TRIB
Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 02/12/2025, n. 5233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5233 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15635 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione Nona Civile
In persona del Giudice IC AN ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 15635 / 2024 promossa da:
nata in [...] il [...]; nato in [...] il Parte_1 Controparte_1
7.2.1992; nato in [...] il [...]; nata Controparte_2 Controparte_3 in Messico il 31.10.2001; nato in [...] il [...]; Controparte_4 Controparte_5
nata in [...] il [...]; nato negli USA il 16.11.2004;
[...] Parte_2
nata in [...] il [...], Parte_3
rappresentati e difesi dall'Avv. Alberto Lama
RICORRENTI
CONTRO
in persona del Ministro pro tempore Controparte_6
RESISTENTE nonché nel contraddittorio con il Pubblico Ministero – Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente: “Voglia il Tribunale adito, respinta ogni istanza contraria, in accoglimento del ricorso, accertare e dichiarare lo status di cittadini italiani di Parte_1
Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
e per l'effetto,
[...] Controparte_5 Parte_2 Parte_3 ordinare al , e/o per esso, a ogni altra Autorità amministrativa e comunque a Controparte_6 ogni Pubblico Ufficiale di procedere alle relative e conseguenti iscrizioni, trascrizioni, annotazioni di legge, provvedendo alle eventuali e/o necessarie comunicazioni alle Autorità consolari competenti, nonché all'emissione del passaporto italiano. Con vittoria di compensi e spese del giudizio.” Motivi in fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato presso il Tribunale di Torino in data 9.9.2024, ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di Controparte_6 accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano , nato il [...] a [...], come da estratto di Persona_1 nascita (cfr. doc. 1).
, trasferitosi in Messico, in data 23.2.1907 contraeva matrimonio con la sig.ra Persona_1 [...]
(cfr. doc. 2) e da tale matrimonio nasceva la figlia Controparte_7 Controparte_8
(cfr. doc. 5). Inoltre, l'avo italiano non si naturalizzava cittadino messicano come attestato
[...] dal certificato negativo di naturalizzazione, prodotto in copia autentica nonché dotato di Apostille – al pari di tutti i certificati esteri ivi depositati – nel quale si legge quanto segue: “ln riferimento alla Sua lettera nella quale sollecita un attestato che indichi l'esistenza di precedenti di nazionalità o naturalizzazione a nome di " " e/o " e/o Persona_1 Persona_2 [...]
" e/o " , in merito, e conformemente a quanto Persona_3 Persona_4 disposto dalla Legge Organica dell'Amministrazione Pubblica Federale, articolo 1 4, 28 comma VII;
la Legge Federale di Procedimento Amministrativo, nei suoi articoli 33 e 35, nella sua comma Il;
il Regolamento Interno del Segretariato delle Relazioni Esterne, articoli 6, paragrafo A, comma IX, comma d), 7 primo paragrafo, 21, comma l, Il e secondo paragrafo, la Legge sulla Nazionalità, articolo I l, cosi come I"'ACCORDO" per il quale si delegano facoltà ai pubblici funzionari del
Ministero degli Affari Esteri indicati", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Federazione il 9 maggio 2022, ARTICOLO PRIMO, comma B), comma V, comma g), XII, XIII e ultimo paragrafo, La informo che NON è stato trovato alcun precedente dal quale si evinca che la persona con i dati da Lei forniti nella Sua lettera di riferimento abbia intrapreso alcun procedimento di naturalizzazione.” (cfr. doc. 3).
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_6 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il Giudice, con decreto depositato in data 18.6.2025, ai sensi dell'art. 281-decies c.p.c. fissava udienza di comparizione al 19.11.2025, assegnando il termine per la parte convenuta sino a dieci giorni prima.
L'udienza veniva successivamente sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Il , ritualmente citato, non si costituiva in giudizio. Verificata la regolarità delle Controparte_6 notifiche, se ne dichiara la contumacia.
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
2. Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, al riguardo l'art. 1, comma 36 della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021 ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del decreto-legge 17.02.2017 n. 13, aggiungendo il seguente periodo: “Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”. Il successivo comma 37 ha previsto che la disposizione di cui sopra entrasse in vigore a partire dal centottantesimo giorno dall'entrata in vigore della legge. Pertanto, dal 22 giugno 2022, la competenza viene fissata assumendo come parametro di riferimento il Comune di nascita del padre, della madre o, in ultima ratio, dell'antenato dei ricorrenti. In ordine alla competenza funzionale della Sezione Immigrazione si osserva che l'art. 1 del decreto-legge del 17.02.2017 n. 13 ha istituito le Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appello, e la legge di conversione del 13 aprile 2017, n. 46 ha attribuito per esse la competenza inderogabile anche in materia di "stato di cittadinanza italiana". Pertanto, nel caso di specie, posto che i ricorrenti sono residenti all'estero, che l'avo è nato a [...], che ricade nella giurisdizione del Distretto di Corte di appello di Torino, il Foro competente è inderogabilmente il Tribunale Civile di Torino, Sezione specializzata in materia di immigrazione.
3. In linea di principio, il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto, quale discendente di cittadino italiano per nascita (ex art. 1, comma 1, L. n. 91/1992 “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono”. La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normativa precedentemente in vigore alla Legge n. 91/1992, ossia la Legge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine lo ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio. Di conseguenza, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti da avo italiano emigrato all'estero si basano sulla dimostrazione dei due requisiti essenziali, ovvero:
1) discendenza dal soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano (vale a dire l'avo emigrato);
2) prova dell'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza.
Lo straniero, nato in [...] che lo riconosca suo cittadino per nascita e che sia discendente di avo cittadino italiano, può chiedere che gli venga riconosciuta la cittadinanza italiana per diritto di sangue. Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
4. Nel caso di specie, la domanda è fondata.
I ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano, emigrato in Messico. La linea di discendenza riportata dai ricorrenti trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti, tradotta ed apostillata, da cui emerge:
- che l'avo , cittadino italiano, è nato il [...] a [...] (cfr. Persona_1 doc. 1) e ha contratto matrimonio in Messico in data 23.2.1907 con la sig.ra
[...]
(cfr. doc. 2); Controparte_7
- che il sig. non si è mai naturalizzato cittadino messicano come da certificato Persona_1 negativo di naturalizzazione rilasciato dalle Autorità messicane competenti (cfr. doc. 3);
- che dall'unione tra il sig. e la sig.ra nasceva in Persona_1 Controparte_7
Messico in data 25.6.1911 la sig.ra (cfr. doc. 5); Controparte_8 - che dal matrimonio avvenuto in Messico in data 21.8.1928 tra sig.ra Controparte_8
e il sig. (cfr. doc. 6) nasceva in Messico in data 26.2.1937
[...] Persona_5 il sig. (cfr. doc. 8); Persona_6
- che dall'unione avvenuta in Messico in data 26.9.1964 tra il sig. e Persona_6 la sig.ra (cfr. doc. 9) nascevano in Messico in data Parte_4
21.10.1968 la sig.ra (cfr. doc. 12), in data 5.2.1966 tra la sig.ra Persona_7
(cfr. doc. 11) e in data 14.1.1972 la sig.ra Parte_1 Controparte_5
(cfr. doc. 13), queste ultime odierne ricorrenti;
[...]
- che dal matrimonio avvenuto in Messico in data 26.4.1989 tra la sig.ra e Parte_1 il sig. (cfr. doc. 14) nascevano in Messico in data 7.2.1992 il sig. Controparte_9
(cfr. doc. 15), in data 5.10.1994 il sig. Controparte_1 Controparte_2
(cfr. doc. 16) e in data 31.10.1996 la sig.ra (cfr. doc. 17), odierni Parte_3 ricorrenti;
- che dall'unione avvenuta in Messico in data 22.8.1997 tra la sig.ra Persona_7
e il sig. (cfr. doc. 18) nascevano in Messico in data 31.10.2001
[...] Parte_5 la sig.ra (cfr. doc. 19) e in data 10.7.2003 il sig. Persona_8 [...]
(cfr. doc. 20), odierni ricorrenti;
Persona_9
- che dal matrimonio avvenuto in Messico in data 18.8.2000 tra la sig.ra Controparte_5
e il sig. nasceva negli USA in data 16.11.2004 il sig.
[...] Persona_10 Parte_2
(cfr. doc. 22), odierno ricorrente;
[...]
5. Con riguardo alla trasmissione della cittadinanza in linea femminile, tale sequenza – sulla base della legge al tempo vigente – ha determinato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis con il matrimonio di , sia perché al tempo prevista – salvi Controparte_8 casi marginali – unicamente per via paterna, sia perché l'art. 10 della l. n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
Orbene, la nota sentenza della Corte costituzionale n. 30 del 1983 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art 1 n.1 L. 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”.
Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali della previgente disciplina legislativa sullo status civitatis e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna. In precedenza, la medesima Corte, con la Sentenza n. 87 del 09-16 aprile 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., il sopra citato art.10 della Legge n. 555 del 1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”.
Inoltre, la Corte di Cassazione la quale, pronunciandosi a Sezioni Unite, ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio”. Ed invero, “pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante, anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. Sez. Unite sent. n. 4466 del 25/02/2009).
Pertanto, in forza dell'efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948 e, conseguentemente, ai loro discendenti.
Per i figli nati da madre italiana dopo il 1948 è riconosciuta la trasmissione iure sanguinis dalla madre, sempre in forza della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1 n. 1 della legge n.555 del 1912, “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”, in violazione degli artt. 3 e 29 Cost.
Quindi, nel caso di specie, la sig.ra ha potuto trasmettere la Controparte_8 cittadinanza italiana iure sanguinis al proprio figlio, sig. nato il [...], Persona_6 il quale a sua volta ha potuto trasmetterla ai propri figli.
Con riguardo alla trasmissione della cittadinanza in linea maschile, secondo la normativa italiana, la cittadinanza si trasmette per discendenza iure sanguinis, per cui alla nascita si acquista la cittadinanza del proprio genitore, ex articolo 1 della Legge n. 91/92: “è cittadino il figlio di padre o di madre cittadini confermando il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino, a prescindere dal luogo di nascita”.
Pertanto, nell'ipotesi di discendenza paterna, colui che è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto cittadino italiano se dimostra di avere un avo italiano (maschio), senza limiti generazionali (purché l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo 1861, data della proclamazione del Regno d'Italia). L'unica condizione richiesta è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza.
Dunque, alla luce della copiosa giurisprudenza attuale, se l'avo italiano non è mai stato naturalizzato come cittadino dello Stato di emigrazione e, al contempo, gli ascendenti in linea retta non hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana, il diritto dei richiedenti ad essere riconosciuti cittadino italiani è fondato e la domanda deve essere accolta.
Nel caso di specie, risultano integralmente provati (mediante gli appositi certificati apostillati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico consolari italiane) i requisiti per riconoscere la cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti e, pertanto, la domanda di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis va accolta.
6. Tenuto conto della natura della procedura e non essendovi stata costituzione in giudizio delle altre parti, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede: - accoglie il ricorso e riconosce lo status di cittadini italiani iure sanguinis a, stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale di Stato Civile competente, di Controparte_6 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza italiana dei ricorrenti cui la domanda è accolta, provvedendo alle necessarie comunicazioni alle Autorità Consolari competenti;
- compensa le spese di causa.
Torino, 1.12.2025
Il Giudice
IC AN
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione Nona Civile
In persona del Giudice IC AN ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 15635 / 2024 promossa da:
nata in [...] il [...]; nato in [...] il Parte_1 Controparte_1
7.2.1992; nato in [...] il [...]; nata Controparte_2 Controparte_3 in Messico il 31.10.2001; nato in [...] il [...]; Controparte_4 Controparte_5
nata in [...] il [...]; nato negli USA il 16.11.2004;
[...] Parte_2
nata in [...] il [...], Parte_3
rappresentati e difesi dall'Avv. Alberto Lama
RICORRENTI
CONTRO
in persona del Ministro pro tempore Controparte_6
RESISTENTE nonché nel contraddittorio con il Pubblico Ministero – Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente: “Voglia il Tribunale adito, respinta ogni istanza contraria, in accoglimento del ricorso, accertare e dichiarare lo status di cittadini italiani di Parte_1
Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
e per l'effetto,
[...] Controparte_5 Parte_2 Parte_3 ordinare al , e/o per esso, a ogni altra Autorità amministrativa e comunque a Controparte_6 ogni Pubblico Ufficiale di procedere alle relative e conseguenti iscrizioni, trascrizioni, annotazioni di legge, provvedendo alle eventuali e/o necessarie comunicazioni alle Autorità consolari competenti, nonché all'emissione del passaporto italiano. Con vittoria di compensi e spese del giudizio.” Motivi in fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato presso il Tribunale di Torino in data 9.9.2024, ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di Controparte_6 accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano , nato il [...] a [...], come da estratto di Persona_1 nascita (cfr. doc. 1).
, trasferitosi in Messico, in data 23.2.1907 contraeva matrimonio con la sig.ra Persona_1 [...]
(cfr. doc. 2) e da tale matrimonio nasceva la figlia Controparte_7 Controparte_8
(cfr. doc. 5). Inoltre, l'avo italiano non si naturalizzava cittadino messicano come attestato
[...] dal certificato negativo di naturalizzazione, prodotto in copia autentica nonché dotato di Apostille – al pari di tutti i certificati esteri ivi depositati – nel quale si legge quanto segue: “ln riferimento alla Sua lettera nella quale sollecita un attestato che indichi l'esistenza di precedenti di nazionalità o naturalizzazione a nome di " " e/o " e/o Persona_1 Persona_2 [...]
" e/o " , in merito, e conformemente a quanto Persona_3 Persona_4 disposto dalla Legge Organica dell'Amministrazione Pubblica Federale, articolo 1 4, 28 comma VII;
la Legge Federale di Procedimento Amministrativo, nei suoi articoli 33 e 35, nella sua comma Il;
il Regolamento Interno del Segretariato delle Relazioni Esterne, articoli 6, paragrafo A, comma IX, comma d), 7 primo paragrafo, 21, comma l, Il e secondo paragrafo, la Legge sulla Nazionalità, articolo I l, cosi come I"'ACCORDO" per il quale si delegano facoltà ai pubblici funzionari del
Ministero degli Affari Esteri indicati", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Federazione il 9 maggio 2022, ARTICOLO PRIMO, comma B), comma V, comma g), XII, XIII e ultimo paragrafo, La informo che NON è stato trovato alcun precedente dal quale si evinca che la persona con i dati da Lei forniti nella Sua lettera di riferimento abbia intrapreso alcun procedimento di naturalizzazione.” (cfr. doc. 3).
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_6 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il Giudice, con decreto depositato in data 18.6.2025, ai sensi dell'art. 281-decies c.p.c. fissava udienza di comparizione al 19.11.2025, assegnando il termine per la parte convenuta sino a dieci giorni prima.
L'udienza veniva successivamente sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Il , ritualmente citato, non si costituiva in giudizio. Verificata la regolarità delle Controparte_6 notifiche, se ne dichiara la contumacia.
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
2. Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, al riguardo l'art. 1, comma 36 della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021 ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del decreto-legge 17.02.2017 n. 13, aggiungendo il seguente periodo: “Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”. Il successivo comma 37 ha previsto che la disposizione di cui sopra entrasse in vigore a partire dal centottantesimo giorno dall'entrata in vigore della legge. Pertanto, dal 22 giugno 2022, la competenza viene fissata assumendo come parametro di riferimento il Comune di nascita del padre, della madre o, in ultima ratio, dell'antenato dei ricorrenti. In ordine alla competenza funzionale della Sezione Immigrazione si osserva che l'art. 1 del decreto-legge del 17.02.2017 n. 13 ha istituito le Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appello, e la legge di conversione del 13 aprile 2017, n. 46 ha attribuito per esse la competenza inderogabile anche in materia di "stato di cittadinanza italiana". Pertanto, nel caso di specie, posto che i ricorrenti sono residenti all'estero, che l'avo è nato a [...], che ricade nella giurisdizione del Distretto di Corte di appello di Torino, il Foro competente è inderogabilmente il Tribunale Civile di Torino, Sezione specializzata in materia di immigrazione.
3. In linea di principio, il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto, quale discendente di cittadino italiano per nascita (ex art. 1, comma 1, L. n. 91/1992 “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono”. La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normativa precedentemente in vigore alla Legge n. 91/1992, ossia la Legge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine lo ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio. Di conseguenza, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti da avo italiano emigrato all'estero si basano sulla dimostrazione dei due requisiti essenziali, ovvero:
1) discendenza dal soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano (vale a dire l'avo emigrato);
2) prova dell'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza.
Lo straniero, nato in [...] che lo riconosca suo cittadino per nascita e che sia discendente di avo cittadino italiano, può chiedere che gli venga riconosciuta la cittadinanza italiana per diritto di sangue. Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
4. Nel caso di specie, la domanda è fondata.
I ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano, emigrato in Messico. La linea di discendenza riportata dai ricorrenti trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti, tradotta ed apostillata, da cui emerge:
- che l'avo , cittadino italiano, è nato il [...] a [...] (cfr. Persona_1 doc. 1) e ha contratto matrimonio in Messico in data 23.2.1907 con la sig.ra
[...]
(cfr. doc. 2); Controparte_7
- che il sig. non si è mai naturalizzato cittadino messicano come da certificato Persona_1 negativo di naturalizzazione rilasciato dalle Autorità messicane competenti (cfr. doc. 3);
- che dall'unione tra il sig. e la sig.ra nasceva in Persona_1 Controparte_7
Messico in data 25.6.1911 la sig.ra (cfr. doc. 5); Controparte_8 - che dal matrimonio avvenuto in Messico in data 21.8.1928 tra sig.ra Controparte_8
e il sig. (cfr. doc. 6) nasceva in Messico in data 26.2.1937
[...] Persona_5 il sig. (cfr. doc. 8); Persona_6
- che dall'unione avvenuta in Messico in data 26.9.1964 tra il sig. e Persona_6 la sig.ra (cfr. doc. 9) nascevano in Messico in data Parte_4
21.10.1968 la sig.ra (cfr. doc. 12), in data 5.2.1966 tra la sig.ra Persona_7
(cfr. doc. 11) e in data 14.1.1972 la sig.ra Parte_1 Controparte_5
(cfr. doc. 13), queste ultime odierne ricorrenti;
[...]
- che dal matrimonio avvenuto in Messico in data 26.4.1989 tra la sig.ra e Parte_1 il sig. (cfr. doc. 14) nascevano in Messico in data 7.2.1992 il sig. Controparte_9
(cfr. doc. 15), in data 5.10.1994 il sig. Controparte_1 Controparte_2
(cfr. doc. 16) e in data 31.10.1996 la sig.ra (cfr. doc. 17), odierni Parte_3 ricorrenti;
- che dall'unione avvenuta in Messico in data 22.8.1997 tra la sig.ra Persona_7
e il sig. (cfr. doc. 18) nascevano in Messico in data 31.10.2001
[...] Parte_5 la sig.ra (cfr. doc. 19) e in data 10.7.2003 il sig. Persona_8 [...]
(cfr. doc. 20), odierni ricorrenti;
Persona_9
- che dal matrimonio avvenuto in Messico in data 18.8.2000 tra la sig.ra Controparte_5
e il sig. nasceva negli USA in data 16.11.2004 il sig.
[...] Persona_10 Parte_2
(cfr. doc. 22), odierno ricorrente;
[...]
5. Con riguardo alla trasmissione della cittadinanza in linea femminile, tale sequenza – sulla base della legge al tempo vigente – ha determinato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis con il matrimonio di , sia perché al tempo prevista – salvi Controparte_8 casi marginali – unicamente per via paterna, sia perché l'art. 10 della l. n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
Orbene, la nota sentenza della Corte costituzionale n. 30 del 1983 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art 1 n.1 L. 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”.
Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali della previgente disciplina legislativa sullo status civitatis e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna. In precedenza, la medesima Corte, con la Sentenza n. 87 del 09-16 aprile 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., il sopra citato art.10 della Legge n. 555 del 1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”.
Inoltre, la Corte di Cassazione la quale, pronunciandosi a Sezioni Unite, ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio”. Ed invero, “pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante, anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. Sez. Unite sent. n. 4466 del 25/02/2009).
Pertanto, in forza dell'efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948 e, conseguentemente, ai loro discendenti.
Per i figli nati da madre italiana dopo il 1948 è riconosciuta la trasmissione iure sanguinis dalla madre, sempre in forza della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1 n. 1 della legge n.555 del 1912, “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”, in violazione degli artt. 3 e 29 Cost.
Quindi, nel caso di specie, la sig.ra ha potuto trasmettere la Controparte_8 cittadinanza italiana iure sanguinis al proprio figlio, sig. nato il [...], Persona_6 il quale a sua volta ha potuto trasmetterla ai propri figli.
Con riguardo alla trasmissione della cittadinanza in linea maschile, secondo la normativa italiana, la cittadinanza si trasmette per discendenza iure sanguinis, per cui alla nascita si acquista la cittadinanza del proprio genitore, ex articolo 1 della Legge n. 91/92: “è cittadino il figlio di padre o di madre cittadini confermando il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino, a prescindere dal luogo di nascita”.
Pertanto, nell'ipotesi di discendenza paterna, colui che è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto cittadino italiano se dimostra di avere un avo italiano (maschio), senza limiti generazionali (purché l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo 1861, data della proclamazione del Regno d'Italia). L'unica condizione richiesta è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza.
Dunque, alla luce della copiosa giurisprudenza attuale, se l'avo italiano non è mai stato naturalizzato come cittadino dello Stato di emigrazione e, al contempo, gli ascendenti in linea retta non hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana, il diritto dei richiedenti ad essere riconosciuti cittadino italiani è fondato e la domanda deve essere accolta.
Nel caso di specie, risultano integralmente provati (mediante gli appositi certificati apostillati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico consolari italiane) i requisiti per riconoscere la cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti e, pertanto, la domanda di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis va accolta.
6. Tenuto conto della natura della procedura e non essendovi stata costituzione in giudizio delle altre parti, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede: - accoglie il ricorso e riconosce lo status di cittadini italiani iure sanguinis a, stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale di Stato Civile competente, di Controparte_6 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza italiana dei ricorrenti cui la domanda è accolta, provvedendo alle necessarie comunicazioni alle Autorità Consolari competenti;
- compensa le spese di causa.
Torino, 1.12.2025
Il Giudice
IC AN