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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/02/2025, n. 1752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1752 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 19108/2024 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Sezione II^
in composizione monocratica, in persona del dott. Diego
Ragozini,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 19108/2024 R.G. e vertente tra
( ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), rappresentati e difesi dall'Avv. Roberto C.F._2
Viola, come in atti
Ricorrenti
E
( ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti
Renata Castellan e Sebastiano Angelo Scarpa, come in atti
Convenut
a
CONCLUSIONI
All'udienza del 31.01.25, le parti, così concludevano: “La parte ricorrente conclude affinché l'Ill.mo Giudice voglia dichiarare
l'intervenuta cessata materia del contendere, in virtù della confessione formulata dalla controparte ed applicare al caso di specie il principio della soccombenza virtuale e per l'effetto condannare la controparte alle spese di lite comprensive anche della
fase stragiudiziale, con attribuzione ex art 93 c.p.c. oltre alla condanna ex art 96 c.p.c. ad una somma di denaro da quantificarsi entro euro 1.032,00. Si chiede che l'Ill.mo Giudice voglia riservare la causa a sentenza. In via subordinata chiede che l'Ill.mo Giudice voglia accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito, come da conclusioni rassegnate in ricorso e condannare la controparte alle spese di lite comprensive anche della fase
stragiudiziale, con attribuzione ex art 93 c.p.c. oltre alla condanna ex art 96 c.p.c. ad una somma di denaro da quantificarsi entro euro
1.032,00. L'avv.to Falcone impugna e contesta tutto quanto oggi eccepito da controparte in quanto infondato in fatto e diritto e,
rispetto tali eccezioni, si riporta a quanto indicato in atto difensivo ed insiste nelle proprie richieste”.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO E MOTIVI DELLA
DECISIONE
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Si premette che, alla luce della legge 18.6.09 n. 69, entrata in vigore in data 4.7.09, si procederà ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, in attuazione alla novella dell'art. 132 n. 4 c.p.c.
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. per l'accertamento negativo del credito, datato 12.09.2024, i ricorrenti chiedevano al Tribunale “in via principale accertare e dichiarare la prescrizione del credito vantato dalla controparte per tutti i motivi in premessa;
in via subordinata accertare e dichiarare l'inesistenza del credito vantato dalla controparte per tutti i motivi in premessa;
con vittoria di spese
e competenze professionali con attribuzione al procuratore antistatario”. Iscritta la causa a ruolo in data 17/09/2024, con decreto del 18.09.2024, il Tribunale fissava l'udienza del 31.01.2025 ed, in data 24/01/2025, la convenuta si costituiva, Controparte_1
concludendo: “Nel merito in via principale accertare il difetto di interesse ad agire dei ricorrenti e, per l'effetto, rigettare il ricorso con qualsiasi provvedimento di legge;
condannare i ricorrenti ai sensi dell'art. 96, co. 1 e ult. co., nella misura che sarà ritenuta di giustizia;
In ogni caso con vittoria di spese e compensi di lite”.
All'udienza del 31/01/2025 le parti concludevano riportandosi ai propri scritti e la causa veniva rimessa in decisione.
Nel Luglio del 2024, la chiedeva agli odierni Controparte_1
ricorrenti il pagamento della somma di euro 25.645,24 quale credito acquisito in virtù di cessione ad opera della Marathon SPV S.r.L. A
seguito di detta richiesta, nel Settembre dello stesso anno, gli
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e per il tramite del proprio legale, chiedevano ed Parte_1 Parte_2
ottenevano copia del contratto di finanziamento dal quale traeva origine l'esposizione debitoria. Dalla lettura degli atti di causa, nonché dalla verifica degli scambi epistolari fra le parti, è emerso che i ricorrenti, appena ricevuta dalla in data Controparte_1
12/09/2024, la documentazione richiesta, resosi conto che il credito vantato dall'istituto era ormai prescritto, hanno immediatamente diffidato la banca dal rinunciarvi e, contestualmente, redatto il ricorso per cui è causa, iscritto poi a ruolo nei 5 giorni successivi. In data
11/11/2024 la nel riscontrare la diffida del Controparte_1
procuratore dei ricorrenti, precisava di non aver rinvenuto atti interruttivi della prescrizione del credito azionato: “determinandosi conseguentemente ad interrompere definitivamente l'attività di recupero del credito”. Seguiva una serie di scambi pec: da un lato i sigg.ri e insistevano per il risarcimento del Parte_1 Parte_2
danno ed il pagamento degli onorari di causa, dall'altro la CP_1
sostenava la mancanza di buona fede nonché il mancato
[...]
rispetto del termine di 60 giorni dal reclamo prima di adire l'Autorità
Giudiziaria.
Preliminarmente, va rilevato che le parti concordano in ordine all'intervenuta prescrizione del diritto di cui è causa.
Tuttavia, non si farà applicazione dell'istituto della cessata materia del contendere atteso che esso attiene all'ipotesi in cui l'interesse delle parti alla pronunzia di merito viene meno a causa di un evento sopravvenuto rispetto al sorgere del giudizio.
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Invece, la controversia all'esame del tribunale, vede la questione di merito della prescrizione, accertata ed intervenuta priva dell'instaurazione del giudizio, fatto pacifico tra le parti.
In ordine alla regolazione delle spese, si osserva quanto segue.
In termini astratti, infatti, l'art. 91 c.p.c. sancisce in tema di spese processuali il principio generale ordinario della soccombenza secondo cui, colui che ha provocato il giudizio e dunque la costituzione di controparte - proponendolo o resistendo illegittimamente - è onerato di sostenerne i relativi costi (c.d. principio di causalità). Applicando questi principi al caso di specie,
appare evidente che se da un lato, parte ricorrente avrebbe avuto ragione nell'adire l'autorità giudiziaria per l'accertamento negativo del credito, stante l'effettiva prescrizione del diritto della convenuta a riscuoterlo, giustificando in tal modo la condanna al pagamento delle spese di giudizio della dall'altro lato, il Controparte_1
comportamento tenuto dai ricorrenti in fase stragiudiziale impone una riflessione anche sul c.d. “abuso del processo”.
Pertanto, la decisione sulla regolamentazione delle spese di lite deve necessariamente passare attraverso la valutazione fattuale operata dal
Giudice in virtù del proprio potere discrezionale (Cass. civ., n.
26622/24). Invero, dai fatti di causa è emerso che le odierne parti avevano, in sede stragiudiziale, instaurato un dialogo che, nel rispetto reciproco, avrebbe certamente impedito già a priori l'instaurazione della presente controversia, senza la necessità da parte dei ricorrenti di proporre una formale domanda giudiziale.
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Non vi è mai stato, infatti, alcun atto di esecuzione forzata, da parte della tale da giustificare il ricorso immediato Controparte_1
all'autorità giudiziaria,
Tra l'altro va evidenziato che sono intercorsi pochi minuti tra la ricezione della documentazione richiesta e la redazione dell'atto introduttivo del presente giudizio e la sua successiva iscrizione a ruolo. Infatti risulta che alle ore 11.14 del 12.09.24 la invia la CP_1
documentazione, alle ore 11.22 del medesimo giorno, parte ricorrente invia una missiva alla in cui contesta l'intervenuta CP_1
prescrizione del credito diffidando la stessa all'incasso della somma.
Dalla lettura del ricorso introduttivo, emerge che nella medesima data, il 12.09.24, veniva redatto il ricorso introduttivo del presente giudizio poi depositato in data 17.09.24. Il decreto unitamente al ricorso veniva notificato il 18.09.24 per l'udienza del 31.1.25.
La in data 11.11.24 comunica al ricorrente in riscontro alla CP_1
missiva del settembre '24 di riconoscere l'intervenuta prescrizione comunicando la volontà di non procedere all'esecuzione del credito.
Se gli e avessero atteso le necessarie verifiche Parte_1 Parte_2
da parte della banca procedente, avrebbero certamente risparmiato l'iscrizione a ruolo di un giudizio che non avrebbe più avuto motivo di esistere: invero, dopo lo scambio della documentazione e l'eccezione di prescrizione del credito sollevata dai ricorrenti, la effettuava i necessari approfondimenti senza però porre CP_1
in essere alcun ulteriore atto volto al recupero coattivo del credito,
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per poi giungere, nel mese di novembre, al riconoscimento della prescrizione con conseguente abbandono delle pretese creditorie.
Va quindi analizzato il comportamento tenuto dai ricorrenti alla luce del citato “abuso di processo”. L'abuso del processo è un abuso del proprio diritto, che si realizza sfruttando le numerose possibilità processuali concesse dalla legge per agire in giudizio o per opporsi alla domanda avversaria. Così le facoltà lecite consentite dall'ordinamento vengono utilizzate per scopi ingiusti. Formalmente chi fa uso del suo diritto in questa maniera ha ragione, ma sostanzialmente no: c'è una violazione dei fondamentali criteri di correttezza e buona fede, sanciti dall'art. 1175 c.c., che devono sempre presiedere ai rapporti giuridici tra le parti e – come precisa l'art. 1375 c.c. devono governare i loro comportamenti anche nella fase di esecuzione delle prestazioni. Questo principio di collaborazione discende direttamente dall'art. 2 della Costituzione, che impone a tutti i cittadini un dovere di solidarietà sociale, al di là di quanto viene stabilito dalle singole norme di legge.
La Corte di Cassazione ritiene sufficiente anche la sola condotta oggettivamente valutabile alla stregua di “abuso del processo”, quale l'avere agito o resistito pretestuosamente (Cass.2029/22). Ebbene, nel caso che ci occupa i ricorrenti, a parere di questo Tribunale,
hanno abusato del processo, ricorrendo in maniera affrettata all'autorità giudiziaria, non permettendo alla in un tempo CP_1
apprezzabile, di esaminare la posizione debitoria di cui al contratto in essere tra le parti, ed eventualmente assumere la decisione di non
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procedere all'escussione o comunque riconoscere l'intervenuta prescrizione.
Ciò in violazione del generale dovere di correttezza e buona fede.
Questa norma, prevede che “se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche d'ufficio, nella sentenza.
Ebbene, dai fatti di causa si è evinto che se da una parte i ricorrenti non hanno agito in buona fede, abusando del diritto al processo, dall'altra, la convenuta, prima di richiedere il pagamento del proprio credito, avrebbe dovuto effettuare le opportune verifiche e procedere in maniera più celere alle stesse, senza dimenticare che il riconoscimento della prescrizione del credito da parte della banca è comunque avvenuto in pendenza di giudizio. Alla luce delle considerazioni e motivazioni di cui sopra, a parere di questo
Tribunale, non sussistono i presupposti per la condanna dell'una o dell'altra parte, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c,.
Tuttavia, ritiene il tribunale, richiamando l'arresto della Corte
Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 92, secondo comma, c.p.c., nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, non solo nelle due ipotesi di “assoluta novità della questione trattata” o di “mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti”, ma anche in presenza di “altre
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analoghe gravi ed eccezionali ragioni”, che il comportamento delle parti, sia ante giudizio che in costanza dello stesso, possa essere ricondotto alle gravi ed eccezionali ragioni che inducono alla compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione II, definitivamente pronunziando,
così provvede:
- Accerta l'intervenuta prescrizione del diritto al pagamento della somma di euro 25.645,24 relativa all'adempimento del contratto di cui è causa;
- Compensa interamente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Napoli, 18.02.25
Il Giudice
Diego Ragozini
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