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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. IV, sentenza 22/01/2026, n. 188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 188 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 188/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 4, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale:
ROLLERO GIOVANNI BATTISTA, Presidente e Relatore DI MARIO ALBERTO, Giudice MONFREDI MARIANTONIETTA, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3715/2024 depositato il 17/12/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano - Via Dei Missaglia, 97 20142 Milano MI
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
IS P.IVA_2 S.r.l. -
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4 Difensore_5 CF_Difensore_5 -
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4014/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 6 e pubblicata il 15/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2021/001/SC/000003375/0/001 REGISTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 128/2026 depositato il 20/01/2026
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale I di Milano ha comunicato di aver raggiunto un accordo conciliativo con la contribuente Resistente_1 in relazione alla controversia per cui è causa.
Ha dato atto l'Ufficio che l'accordo conciliativo non è stato sottoscritto dalla coobbligata SR IS , osservando che tale circostanza non pregiudica la possibilità di definire conciliativamente il contenzioso, dal momento che la Resistente_1 ha già pagato quanto richiesto dall'Ufficio con l'originario avviso di liquidazione a suo tempo impugnato, così che l'Agenzia delle Entrate nulla ha da pretendere dall'altra società IS SR.
P.Q.M.
Il Collegio dichiara cessata la materia del contendere ed estinto il procedimento.
Così deciso in Milano, il 19/1/2026
G.B. Rollero – pres. est.
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 4, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale:
ROLLERO GIOVANNI BATTISTA, Presidente e Relatore DI MARIO ALBERTO, Giudice MONFREDI MARIANTONIETTA, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3715/2024 depositato il 17/12/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano - Via Dei Missaglia, 97 20142 Milano MI
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
IS P.IVA_2 S.r.l. -
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4 Difensore_5 CF_Difensore_5 -
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4014/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 6 e pubblicata il 15/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2021/001/SC/000003375/0/001 REGISTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 128/2026 depositato il 20/01/2026
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale I di Milano ha comunicato di aver raggiunto un accordo conciliativo con la contribuente Resistente_1 in relazione alla controversia per cui è causa.
Ha dato atto l'Ufficio che l'accordo conciliativo non è stato sottoscritto dalla coobbligata SR IS , osservando che tale circostanza non pregiudica la possibilità di definire conciliativamente il contenzioso, dal momento che la Resistente_1 ha già pagato quanto richiesto dall'Ufficio con l'originario avviso di liquidazione a suo tempo impugnato, così che l'Agenzia delle Entrate nulla ha da pretendere dall'altra società IS SR.
P.Q.M.
Il Collegio dichiara cessata la materia del contendere ed estinto il procedimento.
Così deciso in Milano, il 19/1/2026
G.B. Rollero – pres. est.