Sentenza breve 19 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 19/03/2026, n. 561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 561 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00561/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02101/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2101 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto dal sig.
MA CO, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Botti, con domicilio digitale come da pec estratta dal Registro di Giustizia;
contro
Comune di Montecorice, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
a- della comunicazione del Responsabile del Servizio Area IV - Governo del Territorio - del Comune di Montecorice, arch. Maria Luisa Porzio, del 17.11.2025, senza numero di protocollo, trasmessa a mezzo p.e.c. in pari data, con la quale la succitata Amministrazione ha comunicato l'inefficacia della s.c.i.a. edilizia prot. n. 10834/2025 del 14.11.2025 presentata dall'odierno ricorrente al fine di eseguire la demolizione delle opere di cui all'ordinanza comunale di demolizione n. 40 Reg. gen./2020 del 16.12.2020 (n. 6 Reg. Serv. Governo del Territorio) sul presupposto che il manufatto abusivo (garage) e l'area di sedime risultano acquisiti al patrimonio comunale;
b - di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o conseguente.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti:
a- del provvedimento del responsabile del servizio Area IV Governo del Territorio del Comune di Montecorice, arch. Maria Luisa Porzio, privo di data e prot., notificato a mani il 9.1.2026, col quale l’Amministrazione Comunale ha accertato l’inottemperanza all’ordinanza di demolizione e ripristino n. 20/2020 del 16.12.2020 ed ha, contestualmente, disposto l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere abusive eseguite e dell’area di mq. 8,00, catastalmente distinta al foglio n. 22, p.lla n. 19, sub. 1, nonché irrogato la sanzione pecuniaria di € 20.000,00 ex art. 31, co. 4-bis, d.P.R. n. 380/01;
b- per quanto occorrer possa, e con espressa riserva di ulteriori motivi aggiunti, del verbale del sopralluogo teso alla verifica dell’ottemperanza alla citata ordinanza, effettuato in data 21.10.2025 dal responsabile dell’Area IV Governo del Territorio, non conosciuto e non notificato al ricorrente;
c- di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o conseguente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 il dott. RO ER e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Con l’atto introduttivo del giudizio il ricorrente ha impugnato l’atto di comunicazione dell’inefficacia della S.C.I.A. edilizia prot. n. 10834/2025 del 14.11.2025 presentata al fine di eseguire il ripristino di opere già interessate dall’ordinanza di demolizione n. 40/2020 avente ad oggetto un manufatto abusivo (garage) ed opere ad esso accessorie.
A fondamento del provvedimento il Comune ha posto il difetto di legittimazione del ricorrente, sul presupposto che le opere abusive, a causa della mancata ottemperanza all’ordine demolitorio, unitamente alla relativa area di sedime, sarebbero rimaste acquisite al patrimonio comunale ai sensi dell’art. 31 comma 3 TUED
2. Avverso l’atto inibitorio il sig. CO ha quindi proposto l’odierno giudizio affidando il ricorso a due motivi come di seguito rubricati e assistiti da istanza cautelare: “ I. Violazione di legge (art. 31, d.P.R. n. 380/2001 - art. 14, L. n. 689/1981 - artt. 832 e segg., c.c. - art. 3, L. n. 241/90 - art. 97, Cost. – Violazione del giusto procedimento) – Eccesso di potere (carenza e difetto di istruttoria e di motivazione - carenza del presupposto - perplessità - travisamento - contraddittorietà - irragionevolezza - ingiustizia manifesta - sproporzione); II. Violazione di legge (art. 31, d.P.R. n. 380/2001 - art. 14, L. n. 689/1981 - artt. 832 e segg., c.c. - art. 3, L. n. 241/90 - art. 97, Cost. - Violazione del giusto procedimento) - Eccesso di potere (carenza e difetto di istruttoria e di motivazione - carenza del presupposto - perplessità - travisamento - contraddittorietà - irragionevolezza - ingiustizia manifesta - sproporzione)”.
2.1 In estrema sintesi il ricorrente ha lamentato l’insussistenza dei presupposti per addivenire all’acquisizione impugnata rilevando la carenza dell’atto di accertamento dell’inottemperanza e sostenendo la tesi della non automatica acquisibilità al patrimonio comunale di un bene abusivo in presenza dell’inottemperanza all’ordine demolitorio nei termini di legge. In proposito il ricorrente ha altresì richiamato alcuni precedenti anche di questo Tribunale che avrebbero militato in favore della prefata impostazione.
3. In vista della precedente camera di consiglio il difensore del ricorrente ha chiesto la cancellazione della causa dal ruolo cautelare al fine di poter impugnare con atto di motivi aggiunti il provvedimento del 9.1.2026 di “accertamento di inottemperanza all' ordinanza di demolizione e ripristino n. 20/2020 del 16/12/2020, acquisizione gratuita al patrimonio comunale e irrogazione della sanzione pecuniaria amministrativa” nel frattempo notificatogli, col quale l’Amministrazione Comunale ha accertato l’inottemperanza all’ordinanza di demolizione e ripristino n. 20/2020 del 16.12.2020 ed ha disposto l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere abusive eseguite e dell’area di mq. 8,00, catastalmente distinta al foglio n. 22, p.lla n. 19, sub. 1, irrogando al contempo la sanzione pecuniaria di € 20.000,00 ex art. 31, co. 4-bis, d.P.R. n. 380/01.
4. Di qui la presentazione del ricorso additivo fondato sui motivi così rubricati “ I. Violazione di legge (artt. 27, 31 e 33, d.P.R. n. 380/2001 - art. 3, d.P.R. n. 380/01 - art. 14, L. n. 689/1981 - artt. 832 e segg., c.c. - art. 3, L. n. 241/90 - art. 97, Cost. - Violazione del giusto procedimento) - Eccesso di potere (carenza e difetto di istruttoria e di motivazione - carenza del presupposto - perplessità - travisamento - contraddittorietà - irragionevolezza - ingiustizia manifesta - sproporzione); II. Violazione di legge (artt. 27, 31 e 33, d.P.R. n. 380/2001 - art. 3, d.P.R. n. 380/01 - art. 14, L. n. 689/1981 - artt. 832 e segg., c.c. - art. 3, L. n. 241/90 - art. 97, Cost. - Violazione del giusto procedimento) - Eccesso di potere (carenza e difetto di istruttoria e di motivazione - carenza del presupposto - perplessità - travisamento - contraddittorietà - irragionevolezza - ingiustizia manifesta - sproporzione); III. Violazione di legge (artt. 27, 31 e 33, d.P.R. n. 380/2001 - art. 3, d.P.R. n. 380/01 - art. 14 e 16, L. n. 689/1981 - artt. 832 e segg., c.c. - art. 3, L. n. 241/90 - art. 97, Cost. - Violazione del giusto procedimento) - Eccesso di potere (carenza e difetto di istruttoria e di motivazione - carenza del presupposto - perplessità - travisamento - contraddittorietà - irragionevolezza - ingiustizia manifesta - sproporzione)”.
4.1 In detto ulteriore gravame parte ricorrente, oltre a ribadire le censure veicolate nell’atto introduttivo, ha inoltre censurato le sanzioni per inottemperanza all’ordine demolitorio gravato (acquisizione e sanzione pecuniaria) sia sul versante dell’an che su quello del quantum, tenuto conto che, sulla scorta della natura pertinenziale dell’opera, l’ente comunale avrebbe dovuto più correttamente dare applicazione all’art. 33 del TUE e, in ogni caso, stante la natura afflittiva della ingiunta sanzione pecuniaria avrebbe dovuto applicare la riduzione prevista dall’art. 16 della L. n. 689/81.
5. Il Comune, seppure regolarmente intimato, non si è costituito in giudizio.
6. All’odierna udienza cautelare la causa è stata posta in decisione dopo aver sentito la parte presente come da verbale in atti alla quale è stato altresì dato avviso della possibile definizione della controversia con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod.proc.amm.
7. I gravami proposti sono in parte inammissibili, mentre è infondato l’atto di motivi aggiunti con riguardo quanto alla impugnazione della sanzione pecuniaria ex art. 31 comma 4 bis TUED.
8. Quanto al ricorso introduttivo, prive di pregio si rivelano decisivamente le censure correlate alla dedotta non automaticità dell’effetto acquisitivo una volta scaduto il termine di legge per l’ottemperanza e in assenza della presentazione di un’istanza di permesso di costruire o comunque di un necessario titolo in sanatoria.
5.1 Invero, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, ai fini del conseguimento dell’effetto acquisitivo non risulta decisivo il previo atto di accertamento dell’inottemperanza. Lo stesso, difatti, occorre invece a fini dichiarativi per trascrivere l’atto acquisitivo invece determinatosi ex lege .
5.2 Occorre precisare che l’impostazione richiamata dal ricorrente e seguita in precedenza anche da questo Tribunale è stata successivamente rivisitata, anche in virtù dell’orientamento maggioritario formatosi sul punto nella giurisprudenza del Consiglio di Stato.
6. In sostanza, come ribadito da una recentissima decisione della Sezione (T.A.R. Campania, Salerno. Sez. II, n. 61/2026) la giurisprudenza di questo Tribunale (ordinanze cautelari n. 378 e n. 379 del 25.9.2025) ha aderito all’orientamento del Consiglio di Stato (Consiglio di Stato, VII sezione, n. 6368/25 e n. 7825/23; Consiglio di Stato, II sezione n. 2329/24; Consiglio di Stato VI sezione, n. 10033/23) secondo cui “ il comprovato vano decorso del termine di 90 giorni entro il quale l’autore dell’abuso può ottemperare all’ordine di demolizione… non può che comportare la perdita del diritto dominicale del privato sul bene abusivo ”. Del resto l’effetto acquisitivo automatico di cui si tratta è stato affermato dall’Adunanza Plenaria nella sentenza n. 16/2023.
7. Invero, ai sensi dell’articolo 31 del d.P.R. n. 380 del 2001 (che contiene disposizioni in parte riproduttive delle previsioni già contenute nell’art. 7 della legge n. 47 del 1985), il Comune, qualora non abbia effettuato la demolizione materiale delle opere abusive e la rimessione in pristino ai sensi dell’art. 27, deve disporla a carico del proprietario e del responsabile.
Si apre così una fase “intermedia” tra i due distinti procedimenti sanzionatori previsti dalla legge, circoscritta nel tempo ai 90 giorni assegnati dalla legge (salvo i casi di proroga inseriti nella norma dal d.l. 28 maggio 2024, n. 69, convertito con modificazioni dalla l. 24 luglio 2024, n. 105, c.d. “Salva casa” che esulano però dalla fattispecie odierna), entro i quali i destinatari dell’intimazione ripristinatoria possono procedere autonomamente, sì da scongiurare le conseguenze “punitive” dell’inottemperanza - in primis, la perdita della proprietà - ovvero chiedere l’accertamento di conformità.
Ridetto accertamento, noto anche come “sanatoria ordinaria”, infatti, ai sensi dell’art. 36 del medesimo d.P.R. n. 380 del 2001, nella versione applicabile ratione temporis , può essere richiesto “ fino alla scadenza dei termini di cui agli articoli 31, comma 3, 33, comma 1, 34, comma 1, e comunque fino all’irrogazione delle sanzioni amministrative” .
8. Con riferimento al caso di intervento senza permesso di costruire, l’orientamento prevalente nella giurisprudenza e ormai seguito da questo Tribunale sottolinea che l’unico termine che viene in evidenza è quello di cui al richiamato art. 31, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001, stante che in detta ipotesi, ricorrente nella vicenda odierna, non sono previste “sanzioni” alternative alla demolizione (come viceversa accade in caso di c.d. fiscalizzazione, ovvero monetizzazione dell’abuso, laddove la sanzione pecuniaria non si aggiunge, ma sostituisce, la demolizione: il che è possibile per gli interventi di ristrutturazione sine titulo o in difformità essenziale dallo stesso – art. 33 del T.u.ed. – ovvero per quelli in parziale difformità -art. 34-).
8.1 Esulano dal perimetro della decisione, dunque, le potenziali criticità rivenienti dall’individuazione del tempo entro il quale è possibile chiedere la sanatoria in distinte ipotesi, cui sembrerebbe riferirsi l’inciso “ […] e comunque fino all’irrogazione delle sanzioni amministrative ”, posto a chiusura della declinazione del momento finale di ammissibilità della stessa, che parrebbe trovare giustificazione nella circostanza che, quanto meno prima della riforma del 2024, il pagamento della sanzione pecuniaria non aveva alcun effetto sanante (diversamente da quanto previsto per la distinta ipotesi di fiscalizzazione rappresentata dalla costruzione in base a permesso di costruire successivamente annullato, in via giurisdizionale o in autotutela, di cui all’art. 38 del d.P.R. n. 380 del 2001).
9. Sotto altro profilo, la ribadita perentorietà del termine di 90 giorni per la demolizione, desumibile dalla positivizzazione degli effetti dell’inottemperanza (l’acquisizione del bene), ne fa il limite invalicabile entro il quale il proprietario può adempiere spontaneamente, ovvero chiedere, come detto sopra, di sanare ex post l’intervento realizzato sine titulo .
Una volta che detto termine sia decorso -ovvero sia decorso quello ulteriore accordato in proroga dal Comune- come in passato ammesso in via di prassi, ora consentito dalla norma medesima “ fino a un massimo di duecentoquaranta giorni nei casi di serie e comprovate esigenze di salute dei soggetti residenti nell’immobile all’epoca di adozione dell'ingiunzione o di assoluto bisogno o di gravi situazioni di disagio socio-economico, che rendano inesigibile il rispetto di tale termine ”, il privato non può più né demolire l’abuso, né modificarlo, né, men che meno, sanarlo. “ Alla scadenza del termine di 90 giorni, [infatti] l’Amministrazione è dunque ipso iure proprietaria del bene abusivo ed il responsabile non è più legittimato a proporre l’istanza di accertamento di conformità (paragrafo 19.3. della sentenza dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato 11 ottobre 2023, n. 16). Ed è proprio quest’ultima la motivazione, condivisa dalla giurisprudenza maggioritaria, fornita dal Comune di Montecorice in riscontro all’istanza del sig. CO.
10. La ricostruzione delle scansioni procedimentali che connotano l’acquisizione al patrimonio, mette in luce una fase perfezionativa dell’effetto traslativo, immediatamente connessa alla mera decorrenza del termine, e una successiva, a carattere ricognitivo, che può sopravvenire - recte , spesso sopravviene, per inerzia dei Comuni - a distanza di anni, senza che tuttavia ciò comporti un differimento di conseguenze già prodottesi e soprattutto senza che per il suo tramite si addivenga alla rimessione in termini per la demolizione, onde scongiurare l’ablazione del bene, o addirittura per la legittimazione postuma della permanenza sul suolo delle opere abusive. La natura ricognitiva dell’accertamento di inottemperanza fa sì che la prevista «previa notifica all’interessato», che in quanto proprietario è stato comunque destinatario dell’ingiunzione a demolire («Il dirigente […] ingiunge al proprietario e al responsabile dell’abuso», congiuntamente, art. 31, comma 2, del d.P.R. n. 380 del 2001), assuma una portata procedimentale di garanzia nei soli casi, più di scuola che reali, in cui lo stesso deduca e comprovi « di essere stato impossibilitato ad effettuare la demolizione, in ragione di una malattia completamente invalidante, che non gli consente di compiere gli atti giuridici necessari all’uopo, né direttamente, né per interposta persona » (v. ancora Cons. Stato, A.p., n. 16 del 2023, paragrafo 30.2).
11. Non guasta soggiungere che l’indirizzo giurisprudenziale fatto proprio da questo TAR ha trovato solida conferma nelle recentissime posizioni espresse, nello stesso senso, dal Consiglio di Stato, sezione II, 1dicembre 2025, n. 9409 e VII Sez. n. 9941 del 16 dicembre 2025: “ sul piano generale è utile ricordare che l’acquisizione gratuita costituisce un’autonoma sanzione (cfr. Corte Cost. n. 82 del 1991 e n. 345 del 1991) che segue l’inottemperanza all’ingiunzione a demolire. In altre parole, l’acquisizione gratuita rappresenta una sanzione autonoma, avente come presupposto un illecito diverso dall’abuso edilizio, che consiste nella mancata ottemperanza all’ordine di demolizione in precedenza emesso dall’amministrazione. Presupposto essenziale affinché possa configurarsi l’acquisizione gratuita è la mancata ottemperanza all’ordine di demolizione dell’immobile abusivo entro il termine di novanta giorni fissato dalla legge. Ai fini del presente giudizio, va rilevato che l’effetto traslativo della proprietà avviene ipso iure e costituisce l’effetto automatico della mancata ottemperanza all’ingiunzione a demolire. Nel caso di specie, è pacifico che l’appellante non ha ottemperato all’ordine di demolizione. La successiva acquisizione dell’area è dunque un effetto automatico e necessitato, a prescindere dalle doglianze svolte dall’appellante. Deve ritenersi che il Tar abbia fatto corretta applicazione dei principi espressi dalla giurisprudenza in materia e recentemente ribaditi anche dall’Adunanza Plenaria di questo Consiglio, per cui l’atto di acquisizione del bene al patrimonio comunale, emesso ai sensi dell’art. 31, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001, ha natura dichiarativa e comporta - in base alle regole dell’obbligo propter rem - l’acquisto ipso iure del bene identificato nell’ordinanza di demolizione alla scadenza del termine di 90 giorni fissato con l’ordinanza di demolizione (Ad. Plen. 16/2023). Ne deriva che - in disparte il caso in cui per la prima volta sia con esso identificata l’area ulteriore acquisita, in aggiunta al manufatto abusivo - l’atto di acquisizione gratuita di un’opera abusiva al patrimonio comunale è atto vincolato, privo di discrezionalità, adeguatamente sorretto, sul piano istruttorio e/o motivazionale, dal solo accertamento dell’inottemperanza al (presupposto) ordine di demolizione ed al decorso del termine di legge ”
Lo stesso avviso è stato ribadito dalla VII sez. con sentenza n. 9857 del 12.12.2025 (che ha confermato Tar Napoli Sezione Quarta n. 4930/2022).
12. Ebbene, nel caso di specie, siccome l’ordine di demolizione è stato ingiunto nel 2020 e lo stesso è rimasto inottemperato nei successivi 90 giorni (ed anche ben oltre), va da sé che nel 2025 - allorquando il proprietario (odierno ricorrente) del bene abusivo e autore indiscusso dello stesso abuso, ha trasmesso l’istanza finalizzata a al ripristino la stessa è stata correttamente ritenuta inefficace dal Comune, in quanto inviata da soggetto privo di legittimazione all’invio della stessa, avendone perduto la proprietà acquisita ipso iure dallo stesso Comune. Tanto basta a dichiarare inammissibile il ricorso introduttivo per carenza d’interesse.
12.1 Né il caso in esame pone ulteriori problemi interpretativi, allo stato maggiormente dibattuti, correlati alla proposizione del giudizio avverso l’ordinanza di demolizione (Consiglio di Stato, Sez. II n. 9340/2025) e men che meno alla sospensione giudiziale dell’ordinanza di demolizione (cfr. Consiglio di Stato, Sez. II sent. non def. n. 656/2026).
Difatti il ricorrente ha ampiamente esaurito senza esito gli strumenti di tutela a sua disposizione, gravando l’ingiunzione demolitoria prima innanzi a questo Tribunale (sent. di rigetto n. 713/2021) e poi in Consiglio di Stato (sent. n. 431/2025).
13. Quanto all’atto di motivi aggiunti, proposto avverso il provvedimento di accertamento dell’inottemperanza all’ordinanza di demolizione, di acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere abusive eseguite e di irrogazione della sanzione pecuniaria pari ad € 20.000,00, notificato in data 9.01.2026, esso, in parte risulta inammissibile stante la già acclarata natura ricognitiva dell’atto di accertamento e per altro verso è infondato, quanto alle contestazioni correlate a desunti vizi propri dell’atto determinativo della sanzione pecuniaria. Né sono state introdotte specifiche censure afferenti l’illegittimità per vizi propri dell’atto acquisitivo che, peraltro, è consistito nella mera ricognizione delle precedenti statuizioni comunali repressive degli abusi contestati al CO. Delle uniche contestazioni mosse e riguardanti la non acquisibilità del garage perché a dire del ricorrente avente natura pertinenziale si scriverà, per respingere il motivo, nel prosieguo (capi da 15 a 15.2)
14. Va premesso che ai sensi dell'art. 31 d.P.R. n. 380/2001, nell'ingiunzione di demolizione si deve avvisare il responsabile dell'abuso circa il fatto che la mancata rimozione delle opere abusive, entro novanta giorni, comporta, comporta il trasferimento dell'area di sedime a favore del Comune. Nella vicenda odierna ciò è pacificamente avvenuto con l’ingiunzione demolitoria n.40/2020 vanamente avversata dal ricorrente con gravami respinti nelle già menzionate sentenze di questo TAR e del Consiglio di Stato.
15. Ciò posto alcun rilievo, una volta cristallizzata la validità dell’ordinanza di demolizione, assume la presunta natura pertinenziale che, secondo parte ricorrente si dovrebbe ascrivere al garage e che, in quanto tale renderebbe illegittimo, per vizi propri, l’impugnato atto acquisitivo. Infatti, diversamente da quanto affermato dal ricorrente, la nozione di pertinenza rilevante nel diritto amministrativo e in particolare in materia di edilizia e urbanistica è molto meno ampia rispetto a quella civilistica. Segnatamente, ciò che conta in subjecta materia è che l’opera determini o meno un carico urbanistico a nulla rilevando, invece, per i profili qui d’interesse, quale percentuale d’incidenza abbia l’opera su un manufatto.
15.1 Nel caso in esame, peraltro, il garage costituisce un’opera additiva seppure divenuta parte dell’edificio al quale risulta essere aderente. Nel giudizio avverso l’ordinanza di demolizione è stato poi acclarato che per la realizzazione del garage sarebbe stato necessario il permesso di costruire. Titolo idoneativo nemmeno richiesto con conseguente abusività dell’opera, in disparte la sua allocazione, peraltro, in area paesaggistica, con ulteriore necessità di ottenere anche l’autorizzazione paesaggistica, in quanto “La qualifica di pertinenza urbanistica è applicabile soltanto ad opere di modesta entità e accessorie rispetto ad un'opera principale, quali ad esempio i piccoli manufatti per il contenimento di impianti tecnologici e simili, ma non anche ad opere che, dal punto di vista delle dimensioni e della funzione, si connotino per una propria autonomia rispetto a quella principale e non siano coessenziali alla stessa, per cui non ne risulti possibile alcuna diversa utilizzazione economica; l'assenza di uno specifico titolo edilizio per tali opere dà origine pertanto ad un corpo di fabbrica totalmente differente da quello principale assentito” (Consiglio di Stato sez. VI, 4/10/2021, n. 6613) .
15.2 Va dunque esclusa, ammesso che ancora fosse ammissibile in sede di ricorso avverso l’ordinanza di acquisizione, che il garage potesse essere ascritto alla nozione di pertinenza, trattandosi di opera innovativa sotto il profilo edilizio e urbanistico. L’opera avrebbe abbisognato, per le relative caratteristiche strutturali e funzionali, del previo ottenimento del permesso di costruire ai sensi dell'art. 10, lett. c), del d.P.R. n. 380 del 2001, in quanto corpo autonomo in grado di modificare sagoma e prospetto dell'originario edificio assentito (In giurisprudenza, sulla nozione di pertinenza urbanistica per la quale non è necessario il previo rilascio di un titolo edilizio, v. Cons. Stato, Sez. VI, 4 gennaio 2016 n. 19; Cons. Stato, Sez. VI, 24 luglio 2014 n. 3952; Cons. Stato, Sez. V, 12 febbraio 2013 n. 817; Cons. Stato, Sez. IV, 2 febbraio 2012 n. 615). Di conseguenza, contrariamente a quanto sostenuto come vizio asseritamente proprio dell’atto, ne poteva ben essere disposta l’acquisizione.
16. Ciò posto i primi due motivi di ricorso si presentano infondati già perché del tutto inconferenti rispetto al piano delle questioni che possono costituire oggetto dell’odierna vicenda, in quanto l’abusività dell’opera, la necessità del previo permesso di costruire e la legittimità delle motivazioni a fondamento dell’ordine demolitorio non possono essere poste in discussione mercè l’impugnazione dell’ordinanza di acquisizione gravata con l’atto di motivi aggiunti.
17. Con il terzo motivo il ricorrente ha invece contestato l’illegittimità della sanzione pecuniaria disposta ai sensi dell’art. 31 comma 4 bis TUED. Il ricorrente, in proposito, ha contestato che la natura afflittiva della sanzione comporti l’applicazione dell’art. 16 L. 689/1981 e dunque la possibilità del suo pagamento in misura ridotta.
17.1 Il Collegio intende dare continuità all’indirizzo unanimemente espresso in giurisprudenza che, a fronte della proposizione di analoghe censure, nel disattenderle ha affermato che “la sanzione pecuniaria per abuso edilizio non è retributiva di un comportamento illecito, bensì ripristinatoria dell’ordine urbanistico violato, seppure per equivalente” (tra le più recenti, TAR Puglia, Lecce, sez. II n. 337/2026).
Del resto all’art. 31 comma 4 bis del DPR 380/2001, per la propria specialità, non pare applicabile la particolare procedura di ordine generale di cui all’art. 16 citato, attesa anche la previsione dell’art. 12 della legge 689/1981 (norma in forza della quale: “ Le disposizioni di questo Capo si osservano, in quanto applicabili e salvo che non sia diversamente stabilito…” ), con la precisazione che, per l’appunto, la disposizione dell’art. 31 comma 4 bis TUED si pone in rapporto di specialità rispetto alla prescrizione di ordine generale. Va dunque confermato l’orientamento secondo cui “ Le disposizioni di cui alla l. n. 689 del 1981 non sono direttamente applicabili alla sanzione prevista dal comma 4 bis dell'art. 31, d.P.R. n. 380/2001, in quanto la disciplina degli abusi edilizi presenta caratteri di specialità e non risulta omologabile tout court al sistema sanzionatorio previsto per la generalità delle violazioni amministrative dalla l. n. 689/1981 ” (TAR Campania, Napoli, Sez. VIII n. 3117/2021; TAR Veneto, sez. II, n. 399/2021).
17.2 Si aggiunga altresì che l’art. 16 presuppone, per la sua concreta applicazione, la comminatoria di sanzioni la cui misura oscilla fra un limite minimo ed uno massimo, mentre la sanzione è stabilità in misura fissa lì dove, come nel caso in esame riguardi “ …abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'articolo 27, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato…”.
18. Conclusivamente il ricorso principale va dichiarato inammissibile, mentre l’atto di motivi aggiunti va in parte dichiarato inammissibile e per il resto respinto quanto all’impugnazione della sanzione pecuniaria di € 20.000.
19. Nulla per le spese in assenza della costituzione in giudizio del Comune.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, integrato dai motivi aggiunti così provvede:
- dichiara inammissibile il ricorso introduttivo;
- dichiara inammissibile e per il resto respinge l’atto di motivi aggiunti.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Gaetana Marena, Primo Referendario
RO ER, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RO ER | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO