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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXIX, sentenza 16/02/2026, n. 2366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2366 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2366/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 39, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
MARTINELLI ANGELO, Presidente
DE ANGELIS GILDO, Relatore
BE ROBERTO, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 16028/2025 depositato il 05/11/2025
proposto da
Ricorrente 1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense, 131 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 5759 IMU 2021
a seguito di discussione
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
L'odierna udienza è stata fissata a seguito di istanza per la sospensione dell'atto impugnato ex art. 47 d.
Lgs.546/1992.
Ricorrendone i presupposti (nessuna delle parti ha dichiarato di voler proporre motivi aggiunti ovvero il regolamento di giurisdizione;
il contraddittorio è rituale), la presente sentenza viene redatta in forma semplificata ex art. 47 ter del rito.
Ricorrente 1 SRL in liquidazione, nella persona del Signor Rappresentante_1 , impugna l'Avviso di accertamento esecutivo in rettifica n. 5709, notificato in data 13 luglio 2025, avente ad oggetto la richiesta di imposta IMU 2021 calcolata su 12 mesi in acconto e saldo pe € 8.384,08.
La ricorrente chiede, previa sospensione, l'annullamento dell'atto perché destinataria del contributo a fondo perduto per emergenza Covid-19, disposto dall'art 1 commi 1 4 del Decreto-legge 41/2021, denominato
Decreto Sostegni.
Si è costituito il comune di Roma Capitale che in esito all'istanza di autotutela presentata e alla documentazione prodotta, ritenendo fondate le doglianze della controparte, ha emesso il provvedimento di annullamento totale Prot. n. QB/2025/719136 del 05/11/2025 dell'avviso di accertamento IMU 2021 così come sopra identificato.
Chiede che venga dichiarata l'estinzione del giudizio per cassata materia del contendere.
La Corte di Giustizia Tributaria, pertanto, stante la comunicazione di cui sopra ritiene che debba essere dichiarata l'estinzione del giudizio per cessata materia. Le spese seguono la soccombenza virtuale – non essendo state prospettate gravi ed eccezionali ragioni per la loro compensazione – e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria dichiara estinto il giudizio per cessata la materia del contendere.
Condanna il comune di Roma Capitale alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese processuali che liquida in complessivi euro 500,00, oltre ad accessori di legge.
Roma li, 29/01/2026
Il Relatore Il Presidente
DO De LI LO AR
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 39, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
MARTINELLI ANGELO, Presidente
DE ANGELIS GILDO, Relatore
BE ROBERTO, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 16028/2025 depositato il 05/11/2025
proposto da
Ricorrente 1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense, 131 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 5759 IMU 2021
a seguito di discussione
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
L'odierna udienza è stata fissata a seguito di istanza per la sospensione dell'atto impugnato ex art. 47 d.
Lgs.546/1992.
Ricorrendone i presupposti (nessuna delle parti ha dichiarato di voler proporre motivi aggiunti ovvero il regolamento di giurisdizione;
il contraddittorio è rituale), la presente sentenza viene redatta in forma semplificata ex art. 47 ter del rito.
Ricorrente 1 SRL in liquidazione, nella persona del Signor Rappresentante_1 , impugna l'Avviso di accertamento esecutivo in rettifica n. 5709, notificato in data 13 luglio 2025, avente ad oggetto la richiesta di imposta IMU 2021 calcolata su 12 mesi in acconto e saldo pe € 8.384,08.
La ricorrente chiede, previa sospensione, l'annullamento dell'atto perché destinataria del contributo a fondo perduto per emergenza Covid-19, disposto dall'art 1 commi 1 4 del Decreto-legge 41/2021, denominato
Decreto Sostegni.
Si è costituito il comune di Roma Capitale che in esito all'istanza di autotutela presentata e alla documentazione prodotta, ritenendo fondate le doglianze della controparte, ha emesso il provvedimento di annullamento totale Prot. n. QB/2025/719136 del 05/11/2025 dell'avviso di accertamento IMU 2021 così come sopra identificato.
Chiede che venga dichiarata l'estinzione del giudizio per cassata materia del contendere.
La Corte di Giustizia Tributaria, pertanto, stante la comunicazione di cui sopra ritiene che debba essere dichiarata l'estinzione del giudizio per cessata materia. Le spese seguono la soccombenza virtuale – non essendo state prospettate gravi ed eccezionali ragioni per la loro compensazione – e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria dichiara estinto il giudizio per cessata la materia del contendere.
Condanna il comune di Roma Capitale alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese processuali che liquida in complessivi euro 500,00, oltre ad accessori di legge.
Roma li, 29/01/2026
Il Relatore Il Presidente
DO De LI LO AR