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Sentenza 15 agosto 2025
Sentenza 15 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 15/08/2025, n. 588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 588 |
| Data del deposito : | 15 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 288/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Michele Fornaciari Presidente
Alice Croci Giudice
Michela Boi Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 288/2025 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio degli Avv.ti GUIDO Parte_1 C.F._1
NATALI e LORENZO NATALI
RICORRENTE contro
(c.f con il patrocinio dell'Avv. ANNA MARIA CP_1 C.F._2
MATTEI
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO
Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Per le parti congiuntamente: “PREMESSO
1 - Che gli istanti, in data 22/06/2019, in Lucca, contraevano matrimonio concordatario che veniva trascritto nei registri del Comune di Lucca, Atto N. 32 parte 2 serie A - anno 2019 optando per la comunione legale dei beni - Che dalla loro unione l'08/10/2020 nasceva a Lucca il figlio minore Persona_1
- Che i coniugi in costanza di matrimonio, con i loro proventi, e con un mutuo ipotecario, in data
19.12.2022, hanno acquistato al prezzo di € 165.000,00 l'immobile sito in Lucca, Viale Corsica
n. 305, per la quota del 50% ciascuno, così rappresentato al Catasto Fabbricati del Comune di
Lucca, al giusto conto, nel foglio 113, mappale 335 subalterno 6 e mappale 336 (graffati tra loro), categoria A/3, classe 8, consistenza di vani 5,5, superficie catastale totale di mq. 106, rendita catastale EURO 369,27 (cfr. documento già agli atti del procedimento);
- Che la proprietà immobiliare è quindi gravata da ipoteca volontaria derivante da concessione di mutuo da parte dell'Istituto CheBanca! con sede legale in viale Bodio n. 37, Palazzo 4, CP_2
20158 Milano, cointestato tra i coniugi, di originari € 150.000,00, di cui al contratto di mutuo stipulato dai coniugi in data 19.12.2022, rogito del Notaio di Lucca rep. 71956 Persona_2 racc.23429, rata mensile attuale pari ad € 724,19 (cfr. Atto di mutuo già in atti); il capitale residuo del mutuo alla data del 1.7.2025 è di € 142.180,60 come da piano di ammortamento allegato al contratto;
- Che a causa di una serie di circostanze la vita in comune era divenuta intollerabile;
- Che la sig.ra a seguito di particolari circostanze, dal 4/01/2025 si era trasferita CP_1 unitamente al figlio presso la casa dei propri genitori ed il sig. era rimasto a vivere nella Pt_1 casa coniugale;
- Che la Sig.ra nel mese di gennaio 2025 denunciava il marito ex artt. 572 e 570 c.p. CP_1 dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lucca;
il relativo procedimento è rubricato al n. 585/2025 RGNR, P.M. Dr. Bertoni;
- Che il sig. in data 7.2.2025 sporgeva querela contro la moglie ex artt. 570 e 574 c.p. Pt_1 dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lucca;
il relativo procedimento è rubricato al n. 647/2025 RGNR, P.M. Dr. Bertoni;
- Che gli istanti hanno entrambi adito il Tribunale per sentir dichiarare la separazione personale: il presente giudizio promosso dal sig. contro la signora Parte_1 CP_3
2
[...] , rubricato al n. 288/2025 R.G., ed il giudizio promosso dalla signora CP_1 CP_1 contro rubricato al n. 334/2025 R.G., entrambi chiamati all' udienza del Parte_1
9.07.2025 dinanzi al medesimo Giudice Dr.ssa Michela Boi , riuniti, nei quali entrambi hanno chiesto la separazione giudiziale con addebito al coniuge convenuto.
- Che il giorno 30 maggio 2025 il sig. su richiesta della moglie ha lasciato la casa Pt_1 coniugale trasferendosi in un altro immobile condotto in locazione sito in Lucca, Loc. Mugnano
Via di Mugnano n.1300, e la moglie ed il minore in data 6.6.2025 hanno fatto rientro presso la propria residenza in Lucca, Viale Corsica n. 305; - Che all'udienza del 9.07.2025 le parti hanno dichiarato al Giudice Relatore che, medio tempore, avevano raggiunto un accordo su tutte le questioni come di seguito specificate tranne la quantificazione dell'assegno di mantenimento per il minore che il sig. dovrà versare in favore della sig.ra Pt_1 CP_1
- Che le parti, a tale udienza, hanno recepito l'invito a conciliare reso dal Giudice ed hanno raggiunto un accordo anche sull'assegno di mantenimento per il figlio minore così potendo trasformare la procedura giudiziale in separazione consensuale.
*****
Tutto ciò premesso il signor e la signora rappresentati e difesi Parte_1 CP_1 come in atti
Congiuntamente precisano le conclusioni come di seguito rassegnate e chiedono che il Tribunale adito, voglia pronunciare sentenza di separazione, con ordine all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Lucca di annotare la stessa a margine dell'atto di matrimonio, omologando le seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto.
2. Il figlio minore nato a [...] l'[...], resta affidato ad entrambi i Persona_1 genitori e la responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi. Le decisioni di maggior interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno assunte di comune accordo dai genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore stesso salva, in difetto, la necessità della decisione dell'autorità giudiziaria. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, ciascun
3 genitore potrà esercitare la responsabilità anche separatamente durante i periodi di permanenza con il figlio. I coniugi si impegnano a mantenere un rapporto di collaborazione e reciproco rispetto tra loro confrontandosi e condividendo costantemente i fondamentali aspetti relativi alla vita del figlio ed obbligandosi ad avere comportamenti vicendevolmente tutelanti del benessere fisico e psicologico della prole.
3. Il figlio minore continuerà a vivere prevalentemente presso la casa familiare in Lucca, Viale
Corsica n. 305 dove manterrà la propria residenza unitamente alla madre, mentre il sig. Pt_1 ha già trasferito il proprio domicilio, consegnerà le chiavi dell'abitazione alla moglie in data odierna e si obbliga a trasferire la propria residenza altrove entro giorni 10 dalla data di emanazione della sentenza di separazione;
4. In considerazione dei turni di lavoro di entrambe le parti - il sig. ruota i propri turni Pt_1 settimanalmente nel mese, mentre la sig.ra lavora talvolta anche il sabato e la domenica CP_1 ma ha due giorni settimanali liberi - i coniugi concordano che il figlio minore starà con il padre con le seguenti modalità:
Nelle settimane in cui farà il turno di mattina (5:00/13:00) il padre terrà con sé il figlio dall'uscita della scuola sino alle ore 21:00 quando lo riaccompagnerà presso la madre tutti i giorni tranne in quelli in cui la sig.ra è libera dal lavoro cioè due giorni ogni settimana: si CP_1 precisa che quando il avrà l'allenamento di calcio potrà riaccompagnare il figlio presso Pt_1 la madre o la nonna materna alle ore 19:00 invece che alle 21:00 ; inoltre in quella settimana il padre prenderà il figlio dalla casa materna il sabato alle ore 14:00 circa lo terrà con sé sino al lunedì mattina quando lo riaccompagnerà a scuola o presso la casa materna ore 12:00 (primo weekend spettanza paterna);
Nelle settimane in cui farà il turno di pomeriggio (13:00/21:00) il padre terrà con sé il figlio dalle ore 9:00 alle ore 12:00 quando non ci sarà la scuola (tranne nei giorni in cui la sig.ra
è libera dal lavoro); inoltre in quella settimana lo preleverà dalla casa materna il sabato CP_1 mattina, ore 9:00 e lo terrà con sé sino alla domenica sera ore 21:00 quando lo riaccompagnerà presso la madre (secondo weekend spettanza paterna);
I due weekend mensili di pertinenza materna, nei quali ella non lavora, saranno comunicati mensilmente dalla moglie al marito via whatsapp;
4 Nelle settimane in cui farà il turno notturno (21:00/5:00) il padre terrà con sé il figlio dall'uscita della scuola sino alle ore 20:00 quando lo riaccompagnerà presso la madre, e, in mancanza di attività scolastica, lo preleverà dalla casa materna alle ore 13:00 (tranne nei giorni in cui la sig.ra è libera dal lavoro che terrà con sé il figlio) e lo terrà con sé fino alle 20,00; CP_1
Per quanto concerne le vacanze natalizie e pasquali le parti concordano nel continuare a seguire il calendario ordinario tranne che per i giorni festivi (rossi sul calendario) che saranno alternati tra i genitori di anno in anno. I coniugi stabiliscono che per l'anno 2025, il figlio trascorrerà il
Natale con il padre ( vigilia con la madre) e la Pasqua 2026 con la madre;
quindi saranno alternati tra i genitori soltanto i seguenti giorni: 25 – 26 dicembre;
1 – 6 gennaio che saranno sempre dal mattino ore 9:00 sino al giorno successivo ore 9:00 ; ugualmente accadrà per le vacanze pasquali durante le quali i genitori continueranno ad applicare il calendario ordinario tranne che per la Pasqua e per la Pasquetta in cui seguiranno il criterio dell'alternanza e sempre dal mattino ore 9:00 sino al giorno successivo ore 9:00;
I genitori concordano che anche le altre festività (rosse sul calendario) saranno alternate tra di loro di anno in anno.
Inoltre, durante le vacanze estive il figlio trascorrerà con ciascun genitore due settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro la fine di ogni anno scolastico;
I genitori concordano anche di organizzare ogni anno insieme il compleanno del bambino, così da essere entrambi presenti, salvo diversi accordi.
Sono sempre salvi ulteriori e diversi accordi tra i genitori tesi a garantire al figlio un rapporto continuativo e significativo con ciascuno di loro.
5. Il sig. si obbliga a corrispondere alla signora la somma Parte_1 CP_1 mensile di € 380 euro, con rivalutazione ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento del figlio
Tale somma dovrà essere corrisposta entro il giorno 15 di ogni mese tramite bonifico Per_1 sul conto corrente intestato alla signora codice Iban CP_1
[...].
6. I genitori sosterranno nella misura del 50% tutte le cosiddette spese straordinarie per il figlio e al fine di prevenire possibili divergenze stabiliscono espressamente di attenersi al “Protocollo
Sul mantenimento dei figli” approvato dal Tribunale di Lucca il 7.10.2020. Tutte le spese
5 straordinarie devono essere debitamente documentate. Il rimborso è dovuto pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha esibito e consegnato idonea documentazione. Tale rimborso dovrà avvenire entro 10 giorni a decorrere dalla richiesta. Le spese straordinarie, ai fini IRPEF, saranno detratte dalle parti nella misura del 50% ciascuno.
Non sono ammesse compensazioni tra le somme dovute per spese straordinarie e l'assegno mensile di mantenimento e viceversa.
La signora si impegna a continuare a pagare i due finanziamenti Findomestic intestati alla CP_1 stessa per € 16,24 mensili relativi all'acquisto di due cellulari, mentre il si impegna a Pt_1 continuare a pagare le ricariche telefoniche mensili anche a beneficio della fino CP_1 all'estinzione dei predetti finanziamenti;
7. Il sig. ha manifestato espresso consenso a che la signora percepisca, totalmente Pt_1 CP_1 ed in via esclusiva, l'assegno unico e universale per il figlio e altri aiuti che possano nel tempo sostituirlo. Il signor s'impegna a sottoscrivere tutte le richieste e la documentazione utile Pt_1
e necessaria perché la signora possa ottenere il beneficio dell'assegno unico (o degli aiuti CP_1 che dovessero nel tempo sostituirlo).
8. A definizione dei rapporti di dare/avere e con funzione solutoria della crisi coniugale , le parti si impegnano nel seguente modo: il sig. si impegna a trasferire e cedere, a Parte_1 favore della signora i diritti a lui spettanti pari al 50% di proprietà sull'immobile CP_1 posto in Comune di Lucca, Viale Corsica n. 305, rappresentato al Catasto Fabbricati del
Comune di Lucca, nel foglio 113, mappale 335 subalterno 6 e mappale 336 (graffati tra loro), categoria A/3, classe 8, consistenza di vani 5,5, superficie catastale totale di mq. 106, rendita Per_ catastale EURO 369,27 acquistato con atto notarile del 19.12.2022, rogito del Notaio , rep.
n. 71955 raccolta n. 23428, registrato a Lucca il 21.12.2022 al n. 9608 serie 1T a condizione che Con il mutuo gravante sull'immobile a favore di Chebanca! venga dalla sig.ra estinto o che CP_1 la signora comunque ottenga da Chebanca! Spa la liberazione del sig. dal mutuo;
CP_1 Pt_1
La cessione è eseguita a corpo, nello stato di fatto e di diritto conosciuto ed accettato da parte cessionaria e che comprende tutti i diritti, accessori, servitù attive e passive e pertinenze e tale cessione dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data di comunicazione della sentenza di separazione coniugale;
la signora si impegna ad accettare tale trasferimento CP_1
6 senza alcun corrispettivo. Resta inteso che le spese notarili e, comunque tutte le spese correlate alla stipula del rogito notarile, avente ad oggetto la cessione di quota della casa coniugale (ivi compreso le spese di natura tecnica) saranno a totale ed esclusivo carico della signora CP_1
[...]
9. Tale accordo è elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione delle crisi coniugale. Per quanto occorrer possa al fine di poter usufruire delle agevolazioni fiscali e/o esenzioni da imposte e tributi sui trasferimenti immobiliari in sede di separazione coniugale, si procede alla descrizione dell'immobile dei comparenti:
- Descrizione immobile sito in Comune di Lucca, frazione San Vito, viale Corsica n. 305 e più precisamente: “- Appartamento per civile abitazione posto al piano terzo (quarto fuori terra) di fabbricato condominiale di maggior mole, elevato su quattro piani (compreso il seminterrato) e composto complessivamente di numero 6 (sei) unità immobiliari. Si compone di ingresso, sala pranzo/soggiorno (corredato da balcone), cucina/tinello (con balcone), disimpegno, due bagni e due camere matrimoniali. Corredato dalla proprietà esclusiva: * su vano ad uso cantina, posto al piano seminterrato del fabbricato condominiale, al quale si accede dalla loggia nel vano scale condominiale e dal successivo corridoio delle cantine;
* su area urbana di modeste dimensioni, ubicata a nord/ovest rispetto al fabbricato principale, alla quale si accede lasciando il viale
Corsica e transitando su resede condominiale. Corredato dai relativi diritti di comproprietà su tutte le parti comuni dell'edificio, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1117 e seguenti del codice civile e più precisamente sull'ingresso, sul vano scale, sul tetto (con il relativo sottotetto), sul corridoio delle cantine, sul marciapiede del vialetto di accesso ai terreni retrostanti il fabbricato e su due locali al piano seminterrato dei contatori dell'acqua e della CP_4 luce (più in particolare trattasi dei primi locali ubicati rispettivamente uno sul lato destro e l'altro sul lato sinistro del corridoio delle cantine, scendendo le scale e svoltando a destra su tale corridoio= Coerenze - Confinano all'appartamento: vano scale, beni , area su terreno CP_5 condominiale, salvo se altri. - Confinano alla cantina: corridoio delle cantine, locale a comune, cantina di proprietà , area su terreno condominiale, salvo se altri. - Confinano all'area CP_5 urbana: resede condominiale, mappale 655 (del foglio 113) , beni , salvo se altri. = Parte_2
Identificazione catastale Rappresentato, detto bene, al Catasto Fabbricati del Comune di Lucca,
7 al giusto conto, nel foglio 113, mappale 335 subalterno 6 e mappale 336 (graffati tra loro), categoria A/3, classe 8, consistenza di vani 5,5, superficie catastale totale di mq. 106, rendita catastale EURO 369,27 (variazione su istanza di parte del 28 luglio 2022, acquisita agli atti al protocollo n. LU0049672 del 2022 ist. prot. LU0049672/2022; classamento e rendita non rettificati entro dodici mesi dalla data di iscrizione in atti della dichiarazione (D.M. 701/94)); in ordine alla Variazione toponomastica del dì 1 agosto 2022, pratica n. LU0050166, in atti dal dì
1 agosto 2022 - Variazione di toponomastica (n. 50166.1/2022)..”.
I coniugi in relazione al trasferimento immobiliare connesso alla separazione chiedono l'applicazione dell'esenzione dell'imposta di bollo e di tutte le altre imposte che sarebbero dovute in relazione allo stesso come previsto dall'art. 19 Legge 6 marzo 1987 n.74, con l'estensione apportata dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 154 del 10.05.1999 e alla
Circolare n. 2E del 21 febbraio 2014 dell'Agenzia dell'Entrate e modificazioni successive.
10. La signora si impegna a pagare la rata di mutuo ipotecario sin dal mese in corso così CP_1 manlevando il signor da ogni obbligazione al riguardo e nei confronti dei terzi e Parte_1 ciò sino al trasferimento della proprietà della quota del marito alla moglie e contestuale accensione di nuovo mutuo ipotecario intestato solo alla signora che dovrà avvenire entro CP_1
60 giorni dalla data di comunicazione della sentenza di separazione.
11. La sig.ra dichiara di avere ricevuto un aiuto economico dal padre sig. per CP_1 Persona_3
l'acquisto della casa, e per le spese accessorie connesse, e pertanto garantisce il sig. Pt_1 da eventuali pretese del padre prestando ampia manleva;
[...]
12. Le parti dichiarano di rinunciare alla concessione dei termini di cui all'art. 473 bis. 28;
13. I coniugi rinunciano a tutte le domande avanzate con gli atti introduttivi della causa;
14. Le parti dichiarano di rinunciare a qualsiasi credito sorto durante il periodo di matrimonio o con lo stesso connesso, e con la sottoscrizione del presente atto dichiarano di avere così transatto e definito ogni questione patrimoniale fra loro pendente, e che, con l'adempimento del presente atto, nessuna ulteriore prestazione, oltre quelle qui pattuite potrà essere legittimamente invocata, con reciproca rinuncia ad ogni ulteriore azione, eccezione o pretesa.
15. Il Signor dichiara di rinunciare, come con il presente atto rinuncia Parte_1 espressamente ad ogni pretesa, diritto, ragione e/o azione dedotta e/o deducibile nei confronti
8 della Signora che tragga origine dalla loro relazione coniugale, anche in
CP_1 relazione ad ogni e qualsiasi fatto o atto verificatosi sino alla data di sottoscrizione del presente accordo. La Signora accetta tali rinunce. Il Signor dichiara di
CP_1 Parte_1 aver sporto querela nei confronti della signora e comunque, dichiara di rimetterla
CP_1 con la sottoscrizione del presente atto, non intendendo persistervi, in ordine a qualsiasi rapporto, fatto ed atto verificatosi sino alla data di sottoscrizione del presente atto. La Signora
CP_1 accetta tali rinunce. La rinuncia alla querela e la conseguente accettazione verranno
[...] formalizzate anche presso la Procura della Repubblica di Lucca subito dopo la sottoscrizione del presente atto.
16. La Signora a sua volta, dichiara di rinunciare espressamente, come con il CP_1 presente atto rinuncia, ad ogni pretesa, diritto, ragione e/o azione dedotta e/o deducibile nei confronti del Signor che tragga origine dalla relazione coniugale e più in Parte_1 generale dichiara di rinunciare espressamente ad ogni pretesa, diritto, ragione e/o azione dedotta e/o deducibile nei confronti del Signor in relazione ad ogni e qualsiasi Parte_1 fatto o atto verificatosi sino alla data di sottoscrizione del presente atto. Il Signor Pt_1 accetta tali rinunce. Il Signora dichiara di aver sporto denuncia – querela
[...] CP_1 nei confronti del signor e comunque, dichiara di rimetterla con la sottoscrizione Parte_1 del presente atto, non intendendo persistervi, in ordine a qualsiasi rapporto, fatto ed atto verificatosi sino alla data di sottoscrizione del presente atto. Il Signor accetta Parte_1 tali rinunce. La rinuncia alla querela e la conseguente accettazione verranno formalizzate anche presso la Procura della Repubblica di Lucca subito dopo la sottoscrizione del presente atto.
17. Le parti dichiarano fin d'ora di rinunciare all'impugnazione della sentenza, ai fini del suo immediato passaggio in giudicato.
18. Le spese sono compensate tra le parti”.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 3.2.2025, premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio civile in Lucca il 22.6.2019 con , dall'unione con la quale, in CP_1 data 8.10.2020, è nato il figlio ha chiesto pronunciarsi la separazione Persona_1 personale dei coniugi, con addebito alla resistente, alle condizioni di cui al ricorso, in
9 particolare: affido condiviso del figlio minore, con collocazione presso il padre e assegnazione a quest'ultimo della casa coniugale in comproprietà, regolamentazione del diritto di visita della madre nei termini ritenuti dal Tribunale, in considerazione degli orari lavorativi dei coniugi. A sostegno della domanda, il resistente ha esposto che: nella serata del 4.1.2025, dopo essere stato fuori a cena con il figlio e la moglie, aveva avuto un litigo con quest'ultima, per futili motivi, alla presenza del minore;
- nel corso della lite, la in stato di evidente
CP_1 alterazione, lo aveva minacciato di togliergli il figlio, accusandolo che fosse colpa sua se il bambino di comportava male;
- giunti a casa, la aveva fatto intervenire i genitori, cui
CP_1 aveva affidato il figlio, e si era recata al Pronto Soccorso;
- da allora, egli non aveva più potuto vedere il figlio, sentendolo solo per telefono;
la i era infatti trasferita presso i genitori
CP_1 con il minore;
- anche in passato la aveva avuto scatti d'ira richiedendo l'intervento
CP_1 immotivato dei Carabinieri;
-nel mese di marzo 2024, inoltre, la donna, sempre in stato di alterazione, aveva minacciato di morte il coniuge, nel corso di una discussione;
- dalla gravidanza i coniugi avevano vissuto in cada castamente.
Con istanza depositata il 21.2.2025, il ricorrente ha chiesto l'adozione di provvedimenti temporanei e urgenti nelle more dell'udienza; ritenuti insussistenti i presupposti per l'adozione di provvedimenti indifferibili a norma dell'art. 473 bis.15 c.p.c., l'istanza è stata rigettata.
Per resistere al ricorso, con comparsa del 2.5.2025, si è costituita , la quale CP_1 non si è opposta alla domanda di separazione personale, domandandone tuttavia l'addebito nei confronti del ricorrente, alle condizioni di cui alle conclusioni rassegnate, tra cui: affidamento condiviso del con collocamento presso la madre e assegnazione a quest'ultima della casa coniugale;
regolamentazione del regime di visita del padre nei termini ritenuti consoni dal
Tribunale; -determinazione di un contributo di mantenimento a carico del padre, nella misura di 600 euro, oltre al 50% delle spese straordinarie;
attribuzione dell'assegno unico universale alla madre. In particolare, la resistente ha dedotto che: - il veva avuto un passato di Pt_1 tossicodipendenza e, negli anni 2017 e 2018 si era disintossicato;
- dopo il matrimonio, nel
2019, i coniugi aveano acquistato la casa familiare nel 2022; - a causa dei comportamenti anomali del marito i coniugi, nel 2022, avevano intrapreso un perorso di terapia di coppia, senza risultati;
- nel febbraio 2023, avevano iniziato un secondo percorso, poi interrotto e il
10 i era trasferito presso l'abitazione paterna;
- non essendo pervenuti ad un accordo, Pt_1 avevano poi deciso di vivere entrambi nell'abitazione coniugale, da "separati in casa"; -negli ultimi mesi, il veve spesso minacciato la moglie, che si era finanche recata presso Pt_1 un centro anti-violenza e, in un'occasione (risalente al 2023), era stata costretta a richiedere l'intervento dei Carabinieri;
- il 4 gennaio 2025, mentre erano a cena fuori, il padre aveva colpito il figlio con schiaffi alla testa e, usciti dal locale, aveva iniziato ad inveire nei confronti della madre, aggredendola alla presenza del minore;
- presso la casa familiare erano intervenuti i genitori della ricorrente, la quale si era poi recata al Pronto Soccorso;
- da allora ella non aveva più potuto fare rientro nella casa coniugale;
- da allora il ricorrente non aveva più incontrato il figlio, fino a quando non si erano fatti aventi i nonni paterni, alla presenza dei quali si erano svolti anche gli incontri tra il padre e il minore. In via preliminare, la ricorrente ha tuttavia richiesto la riunione del procedimento n. 288/2025 r.g., con altro - dalla stessa promosso - avente il medesimo oggetto (n. 334/2025 r.g.).
All'udienza del 9.7.2025, previa riunione dei procedimenti connessi, sono state sentite le parti, comparse personalmente, le quali hanno rappresentato di aver raggiunto un complessivo accordo, fuorchè per i profili attinenti al mantenimento del minore. All'esito di interlocuzione, le parti hanno concordato la misura del contributo al mantenimento del figlio. La causa è stata dunque rinviata per acquisire gli esami relativi all'eventuale assunzione di sostanze alcoliche da parte del ricorrente.
Nella data del 29.7.2025, i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da accordo riportato a verbale all'udienza del 9 luglio, rinunciando ai termini per le memorie. La causa è stata pertanto rimessa al Collegio per la decisione.
***
Preliminarmente deve rilevarsi che la domanda di separazione è fondata.
Ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione giudiziale può essere pronunciata laddove si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà.
11 Nel caso in esame, la crisi coniugale, accertata sulla base delle allegazioni delle parti e sull'insistenza nel ricorso, dimostra che la prosecuzione della vita comune è divenuta intollerabile e non vi è possibilità di riconciliazione.
Risulta, infatti, che i coniugi vivono separati tra loro e tale circostanza contrasta oggettivamente con quel consortium omnis vitae che costituisce presupposto essenziale del rapporto di coniugio.
Tanto basta per accogliere la domanda di separazione personale.
Quanto alle ulteriori questioni controverse, la volontà delle parti, trasfusa nell'accordo in atti, appare conforme all'interesse dei coniugi e della prole.
A tal proposito merita evidenziare che dagli atti a disposizione non vi sono elementi da cui desumere che, allo stato attuale faccia uso di sostanze stupefacenti ovvero Parte_1 abusi di alcol.
Invero, sono stati acquisiti agli atti gli esiti degli esami relativi all'uso di stupefacenti (tutti negativi) e, su richiesta del Tribunale, quelli relativi all'assunzione di alcolici.
Quanto a questi ultimi, deve evidenziarsi che gli esami svolti riguardano parametri i cui valori elevati possono essere indicativi di consumo abituale di alcolici. Gli esiti di tali esami hanno fornito un risultato negativo per tre parametri su quattro, mentre l'ultimo
(gammaglutamiltransferrasi) ha dato esito di poco superiore (54) ai valori di riferimento (0-40
U/l).
Tale parametro, tuttavia, non appare univocamente indicativo di una condizione di abuso di alcol, trattandosi di un enzima concernente la funzionalità del fegato. Dunque, un dosaggio elevato di tale enzima è generalmente riscontrabile negli alcolisti, ma è altresì compatibile con generiche disfunzioni del fegato. Pertanto, la circostanza che solo tale valore abbia riscontrato una anomalia, peraltro minima, non costituisce un dato inequivoco dell'abuso di alcolici.
Deve peraltro evidenziarsi che le parti nel corso dell'udienza hanno dato atto della ripresa dei rapporti padre-figlio (sia pure, inizialmente, senza pernotti) in assenza di problematiche (al contrario, la ricorrente ha evidenziato che il minore trascorre volentieri il tempo con il padre).
In definitiva, non vi sono, pertanto, per disattendere l'accordo raggiunto dalle le parti, le cui conclusioni vengono pertanto recepite, prendendo atto altresì degli ulteriori accordi.
12 In ragione dell'intervenuta conciliazione, le spese di lite sono integralmente compensate, come da accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi, nato a [...] il Parte_1
24.2.1978, e nata a [...] il [...], uniti in matrimonio in Lucca, in data CP_1
22.6.2019, e trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2019 al n. 32 P. 2 S. A;
- recepisce, quanto alla regolamentazione delle ulteriori questioni inter partes, le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti e riportate in epigrafe, prendendosi atto altresì degli ulteriori accordi tra le parti;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Lucca, così deciso nella camera di consiglio del 14.8.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Michela Boi Miche Fornaciari.
13
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Michele Fornaciari Presidente
Alice Croci Giudice
Michela Boi Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 288/2025 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio degli Avv.ti GUIDO Parte_1 C.F._1
NATALI e LORENZO NATALI
RICORRENTE contro
(c.f con il patrocinio dell'Avv. ANNA MARIA CP_1 C.F._2
MATTEI
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO
Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Per le parti congiuntamente: “PREMESSO
1 - Che gli istanti, in data 22/06/2019, in Lucca, contraevano matrimonio concordatario che veniva trascritto nei registri del Comune di Lucca, Atto N. 32 parte 2 serie A - anno 2019 optando per la comunione legale dei beni - Che dalla loro unione l'08/10/2020 nasceva a Lucca il figlio minore Persona_1
- Che i coniugi in costanza di matrimonio, con i loro proventi, e con un mutuo ipotecario, in data
19.12.2022, hanno acquistato al prezzo di € 165.000,00 l'immobile sito in Lucca, Viale Corsica
n. 305, per la quota del 50% ciascuno, così rappresentato al Catasto Fabbricati del Comune di
Lucca, al giusto conto, nel foglio 113, mappale 335 subalterno 6 e mappale 336 (graffati tra loro), categoria A/3, classe 8, consistenza di vani 5,5, superficie catastale totale di mq. 106, rendita catastale EURO 369,27 (cfr. documento già agli atti del procedimento);
- Che la proprietà immobiliare è quindi gravata da ipoteca volontaria derivante da concessione di mutuo da parte dell'Istituto CheBanca! con sede legale in viale Bodio n. 37, Palazzo 4, CP_2
20158 Milano, cointestato tra i coniugi, di originari € 150.000,00, di cui al contratto di mutuo stipulato dai coniugi in data 19.12.2022, rogito del Notaio di Lucca rep. 71956 Persona_2 racc.23429, rata mensile attuale pari ad € 724,19 (cfr. Atto di mutuo già in atti); il capitale residuo del mutuo alla data del 1.7.2025 è di € 142.180,60 come da piano di ammortamento allegato al contratto;
- Che a causa di una serie di circostanze la vita in comune era divenuta intollerabile;
- Che la sig.ra a seguito di particolari circostanze, dal 4/01/2025 si era trasferita CP_1 unitamente al figlio presso la casa dei propri genitori ed il sig. era rimasto a vivere nella Pt_1 casa coniugale;
- Che la Sig.ra nel mese di gennaio 2025 denunciava il marito ex artt. 572 e 570 c.p. CP_1 dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lucca;
il relativo procedimento è rubricato al n. 585/2025 RGNR, P.M. Dr. Bertoni;
- Che il sig. in data 7.2.2025 sporgeva querela contro la moglie ex artt. 570 e 574 c.p. Pt_1 dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lucca;
il relativo procedimento è rubricato al n. 647/2025 RGNR, P.M. Dr. Bertoni;
- Che gli istanti hanno entrambi adito il Tribunale per sentir dichiarare la separazione personale: il presente giudizio promosso dal sig. contro la signora Parte_1 CP_3
2
[...] , rubricato al n. 288/2025 R.G., ed il giudizio promosso dalla signora CP_1 CP_1 contro rubricato al n. 334/2025 R.G., entrambi chiamati all' udienza del Parte_1
9.07.2025 dinanzi al medesimo Giudice Dr.ssa Michela Boi , riuniti, nei quali entrambi hanno chiesto la separazione giudiziale con addebito al coniuge convenuto.
- Che il giorno 30 maggio 2025 il sig. su richiesta della moglie ha lasciato la casa Pt_1 coniugale trasferendosi in un altro immobile condotto in locazione sito in Lucca, Loc. Mugnano
Via di Mugnano n.1300, e la moglie ed il minore in data 6.6.2025 hanno fatto rientro presso la propria residenza in Lucca, Viale Corsica n. 305; - Che all'udienza del 9.07.2025 le parti hanno dichiarato al Giudice Relatore che, medio tempore, avevano raggiunto un accordo su tutte le questioni come di seguito specificate tranne la quantificazione dell'assegno di mantenimento per il minore che il sig. dovrà versare in favore della sig.ra Pt_1 CP_1
- Che le parti, a tale udienza, hanno recepito l'invito a conciliare reso dal Giudice ed hanno raggiunto un accordo anche sull'assegno di mantenimento per il figlio minore così potendo trasformare la procedura giudiziale in separazione consensuale.
*****
Tutto ciò premesso il signor e la signora rappresentati e difesi Parte_1 CP_1 come in atti
Congiuntamente precisano le conclusioni come di seguito rassegnate e chiedono che il Tribunale adito, voglia pronunciare sentenza di separazione, con ordine all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Lucca di annotare la stessa a margine dell'atto di matrimonio, omologando le seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto.
2. Il figlio minore nato a [...] l'[...], resta affidato ad entrambi i Persona_1 genitori e la responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi. Le decisioni di maggior interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno assunte di comune accordo dai genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore stesso salva, in difetto, la necessità della decisione dell'autorità giudiziaria. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, ciascun
3 genitore potrà esercitare la responsabilità anche separatamente durante i periodi di permanenza con il figlio. I coniugi si impegnano a mantenere un rapporto di collaborazione e reciproco rispetto tra loro confrontandosi e condividendo costantemente i fondamentali aspetti relativi alla vita del figlio ed obbligandosi ad avere comportamenti vicendevolmente tutelanti del benessere fisico e psicologico della prole.
3. Il figlio minore continuerà a vivere prevalentemente presso la casa familiare in Lucca, Viale
Corsica n. 305 dove manterrà la propria residenza unitamente alla madre, mentre il sig. Pt_1 ha già trasferito il proprio domicilio, consegnerà le chiavi dell'abitazione alla moglie in data odierna e si obbliga a trasferire la propria residenza altrove entro giorni 10 dalla data di emanazione della sentenza di separazione;
4. In considerazione dei turni di lavoro di entrambe le parti - il sig. ruota i propri turni Pt_1 settimanalmente nel mese, mentre la sig.ra lavora talvolta anche il sabato e la domenica CP_1 ma ha due giorni settimanali liberi - i coniugi concordano che il figlio minore starà con il padre con le seguenti modalità:
Nelle settimane in cui farà il turno di mattina (5:00/13:00) il padre terrà con sé il figlio dall'uscita della scuola sino alle ore 21:00 quando lo riaccompagnerà presso la madre tutti i giorni tranne in quelli in cui la sig.ra è libera dal lavoro cioè due giorni ogni settimana: si CP_1 precisa che quando il avrà l'allenamento di calcio potrà riaccompagnare il figlio presso Pt_1 la madre o la nonna materna alle ore 19:00 invece che alle 21:00 ; inoltre in quella settimana il padre prenderà il figlio dalla casa materna il sabato alle ore 14:00 circa lo terrà con sé sino al lunedì mattina quando lo riaccompagnerà a scuola o presso la casa materna ore 12:00 (primo weekend spettanza paterna);
Nelle settimane in cui farà il turno di pomeriggio (13:00/21:00) il padre terrà con sé il figlio dalle ore 9:00 alle ore 12:00 quando non ci sarà la scuola (tranne nei giorni in cui la sig.ra
è libera dal lavoro); inoltre in quella settimana lo preleverà dalla casa materna il sabato CP_1 mattina, ore 9:00 e lo terrà con sé sino alla domenica sera ore 21:00 quando lo riaccompagnerà presso la madre (secondo weekend spettanza paterna);
I due weekend mensili di pertinenza materna, nei quali ella non lavora, saranno comunicati mensilmente dalla moglie al marito via whatsapp;
4 Nelle settimane in cui farà il turno notturno (21:00/5:00) il padre terrà con sé il figlio dall'uscita della scuola sino alle ore 20:00 quando lo riaccompagnerà presso la madre, e, in mancanza di attività scolastica, lo preleverà dalla casa materna alle ore 13:00 (tranne nei giorni in cui la sig.ra è libera dal lavoro che terrà con sé il figlio) e lo terrà con sé fino alle 20,00; CP_1
Per quanto concerne le vacanze natalizie e pasquali le parti concordano nel continuare a seguire il calendario ordinario tranne che per i giorni festivi (rossi sul calendario) che saranno alternati tra i genitori di anno in anno. I coniugi stabiliscono che per l'anno 2025, il figlio trascorrerà il
Natale con il padre ( vigilia con la madre) e la Pasqua 2026 con la madre;
quindi saranno alternati tra i genitori soltanto i seguenti giorni: 25 – 26 dicembre;
1 – 6 gennaio che saranno sempre dal mattino ore 9:00 sino al giorno successivo ore 9:00 ; ugualmente accadrà per le vacanze pasquali durante le quali i genitori continueranno ad applicare il calendario ordinario tranne che per la Pasqua e per la Pasquetta in cui seguiranno il criterio dell'alternanza e sempre dal mattino ore 9:00 sino al giorno successivo ore 9:00;
I genitori concordano che anche le altre festività (rosse sul calendario) saranno alternate tra di loro di anno in anno.
Inoltre, durante le vacanze estive il figlio trascorrerà con ciascun genitore due settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro la fine di ogni anno scolastico;
I genitori concordano anche di organizzare ogni anno insieme il compleanno del bambino, così da essere entrambi presenti, salvo diversi accordi.
Sono sempre salvi ulteriori e diversi accordi tra i genitori tesi a garantire al figlio un rapporto continuativo e significativo con ciascuno di loro.
5. Il sig. si obbliga a corrispondere alla signora la somma Parte_1 CP_1 mensile di € 380 euro, con rivalutazione ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento del figlio
Tale somma dovrà essere corrisposta entro il giorno 15 di ogni mese tramite bonifico Per_1 sul conto corrente intestato alla signora codice Iban CP_1
[...].
6. I genitori sosterranno nella misura del 50% tutte le cosiddette spese straordinarie per il figlio e al fine di prevenire possibili divergenze stabiliscono espressamente di attenersi al “Protocollo
Sul mantenimento dei figli” approvato dal Tribunale di Lucca il 7.10.2020. Tutte le spese
5 straordinarie devono essere debitamente documentate. Il rimborso è dovuto pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha esibito e consegnato idonea documentazione. Tale rimborso dovrà avvenire entro 10 giorni a decorrere dalla richiesta. Le spese straordinarie, ai fini IRPEF, saranno detratte dalle parti nella misura del 50% ciascuno.
Non sono ammesse compensazioni tra le somme dovute per spese straordinarie e l'assegno mensile di mantenimento e viceversa.
La signora si impegna a continuare a pagare i due finanziamenti Findomestic intestati alla CP_1 stessa per € 16,24 mensili relativi all'acquisto di due cellulari, mentre il si impegna a Pt_1 continuare a pagare le ricariche telefoniche mensili anche a beneficio della fino CP_1 all'estinzione dei predetti finanziamenti;
7. Il sig. ha manifestato espresso consenso a che la signora percepisca, totalmente Pt_1 CP_1 ed in via esclusiva, l'assegno unico e universale per il figlio e altri aiuti che possano nel tempo sostituirlo. Il signor s'impegna a sottoscrivere tutte le richieste e la documentazione utile Pt_1
e necessaria perché la signora possa ottenere il beneficio dell'assegno unico (o degli aiuti CP_1 che dovessero nel tempo sostituirlo).
8. A definizione dei rapporti di dare/avere e con funzione solutoria della crisi coniugale , le parti si impegnano nel seguente modo: il sig. si impegna a trasferire e cedere, a Parte_1 favore della signora i diritti a lui spettanti pari al 50% di proprietà sull'immobile CP_1 posto in Comune di Lucca, Viale Corsica n. 305, rappresentato al Catasto Fabbricati del
Comune di Lucca, nel foglio 113, mappale 335 subalterno 6 e mappale 336 (graffati tra loro), categoria A/3, classe 8, consistenza di vani 5,5, superficie catastale totale di mq. 106, rendita Per_ catastale EURO 369,27 acquistato con atto notarile del 19.12.2022, rogito del Notaio , rep.
n. 71955 raccolta n. 23428, registrato a Lucca il 21.12.2022 al n. 9608 serie 1T a condizione che Con il mutuo gravante sull'immobile a favore di Chebanca! venga dalla sig.ra estinto o che CP_1 la signora comunque ottenga da Chebanca! Spa la liberazione del sig. dal mutuo;
CP_1 Pt_1
La cessione è eseguita a corpo, nello stato di fatto e di diritto conosciuto ed accettato da parte cessionaria e che comprende tutti i diritti, accessori, servitù attive e passive e pertinenze e tale cessione dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data di comunicazione della sentenza di separazione coniugale;
la signora si impegna ad accettare tale trasferimento CP_1
6 senza alcun corrispettivo. Resta inteso che le spese notarili e, comunque tutte le spese correlate alla stipula del rogito notarile, avente ad oggetto la cessione di quota della casa coniugale (ivi compreso le spese di natura tecnica) saranno a totale ed esclusivo carico della signora CP_1
[...]
9. Tale accordo è elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione delle crisi coniugale. Per quanto occorrer possa al fine di poter usufruire delle agevolazioni fiscali e/o esenzioni da imposte e tributi sui trasferimenti immobiliari in sede di separazione coniugale, si procede alla descrizione dell'immobile dei comparenti:
- Descrizione immobile sito in Comune di Lucca, frazione San Vito, viale Corsica n. 305 e più precisamente: “- Appartamento per civile abitazione posto al piano terzo (quarto fuori terra) di fabbricato condominiale di maggior mole, elevato su quattro piani (compreso il seminterrato) e composto complessivamente di numero 6 (sei) unità immobiliari. Si compone di ingresso, sala pranzo/soggiorno (corredato da balcone), cucina/tinello (con balcone), disimpegno, due bagni e due camere matrimoniali. Corredato dalla proprietà esclusiva: * su vano ad uso cantina, posto al piano seminterrato del fabbricato condominiale, al quale si accede dalla loggia nel vano scale condominiale e dal successivo corridoio delle cantine;
* su area urbana di modeste dimensioni, ubicata a nord/ovest rispetto al fabbricato principale, alla quale si accede lasciando il viale
Corsica e transitando su resede condominiale. Corredato dai relativi diritti di comproprietà su tutte le parti comuni dell'edificio, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1117 e seguenti del codice civile e più precisamente sull'ingresso, sul vano scale, sul tetto (con il relativo sottotetto), sul corridoio delle cantine, sul marciapiede del vialetto di accesso ai terreni retrostanti il fabbricato e su due locali al piano seminterrato dei contatori dell'acqua e della CP_4 luce (più in particolare trattasi dei primi locali ubicati rispettivamente uno sul lato destro e l'altro sul lato sinistro del corridoio delle cantine, scendendo le scale e svoltando a destra su tale corridoio= Coerenze - Confinano all'appartamento: vano scale, beni , area su terreno CP_5 condominiale, salvo se altri. - Confinano alla cantina: corridoio delle cantine, locale a comune, cantina di proprietà , area su terreno condominiale, salvo se altri. - Confinano all'area CP_5 urbana: resede condominiale, mappale 655 (del foglio 113) , beni , salvo se altri. = Parte_2
Identificazione catastale Rappresentato, detto bene, al Catasto Fabbricati del Comune di Lucca,
7 al giusto conto, nel foglio 113, mappale 335 subalterno 6 e mappale 336 (graffati tra loro), categoria A/3, classe 8, consistenza di vani 5,5, superficie catastale totale di mq. 106, rendita catastale EURO 369,27 (variazione su istanza di parte del 28 luglio 2022, acquisita agli atti al protocollo n. LU0049672 del 2022 ist. prot. LU0049672/2022; classamento e rendita non rettificati entro dodici mesi dalla data di iscrizione in atti della dichiarazione (D.M. 701/94)); in ordine alla Variazione toponomastica del dì 1 agosto 2022, pratica n. LU0050166, in atti dal dì
1 agosto 2022 - Variazione di toponomastica (n. 50166.1/2022)..”.
I coniugi in relazione al trasferimento immobiliare connesso alla separazione chiedono l'applicazione dell'esenzione dell'imposta di bollo e di tutte le altre imposte che sarebbero dovute in relazione allo stesso come previsto dall'art. 19 Legge 6 marzo 1987 n.74, con l'estensione apportata dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 154 del 10.05.1999 e alla
Circolare n. 2E del 21 febbraio 2014 dell'Agenzia dell'Entrate e modificazioni successive.
10. La signora si impegna a pagare la rata di mutuo ipotecario sin dal mese in corso così CP_1 manlevando il signor da ogni obbligazione al riguardo e nei confronti dei terzi e Parte_1 ciò sino al trasferimento della proprietà della quota del marito alla moglie e contestuale accensione di nuovo mutuo ipotecario intestato solo alla signora che dovrà avvenire entro CP_1
60 giorni dalla data di comunicazione della sentenza di separazione.
11. La sig.ra dichiara di avere ricevuto un aiuto economico dal padre sig. per CP_1 Persona_3
l'acquisto della casa, e per le spese accessorie connesse, e pertanto garantisce il sig. Pt_1 da eventuali pretese del padre prestando ampia manleva;
[...]
12. Le parti dichiarano di rinunciare alla concessione dei termini di cui all'art. 473 bis. 28;
13. I coniugi rinunciano a tutte le domande avanzate con gli atti introduttivi della causa;
14. Le parti dichiarano di rinunciare a qualsiasi credito sorto durante il periodo di matrimonio o con lo stesso connesso, e con la sottoscrizione del presente atto dichiarano di avere così transatto e definito ogni questione patrimoniale fra loro pendente, e che, con l'adempimento del presente atto, nessuna ulteriore prestazione, oltre quelle qui pattuite potrà essere legittimamente invocata, con reciproca rinuncia ad ogni ulteriore azione, eccezione o pretesa.
15. Il Signor dichiara di rinunciare, come con il presente atto rinuncia Parte_1 espressamente ad ogni pretesa, diritto, ragione e/o azione dedotta e/o deducibile nei confronti
8 della Signora che tragga origine dalla loro relazione coniugale, anche in
CP_1 relazione ad ogni e qualsiasi fatto o atto verificatosi sino alla data di sottoscrizione del presente accordo. La Signora accetta tali rinunce. Il Signor dichiara di
CP_1 Parte_1 aver sporto querela nei confronti della signora e comunque, dichiara di rimetterla
CP_1 con la sottoscrizione del presente atto, non intendendo persistervi, in ordine a qualsiasi rapporto, fatto ed atto verificatosi sino alla data di sottoscrizione del presente atto. La Signora
CP_1 accetta tali rinunce. La rinuncia alla querela e la conseguente accettazione verranno
[...] formalizzate anche presso la Procura della Repubblica di Lucca subito dopo la sottoscrizione del presente atto.
16. La Signora a sua volta, dichiara di rinunciare espressamente, come con il CP_1 presente atto rinuncia, ad ogni pretesa, diritto, ragione e/o azione dedotta e/o deducibile nei confronti del Signor che tragga origine dalla relazione coniugale e più in Parte_1 generale dichiara di rinunciare espressamente ad ogni pretesa, diritto, ragione e/o azione dedotta e/o deducibile nei confronti del Signor in relazione ad ogni e qualsiasi Parte_1 fatto o atto verificatosi sino alla data di sottoscrizione del presente atto. Il Signor Pt_1 accetta tali rinunce. Il Signora dichiara di aver sporto denuncia – querela
[...] CP_1 nei confronti del signor e comunque, dichiara di rimetterla con la sottoscrizione Parte_1 del presente atto, non intendendo persistervi, in ordine a qualsiasi rapporto, fatto ed atto verificatosi sino alla data di sottoscrizione del presente atto. Il Signor accetta Parte_1 tali rinunce. La rinuncia alla querela e la conseguente accettazione verranno formalizzate anche presso la Procura della Repubblica di Lucca subito dopo la sottoscrizione del presente atto.
17. Le parti dichiarano fin d'ora di rinunciare all'impugnazione della sentenza, ai fini del suo immediato passaggio in giudicato.
18. Le spese sono compensate tra le parti”.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 3.2.2025, premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio civile in Lucca il 22.6.2019 con , dall'unione con la quale, in CP_1 data 8.10.2020, è nato il figlio ha chiesto pronunciarsi la separazione Persona_1 personale dei coniugi, con addebito alla resistente, alle condizioni di cui al ricorso, in
9 particolare: affido condiviso del figlio minore, con collocazione presso il padre e assegnazione a quest'ultimo della casa coniugale in comproprietà, regolamentazione del diritto di visita della madre nei termini ritenuti dal Tribunale, in considerazione degli orari lavorativi dei coniugi. A sostegno della domanda, il resistente ha esposto che: nella serata del 4.1.2025, dopo essere stato fuori a cena con il figlio e la moglie, aveva avuto un litigo con quest'ultima, per futili motivi, alla presenza del minore;
- nel corso della lite, la in stato di evidente
CP_1 alterazione, lo aveva minacciato di togliergli il figlio, accusandolo che fosse colpa sua se il bambino di comportava male;
- giunti a casa, la aveva fatto intervenire i genitori, cui
CP_1 aveva affidato il figlio, e si era recata al Pronto Soccorso;
- da allora, egli non aveva più potuto vedere il figlio, sentendolo solo per telefono;
la i era infatti trasferita presso i genitori
CP_1 con il minore;
- anche in passato la aveva avuto scatti d'ira richiedendo l'intervento
CP_1 immotivato dei Carabinieri;
-nel mese di marzo 2024, inoltre, la donna, sempre in stato di alterazione, aveva minacciato di morte il coniuge, nel corso di una discussione;
- dalla gravidanza i coniugi avevano vissuto in cada castamente.
Con istanza depositata il 21.2.2025, il ricorrente ha chiesto l'adozione di provvedimenti temporanei e urgenti nelle more dell'udienza; ritenuti insussistenti i presupposti per l'adozione di provvedimenti indifferibili a norma dell'art. 473 bis.15 c.p.c., l'istanza è stata rigettata.
Per resistere al ricorso, con comparsa del 2.5.2025, si è costituita , la quale CP_1 non si è opposta alla domanda di separazione personale, domandandone tuttavia l'addebito nei confronti del ricorrente, alle condizioni di cui alle conclusioni rassegnate, tra cui: affidamento condiviso del con collocamento presso la madre e assegnazione a quest'ultima della casa coniugale;
regolamentazione del regime di visita del padre nei termini ritenuti consoni dal
Tribunale; -determinazione di un contributo di mantenimento a carico del padre, nella misura di 600 euro, oltre al 50% delle spese straordinarie;
attribuzione dell'assegno unico universale alla madre. In particolare, la resistente ha dedotto che: - il veva avuto un passato di Pt_1 tossicodipendenza e, negli anni 2017 e 2018 si era disintossicato;
- dopo il matrimonio, nel
2019, i coniugi aveano acquistato la casa familiare nel 2022; - a causa dei comportamenti anomali del marito i coniugi, nel 2022, avevano intrapreso un perorso di terapia di coppia, senza risultati;
- nel febbraio 2023, avevano iniziato un secondo percorso, poi interrotto e il
10 i era trasferito presso l'abitazione paterna;
- non essendo pervenuti ad un accordo, Pt_1 avevano poi deciso di vivere entrambi nell'abitazione coniugale, da "separati in casa"; -negli ultimi mesi, il veve spesso minacciato la moglie, che si era finanche recata presso Pt_1 un centro anti-violenza e, in un'occasione (risalente al 2023), era stata costretta a richiedere l'intervento dei Carabinieri;
- il 4 gennaio 2025, mentre erano a cena fuori, il padre aveva colpito il figlio con schiaffi alla testa e, usciti dal locale, aveva iniziato ad inveire nei confronti della madre, aggredendola alla presenza del minore;
- presso la casa familiare erano intervenuti i genitori della ricorrente, la quale si era poi recata al Pronto Soccorso;
- da allora ella non aveva più potuto fare rientro nella casa coniugale;
- da allora il ricorrente non aveva più incontrato il figlio, fino a quando non si erano fatti aventi i nonni paterni, alla presenza dei quali si erano svolti anche gli incontri tra il padre e il minore. In via preliminare, la ricorrente ha tuttavia richiesto la riunione del procedimento n. 288/2025 r.g., con altro - dalla stessa promosso - avente il medesimo oggetto (n. 334/2025 r.g.).
All'udienza del 9.7.2025, previa riunione dei procedimenti connessi, sono state sentite le parti, comparse personalmente, le quali hanno rappresentato di aver raggiunto un complessivo accordo, fuorchè per i profili attinenti al mantenimento del minore. All'esito di interlocuzione, le parti hanno concordato la misura del contributo al mantenimento del figlio. La causa è stata dunque rinviata per acquisire gli esami relativi all'eventuale assunzione di sostanze alcoliche da parte del ricorrente.
Nella data del 29.7.2025, i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da accordo riportato a verbale all'udienza del 9 luglio, rinunciando ai termini per le memorie. La causa è stata pertanto rimessa al Collegio per la decisione.
***
Preliminarmente deve rilevarsi che la domanda di separazione è fondata.
Ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione giudiziale può essere pronunciata laddove si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà.
11 Nel caso in esame, la crisi coniugale, accertata sulla base delle allegazioni delle parti e sull'insistenza nel ricorso, dimostra che la prosecuzione della vita comune è divenuta intollerabile e non vi è possibilità di riconciliazione.
Risulta, infatti, che i coniugi vivono separati tra loro e tale circostanza contrasta oggettivamente con quel consortium omnis vitae che costituisce presupposto essenziale del rapporto di coniugio.
Tanto basta per accogliere la domanda di separazione personale.
Quanto alle ulteriori questioni controverse, la volontà delle parti, trasfusa nell'accordo in atti, appare conforme all'interesse dei coniugi e della prole.
A tal proposito merita evidenziare che dagli atti a disposizione non vi sono elementi da cui desumere che, allo stato attuale faccia uso di sostanze stupefacenti ovvero Parte_1 abusi di alcol.
Invero, sono stati acquisiti agli atti gli esiti degli esami relativi all'uso di stupefacenti (tutti negativi) e, su richiesta del Tribunale, quelli relativi all'assunzione di alcolici.
Quanto a questi ultimi, deve evidenziarsi che gli esami svolti riguardano parametri i cui valori elevati possono essere indicativi di consumo abituale di alcolici. Gli esiti di tali esami hanno fornito un risultato negativo per tre parametri su quattro, mentre l'ultimo
(gammaglutamiltransferrasi) ha dato esito di poco superiore (54) ai valori di riferimento (0-40
U/l).
Tale parametro, tuttavia, non appare univocamente indicativo di una condizione di abuso di alcol, trattandosi di un enzima concernente la funzionalità del fegato. Dunque, un dosaggio elevato di tale enzima è generalmente riscontrabile negli alcolisti, ma è altresì compatibile con generiche disfunzioni del fegato. Pertanto, la circostanza che solo tale valore abbia riscontrato una anomalia, peraltro minima, non costituisce un dato inequivoco dell'abuso di alcolici.
Deve peraltro evidenziarsi che le parti nel corso dell'udienza hanno dato atto della ripresa dei rapporti padre-figlio (sia pure, inizialmente, senza pernotti) in assenza di problematiche (al contrario, la ricorrente ha evidenziato che il minore trascorre volentieri il tempo con il padre).
In definitiva, non vi sono, pertanto, per disattendere l'accordo raggiunto dalle le parti, le cui conclusioni vengono pertanto recepite, prendendo atto altresì degli ulteriori accordi.
12 In ragione dell'intervenuta conciliazione, le spese di lite sono integralmente compensate, come da accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi, nato a [...] il Parte_1
24.2.1978, e nata a [...] il [...], uniti in matrimonio in Lucca, in data CP_1
22.6.2019, e trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2019 al n. 32 P. 2 S. A;
- recepisce, quanto alla regolamentazione delle ulteriori questioni inter partes, le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti e riportate in epigrafe, prendendosi atto altresì degli ulteriori accordi tra le parti;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Lucca, così deciso nella camera di consiglio del 14.8.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Michela Boi Miche Fornaciari.
13