Sentenza 29 settembre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 29/09/2003, n. 14431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14431 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2003 |
Testo completo
1 4431 / 0 3 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA di CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE OGGETTO: Risarcimento danni Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giovanni LOSAVIO PRESIDENTE R.G.N.18276/2000 Dott. Vincenzo PROTO CONSIGLIERE Dott. IA Gabriella LUCCIOLI CONSIGLIERE Dott. Massimo BONOMO CONSIGLIERE Cron. 29218 Dott. Paolo GIULIANI CONSIGLIERE Rel. Rep. 3836 ha pronunciato la seguente Ud. 27.1.2003 SENTENZA sul ricorso proposto dalla SUPERMERCATI ALPATI s.a.s., elettivamente domiciliata in Roma, Via Carlo Poma n.2, presso lo studio dell'Avv. Ariella Cozzi, rappresentata e difesa dall'Avv. Rocco Baldassini in forza di procura speciale a margine del ricorso
- RICORRENTE -
CONTRO
DO AI, elettivamente domiciliato in Roma, Via Tuscolana n.55, presso lo studio dell'Avv. Salvatore Patti, rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Di Mambro del foro di Cassino in forza di procura speciale in calce al controricorso
- CONTRORICORRENTE -
3 9 6 1 3 0 20 NONCHÉ COMUNE di ATINA e IA AN IA FA · INTIMATI - avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma n.2237/99 pubblicata il 12.7.1999. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27.1.2003 dal Consigliere Dott. Paolo Giuliani. Udito il difensore della ricorrente. Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele Palmieri, il quale ha concluso per l'accoglimento del secondo motivo del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 26.7.1995, la società Supermercati AL.PA.TI. s.a.s. e IA AN IA ON convenivano davanti al Tribunale di Cassino il Comune di Atina ed il Sindaco DO Caira in proprio, chiedendo che questi ultimi fossero condannati in solido al risarcimento dei danni legati al diniego opposto dal Comune anzidetto, con atto del 22.2.1991, all'ampliamento (quanto all'estensione della tabella merceologica I alla tabella merceologica IA) delle iniziali licenze di commercio per la vendita all'ingrosso ed al dettaglio a suo tempo concesse dal Comune medesimo, nonché domandando che l'Ente venisse condannato al rilascio dell'autorizzazione integrata di cui sopra. Costituendosi, i convenuti deducevano il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e, nel merito, ribadivano la legittimità degli atti posti in essere dal Comune, chiedendo il rigetto delle domande avversarie siccome 2 infondate. Il Tribunale adito, in composizione monocratica, con sentenza pubblicata il 28.9.1996, dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla domanda diretta ad ottenere la condanna del Comune al rilascio della già indicata autorizzazione, nonché in ordine alla domanda di risarcimento dei danni, per i dinieghi di ampliamento, successivi al 22.2.1991, mentre rigettava vuoi la domanda di risarcimento nei confronti del Comune relativa ai danni fino a tale data vuoi la domanda proposta nei riguardi del Caira, segnatamente assumendo, a quest'ultimo proposito, che mancasse un comportamento illecito riferibile all'Amministrazione, potendo del resto escludersi che il comportamento del Sindaco fosse improntato a dolo o a colpa. Avverso la decisione, proponevano appello entrambi gli attori, deducendo: a) la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario, vantando essi appellanti un diritto soggettivo perfetto al rilascio dell'autorizzazione alla vendita dei prodotti della tabella merceologica IA;
b) la sussistenza del diritto al risarcimento dei danni subiti per il comportamento illecito del Comune e del Sindaco. Resistevano nel grado questi ultimi, chiedendo il rigetto del gravame siccome infondato. La Corte di Appello di Roma, con sentenza del 24.6/12.7.1999, respingeva l'impugnazione, assumendo: a) che il Tribunale avesse correttamente affermato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda di condanna del Comune all'ampliamento 3 77 delle licenze di commercio;
b) che detto giudice avesse anche correttamente respinto, per l'insussistenza dell'illiceità del comportamento dell'Amministrazione e del Sindaco, la domanda di risarcimento proposta contro questi ultimi, laddove, inoltre, tale domanda poteva essere proposta dinanzi al giudice ordinario soltanto dopo che il provvedimento amministrativo lesivo fosse stato annullato dal giudice amministrativo. Avverso la sentenza anzidetta, ha proposto ricorso per cassazione la società Supermercati Alpati s.a.s., deducendo due motivi di gravame, ai quali ha resistito con controricorso il Caira, mentre non hanno resistito gli altri due intimati, ovvero il Comune di Atina e la ON. Poiché con il primo degli anzidetti motivi sono state prospettate questioni relative alla giurisdizione, le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza pronunciata sotto la data del 7.6/25.10.2002, hanno accolto siffatto motivo, dichiarando la giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla domanda di risarcimento dei danni (nei sensi e nei limiti di cui in motivazione) nei confronti del Comune, cassando sul punto la sentenza impugnata e rimettendo la causa, anche in ordine alle spese dell'intero giudizio quanto ai rapporti tra la società ricorrente e detto Comune, al Tribunale di Cassino in persona di diverso magistrato, mentre hanno disposto la trasmissione degli atti a questa Sezione per l'esame del secondo motivo del ricorso e per i provvedimenti conseguenti. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'anzidetto motivo di gravame (il secondo appunto), lamenta la ricorrente violazione dell'art.28 della Costituzione e dell'art.2043 c.c., 4 deducendo: a) che i giudici di merito hanno rigettato la domanda anche nei confronti personali dell'allora Sindaco DO Caira, ritenendo non sussistere un comportamento colpevole da parte dello stesso siccome "attestatosi sulle conclusioni del giudice amministrativo"; b) che nella valutazione di liceità del comportamento personale del Sindaco necessita tener conto, quanto alla decisione del TAR Lazio, del fatto che il predetto solo formalmente si è attenuto al provvedimento del giudice amministrativo, disattendendo però il principio statuito dal medesimo giudice il quale riteneva suscettibile di autorizzazione l'ampliamento, in presenza dei requisiti, senza che la Pubblica Amministrazione potesse operare alcun tipo di valutazione;
c) che sussiste dunque la responsabilità, per violazione dell'art. 2043 c.c., anche in capo al Sindaco personalmente e direttamente. Il motivo è inammissibile. Giova al riguardo premettere che, qualora la sentenza del giudice di merito si fondi su più ragioni autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente idonea a sorreggere la decisione, l'omessa impugnazione, con ricorso per cassazione, pure di una soltanto di tali ragioni determina l'inammissibilità, per difetto di interesse, anche del gravame proposto avverso le altre, in quanto l'eventuale accoglimento del ricorso (o del motivo di ricorso) non inciderebbe sulla ratio decidendi non censurata, con la conseguenza che la sentenza impugnata resterebbe, in ogni caso, legittimamente fondata su di essa (Cass. 18 aprile 1998, n.3951; Cass. 28 agosto 1999, n.9057; Cass. 23 aprile 2002, n.5902). 5 Nella specie, la Corte territoriale ha rigettato l'appello assumendo che il Tribunale avesse "correttamente respinto, per l'insussistenza dell'illiceità del comportamento...del Sindaco per il diniego di ampliamento della licenza, la domanda risarcitoria proposta contro il Sindaco Caira", aggiungendo, tuttavia, che "La domanda, inoltre, poteva essere proposta dinanzi al giudice ordinario soltanto dopo che il provvedimento amministrativo lesivo fosse stato annullato dal giudice amministrativo". Appare, dunque, palese come la decisione del giudice di secondo grado poggi in realtà su due, ed autonome, rationes decidendi, secondo quanto traspare, del resto, dallo stesso impiego del termine “inoltre”, senza che, però, l'ulteriore ragione introdotta da quest'ultimo risulti minimamente fatta oggetto di censura attraverso il motivo di impugnazione in esame. Deve, pertanto, essere dichiarata l'inammissibilità del secondo motivo del ricorso. La sorte delle spese del giudizio di cassazione, sul punto e quanto ai rapporti tra la società ricorrente ed il Caira, segue il disposto dell'art.385, primo comma, c.p.c., liquidandosi dette spese in euro 120,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per onorario, oltre il rimborso delle spese generali (nella misura forfettaria del dieci per cento sull'importo dell'onorario stesso) e gli accessori (IVA e Cassa Previdenza Avvocati) dovuti per legge.
P. Q. M.
La Corte dichiara l'inammissibilità del secondo motivo del ricorso e condanna la ricorrente al rimborso in favore del controricorrente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 120,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per onorario, oltre il rimborso delle spese generali e gli accessori dovuti per legge. 6 Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2003. Уюний юний IL PRESIDENTE L'ESTENSORE Pods Giustam CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Civile Depositato in Cancelleria IL CANCEL 29 SET. 2003 Luisa Passing IL CANCELLIERE CORTE SUPREMA CASSAZIONE ༎་presso l'Agenzia Si attese s delle Entrate di Roma 2 il 21-12-2004 118269 versate € 145.72 serie 4 . apppsta in calce alla copia autentica Tan. 278 T.U. n°115 del 50/5/2002) for are