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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 06/02/2025, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Cagliari
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati
Maria Luisa Scarpa PRESIDENTE RELATRICE
Donatella Aru CONSIGLIERA
Daniela Coinu CONSIGLIERA in esito all'udienza del 22 gennaio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di previdenza iscritta al n. 209 di RACL dell'anno 2020, proposta da
Parte_1
con sede in Roma, in persona del direttore regionale, nonché legale rappresentante pro tempore,
[...] rappresentato e difeso, in forza di procura generale alle liti conferita con rogito del notaio in data Per_1
05/04/2016, repertorio n. 12428, raccolta n. 6775), congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Luigi
Aragoni e Roberto Di Tucci, con domicilio eletto presso l'Avvocatura Regionale dell'Inail, in Cagliari, via
Nuoro n. 50
APPELLANTE
CONTRO
nato a [...] il [...], ivi residente, elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo Controparte_1 studio dell'Avv. Giovanni Cristian Melis, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata in calce al ricorso ex art. 442 c.p.c.
APPELLATO
Conclusioni:
Per l' appellante: Voglia la Corte “accogliere l'appello proposto nei termini e per gli effetti di cui alla superiore Pt_1 espositiva, previo rinnovo delle operazioni peritali, per l'effetto riformando la sentenza impugnata, e statuendo il rigetto del ricorso di primo grado, con vittoria delle spese del doppio grado.”
Per l'appellato: Voglia la Corte “1. Dichiarare inammissibile l'atto di appello. In subordine rigettare integralmente il proposto gravame siccome infondato in fatto ed in diritto, e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado;
2. In tutti i casi condannare l' al pagamento di spese, diritti e onorari del presente giudizio.” Pt_1
Svolgimento del processo
già titolare di indennizzo in rendita nella percentuale del 19% per esiti permanenti Controparte_1 Pt_1 di infortunio sul lavoro del 3.01.2007, confermato fino al mese di marzo 2013 e ridotto invece al 12% in pagina 1 di 7 occasione della revisione cui era stato sottoposto nel 2014, definita il 19 marzo 2014, aveva convenuto in giudizio l' davanti al Tribunale di Lanusei, in funzione di giudice del lavoro, al fine di ottenere Pt_1
l'accertamento di postumi permanenti nella maggiore misura almeno del 20% sin dalla data dell'infortunio e la condanna dell' al pagamento delle prestazioni dovute. Pt_1
A fondamento del ricorso aveva allegato di essere dipendente dell' , assegnato al cantiere di CP_2
Baunei, dove prestava la propria attività come operaio forestale e che in data 03/01/2007, mentre manovrava una pala nel cantiere, era rimasto vittima di un infortunio sul lavoro a causa di una scheggia metallica, con ruggine mista a terriccio che, staccatasi dalla pala, gli era finita all'interno dell'occhio destro causandogli una grave lesione (la diagnosi era stata di ulcere corneali).
L' accertava che aveva riportato, come conseguenza dell'infortunio denunciato dal datore di Pt_1 CP_1 lavoro, “un trauma corneale da corpo estraneo metallico in OD, con esito di leucoma corneale centrale paracentrale e riduzione del visus pari a 3-4/10”, definendo “la pratica riconoscendo al medesimo un indennizzo in rendita ed un grado di menomazione dell'integrità psicofisica del 19%, a decorrere dal 15.10.2007, con un coefficiente attribuito ex art. 13 Dlgs, 38/2000 e D.M. 12/07/2000 pari a 0,4”, riconfermato fino alla revisione del marzo del 2013.
A seguito dell'accertamento medico legale effettuato in occasione della revisione definita il 19.03.2014, gli aveva invece comunicato che il grado di menomazione dell'integrità psico-fisica assunto ai sensi degli artt.
13 D.Lgs 38/2000 era pari al 12%, con un coefficiente ex art 13 del medesimo decreto e del DM 12.07.2000 pari a zero, con conseguente perdita del diritto alla rendita.
Considerata la conferma del predetto giudizio negativo anche in sede di opposizione, il ricorrente, lamentando di essere afflitto da una sintomatologia più grave di quella accertata dall' si era trovato Pt_1 costretto ad agire in giudizio al fine di ottenere l'accertamento del maggior danno biologico e il riconoscimento delle relative prestazioni previdenziali.
A conforto della domanda il ricorrente aveva dedotto di presentare, ancora al momento attuale, i postumi del sinistro, i quali erano stati valutati dal medico INAS, Dott. , con certificato medico allegato Persona_2 all'opposizione amministrativa, in misura percentuale del 20%.
Si costituiva in giudizio l' il quale, richiamando la relazione medica redatta dal Dott. in Pt_1 Persona_3 occasione dell'accertamento effettuato in sede di revisione, aveva affermato di ritenere equa la valutazione del 12% ivi contenuta, fondata su un “esame oculistico eseguito in sede in data 16.01.2014.., dal quale risulta un visus naturale di 3-4/10 naturali senza miglioramento con correzione” perché in linea con l'apposita formula relativa al danno dell'apparato visivo di cui all'allegato 3 parte A del D.M. 12/07/2000 e aveva perciò chiesto il rigetto del ricorso.
*
Il Tribunale di Lanusei, in funzione di giudice del lavoro, istruita la causa con consulenza tecnica d'ufficio, con sentenza n. 16/2020 in data 3 marzo 2020, aveva accolto la domanda formulata da Controparte_1 aderendo alle valutazioni del CTU nominato, così statuendo: “accoglie il ricorso e dichiara la derivazione professionale delle patologie lamentate dall'odierno ricorrente, la quale hanno determinato un danno biologico del 16 %; condanna l' alla corresponsione della rendita prevista all'art 13 D. Lgs 38/2000 con decorrenza dal 16.1.2014; Pt_1 pagina 2 di 7 condanna parte resistente al pagamento delle spese di giudizio che si quantificano in euro 1800,00 oltre agli accessori di legge;
Pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico dell' .” Pt_1
Il consulente nominato aveva, infatti, premesso che il periziando, “di anni 57, operaio forestale, presentava già al momento della revisione della rendita - 16.01.2014 - deficit dell'acuità visiva per lontano, un deficit dell'adattamento, della percezione dei colori, esito di infortunio sul lavoro del 2007”, cui era conseguito “un danno biologico complessivo pari al 16%”, rilevando peraltro che “alla data dal 03.07.2018 e nell'attualità, grave deterioramento della funzione visiva in OD, ragionevolmente non in relazione causale col pregresso infortunio”.
E nel rispondere alle osservazioni presentate dai medici dell' che avevano contestato la percentuale di Pt_1 danno biologico riconosciuta nell'elaborato peritale, ritenendola non corretta sulla base del deficit visivo riscontrato in occasione della visita oculistica del 16.01.2014 che, come già sopra evidenziato, giustificava una percentuale del 12%, l'ausiliario aveva replicato rilevando che “le menomazioni dell'apparato visivo comprendono non solo il pregiudizio da deficit dell'acuità visiva (da vicino e da lontano), ma altresì i deficit del campo visivo (centrale
e periferico), dell'equilibrio oculomotorio, la acromatopsia – discromatopsia, etc.” e che “la valutazione del danno biologico da menomazioni dell'apparato visivo nella fattispecie, pertanto, deve essere effettuata complessivamente e non può essere riduttivamente compresa nel solo deficit dell'acuità visiva”.
Il risultato finale della perizia, aveva precisato il Tribunale, si era basato su un esame di più ampio spettro rispetto a quello condotto in sede di revisione e costituiva il risultato di un elaborato analiticamente sviluppato e logicamente argomentato, perciò ben utilizzabile ai fini della decisione.
Avverso la sentenza ha proposto appello l' cui ha resistito Pt_1 Controparte_1
Motivi della decisione
Con un unico motivo di doglianza l' che ha espressamente domandato il rinnovo delle operazioni Pt_1 peritali, ha censurato la sentenza perché carente nella motivazione ed errata in diritto in quanto basata su un mero richiamo, superficiale e acritico, dell'elaborato peritale, che non aveva adeguatamente considerato le controdeduzioni del consulente dell'istituto.
In particolare, l'appellante ha lamentato che l'ausiliario avesse risposto alle osservazioni formulate dal medico dell'istituto alla bozza dell'elaborato peritale, affermando che “le menomazioni dell'apparato visivo comprendono non solo il pregiudizio da deficit dell'acuità visiva (da vicino e da lontano), ma anche del campo visivo
(centrale e periferico), dell'equilibrio oculomotorio, la acromatopsia-discromatopsia, ecc.”, senza considerare che
“rappresentano oggetto di tutela esclusivamente le menomazioni in rapporto di causalità con l'evento traumatico Pt_1 tutelato”.
Per maggiore completezza, l'appellante ha fatto espresso rinvio alle deduzioni rassegnate dal proprio medico legale, il dott. nelle note allegate all'atto di appello, con le quali ha rilevato che “nella Persona_3 fattispecie risultava esclusivamente una lesione corneale, senza alcuna lesione a livello della retina o altri distretti Per_ anatomici di rilievo a livello oculare. Dall'esame obiettivo effettuato dalla dott.ssa del 16.01.2014 risulta infatti . .
.C.A. presente e limpida, iride trofica normo-reagente alla stimolazione luminosa, cristallino in situ, trasparente. Non lesioni F+ . . .
2. Su tali basi può costituire oggetto di valutazione a titolo di danno biologico permanente esclusivamente il deficit di acuità visiva”.
pagina 3 di 7 E poichè, ha continuato l'appellante, sulla base di quanto riscontrato in occasione della visita oculista effettuata preso la sede il 16.01.2014, era risultato un deficit visivo pari a 3-4/10 naturali senza Pt_1 miglioramento con lenti e, secondo la tabella ex DM 38/2000, per un visus residuo di 4/10 va attribuito un grado di danno biologico pari a 9% mentre per un visus residuo pari a 3/10 va riconosciuto un punteggio pari a 14%, la media risultava essere 11,5% che, arrotondata per eccesso, portava al valore del 12% come regolarmente riconosciuto dall' . Pt_1
Ha, inoltre, aggiunto l'appellante, che la visita oculistica fatta in occasione della revisione risaliva al mese di gennaio 2014, mentre il CTU aveva visitato l'assistito nel febbraio 2018.
Erroneamente, pertanto, l'ausiliario aveva valutato aggravamenti non pertinenti all'evento traumatico tutelato e quindi non correlabili causalmente con esso, che non possono, per legge, costituire oggetto di valutazione Pt_1
Nè poteva infine trascurarsi, avuto riguardo alla valutazione del danno biologico contestata dal medico dell'istituto, che le tabelle utilizzate per valutare il danno in ipotesi quali quella di specie sono obbligatorie e che il loro mancato rispetto concretizza una violazione di legge, in ragione del richiamo operato dall'art. 13
D. lg. n. 38 del 2000.
*
Poiché i motivi d'appello, con i quali sono stati ammissibilmente dedotti specifici vizi di motivazione e specifici errori di diritto, hanno investito anche questioni di carattere medico legale, la Corte ha ritenuto necessario rinnovare la consulenza, che ha affidato al Prof. , direttore della Clinica Controparte_3
Oculistica dell'Università di Cagliari, esperto oculista già noto al Collegio, cui ha domandato di accertare quali lesioni avesse riportato il come conseguenza diretta dell'infortunio occorsogli il 03/01/2007” e quali CP_1 lesioni dipendessero, invece, “da altri fattori”, nonché di quantificare solo per le prime “il danno biologico al mese di marzo 2014 ed all'attualità in base alla tabella contenuta nel DM 12 luglio 2000”.
Il CTU nominato, che ha sottoposto a visita oculistica il periziando, partendo dall'esame obiettivo oculare e dalle risultanze degli esami strumentali praticati, ha ritenuto che avesse riportato, come CP_1 conseguenza diretta dell'infortunio occorsogli in data 03/01/2007, nell'occhio destro una “opacizzazione
(leucoma) corneale centrale e paracentrale”, specificando che “tale opacizzazione corneale ha provocato una riduzione dell'acutezza visiva ed una sintomatologia di abbagliamento alla luce diurna ed artificiale.”
E nel dettaglio l'ausiliario ha spiegato che, a seguito del predetto infortunio, “causato dall'impatto di una scheggia metallica contro l'occhio destro del periziando, si è verificata una ferita corneale superficiale, che si è successivamente cicatrizzata con la formazione di un leucoma (opacità corneale), aggiungendo che “tale leucoma corneale dava luogo, oltre ad una riduzione del visus centrale, anche a distorsione delle immagini ed era causa di abbagliamento alla luce diurna ed alla luce artificiale (fotofobia) e ad attenuazione della percezione dei colori
(discromatopsia)” ed evidenziando che “la fotofobia rappresenta un sintomo visivo di frequente osservazione nella patologia corneale”.
Perciò, ha specificato l'ausiliario, aveva ritenuto opportuno valutare non solo la riduzione funzionale visiva conseguente alla presenza del leucoma corneale centrale, esito della ferita corneale, che effettivamente aveva pagina 4 di 7 una quantificazione tabellare del 12%, ma anche la fotofobia, in quanto menomazione visiva accessoria rilevante, in rapporto di causalità con l'evento traumatico tutelato, nella misura del 2%, al contrario escludendo che la riferita riduzione del senso cromatico e del campo visivo fosse adeguatamente documentata nelle certificazioni di riferimento, non essendo più valutabile al momento delle operazioni peritali, a causa della sovrapposizione di patologie oculari non collegate con l'infortunio sul lavoro.
Ha, quindi, concluso riconoscendo, per la riduzione dell'acutezza visiva conseguente alla presenza del della opacizzazione (leucoma) corneale centrale e paracentrale esito della ferita corneale, ritenuta conseguenza diretta dell'infortunio del 3 gennaio 2007, un danno biologico del 12% e, per la fotofobia, quale menomazione visiva accessoria rilevante, l'ulteriore percentuale del 2% rispetto a quanto già riconosciuto dall'istituto al momento della revisione, valutando quindi l'esistenza, al mese di marzo 2014, quando aveva avuto termine la revisione, come anche all'attualità, in base alla tabella contenuta nel DM 12 luglio 2000, di “un danno biologico complessivo nella misura del 14%, inteso come danno concorrente”.
Ha, invece, ritenuto dipendenti da altri fattori le seguenti lesioni riscontrate sul periziando: “ Nel luglio 2018 episodio di perdita completa del visus di OD per emovitreo e presunta rottura retinica;
alla data 13.09.2018 nella visita
CTU (Centro Oculistico, Cagliari: dott.ssa ) viene riscontrato in OD 'conta dita incerto a un metro, Persona_5 marcato pallore papillare, trombosi arteriosa retinica della branca supero temporale, residuo perimetrico pari al 68.5% con danno perimetrico localizzato nell'emicampo dx, pev con tracciato marcatamente ipovoltato in ampiezza e ritardato in latenza. Opacità centrale e paracentrale'. 3) “Alla data della presente CTU, OD cataratta totale, fundus non esplorabile, visus percezione luce”.
Le conclusioni rassegnate dal consulente sono state ribadite con esaustiva motivazione anche all'esito dei rilievi critici formulati dalla difesa dell'istituto assicuratore.
Il consulente dell' che pure ha ritenuto di concordare con il perito in riferimento alla circostanza che il Pt_1 leucoma corneale desse luogo, oltre ad una riduzione del visus centrale, anche a distorsione delle immagini,
e fosse causa di abbagliamento alla luce diurna ed alla luce artificiale (fotofobia), aveva tuttavia sottolineato che, poiché tale sintomo (fotofobia) pareva emerso di recente, sarebbe stato opportuno far decorrere il riconoscimento del complessivo danno biologico riscontrato, peraltro correttamente quantificato nella percentuale di 14%, da un momento successivo all'epoca della revisione amministrativa oggetto del procedimento.
A tali osservazioni, infatti, l'ausiliario ha risposto rilevando di dover esprimere “notevole perplessità riguardo al fatto che la fotofobia fosse emersa recentemente”, trattandosi di sintomo riferito dal paziente come comparso precocemente dopo la ferita corneale avvenuta il 3 gennaio 2007 e di circostanza anamnestica presente anche nella relazione del primo consulente tecnico d'ufficio, il dottor , Persona_6 del 15 settembre 2018.
Ha poi aggiunto che “d'altra parte, la ferita corneale, la successiva cicatrizzazione della ferita rappresentata dalla comparsa del leucoma corneale, e la distorsione delle immagini dovuta alla irregolarità della superficie corneale, sono tutti elementi che sia singolarmente, sia in associazione, notoriamente sono accompagnati da fotofobia, e rappresentano quindi elementi oggettivi coerenti e congrui per sostanziare la comparsa precoce della fotofobia, collocandola pagina 5 di 7 temporalmente subito dopo l'evento infortunistico” e di non poter di conseguenza ritenere opportuno far decorrere la percentuale di invalidità del 14% da un momento successivo all'epoca della revisione amministrativa oggetto del procedimento, ovvero al mese di marzo 2014, quando la revisione si era conclusa.
E da tali conclusioni - con le quali l'ausiliario ha anche ben spiegato le ragioni per le quali si è discostato dalla valutazione del dott. , nominato dal primo giudice, nella parte in cui non ha attribuito rilievo Per_7 alla riferita riduzione del senso cromatico - che devono essere condivise in quanto esenti da vizi logici e basate sulle nozioni correnti della scienza medica e sui necessari esami strumentali, nonché sull'evidenza clinica direttamente riscontrata, il collegio non intende quindi discostarsi, tanto più che l appellante, che Pt_1 le ha sostanzialmente condivise, dopo il deposito della relazione definitiva, non ha ritenuto di dover ribadire ulteriori censure in merito alla contestata decorrenza.
Né l'appellante ha formulato osservazione alcuna nel corso delle operazioni peritali, essendosi limitato a rilevare, del tutto genericamente, nelle conclusioni riportate nelle ultime note di trattazione scritta, di voler contestare le conclusioni dell'elaborato peritale “laddove difformi dal proprio atto difensivo e dalle risultanze della
CTU di primo grado, che ha analizzato la fattispecie con maggior criterio anamnestico e diagnostico”, senza affatto specificare eventuali vizi nel ragionamento dell'esperto specialista ausiliario nominato dalla Corte, rilevanti sotto il profilo medico-legale.
Alla luce di tali risultanze l'appello formulato dall' va in parte accolto. Pt_1
La sentenza impugnata va, quindi, riformata, accogliendo per quanto di ragione il ricorso proposto da il 18 marzo 2017 e dichiarando che egli, in conseguenza dell'infortunio sul lavoro Controparte_1 occorsogli il 3 gennaio 2007, ha riportato in OD “una opacizzazione (leucoma) corneale centrale e paracentrale..che ha provocato una riduzione dell'acutezza visiva, ed una sintomatologia di abbagliamento alla luce diurna ed artificiale”, dal quale è derivato un danno biologico permanente quantificabile, al momento della revisione definita il 19 marzo 2014, nella misura complessiva del 14% e ha quindi diritto di percepire, da tale data, il conseguente indennizzo in capitale nella superiore misura del 14%, rispetto a quella del 12% riconosciuta dall' Pt_1
L' va, quindi, condannato alla corresponsione del predetto indennizzo in capitale in favore di Pt_1 CP_1 nella misura del 14%, in luogo di quella del 12% riconosciuta, dalla data della revisione del 19
[...] marzo 2014 e al pagamento delle somme dovute, detratto quanto già corrisposto per il medesimo titolo nel medesimo periodo, oltre accessori come per legge.
Quanto alle spese dei due gradi del giudizio, tenuto conto del parziale accoglimento della domanda formulata da nel giudizio di primo grado e del parziale accoglimento dei motivi di appello CP_1 formulati dall nonché del complessivo andamento della lite, appare giustificato compensarle nella Pt_1 misura della metà tra le parti.
Le stesse, per la metà residua, seguono la soccombenza e vanno perciò liquidate in favore di che è CP_1 risultato comunque in parte vittorioso, calcolate come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55 del 2014 con le successive modifiche, utilizzando la tabella per le controversie in materia previdenziale per il giudizio di primo grado e la tabella per i giudizi innanzi alla Corte di Appello per questo grado del giudizio, applicando pagina 6 di 7 i valori in ciascuna tabella previsti per le quattro fasi del giudizio (in entrambi i gradi vi è stata la fase istruttoria dato che sono stati disposti accertamenti peritali) nello scaglione di valore da 5.200,01 a € 26.000,00 euro (valore dichiarato e accertato della controversia), calcolati sui minimi in ragione della reale complessità della controversia e degli adempimenti non complessi dalla medesima richiesti.
Restano, invece, definitivamente a carico dell le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate Pt_1 provvisoriamente a suo carico.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando:
a parziale accoglimento dell'appello proposto dall avverso la sentenza del Tribunale di Lanusei, in Pt_1 funzione di giudice del lavoro, n. 16/2020, pubblicata il giorno 03/03/2020 e, in riforma della stessa, dichiara che come conseguenza di infortunio sul lavoro occorsogli in data 03/01/2007, ha Controparte_1 riportato nell'occhio destro “una opacizzazione (leucoma) corneale centrale e paracentrale”, che ha provocato “una riduzione dell'acutezza visiva ed una sintomatologia di abbagliamento alla luce diurna ed artificiale”, da cui è derivato un danno biologico quantificabile nella misura del 14% dalla data della revisione del mese di marzo
2014 e ha di conseguenza, da tale data, diritto alla corresponsione del previsto indennizzo in capitale di legge, detratto quanto già percepito con il medesimo titolo nel medesimo periodo, oltre maggior misura tra interessi e rivalutazione come per legge.
Dichiara compensate per metà tra le parti le spese dei due gradi del giudizio e condanna l alla rifusione Pt_1 della restante metà in favore di che liquida, quanto al giudizio di primo grado, in Controparte_1 complessivi 1.347,75 euro e, quanto al giudizio di appello, in complessivi 1.452,25, oltre spese forfettarie al
15% e accessori dovuti per legge.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già provvisoriamente Pt_1 liquidate a suo carico con separato decreto.
Cagliari, 6 febbraio 2025
La Presidente del Collegio
Maria Luisa Scarpa
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