Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 23/05/2025, n. 445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 445 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico del Tribunale di Bergamo, in funzione di giudice del lavoro, dott. Raffaele Lapenta, all'esito dell'udienza del
22.05.2025, che si è svolta con le modalità della trattazione scritta, ha pronunciato, nel termine di cui all'art. 127-ter, ult. co. c.p.c. e con contestuale motivazione, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 1204/2024
TRA
e n.q. di genitori del Parte_1 Parte_2 minore , rappresentati e difesi come in atti dall'avv. Persona_1
Francesco Chetoni opponente
E
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso come in atti dall'avv. Alfonsino Imparato opposto
OGGETTO: opposizione ATP
CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa
***
Con ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis, co. 6 c.p.c. e , nella loro qualità Parte_1 Parte_2 di genitori del minore , chiedevano all'intestato Persona_1
Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, di accertare e dichiarare che il quadro clinico e diagnostico del figlio Per_1
[...]
n. 289/1990 e che, quindi, è “minore con difficoltà Persona_1 persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti della propria età” con diritto all'indennità mensile di frequenza, previa nuova CTU a dimostrare la sussistenza delle condizioni richieste ex lege e l'erroneità della valutazione operata dal precedente specialista nominato dal Tribunale (che escludeva il diritto al beneficio richiesto), la cui relazione veniva contestata sotto diversi profili, soprattutto per carenza motivazionale.
Si costituiva nel presente giudizio di opposizione l' ribadendo CP_1
il corretto operato del CTU e riportandosi alle Persona_2
argomentazioni del proprio CTP.
Il Tribunale adito nominava C.T.U. dott. il quale Persona_3
depositava, in data 18.03.2025, la relazione tecnica, concludendo per la sussistenza delle condizioni per il riconoscimento dell'indennità di frequenza con necessaria revisione a giugno 2028
(a conclusione della scuola media)
***
L'opposizione può essere accolta, dal momento che lo specialista nominato ha congruamente ed esaustivamente dato contezza dei presupposti richiesti ex lege per il riconoscimento del beneficio a favore del minore;
alla relazione deposita si fa Persona_1
espresso ed integrale rinvio).
Si rammenta che l'indennità di frequenza ex L. 289/1990 è una prestazione economica, erogata a domanda, finalizzata all'inserimento scolastico e sociale dei minori con disabilità fino al compimento della maggiore età e spetta ai cittadini minori di 18 anni con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età, nonché ai minori ipoacusici che presentino una perdita uditiva superiore ai 60 decibel nell'orecchio migliore nelle frequenze di 500, 1.000, 2.000 hertz, che soddisfano i requisiti sanitari e amministrativi previsti dalla legge. Il consulente nominato, sulla base della documentazione prodotta, ha ovviato alla carenza motivazionale della precedente CTU
(soprattutto in relazione alle note critiche del CTP ricorrente).
Il CTU, dott. , ha chiarito che “Dall'esame della Per_3 documentazione sanitaria e dall'esame obiettivo, lette le numerose relazioni specialistiche in atti, considerando la precedente CTU e le relative contestazioni, sentiti i CTP ed inviata loro, con mail del
3/3/25, la bozza della relazione peritale ed assegnando termine fino al 18/3/25 per eventuali osservazioni, si ricava che il minore
, di anni 10, è affetto da: “Disturbo dell'attività e Persona_1 dell'attenzione di grado moderato. Disturbo specifico dell'apprendimento di grado moderato”.
È stato affermato che “Il minore presenta una comorbidità di disturbi del neurosviluppo (ADHD combinato e DSA di lettura e scrittura) che influenzano gli ambiti di vita, la socializzazione e il rendimento scolastico anche considerata la presenza di un disturbo dell'attenzione che influenza il minore “sia per la parte di disattenzione che d'impulsività e iperattività e che pertanto necessita di terapia riabilitativa e di ausili per lo studio”.
Per lo specialista, il minore è da considerarsi Persona_1
“minore invalido con diritto all'indennità di frequenza poiché presenta difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età”, con revisione a giugno 2028 e diritto a percepire l'indennità di frequenza dalla presentazione della domanda amministrativa all' (15.03.2023). CP_1
Il CTP dott. non ha evidenziato criticità al riconoscimento del Per_4
beneficio al momento delle operazioni peritali, ma il CTU dott.
ha comunque puntualmente ribattuto alle considerazioni Per_3 dello stesso evidenziando che il suo giudizio “è stato dedotto, oltre che dall'obiettività rilevata, anche dalla copiosa documentazione specialistica in atti, infatti sin dal novembre 2019 sia la psicologa che la neuropsichiatra infantile hanno certificato la difficoltà nella regolazione generale del tono e nella coordinazione fino-manuale che coinvolge diverse aree (motorie, grafiche, di pianificazione e di organizzazione) oltre che una fragilità nell'area emotivo- affettiva e consigliando un trattamento neuropsicomotorio individuale e un lavoro di rete con la scuola per supportare il percorso di . Inoltre sin dal 2021 sono certificati problemi Per_1
comportamentali a scuola con atteggiamenti aggressivi nei confronti dei compagni e difficoltà visuo-spaziali poiché Per_1
tende ad invertire la scrittura di lettere e numeri con proposta anche di rinforzare le competenze visuo-spaziali e migliorare la prensione dell'oggetto grafico e aumentare l'autoconsapevolezza per fare emergere maggiormente la personalità del bambino.
Anche la certificazione specialistica ( frequentava la II Per_1 elementare) del 10/6/22 evidenzia una Dislessia evolutiva e una disortografia evolutiva di entità moderata, una difficoltà da accesso al lessico fonemico ed imprecisioni di tipo fonologico, una difficoltà nella copia di una figura geometrica complessa e di memoria lungo termine visuo-spaziale e difficoltà di attenzione alternata. Con le seguenti proposte d'intervento (pag.
9): elaborazione di Piano Didattico Personalizzato, definizione di strumenti compensativi (pag. 10) e misure dispensative (pag. 10-
11) e attivazione di percorso riabilitativo volto a potenziare le abilità di lettura e di scrittura. Anche i test effettuati (pag. 13 e seguenti) evidenziano un indice di memoria di lavoro e un indice di velocità di elaborazione inferiori alla media, anche il ragionamento con le parole, il riordinamento lettere e numeri e il ragionamento aritmetico e la ricerca dei simboli sono inferiori alla media. Quasi tutti i test per la lettura sono deficitari! Anche la certificazione del 9/1/23 evidenzia difficoltà sia sul piano attentivo e sia di iperattività e impulsività con diagnosi integrativa di
“Disturbo da deficit di attenzione e iperattività” con proposte d'intervento di un percorso di training attentivo ed esecutivo finalizzato al potenziamento delle abilità attentive, di pianificazione e di controllo inibitorio e anche di un affiancamento con un supporto educativo esterno alla famiglia per lo studio e l'esecuzione dei compiti a casa, mirato all'acquisizione di un metodo di studio adeguato alle difficoltà rilevate e all'addestramento all'uso degli strumenti compensativi e dispensativi. Era inoltre ancora indicata la stesura di un Piano
Didattico Personalizzato per alunni con bisogni educativi speciali!
La diagnosi di dislessia evolutiva può essere posta con certezza alla fine della seconda elementare ma appare fuori di dubbio che anche in età prescolare il bambino possa presentare dei deficit prodromici alla piena manifestazione del disturbo (come nel caso in oggetto). Il trattamento riabilitativo dovrà essere intensivo negli anni della scuola elementare e anche scuola media introducendo l'uso di strumenti compensativi quali ad esempio libri parlanti, calcolatrici, registratori, computer (come nel caso di ) e Per_1
anche strumenti dispensativi quali per esempio misure scolastiche di riduzione dell'impegno e maggiori tempi per le verifiche (come per ). Le certificazioni di effettuazione di terapia logopedica Per_1
sono state allegate unicamente a dimostrare che il minore è anche inserito nell'ambito di un programma riabilitativo”.
Le condivisibili e ben argomentate deduzioni del CTU sono Per_3
espressione del necessario adeguamento delle linee guida con i dati empirici peculiari riferibili al minore . Persona_1
In definitiva, alla luce di tutto quanto affermato, l'opposizione va accolta e nulla osta all'omologa da parte dello scrivente delle conclusioni cui è giunto il CTU dott. . Persona_3
Le spese di lite si compensano per metà considerate le consulenze di segno contrario, la restante parte segue la soccombenza, così come le spese di CTU, tutto come da liquidazione operata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
- accoglie l'opposizione;
- omologa l'accertamento del requisito sanitario come da relazione del CTU del dott. Persona_3
- compensa per metà le spese di lite e pone la restante parte a carico dell' che si liquida in € 700,00 per compensi CP_1 professionali, oltre accessori di legge;
condanna l' al CP_1 pagamento delle spese di CTU pari ad € 400,00 + IVA in favore del dott. ed € 400,00 + IVA in favore del dott. Persona_2
. Persona_3
Così deciso in Bergamo, il 23.05.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Raffaele Lapenta