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Sentenza 20 settembre 2025
Sentenza 20 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/09/2025, n. 3079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3079 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza
composta dai signori:
1. Dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente rel.
2. Dr.ssa Rosa B. Cristofano Consigliere
3. Dr.ssa Laura Scarlatelli Consigliere
All'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio, all'udienza del 11 Settembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. 3404/2024 R.G vertente
TRA
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avvocato Parte_1 C.F._1
Vincenzo RUSSO C.F. del Foro di Santa Maria Capua Vetere e C.F._2 presso il di lui studio in Recale alla Via Gibuti n.2 elettivamente domiciliato. Il sottoscritto difensore espressamente dichiara di voler ricevere le comunicazioni e gli avvisi al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: ; Email_1
- Appellante
CONTRO
(C.F. e P.IVA rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
Filippo Zazzera (C.F. – P.E.C. C.F._3
) del Foro di Roma, ed elettivamente domiciliata Email_2 presso lo Studio di quest'ultimo (LMCA – Studio Legale), sito in Roma, alla Via Ovidio 32.
- Appellato / Appellante in via incidentale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso questa Corte in data 18.12.2024, , ha Parte_1 proposto appello avverso la sentenza del G.L. del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 2380/2024, pubbl. il 31.10.2024, che aveva accolto la sua domanda limitatamente alla somma di € 446,26 quale differenza di indennità di risoluzione del rapporto (FIRR) e, in accoglimento della domanda riconvenzionale della società lo Controparte_1 aveva condannato al risarcimento del danno pari ad euro 69.370,59, oltre interessi e
1 rivalutazione, nonché al pagamento parziale delle spese di lite, rigettando per il resto le sue pretese.
L'appellante, già agente di commercio della società appellata dal 2006 al 2018, aveva domandato in primo grado, previo accertamento di giusta causa di recesso, il riconoscimento del proprio diritto a percepire complessivi euro 99.080,74 a titolo di provvigioni maturate e non corrisposte, indennità sostitutiva del preavviso, indennità di risoluzione del rapporto (FIRR), indennità suppletiva di clientela e indennità meritocratica, oltre al risarcimento di danni non patrimoniali per asserito pregiudizio psico-fisico pari ad € 6.722,90.
La sentenza impugnata ha invece ritenuto provata, sulla base delle risultanze documentali e testimoniali, l'utilizzazione da parte del di un difetto di Parte_1 programmazione “cd. bug” del sistema informatico aziendale “Copernico” al fine di praticare condizioni di vendita anomale attraverso l'assegnazione indebita di omaggi, così determinando un danno patrimoniale alla società.
Con il presente gravame, l'appellante deduce plurimi motivi di censura avverso la decisione di prime cure lamentando un'erronea e contraddittoria valutazione delle prove testimoniali e documentali. Contesta, in particolare, l'attribuzione di responsabilità per fatti a lui estranei, evidenziando la mancata comunicazione da parte dell'azienda del malfunzionamento del sistema, la tardività delle contestazioni mossegli e l'assenza di prova certa circa l'utilizzo doloso del bug. Chiede, pertanto, la riforma integrale della sentenza, il rigetto della domanda riconvenzionale della controparte e l'accoglimento delle proprie originarie pretese economiche, con conseguente condanna della società appellata al pagamento delle somme rivendicate nonché al risarcimento dei danni non patrimoniali.
Instaurato ritualmente il contradditorio si è costituita la società Controparte_1 che ha chiesto il rigetto dell'impugnazione, e ha proposto appello incidentale chiedendo la riforma parziale della sentenza di primo grado nella parte in cui ha quantificato in euro 69.370,59, e non nell'intero importo di euro 89.836,12, il danno derivante dalla condotta dell'agente. La società resistente ha ribadito la piena prova del comportamento illecito dell'appellante, documentato dalle schermate del sistema “Copernico” e dalle testimonianze escusse, che hanno confermato la manipolazione reiterata degli ordini e l'indebita attribuzione di omaggi per i clienti nella zona affidata a . Ha inoltre Parte_1 eccepito l'infondatezza delle ulteriori richieste attoree relative a provvigioni, indennità di fine rapporto e danni non patrimoniali, evidenziando l'assenza di una giusta causa di recesso e la mancata prova delle dedotte lesioni psico-fisiche.
Disposta la trattazione scritta ed acquisite le note scritte delle parti, all'odierna udienza come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la Corte ha riservato la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale proposto dal è infondato e non merita accoglimento. Parte_1
Le doglianze dell'appellante non scalfiscono l'impianto motivazionale della sentenza impugnata e le conclusioni a cui è pervenuto il Tribunale che risultano sorrette da un quadro probatorio solido, coerente ed immune da vizi logici e giuridici.
2 Correttamente il Giudice di primo grado ha accertato la condotta negligente e scorretta tenuta dell'agente attraverso l'uso distorto dell'applicativo informatico aziendale
“Copernico”. È stato infatti dimostrato che il fosse a conoscenza di un bug Parte_1 presente nel sistema e lo abbia consapevolmente utilizzato per ottenere indebite attribuzioni di omaggi ai clienti della zona affidatagli, alterando così i prezzi di vendita e arrecando un evidente danno economico all'azienda.
Tale ricostruzione trova pieno conforto nelle dichiarazioni testimoniali rese in primo grado per la società resistente che sono apparse precise, concordi e circostanziate. Esse hanno descritto nel dettaglio il funzionamento del sistema Copernico, le modalità di sfruttamento del bug e le verifiche interne che condussero ad accertare l'uso distorto del programma da parte dell'agente, nonché le conseguenze economiche che ne derivarono. In particolare: il teste ha confermato che l'anomalia del sistema era stata Tes_1 riscontrata proprio in relazione agli ordini curati dal , evidenziando come, a Parte_1 seguito di un colloquio con l'agente, lo stesso avesse ammesso di aver modificato uno degli omaggi approfittando del bug.; il teste ha riferito delle verifiche svolte sul Tes_2 territorio, dalle quali era emerso un numero di omaggi eccessivo rispetto alle promozioni in essere, riconducibile agli ordini gestiti dal;
il teste ha dichiarato di Parte_1 Tes_3 aver rilevato, attraverso l'analisi statistica delle vendite, un abbassamento anomalo del prezzo al chilo dei prodotti proprio nelle zone affidate all'agente, circostanza che ha portato a individuare l'esistenza del bug e l'uso distorto che ne veniva fatto;
il teste tecnico informatico della società, ha spiegato il funzionamento del bug e ha Tes_4 confermato di averlo corretto non appena scoperto, precisando che il malfunzionamento aveva consentito la maturazione di omaggi indebiti.
Tali dichiarazioni rese da soggetti terzi e qualificati risultano del tutto attendibili trovando ulteriore riscontro nella documentazione prodotta dalla società, segnatamente le schermate del sistema e i report comparativi tra ordini e fatture, dai quali emerge in modo univoco il meccanismo di alterazione e l'entità delle anomalie riscontrate.
Diversamente le dichiarazioni dei testi escussi su istanza del – tra cui Parte_1
, e - non hanno apportato elementi idonei a Tes_5 Tes_6 Tes_7 Tes_8 confutare la ricostruzione avversaria. Esse si sono rivelate di carattere generico e prive di specificità, limitandosi a descrivere in termini vaghi le dinamiche commerciali e i rapporti interni, senza fornire riscontri concreti circa l'asserito corretto utilizzo dell'applicativo da parte dell'agente.
Le difese dell'appellante, limitatesi a contestazioni generiche e ad asserite tardività delle contestazioni disciplinari, non appaiono, pertanto, idonee a scalfire il solido impianto probatorio valorizzato dal primo giudice sicché risultano del tutto infondate le pretese economiche fatte valere, non avendo egli fornito prova né della dedotta giusta causa di recesso, né del diritto al pagamento delle indennità di fine rapporto, né tantomeno del lamentato danno non patrimoniale, correttamente disatteso dal Tribunale per difetto di riscontri oggettivi e documentali.
A sua volta, anche l'appello incidentale proposto da deve essere Controparte_1 respinto.
3 La sentenza impugnata, si sottrae a censure nella parte in cui ha quantificato in euro 69.370,59 – anziché nell'intero importo di euro 89.836,12 – il danno risarcibile in favore della società.
Il Tribunale ha correttamente operato la decurtazione dell'importo riconosciuto a titolo di risarcimento, sottraendo dalla condanna le provvigioni maturate dall'agente nel 2018 e non corrispostegli, atteso che la stessa società, come essa stessa ebbe a dichiarare nella memoria di costituzione di primo grado (cfr. punto 80), aveva già trattenuto tali somme in compensazione, in applicazione del meccanismo contrattuale previsto dall'art. 16 del contratto di agenzia.
Non coglie dunque nel segno l'affermazione della società appellata secondo cui il mancato pagamento delle provvigioni e il risarcimento del danno costituirebbero piani distinti e non comunicanti: correttamente il giudice di prime cure ha ritenuto che, a fronte di un parziale recupero del danno attraverso la compensazione operata dalla mandante, l'importo del risarcimento dovesse essere corrispondentemente ridotto. La decisione di primo grado, sul punto, risulta pertanto immune da censure, avendo rispettato i principi di proporzionalità ed evitando indebite duplicazioni risarcitorie.
Alla luce delle suesposte considerazioni, l'appello principale deve essere rigettato in quanto infondato e, parimenti, va respinto l'appello incidentale, dovendosi integralmente confermare la sentenza impugnata.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite del grado, appare opportuno disporne la compensazione integrale in ragione dell'esito complessivo del giudizio e della reciproca soccombenza delle parti.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al co. I quater dell'art. 13 T.U. approvato con D.P.R . 115 del 2002 , come introdotto dall'art. 1 co.17 L.24.12.2012 n. 228, per l'insorgenza dell'obbligo di pagamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto- .
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) rigetta l'appello principale proposto da;
Parte_1
2) rigetta l'appello incidentale proposto da Controparte_1
3) compensa tra le parti le spese del grado.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al co. I quater dell'art. 13 T.U. approvato con D.P.R . 115 del 2002 , come introdotto dall'art. 1 co.17 L.24.12.2012 n. 228, per l'insorgenza dell'obbligo di pagamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto .
4 Così deciso in Napoli, il 11.09.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Anna Carla Catalano
5
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza
composta dai signori:
1. Dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente rel.
2. Dr.ssa Rosa B. Cristofano Consigliere
3. Dr.ssa Laura Scarlatelli Consigliere
All'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio, all'udienza del 11 Settembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. 3404/2024 R.G vertente
TRA
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avvocato Parte_1 C.F._1
Vincenzo RUSSO C.F. del Foro di Santa Maria Capua Vetere e C.F._2 presso il di lui studio in Recale alla Via Gibuti n.2 elettivamente domiciliato. Il sottoscritto difensore espressamente dichiara di voler ricevere le comunicazioni e gli avvisi al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: ; Email_1
- Appellante
CONTRO
(C.F. e P.IVA rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
Filippo Zazzera (C.F. – P.E.C. C.F._3
) del Foro di Roma, ed elettivamente domiciliata Email_2 presso lo Studio di quest'ultimo (LMCA – Studio Legale), sito in Roma, alla Via Ovidio 32.
- Appellato / Appellante in via incidentale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso questa Corte in data 18.12.2024, , ha Parte_1 proposto appello avverso la sentenza del G.L. del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 2380/2024, pubbl. il 31.10.2024, che aveva accolto la sua domanda limitatamente alla somma di € 446,26 quale differenza di indennità di risoluzione del rapporto (FIRR) e, in accoglimento della domanda riconvenzionale della società lo Controparte_1 aveva condannato al risarcimento del danno pari ad euro 69.370,59, oltre interessi e
1 rivalutazione, nonché al pagamento parziale delle spese di lite, rigettando per il resto le sue pretese.
L'appellante, già agente di commercio della società appellata dal 2006 al 2018, aveva domandato in primo grado, previo accertamento di giusta causa di recesso, il riconoscimento del proprio diritto a percepire complessivi euro 99.080,74 a titolo di provvigioni maturate e non corrisposte, indennità sostitutiva del preavviso, indennità di risoluzione del rapporto (FIRR), indennità suppletiva di clientela e indennità meritocratica, oltre al risarcimento di danni non patrimoniali per asserito pregiudizio psico-fisico pari ad € 6.722,90.
La sentenza impugnata ha invece ritenuto provata, sulla base delle risultanze documentali e testimoniali, l'utilizzazione da parte del di un difetto di Parte_1 programmazione “cd. bug” del sistema informatico aziendale “Copernico” al fine di praticare condizioni di vendita anomale attraverso l'assegnazione indebita di omaggi, così determinando un danno patrimoniale alla società.
Con il presente gravame, l'appellante deduce plurimi motivi di censura avverso la decisione di prime cure lamentando un'erronea e contraddittoria valutazione delle prove testimoniali e documentali. Contesta, in particolare, l'attribuzione di responsabilità per fatti a lui estranei, evidenziando la mancata comunicazione da parte dell'azienda del malfunzionamento del sistema, la tardività delle contestazioni mossegli e l'assenza di prova certa circa l'utilizzo doloso del bug. Chiede, pertanto, la riforma integrale della sentenza, il rigetto della domanda riconvenzionale della controparte e l'accoglimento delle proprie originarie pretese economiche, con conseguente condanna della società appellata al pagamento delle somme rivendicate nonché al risarcimento dei danni non patrimoniali.
Instaurato ritualmente il contradditorio si è costituita la società Controparte_1 che ha chiesto il rigetto dell'impugnazione, e ha proposto appello incidentale chiedendo la riforma parziale della sentenza di primo grado nella parte in cui ha quantificato in euro 69.370,59, e non nell'intero importo di euro 89.836,12, il danno derivante dalla condotta dell'agente. La società resistente ha ribadito la piena prova del comportamento illecito dell'appellante, documentato dalle schermate del sistema “Copernico” e dalle testimonianze escusse, che hanno confermato la manipolazione reiterata degli ordini e l'indebita attribuzione di omaggi per i clienti nella zona affidata a . Ha inoltre Parte_1 eccepito l'infondatezza delle ulteriori richieste attoree relative a provvigioni, indennità di fine rapporto e danni non patrimoniali, evidenziando l'assenza di una giusta causa di recesso e la mancata prova delle dedotte lesioni psico-fisiche.
Disposta la trattazione scritta ed acquisite le note scritte delle parti, all'odierna udienza come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la Corte ha riservato la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale proposto dal è infondato e non merita accoglimento. Parte_1
Le doglianze dell'appellante non scalfiscono l'impianto motivazionale della sentenza impugnata e le conclusioni a cui è pervenuto il Tribunale che risultano sorrette da un quadro probatorio solido, coerente ed immune da vizi logici e giuridici.
2 Correttamente il Giudice di primo grado ha accertato la condotta negligente e scorretta tenuta dell'agente attraverso l'uso distorto dell'applicativo informatico aziendale
“Copernico”. È stato infatti dimostrato che il fosse a conoscenza di un bug Parte_1 presente nel sistema e lo abbia consapevolmente utilizzato per ottenere indebite attribuzioni di omaggi ai clienti della zona affidatagli, alterando così i prezzi di vendita e arrecando un evidente danno economico all'azienda.
Tale ricostruzione trova pieno conforto nelle dichiarazioni testimoniali rese in primo grado per la società resistente che sono apparse precise, concordi e circostanziate. Esse hanno descritto nel dettaglio il funzionamento del sistema Copernico, le modalità di sfruttamento del bug e le verifiche interne che condussero ad accertare l'uso distorto del programma da parte dell'agente, nonché le conseguenze economiche che ne derivarono. In particolare: il teste ha confermato che l'anomalia del sistema era stata Tes_1 riscontrata proprio in relazione agli ordini curati dal , evidenziando come, a Parte_1 seguito di un colloquio con l'agente, lo stesso avesse ammesso di aver modificato uno degli omaggi approfittando del bug.; il teste ha riferito delle verifiche svolte sul Tes_2 territorio, dalle quali era emerso un numero di omaggi eccessivo rispetto alle promozioni in essere, riconducibile agli ordini gestiti dal;
il teste ha dichiarato di Parte_1 Tes_3 aver rilevato, attraverso l'analisi statistica delle vendite, un abbassamento anomalo del prezzo al chilo dei prodotti proprio nelle zone affidate all'agente, circostanza che ha portato a individuare l'esistenza del bug e l'uso distorto che ne veniva fatto;
il teste tecnico informatico della società, ha spiegato il funzionamento del bug e ha Tes_4 confermato di averlo corretto non appena scoperto, precisando che il malfunzionamento aveva consentito la maturazione di omaggi indebiti.
Tali dichiarazioni rese da soggetti terzi e qualificati risultano del tutto attendibili trovando ulteriore riscontro nella documentazione prodotta dalla società, segnatamente le schermate del sistema e i report comparativi tra ordini e fatture, dai quali emerge in modo univoco il meccanismo di alterazione e l'entità delle anomalie riscontrate.
Diversamente le dichiarazioni dei testi escussi su istanza del – tra cui Parte_1
, e - non hanno apportato elementi idonei a Tes_5 Tes_6 Tes_7 Tes_8 confutare la ricostruzione avversaria. Esse si sono rivelate di carattere generico e prive di specificità, limitandosi a descrivere in termini vaghi le dinamiche commerciali e i rapporti interni, senza fornire riscontri concreti circa l'asserito corretto utilizzo dell'applicativo da parte dell'agente.
Le difese dell'appellante, limitatesi a contestazioni generiche e ad asserite tardività delle contestazioni disciplinari, non appaiono, pertanto, idonee a scalfire il solido impianto probatorio valorizzato dal primo giudice sicché risultano del tutto infondate le pretese economiche fatte valere, non avendo egli fornito prova né della dedotta giusta causa di recesso, né del diritto al pagamento delle indennità di fine rapporto, né tantomeno del lamentato danno non patrimoniale, correttamente disatteso dal Tribunale per difetto di riscontri oggettivi e documentali.
A sua volta, anche l'appello incidentale proposto da deve essere Controparte_1 respinto.
3 La sentenza impugnata, si sottrae a censure nella parte in cui ha quantificato in euro 69.370,59 – anziché nell'intero importo di euro 89.836,12 – il danno risarcibile in favore della società.
Il Tribunale ha correttamente operato la decurtazione dell'importo riconosciuto a titolo di risarcimento, sottraendo dalla condanna le provvigioni maturate dall'agente nel 2018 e non corrispostegli, atteso che la stessa società, come essa stessa ebbe a dichiarare nella memoria di costituzione di primo grado (cfr. punto 80), aveva già trattenuto tali somme in compensazione, in applicazione del meccanismo contrattuale previsto dall'art. 16 del contratto di agenzia.
Non coglie dunque nel segno l'affermazione della società appellata secondo cui il mancato pagamento delle provvigioni e il risarcimento del danno costituirebbero piani distinti e non comunicanti: correttamente il giudice di prime cure ha ritenuto che, a fronte di un parziale recupero del danno attraverso la compensazione operata dalla mandante, l'importo del risarcimento dovesse essere corrispondentemente ridotto. La decisione di primo grado, sul punto, risulta pertanto immune da censure, avendo rispettato i principi di proporzionalità ed evitando indebite duplicazioni risarcitorie.
Alla luce delle suesposte considerazioni, l'appello principale deve essere rigettato in quanto infondato e, parimenti, va respinto l'appello incidentale, dovendosi integralmente confermare la sentenza impugnata.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite del grado, appare opportuno disporne la compensazione integrale in ragione dell'esito complessivo del giudizio e della reciproca soccombenza delle parti.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al co. I quater dell'art. 13 T.U. approvato con D.P.R . 115 del 2002 , come introdotto dall'art. 1 co.17 L.24.12.2012 n. 228, per l'insorgenza dell'obbligo di pagamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto- .
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) rigetta l'appello principale proposto da;
Parte_1
2) rigetta l'appello incidentale proposto da Controparte_1
3) compensa tra le parti le spese del grado.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al co. I quater dell'art. 13 T.U. approvato con D.P.R . 115 del 2002 , come introdotto dall'art. 1 co.17 L.24.12.2012 n. 228, per l'insorgenza dell'obbligo di pagamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto .
4 Così deciso in Napoli, il 11.09.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Anna Carla Catalano
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