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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 05/05/2025, n. 2051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2051 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 05/05/2025 innanzi al Giudice Dott. Giovanni Lentini, chiamato il procedimento iscritto al n. 8595/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
Controparte_1
[...]
alle ore 10:30 è presente l'avv. BERNOCCHI GIUSEPPE in sostituzione dell'avv. DI SALVO LOREDANA per l' nessuno è presente per la CP_1 parte ricorrente.
L'avv. Bernocchi conclude riportandosi alle proprie difese e domande e chiede che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
***
Successivamente, alle ore 15:24 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario, dott.
Giovanni Lentini, nella causa iscritta al n° 8595/2024 R.G.L. promossa
DA
rappresentato e difeso dall'avv. LENTINI Parte_1
MANLIO ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Via
Paolo Paternostro 94 90144 Palermo, giusta procura in atti
-ricorrente -
CONTRO
Controparte_1
, in persona del suo per la Sicilia, legale
[...] Controparte_2 rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Palermo, Viale del Fante n. 58/D presso gli Uffici dell'Avvocatura Regionale Inail, rappresentato e difeso dall'Avv. DI SALVO LOREDANA, giusta procura in atti
-resistente –
oggetto: malattia professionale conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 05/05/2025
- DISPOSITIVO
Il Giudice Onorario, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- rigetta il ricorso;
- condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell' , che liquida complessivamente in € 2.000,00. Oltre spese CP_1
generali e oltre CPA e IVA se dovute;
2 - pone le spese di CTU a carico della parte ricorrente, liquidate con separato decreto.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 07/06/2024, la parte ricorrente in epigrafe premettendo: di essere stato un dipendente della società Ferrovie dello Stato Italiane
e, per questo, esposto alle fibre di amianto per oltre venti anni;
di avere presentato in data 09.03.2023 pratica di infortunio professionale n. 517099504, rigettata dall' per assenza della malattia CP_1
denunciata; che proponeva opposizione al rigetto ma che. con provvedimento datato
12.12.2023, l' confermava il proprio rigetto poiché “valutata CP_1
l'opposizione presentata e riesaminati gli atti in possesso di questo istituto sotto il profilo sanitario si ritiene che non siano state presentate motivazioni tali da giustificare la modifica del giudizio precedentemente espresso”; conveniva in giudizio l' rassegnando le seguenti conclusioni: “ 1. CP_1
Dichiarare e ritenere che dall'attività lavorativa espletata è conseguita al
Sig. la malattia professionale denunciata, meritevole di Parte_1
tutela assicurativa per una menomazione dell'integrità psico-fisica, nell'esatta misura accertanda, tenuto conto altresì delle riconosciute preesistenze, previa C.T.U.; 2. Condannare l'
[...]
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore a corrispondere al ricorrente la relativa prestazione economica ex D. lgs.38/2000 a far data dalla cessazione del rapporto di lavoro (30.12.2001) comprendente altresì il danno all'integrità psico-fisica della persona (danno biologico permanente), tenuto conto delle riconosciute preesistenze, ed ogni altro danno identificato in sede di
CTU, con gli arretrati, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria;
3.
Condannare l' Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro-tempore a
[...]
3 corrispondere al ricorrente l'ulteriore prestazione aggiuntiva riconosciuta dal Fondo per le Vittime dell'Amianto, istituito ex Legge n. 244/2007 e gestito dall' che eroga una prestazione ai titolari di rendita, affetti da CP_1
patologie asbesto-correlate per esposizione all'amianto”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva in giudizio l' , CP_1
contestando sia l'ammissibilità del ricorso che la fondatezza nel merito dello stesso, di cui chiedeva il rigetto.
Ritenuta ammissibile la domanda giudiziale per l'accertamento dell'asbestosi, seppur nell'incompletezza del ricorso, per i motivi espressi con ordinanza riservata del 2.10.2024, disposta quindi la CTU medico legale, discussa dalle parti, all'udienza odierna la casa è stata decisa come in dispositivo.
***
Il ricorso è infondato.
Non ritenendo necessario istruire la causa mediante testimoni, in ragione dello stato di servizio del ricorrente, non oggetto di contestazione dalla parte resistente, è stata quindi disposta la CTU medico legale.
La CTU incaricata, previo esame della documentazione sanitarie e dopo attenta visita medica ha così concluso la propria relazione: “Per quanto su esposto ed in risposta al quesito posto per la valutazione del caso in esame, si è del parere che il Sig. è affetto da “BPCO” quale Parte_1
patologia extralavorativa pertanto NON è da riconoscere come malattia professionale senza diritto alle relative prestazioni economiche”.
A tale relazione di consulenza ci si riporta, ritenendola congrua ed esaustiva, nonché immune da vizi logico giuridici.
Le spese di lite e di CTU seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 05/05/2025
Il Giudice Onorario Giovanni Lentini
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