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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 20/02/2025, n. 247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 247 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
PRIMA SEZIONE CIVILE
R.G. nr. 553/2022
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Alessandra Pesci Giudice dott.ssa Cristina Bandiera Giudice rel. ed est.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 553/2022 R.G., introdotta con ricorso depositato in data 31/01/2022 da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
Con l'Avv. VISENTIN MICHELE
- ricorrente -
nei confronti di
(C.F. CO C.F._2
Con l'avv. TARTINI MARIA CHIARA
- resistente -
e con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
Avente ad oggetto: Separazione giudiziale
Causa trattenuta in decisione con ordinanza del 5.12.2024, sulle seguenti conclusioni:
Per parte ricorrente: in via istruttoria come in atti e “Nel merito
1) autorizzarsi i coniugi a vivere separati;
2) disporsi l'affido condiviso del figlio minore con collocazione prevalente presso la madre;
Per_1
3) nulla sull'assegnazione della casa coniugale essendosene impossessato con “manu militari” il sig. CO
4) diritto di visita sul figlio minore come da C.T.U. depositata;
5) disporsi assegno di mantenimento per i tre figli non economicamente autosufficienti a carico del sig. CO come indicato nei provvedimenti presidenziali di data 15.07.2022, ovvero altra somma ritenuta di giustizia;
1 6) onerare il sig. del pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50%; CO
7) non revocare l'ordine ex art. 156 comma 6 c.c. vigente ratione temporis (ovvero ex art. 473 bis 37 cpc) di pagamento diretto da parte del datore di lavoro (L'Ortolana di Pesce Edoardo con sede legale in Treviso, via Mercato Ortofrutticolo
n° 16) del sig. per la corresponsione dell'assegno di mantenimento per i figli direttamente alla sig.ra CP_1 Pt_1
”
[...]
Per parte resistente: in via istruttoria come in atti e nel merito
“1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto;
2) revoca dell'assegnazione dell'ex casa coniugale in favore della stante l'intervenuto rilascio unitamente ai tre Pt_1 figli dal mese di luglio 2023;
3) il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori, con pernottamento prevalente e residenza anagrafica Per_1 presso la madre;
il padre potrà contattare il minore senza limitazioni e vederlo liberamente previo accordo telefonico o con messaggeria con lo stesso ed informando la signora con le stesse modalità; in coincidenza delle trasferte per le Pt_1 partite di calcio a cui partecipa il minore, il giorno precedente la madre accompagnerà dall'uscita da scuola Per_1 presso l'abitazione paterna, ove si intratterrà sino alla domenica con il pernotto, ed il padre lo accompagnerà alla partita
e lo riporterà presso la casa materna a conclusione della stessa;
entrambi i genitori saranno presenti a tutte le attività significative da condividere sul piano affettivo e relazionale con il minore, quali a titolo esemplificativo i saggi sportivi, le feste scolastiche, le ricorrenze religiose, compleanni, ecc., oppure rilevanti sul piano decisionale relativamente ad aspetti sanitari, quali visite mediche e specialistiche, consulenze psicologiche, ecc.; durante le Festività Natalizie e Pasquali il minore trascorrerà un ugual tempo con entrambi i genitori, alternando di anno in anno quelle principali;
durante le vacanze estive il minore trascorrerà due settimane di vacanze anche non consecutive con il padre;
4) revoca con efficacia ex tunc delle obbligazioni economiche poste provvisoriamente a carico del padre con ordinanza presidenziale e conseguente liberatoria del suo datore di lavoro dagli obblighi Controparte_2 derivanti dall'ordine di pagamento diretto notificato ai sensi dell'art. 473 bis.37 c.p.c. in data 29.07.24, ribadendone peraltro l'inammissibilità per violazione delle norme transitorie di cui all'art. 35 comma 1 del D.Lvo n. 149/2022;
5) obbligo in capo al signor di contribuire al mantenimento dei figli , e con CO Per_2 Per_3 Per_1 un assegno mensile complessivo non superiore ad € 450 con decorrenza da maggio 2023, pari quota sino a dicembre
2023 e poi in minor quota per in ragione dell'attività lavorativa dalla stessa intrapresa e nella misura che il Per_2
Tribunale vorrà determinare;
esonero del padre dal pagamento di un assegno mensile per il periodo precedente, in ragione del suo continuo apporto al mantenimento ordinario dei figli nel farsi carico per l'intero delle utenze relative all'ex casa coniugale e in ragione del godimento del predetto immobile in via esclusiva e a titolo gratuito della moglie e dei figli per disponibilità data da terzi legati da rapporti di amicizia e familiarità con il resistente, oltre alla rinuncia in favore della moglie della sua quota parte di assegno unico universale;
versamento dell'assegno mensile entro 5 giorni dall'accredito dello stipendio;
rivalutazione secondo gli indici Istat da gennaio 2026;
6) conferma dell'autorizzazione alla signora a percepire per l'intero l'assegno unico universale;
Pt_1
2 7) concorso dei coniugi alle spese straordinarie obbligatorie per i figli, come individuate alla lettera c) del protocollo in uso al Tribunale di Treviso, ripartendole nella misura del 20% a carico del padre e dell''80% a carico della madre;
spese non obbligatorie come individuate alla lettera b) del citato protocollo da concordare di volta in volta;
8) incarico alla dott.ssa di monitorare la situazione familiare in oggetto ai fini di una valutazione e di un Per_4 eventuale supporto ai genitori;
6) spese di lite rifuse e spese di c.t.u., anche per il monitoraggio, a carico della ricorrente, per quanto disposto dagli artt.
92 primo comma e 96 c.p.c.”
Per il Pubblico Ministero: “visto”
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
− Con il ricorso riportato in epigrafe, agiva nei confronti di , Parte_1 CO con cui allegava di aver contratto matrimonio in data 24.01.2024. Dall'unione nascevano (il Per_2
4.12.2004), (il 4.10.2006) e (il 29.8.2010). Allegava: Per_3 Per_1
- essersi il rapporto coniugale progressivamente deteriorato, tanto da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
- vivere i coniugi da separati in casa da diversi anni;
- essersi inizialmente il nucleo, dopo il matrimonio, trasferito nell'immobile di AN (TV), sito in Via Abruzzi, n. 6/A di proprietà del ricorrente;
- di essersi dedicata in via esclusiva alla cura della famiglia fino al 2005, anno di avvio di una propria attività di coltivazione di uva;
- che il marito, che inizialmente riusciva a provvedere in via esclusiva alle necessità della famiglia tanto da averla invitata a licenziarsi dalla precedente occupazione, nel 2010 iniziava a prospettarle problemi di natura economica, senza specificamente informarla dell'entità delle proprie esposizioni debitorie;
- che a seguito di tali difficoltà tutti i beni di proprietà del resistente venivano pignorati, compreso l'immobile di Via Michele Giunti a AN (TV), in cui il nucleo si era nel frattempo trasferito
(costringendo così il nucleo a tornare nell'immobile di Via Abruzzi, sempre a AN, intestato nel frattempo al datore di lavoro e amico del resistente che lo acquistava all'asta nel 2020);
Documentava in quel momento un reddito pari a € 1.600,00 nel 2019 e a € 1.900,00 nel 2020 (docc.
5-7 ricorrente), allegandone però nel contempo una significativa diminuzione nel 2021 avendo dovuto avviare nuova attività a seguito del venir meno della disponibilità dei terreni – anch'essi venduti all'asta
- su cui venivano precedentemente coltivati i vigneti.
Chiedeva quindi pronunciarsi la separazione dal marito con affido condiviso dei minori, con collocamento prevalente presso di sé e assegnazione della casa familiare, con regolamentazione del diritto di visita del padre e con statuizione a carico di quest'ultimo dell'obbligo di contribuire al
3 mantenimento ordinario dei minori versando l'importo di € 900,00 (€ 300,00 a figlio) con rivalutazione annuale ISTAT, oltre al 50 % delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Treviso.
− All'udienza presidenziale del 15.7.2022 il Presidente procedeva all'audizione della ricorrente e, all'esito, con ordinanza di pari data, affidava i minori in via congiunta a entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre e assegnazione della casa familiare, regolamentazione del diritto di visita del padre (“- il padre potrà vedere i figli quando lo desideri, compatibilmente agli impegni scolastici e ricreativi dei minori e previo avviso, anche telefonico, alla madre. Potrà tenere con sé , e a fine settimana Per_2 Per_3 Per_1 alternati dal sabato all'uscita della scuola fino alla domenica alle ore 20.00, nonché un giorno alla settimana da concordarsi con la ricorrente. Per almeno 15 gg. durante le vacanze estive, per la metà delle vacanze natalizie e pasquali, con i giorni di Natale e Pasqua alternati tra i genitori e per tutti gli altri giorni di festività in via alternata con la madre.”) e statuizione a carico dello stesso dell'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario dei minori versando l'importo di € 900,00 mensili entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale
ISTAT, ponendo le spese straordinarie al 50 % a carico di ciascun genitore, regolamentate come da
Protocollo del Tribunale di Treviso.
− Costituendosi avanti al Giudice istruttore, la ricorrente, a modifica della precedente domanda, chiedeva l'affido esclusivo dei figli e la conferma per il resto di quanto stabilito con i provvedimenti presidenziali. Lamentava nel frattempo essersi il resistente reso totalmente inadempiente ai suoi doveri genitoriali, sottraendosi anche alle decisioni e alle richieste relative agli stessi e averle rivolto minacce, anche per il tramite dei figli.
− Si costituiva il 7.11.2022 contestando quanto allegato da parte ricorrente e CO deducendo:
- di aver saputo della pendenza del procedimento solo a seguito della notifica dei provvedimenti presidenziali, essendosi allontanato dall'abitazione familiare il 26.3.2022 a scopo cautelativo, dati i propri problemi di salute e la contrazione del covid-19 da parte dei tre figli;
- che la moglie, dopo tale momento, lo allontanava definitivamente dall'abitazione familiare;
- di aver potuto negli anni aiutare la moglie nell'attività agricola della stessa, lavorando in orario notturno al mercato ortofrutticolo, oltre che occuparsi dei figli il pomeriggio;
- essere le società a sé intestate – - entrate in crisi nel 2010, Controparte_3 con successivo fallimento della prima;
- che grazie all'opponibilità del contratto di affitto dei terreni alle procedure, la ricorrente poteva continuare la propria attività fino al 2021, peraltro senza pagare alcun affitto;
- di essere stato nel frattempo assunto dalla come dipendente, con decurtazioni a Controparte_4 causa di pignoramento (società da cui dava atto successivamente di essere stato licenziato a partire dal 30.11.2022 per cessazione dell'attività);
4 - di non essersi mai disinteressato dei figli e di aver comunque continuato a farsi carico delle utenze della casa familiare;
- avere la ricorrente redditi maggiori di quelli allegati, occupandosi dell'allevamento di cani di razza in modo professionale dal 2021 e avendo nel frattempo acquistato un immobile a San Pietro di
Feletto (TV) e un altro immobile e dei terreni a Cison di Valmarino (TV);
- di risiedere provvisoriamente a Treviso, ospitato da un amico.
Documentava un reddito di € 900,00 netti mensili per il 2022 (docc. 9A -9L resistente) a fronte di reddito di circa € 1.100,00 nel 2021 (doc. 11).
Chiedeva, quindi, anche a modifica dei provvedimenti presidenziali in essere, la revoca dell'assegnazione dell'appartamento di AN, allegando non trattarsi dell'ex casa coniugale,
l'affido condiviso dei minori, con collocamento prevalente presso la madre, regolamentazione del proprio diritto di visita – senza pernotto – e con mantenimento ordinario e straordinario dei figli interamente a carico della moglie, con AU al 100 % a favore della stessa.
Chiedeva, inoltre, la statuizione a proprio favore di un assegno di mantenimento.
− Con ordinanza del 29.12.2022, a scioglimento della riserva assunta all'esito della prima udienza, il G.I. dichiarava inammissibile l'istanza, presentata dal resistente, di revoca dei provvedimenti presidenziali e rigettava la richiesta di modifica degli stessi, sempre avanzata dal resistente.
Assegnava inoltre alle parti i richiesti termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.
− Dopo lo scambio delle memorie, con istanza depositata l'11.10.2023 il resistente dava atto essersi nel frattempo la ricorrente trasferita altrove con i figli, chiedendo l'audizione degli stessi e il ripristino della frequentazione con le modalità e con i tempi stabiliti dal Tribunale, data l'unilaterale interruzione di ogni contatto a opera della ricorrente.
− Il Giudice procedeva all'audizione dei due figli minori, e , all'udienza del 19.12.2023. Per_3 Per_1
− All'esito, con ordinanza dell'11.3.2024, provvedendo sulle istanze istruttorie, il Giudice ordinava la produzione di documentazione economica aggiornata e disponeva procedersi a C.T.U. volta a determinare il miglior regime di affido, collocamento e visita per i minori.
La relazione conclusiva veniva depositata il 4.11.2024 e con successivo decreto del 6.11.2024 veniva liquidato il compenso della Consulente.
− Nelle more, con ordinanza del 23.7.2024, il Giudice rigettava la richiesta del resistente di dichiarare inammissibile la procedura ex art. 473 bis37 c.p.c. nel frattempo avviata dalla ricorrente e rigettava altresì la richiesta dello stesso di modifica dei provvedimenti in essere.
− All'udienza del 28.11.2024 il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni, successivamente assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. e trattenendo la causa in decisione, previa acquisizione delle conclusioni del Pubblico Ministero.
5 ***
Pronuncia di separazione
− Preliminarmente deve darsi atto che sussistono i presupposti per pronunciare la separazione tra le parti.
− La ricorrente ha dedotto il venir meno dell'affectio coniugalis e l'impossibilità di una convivenza fra i coniugi.
− A detta domanda il resistente ha aderito.
− Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151, comma primo, c.c. per addivenire ad una pronuncia di separazione personale giudiziale fra i coniugi.
− L'Ufficiale dello Stato Civile è tenuto a procedere all'annotazione della presente sentenza nei relativi registri.
***
Su affidamento, collocamento e visite
− Le figlie delle parti, e nate rispettivamente il 4.12.2004 e il 14.10.2006 sono nel Per_2 Per_3 frattempo divenute maggiorenni.
Va quindi disposto il non luogo a provvedere su affido, collocamento e diritti di visita delle stesse.
− È incontroverso tra i genitori che non sia ancora economicamente indipendente, pur divergendo Per_3 le conclusioni delle parti quanto al contributo da porre a carico del padre.
− Quanto a , nella propria conclusionale, il resistente ha genericamente allegato che la stessa Per_2 avrebbe intrapreso attività lavorativa a partire dal gennaio 2024.
Il resistente, a sostegno delle proprie allegazioni, si è però limitato a rinviare a quanto dichiarato dalla ricorrente in sede di C.T.U. (pagg. 14 e 25): il fatto che , che ha intrapreso percorso di studi Per_2 universitario, abbia nel frattempo iniziato a lavorare non è elemento sufficiente a ritenerla economicamente indipendente, anche in considerazione dell'età della stessa e del percorso di studi intrapreso, in assenza di idonea prova e di specifiche allegazioni e risultanze sul tipo di contratto e orario che avrebbe in essere e sulle attuali entrate della stessa.
− È incontroverso tra le parti che la casa familiare, già assegnata alla ricorrente con i provvedimenti presidenziali, sia stata rilasciata dalla stessa e dai figli a far data dal luglio 2023, sussistendo quindi i presupposti per procedere alla revoca della precedente assegnazione disposta in sede presidenziale.
− Quanto al figlio minorenne (nato il [...]), viene disposto l'affido condiviso dello stesso Per_1
a entrambi i genitori, come concordemente richiesto, con collocamento prevalente presso la madre.
− Sul punto la C.T.U. espletata non ha rilevato ragioni ostative a tale regime.
6 − Quanto al diritto di visita e ai rapporti del padre con il minore, si dispone conformemente alla relazione conclusiva depositata dalla Consulente, di cui entrambe le parti sostanzialmente hanno chiesto il recepimento.
In aggiunta alle previsioni della C.T.U., viene previsto in parte dispositiva un possibile calendario anche per i periodi di vacanza che tiene conto della protratta – e al momento perdurante - interruzione dei rapporti tra il minore e il padre.
− Sul punto va fatta un'ultima precisazione.
La C.T.U., a chiusura della propria relazione, ha consigliato un monitoraggio della situazione, in considerazione delle forti criticità ancora presenti, delle effettive potenzialità di evoluzione e del fatto che è stato possibile ipotizzare un programma di visita solo nella fase conclusiva della stessa.
− Va precisato che non risulta possibile disporre il richiesto monitoraggio da parte della C.T.U. in considerazione dell'intervenuta definizione del presente procedimento e ritenuto che non vi siano i presupposti per delegare tale monitoraggio ai Servizi Sociali, in considerazione del fatto che gli stessi non sono mai stati coinvolti in corso di causa e che i progressi raggiunti – come confermato dagli stessi difensori - risultano legati alla specifica figura della C.T.U. nominata che ha saputo efficacemente intervenire tra le parti, ripristinando un dialogo che mancava da tempo.
− La C.T.U. infatti nella propria relazione (relazione C.T.U., pag. 43) ha dato atto che “Rispetto al rapporto educativo: precedentemente l'avvio della presente Consulenza e nella sua fase iniziale, il ruolo centrale assunto dalla madre nei confronti dei figli, ha rivelato una mancanza di condivisione con il padre rispetto alle scelte educative e di vita dei figli.
Avendo però più volte discusso nell'ambito peritale l'opportunità di un confronto e di un accordo tra i genitori in tal senso, si è giunti ad un cambiamento significativo nello scambio e nella comunicazione tra i genitori, che consente oggi un discreto grado di fiducia e di aiuto reciproco.
Rispetto alle potenzialità di cambiamento: il superamento degli elementi di conflitto, che appare ad oggi sufficiente a supportare una discreta collaborazione sul piano genitoriale, risulta ancora molto recente e quindi necessita di un tempo di elaborazione e di stabilizzazione da verificare. I genitori sembrano aver comunque compreso che l'importante conflittualità ha inciso negativamente sul benessere dei figli e non li ha adeguatamente tutelati nei loro diritti.
Per concludere, si ritiene che le risorse positive dei genitori signori e sul piano educativo ed affettivo nella Pt_1 CP_1 relazione con i figli, emerse nel corso dei lavori peritali, siano da valorizzare e da incrementare attraverso cambiamenti significativi delle dinamiche familiari pregresse, non ancora del tutto superate.
In particolare, si ritiene fondamentale che la comunicazione tra i genitori, che appare allo stato attuale positiva e funzionale alla cooperazione genitoriale, vada consolidata nel tempo ai fini di garantire ai figli la presenza di entrambi
i genitori.”
7 − Visto quanto sopra, si prende atto che, significativamente, entrambe le parti nei propri atti hanno prestato l'assenso a tale monitoraggio da parte della C.T.U. e si auspica che le stesse, nell'interesse dei figli e, in particolare, del minore, intraprendano tale percorso congiuntamente rivolgendosi nuovamente alla C.T.U. già incaricata in corso di causa.
***
Sui provvedimenti economici
− Come visto, con ordinanza presidenziale del 15.7.2022, veniva posto a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario dei minori versando l'importo di € 900,00 mensili entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale ISTAT, ponendo le spese straordinarie al 50 % a carico di ciascun genitore, regolamentate come da Protocollo del Tribunale di Treviso.
− Il Presidente così motivava sul punto: “Sotto il profilo economico, considerato che non è documentata una inabilità al lavoro del convenuto;
che lo stesso risulta occupato in attività lavorativa;
che secondo l'orientamento costante di questo
Tribunale anche il soggetto disoccupato ha l'obbligo morale e giuridico di concorrere al mantenimento della prole;
tenuto conto degli introiti minimi percepiti dalla ricorrente”.
− Nel frattempo, dall'istruttoria condotta è emerso quanto segue.
− Il resistente, che non risulta sostenere costi di locazione – essendo nel frattempo rientrato nell'immobile precedentemente assegnato alla moglie e ai figli - , ha documentato per il 2024 redditi da lavoro dipendente per circa € 900,00 netti mensili (docc. 78, 88 -91), importo già al netto della trattenuta di € 240,00 mensili operata per debito nei confronti del Comune di San Vendemiano.
Si tratta di reddito sostanzialmente in linea con quello precedente (doc. 79).
Lo stesso inoltre, risulta titolare di fondo pensione con rendita annua – a partire dai 67 anni di età – di € 2.100,00 (doc. 80).
− Da parte sua la ricorrente, a fronte dei redditi documentati in sede presidenziale - pari a € 1.600,00 nel
2019 e a € 1.900,00 nel 2020 (docc.
5-7 ricorrente) – nel luglio 2022 aveva dichiarato in sede di audizione di occuparsi in quel momento solo dell'allevamento di cani con scarsi guadagni e di essere alla ricerca di un lavoro impiegatizio.
− A fronte di tale pregressa situazione, dalle dichiarazioni dei redditi recentemente prodotte la stessa ha documentato per il 2021 e il 2022 un reddito medio netto mensile rispettivamente di € 700,00 (doc.
27), e di € 800,00 circa (doc. 28), in netto calo rispetto a quello degli anni precedenti, come rappresentato alla Presidente all'udienza del luglio 2022.
Nel frattempo, però, sono state prodotte dalla ricorrente anche le dichiarazioni IVA degli ultimi anni da cui risulta un volume d'affari che nel 2023 è raddoppiato rispetto a quello del 2021.
− In particolare,
- per il 2021 risulta un volume di affari IVA per € 54.579,00 (con imposta di € 12.007,00) (doc. 29);
8 - per il 2022 risulta un volume di affari di € 65.509,00 (con imposta di € 6.551,00) (doc. 30) e
- per il 2023 un volume d'affari di € 99.183,00 (con imposta di € 21.820,00) (doc. 31).
− Pur trattandosi di cifre al lordo dei relativi costi, è innegabile che la situazione economica della ricorrente è migliorata rispetto a quella rappresentata in sede di ricorso introduttivo e di udienza presidenziale, e che aveva giustificato l'emissione dei relativi provvedimenti. Ulteriore riscontro del cambiamento in melius della situazione economica della ricorrente viene anche dagli estratti conto nel frattempo prodotti dalla stessa (doc. 38).
− Deve inoltre essere considerato che il resistente ha nel frattempo spontaneamente acconsentito alla integrale percezione da parte della stessa dell'AU, ammontante a € 150,00 mensili circa.
− Deve comunque essere tenuto in considerazione, a fronte di tale elemento, che risulta invariato quanto osservato dalla Presidente rispetto alla capacità lavorativa del resistente, oltre a doversi considerare che la madre risulta allo stato, nella sostanziale assenza di un rapporto tra il padre e i minori, farsi carico in via esclusiva degli stessi.
− Infine, va tenuta in considerazione la circostanza per cui, rispetto alla situazione considerata dalla
Presidente, risulta che nel frattempo - nonostante l'assegnazione che era stata disposta a suo favore - la ricorrente ha dovuto procurare altra abitazione per sé e per i figli, con conseguenti oneri che non erano stati considerati in sede presidenziale, acquistando immobile con rata mensile di mutuo di circa
€ 1.000,00 (doc. 25).
− Alla luce di tutto quanto sopra esposto, visto l'intervenuto mutamento della condizione reddituale della ricorrente, risulta allo stato congruo disporre una riduzione dell'assegno di mantenimento statuito a carico del resistente, che viene rideterminato, viste le circostanze sopravvenute, nella somma di €
600,00 (€ 200,00 a figlio), con decorrenza dalla data della presente pronuncia.
− Va invece confermata, alla luce di quanto sopra, la ripartizione delle spese straordinarie al 50 % in capo a ciascun genitore essendo entrambi dotati di capacità lavorativa e tenuti a contribuirvi in egual misura.
− Non vi sono i presupposti per accogliere la domanda del resistente di revoca con efficacia ex tunc delle obbligazioni economiche poste provvisoriamente a carico dello stesso con ordinanza presidenziale e di liberatoria del suo datore di lavoro dagli obblighi derivanti dall'ordine di pagamento diretto notificato ai sensi dell'art. 473 bis.37 c.p.c. in data 29.07.24, oltre che di esonero del padre dal pagamento di un assegno mensile per il periodo precedente, in ragione del suo continuo apporto al mantenimento ordinario dei figli nel farsi carico per l'intero delle utenze relative all'ex casa coniugale e in ragione del godimento del predetto immobile in via esclusiva e a titolo gratuito della moglie e dei figli per disponibilità data da terzi legati da rapporti di amicizia e familiarità con il resistente, oltre alla rinuncia in favore della moglie della sua quota parte di assegno unico universale.
9 − La decorrenza delle nuove statuizioni viene determinata dalla pronuncia dell'odierno provvedimento considerando che in tale sede sono stati accertati i presupposti per procedere in tal senso e che, in corso di causa – da ultimo anche nel luglio 2024 – erano già state rigettate più volte le richieste del resistente di modifica dei provvedimenti precedentemente in essere.
− Risulta, infine, non accoglibile la richiesta di parte resistente di dichiarare inammissibile la procedura nel frattempo avviata dalla ricorrente ex art. 473 bis.37 c.p.c., richiesta peraltro già rigettata con ordinanza del 23.7.2024.
***
Spese di lite
− Stanti le concordi conclusioni delle parti quanto ad affidamento e collocamento e la reciproca soccombenza sui provvedimenti economici, sussistono giustificate ragioni per disporre la compensazione delle spese processuali per 2/3; la maggior soccombenza del resistente sulla domanda di contributo economico e sulle istanza di modifica da questo avanzate in corso di causa, giustifica la condanna dello stesso a rifondere alla ricorrente il rimanente 1/3 delle spese (liquidate come in dispositivo ex D.M. 55/2014 e ss. mod.).
− Le spese di C.T.U., già liquidate con separato decreto del 6.11.2024, vengono poste in via definitiva a carico solidale delle parti nella misura di metà ciascuna.
***
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
553/2022 R.G.:
1. dichiara la separazione personale tra i coniugi (n. a PADOVA (PD) il 22/02/1975) Parte_1
e (n. a CONEGLIANO (TV) il 23/04/1959), matrimonio contratto il CO
24/01/2004 e trascritto al n. 6, Parte I, Serie -, Anno 2004 del registro degli atti di matrimonio del
Comune di AN (TV);
2. ordina all'Ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza a margine del predetto atto.
3. Dispone il non luogo a provvedere su affido, collocamento e diritto di visita delle figlie e Per_2
nel frattempo divenute maggiorenni. Per_3
4. Affida in via condivisa il figlio minore, a entrambi i genitori, con collocamento prevalente Per_1 dello stesso presso la madre.
5. Il figlio minore vedrà il padre in coincidenza delle trasferte per le partite (che si svolgono la domenica mattina 2 volte al mese): il minore il sabato dall'uscita da scuola sarà accompagnato dalla madre a casa del padre per il pranzo e rimarrà presso l'abitazione paterna fino alla domenica con il pernotto.
10 La domenica mattina il padre accompagnerà alla partita e lo riporterà presso la casa materna Per_1 alla conclusione della stessa.
Il minore, inoltre, trascorrerà tre giorni con il padre durante le vacanze natalizie, individuati di comune accordo tra i genitori, compatibilmente con gli impegni e la volontà del minore, e, ad anni alterni, il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo, oltre a ulteriori 10 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze scolastiche estive.
È salva la possibilità per i genitori di stabilire tempi di visita più ampi, se di comune accordo.
6. Revoca l'assegnazione della casa familiare sita a AN (TV), Via Abruzzi, n. 6/A, già rilasciata dalla ricorrente e dai figli.
7. Con decorrenza dalla data della pronuncia del presente provvedimento verserà a CO
, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento ordinario Parte_1 dei tre figli l'importo di € 600,00 (€ 200,00 ciascuno), con rivalutazione annuale ISTAT.
8. Spese straordinarie per i tre figli al 50 % a carico di ciascun genitore, regolamentate come da Protocollo del Tribunale di Treviso.
9. Assegno Unico interamente a favore di , stante l'assenso prestato da Parte_1 CP_1
.
[...]
10. Le spese di lite vengono compensate nella misura di 2/3 e per la restante misura di 1/3 poste a carico di , con obbligo di versamento a favore di , e liquidate per tale CO Parte_1 quota in € 2.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
11. Spese di C.T.U., come già liquidate con decreto del 6.11.2024, definitivamente a carico solidale delle parti nella misura di metà ciascuna.
Così deciso a Treviso nella Camera di Consiglio del 18/02/2025
Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
Il Giudice relatore dott.ssa Cristina Bandiera
11