CA
Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 05/03/2025, n. 1447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1447 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SETTIMA CIVILE così composta:
dr. Maria Rosaria Rizzo Presidente dr. Paola Agresti Consigliere relatore dr. Maria Speranza Ferrara Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1872 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, assunta in decisione all'udienza del 13.11.2024, vertente
TRA
(c.f. ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Roma, Viale Parioli 55, presso lo studio degli avvocati Giovanni Carta ),Giacomo Locopo CodiceFiscale_2
(c.f. ) e Roberta Ferone (c.f. C.F._3
, che lo rappresentano e difendono per procura in C.F._4 calce all'atto di appello
– APPELLANTE – E
(c.f. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore; P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Roma, Via Ugo Ojetti 79, presso lo studio r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 1 degli avvocati Francesco De Propris (c.f. ), Luigi C.F._5
De Propris (c.f. ) e Gianluca Navarrini (c.f. C.F._6
che lo rappresentano e difendono per procura in C.F._7 calce alla comparsa di costituzione del presente grado
e APPELLANTE INCIDENTALE – Parte_2
OGGETTO: appello principale proposto da , nonché Parte_1 appello incidentale proposto dal in Controparte_1
Roma, contro la sentenza n. 2561/2019 resa in data 05.02.2019 dal Tribunale Ordinario di Roma
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato ha Parte_1 proposto appello in via principale avverso la sentenza n. 2561/2019, pubblicata in data 05.02.2019, resa dal Tribunale Ordinario di Roma nel giudizio di primo grado recante n° R.G.: 10022/2016 originariamente promosso dal in Roma nei Controparte_1 confronti del medesimo . Parte_1
I fatti di causa sono così riportati nella sentenza impugnata:
“Il ha premesso che CP_1 Controparte_1 Parte_1
proprietario dell'appartamento int. 2, sito al piano terra - al quale è
[...] annesso come pertinenza un giardino insistente sul cortile che affianca lo stabile condominiale - aveva vantato la piena proprietà dell'intera corte - e non solo del giardino annesso separato dal cortile da una rete - procedendo ad accatastarla a suo nome. Ha quindi chiesto che venga dichiarato di proprietà condominiale il cortile attualmente esistente in Roma, alla via Manlio Torquato, n. 36 ed insistente sulla porzione catastalmente identificata al foglio 904, sub 303, confinante con l'appartamento ed il giardino del condomino ciò quanto Parte_1 meno per intervenuta usucapione in virtù di possesso ultraventennale, pubblico e pacifico. A supporto di tale pretesa il , CP_1 nell'escludere che tale cortile possa identificarsi interamente con il giardino di proprietà del convenuto, ha rilevato che tale corte comune è citata nei diversi passaggi di proprietà dell'appartamento interno 2 di proprietà del A tale riguardo ha evidenziato che il giardino annesso Pt_1 all'appartamento del convenuto compare per la prima volta nel rogito stipulato in data 3 dicembre 2008 con cui aveva venduto a Parte_3
- dante causa dell'odierno convenuto - la piena proprietà Parte_4 dell'immobile con “annesso giardino” e che i dati catastali identificativi ed i confini erano quelli già indicati nel precedente atto del 21 dicembre 1989 con cui aveva venduto lo stesso bene a Persona_1 Pt_3
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 2 - a sua volta dante causa di - in cui era stato fatto Pt_3 Parte_4 esclusivo riferimento ad un “cortile comune”. Ha altresì rilevato che il giardino recintato annesso all'interno 2 di proprietà della controparte e la restante corte non sono comunicanti e che il giardino delimitato dalla rete è accessibile solo dal convenuto attraverso il suo appartamento mentre la restante corte e accessibile a tutti i condomini. Ha pertanto ritenuto che fosse necessario in questa sede definire le esatte proprietà ed i relativi confini tra il giardino recintato annesso all'appartamento del condomino e la corte condominiale, che ha un piano di calpestio cementato, invocando a tal fine l'intervenuta usucapione del bene in virtù di possesso ultraventennale. A sostegno di tale ultima pretesa ha evidenziato che su tale corte si aprono il locale caldaia e l'appartamento di proprietà comune che era in passato adibito ad alloggio del portiere. Si è costituito Parte_1 sostenendo di essere proprietario dell'intera particella 303 e di aver
[...] incaricato un professionista al fine di accatastare il giardino identificandolo nell'intera particella 303 che coincideva con la unica area esterna del fabbricato condominiale a forma di “U”. Ha al riguardo anche sostenuto che la sua esclusiva proprietà dell'intera particella 303 emergerebbe dalla documentazione inerente le parti comuni del condominio essendo la cantina condominiale e l'appartamento condominiale - entrambi confinanti con la particella 303 - accatastati senza alcun riferimento al giardino o alla corte condominiale o quota di particella annessa. Ha infine contestato il maturarsi dell'usucapione in favore della controparte assumendo che sulla particella 303 non insiste alcun ingresso all'appartamento condominiale. Ha inoltre sostenuto che la caldaia condominiale è posizionata sulla facciata perimetrale in una piccola nicchia ricavata in anni recenti nella particella 303. Nel concludere pertanto per il rigetto delle domande proposte dal CP_1 ha chiesto, in via riconvenzionale, che venga disposto in suo favore la reintegra nel possesso della quota della particella 303 “occupata” dal
con condanna della controparte al risarcimento quantificato CP_1 in euro 100,00 mensili per mancata fruizione in esclusiva del 50% circa della particella 303, decorrenti dall'acquisto dell'appartamento”. All'esito del giudizio il Tribunale adito ha così deciso:
“- accerta che il di Roma è CP_1 Controparte_1 proprietario del cortile ubicato in Roma alla Controparte_1 insistente sulla porzione catastalmente identificata al foglio 904 sub 303 estesa mq 80,00 e confinante con il giardino di mq 66,00 delimitato con rete metallica, come anche individuato alle pagine 3,4,13 e 14 dell'elaborato peritale a firma Arch. depositato nel Persona_2 presente giudizio;
- rigetta ogni ulteriore o diversa domanda;
- Condanna
al pagamento delle spese relative alla consulenza tecnica Parte_1 disposta l'ufficio nonché delle ulteriori spese del giudizio che si liquidano in euro 720,00 per spese ed in euro 4.600,00 per compensi, oltre accessori
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 3 come per legge”. Il Tribunale, a fondamento della decisione, ha posto le seguenti considerazioni:
“Dalla documentazione in atti e dall'approfondimento tecnico, disposto al fine di valutare le vicende che hanno riguardato il bene oggetto di controversia, risulta che la particella 303 si presenta sul mappale come un cortile a forma di U. Tale particella è attualmente diviso in due aree: “il giardino” e il “cortile comune” che sono separati da rete metallica. Il giardino ha una superficie calpestabile di circa mq 66,00 e confina con il cortile la cui superficie calpestabile è pari a circa mq 80,00. A tale cortile si accede sia dall'appartamento Condominiale int. 3 che dal corridoio seminterrato del vano scala condominiale. Dalla Planimetria catastale dell'appartamento condominiale int.3, risalente al 03/04/1949, si evince graficamente la corrispondenza del vano scala condominiale con l'uscita sul cortile comune. Lo stesso cortile comune è citato nel rogito del 03/08/1988 con cui aveva venduto a la Persona_1 Parte_3 nuda proprietà dell'immobile oggi di proprietà del convenuto. Tale immobile ubicato in Roma via Manlio Torquato 36, int. 2 è, tra l'altro, descritto come confinante con “cortile comune”. Tale descrizione è contenuta nel successivo rogito del 21/12/1989 con cui Persona_1 aveva venduto a l'usufrutto dell'immobile confinante con Parte_3
“cortile comune”. Solo nel rogito del 03/12/2008, con cui Parte_3 aveva venduto a la piena proprietà dello stesso immobile, Parte_4 sito in Roma via Manlio Torquato 36, int. 2, è stata formalizzata per la prima volta la presenza dell'“annesso giardino” con la precisazione tuttavia che lo stesso giardino è confinante con “cortile comune”. Tale descrizione è confermata, infine, nel rogito del 23/09/2009 con cui Pt_4
ha venduto all'odierno convenuto la piena proprietà
[...] Parte_1 dell'immobile in via Manlio Torquato 36, int. 2, “con annesso giardino” confinante con “cortile comune”. Può pertanto ritenersi provata la circostanza che il convenuto non è proprietario esclusivo - né possessore - del cortile comune la cui superficie calpestabile in cemento è pari a circa mq 80,00 ed insiste sulla particella 133. E' del resto da rilevare che dalle ricerche effettuate dal CTU non risultano atti in cui si evinca una qualche specifica annessione di parti del cortile ad U part. 303 all'immobile int. 2 di proprietà del convenuto. Lo stesso consulente poi - sulla base di una analisi dei luoghi e dalla loro composizione architettonica - ha individuato la netta vocazione del “cortile comune” ad essere pertinenza condominiale, in quanto nato collegato all'appartamento condominiale int. 3 nonché al vano scala del fabbricato per la funzione ineludibile di manutenzione di impianti ed altri particolari tecnici legati al fabbricato. L'esperto ha inoltre evidenziato che nel rogito del 03/12/2008 l'“annesso giardino” risulta essere confinante con “cortile comune”, e che non vi sono di fatto altri “cortili comuni” oltre quello condominiale esistente
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 4 oltre la rete a confine del giardino annesso alla proprietà del convenuto il quale, per sua stessa ammissione, non è mai stato nel possesso della parte di cortile cementato di cui è causa che è rimasto in maniera inequivocabile nella disponibilità comune essendo peraltro a tale fine sufficiente ricordare che lo stesso convenuto ha chiesto di essere reintegrato nel possesso della quota della particella 303 “occupata” dal con condanna della CP_1 controparte al risarcimento quantificato in euro 100,00 mensili per mancata fruizione in esclusiva del 50% circa della stessa particella 303. Ne deriva, in definitiva che - come finanche precisato nell'atto di vendita in forza del quale il convenuto è divenuto proprietario dell'interno 2 (…appartamento……con annesso giardino, confinante con scala condominiale, cortile comune….) - il cortile confinante con il giardino del convenuto è di proprietà condominiale essendo nato come pertinenza dell'edifico condominiale accessibile dall'appartamento condominiale int.3 ed essendo emerso dalla planimetria catastale risalente al 03/04/1949 l'esistenza di un passaggio diretto dal vano scala necessario per la manutenzione dell'impianto del riscaldamento centralizzato (caldaia e canna fumaria). La superficie del “cortile comune” è di circa mq 80,00 estensione questa ricavata detraendo dall'intera particella 303, di complessivi circa mq 146,00, la superficie dell'”annesso giardino” riportata nella planimetria presentata in Catasto Fabbricati di Roma il
16/04/1991 dal Geom. (Allegato 10 alla CTU). Essendo Persona_3 emersa la circostanza che il convenuto non è mai stato proprietario o possessore del cortile oggetto di controversia (il consulente ha anche accertato che non vi è alcun passaggio che possa far pensare ad una continuità o un collegamento tra il giardino chiuso trasversalmente con una rete posta sul confine col cortile comune) è escluso che il posso Pt_1 ritenersi legittimato passivo di una domanda di usucapione avente ad oggetto lo stesso bene. Le stesse valutazioni determinano il rigetto delle domande riconvenzionali proposte dal convenuto. Le spese, incluse quelle relative alla consulenza tecnica disposta d'ufficio, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo”. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello , per i Parte_1 motivi che verranno di seguito esaminati, e ha rassegnato le seguenti conclusioni: “ NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE • accogliere l'appello proposto nei punti I, II e III e, per l'effetto, riformare la sentenza n. 2561/2019 del 5 febbraio 2019, depositata in pari data e notificata il 15 febbraio 2019, rigettando la domanda svolta dal
[...]
nei confronti dell'odierno appellante;
Parte_5 accogliere l'appello proposto nel punto IV e, per l'effetto, riformare la sentenza n. 2561/2019 del 5 febbraio 2019, depositata in pari data e notificata il 15 febbraio 2019, e condannare l'appellato al risarcimento dei danni patiti dal sig. quantificati in euro 100,00 mensili per la Pt_1 mancata fruizione in esclusiva del 50% circa della particella 303, con
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 5 decorrenza dalla data di acquisto dell'appartamento (23.09.2009) e sino alla definizione della presente controversia;
IN VIA SUBORDINATA Nella denegata ipotesi in cui Codesta Ecc.ma Corte d'Appello non ritenesse di poter accogliere le suesposte conclusioni sulla scorta delle risultanze istruttorie acquisite nel corso del procedimento di primo grado incardinato dinanzi al Tribunale civile di Roma al numero R.G. 10022/2016, Voglia, previa ammissione: • disporre l'assunzione dei mezzi istruttori articolati dal sig. nelle memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c.; all'esito della Pt_1 suddetta istruzione della causa • accogliere l'appello proposto nei punti I, II e III e, per l'effetto, riformare la sentenza n. 2561/2019 del 5 febbraio 2019, depositata in pari data e notificata il 15 febbraio 2019, rigettando la domanda svolta dal nei Parte_5 confronti dell'odierno appellante;
accogliere l'appello proposto nel punto IV e, per l'effetto, riformare la sentenza n. 2561/2019 del 5 febbraio 2019, depositata in pari data e notificata il 15 febbraio 2019, e condannare l'appellato al risarcimento dei danni patiti dal sig. quantificati in Pt_1 euro 100,00 mensili per la mancata fruizione in esclusiva del 50% circa della particella 303, con decorrenza dalla data di acquisto dell'appartamento (23.09.2009) e sino alla definizione della presente controversia;
IN OGNI CASO • con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente grado”. Si è costituito l'appellato Roma, Controparte_1 con comparsa di costituzione depositata in data 21 giugno 2019, che ha resistito all'impugnazione – spiegando, a sua volta appello incidentale - e ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Piaccia all'adita Corte di Appello: a) in primo luogo, dichiarare inammissibile ex art. 348 bis cpc ovvero rigettare nel merito l'appello di controparte e confermare che il cortile attualmente esistente in Roma, alla , sulla Parte_5 porzione catastalmente identificata al foglio 904, sub 303, confinante con l'appartamento ed il giardino del convenuto, è di proprietà condominiale, quanto meno per intervenuta usucapione, in virtù di possesso ultraventennale, pubblico e pacifico;
b) in secondo luogo, in accoglimento dell'appello incidentale proposto, riformare la sentenza del Tribunale di Roma n. 2561/2019, limitatamente alla liquidazione delle spese. In via subordinata, qualora il giudice ritenga non ancora raggiunta la prova della proprietà del suddetto cortile da parte del , ammettere ed CP_1 assumere le istanze istruttore richieste in primo grado e riportate di seguito nel presente atto nonché, all'esito, provvedere come al capo precedente. Con il favore delle spese e dei compensi di lite.” All'udienza del 13 novembre 2024, la causa, tenutasi con la modalità della trattazione scritta, è stata trattenuta in decisione, sulle conclusioni di entrambe le parti costituite, con concessione di giorni cinquanta per il deposito di comparse conclusionali, e ulteriori giorni venti per il deposito delle memorie di replica r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 6 In via pregiudiziale si rileva che l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. resta assorbita dalla presente decisione nel merito, cui il Collegio è addivenuto, non essendo apparsa l'impugnazione proposta palesemente infondata all'esame sommario dei motivi di gravame compiuto in limine litis. Ancora in via pregiudiziale devono essere rigettate le istanze istruttorie reiterate dall'appellante principale, ciò in quanto i capitoli di prova formulati vertono in parte su circostanze documentali e comunque da provarsi documentalmente, in parte irrilevanti ai fini del thema decidendum, per non essere i fatti allegati diretti a fornire la dimostrazione della proprietà del cortile insistente sulla porzione catastalmente identificata al foglio 904, sub 303, oggetto della presente controversia, quindi irrilevanti ai fini del decidere, anche con riferimento alle conclusioni rassegnate nel presente giudizio di appello. Passando all'esame del merito, con il primo motivo di gravame rubricato
“Erronea interpretazione dei fatti – Omessa e/o contraddittoria motivazione” censura la motivazione posta a sostegno Parte_1 dell'accoglimento della domanda attorea, deducendo che:
- non corrisponderebbe al vero quanto accertato dal Tribunale laddove rileva l'assenza di collegamento tra il giardino recintato e la restante corte, posto che la rete divisoria sarebbe parzialmente divelta e non vi è alcun lucchetto o chiusura del “cortile comune”, accessibile da chiunque perché posizionata in prossimità del pianerottolo e sempre socchiusa. Aggiunge di non aver rimosso la rete, pur parzialmente divelta, solo per scoraggiare ulteriori episodi di furto occorsi a danno delle unità site al piano terra;
- il non avrebbe dimostrato di essere proprietario della corte in CP_1 controversia;
- le uniche parti comuni, accatastate come tali, sono l'appartamento e la cantina, senza alcuna menzione del cortile in contesa;
- la particella 303 non è mai stata assegnata ad alcun condomino, e il geometra incaricato dal medesimo appellante avrebbe accertato la proprietà esclusiva del cortile in capo al Pt_1
Il secondo motivo di gravame è rubricato: “Omessa, contraddittoria e insufficiente motivazione in ordine alla valutazione delle prove assunte ed alle deduzioni di merito ed istruttorie svolte dall'appellante in relazione alle incongruenze della relazione peritale d'ufficio. Violazione dell'art. 24 Cost. e del principio del contraddittorio tra le parti. Erronea e falsa applicazione degli artt. 115-116 c.p.c., per omessa ammissione e assunzione di prove determinanti”. Con esso l'appellante censura l'accoglimento della domanda attorea osservando:
i) che il C.T.P. aveva evidenziato che l'unità immobiliare del convenuto veniva accatastata con il cortile esclusivo insistente sulla particella 303; ii) che tale situazione veniva poi replicata nei diversi atti di acquisto r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 7 susseguitisi;
iii) che la consulenza tecnica di parte e la produzione documentale sconfesserebbero la netta distinzione tra area pavimentata e giardino, trattandosi di distinzione non netta e “di scuola”, in quanto nella presente controversia non è stato chiesto di accertare una particolare destinazione d'uso dell'area, ma la sua assegnazione specifica;
iv) che il carteggio intercorso tra le parti dimostrerebbe come la proprietà cortilizia sia ascrivibile al v) che l'appartamento condominiale ha un ingresso Pt_1 autonomo e distinto rispetto a quello che attraversa il giardino, e si troverebbe vicino al portone dell'appartamento del vi) che la caldaia Pt_1 sarebbe posizionata sulla facciata perimetrale, di tal che il non CP_1 potrebbe vantare nemmeno una servitù di passaggio sull'area cortilizia;
vii) l'elaborato grafico del 3 agosto 1971 dimostrerebbe anch'esso l'esistenza di un autonomo locale caldaia. I detti motivi da trattarsi congiuntamente, in quanto intimamente connessi, sono infondati e vanno disattesi. Le ragioni poste a sostegno della decisione qui impugnata non sono scalfite dalle censure contenute nei motivi di gravame: il non ha provato di Pt_1 aver acquistato, a qualsiasi titolo, il giardino rivendicato dall'ente condominiale. Invero, dalle emergenze documentali risulta che:
- la particella catastale risulta divisa in due aree: una prima parte coincide con il giardino del la seconda con il cortile comune Pt_1
- il rogito del 3 agosto 1988, con cui aveva venduto a Persona_1
la nuda proprietà dell'immobile oggi di proprietà del Parte_3 convenuto, contiene una descrizione dell'immobile come confinante con il
“cortile comune” (lett. C);
- la medesima descrizione è contenuta anche nel successivo rogito in data 21 dicembre 1989, con cui sempre vendeva a Persona_1 Pt_3
l'usufrutto dell'immobile;
[...]
- nel rogito del 3 dicembre 2008, intervenuto tra e Parte_3 Pt_4
, veniva per la prima volta formalizzata la presenza dell'“annesso
[...] giardino”, pur sempre confinante con il “cortile comune”;
- analoga descrizione è confermata nel rogito in data 23 settembre 2009, intervenuto tra e l'odierno appellante. Parte_4
Quindi (dante causa di , questi a sua volta Parte_3 Parte_4 dante causa di ) ha acquistato da nel 1988 Parte_1 Persona_1 la nuda proprietà e nel 1989 l'usufrutto lo stesso bene, ma privo di giardino e confinante con la corte comune mentre l'annesso giardino compare per la prima volta nel 2008, nel rogito con cui il acquista Pt_4 il cespite, nonché l'anno successivo nel rogito con cui il trasferisce Pt_4 lo stesso bene al ma risulta ancora confinante con la corte comune. Pt_1
Ne consegue che la parte comune della corte oggetto di lite è stata sempre esclusa dalla catena di trasferimenti dell'immobile attualmente di proprietà di , giungendo, dal 2008 in poi, ad essere persino distinta Parte_1
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 8 dall'“annesso giardino” (incluso nel trasferimento dell'unità al e al Pt_4
e con esso confinante. Pt_1
In caso contrario se il giardino coincidesse con l'intera corte comune, come dalla variazione catastale effettuata dallo stesso con allegata Pt_1 planimetria, non si comprende con quale altra corte comune dovrebbe confinare il cespite, non esistendo più una corte comune, nella prospettazione del ma solo un giardino in sua proprietà. Pt_1
Anche il consulente tecnico d'ufficio ha accertato che il cortile comune
“nasce a monte come pertinenza di proprietà condominiale, dal punto di vista architettonico ne ha la vocazione in maniera equivocabile, in quanto oltre ad esservi l'accesso dall'int. 3 appartamento condominiale, come si evince dalle planimetrie allegate (…), vi è il passaggio diretto dal vano scala, necessario per la manutenzione dell'impianto del riscaldamento centralizzato: caldaia e canna fumaria” (pag. 13 elaborato peritale). Ha pertanto affermato che una parte del cortile insistente sulla richiamata particella è di proprietà CP_2
Le censure del primo motivo di appello principale non sono idonee a inficiare tali considerazioni: la presenza di una rete divisoria divelta e senza lucchetti non è dirimente ai fini dell'accertamento della proprietà cortilizia;
il mancato accatastamento del cortile non osta CP_2 all'accertamento della sua titolarità in capo al come area CP_1 comune, avendo rilevanza prettamente fiscale. Neanche le censure contenute nel secondo motivo appaiono dirimenti: sono fondate su di una consulenza di parte che, costituendo un'allegazione difensiva di natura tecnica, non assume alcun valore probatorio. Nessun valore può riconoscersi, infine, alla richiamata corrispondenza fra il Pt_1 stesso ed il Condominio, da cui non può evincersi alcun ulteriore trasferimento della proprietà dell'area cortilizia. Correttamente, quindi, il Giudice di prime cure ha accertato la proprietà in capo al dell'area cortilizia oggetto di causa, sulla base dei CP_1 documenti prodotti e delle inequivoche risultanze della CTU, da condividersi integralmente, non rilevando il diverso opinamento del c.t.p, anche alla stregua della giurisprudenza della Suprema Corte, la quale ha chiarito che: “Il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive.” ( Cfr. Cass. Ord. n. 33742/2022 ). (v. ex multis Cass. 19/06/2015, n. 12703; 02/02/2015, n. 1815).
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 9 Con il terzo motivo di gravame rubricato: “Omessa, contraddittoria e insufficiente motivazione in ordine alla domanda di usucapione avanzata dal . Erronea e falsa applicazione delle norme sull'usucapione CP_1 di cui all'art. 1158 c.c. (usucapione dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari) e delle norme sulle servitù prediali di cui agli artt. 1027 c.c. (contenuto del diritto), 1051 c.c. (passaggio coattivo) e 1052 c.c. (passaggio coattivo a favore di fondo non intercluso). Violazione dell'art. 1444 c.c. (atti di tolleranza)” l'appellante afferma l'insussistenza dei presupposti per riconoscere l'usucapione dell'area cortilizia in favore del
, in quanto non ne sarebbe stato provato il possesso uti CP_1 dominus da parte del , il quale lo avrebbe utilizzato per mera CP_1 tolleranza del proprietario e che promuovendo tale domanda nei confronti del il Condominio ha implicitamente riconosciuto la proprietà Pt_1 formale in capo all'appellante. Il motivo è inammissibile in quanto con esso si sviluppano argomenti che esulano totalmente dal decisum, ciò in quanto il Tribunale nulla ha dedotto in merito alla domanda di usucapione, avanzata dal CP_1 solo in subordine, in quanto mai esaminata perché ritenuta assorbita. Con il quarto motivo di gravame rubricato: “Errata valutazione del danno. Violazione dell'art. 2056 (valutazione dei danni)” l'appellante lamenta il rigetto della domanda riconvenzionale diretta a ottenere il risarcimento dei danni asseritamente patiti nel possesso dell'area cortilizia, ove si verificano fenomeni di percolamento derivanti dalla biancheria stesa dai condomini dei piani superiori e per la caduta di oggetti di varia natura (cenere, pezzi di carta, molliche, resti alimentari, mollette, panni, sigarette, vasi e oggetti pesanti). Sotto tale profilo il motivo è inammissibile in quanto l'appellante lamenta il mancato riconoscimento di un asserito danno, derivante da molestie e turbative nel godimento del giardino, effettuate da parte dei condomini, rispetto al quale però ha omesso di riproporre in appello la relativa domanda risarcitoria, avendo egli limitato la richiesta di risarcimento alla ridotta fruizione in esclusiva della particella 303, in ragione delle pretese rivendicate dal (cfr. conclusioni sopra riportate “… CP_1 condannare l'appellato al risarcimento dei danni patiti dal sig. Pt_1 quantificati in euro 100,00 mensili per la mancata fruizione in esclusiva del 50% circa della particella 303, con decorrenza dalla data di acquisto dell'appartamento (23.09.2009) e sino alla definizione della presente controversia” ). In sostanza manca una corrispondenza tra il motivo di appello e le conclusioni rassegnate. Infondata è comunque la richiesta risarcitoria per la mancata integrale fruizione dell'area in questione, alla luce della fondatezza della originaria domanda attorea e quindi della accertata natura condominiale dell'area in contesa. Correttamente, quindi, il Giudice nulla ha disposto in proposito.
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 10 Aggiunge, poi, di aver segnalato tali turbative, asseritamente perpetrate dai condomini, all'Amministratore che lo rassicurava di provvedere affinché le descritte turbative cessassero, con ciò dimostrando come l'amministratore avrebbe sempre riconosciuto la proprietà dell'area cortilizia in capo al Pt_1
Sotto tale profilo il motivo è infondato, in quanto le rassicurazioni dell'Amministratore non valgono certo a comprovare la proprietà esclusiva dell'intera particella n. 303, ben potendo, peraltro, le asserite molestie e turbative ( rimaste del tutto sfornite di prova ) aver riguardato la parte del giardino di esclusiva fruizione del Pt_1
L'appello principale deve, quindi, essere integralmente rigettato. Con l'unico motivo di appello incidentale il Controparte_1 lamenta la liquidazione delle spese processuali per
[...] ammontare inferiore ai parametri medi, riducendo di oltre € 2.500,00 l'ammontare complessivo dei compensi previsti per lo scaglione di riferimento, senza considerare la complessità della vicenda, l'attività difensiva del convenuto (che ha proposto domande riconvenzionali) e l'attività istruttoria seguita alla trattazione. Il motivo è fondato e merita accoglimento. La recente giurisprudenza della Suprema Corte ha più volte ribadito il principio di diritto secondo cui, ove la liquidazione dei compensi professionali e delle spese di lite avvenga in base ai parametri di cui al d.m.
55/2014 ( così come modificato dal d.m. 37/2018 ), costituisce limite inderogabile il rispetto dei valori minimi, predeterminati da tale decreto e aggiornati a cadenza periodica ex art. 13 co. 6 l. 247/2012 ( cfr. Cass. n. 17613/2024;n.9815/2023, n.9818/2023,n. 25847/2023).Si è, altresì, affermato che in caso di scostamento apprezzabile dai valori medi della predetta tabella allegata al D.M. n. 55 del 2014 il giudice è tenuto a indicare i criteri che hanno guidato la liquidazione del compenso.( cfr Cass. n. 8146/2020). Nel caso di specie il primo Giudice si è correttamente attenuto al primo di tali principi, tuttavia, ha omesso qualsivoglia motivazione in merito alla liquidazione degli onorari in favore della parte vittoriosa nella misura medio - bassa tenuto conto dello scaglione di valore applicabile (indeterminato di bassa complessità da € 26.000,00 ad € 260.000,00 art. 5 comma 6 del predetto D.M.), ciò a fronte dell'integrale accoglimento della domanda attorea – che ha richiesto una articolata difesa e non solo l'esame e la valutazione di diversi atti di acquisto, ma anche l'espletamento di una C.T.U. tecnica – nonché a fronte dell'integrale rigetto della domanda riconvenzionale. A parziale modifica della sentenza di prime cure le spese del primo grado di giudizio, in favore del e a carico del vanno liquidate CP_1 Pt_1 nella misura media, come richiesto, pari ad € 7.616,00. Anche le spese processuali del presente grado, seguono la soccombenza e devono essere poste integralmente a carico dell'appellante principale, ai r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 11 sensi del DM n. 55/2014 in favore del (valore della causa c.s.) CP_1 tuttavia possono essere liquidate in dispositivo, nella misura medio – bassa, in quanto nessuna difesa nuova è stata esperita, essendosi le parti limitate a ribadire le reciproche posizioni, sulla base della istruttoria già svolta in I grado. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale, di un'ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto (art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002).
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello principale proposto da
, nonché sull'appello incidentale proposto dal Parte_1 [...]
avverso la sentenza n. 2561/2019, del Controparte_1
Tribunale Ordinario di Roma, così provvede:
1) rigetta l'appello principale;
2) accoglie l'appello incidentale e ,per l'effetto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, confermata nel resto:
-condanna al pagamento delle spese di lite del I Parte_1 grado, in favore dell'appellato Controparte_1
[...
in Roma, che si liquidano in complessivi € 8.336,00 di cui € € 7.616,00, per compensi professionali ed € 720,00 per spese, oltre spese generali nella misura forfettaria del 15% ed accessori di legge;
3) condanna al pagamento delle spese di lite del Parte_1 presente grado, in favore dell'appellato Controparte_1
in Roma, che si liquidano in complessivi € 6.000,00, per
[...] compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfettaria del 15% ed accessori di legge;
4) dichiara l'appellante , tenuto al versamento Parte_1 dell'ulteriore somma pari all'ammontare del contributo unificato dovuto ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2012.
Così deciso in Roma il giorno 3.3.2025
Il Consigliere Estensore
Il Presidente
Dr. Paola Agresti Dr. Maria Rosaria Rizzo
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 12 r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 13