TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 19/03/2026, n. 561
TAR
Sentenza breve 19 marzo 2026

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  • Rigettato
    Insussistenza dei presupposti per l'acquisizione del bene al patrimonio comunale

    La Corte ritiene che l'acquisizione del bene al patrimonio comunale avvenga ipso iure alla scadenza del termine per la demolizione, e che l'atto di accertamento abbia natura meramente dichiarativa. La legittimità dell'ordinanza di demolizione è stata confermata in precedenti giudizi.

  • Rigettato
    Carenza di legittimazione del ricorrente

    Poiché l'ordinanza di demolizione è rimasta inottemperata e la proprietà del bene è stata acquisita dal Comune, il ricorrente non ha più la legittimazione a presentare la SCIA per il ripristino.

  • Rigettato
    Vizi propri dell'atto acquisitivo e natura pertinenziale del garage

    La nozione di pertinenza in materia edilizia è più restrittiva rispetto a quella civilistica. Il garage, essendo un'opera additiva che modifica la sagoma e il prospetto dell'edificio, necessitava di permesso di costruire e non può essere considerato una pertinenza ai fini urbanistici, rendendo legittima la sua acquisizione.

  • Rigettato
    Illegittimità della sanzione pecuniaria

    La sanzione pecuniaria prevista dall'art. 31, comma 4-bis, del d.P.R. n. 380/2001 ha natura ripristinatoria e non retributiva, e la disciplina degli abusi edilizi ha carattere di specialità rispetto alla L. 689/81. Inoltre, la sanzione è prevista in misura fissa per determinate tipologie di abusi, escludendo l'applicabilità dell'art. 16 L. 689/81.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 19/03/2026, n. 561
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
    Numero : 561
    Data del deposito : 19 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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