia – Mestre, via Cappuccina, 78 – via Sernaglia, 16; che le parti si erano accordate per le vie brevi e avevano poi provveduto a formalizzare per iscritto gli impegni negoziali reciprocamente assunti con la sottoscrizione, in data 01.06.2019, del computo metrico estimativo redatto dall'arch. , direttore lavori nominato dalla ove erano esplicitate nel dettaglio CP_3 CP_1 le opere da eseguirsi verso la corresponsione dell'importo ivi pattuito in € 91.611,40; che i lavori erano CP_ proseguiti speditamente, ma dopo l'estate il sig. aveva manifestato la volontà di ampliare l'oggetto del contratto per l'esecuzione di ulteriori lavorazioni, rispetto a quelle già preventivate, sicché le parti, in data 05.10.2019, erano addivenute alla sottoscrizione di un secondo computo metrico, sostitutivo del precedente, per un corrispettivo quantificato nell'importo totale di € 192.717,34; che in calce al nuovo contratto le parti avevano convenuto i tempi e le modalità di pagamento del corrispettivo alla ditta appaltatrice, prevedendo la corresponsione del saldo finale entro il 30.12.2019; che alla data del
02.09.2019 la aveva versato alla ricorrente acconti in ragione di complessivi € 83.000,00, CP_1 ma poi aveva sospeso ogni ulteriore pagamento, ciò nonostante il sig. aveva proseguito i CP_2 lavori che, nel rispetto dei tempi contrattualmente convenuti, aveva portato a compimento in data 30.12.2019; che a giugno 2020 la aveva proposto all'impresa verso la CP_1 CP_2 corresponsione di altro acconto di € 40.000,00 sul maggior dovuto ancora non pagato di € 103.046,34, di eseguire anche lavori ulteriori, rispetto a quelli di cui è causa, non conteggiati nel computo metrico del CP_ 05.10.2019; che il sig. aveva accettato la possibilità di realizzare le ulteriori opere richieste ma a condizione che oltre ad un acconto di € 40.000,00 fosse stabilito tra le parti un piano di rientro economico del debito maturato;
che la si era tuttavia rifiutata di procedere in tal ultimo senso;
che tre CP_1 mesi più tardi la suddetta società aveva corrisposto ad essa convenuta la somma di € 40.000,00 insistendo CP_ per l'esecuzione di ulteriori opere;
che in detta occasione il sig. si era determinato a respingere la proposta a fronte sempre del rifiuto della di addivenire ad un piano di rientro e di prestare CP_1 idonee garanzie di pagamento dei corrispettivi ancora dovuti per € 63.046,34.
Soggiungeva poi la parte opposta che, sulla scorta delle considerazione che precedono, non poteva dubitarsi della piena prova, alla luce del computo metrico-estimativo dimesso in atti, del rapporto contrattuale di appalto intercorso con la parte opponente, così come non vi erano elementi per poter negare che i lavori commissionati dalla fossero stati tutti eseguiti nelle tempistiche CP_1 concordate, tanto era vero che la stessa società opponente, con mail datata 20.12.2020, aveva riconosciuto che la ditta aveva eseguito lavori per circa € 190.000,00. CP_2
Rilevava infine che gli asseriti lavori di cui la parte opponente lamentava la mancata/inesatta esecuzione erano in realtà le opere che la società era intenzionata a commissionare alla ditta CP_1 CP_2 ma rispetto alle quali, per quanto sopra riferito, non era stato concluso alcun accordo negoziale e che
[...]
CP_ lo stesso sig. aveva rifiutato di eseguire a fronte della carenza in ordine al pagamento dei corrispettivi dovuti.
La parte convenuta concludeva pertanto chiedendo il rigetto della opposizione avversaria nonché della domanda riconvenzionale di risarcimento del danno perché infondata e non supportata da alcuna prova.
All'udienza di prima comparizione delle parti del 27.05.2021 il giudice rigettava l'istanza ex art 648 c.p.c. formulata da e concedeva i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, sesto comma, CP_2
c.p.c.
Con successiva ordinanza di data 26.08.2022 il giudice fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 09.03.2023 poi differita, anche in ragione dell'assegnazione del procedimento ad altro giudice, al 19.12.2023, udienza alla quale la causa veniva trattenuta in decisione.
Con successiva ordinanza del 22.02.2024 la causa veniva rimessa sul ruolo per l'espletamento di prove orali in precedenza non ammesse dal Tribunale.
Assunte le prove orali all'udienza del 28.03.2024 e del 14.05.2024, con provvedimento di data 13.06.2024 veniva formulata dal giudice una proposta di bonario componimento della lite, la quale veniva accettata solo dalla parte opposta.
Quindi alla successiva udienza cartolare del 26.11.2024 le parti precisavano le loro conclusioni e la causa veniva nuovamente trattenuta in decisione con decreto del giudice di data 04.01.2025, mediante assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti finali.
****
L'opposizione proposta dalla società è infondata per le ragioni di seguito evidenziate. CP_1
Giova in premessa rammentare che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si svolge secondo le norme del processo ordinario di cognizione nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di riparto dell'onere della prova, in capo a chi fa valere il diritto in giudizio il compito di offrire elementi probatori a sostegno della propria pretesa sostanziale.
Nel giudizio di opposizione, dunque, è la parte opposta – che assume la veste di attore in senso sostanziale
– che deve dimostrare, avvalendosi di tutti i mezzi istruttori ammessi dalla legge, i fatti costitutivi del credito (già) azionato in sede monitoria;
mentre compete all'opponente – convenuto in senso sostanziale
– l'onere di contestare il diritto ex adverso preteso, deducendo e provando l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti diversi aventi efficacia estintiva o modificativa di tale diritto.
Non ci si può poi esimere dall'osservare che, con specifico riguardo all'oggetto del presente giudizio e, quindi, all'attività espletata dal professionista d'opera intellettuale, costituisce ius receptum in materia l'insegnamento a mente del quale incombe sul professionista l'onere di provare sia il conferimento dell'incarico (o comunque l'esistenza dell'accordo contrattuale su cui poggia il credito reclamato) sia “lo svolgimento dell'attività professionale per la quale si richiede il pagamento del compenso, mediante la dimostrazione dell'entità delle prestazioni concretamente espletate” (Cass. n. 9314/2024; Cass. n.
21522/2019; Cass. n. 15930/2018).
Più in generale, poi, è principio consolidato quello per cui “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. Sez. Un. n. 13533/2001; da ultimo, in senso conforme, Cass. n. 127/2022).
Nel solco tracciato dai principi testé evidenziati, mette conto anzitutto osservare che era onere della
IM DU dimostrare nel presente giudizio: a) l'avvenuta conclusione di un CP_2 contratto di appalto avente ad oggetto la realizzazione di opere a favore della committente CP_1 odierna opponente;
b) le condizioni dell'accordo contrattuale avuto in particolare riguardo alle pattuizioni in ordine ai corrispettivi ed alle lavorazione da eseguire;
c) l'avvenuta esecuzione delle opere nei tempi concordati.
Ebbene, rileva questo giudice che l'odierna opposta ha assolto all'onere della prova su di essa incombente. Con riferimento a quanto indicato sub a) e b) non è superfluo rammentare che ai sensi dell'art. 1655 c.c.
l'appalto è il contratto mediante il quale una parte assume, con l'organizzazione di mezzi necessari e con la gestione a proprio rischio, l'obbligo di compimento di un'opera o di un servizio, dietro corrispettivo in denaro. L'appalto è un contratto consensuale, di tipo oneroso e a forma libera;
esso, quindi, non richiede quale requisito la forma scritta né ad substantiam, né ad probationem, potendo, dunque, essere concluso anche per fatti concludenti (ex plurimis: Cass. n. 9077/2023; Cass. n. 22616/2009).
Sul versante probatorio, per quel che qui più interessa, la dimostrazione dell'esistenza del negozio, o del suo contenuto, può essere data con qualsiasi mezzo, anche tramite testimoni o presunzioni, ossia tramite un processo di deduzione logica dalle circostanze del caso concreto, purché storicamente determinate e provate (Cass. n. 2303/2017; Cass. n. 16530/2016; Cass. n. 2386/2023).
Nel caso di specie, v'è in primo luogo da evidenziare che la prova dell'esistenza di un contratto di appalto può essere pacificamente desunta: i) dai computi metrici estimativi datati 01.06.2019 e 05.10.2019 sottoscritti da entrambe le parti in causa con i rispettivi timbri e recanti l'indicazione delle singole lavorazioni/prestazioni, dei corrispettivi dovuti nonché dei tempi e modalità secondo cui effettuare i versamenti in favore della impresa appaltatrice (docc. 4 e 5 – fasc. opposta); ii) dai pagamenti CP_2
(non contestati) eseguiti dalla società opponente in favore della opposta come documentati in atti (risulta infatti che la ha corrisposto, nel periodo 22.05.2019 – 02.09.2019 acconti alla ditta CP_1 AL opposta per € 83.000,00 oltre all'ulteriore somma di € 40.000,00 nel 2020, come da contabili prodotte dalla stessa opponente); iii) dal tenore della comunicazione via email (doc. 8 – fasc. opposta) trasmessa in data 20.10.2020 dal sig. (socio accomandatario della società opponente) al CP_1 procuratore della opposta-convenuta, laddove la sostanzialmente riconosceva di essere CP_1 debitrice di somme verso la ditta per lavori svolti, ammetteva che quest'ultima aveva CP_2 fatturato ad essa società l'importo di € 190.000,00 per “lavori eseguiti” a fronte di corrispettivi pagati per
€ 120.000,00, e dichiarava di trovarsi in difficoltà economiche (nella predetta comunicazione si legge testualmente: “ da parte nostra, non vi è alcun dubbio sul debito residuo vantato da né sul prezzo, in fase CP_2 di stima, del rimanente lavoro da terminare… per poter saldare , unica possibilità è avviare l'attività di locazione CP_2 turistica, ben sapendo che ciò significa chiedergli ancora un po' di pazienza… a causa di un incaglio sorto verso la fine dell'anno scorso, legato sostanzialmente alle lungaggini di una causa legale con un inquilino inadempiente, il Business plan presentato a suo tempo all'istituto bancario sostenitore dell'investimento ha subito uno stop imprevisto causando danni ingenti alla nostra attività e, ahinoi, a ricordiamo che , al netto dei lavori di ultimazione, ha fatturato a Pt_1 CP_2 circa 190.000 euro per lavori eseguiti, incassando circa 120.000 euro… comprendiamo l'insoddisfazione e lo CP_1 sfinimento di rispetto all'accaduto, più che sacrosanti…”). CP_2
La prova dell'accordo negoziale tra le parti è emersa anche pacificamente dalla prova per testi acquisita in corso di giudizio (cfr. verbali udienza del 28.03.2024 e 14.05.2024). In particolare il teste Tes_1 dipendente della ditta AL ha riferito che all'epoca dei fatti di causa era capocantiere CP_2 e che si era occupato in prima persona dei lavori eseguiti per conto della presso il fabbricato CP_1 di Mestre-Venezia; ha poi confermato che i lavori indicati nel computo metrico ed estimativo sottoscritto dalle parti in causa sono stati tutti eseguiti dalla impresa opposta e che gli stessi sono stati ultimati verso la fine del 2019. Ha infine specificato che le lavorazioni sono state realizzate al piano superiore dell'edificio e concernevano il tetto, la terrazza, il cappotto termico, il cartongesso agli interni, le demolizioni che erano necessarie nonché i bagni.
Il teste poi ha dichiarato di essere un idraulico, titolare di una propria azienda, e di Testimone_2 aver lavorato assieme alla impresa in alcuni cantieri fra cui quello presso il fabbricato della CP_2 società all'angolo tra via Cappuccina e via Sernaglia a Mestre (che coincide con quello CP_1 oggetto di causa) occupandosi della installazione di tutti gli impianti idraulici. Ha poi confermato che i lavori di cui al computo estimativo e metrico prodotto come doc. 5 corrispondono alle opere realizzate dalla impresa AL presso l'edificio della parte opponente e che le lavorazioni sono CP_2 state tutte eseguite ed ultimate verso la fine dell'anno 2019 e che hanno riguardato il primo piano dell'edifico e non il piano terra (“i lavori hanno riguardato il primo piano dell'edificio e sono stati svolti nel
2019”…Riconosco che le voci indicate nel documento che mi viene mostrato sono i lavori che sono stati eseguiti dall'impresa di . Quello che posso riferire è che l'impresa di si è occupata delle demolizioni e della costruzioni CP_2 CP_2 delle pareti nuove al primo piano, dei soffitti e del cartongesso. Preciso che la mia ditta ha lavorato in cantiere in CP_ contemporanea con quella del sig. …I lavori sono stati ultimati verso fine anno, era novembre o dicembre 2019. Anche
i lavori di cui era incaricata la mia ditta sono stati completati entro la fine dell'anno”).
E ancora, il teste elettricista titolare di una propria ditta AL, ha riferito di aver Tes_3 realizzato l'impianto elettrico su un edificio a Mestre di proprietà della collaborando anche CP_1 con l'impresa del sig. di aver concluso i lavori nel mese di dicembre 2019 e che prima di CP_2
CP_ quel momento la ditta aveva già ultimato tutti i lavori di sua competenza, dal momento che la sua ditta è intervenuta in un secondo momento.
Ha poi precisato che i lavori indicati nel computo metrico estimativo di data 05.10.2019 (esibito al teste) sono stati eseguiti dalla ditta opposta, affermando: “Io ero spesso in cantiere e ricordo che erano stati fatti i lavori di cartongesso;
c'era un ponteggio installato;
sono stati fatti lavori di demolizione delle pareti, nonché ho assistito alla costruzione della muratura all'interno dell'edificio per creare le diverse stanze. Rammento anche dei lavori di installazione del cappotto termico e di rifinitura” … In merito ai lavori indicati, ricordo che la ditta ha fatto i lavori di CP_2 pavimentazione;
lo so perché ho visto le macchine che c'erano sulla terrazza. Anche i lavori sul tetto sono stati fatti, io era salito sul tetto per intervenire sull'antenna prima che iniziasse la ditta di a lavorare. Anche i lavori sulla facciata CP_2 confermo che sono stati eseguiti dalla ditta Mustafa. Ricordo anche dei lavori di pittura della ringhiera, cui ho assistito personalmente quando ero in cantiere”. Ha infine confermato che le opere sono state ultimate entro la fine nel
2019.
Le deposizioni dei tesi menzionati – della cui genuinità questo giudice non ha ragione di dubitare, avuto riguardo alla mancata emersione di dati in grado di inficiare la credibilità dei testimoni, e tenuto conto comunque della intrinseca coerenza e convergenza delle dichiarazioni rese, dovendosi anche valorizzare la equidistanza dalle parti dei testi e – offrono piena prova della sussistenza tra le parti di Tes_2 Tes_3 un contratto di appalto e del fatto che i lavori indicati nel computo metrico datato 05.10.2019 sono quelli eseguiti dalla impresa presso il cantiere della società opponente, in relazione ai quali è CP_2 conseguentemente maturato il correlato credito a favore della parte opposta oggetto del procedimento di ingiunzione.
D'altro canto, laddove la nella citata missiva datata 20.10.2020, ammette e riconosce che CP_1
CP_ la ditta ha fatturato € 190.000,00 per lavori eseguiti, chiaramente fa riferimento (in assenza di ogni elemento che possa ricondurre le opere a diversi accordi contrattuali) ai lavori oggetto del computo metrico in atti e riferiti all'immobile dell'opponente sito in Mestre (via Cappuccina 78/via Sernaglia 16).
Argomenti di prova in ordine al rapporto contrattuale possono essere infine desunti anche dalle risposte date dall'opposto in sede di prova per interrogatorio formale considerata, anche in questo CP_2 caso, la congruenza delle affermazioni rese rispetto a quanto riferito dai testi sopra citati.
Quanto invece alla testimonianza dell'unico teste di parte opponente (sig. – dalla quale è Tes_4 emerso che i lavori presso il cantiere della sarebbero stati interrotti dalla ditta CP_1 CP_2 che non avrebbe effettuato le opere sulla facciata, gli allacci delle fognature, dei pozzetti, lasciando finanche i bagni non funzionanti e costringendo la società opponente a rivolgersi ad altra ditta;
che in ogni caso i lavori commissionati alla impresa Mustafi non sarebbero stati ultimati entro la data indicata di dicembre 2019; – essa, ad avviso di questo giudice, risulta non attendibile tenuto conto:
a) in via dirimente che la deposizione contrasta con le dichiarazioni univoche dei testi e Tes_2 Tes_3 alle quali occorre dare maggiore credito in ragione della loro equidistanza dalla parti (diversamente dallo Testi stesso teste che risulta essere socio accomandante della società opponente e che ha peraltro beneficiato dei lavori eseguiti dalla ditta circostanza che getta un'ombra di dubbio sulla CP_2 credibilità soggettiva del teste per il suo indiretto coinvolgimento nella vicenda di causa - cfr., a tal ultimo proposito, quanto dedotto dalla parte opposta in memoria conclusionale alle pagg. 14 e 15 con asserzioni non specificamente contestate dalla parte opponente in memoria di replica) nonché del fatto che si presentano maggiormente dettagliate, puntuali e congruenti;
b) che, in ogni caso, la circostanza relativa al fatto che i lavori commissionati alla impresa CP_2
(ed oggetto del computo estimativo acquisito in atti) non sarebbero stati completati dalla ditta ma da altra impresa non trova supporto in alcun elemento documentale o probatorio, invero non offerto dalla opponente;
vero è che non sono state eseguite alcune lavorazioni della facciata dell'edificio e che non sono stati effettuati gli allacci alle fognature ed ai pozzetti come assunto dal teste, ma quanto alle prime vale evidenziare che esse (come sempre dedotto dalla opposta nei propri atti difensivi) sono state scomputate dal computo metrico per quanto riportato sul medesimo documento sottoscritto dalle parti, mentre in ordine alle seconde opere trattasi di interventi non preventivati e rispetto ai quali non è stato quantificato alcun corrispettivo nel ridetto computo estimativo, sicché difetta all'evidenza un accordo in merito agli stessi (in assenza di elementi presuntivi che depongano in senso contrario);
c) che la circostanza che il ritardato avvio dell'attività commerciale di affitto camere da parte della CP_1 fosse dipesa dalla mancata conclusione delle lavorazioni della ditta entro il 30.12.2019
[...] CP_2 risulta, di fatto, smentita dalla missiva del 20.10.2020 della società opponente al cui contenuto occorre fare rinvio.
Per completezza di motivazione è doveroso peraltro osservare come priva di pregio sia l'eccezione di incapacità a testimoniare del teste sollevata dalla parte opposta. Tes_4
Fermo quanto già evidenziato in punto di (in)attendibilità del teste, giova rammentare che costituisce ius recpetum il principio secondo cui “ove la parte abbia formulato l'eccezione di incapacità a testimoniare, e ciò nondimeno il giudice abbia ammesso il mezzo ed abbia dato corso alla sua assunzione, la testimonianza così assunta è affetta da nullità, che, ai sensi dell'art. 157 c.p.c., l'interessato ha l'onere di eccepire subito dopo l'escussione del teste ovvero, in caso di assenza del difensore della parte alla relativa udienza, nella prima udienza successiva, determinandosi altrimenti la sanatoria della nullità. La parte che ha tempestivamente formulato l'eccezione di nullità della testimonianza resa da un teste che si assume essere incapace a testimoniare, deve poi dolersene in modo preciso e puntuale anche in sede di precisazione delle conclusioni, dovendosi altrimenti ritenere l'eccezione rinunciata, così da non potere essere riproposta in sede d'impugnazione” (in questi termini Cass. Sez. Un. n. 9456/2023).
Ebbene, nel caso di specie, l'odierna convenuta, pur avendo eccepito la nullità della testimonianza dopo l'escussione, non ha tuttavia reiterato e riportato in sede di precisazione delle conclusioni detta eccezione, sicché essa deve intendersi, per quanto poc'anzi considerato, rinunciata.
Per il complesso di ragioni svolte vi è piena prova dei fatti costitutivi posti dalla impresa a CP_2 fondamento della pretesa creditoria azionata in via monitoria.
Quanto poi al profilo relativo all'ammontare del credito è pacifico in atti che l'importo complessivo dei lavori è stato concordato dalle parti in complessivi € 192,717,34 come indicato nel computo metrico del
05.10.2019 (e riconosciuto – giova ribadirlo – dall'odierna opponente nella missiva del 20.10.2020), da cui va scomputata la somma di € 6.671,00 per opere non fatturate (cfr. sempre il documento citato) per un corrispettivo finale di € 186.046,34.
L'odierna opponente ha versato a favore della convenuta somme in acconto per € 83,000,00, sicché
l'importo azionato in via monitoria ed ingiunto con il decreto opposto, ammonta a complessivi €
103.046,34. Va poi considerato che successivamente al deposito del ricorso monitorio – e prima della notifica del decreto ingiuntivo – la ha provveduto altresì al pagamento della ulteriore CP_1 somma di € 40.000,00 (precisamente € 20.000,00 in data 28.09.2020, ed ulteriori € 20.000,00 in data
02.10.2020) di guisa che il residuo corrispettivo per le opere appaltate spettante alla parte opposta è pari ad € 63.046,34.
Nessuna prova liberatoria è stata invece offerta dalla società opponente risultando destituita di fondamento l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., con la quale ha lamentato che l'odierna società convenuta a) non avrebbe eseguito le opere appaltate, b) non avrebbe portato a compimento i lavori descritti nella documentazione allegata (recte: nel computo metrico estimativo), c) non avrebbe riconsegnato lo stabile;
d) avrebbe ritardato la conclusione dei lavori.
Sui punti a) e b) vale quanto sopra già ampiamente evidenziato.
Sulla contestazione di cui al punto c), invece, essa è chiaramente priva di pregio, sol che si consideri che tutti i testi di parte convenuta hanno confermato che i materiali e le attrezzatture erano state portate via alla fine del 2019 una volta ultimati i lavori e che finanche il teste di parte opponente ha dichiarato che l'attrezzatura era stata spostata.
In ordine infine al punto d) è appena sufficiente osservare e ribadire che deve ritenersi acquisita in giudizio, a fronte delle testimonianze assunte, la prova della conclusione dei lavori da parte della impresa entro i termini indicati nel computo metrico-estimativo, sicché l'asserzione di parte CP_2 opponente circa un supposto ritardo è rimasta a mera asserzione di parte, a fortiori se si consideri la genericità della doglianza, non avendo l'opponente stessa entro i limiti delle preclusioni assertive nemmeno puntualmente specificato entro quale (diversa) data i lavori avrebbero dovuti essere contrattualmente conclusi.
Priva di spessore è poi la tesi della opponente secondo cui “la correttezza delle opere realizzate da CP_2 non risulta essere mai stata appurata dal committente né verificata mediante ì stati di avanzamento
[...] lavori che avrebbero dovuto essere predisposti dalla impresa appaltatrice”.
A tal proposito si osserva che, in disparte il fatto, già di per sé dirimente, che il diritto dell'appaltatore non viene meno in mancanza degli stati avanzamento lavori, la non ha sollevato nei CP_1
CP_ confronti dell'impresa prima dell'odierna sede, contestazioni di qualsivoglia genere, e specificamente inerenti una presunta non corretta esecuzione delle lavorazioni ovvero la presenza di vizi delle opere realizzate. Un tanto lo si evince dal tenore della missiva più volte richiamata (d.d. 20.10.2020) con la quale la ha dichiarato che la ditta opposta aveva fatturato la somma di € 190.000,00 “per lavori CP_1 ultimati” e ha ammesso di aver corrisposto solo la (minor) somma di euro € 120.000,00 riconoscendo di fatto il residuo debito dovuto.
Non è poi irrilevante osservare che, sempre dalla suddetta email, si evince in maniera sufficientemente chiara che la società opponente, al netto dei lavori già svolti (riferiti per quanto sopra detto ai lavori di CP_ cui al computo metrico datato 05.10.2019) aveva chiesto alla ditta di realizzare ulteriori opere pur rappresentando l'impossibilità, a causa di difficoltà economiche dettate dalla diffusione del Covid-19 e dalla ritardata attuazione di un business plan funzionale ad ottenere dalla banca investitrice i fondi necessari per ultimare il progetto, di garantire alla impresa un preciso piano di pagamenti che consentisse anche il ripianamento del debito pregresso maturato.
Peraltro, quanto emerge dalla email in questione conforta sul piano presuntivo e probatorio le allegazioni della parte opposta, laddove nei propri atti ha dedotto che nel mese di giugno 2020 la aveva CP_1
CP_ proposto al sig. verso la corresponsione di altro acconto di € 40.000,00 sul maggior dovuto di €
103.046,34, di eseguire anche ulteriori lavori, rispetto a quelli di cui è causa, non conteggiati nel computo metrico del 05.10.2019 funzionali a consentire a tutti gli effetti l'inizio dell' attività di locazione turistica presso il fabbricato di Mestre;
che tali ulteriori opere erano i lavori di adeguamento fognario delle sei CP_ camere già realizzate dall'impresa propedeutici al rilascio, da parte di dell'autorizzazione CP_4 allo scarico, nonché del certificato di abitabilità da parte del Comune di Venezia;
che per l'esecuzione di tali opere alcun accordo contrattuale era stato raggiunto dalle parti.
Nessun inadempimento può dunque ascriversi alla ditta per non aver realizzato le ulteriori CP_2 opere funzionali all'avvio in concreto dell'attività di locazione turistica, rispetto alle quali, difetta ogni elemento di prova di un accordo negoziale tra le parti, contrariamente a quanto adombrato in atti dalla società opponente.
Infondata è poi la domanda risarcitoria articolata dalla in via riconvenzionale nel presente CP_1 giudizio.
L'opponente a fondamento della propria pretesa ha prospettato di aver subito danni per l'importo complessivo di € 150.000,00 a cagione dell'inadempimento contrattuale ascrivibile alla ditta CP_2 per non aver la predetta completato tutte le opere concordate presso il fabbricato sito in Mestre, e per non aver di fatto mai riconsegnato lo stabile (chiudendo il cantiere), circostanze che avrebbero impedito alla di avviare l'attività ad uso ricettivo sia turistica dell'immobile, ponendo così il cespite CP_1
a reddito.
Senonché l'eccepito inadempimento dedotto a fondamento della pretesa risarcitoria non ha trovato il benché minimo riscontro nel corredo probatorio acquisito in giudizio e negli esiti delle prove orali assunte.
È stato dimostrato come l'impresa abbia realizzato e completato i lavori dedotti e specificati CP_2 nel computo metrico estimativo del 05.10.2019 sottoscritto dalle parti, mentre nessuna prova è stata acquisita circa il fatto che l'accordo negoziale fosse esteso anche alla realizzazione dei lavori di allacciamento fognario e dei pozzetti, circostanza sempre negata dalla odierna opposta e che era onere della opponente dimostrare.
Parimenti sprovvista di dimostrazione è rimasta l'asserzione secondo cui la impresa convenuta non avrebbe rimosso il cantiere rendendo non accessibile l'immobile, a fronte anche delle inequivoche dichiarazioni rese sul punto dai testimoni escussi in corso di causa (e delle quali si è già dato conto).
La tesi peraltro agitata dalla parte opponente è pretestuosa, sol che si consideri che sempre dalla email datata 20.10.2020 si evince come la si sia trovata in una situazione di carenza di liquidita a CP_1 causa anche della pandemia da Covid-19 e di una causa legale con un inquilino che aveva ritardato l'attuazione di un business plan presentato all'istituto bancario per ottenere i fondi necessari per l'ultimazione del progetto, non consentendo alla stessa di onorare gli impegni assunti in particolare con la ditta Il supposto ritardato avvio dell'attività turistica è pertanto ascrivibile sul piano CP_2 causale esclusivamente alla opponente.
L'inesistenza di un inadempimento ascrivibile alla convenuta rende ex sé destituita di fondamento la richiesta risarcitoria che si appalesa però infondata anche per un ulteriore ordine di ragioni.
L'onere della prova del danno mediante la sua quantificazione grava su colui che agisce in giudizio per il risarcimento, ovvero il danneggiato che deve sempre dimostrare sia l'esistenza del danno (an debeatur) sia il suo preciso ammontare (quantum debeatur).
Senonché, nel caso di specie, non è stata benché minimamente provata la sussistenza del pregiudizio economico patito dalla società opponente, meramente allegato in via generica, così come l'esatta entità globale del danno effettivamente subito, essendosi l'opponente limitata a quantificare il danno in €
150.000,000 facendo mero richiamo ad una “relazione tecnica sul danno prodotta dalla ritardata consegna opere” dimessa in atti, che offre valutazioni del tutto generiche dell'asserito nocumento patrimoniale subito a titolo di lucro cessante, disancorate da ogni riferimento a parametri oggettivi di mercato e fondate su un business plan di parte, privo per giunta di ogni sottoscrizione e di data certa, ed affetto del pari da assoluta genericità.
Per il complesso di ragioni svolte l'opposizione promossa dalla e la connessa pretesa CP_1 dedotta in via riconvenzionale si appalesano infondate mentre deve ritenersi acquisita piena prova dei fatti costitutivi del credito reclamato dalla parte opposta con il ricorso monitorio.
A fronte del pagamento della somma di € 40.000,00 da parte della nelle more della notifica CP_1 del decreto ingiuntivo pronunciato dal Tribunale l'importo originario del credito azionato pari ad €
103.046,34 va rideterminato nella (residua) somma di € 63.046,34.
Il decreto ingiuntivo opposto va pertanto revocato e la società opponente va condannata al pagamento, in favore della parte opposta, dell'anzidetto importo, oltre agli interessi di mora ex art. 5, d.lgs. n.
231/2002 secondo la decorrenza prevista dall'art. 4 del medesimo testo normativo, avuto riguardo alle singole fatture emesse, sino al saldo effettivo.
Per quanto concerne il regolamento delle spese di lite, le stesse vanno poste a carico della società opponente attesa la sua totale soccombenza all'esito del giudizio. Dette spese vanno liquidate quanto al procedimento monitorio nella misura indicata nel revocando decreto ingiuntivo, quanto alla presente fase di cognizione come da dispositivo, sulla base dei parametri ministeriali vigenti, avuto riguardo alle controversie di valore compreso nello scaglione da € 52.001,00 ad € 260.000,00, facendo applicazione dei valori medi tariffari, tenuto conto della natura e del grado di complessità delle questioni affrontate e dell'attività difensiva concretamente svolta.
Non ricorrono infine i presupposti per una condanna ex art. 96 c.p.c. della società opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando nella causa n. 9142/2020 R.G., promossa con atto in opposizione a decreto ingiuntivo da nei confronti della ditta Controparte_1 AL Mustafa Sidi, ogni altra eccezione e difesa disattesa, così provvede:
-revoca il decreto ingiuntivo n. 2329/2020 del 30.10.2020 e condanna Controparte_1
l pagamento, in favore della ditta AL della somma di € 63.046,34, oltre agli
[...] CP_2 interessi di mora come indicati in parte motiva;
-rigetta nel merito la domanda riconvenzionale formulata da Controparte_1
-condanna alla rifusione delle spese di lite, in favore della ditta Controparte_1 AL che si liquidano quanto alla fase monitoria in € 2.135,00 per compensi CP_2 professionali ed € 380,00 per esborsi e quanto alla presente fase in € 14.103,00 per compensi professionali, oltre il 15% per spese generali, I.v.a. e C.p.a., se dovute, come per legge.
Venezia, così deciso in data 05.07.2025.
Il Giudice
dott. Matteo Del Vesco
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico dott. Del Vesco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa N. R.G. 9142/2020 promossa da:
(P. VA , in persona del socio Controparte_1 P.IVA_1
accomandatario legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avv. Giorgio CP_1
Capuis, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Venezia-Mestre (VE), via Verdi n. 33;
ATTORE-OPPONENTE contro
(C.F.: , in persona dell'omonimo Controparte_2 C.F._1
titolare legale rappresentante pro tempore sig. rappresentata e difesa dagli avvocati Aldo CP_2
Giovanni Gambardella e Sara Bortoluzzi, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultima in Venezia-
Mestre, via Fradeletto, 14;
CONVENUTO-OPPOSTO
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
Il Procuratore della parte opponente ha così concluso:
“Nel merito revocare ed annullare il Decreto Ingiuntivo n. 2329/2020, emesso dal Tribunale di Venezia in data 30.10.2020, perché inammissibile, improponibile e comunque infondato;
dichiararsi che nulla è dovuto da parte di all'impresa AL;
CP_1 CP_2 rigettarsi le domande avversarie;
anche in via riconvenzionale, accertarsi e dichiararsi l'inadempimento contrattuale dell'impresa AL e CP_2 conseguentemente condannarsi la stessa al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi da per gli importi di CP_1 cui in narrativa, ovvero per la diversa somma maggiore o minore che sarà riconosciuta come dovuta, oltre agli interessi di legge e rivalutazione monetaria;
in denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande azionate da parte opposta, ridursi le pretese avversarie a quanto giudizialmente accertato come dovuto, compensando, altresì, le stesse con i crediti di nei confronti CP_1 dell'impresa AL , il cui accertamento è richiesto in questa sede;
CP_2 in via istruttoria: … In ogni caso con vittoria di spese diritti ed onorari del presente giudizio”.
I Procuratori della parte opposta hanno così concluso:
“Nel merito rigettare le domande tutte formulate dalla società in persona del suo Controparte_1 legale rappresentante pro tempore nei confronti dell' in persona dell'omonimo titolare Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, sia in via principale che in via riconvenzionale, siccome infondate in fatto ed in diritto e non provate e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 2329/2020 emesso dal Tribunale di Venezia in data 30.10.2020 per l'importo di Euro 63.046,34= oltre interessi moratori come per legge, già detratto l'importo di Euro 40.000,00= corrisposto da in favore della ditta successivamente al deposito del ricorso per CP_1 CP_2 emissione del decreto ingiuntivo oggetto del presente giudizio di opposizione.
- Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, nonché relative al procedimento per richiesta di emissione di decreto ingiuntivo n. 2329/2020 – R.G.N. n. 5828/2020”. In via istruttoria: …
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione la società proponeva opposizione avverso il Controparte_1 decreto ingiuntivo n. 2329/2020, emesso il 30.10.2020, dal Tribunale di Venezia con il quale era stato ad essa ingiunto il pagamento della somma di € 103.046,34 oltre interessi, a favore della l'IM DU
, a titolo di corrispettivo per le opere realizzate dalla convenuta in esecuzione di un contratto CP_2 di appalto.
Deduceva in particolare che: a) la società opponente aveva commissionato alla impresa convenuta la ristrutturazione di alcuni locali di un immobile da adibire ad attività ricettiva;
b) l'impresa CP_2 era rimasta inadempiente ai propri obblighi contrattuali poiché non aveva ultimato tutte le opere concordate, non aveva riconsegnato lo stabile ad essa opponente (non legittimando neppure l'accesso in cantiere), aveva inoltre ritardato l'ultimazione di alcune lavorazioni in relazione alle quali la CP_1 aveva già corrisposto in anticipo il pagamento per € 123.000,00; c) ingiustificata a fronte del dedotto inadempimento era la pretesa della impresa di ottenere il pagamento delle ulteriori somme CP_2 azionate in sede monitoria;
d) del tutto legittima era la decisione della di interrompere ogni CP_1 ulteriore pagamento;
e) in disparte il lamentato inadempimento, non era stata fornita dalla parte opposta alcuna prova della conclusione del contratto di appalto né dell'entità delle opere effettivamente realizzate, donde l'inesigibilità del credito dedotto a fondamento del ricorso monitorio;
f) la mancata esecuzione delle opere e la mancata consegna del cantiere alla aveva avuto gravi ricadute sull'esecuzione CP_1 del piano industriale della predetta società che intendeva adibire quei luoghi ad uso ricettivo sia turistico che lavorativo a favore dei propri clienti, offrendo pacchetti integrati ai servizi di wellness già erogati;
g) la società opponente si era trovata nell'impossibilità di far fronte agli obblighi già assunti a favore della clientela, nonché nella paradossale condizione di non poter accedere (in virtù degli obblighi in materia di sicurezza di cantiere) agli immobili di sua proprietà, non essendo stata posta neppure nella condizione di verificare la corretta realizzazione della quota parte dei lavori già eseguiti;
h) il danno patito ammontava alla somma di € 150.000,00.
Ciò premesso, la società opponente chiedeva l'accertamento dell'infondatezza della pretesa creditoria avversaria e, per l'effetto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto. Spiegava inoltre domanda riconvenzionale nei confronti della parte opposta chiedendo, a fronte dell'allegato grave inadempimento contrattuale, la condanna della impresa AL al risarcimento del danno, come CP_2 quantificato in atti. Da ultimo domandava, in via subordinata, la riduzione delle somme spettanti alla convenuta anche mediante compensazione con gli importi ad essa dovuti a titolo di ristoro del danno.
Si costituiva in giudizio la impresa AL chiedendo il rigetto dell'opposizione CP_2 avversaria.
Deduceva in particolare che nel maggio 2019 , legale rappresentante della si CP_1 CP_1 era rivolto ad essa convenuta per commissionarle la realizzazione di lavori di ristrutturazione del primo piano di un fabbricato sito in Venezia – Mestre, via Cappuccina, 78 – via Sernaglia, 16; che le parti si erano accordate per le vie brevi e avevano poi provveduto a formalizzare per iscritto gli impegni negoziali reciprocamente assunti con la sottoscrizione, in data 01.06.2019, del computo metrico estimativo redatto dall'arch. , direttore lavori nominato dalla ove erano esplicitate nel dettaglio CP_3 CP_1 le opere da eseguirsi verso la corresponsione dell'importo ivi pattuito in € 91.611,40; che i lavori erano CP_ proseguiti speditamente, ma dopo l'estate il sig. aveva manifestato la volontà di ampliare l'oggetto del contratto per l'esecuzione di ulteriori lavorazioni, rispetto a quelle già preventivate, sicché le parti, in data 05.10.2019, erano addivenute alla sottoscrizione di un secondo computo metrico, sostitutivo del precedente, per un corrispettivo quantificato nell'importo totale di € 192.717,34; che in calce al nuovo contratto le parti avevano convenuto i tempi e le modalità di pagamento del corrispettivo alla ditta appaltatrice, prevedendo la corresponsione del saldo finale entro il 30.12.2019; che alla data del
02.09.2019 la aveva versato alla ricorrente acconti in ragione di complessivi € 83.000,00, CP_1 ma poi aveva sospeso ogni ulteriore pagamento, ciò nonostante il sig. aveva proseguito i CP_2 lavori che, nel rispetto dei tempi contrattualmente convenuti, aveva portato a compimento in data 30.12.2019; che a giugno 2020 la aveva proposto all'impresa verso la CP_1 CP_2 corresponsione di altro acconto di € 40.000,00 sul maggior dovuto ancora non pagato di € 103.046,34, di eseguire anche lavori ulteriori, rispetto a quelli di cui è causa, non conteggiati nel computo metrico del CP_ 05.10.2019; che il sig. aveva accettato la possibilità di realizzare le ulteriori opere richieste ma a condizione che oltre ad un acconto di € 40.000,00 fosse stabilito tra le parti un piano di rientro economico del debito maturato;
che la si era tuttavia rifiutata di procedere in tal ultimo senso;
che tre CP_1 mesi più tardi la suddetta società aveva corrisposto ad essa convenuta la somma di € 40.000,00 insistendo CP_ per l'esecuzione di ulteriori opere;
che in detta occasione il sig. si era determinato a respingere la proposta a fronte sempre del rifiuto della di addivenire ad un piano di rientro e di prestare CP_1 idonee garanzie di pagamento dei corrispettivi ancora dovuti per € 63.046,34.
Soggiungeva poi la parte opposta che, sulla scorta delle considerazione che precedono, non poteva dubitarsi della piena prova, alla luce del computo metrico-estimativo dimesso in atti, del rapporto contrattuale di appalto intercorso con la parte opponente, così come non vi erano elementi per poter negare che i lavori commissionati dalla fossero stati tutti eseguiti nelle tempistiche CP_1 concordate, tanto era vero che la stessa società opponente, con mail datata 20.12.2020, aveva riconosciuto che la ditta aveva eseguito lavori per circa € 190.000,00. CP_2
Rilevava infine che gli asseriti lavori di cui la parte opponente lamentava la mancata/inesatta esecuzione erano in realtà le opere che la società era intenzionata a commissionare alla ditta CP_1 CP_2 ma rispetto alle quali, per quanto sopra riferito, non era stato concluso alcun accordo negoziale e che
[...]
CP_ lo stesso sig. aveva rifiutato di eseguire a fronte della carenza in ordine al pagamento dei corrispettivi dovuti.
La parte convenuta concludeva pertanto chiedendo il rigetto della opposizione avversaria nonché della domanda riconvenzionale di risarcimento del danno perché infondata e non supportata da alcuna prova.
All'udienza di prima comparizione delle parti del 27.05.2021 il giudice rigettava l'istanza ex art 648 c.p.c. formulata da e concedeva i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, sesto comma, CP_2
c.p.c.
Con successiva ordinanza di data 26.08.2022 il giudice fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 09.03.2023 poi differita, anche in ragione dell'assegnazione del procedimento ad altro giudice, al 19.12.2023, udienza alla quale la causa veniva trattenuta in decisione.
Con successiva ordinanza del 22.02.2024 la causa veniva rimessa sul ruolo per l'espletamento di prove orali in precedenza non ammesse dal Tribunale.
Assunte le prove orali all'udienza del 28.03.2024 e del 14.05.2024, con provvedimento di data 13.06.2024 veniva formulata dal giudice una proposta di bonario componimento della lite, la quale veniva accettata solo dalla parte opposta.
Quindi alla successiva udienza cartolare del 26.11.2024 le parti precisavano le loro conclusioni e la causa veniva nuovamente trattenuta in decisione con decreto del giudice di data 04.01.2025, mediante assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti finali.
****
L'opposizione proposta dalla società è infondata per le ragioni di seguito evidenziate. CP_1
Giova in premessa rammentare che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si svolge secondo le norme del processo ordinario di cognizione nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di riparto dell'onere della prova, in capo a chi fa valere il diritto in giudizio il compito di offrire elementi probatori a sostegno della propria pretesa sostanziale.
Nel giudizio di opposizione, dunque, è la parte opposta – che assume la veste di attore in senso sostanziale
– che deve dimostrare, avvalendosi di tutti i mezzi istruttori ammessi dalla legge, i fatti costitutivi del credito (già) azionato in sede monitoria;
mentre compete all'opponente – convenuto in senso sostanziale
– l'onere di contestare il diritto ex adverso preteso, deducendo e provando l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti diversi aventi efficacia estintiva o modificativa di tale diritto.
Non ci si può poi esimere dall'osservare che, con specifico riguardo all'oggetto del presente giudizio e, quindi, all'attività espletata dal professionista d'opera intellettuale, costituisce ius receptum in materia l'insegnamento a mente del quale incombe sul professionista l'onere di provare sia il conferimento dell'incarico (o comunque l'esistenza dell'accordo contrattuale su cui poggia il credito reclamato) sia “lo svolgimento dell'attività professionale per la quale si richiede il pagamento del compenso, mediante la dimostrazione dell'entità delle prestazioni concretamente espletate” (Cass. n. 9314/2024; Cass. n.
21522/2019; Cass. n. 15930/2018).
Più in generale, poi, è principio consolidato quello per cui “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. Sez. Un. n. 13533/2001; da ultimo, in senso conforme, Cass. n. 127/2022).
Nel solco tracciato dai principi testé evidenziati, mette conto anzitutto osservare che era onere della
IM DU dimostrare nel presente giudizio: a) l'avvenuta conclusione di un CP_2 contratto di appalto avente ad oggetto la realizzazione di opere a favore della committente CP_1 odierna opponente;
b) le condizioni dell'accordo contrattuale avuto in particolare riguardo alle pattuizioni in ordine ai corrispettivi ed alle lavorazione da eseguire;
c) l'avvenuta esecuzione delle opere nei tempi concordati.
Ebbene, rileva questo giudice che l'odierna opposta ha assolto all'onere della prova su di essa incombente. Con riferimento a quanto indicato sub a) e b) non è superfluo rammentare che ai sensi dell'art. 1655 c.c.
l'appalto è il contratto mediante il quale una parte assume, con l'organizzazione di mezzi necessari e con la gestione a proprio rischio, l'obbligo di compimento di un'opera o di un servizio, dietro corrispettivo in denaro. L'appalto è un contratto consensuale, di tipo oneroso e a forma libera;
esso, quindi, non richiede quale requisito la forma scritta né ad substantiam, né ad probationem, potendo, dunque, essere concluso anche per fatti concludenti (ex plurimis: Cass. n. 9077/2023; Cass. n. 22616/2009).
Sul versante probatorio, per quel che qui più interessa, la dimostrazione dell'esistenza del negozio, o del suo contenuto, può essere data con qualsiasi mezzo, anche tramite testimoni o presunzioni, ossia tramite un processo di deduzione logica dalle circostanze del caso concreto, purché storicamente determinate e provate (Cass. n. 2303/2017; Cass. n. 16530/2016; Cass. n. 2386/2023).
Nel caso di specie, v'è in primo luogo da evidenziare che la prova dell'esistenza di un contratto di appalto può essere pacificamente desunta: i) dai computi metrici estimativi datati 01.06.2019 e 05.10.2019 sottoscritti da entrambe le parti in causa con i rispettivi timbri e recanti l'indicazione delle singole lavorazioni/prestazioni, dei corrispettivi dovuti nonché dei tempi e modalità secondo cui effettuare i versamenti in favore della impresa appaltatrice (docc. 4 e 5 – fasc. opposta); ii) dai pagamenti CP_2
(non contestati) eseguiti dalla società opponente in favore della opposta come documentati in atti (risulta infatti che la ha corrisposto, nel periodo 22.05.2019 – 02.09.2019 acconti alla ditta CP_1 AL opposta per € 83.000,00 oltre all'ulteriore somma di € 40.000,00 nel 2020, come da contabili prodotte dalla stessa opponente); iii) dal tenore della comunicazione via email (doc. 8 – fasc. opposta) trasmessa in data 20.10.2020 dal sig. (socio accomandatario della società opponente) al CP_1 procuratore della opposta-convenuta, laddove la sostanzialmente riconosceva di essere CP_1 debitrice di somme verso la ditta per lavori svolti, ammetteva che quest'ultima aveva CP_2 fatturato ad essa società l'importo di € 190.000,00 per “lavori eseguiti” a fronte di corrispettivi pagati per
€ 120.000,00, e dichiarava di trovarsi in difficoltà economiche (nella predetta comunicazione si legge testualmente: “ da parte nostra, non vi è alcun dubbio sul debito residuo vantato da né sul prezzo, in fase CP_2 di stima, del rimanente lavoro da terminare… per poter saldare , unica possibilità è avviare l'attività di locazione CP_2 turistica, ben sapendo che ciò significa chiedergli ancora un po' di pazienza… a causa di un incaglio sorto verso la fine dell'anno scorso, legato sostanzialmente alle lungaggini di una causa legale con un inquilino inadempiente, il Business plan presentato a suo tempo all'istituto bancario sostenitore dell'investimento ha subito uno stop imprevisto causando danni ingenti alla nostra attività e, ahinoi, a ricordiamo che , al netto dei lavori di ultimazione, ha fatturato a Pt_1 CP_2 circa 190.000 euro per lavori eseguiti, incassando circa 120.000 euro… comprendiamo l'insoddisfazione e lo CP_1 sfinimento di rispetto all'accaduto, più che sacrosanti…”). CP_2
La prova dell'accordo negoziale tra le parti è emersa anche pacificamente dalla prova per testi acquisita in corso di giudizio (cfr. verbali udienza del 28.03.2024 e 14.05.2024). In particolare il teste Tes_1 dipendente della ditta AL ha riferito che all'epoca dei fatti di causa era capocantiere CP_2 e che si era occupato in prima persona dei lavori eseguiti per conto della presso il fabbricato CP_1 di Mestre-Venezia; ha poi confermato che i lavori indicati nel computo metrico ed estimativo sottoscritto dalle parti in causa sono stati tutti eseguiti dalla impresa opposta e che gli stessi sono stati ultimati verso la fine del 2019. Ha infine specificato che le lavorazioni sono state realizzate al piano superiore dell'edificio e concernevano il tetto, la terrazza, il cappotto termico, il cartongesso agli interni, le demolizioni che erano necessarie nonché i bagni.
Il teste poi ha dichiarato di essere un idraulico, titolare di una propria azienda, e di Testimone_2 aver lavorato assieme alla impresa in alcuni cantieri fra cui quello presso il fabbricato della CP_2 società all'angolo tra via Cappuccina e via Sernaglia a Mestre (che coincide con quello CP_1 oggetto di causa) occupandosi della installazione di tutti gli impianti idraulici. Ha poi confermato che i lavori di cui al computo estimativo e metrico prodotto come doc. 5 corrispondono alle opere realizzate dalla impresa AL presso l'edificio della parte opponente e che le lavorazioni sono CP_2 state tutte eseguite ed ultimate verso la fine dell'anno 2019 e che hanno riguardato il primo piano dell'edifico e non il piano terra (“i lavori hanno riguardato il primo piano dell'edificio e sono stati svolti nel
2019”…Riconosco che le voci indicate nel documento che mi viene mostrato sono i lavori che sono stati eseguiti dall'impresa di . Quello che posso riferire è che l'impresa di si è occupata delle demolizioni e della costruzioni CP_2 CP_2 delle pareti nuove al primo piano, dei soffitti e del cartongesso. Preciso che la mia ditta ha lavorato in cantiere in CP_ contemporanea con quella del sig. …I lavori sono stati ultimati verso fine anno, era novembre o dicembre 2019. Anche
i lavori di cui era incaricata la mia ditta sono stati completati entro la fine dell'anno”).
E ancora, il teste elettricista titolare di una propria ditta AL, ha riferito di aver Tes_3 realizzato l'impianto elettrico su un edificio a Mestre di proprietà della collaborando anche CP_1 con l'impresa del sig. di aver concluso i lavori nel mese di dicembre 2019 e che prima di CP_2
CP_ quel momento la ditta aveva già ultimato tutti i lavori di sua competenza, dal momento che la sua ditta è intervenuta in un secondo momento.
Ha poi precisato che i lavori indicati nel computo metrico estimativo di data 05.10.2019 (esibito al teste) sono stati eseguiti dalla ditta opposta, affermando: “Io ero spesso in cantiere e ricordo che erano stati fatti i lavori di cartongesso;
c'era un ponteggio installato;
sono stati fatti lavori di demolizione delle pareti, nonché ho assistito alla costruzione della muratura all'interno dell'edificio per creare le diverse stanze. Rammento anche dei lavori di installazione del cappotto termico e di rifinitura” … In merito ai lavori indicati, ricordo che la ditta ha fatto i lavori di CP_2 pavimentazione;
lo so perché ho visto le macchine che c'erano sulla terrazza. Anche i lavori sul tetto sono stati fatti, io era salito sul tetto per intervenire sull'antenna prima che iniziasse la ditta di a lavorare. Anche i lavori sulla facciata CP_2 confermo che sono stati eseguiti dalla ditta Mustafa. Ricordo anche dei lavori di pittura della ringhiera, cui ho assistito personalmente quando ero in cantiere”. Ha infine confermato che le opere sono state ultimate entro la fine nel
2019.
Le deposizioni dei tesi menzionati – della cui genuinità questo giudice non ha ragione di dubitare, avuto riguardo alla mancata emersione di dati in grado di inficiare la credibilità dei testimoni, e tenuto conto comunque della intrinseca coerenza e convergenza delle dichiarazioni rese, dovendosi anche valorizzare la equidistanza dalle parti dei testi e – offrono piena prova della sussistenza tra le parti di Tes_2 Tes_3 un contratto di appalto e del fatto che i lavori indicati nel computo metrico datato 05.10.2019 sono quelli eseguiti dalla impresa presso il cantiere della società opponente, in relazione ai quali è CP_2 conseguentemente maturato il correlato credito a favore della parte opposta oggetto del procedimento di ingiunzione.
D'altro canto, laddove la nella citata missiva datata 20.10.2020, ammette e riconosce che CP_1
CP_ la ditta ha fatturato € 190.000,00 per lavori eseguiti, chiaramente fa riferimento (in assenza di ogni elemento che possa ricondurre le opere a diversi accordi contrattuali) ai lavori oggetto del computo metrico in atti e riferiti all'immobile dell'opponente sito in Mestre (via Cappuccina 78/via Sernaglia 16).
Argomenti di prova in ordine al rapporto contrattuale possono essere infine desunti anche dalle risposte date dall'opposto in sede di prova per interrogatorio formale considerata, anche in questo CP_2 caso, la congruenza delle affermazioni rese rispetto a quanto riferito dai testi sopra citati.
Quanto invece alla testimonianza dell'unico teste di parte opponente (sig. – dalla quale è Tes_4 emerso che i lavori presso il cantiere della sarebbero stati interrotti dalla ditta CP_1 CP_2 che non avrebbe effettuato le opere sulla facciata, gli allacci delle fognature, dei pozzetti, lasciando finanche i bagni non funzionanti e costringendo la società opponente a rivolgersi ad altra ditta;
che in ogni caso i lavori commissionati alla impresa Mustafi non sarebbero stati ultimati entro la data indicata di dicembre 2019; – essa, ad avviso di questo giudice, risulta non attendibile tenuto conto:
a) in via dirimente che la deposizione contrasta con le dichiarazioni univoche dei testi e Tes_2 Tes_3 alle quali occorre dare maggiore credito in ragione della loro equidistanza dalla parti (diversamente dallo Testi stesso teste che risulta essere socio accomandante della società opponente e che ha peraltro beneficiato dei lavori eseguiti dalla ditta circostanza che getta un'ombra di dubbio sulla CP_2 credibilità soggettiva del teste per il suo indiretto coinvolgimento nella vicenda di causa - cfr., a tal ultimo proposito, quanto dedotto dalla parte opposta in memoria conclusionale alle pagg. 14 e 15 con asserzioni non specificamente contestate dalla parte opponente in memoria di replica) nonché del fatto che si presentano maggiormente dettagliate, puntuali e congruenti;
b) che, in ogni caso, la circostanza relativa al fatto che i lavori commissionati alla impresa CP_2
(ed oggetto del computo estimativo acquisito in atti) non sarebbero stati completati dalla ditta ma da altra impresa non trova supporto in alcun elemento documentale o probatorio, invero non offerto dalla opponente;
vero è che non sono state eseguite alcune lavorazioni della facciata dell'edificio e che non sono stati effettuati gli allacci alle fognature ed ai pozzetti come assunto dal teste, ma quanto alle prime vale evidenziare che esse (come sempre dedotto dalla opposta nei propri atti difensivi) sono state scomputate dal computo metrico per quanto riportato sul medesimo documento sottoscritto dalle parti, mentre in ordine alle seconde opere trattasi di interventi non preventivati e rispetto ai quali non è stato quantificato alcun corrispettivo nel ridetto computo estimativo, sicché difetta all'evidenza un accordo in merito agli stessi (in assenza di elementi presuntivi che depongano in senso contrario);
c) che la circostanza che il ritardato avvio dell'attività commerciale di affitto camere da parte della CP_1 fosse dipesa dalla mancata conclusione delle lavorazioni della ditta entro il 30.12.2019
[...] CP_2 risulta, di fatto, smentita dalla missiva del 20.10.2020 della società opponente al cui contenuto occorre fare rinvio.
Per completezza di motivazione è doveroso peraltro osservare come priva di pregio sia l'eccezione di incapacità a testimoniare del teste sollevata dalla parte opposta. Tes_4
Fermo quanto già evidenziato in punto di (in)attendibilità del teste, giova rammentare che costituisce ius recpetum il principio secondo cui “ove la parte abbia formulato l'eccezione di incapacità a testimoniare, e ciò nondimeno il giudice abbia ammesso il mezzo ed abbia dato corso alla sua assunzione, la testimonianza così assunta è affetta da nullità, che, ai sensi dell'art. 157 c.p.c., l'interessato ha l'onere di eccepire subito dopo l'escussione del teste ovvero, in caso di assenza del difensore della parte alla relativa udienza, nella prima udienza successiva, determinandosi altrimenti la sanatoria della nullità. La parte che ha tempestivamente formulato l'eccezione di nullità della testimonianza resa da un teste che si assume essere incapace a testimoniare, deve poi dolersene in modo preciso e puntuale anche in sede di precisazione delle conclusioni, dovendosi altrimenti ritenere l'eccezione rinunciata, così da non potere essere riproposta in sede d'impugnazione” (in questi termini Cass. Sez. Un. n. 9456/2023).
Ebbene, nel caso di specie, l'odierna convenuta, pur avendo eccepito la nullità della testimonianza dopo l'escussione, non ha tuttavia reiterato e riportato in sede di precisazione delle conclusioni detta eccezione, sicché essa deve intendersi, per quanto poc'anzi considerato, rinunciata.
Per il complesso di ragioni svolte vi è piena prova dei fatti costitutivi posti dalla impresa a CP_2 fondamento della pretesa creditoria azionata in via monitoria.
Quanto poi al profilo relativo all'ammontare del credito è pacifico in atti che l'importo complessivo dei lavori è stato concordato dalle parti in complessivi € 192,717,34 come indicato nel computo metrico del
05.10.2019 (e riconosciuto – giova ribadirlo – dall'odierna opponente nella missiva del 20.10.2020), da cui va scomputata la somma di € 6.671,00 per opere non fatturate (cfr. sempre il documento citato) per un corrispettivo finale di € 186.046,34.
L'odierna opponente ha versato a favore della convenuta somme in acconto per € 83,000,00, sicché
l'importo azionato in via monitoria ed ingiunto con il decreto opposto, ammonta a complessivi €
103.046,34. Va poi considerato che successivamente al deposito del ricorso monitorio – e prima della notifica del decreto ingiuntivo – la ha provveduto altresì al pagamento della ulteriore CP_1 somma di € 40.000,00 (precisamente € 20.000,00 in data 28.09.2020, ed ulteriori € 20.000,00 in data
02.10.2020) di guisa che il residuo corrispettivo per le opere appaltate spettante alla parte opposta è pari ad € 63.046,34.
Nessuna prova liberatoria è stata invece offerta dalla società opponente risultando destituita di fondamento l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., con la quale ha lamentato che l'odierna società convenuta a) non avrebbe eseguito le opere appaltate, b) non avrebbe portato a compimento i lavori descritti nella documentazione allegata (recte: nel computo metrico estimativo), c) non avrebbe riconsegnato lo stabile;
d) avrebbe ritardato la conclusione dei lavori.
Sui punti a) e b) vale quanto sopra già ampiamente evidenziato.
Sulla contestazione di cui al punto c), invece, essa è chiaramente priva di pregio, sol che si consideri che tutti i testi di parte convenuta hanno confermato che i materiali e le attrezzatture erano state portate via alla fine del 2019 una volta ultimati i lavori e che finanche il teste di parte opponente ha dichiarato che l'attrezzatura era stata spostata.
In ordine infine al punto d) è appena sufficiente osservare e ribadire che deve ritenersi acquisita in giudizio, a fronte delle testimonianze assunte, la prova della conclusione dei lavori da parte della impresa entro i termini indicati nel computo metrico-estimativo, sicché l'asserzione di parte CP_2 opponente circa un supposto ritardo è rimasta a mera asserzione di parte, a fortiori se si consideri la genericità della doglianza, non avendo l'opponente stessa entro i limiti delle preclusioni assertive nemmeno puntualmente specificato entro quale (diversa) data i lavori avrebbero dovuti essere contrattualmente conclusi.
Priva di spessore è poi la tesi della opponente secondo cui “la correttezza delle opere realizzate da CP_2 non risulta essere mai stata appurata dal committente né verificata mediante ì stati di avanzamento
[...] lavori che avrebbero dovuto essere predisposti dalla impresa appaltatrice”.
A tal proposito si osserva che, in disparte il fatto, già di per sé dirimente, che il diritto dell'appaltatore non viene meno in mancanza degli stati avanzamento lavori, la non ha sollevato nei CP_1
CP_ confronti dell'impresa prima dell'odierna sede, contestazioni di qualsivoglia genere, e specificamente inerenti una presunta non corretta esecuzione delle lavorazioni ovvero la presenza di vizi delle opere realizzate. Un tanto lo si evince dal tenore della missiva più volte richiamata (d.d. 20.10.2020) con la quale la ha dichiarato che la ditta opposta aveva fatturato la somma di € 190.000,00 “per lavori CP_1 ultimati” e ha ammesso di aver corrisposto solo la (minor) somma di euro € 120.000,00 riconoscendo di fatto il residuo debito dovuto.
Non è poi irrilevante osservare che, sempre dalla suddetta email, si evince in maniera sufficientemente chiara che la società opponente, al netto dei lavori già svolti (riferiti per quanto sopra detto ai lavori di CP_ cui al computo metrico datato 05.10.2019) aveva chiesto alla ditta di realizzare ulteriori opere pur rappresentando l'impossibilità, a causa di difficoltà economiche dettate dalla diffusione del Covid-19 e dalla ritardata attuazione di un business plan funzionale ad ottenere dalla banca investitrice i fondi necessari per ultimare il progetto, di garantire alla impresa un preciso piano di pagamenti che consentisse anche il ripianamento del debito pregresso maturato.
Peraltro, quanto emerge dalla email in questione conforta sul piano presuntivo e probatorio le allegazioni della parte opposta, laddove nei propri atti ha dedotto che nel mese di giugno 2020 la aveva CP_1
CP_ proposto al sig. verso la corresponsione di altro acconto di € 40.000,00 sul maggior dovuto di €
103.046,34, di eseguire anche ulteriori lavori, rispetto a quelli di cui è causa, non conteggiati nel computo metrico del 05.10.2019 funzionali a consentire a tutti gli effetti l'inizio dell' attività di locazione turistica presso il fabbricato di Mestre;
che tali ulteriori opere erano i lavori di adeguamento fognario delle sei CP_ camere già realizzate dall'impresa propedeutici al rilascio, da parte di dell'autorizzazione CP_4 allo scarico, nonché del certificato di abitabilità da parte del Comune di Venezia;
che per l'esecuzione di tali opere alcun accordo contrattuale era stato raggiunto dalle parti.
Nessun inadempimento può dunque ascriversi alla ditta per non aver realizzato le ulteriori CP_2 opere funzionali all'avvio in concreto dell'attività di locazione turistica, rispetto alle quali, difetta ogni elemento di prova di un accordo negoziale tra le parti, contrariamente a quanto adombrato in atti dalla società opponente.
Infondata è poi la domanda risarcitoria articolata dalla in via riconvenzionale nel presente CP_1 giudizio.
L'opponente a fondamento della propria pretesa ha prospettato di aver subito danni per l'importo complessivo di € 150.000,00 a cagione dell'inadempimento contrattuale ascrivibile alla ditta CP_2 per non aver la predetta completato tutte le opere concordate presso il fabbricato sito in Mestre, e per non aver di fatto mai riconsegnato lo stabile (chiudendo il cantiere), circostanze che avrebbero impedito alla di avviare l'attività ad uso ricettivo sia turistica dell'immobile, ponendo così il cespite CP_1
a reddito.
Senonché l'eccepito inadempimento dedotto a fondamento della pretesa risarcitoria non ha trovato il benché minimo riscontro nel corredo probatorio acquisito in giudizio e negli esiti delle prove orali assunte.
È stato dimostrato come l'impresa abbia realizzato e completato i lavori dedotti e specificati CP_2 nel computo metrico estimativo del 05.10.2019 sottoscritto dalle parti, mentre nessuna prova è stata acquisita circa il fatto che l'accordo negoziale fosse esteso anche alla realizzazione dei lavori di allacciamento fognario e dei pozzetti, circostanza sempre negata dalla odierna opposta e che era onere della opponente dimostrare.
Parimenti sprovvista di dimostrazione è rimasta l'asserzione secondo cui la impresa convenuta non avrebbe rimosso il cantiere rendendo non accessibile l'immobile, a fronte anche delle inequivoche dichiarazioni rese sul punto dai testimoni escussi in corso di causa (e delle quali si è già dato conto).
La tesi peraltro agitata dalla parte opponente è pretestuosa, sol che si consideri che sempre dalla email datata 20.10.2020 si evince come la si sia trovata in una situazione di carenza di liquidita a CP_1 causa anche della pandemia da Covid-19 e di una causa legale con un inquilino che aveva ritardato l'attuazione di un business plan presentato all'istituto bancario per ottenere i fondi necessari per l'ultimazione del progetto, non consentendo alla stessa di onorare gli impegni assunti in particolare con la ditta Il supposto ritardato avvio dell'attività turistica è pertanto ascrivibile sul piano CP_2 causale esclusivamente alla opponente.
L'inesistenza di un inadempimento ascrivibile alla convenuta rende ex sé destituita di fondamento la richiesta risarcitoria che si appalesa però infondata anche per un ulteriore ordine di ragioni.
L'onere della prova del danno mediante la sua quantificazione grava su colui che agisce in giudizio per il risarcimento, ovvero il danneggiato che deve sempre dimostrare sia l'esistenza del danno (an debeatur) sia il suo preciso ammontare (quantum debeatur).
Senonché, nel caso di specie, non è stata benché minimamente provata la sussistenza del pregiudizio economico patito dalla società opponente, meramente allegato in via generica, così come l'esatta entità globale del danno effettivamente subito, essendosi l'opponente limitata a quantificare il danno in €
150.000,000 facendo mero richiamo ad una “relazione tecnica sul danno prodotta dalla ritardata consegna opere” dimessa in atti, che offre valutazioni del tutto generiche dell'asserito nocumento patrimoniale subito a titolo di lucro cessante, disancorate da ogni riferimento a parametri oggettivi di mercato e fondate su un business plan di parte, privo per giunta di ogni sottoscrizione e di data certa, ed affetto del pari da assoluta genericità.
Per il complesso di ragioni svolte l'opposizione promossa dalla e la connessa pretesa CP_1 dedotta in via riconvenzionale si appalesano infondate mentre deve ritenersi acquisita piena prova dei fatti costitutivi del credito reclamato dalla parte opposta con il ricorso monitorio.
A fronte del pagamento della somma di € 40.000,00 da parte della nelle more della notifica CP_1 del decreto ingiuntivo pronunciato dal Tribunale l'importo originario del credito azionato pari ad €
103.046,34 va rideterminato nella (residua) somma di € 63.046,34.
Il decreto ingiuntivo opposto va pertanto revocato e la società opponente va condannata al pagamento, in favore della parte opposta, dell'anzidetto importo, oltre agli interessi di mora ex art. 5, d.lgs. n.
231/2002 secondo la decorrenza prevista dall'art. 4 del medesimo testo normativo, avuto riguardo alle singole fatture emesse, sino al saldo effettivo.
Per quanto concerne il regolamento delle spese di lite, le stesse vanno poste a carico della società opponente attesa la sua totale soccombenza all'esito del giudizio. Dette spese vanno liquidate quanto al procedimento monitorio nella misura indicata nel revocando decreto ingiuntivo, quanto alla presente fase di cognizione come da dispositivo, sulla base dei parametri ministeriali vigenti, avuto riguardo alle controversie di valore compreso nello scaglione da € 52.001,00 ad € 260.000,00, facendo applicazione dei valori medi tariffari, tenuto conto della natura e del grado di complessità delle questioni affrontate e dell'attività difensiva concretamente svolta.
Non ricorrono infine i presupposti per una condanna ex art. 96 c.p.c. della società opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando nella causa n. 9142/2020 R.G., promossa con atto in opposizione a decreto ingiuntivo da nei confronti della ditta Controparte_1 AL Mustafa Sidi, ogni altra eccezione e difesa disattesa, così provvede:
-revoca il decreto ingiuntivo n. 2329/2020 del 30.10.2020 e condanna Controparte_1
l pagamento, in favore della ditta AL della somma di € 63.046,34, oltre agli
[...] CP_2 interessi di mora come indicati in parte motiva;
-rigetta nel merito la domanda riconvenzionale formulata da Controparte_1
-condanna alla rifusione delle spese di lite, in favore della ditta Controparte_1 AL che si liquidano quanto alla fase monitoria in € 2.135,00 per compensi CP_2 professionali ed € 380,00 per esborsi e quanto alla presente fase in € 14.103,00 per compensi professionali, oltre il 15% per spese generali, I.v.a. e C.p.a., se dovute, come per legge.
Venezia, così deciso in data 05.07.2025.
Il Giudice
dott. Matteo Del Vesco