TRIB
Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 11/12/2025, n. 4523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4523 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
III^ SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Bari, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice dott.ssa IS NO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta nel Registro Generale affari contenziosi del Tribunale
Ordinario di Bari, per l'anno 2019 sotto il numero d'ordine 10314, avente ad oggetto:
“Responsabilità professionale”
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Livio Faillace in virtù di mandato in Parte_1 calce al ricorso;
-ricorrente-
CONTRO
e in persona del legale rappresentate p.t., Controparte_1 Controparte_2 rappresentata e difesa dall' avv. Francesco Iudice in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
-resistente-
NONCHE' CONTRO
, in persona del legale rappresentante pt, , rappresentata e difesa Controparte_3 dall'avv. Andrea Pezzuto, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione del terzo.
-terza chiamata-
///
Conclusioni: come rassegnate dalle parti per l'udienza dell' 11.09.2025 celebrata in modalità cartolare ex art. 127 ter cpc.
FATTO e DIRITTO 1.Con ricorso ex art. 702 bis cpc depositato in data 16.07.2019 presso il Tribunale di Bari,
ha chiesto che il giudice, previa rinnovazione della ctu, accertasse e Parte_1 dichiarasse la responsabilità in solido della clinica e di , Controparte_2 Controparte_1 quale medico e direttore sanitario, per i danni arrecatile a seguito di un intervento dagli stessi svolto, quindi li condannasse al relativo risarcimento .
1.
1. Ha esposto la ricorrente che:
-nel mese di marzo del 2014 ella si era recata nel centro specializzato in CP_2
Conversano per risolvere alcune problematiche dentarie;
-rilevata a mezzo OPT un'avanzata parodontite ,le era stato proposto un trattamento consistente in bonifica della cavità orale, successiva apposizione di nn. 6 impianti nell'arcata superiore e nn. 5 nell'arcata inferiore nonché due protesi fisse per un costo complessivo preventivato di € 24.000,00;
-compiuto l'intervento in data 15.05.2014, dopo qualche tempo la protesi fissa superiore si era rotta tanto da doversi recare in Conversano per le riparazioni (da Castrovillari -CS-luogo di residenza);
-rilevata l'inadeguatezza dell'intervento , in data 25.07.2018 aveva depositato ricorso per ATP
a cui era seguito l'espletamento di una perizia affetta, tuttavia, da gravi omissioni e vizi.
1.
2. Sulla base di tali premesse ha adito l'autorità giudiziaria formulando le conclusioni di cui sopra.
2. Con decreto del 30.07.2019 è stata fissata l'udienza di comparizione delle parti.
3. Si sono costituiti in giudizio il e la chiedendo preliminarmente CP_1 Controparte_2
l'autorizzazione alla chiamata in causa delle quale compagnia assicuratrice Controparte_3 degli stessi nonché, nel merito, il rigetto dell'avversa domanda con riconoscimento del solo obbligo alla sostituzione della protesi superiore per un importo di € 6100,00 ovvero con rifusione di detto importo e del costo dell'impianto non inserito nell'arcata inferiore, pur contemplato nel preventivo per € 1300,00, con manleva da parte della predetta compagnia.
4. Si è costituita chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda o, Controparte_3 comunque, la riduzione del risarcimento nei limiti di applicabilità della polizza e del massimale nonchè della franchigia.
5. All'udienza del 5.11.2020 è stato disposto il mutamento del rito e l'acquisizione del fascicolo del giudizio ex art. 696 bis cpc.
6. Concessi i termini per le memorie di cui all'art. 183 co 6 cpc , con ordinanza dell'1.04.2021 è stata disposta un'integrazione della ctu.
7. All'esito del deposito della relazione, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni.
pag. 2/8 8. Dopo alcuni rinvii dovuti ad esigenze dell'ufficio, all'udienza dell'11.09.2025 la causa è stata riservata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 cpc.
///
9.Preliminarmente va detto che, in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale del medico ( laddove quest'ultima assuma i connotati di una responsabilità contrattuale), ai fini del riparto dell'onere probatorio, l'attore, vale a dire il paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del rapporto contrattuale e l'insorgenza, o l'aggravamento, della patologia, allegando l'inadempimento del debitore astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato.
Di contro, grava a carico del convenuto debitore l'onere di dimostrare l'assenza di un inadempimento ovvero che, pur esistendo, quest'ultimo non è eziologicamente rilevante.
10.E', pertanto, alla luce di tali principi che va esaminata la domanda della ricorrente.
10.1.Ella assume che l'esecuzione dell'intervento svolto dai resistenti ( e Controparte_2 [...]
nella qualità di medico e direttore sanitario della predetta struttura) sarebbe stato CP_1 caratterizzato da numerose inesattezze che le avrebbero arrecato danni patrimoniali e non patrimoniali.
Nello specifico, compiuto l'intervento in data 15.05.2014, dopo qualche tempo la protesi fissa superiore si era rotta, tanto da doversi ella recare in Conversano per le riparazioni (da
Castrovillari -CS-luogo di residenza), inoltre, nell'arcata inferiore, le era stato montato un impianto in meno rispetto a quanto concordato e pagato.
Assume, infine , che aveva prestato un consenso generico e privo di adeguate informazioni tanto da essere di fatto inesistente.
10.2. Sostiene, di contro, parte resistente (confortata in questo dall'esito delle ctu ) che il lavoro sarebbe stato svolto in conformità alle leges artis e che l'unico danno risarcibile sarebbe quello correlato alla necessità di rifacimento della protesi superiore comportante solo un inestetismo ma non anche un deficit funzionale.
10.3. Ebbene, a fronte delle allegazioni di inadempimento e danno da parte della , le Parte_1 emergenze istruttorie hanno smentito la maggior parte dei suoi assunti.
10.4.Occorre partire dalla ctu svolta in sede di giudizio ex art. 696 bis cpc.
In tale sede, al collegio peritale è stato chiesto, innanzitutto, di soffermarsi sulla scelta dei trattamenti , specificando le utilità ed i rischi dell'intervento, se il trattamento era adeguato rispetto ai rimedi comunemente praticati secondo la migliore scienza ed esperienza medico - chirurgica del tempo, avuto riguardo alla correttezza della diagnosi.
In merito all'esecuzione dei trattamenti è stato chiesto se essi siano stati conformi alle buone pratiche ovvero, in caso di risposta negativa, quali fossero le cause della difettosa esecuzione e le eventuali difficoltà.
pag. 3/8 Infine il collegio peritale è stato chiamato ad accertare il rapporto causale tra l'operato dei resistenti e l'evento nonché ad esprimere una valutazione dell'eventuale danno da inabilità
(totale o parziale) ovvero da esiti permanenti e, da ultimo, sull'adeguatezza del consenso.
Ciò detto, quanto alla scelta del trattamento i consulenti ne hanno evidenziato l'adeguatezza rispetto alla diagnosi, correttamente formulata.
Invero la presentava una condizione di “edentulia” determinata dalla necessità di Parte_1 eliminare gli elementi dentali residui a fronte di una importante problematica parodontale.
Le era stata applicata ,pertanto, una protesi totale del tipo “Toronto bridge” su impianto osteointegrato (tale manufatto, secondo i ccttuu, presenta , da un lato, il vantaggio di una maggiore stabilità ed un minor ingombro sul palato e può essere immediatamente montata e, dall'altro, lo svantaggio dell'accumulo di placca con conseguente necessità di accurata igiene orale, quotidiana e professionale).
Quanto all'esecuzione, altrettanto affermativa è la risposta dei consulenti dell'ufficio.
Essi, invero, hanno riconosciuto che il trattamento è stato eseguito in conformità alle metodiche stabilite dalla comunità scientifica.
L'unico dato negativo che i consulenti hanno, invece, rilevato è la difettosa esecuzione della componente protesica superiore correlata a difetti del materiale del rivestimento in resina che, unitamente ad una condizione di errato bilanciamento occlusale tra le due arcate, aveva determinato la lesione del manufatto in alcuni punti.
Verificata, quindi, l'assenza di lesioni ossee perimplantari o sinusali il collegio peritale ha escluso l'esistenza di inabilità temporanea ovvero di esiti permanenti residuando soltanto il danno patrimoniale per il rifacimento della protesi superiore danneggiata (pari ad € 4800,00) nonché il rimborso del costo di un impianto a vite inferiore mai inserito (€ 1300,00).
Da ultimo, i ccttuu hanno riconosciuto l'adeguatezza e completezza del consenso raccolto per iscritto dalla paziente.
10.5.Orbene, le risultanze raggiute in sede di procedimento ex art. 696 cpc sono state sostanzialmente confermate anche nel presente giudizio dove, su sollecitazione della ricorrente, si è proceduto ad un'integrazione degli accertamenti peritali con particolare riguardo all'effettivo aggravamento della condizione dentaria della e all'eventuale Parte_1 configurazione di un'inabilità temporanea ovvero postumi permanenti.
Il collegio peritale ha premesso che l'intervento eseguito sulla paziente presupponeva un'accurata igiene orale (giornaliera e professionale) che è mancata tanto è vero che, a parte l'ammissione sul punto da parte della donna, essi hanno accertato una gengivite estesa con accumulo di placca tanto da sottolineare il rischio che, nel caso in cui non si fosse provveduto alla corretta detersione della protesi , la attuale mucosite si sarebbe potuta evolvere in perimplantite .
Ciò premesso, essi hanno nuovamente escluso l'esistenza di postumi invalidanti e di periodi di inabilità (totale né parziale) limitandosi a dare atto della mera rottura di ulteriori rivestimenti pag. 4/8 in resina sia sull'arcata superiore che su quella inferiore con conseguente configurazione di un danno patrimoniale.
10.6.Ebbene, le conclusioni raggiunte sia nella prima che nella seconda consulenza sono pienamente utilizzabili dalla scrivente per la valutazione del caso specifico.
Non meritano accoglimento le plurime doglianze effettuate dalla nei confronti dei Parte_1 due elaborati avendo gli ausiliari del giudice risposto in maniera esaustiva , ed adeguatamente supportata, a tutti i quesiti postigli.
Con particolare riferimento all'esistenza di postumi invalidanti ovvero di una situazione di inabilità temporanea, i ccttuu ne hanno motivatamente escluso la configurazione sottolineando come nessuna menomazione dell'integrità psico fisica , definitiva ovvero momentanea, si fosse configurata in capo alla paziente.
E' opportuno richiamare anche le considerazioni svolte dagli ausiliari in merito all'asserito disturbo depressivo (che troverebbe fondamento in un solo certificato del CSM dell'1.07.19), inidoneo, tuttavia, ad assumere dignità di vero e proprio danno non patrimoniale in assenza di prova circa la condizione di menomazione dell'integrità psichica causalmente derivante dall'intervento sotto esame.
Né possono trovare accoglimento le doglianze circa l'inopportunità di nominare (nel presente giudizio) i medesimi ccttuu già interessati nella fase stragiudiziale non essendo ivi emersi vizi di nullità della ctu.
10.6. Sulla scorta degli elementi istruttori raccolti, può , quindi, concludersi che la domanda della possa accogliersi solo parzialmente. Parte_1
Rinviando nel dettaglio alle ctu, può dirsi che il trattamento praticato dalla parte resistente era adeguato tuttavia vi è stato un inesatto adempimento della prestazione nella fase del montaggio.
Si è rilevato, infatti, dai ccttuu che la difettosa esecuzione della componente protesica superiore e la difettosità dei materiali del rivestimento estetico in resina, “ unitamente ad una condizione di errato bilanciamento occlusale tra le due arcate , hanno determinato le ripetute lesioni del manufatto in zona 21,24,14” (pag. 19, punto 2 b della prima relazione) ed ancora che “La signora presenta aggravamenti relativi ad ulteriori rotture dei Parte_1 rivestimenti estetici protesici , attualmente visibili sia sul manufatto superiore (…) che inferiore
(…) riconducibili ad una condizione di sovraccarico occlusale derivata dalla scorretta progettazione ed esecuzione della protesi (pag. 14 seconda consulenza)
Infatti il collegio peritale, nel presente giudizio, conclude che “(…) si ritiene, invece, non adeguata la finalizzazione della fase protesica relativamente all'aspetto occlusale ( …) : le precoci e ripetute rotture nel rivestimento estetico del manufatto superiore definitivo , dichiarate dalla periziata in corso di anamnesi e poi rilevate unitamente ai precontatti in zona frontale durante l'esame obiettivo odontostomatologico (eseguito nelle operazioni peritali del
22.01.2019) sono segni patognomonici di sovraccarico occlusale. Le successive ed ulteriori rotture nel rivestimento estetico in arcata superiore , accompagnate da nuove fratture in pag. 5/8 arcata inferiore (osservate nelle operazioni peritali del 26.5.2021), sono la conferma della sopradescritta condizione di sbilanciamento occlusale.
Ebbene, all' inadempimento collegato alla qualità della protesi fornita (di cui risponde la struttura, salvo poi rivalersi in altra sede verso il produttore) e alla non perfetta valutazione dell'occlusione delle due arcate sono, tuttavia, conseguiti solo danni patrimoniali e non anche danni non patrimoniali , peraltro genericamente allegati e non provati .
I danni patrimoniali ammontano ad € 9.600,00 (pari al costo sostenuto per le protesi superiori ed inferiori) , oltre ad € 1.300,00 (costo dell'impianto non montato) ed € 500,00 per togliere gli impianti in zona 11 e 21.
Vanno, inoltre, conteggiate le spese sostenute in fase stragiudiziale e pari ad € 1433,00 come documentate dalla ricorrente (all. 14 fasc. ATP e al. 8 proc. n. 10314/19) .
Ne deriva un danno patrimoniale complessivo pari ad € 12.833,00.
Nulla può, invece, riconoscersi per le spese sostenute per i viaggi dalla Calabria in assenza di documentazione.
11.Posto che il risarcimento dei predetti danni va posto a carico del dott. e della CP_1
,in solido tra loro, occorre soffermarsi sulla garanzia da essi invocata nei Controparte_4 confronti delle . Controparte_3
Vengono in rilievo due polizze.
La prima è quella stipulata dalla struttura per la responsabilità civile verso terzi (polizza n.
291604316) e la seconda quella stipulata dal (polizza n. 0231604146). CP_1
La polizza per la copertura delle spese legali e peritali (n. 311604146) non è stata prodotta in atti) sicchè essa non può essere presa in considerazione.
Ciò detto, i resistenti in virtù della garanzia stipulata hanno diritto ad essere manlevati delle somme che siano eventualmente condannati a pagare in favore dei terzi a titolo risarcitorio.
Non è condivisibile la tesi della compagnia secondo cui la garanzia non opera poichè la polizza riguarderebbe il rischio di restituzione del compenso da parte della struttura anziché il risarcimento di un danno.
Si osserva, invece, da parte della scrivente che la restituzione di quanto corrisposto dalla per il lavoro non eseguito in maniera esatta rappresenta il danno patrimoniale Parte_1 subito.
La circostanza che nella presente vicenda non siano residuati postumi invalidanti ovvero periodi di inabilità non esclude che i resistenti debbano risarcire alla ricorrente i danni economici da essa subiti , e posti in correlazione causale con la loro condotta.
Di conseguenza la compagnia dovrà tenere indenni i resistenti di quanto da essi corrisposto.
pag. 6/8 12. Sulla base di tutte le suesposte ragioni le spese del presente giudizio possono essere poste a carico della resistente per metà e compensate per l'altra metà in ragione del parziale accoglimento della domanda.
Esse vengono liquidate ex dm 55/14 e succ. modd. nei parametri delle cause di valore da €
5200,01 ad € 26.000,00 (criterio del decisum- cfr. Cassazione civile sez. III, 26/08/2025,
n.23875) nei medi per le prime tre fasi e minima per la quarta, tenuto conto della bassa complessità e dell'attività svolta.
Le spese del procedimento ex art. 696 bis cpc vanno poste anch'esse per metà a carico della ricorrente e compensate per l'altra metà.
Esse vengono liquidate ex dm 55/14 nei parametri medi delle cause di valore da € 5200,01 ad
€ 26.000,00.
Le spese tra i resistenti e la terza chiamata possono essere compensate.
Le spese di entrambe le ctu vanno suddivise per metà ciascuno.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Bari, Terza sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente decidendo sulla domanda avanzata da nella causa n. RG Parte_1
10314/2019 , ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
-accoglie parzialmente la domanda di e, per l'effetto, condanna Parte_1 [...]
e la , in solido tra loro, al pagamento in suo favore della somma CP_1 Controparte_2 di € 12.833,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre interessi in misura legale sino al soddisfo, per le ragioni di cui in parte motiva;
- rigetta ogni altra domanda della ricorrente;
- condanna le , in persona del legale rappresentante pt, a mantenere Controparte_3 indenne i resistenti di quanto da essi corrisposto a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subito dalla ricorrente;
-pone definitivamente le spese di ctu a carico della ricorrente e delle resistenti per metà ciascuno;
-liquida le spese del presente giudizio in € 259,oo per esborsi ed € 4227,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge, condannando i resistenti in solido al pagamento della metà in favore della ricorrente, rimanendo compensata l'altra metà;
-liquida le spese del giudizio ex art. 696 bis cpc in € 259,oo per esborsi ed € 2225,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge, condannando i resistenti in solido al pagamento della metà, rimanendo compensata l'altra metà;
- compensa le spese di lite nei rapporti tra i resistenti e la terza chiamata.
pag. 7/8 Manda alla cancelleria per i propri adempimenti.
Così deciso in Bari il 5.12.2025
pag. 8/8
Il giudice
IS NO