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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 25/11/2025, n. 1554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1554 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati dott. ER MO Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Sara Marino Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3352 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025
PROMOSSO DA
, nata/o a Palermo (PA) in data 04/12/1960 Parte_1
E
, nato/a a Palermo (PA) in data 23/09/1959 CP_1
Entrambi elettivamente domiciliati in Palermo Via Dante n.44, presso lo studio dell'avv. Alleri Maurizio che li rappresenta e difende per mandato in atti
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso e note di trattazione scritta
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 08/07/2025.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 4 novembre 2025 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso. Quindi il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“Art. 1) I coniugi, mantenendo l'obbligo del reciproco rispetto, manifestano il consenso e si autorizzano vicendevolmente a vivere separatamente.
Art. 2) La Sig.ra , unitamente al figlio e ai figli di quest'ultimo LE e CP_1 Per_1
continuerà ad abitare presso la casa coniugale sita in Palermo in Via Interguglielmi n. 7, Pt_1 di proprietà del ricorrente e per la quale la stessa provvederà personalmente al Parte_1 pagamento delle spese correnti a decorrere dalla sottoscrizione del presente ricorso. Il Sig. Pt_1 si trasferirà a stretto giro presso altra abitazione.
[...]
Art. 3) Stante la situazione economica dei coniugi e del figlio , ormai ultra trentacinquenne Per_1 che svolge lavoro in forma irregolare ed è autosufficiente, le parti non prevedono alcun mantenimento né tra loro, né in favore del figlio.
Art. 4) Entrambi i ricorrenti si impegnano a comunicare reciprocamente ogni eventuale futura variazione reddituale propria e/o del figlio.
Art. 5) In ordine al regime di visita del padre con il figlio, ormai maggiorenne, verrà direttamente gestito tra loro liberamente.
Art. 6) Il Sig. porterà con sé tutti i propri oggetti personali, non essendovi altro di Parte_1 specifico da dividere con la Sig.ra . CP_1
Art. 7) I ricorrenti chiuderanno a stretto giro il conto cointestato e ne apriranno ciascuno uno personale esclusivo”.
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 08/07/2025, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato il 14/02/1987 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n. 39 - P. II – serie A - Anno 1987).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del giorno 20 novembre 2025.
Il Presidente
ER MO
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati dott. ER MO Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Sara Marino Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3352 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025
PROMOSSO DA
, nata/o a Palermo (PA) in data 04/12/1960 Parte_1
E
, nato/a a Palermo (PA) in data 23/09/1959 CP_1
Entrambi elettivamente domiciliati in Palermo Via Dante n.44, presso lo studio dell'avv. Alleri Maurizio che li rappresenta e difende per mandato in atti
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso e note di trattazione scritta
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 08/07/2025.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 4 novembre 2025 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso. Quindi il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“Art. 1) I coniugi, mantenendo l'obbligo del reciproco rispetto, manifestano il consenso e si autorizzano vicendevolmente a vivere separatamente.
Art. 2) La Sig.ra , unitamente al figlio e ai figli di quest'ultimo LE e CP_1 Per_1
continuerà ad abitare presso la casa coniugale sita in Palermo in Via Interguglielmi n. 7, Pt_1 di proprietà del ricorrente e per la quale la stessa provvederà personalmente al Parte_1 pagamento delle spese correnti a decorrere dalla sottoscrizione del presente ricorso. Il Sig. Pt_1 si trasferirà a stretto giro presso altra abitazione.
[...]
Art. 3) Stante la situazione economica dei coniugi e del figlio , ormai ultra trentacinquenne Per_1 che svolge lavoro in forma irregolare ed è autosufficiente, le parti non prevedono alcun mantenimento né tra loro, né in favore del figlio.
Art. 4) Entrambi i ricorrenti si impegnano a comunicare reciprocamente ogni eventuale futura variazione reddituale propria e/o del figlio.
Art. 5) In ordine al regime di visita del padre con il figlio, ormai maggiorenne, verrà direttamente gestito tra loro liberamente.
Art. 6) Il Sig. porterà con sé tutti i propri oggetti personali, non essendovi altro di Parte_1 specifico da dividere con la Sig.ra . CP_1
Art. 7) I ricorrenti chiuderanno a stretto giro il conto cointestato e ne apriranno ciascuno uno personale esclusivo”.
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 08/07/2025, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato il 14/02/1987 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n. 39 - P. II – serie A - Anno 1987).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del giorno 20 novembre 2025.
Il Presidente
ER MO
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