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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 29/07/2025, n. 1133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 1133 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
647 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito nella Camera di Consiglio con l'intervento di:
Dott. Alessandro Scialabba Presidente rel./est.
Dott.ssa Rossella Mastropietro Giudice
Dott. Alberto Balzani Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 647/2025 R.G. promossa da
nato a [...], il [...],Cod.Fisc.: residente ad Parte_1 C.F._1
Ivrea (To), Via Verdi n. 10/b; elettivamente domiciliato in Ivrea, Via Palestro n. 86 elettivamente domiciliati in Volpiano, presso lo studio dell' Avv. Patrizia Mussano, che lo rappresenta in forza di procura agli atti
- parte ricorrente - nei confronti di
nata a [...] il [...], Cod.Fisc.: residente ad Ivrea, CP_1 C.F._2
Via Verdi nr. 8
- parte convenuta non costituita -
e con l'intervento di
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di Ivrea
- parte interveniente -
Oggetto: interdizione
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente
“Voglia pronunciare l'interdizione di come in atti generalizzata, ad ogni effetto e CP_1
conseguenza ex lege nominando, in qualità di Tutore, il di lei fratello , parte Parte_1 ricorrente in epigrafe”. Per il P.M.:
“ V° Il PM conclude per l'accoglimento del ricorso”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente come indicato in epigrafe ha adito il Tribunale chiedendo pronunciarsi l'interdizione per infermità di mente di nata a [...] il [...], Cod.Fisc.: CP_1
. C.F._3
Il ricorso ed il pedissequo decreto sono stati notificati ritualmente alla persona interdicenda.
La parte convenuta non si è costituita in giudizio e deve, pertanto, essere dichiarata contumace.
All'udienza in data 12.6.2025, presso questo Tribunale si è svolto l'esame della persona interdicenda e la causa, dopo il deposito di note scritte, è stata rimessa al Collegio in data 4.7.2025 per la decisione, con trasmissione degli atti al P.M. per le sue conclusioni.
* * *
All'esito dell'istruttoria svolta la domanda di interdizione risulta fondata e meritevole di accoglimento.
Le condizioni psico-fisiche della persona interdicenda sono apparse ictu oculi compromesse, senza necessità di ulteriore attività istruttoria.
La parte convenuta ha fornito risposte da cui si evince chiaramente il suo disorientamento nel tempo e nello spazio, non sapendo indicare, in via esemplificativa e non esaustiva, la data di nascita, il proprio indirizzo, la moneta corrente e rispondendo a volte in modo totalmente non coerente con la domanda.
La documentazione medica prodotta con il ricorso (Referto dell'Ambulatorio di Neurologia HSR e successiva documentazione medica confermativa dello stato di salute), comprova lo stato di totale infermità mentale della persona interdicenda (“Malattia di Alzheimer con compromissione cognitiva di media gravità (…). La paziente necessita di assistenza continuata e continuativa in quanto non in grado di svolgere gli atti della vita quotidiana” cfr. docc.
3-6 e 12).
Appare perciò conclamata, sulla base delle risultanze documentali e dell'esame della persona interdicenda, la situazione che impone ai sensi dell'art. 414 c.c. la dichiarazione di interdizione della parte convenuta.
Nella specie, un provvedimento di Amministrazione di Sostegno o di inabilitazione sarebbe infatti del tutto insufficiente a tutelare la parte convenuta in modo adeguato.
Osserva il Collegio, con riferimento alla non applicabilità dell'istituto dell'Amministrazione di
Sostegno al caso di specie come, da un lato, all'amministratore non possano essere attribuiti i poteri esercitati dal tutore (sentenza n. 440\05 Corte Costituzionale) e, dall'altro, come l'amministratore non potrebbe sostituirsi alla persona amministrata nelle decisioni di natura personale essendo esclusa dalle disposizioni di cui all'art 411, comma 1 c.p.c. l'estensione all'amministratore di sostegno dei poteri previsti in capo al tutore dagli artt.. 357, 358 e 371 cc.
In tale contesto ed in applicazione dei criteri posti dalla giurisprudenza della Suprema Corte (Cass.
n. 13584\06), nella vicenda in esame, l'interdizione risulta l'unico strumento che assicuri un'adeguata protezione alla parte convenuta in termini di assistenza, cura della persona e di gestione patrimoniale.
Sulla base delle risultanze istruttorie non si ritiene che siano individuabili atti che possono essere compiuti dalla persona interdetta senza l'intervento o con l'assistenza del tutore.
Si dà atto che fratello della persona interdicenda, si è dichiarato disponibile ad Parte_1
essere nominato tutore.
Non si pongono le spese di lite a carico della parte convenuta non costituita in giudizio, stante il rapporto di parentela fra le parti e la mancata opposizione alla domanda attorea.
Deve infine, a cura della Cancelleria, trasmettersi al giudice tutelare copia in carta libera della presente sentenza, ex art. 42 disp. att. cod. civ., per la nomina del tutore definitivo e per l'esercizio delle funzioni di sua spettanza.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, viste le conclusioni del P.M., rigettata ogni altra istanza o domanda, così provvede:
- Dichiara l'interdizione di nata a [...] il [...], Cod.Fisc.: CP_1
; C.F._2
- Nulla in punto spese di lite;
- Manda alla Cancelleria di provvedere agli incombenti di cui all'art. 423 c.c.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea in data 28.7.2025
IL PRESIDENTE rel./est.
Alessandro Scialabba
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito nella Camera di Consiglio con l'intervento di:
Dott. Alessandro Scialabba Presidente rel./est.
Dott.ssa Rossella Mastropietro Giudice
Dott. Alberto Balzani Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 647/2025 R.G. promossa da
nato a [...], il [...],Cod.Fisc.: residente ad Parte_1 C.F._1
Ivrea (To), Via Verdi n. 10/b; elettivamente domiciliato in Ivrea, Via Palestro n. 86 elettivamente domiciliati in Volpiano, presso lo studio dell' Avv. Patrizia Mussano, che lo rappresenta in forza di procura agli atti
- parte ricorrente - nei confronti di
nata a [...] il [...], Cod.Fisc.: residente ad Ivrea, CP_1 C.F._2
Via Verdi nr. 8
- parte convenuta non costituita -
e con l'intervento di
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di Ivrea
- parte interveniente -
Oggetto: interdizione
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente
“Voglia pronunciare l'interdizione di come in atti generalizzata, ad ogni effetto e CP_1
conseguenza ex lege nominando, in qualità di Tutore, il di lei fratello , parte Parte_1 ricorrente in epigrafe”. Per il P.M.:
“ V° Il PM conclude per l'accoglimento del ricorso”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente come indicato in epigrafe ha adito il Tribunale chiedendo pronunciarsi l'interdizione per infermità di mente di nata a [...] il [...], Cod.Fisc.: CP_1
. C.F._3
Il ricorso ed il pedissequo decreto sono stati notificati ritualmente alla persona interdicenda.
La parte convenuta non si è costituita in giudizio e deve, pertanto, essere dichiarata contumace.
All'udienza in data 12.6.2025, presso questo Tribunale si è svolto l'esame della persona interdicenda e la causa, dopo il deposito di note scritte, è stata rimessa al Collegio in data 4.7.2025 per la decisione, con trasmissione degli atti al P.M. per le sue conclusioni.
* * *
All'esito dell'istruttoria svolta la domanda di interdizione risulta fondata e meritevole di accoglimento.
Le condizioni psico-fisiche della persona interdicenda sono apparse ictu oculi compromesse, senza necessità di ulteriore attività istruttoria.
La parte convenuta ha fornito risposte da cui si evince chiaramente il suo disorientamento nel tempo e nello spazio, non sapendo indicare, in via esemplificativa e non esaustiva, la data di nascita, il proprio indirizzo, la moneta corrente e rispondendo a volte in modo totalmente non coerente con la domanda.
La documentazione medica prodotta con il ricorso (Referto dell'Ambulatorio di Neurologia HSR e successiva documentazione medica confermativa dello stato di salute), comprova lo stato di totale infermità mentale della persona interdicenda (“Malattia di Alzheimer con compromissione cognitiva di media gravità (…). La paziente necessita di assistenza continuata e continuativa in quanto non in grado di svolgere gli atti della vita quotidiana” cfr. docc.
3-6 e 12).
Appare perciò conclamata, sulla base delle risultanze documentali e dell'esame della persona interdicenda, la situazione che impone ai sensi dell'art. 414 c.c. la dichiarazione di interdizione della parte convenuta.
Nella specie, un provvedimento di Amministrazione di Sostegno o di inabilitazione sarebbe infatti del tutto insufficiente a tutelare la parte convenuta in modo adeguato.
Osserva il Collegio, con riferimento alla non applicabilità dell'istituto dell'Amministrazione di
Sostegno al caso di specie come, da un lato, all'amministratore non possano essere attribuiti i poteri esercitati dal tutore (sentenza n. 440\05 Corte Costituzionale) e, dall'altro, come l'amministratore non potrebbe sostituirsi alla persona amministrata nelle decisioni di natura personale essendo esclusa dalle disposizioni di cui all'art 411, comma 1 c.p.c. l'estensione all'amministratore di sostegno dei poteri previsti in capo al tutore dagli artt.. 357, 358 e 371 cc.
In tale contesto ed in applicazione dei criteri posti dalla giurisprudenza della Suprema Corte (Cass.
n. 13584\06), nella vicenda in esame, l'interdizione risulta l'unico strumento che assicuri un'adeguata protezione alla parte convenuta in termini di assistenza, cura della persona e di gestione patrimoniale.
Sulla base delle risultanze istruttorie non si ritiene che siano individuabili atti che possono essere compiuti dalla persona interdetta senza l'intervento o con l'assistenza del tutore.
Si dà atto che fratello della persona interdicenda, si è dichiarato disponibile ad Parte_1
essere nominato tutore.
Non si pongono le spese di lite a carico della parte convenuta non costituita in giudizio, stante il rapporto di parentela fra le parti e la mancata opposizione alla domanda attorea.
Deve infine, a cura della Cancelleria, trasmettersi al giudice tutelare copia in carta libera della presente sentenza, ex art. 42 disp. att. cod. civ., per la nomina del tutore definitivo e per l'esercizio delle funzioni di sua spettanza.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, viste le conclusioni del P.M., rigettata ogni altra istanza o domanda, così provvede:
- Dichiara l'interdizione di nata a [...] il [...], Cod.Fisc.: CP_1
; C.F._2
- Nulla in punto spese di lite;
- Manda alla Cancelleria di provvedere agli incombenti di cui all'art. 423 c.c.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea in data 28.7.2025
IL PRESIDENTE rel./est.
Alessandro Scialabba