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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 07/04/2025, n. 572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 572 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. 3037/2024 R.G.
TRIBUNALE DI SIRACUSA
PRIMA SEZIONE CIVILE
In persona del Presidente delegato, dott. Veronica Milone, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio sopra indicato avente ad oggetto: opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002 e art. 15 d. lgs. n. 150/2011, come modificato dall'art. 15 co. 3 lett. f) punto 1) del Dlgs 149/2022,
proposto da:
AVV. , C.F. , nata a [...] il [...] e residente Controparte_1 C.F._1
in Gravina di Catania (CT) Via San Paolo n. 1/A, difesa da sé stessa ed elettivamente domiciliata presso il proprio studio sito in Siracusa, Viale Santa Panagia n. 136/E;
-ricorrente-
contro
CF: in persona del Ministro p.t., contumace;
Controparte_2 P.IVA_1
-resistente -
All'udienza del 25 marzo 2025, in esito alla discussione e alle conclusioni rassegnate dall'opponente, la causa è stata assunta in decisione con riserva del deposito della sentenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 terdecies e 281 sexies ult.co. c.p.c..
----------
Con ricorso depositato l'11.9.2024 l'avv. ha proposto opposizione avverso il decreto Controparte_1
di rigetto dell'istanza di liquidazione dei compensi professionali emesso dal Giudice Tutela di questo
Tribunale in data 25.7.2024, comunicato in data 30.7.2024, in relazione all'attività difensiva svolta quale tutrice del minore straniero non accompagnato -meglio generalizzato in Controparte_3
ricorso- nel procedimento n. 1115/2023 V.G. per cui è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
pagina 1 di 3 Ha esposto che, definito il suindicato procedimento con l'accoglimento del ricorso, ella ha presentato l'istanza di liquidazione dei propri compensi quale difensore di se stessa e tutrice del minore, ma che il
G.T. ha erroneamente rigettato detta istanza motivando che “nel presente procedimento l'Avv. CP_1
ha agito non quale difensore debitamente autorizzato dal Giudice Tutelare ma nella qualità di
[...]
tutore, tenendo altresì presente che trattasi di un procedimento che non necessita di un difensore abilitato”.
Ha dedotto in primo luogo che nel caso in esame non era necessaria l'autorizzazione del G.T. a favore del tutore il quale è a ciò già autorizzato dal decreto di nomina del Tribunale per i Minorenni di
Catania, tant'è vero che il G.T. ha autorizzato l'atto richiesto senza rilevare il difetto di autorizzazione del tutore.
Secondariamente ha rilevato di avere agito ex art. 86 c.p.c. come difensore di se stessa quale tutore del minore ed ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Infine ha evidenziato che la facoltà di agire personalmente non esclude la legittimità del ricorso alla difesa tecnica.
Instaurato il contraddittorio, il resistente non si è costituito. CP_2
--------
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del resistente il quale attinto dalla notifica del CP_2
ricorso non si è costituito.
Va altresì rilevata la tempestività del ricorso siccome proposta entro il termine di 30 gg dalla comunicazione del provvedimento impugnato.
Ciò premesso, il ricorso è fondato nei limiti che seguno.
L'avv. ha presentato istanza ex art. 374 c.c. quale tutrice del minore sopra indicato- Controparte_1
giusta nomina del TM di Catania- essendo rappresentata e difesa da se stessa, come è in sua facoltà ai sensi dell'art. 86 c.p.c..
Ne consegue che il rigetto dell'istanza di liquidazione è errato così come errata è la contestuale revoca del provvedimento di ammissione al patrocino a spese dello Stato.
Considerata l'estrema semplicità del procedimento, caratterizzato dalla sola presentazione dell'istanza ex art. 374 c.c. e dalla correlativa autorizzazione, il compenso va determinato nella misura minima dello scaglione di riferimento (indeterminabile di bassa complessità per i procedimenti di volontaria pagina 2 di 3 giurisdizione non contenziosi) e così in € 1.168, da dimidiarsi ex art. 130 DPR 115/2002 in € 584, oltre accessori.
Considerato il parziale accoglimento ( rispetto al compenso richiesto) le spese vanno compensate per metà con conseguente condanna al pagamento a carico del resistente della restante metà, da CP_2
liquidarsi secondo dispositivo, in base al DM 55/14 e succ agg., esclusa la fase istr/tratt per mancanza di attività defensionale e ridotta ai minimi la fase decisionale attesa l'esigua attività svolta.
P.Q.M.
Il Presidente, nel giudizio iscritto al n. 3037/2024 R.G., così provvede:
in accoglimento del ricorso in opposizione, liquida il compenso spettante all'avv. in Controparte_1 riferimento all'attività defensionale dallo stesso svolta nel giudizio sopra indicato, in complessivi
€584,00, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa;
compensa per metà le spese del presente giudizio e condanna il al pagamento Controparte_2
in favore della ricorrente della restante metà che liquida in complessivi € 181,00 per compensi ed in €
62,50 per spese, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa.
Così deciso in Siracusa il 7.4.2025
Il PRESIDENTE
Dott.ssa Veronica Milone
pagina 3 di 3
TRIBUNALE DI SIRACUSA
PRIMA SEZIONE CIVILE
In persona del Presidente delegato, dott. Veronica Milone, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio sopra indicato avente ad oggetto: opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002 e art. 15 d. lgs. n. 150/2011, come modificato dall'art. 15 co. 3 lett. f) punto 1) del Dlgs 149/2022,
proposto da:
AVV. , C.F. , nata a [...] il [...] e residente Controparte_1 C.F._1
in Gravina di Catania (CT) Via San Paolo n. 1/A, difesa da sé stessa ed elettivamente domiciliata presso il proprio studio sito in Siracusa, Viale Santa Panagia n. 136/E;
-ricorrente-
contro
CF: in persona del Ministro p.t., contumace;
Controparte_2 P.IVA_1
-resistente -
All'udienza del 25 marzo 2025, in esito alla discussione e alle conclusioni rassegnate dall'opponente, la causa è stata assunta in decisione con riserva del deposito della sentenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 terdecies e 281 sexies ult.co. c.p.c..
----------
Con ricorso depositato l'11.9.2024 l'avv. ha proposto opposizione avverso il decreto Controparte_1
di rigetto dell'istanza di liquidazione dei compensi professionali emesso dal Giudice Tutela di questo
Tribunale in data 25.7.2024, comunicato in data 30.7.2024, in relazione all'attività difensiva svolta quale tutrice del minore straniero non accompagnato -meglio generalizzato in Controparte_3
ricorso- nel procedimento n. 1115/2023 V.G. per cui è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
pagina 1 di 3 Ha esposto che, definito il suindicato procedimento con l'accoglimento del ricorso, ella ha presentato l'istanza di liquidazione dei propri compensi quale difensore di se stessa e tutrice del minore, ma che il
G.T. ha erroneamente rigettato detta istanza motivando che “nel presente procedimento l'Avv. CP_1
ha agito non quale difensore debitamente autorizzato dal Giudice Tutelare ma nella qualità di
[...]
tutore, tenendo altresì presente che trattasi di un procedimento che non necessita di un difensore abilitato”.
Ha dedotto in primo luogo che nel caso in esame non era necessaria l'autorizzazione del G.T. a favore del tutore il quale è a ciò già autorizzato dal decreto di nomina del Tribunale per i Minorenni di
Catania, tant'è vero che il G.T. ha autorizzato l'atto richiesto senza rilevare il difetto di autorizzazione del tutore.
Secondariamente ha rilevato di avere agito ex art. 86 c.p.c. come difensore di se stessa quale tutore del minore ed ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Infine ha evidenziato che la facoltà di agire personalmente non esclude la legittimità del ricorso alla difesa tecnica.
Instaurato il contraddittorio, il resistente non si è costituito. CP_2
--------
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del resistente il quale attinto dalla notifica del CP_2
ricorso non si è costituito.
Va altresì rilevata la tempestività del ricorso siccome proposta entro il termine di 30 gg dalla comunicazione del provvedimento impugnato.
Ciò premesso, il ricorso è fondato nei limiti che seguno.
L'avv. ha presentato istanza ex art. 374 c.c. quale tutrice del minore sopra indicato- Controparte_1
giusta nomina del TM di Catania- essendo rappresentata e difesa da se stessa, come è in sua facoltà ai sensi dell'art. 86 c.p.c..
Ne consegue che il rigetto dell'istanza di liquidazione è errato così come errata è la contestuale revoca del provvedimento di ammissione al patrocino a spese dello Stato.
Considerata l'estrema semplicità del procedimento, caratterizzato dalla sola presentazione dell'istanza ex art. 374 c.c. e dalla correlativa autorizzazione, il compenso va determinato nella misura minima dello scaglione di riferimento (indeterminabile di bassa complessità per i procedimenti di volontaria pagina 2 di 3 giurisdizione non contenziosi) e così in € 1.168, da dimidiarsi ex art. 130 DPR 115/2002 in € 584, oltre accessori.
Considerato il parziale accoglimento ( rispetto al compenso richiesto) le spese vanno compensate per metà con conseguente condanna al pagamento a carico del resistente della restante metà, da CP_2
liquidarsi secondo dispositivo, in base al DM 55/14 e succ agg., esclusa la fase istr/tratt per mancanza di attività defensionale e ridotta ai minimi la fase decisionale attesa l'esigua attività svolta.
P.Q.M.
Il Presidente, nel giudizio iscritto al n. 3037/2024 R.G., così provvede:
in accoglimento del ricorso in opposizione, liquida il compenso spettante all'avv. in Controparte_1 riferimento all'attività defensionale dallo stesso svolta nel giudizio sopra indicato, in complessivi
€584,00, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa;
compensa per metà le spese del presente giudizio e condanna il al pagamento Controparte_2
in favore della ricorrente della restante metà che liquida in complessivi € 181,00 per compensi ed in €
62,50 per spese, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa.
Così deciso in Siracusa il 7.4.2025
Il PRESIDENTE
Dott.ssa Veronica Milone
pagina 3 di 3