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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 30/05/2025, n. 784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 784 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 899/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
I^ Sezione civile
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg.ri Magistrati
Presidente Dott. Gianmichele Marcelli
Giudice Dott. Pier Giorgio Palestini
Giudice Dott. Cesare Marziali Cons. Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 899/2021 R.G. e promossa da
(c.f. ) in persona del legale rappresentante rappresentata e difesa dagli Avv.ti Parte_1 P.IVA_1
Andrea Biganzoli e Roberto Casiraghi ed elettivamente domiciliata presso e nel loro studio sito in
Lissone (MB), Viale Elisa Ancona n. 4/A;
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. – p.iva ) rappresentata e difesa dall'Avv. Laura CP_1 P.IVA_2 P.IVA_3
Simoncini ed elettivamente domiciliata presso la sede dell'Avvocatura Regionale sita in Ancona, P.zza
Cavour n. 23.
APPELLATA
pagina 1 di 15
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 171/2021 del Tribunale di Ancona pubblicata il 05/02/2021 in materia di contratti e obbligazioni – arricchimento senza causa.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 06.03.2018 la società conveniva in giudizio dinanzi Parte_1 al Tribunale di Ancona la chiedendone la condanna al pagamento della somma di € CP_1
118.876,32 ai sensi dell'art. 2041 c.c. quale risarcimento del danno da perdita di chances da ella asseritamente subito.
A sostegno della propria domanda parte attrice prospettava la seguente ricostruzione fattuale.
Nel 2014 la (nel prosieguo anche “stazione appaltante”) aveva indetto una gara a CP_1 mezzo di procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 del d.leg.vo n. 163/2006, per l'affidamento dei lavori, prestazioni e forniture necessarie al funzionamento del Nuovo Complesso Ospedaliero per l'area metropolitana a sud di Ancona, nel Comune di Camerano, di cui risultava aggiudicataria la società
[...]
che in data 30.06.2015 sottoscriveva il relativo contratto di appalto. Pt_2
Avviata dunque l'esecuzione delle opere, in data 17.11.2015 l'anzidetta società aggiudicataria Pt_2 stipulava con l'odierna attrice il contratto di noleggio n. OS/064/064/15 avente ad oggetto le tre gru in esso descritte;
tuttavia, in data 13.01.2016 il Consiglio di Stato annullava l'aggiudicazione in favore di con conseguente inefficacia del contratto di appalto da questa sottoscritto. Seguiva il Parte_2
subentro della formalizzatosi nel Parte_3
giugno 2017.
Il giorno 15.11.2016 - sì da regolare i rapporti rimasti nel tempo pendenti - veniva stipulata una scrittura privata tra la la ., il nuovo aggiudicatario e la convenutala;
in tale scritto si Pt_1 Pt_2
regolamentavano la risoluzione del contratto di noleggio, la riconsegna del cantiere da parte di Pt_2
alla Regione entro la data del 30.11.2016 e l'impegno dell'odierna convenuta – una volta CP_1
verificatosi detto evento - alla stipula di un nuovo contratto di appalto con il nuovo aggiudicatario da effettuarsi entro il 31.01.2017. Solo dopo la stipula del contratto di appalto, l'odierna attrice ed il nuovo pagina 2 di 15 aggiudicatario avrebbero a loro volta stipulato un nuovo contratto di noleggio riferito alle due gru già montate in cantiere.
Tuttavia, il noleggio riguardava anche altre due gru non ancora montate, ma richieste dalla e CP_1
dal nuovo aggiudicatario, tecnicamente uguali a quelle già montate. Dietro richiesta dell'ente regionale
Parte_ la predetta ditta subentrante si era infatti impegnata a non smontare le due gru già montate ed a riservare all'ente pubblico anche i due macchinari non ancora montati.
Il contratto di appalto si perfezionava infine solo il 31.06.2017, per vicende a cui l'appellante odierna asserisce ritenersi del tutto estranea.
Precedentemente alla stipula dell'accordo predetto, e precisamente in data 08.02.2017, la società Pt_1
aveva sollecitato la Regione a corrispondere i costi di smontaggio e trasporto delle gru già montate, così da poterle recuperare e metterle a reddito;
seguiva replica della convenuta che il 17.02.2017 chiedeva a controparte se intendesse proseguire il noleggio nelle forme già convenute, cui seguiva risposta affermativa da parte della Pt_1
Lamentava lo stallo in cui erano incorse le trattative finalizzate alla stipula del contratto di Pt_1
appalto, quale causa di un notevole danno economico, atteso che la stessa non aveva potuto continuare ad utilizzare le gru in quanto ferme nel cantiere in oggetto;
questo nonostante i ripetuti solleciti indirizzati alla Regione di provvedere al pagamento dei canoni di noleggio, ovvero autorizzare la smobilitazione e il conseguente ritiro dei macchinari suddetti.
Poiché la non aveva autorizzato l'attrice ad utilizzare anche i macchinari non ancora montati, CP_1
l'attrice emetteva le note pro forma anche per i canoni riferibili a detti macchinari;
il 07.08.2017 la pagava quanto dovuto. CP_1
Continuando a protrarsi lo stallo tra la e il nuovo aggiudicatario, la emetteva nuova CP_1 Pt_1
fattura il 30.09.2017 di complessivi € 23.794,88 per il periodo dal 1° giugno al 30 settembre 2017 e nonostante l'autorizzazione ad emettere la fattura, la non provvedeva al pagamento CP_1 dell'importo in questione;
seguiva ulteriore sollecito e la Regione autorizzava l'emissione della fattura
PA 17 – 00007 del 26 ottobre 2017 dell'importo di 5.948,72 per il canone di noleggio di ottobre 2017.
La non pagava le due fatture e l'11.11.2017 la a informava del mancato raggiungimento CP_1 Pt_1 dell'accordo con il nuovo aggiudicatario per il noleggio delle quattro gru;
la otteneva poi Pt_1
autorizzazione ad emettere anche la fattura per il canone di novembre 2017, pari a € 5.948,72 (che pure restava impagata).
Il 15.02.2018 la società iusciva infine a rientrare in possesso dei propri beni. Pt_1 pagina 3 di 15 Si costituiva in giudizio la convenuta avversando le prospettazioni sin qui trascritte e CP_1
chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto.
La causa veniva istruita tramite produzioni documentali e consulenza tecnica d'ufficio.
Ad esito del giudizio il Tribunale di Ancona emetteva la sentenza gravata, con cui:
• rigettava la domanda dell'attore siccome infondata;
Co
• condannava in al pagamento delle spese del giudizio in favore della Parte_1 CP_1
e le liquida in complessivi euro 13.430,00 per compenso, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
• poneva definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU già liquidate.
La società impugnava la predetta sentenza dinanzi alla Corte d'Appello di Ancona e Pt_1
prospettava le doglianze di seguito riportate.
Si costituiva l'appellata contestando il gravame e chiedendone il rigetto. CP_1
All'udienza del 24.09.2024 raccolte le precisazioni delle conclusioni mediante il deposito telematico di note scritte, la causa veniva trattenuta a sentenza.
1. Con il primo motivo di impugnazione l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice ha attributo rilievo alla scrittura privata del 15.11.2016 intercorsa tra gli odierni litiganti, assumendo tale documento alla base della propria decisione.
Sostiene al contrario l'appellante come l'accordo di subentro in questione avesse perso efficacia, stante il mancato avveramento delle due condizioni sospensive ivi previste all'art. 7, quali rispettivamente
- la riconsegna del cantiere alla Regione entro la data del 30.11.2016 CP_1
- e la stipula del contratto di appalto tra l'ente pubblico e la subentrante Ati CMC entro il
31.01.2017 (cfr. doc. 2 all. citazione in primo grado).
Il motivo è infondato.
Non può negarsi, in quanto pacifico e dimostrato in atti, che alcuna delle predette condizioni contrattuali si sia avverata nei termini, atteso che entrambi gli eventi anzidetti si sono verificati e concretizzati tardivamente rispetto a quanto contrattualmente stabilito (e nello specifico riconsegna del cantiere il 27.12.2016 e stipula del contratto di appalto il 30.06.2017).
pagina 4 di 15 Ebbene, nonostante il predetto mancato avveramento - che avrebbe anche potuto giustificare l'invocata inefficacia della scrittura in questione – la società ha successivamente posto in essere un Pt_1
comportamento antitetico rispetto a quanto lamentato con la doglianza in esame, manifestando in più occasioni la propria intenzione di tenere fermi gli accordi contrattuali e proseguire nei rapporti con la controparte.
Il tutto si ricava agevolmente dal tenore della comunicazione trasmessa via pec dalla in data Pt_1
24.02.2017 (cfr. doc. all. 6 citazione in primo grado) in cui l'odierna attrice esordisce esplicitando chiaramente la propria volontà di “noleggiare le gru secondo quanto pattuito nell'accordo del
15.11.2016”.
Intendimento questo riproposto in termini sostanzialmente analoghi nella successiva missiva del
31.03.2017, dove la scrivente conferma la propria disponibilità a proseguire con la collaborazione professionale per cui è causa.
Alla luce del contegno serbato dall'odierna appellante nel senso sopra descritto, ritiene il Collegio come la censura in disamina non colga nel segno e non sia meritevole di pregio. Infatti, è pacifico che la società di fronte alle varie problematiche in essere, non decideva di abbandonare l'affare in Pt_1
corso bensì di proseguire ugualmente con il noleggio delle gru di sua proprietà, sia pur consapevole che lo stallo delle trattative le stesse causando inevitabili inconvenienti sul piano pratico.
Pertanto, la pretesa inefficacia della scrittura privata in premessa contrasta nei fatti con il comportamento concludente messo in atto da parte attrice.
È anche doveroso specificare inoltre che il ritardo nella riconsegna del cantiere è comunque imputabile solo alla precedente aggiudicataria , soggetto che ne deteneva la disponibilità materiale;
sul Pt_4 punto dunque alcun addebito potrà essere rivolto all'odierna convenuta quale proprietaria dell'area in parola.
2. Con il secondo motivo di impugnazione l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice ha ritenuto che nel caso di specie non fosse esperibile l'azione di ingiustificato arricchimento promossa ai sensi dell'art. 2041 c.c.
Il Tribunale di Ancona si determinava in tal senso sul supposto difetto di prova della prestazione resa in favore della P.A. - qui ente regionale – e relativo beneficio di cui questa si sia indebitamente giovata in danno della controparte.
pagina 5 di 15 Eccepiva al contrario l'appellante che per poter attivare il rimedio in questione non fosse necessario fornire la prova dell'utilità conseguita dall'ente pubblico.
Il motivo è infondato.
Nell'articolare la presente doglianza l'appellante premette che la avrebbe CP_1
deliberatamente impedito lo svincolo delle gru presenti nel cantiere di Camerano che sarebbero rimaste ferme ed inutilizzate presso tali luoghi, senza al contempo nulla corrispondere alla he si è vista Pt_1
privata della possibilità di disporre delle attrezzature anzidette;
in questo doveva identificarsi il presunto indebito arricchimento conseguito dalla stazione appaltante (cfr. pagg. 12 e 13 atto di citazione in appello).
La stessa sostiene poi la tesi per cui sarebbe stata la stessa a chiedere espressamente di non CP_1
procedere al ritiro dei già installati macchinari da parte della società proprietaria, ritenendo che la dimostrazione di tale circostanza fosse desumibile dal tenore delle comunicazioni del 17.02.2017 e del
15.03.2017 intercorse tra le parti in causa (rispettivamente rubricate ai nn. 5 e 7 degli allegati alla citazione in primo grado).
Ad avviso del presente Collegio la richiamata ricostruzione fattuale non risulta aderente alla realtà fattuale per le ragioni di cui si darà immediata contezza.
In primo luogo giova rammentare come i documenti sopra richiamati non recano alcun riferimento a richieste o imperativi a non smobilitare i macchinari presenti in cantiere;
in tali carteggi la si è CP_1
semplicemente limitata a ribadire il proprio interesse a finalizzare nel più breve tempo possibile i lavori in essere, specificando in entrambe le occasioni che lo slittamento nella riconsegna delle aree di cantiere aveva determinato un inevitabile rallentamento delle tempistiche di formalizzazione del nuovo contratto di appalto con l'aggiudicataria subentrante.
Il predetto ritardo nella riconsegna del cantiere, come già esplicitato nel precedente paragrafo, è dipeso da eventi e circostanze non ascrivibili in alcun modo alla ma solo alla prima CP_1
appaltante (tale ) la quale non ha provveduto in tempo allo sgombero dei luoghi interessati Pt_4
(rilievo fatto ben presente dalla stazione appaltante nelle menzionate comunicazioni).
In secondo luogo, la ha comunque pagato alla società i canoni relativi al CP_1 Pt_1
noleggio delle gru per il periodo che va dal 01.02.2017 al 31.05.2017 attraverso la corresponsione della somma complessiva di € 23.794,88, così di fatto compensando le conseguenze negative subite dalla causa dello stallo delle trattative di cui all'accordo del 15.11.2016. Pt_1 pagina 6 di 15 Il tutto come può agevolmente evincersi dalle risultanze documentali in atti, con particolare riferimento al documento con cui la Regione autorizzava l'emissione della fattura per il predetto pagamento (cfr. doc. 11 all. citazione in primo grado) cui seguiva effettiva emissione del documento contabile da parte della cfr. doc. 10 all. citazione in primo grado). Pt_1
A distanza di un mese, e precisamente il 30.06.2017 veniva stipulato il contratto di appalto tra l'ente regionale e la subentrante ATI CMC come indicato nella comunicazione del 28.07.2017 (cfr. doc. 13 all. citazione primo grado); da tale momento in poi pertanto la disponibilità materiale (ed il conseguente utilizzo) delle gru si trasferiva in capo a quest'ultima, di tal ché ogni eventuale Part contestazione sul punto poteva essere fatte valere solo nei confronti della stessa in quanto inerente il rapporto tra di essa e la noleggiante Pt_1
Sulla scorta di tale rilievo può agevolmente comprendersi che i costi di noleggio relativi al periodo immediatamente successivo alla stipula del predetto contratto (dal 01.06.2017 al 30.09.2017) come fatturati dalla cfr. doc. 16 all. citazione in primo grado) non potevano essere richiesti all'odierna Pt_1
convenuta bensì alla ditta Ati Cmc.
Il tutto per concludere che non corrisponde al vero quanto sostenuto dall'odierna appellante, secondo cui la stazione appaltante si sarebbe illegittimamente avvantaggiata ad esclusivo danno della controparte trattenendo i macchinari nel cantiere senza corrispondere alcunché.
Le risultanze documentali in atti – richiamate e menzionate dalla Corte nel presente paragrafo – dimostrano infatti che la provvedeva a versare alla società i canoni di noleggio medio CP_1 Pt_1
tempore maturati sino alla conclusione del nuovo contratto di appalto, gli unici di propria competenza, così di fatto controbilanciando la perdita patrimoniale dalla prima subita a causa del temporaneo fermo dei macchinari.
In sostanziale continuità con quanto ritenuto dal primo Giudice va affermata anche in questa sede l'insussistenza dei presupposti qualificanti un indebito arricchimento da parte dell'ente pubblico convenuto con conseguente improponibilità dell'azione di cui all'art. 2041 c.c.
Questo Collegio è consapevole dell'orientamento giurisprudenziale secondo cui il riconoscimento dell'utilità da parte dell'arricchito non costituisce requisito dell'azione di indebito arricchimento, sicché il depauperato che agisce ex art. 2041 c.c. nei confronti della P.A. ha solo l'onere di provare il fatto oggettivo dell'arricchimento, senza che l'ente pubblico possa opporre il mancato riconoscimento dello pagina 7 di 15 stesso, potendo, invece, eccepire e provare che l'arricchimento non fu voluto o non fu consapevole, e che si trattò, quindi, di "arricchimento imposto"(Cass. Sez. 3, Ord. n. 14735 del 27/05/2024)1 .
Qui, infatti, non si verte sulla valutazione dei presupposti più o meno ristretti che si hanno per riconoscere l'azione di arricchimento nei confronti della PA, ma più semplicemente dei soggetto che l'arricchimento avrebbe avuto, che non è la PA. Come sopra visto, risulta pacifico che subentrò ATI
CMC come indicato nella comunicazione del 28.07.2017 e da tale momento in poi pertanto la disponibilità materiale (ed il conseguente utilizzo) delle gru si trasferiva in capo a questa : così pure ogni vantaggio. 1 In materia di onere probatorio relativo all'azione generale di arricchimento prevista dall'articolo 2041 del Codice civile e promossa contro la pubblica amministrazione la poco successiva n. 27753/2024 - ha affermato che chi agisce per l'indennizzo o la restituzione della cosa non deve provare l'utilitas conseguita dall'arricchito o sottostare al riconoscimento della sua sussistenza da parte del soggetto pubblico, ma deve solo dimostrare il proprio depauperamento. Infatti, la pubblica amministrazione a fronte dell'oggettiva prestazione ricevuta non è tenuta ad alcuna restituzione solo se dimostra che l'arricchimento conseguito gli è stato imposto per sua inconsapevolezza o perché da essa non voluto. Nel caso si trattava di prestazioni per la realizzazione di lavori in un cantiere comunale e di cui l'ente locale contestava tanto l'affidamento quanto il vantaggio conseguito.
In effetti, dal punto di vista soggettivo, il riteneva di non aver mai intrattenuto rapporti contrattuali con la società CP_3 ricorrente bensì con la ditta individuale di cui era titolare il rappresentante legale della società stessa. Inoltre, dal punto di vista oggettivo l'ente locale contestava di aver conseguito qualsiasi vantaggio dalle prestazioni asseritamente svolte dal soggetto privato, in quanto i lavori erano stati bloccati dalla chiusura del cantiere su iniziativa della procura locale e la ditta era stata richiesta di eliminare i calcinacci interrati nell'area sequestrata.Il giudice di merito aveva dato ragione al CP_3 che si era opposto all'ingiunzione di remunerare la società subentrata alla ditta individuale nei lavori del cantiere affermando che l'ente aveva disconosciuto di aver ricevuto un vantaggio patrimoniale dall'attività della ricorrente. Ma ciò non è un presupposto per l'accoglimento della domanda giudiziale contro l'indebito arricchimento della pubblica amministrazione. Da cui l'annullamento della decisione e il rinvio a diverso giudice che dovrà verificare l'effettivo depauperamento del privato e la circostanza che si sia eventualmente trattato di “arricchimento imposto”.Sul punto la Cassazione ha espresso il principio di diritto seguente: “in caso di esercizio dell'azione di ingiustificato arricchimento nei confronti di una Pubblica Amministrazione, è irrilevante, di per sé sola considerata, l'utilità della prestazione espletata, sicché, eccepitane la carenza da parte della convenuta, l'attore non è onerato dal dover provare la sua sussistenza”. In altri termini, per questo orientamento – che pare consolidarsi di recente - Una volta che sia stato provato il proprio depauperamento - e il contestuale arricchimento della pubblica amministrazione - da parte di chi agisce a norma dell'articolo 2041 del Cc, la domanda va accolta con il solo “limite del divieto di arricchimento imposto”. Questo perché
- come afferma la decisione di legittimità - “il diritto fondamentale di azione del depauperato deve adeguatamente coniugarsi con l'esigenza, altrettanto fondamentale, del buon andamento dell'attività amministrativa, affidando alla stessa pubblica amministrazione l'onere di eccepire e provare il rifiuto dell'arricchimento o l'impossibilità del rifiuto per la sua P inconsapevolezza”. Quindi, non solo l'impoverito non dovrebbe provare alcuna utilità della in cui favore ha eseguito le sue prestazioni, ma neppure ha l'onere di dimostrare la regolarità della loro esecuzione quando è pacifico esse siano state rese. L'eventuale scorretta esecuzione rileva, invece, ai fini della riduzione dell'entità stessa dell'arricchimento. È ben noto il pregresso orientamento che condizionava l'accoglimento dell'azione “di ingiustificato arricchimento” al riconoscimento dell'utilitas da parte della pubblica amministrazione, ossia a fronte di una valutazione – in qualche modo - P soggettiva della stessa Il diverso orientamento applicato nel caso concreto discende dal precedente nomofilattico espresso dalle sezioni Unite civili nel 2015 che “hanno posto l'accento sulla connotazione invece strettamente oggettiva dell'arricchimento che il depauperato deve provare, senza che l'amministrazione possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso”. pagina 8 di 15 3. Con il terzo motivo di impugnazione l'appellante censura la sentenza di primo grado eccependo che il Giudice avrebbe totalmente disatteso le risultanze della ctu in merito alla quantificazione del danno, la quale non veniva affatto presa in considerazione nella pronuncia impugnata.
Il motivo è infondato.
Va in prima battuta rilevato come nella perizia a sua firma il consulente tecnico ha formulato plurime e differenti ipotesi di conteggio nella quantificazione delle somme eventualmente dovute per il mancato transitorio nolo delle gru, diversificate in base alle circostanze fattuali e al periodo di tempo che il
Giudice avrebbe potuto prendere in considerazione ai fini della propria decisione.
Del resto, è lo stesso consulente ad esprimersi sempre in termini condizionali;
nell'elaborato peritale infatti non viene mai categoricamente affermato che la i è trovata a subire un danno patrimoniale Pt_1
in dipendenza dei fatti controversi, concetto questo ribadito in maniera quanto mai categorica nelle conclusioni finali del documento in disamina.
Al contrario, il commercialista specifica ripetutamente che la debenza delle somme ivi conteggiate è subordinata ad una valutazione positiva che il Giudice abbia eventualmente a compiere circa la sussistenza di un pregiudizio verificatosi per la cfr. in particolare pagg. 21, 27 e 28 della ctu in Pt_1
primo grado).
Orbene, nella pronuncia qui gravata il Giudice rigettava la domanda di pagamento avanzata da parte attrice per avere escluso la ricorrenza del danno lamentato;
tale convincimento veniva motivato con il supporto della documentazione in atti e delle circostanze di fatto che egli ha ritenuto valide e sufficienti a fondare la propria decisione. Su ciò si è già detto e si potrebbe così riassumere 1) pagamento in ogni caso per un primo periodo 2) obbligo eventuale di ristorare l'arricchimento in capo ad altro soggetto per il periodo successivo.
Tanto premesso, si comprende agevolmente come non avrebbe avuto senso affrontare l'aspetto inerente la quantificazione delle somme dovute, se a monte non era stata rilevata alcuna situazione meritevole di risarcimento.
Ritiene dunque il presente Collegio come la sentenza di primo grado non presenti alcuna omissione o vizio motivazionale passibile di censure giuridiche, atteso che il Tribunale ha semplicemente compiuto le proprie valutazioni alla stregua di quei dati probatori acquisiti in giudizio cui attribuiva particolare attendibilità e valenza dimostrativa degli eventi occorsi.
La ragione per cui il Giudice non ha compiuto alcun riferimento all'elaborato tecnico deve rinvenirsi nel fatto che il quesito demandato al ctu verteva unicamente sulla “quantificazione del danno pagina 9 di 15 economico subito da per l'impossibilità della stessa di noleggiare o vendere le gru collocate e Pt_1 riservate alla (cfr. pag. 3 della ctu in primo grado); pertanto - come sopra già CP_1
puntualizzato - il Giudice non ha speso ragioni sulla somma da riconoscere perché non ha ritenuto configurabile il presupposto a monte necessario per una eventuale liquidazione, rappresentata dalla lesione patrimoniale sofferta da colui che si afferma danneggiato. Indefettibile elemento, è appena il caso di osservare, tenuto fermo anche aderendo all'orientamento più recente in tema di arricchimento della PA e sue conseguenze.
Si comprende agevolmente come dall'inesistenza di una fattispecie risarcitoria discende la naturale impossibilità di configurare anche la relativa pretesa creditoria di vedersi riconosciuta una somma per il pregiudizio asseritamente subito.
La statuizione in commento incontra il favore anche di questa Corte che ad essa si uniforma, confermando quanto già detto dal primo Giudice circa l'insussistenza del diritto al ristoro del danno di cui l'appellante si afferma titolare.
4. Con il quarto motivo di impugnazione l'appellante censura la sentenza di primo grado per avere il
Giudice rigettato la propria domanda di pagamento sul presupposto che in forza dell'avvenuta conclusione del contratto di appalto tra la e la questa era divenuta l'unica CP_1 Parte_3
custode dei bene siti nel cantiere, per cui ogni pretesa economica doveva essere fatta valere nei confronti di quest'ultima.
Il Giudice poneva alla base del proprio convincimento il contenuto della nota istruttoria allegata al decreto regionale n. 1/2018 (cfr. doc. 16 all. comparsa in primo grado) in cui il dirigente responsabile della procedura riscontrava le richieste di regolarizzazione delle posizioni monetarie avanzate dalla specificando che l'unico importo a questa spettante era quello di € 4.876,00 (oltre Iva) dovuto Pt_1
per il canone mensile di giugno 2017.
Sosteneva al contrario l'appellante che ad una diversa statuizione poteva giungersi in base ad una corretta analisi delle comunicazioni cartolari intercorse tra le parti nel periodo immediatamente successivo alla sottoscrizione del contratto di appalto e che il Giudice non aveva invece compiutamente valorizzato.
Il motivo è infondato.
pagina 10 di 15 Ad avviso dello scrivente Collegio, pur analizzando il contenuto dei carteggi richiamati dalla a Pt_1
sostegno della propria domanda non è possibile pervenire ad una soluzione diversa da quella già prospettata dal primo Giudice che deve pertanto ritenersi meritevole di condivisione.
Parte L'appellante esordisce assumendo che con comunicazione del 28.07.2017 la lamentava che, sia pur sottoscritto il contratto di appalto, le gru presenti in cantiere non erano oggettivamente fruibili a causa del parziale affidamento dei lavori;
per tale ragione chiedeva alle i ritardare la fatturazione Pt_1
dei canoni di noleggio dei beni in oggetto (cfr. doc. 13 all. citazione in primo grado). Seguiva nota di riscontro del 03.08.2017 con cui si rivolgeva alla facendo presente che, stante Pt_1 CP_1
l'impossibilità per la Cmc di servirsi dei macchinari, i costi del loro noleggio dovevano necessariamente considerarsi a carico dell'ente pubblico previa fatturazione mensile;
chiedeva dunque alla di corrispondere gli importi asseritamente dovuti per la causale in discorso (cfr. doc. 14 CP_1
all. citazione in primo grado).
Tale ricostruzione non tiene però conto di un'importante evidenza documentata nel presente giudizio: con nota risalente al 14.07.2017 la si interfacciava con la cooperativa subentrante dando Pt_1
preliminarmente atto che pochi giorni prima – e precisamente in data 11.07.2017 – si era Parte C definitivamente perfezionato il contratto di appalto tra la e Dunque a far data dal CP_1
01.07.2017 (in quanto l'accordo era stato dapprima sottoscritto tra le parti il 30.06.2017 e poi Parte protocollato dall'ente regionale nelle settimane successive) avrebbe fatturato alla quale Pt_1
nuova appaltatrice i canoni di noleggio delle gru già presenti nel cantiere nonché di quelle già riservate a quest'ultima (cfr. doc. 11 all. comparsa di risposta in primo grado).
La circostanza così descritta consente di trarre una conseguenza di non poco rilievo ai fini della corrente decisione: in seguito alla conclusione del contratto di appalto per l'affidamento dei lavori in contestazione ogni richiesta di tipo economico poteva e doveva essere indirizzata esclusivamente alla società cooperativa Cmc quale nuovo soggetto appaltatore ed unico effettivo detentore delle gru ivi allocate, venendo meno tale qualifica (ed ogni qualsivoglia obbligo correlato) in capo alla CP_1
Di siffatto rilievo era indubbiamente ben consapevole anche l'odierna appellante, che infatti con la già menzionata comunicazione del 14.07.2017 (doc. 11 allegato alla comparsa in primo grado) si rivolgeva
Parte proprio alla e non alla (che veniva inserita nella pec solo per doverosa conoscenza), CP_1
annunciando alla sua interlocutrice che nell'imminenza avrebbe provveduto a fatturare ad essa i canoni di noleggio dei macchinari da lavoro installati nel cantiere (con decorrenza dal 01.07.)
Parte A nulla rileva che nelle more delle tempistiche necessarie alla registrazione dell'accordo la oteva compiere solo limitate attività in quanto i lavori non le erano stati integralmente affidati (cfr. il già pagina 11 di 15 menzionato all. 13 alla citazione in primo grado); per il solo effetto della formalizzazione dell'appalto, infatti, si concretizzava la traslazione della disponibilità materiale dei beni dalla Regione all'appaltatrice subentrante con ogni conseguenza in punto di connessi oneri e doveri.
La ricostruzione appena tracciata trova del resto conferma nella nota istruttoria di cui al Decreto dirigenziale n. 1/2018 (cfr. doc. 16 all. comparsa in primo grado) già posta dal primo Giudice a fondamento della propria decisione e che anche la Corte ritiene meritevole di condivisione.
Nella nota in questione l'incaricato della procedura riscontrava le svariate richieste di pagamento avanzate dalla società isponendo la non debenza di ogni importo da questa preteso per il periodo Pt_1
successivo al 31.05.2017. Particolarmente significativa in questa sede risulta essere la motivazione che
Parte il responsabile regionale adduceva a tale rigetto, secondo cui il subentro della società el contratto di appalto con la Regione determinava nei fatti il venir meno “per la Regione di qualsiasi obbligo inerente la custodia del cantiere, tra i quali le gru di per cui “quest'ultima potrà continuare Parte_1
ad avanzare le proprie richieste, come peraltro ha già fatto con nota del 14.07.2017 solo alla
[...]
quale legittimo appaltatore e unico avente titolo alla custodia dei beni presenti nel Parte_3 cantiere” (cfr. pag. 6, ultimo capoverso, doc. 16 all. comparsa in primo grado).
Ad ogni buon conto, non ci si può esimere dal sottolineare come nella presente vicenda l'odierna appellante ha posto in essere un comportamento complessivo costituito spesso da posizioni inconciliabili oltre che, non di rado, generiche, a tutto discapito della sinteticità e chiarezza pretendibili a maggior ragione nel descrivere una situazione negoziale caratterizzata – abbiamo visto – da scansioni non sempre facili da separare.
Infatti una volta avuta contezza della chiusura dell'iter di perfezionamento del contratto di appalto si è subito messa in contatto con la esigendo la corresponsione dei canoni di noleggio (cfr. Parte_3
doc. 11 all. comparsa in primo grado), per poi indirizzare la medesima richiesta di pagamento alla
(cfr. doc. 14 all. citazione in primo grado) una volta ricevuto il già detto negativo riscontro da CP_1
Parte parte della in virtù del temporaneo mancato affidamento integrale dei lavori (cfr. doc. 13 all. citazione in primo grado).
In tal modo la società a inteso porre a carico dell'ente pubblico costi che non erano in nessuna Pt_1
misura di sua competenza (ma unicamente della Cmc, lo si ribadisce) e di cui era perfettamente consapevole nel momento in cui indirizzava la missiva del 14.07.2017 proprio alla neo-appaltatrice, solo nel tentativo di veder soddisfatta la propria pretesa creditoria in totale noncuranza delle condizioni stabilite nelle pattuizioni già assunte.
pagina 12 di 15 Si è già detto nel precedente paragrafo di cui al punto 2) che la ha corrisposto alla i CP_1 Pt_1
canoni di noleggio delle gru relativi al periodo febbraio/maggio 2017, autorizzando l'emissione della relativa fattura (cfr. docc. 10 ed 11 all citazione in primo grado).
Il credito vantato da quest'ultima risulta pertanto così integralmente soddisfatto, senza che nessun importo ulteriore possa esserle riconosciuto a titolo di saldo del noleggio per i mesi successivi come ampiamente motivato nella trattazione appena percorsa.
5. Con il quinto motivo di impugnazione l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice ha escluso che l'appaltatrice avrebbe riservato due ulteriori gru (oltre a quelle già installate presso il cantiere) nella disponibilità della le quali sarebbero rimaste al CP_1 servizio dell'ente pubblico ma di fatto inutilizzate in quanto mai montate.
Il Giudice si determinava in tal senso ritenendo la predetta circostanza sfornita di prova, atteso che le comunicazioni in atti intercorse tra gli odierni litiganti contenevano unicamente riferimenti al noleggio delle gru già installate secondo quanto stabilito nell'accordo di subentro del 15.11.2016.
Sosteneva poi l'appellante che tale situazione fosse per la stessa fonte di un importante pregiudizio economico, derivante dalla perdita delle opportunità di noleggio e vendita di tali macchinari che rimanevano bloccati presso gli stabilimenti della senza che la ne autorizzasse al Pt_1 CP_1
contempo lo svincolo (cfr. docc. 8 e 9 all. citazione in primo grado).
Il motivo è infondato.
Anche tale Corte concorda con quanto già affermato dal Tribunale circa la mancata dimostrazione della presunta “prenotazione” delle attrezzature per cui si controverte.
Il tutto in quanto molto semplicemente nel caso di specie non è dato rinvenire alcun elemento concreto da cui desumere l'effettivo verificarsi della circostanza predetta.
Ne è una riprova proprio il tenore della missiva datata 24.02.2017 (cfr. doc. all. 6 citazione in primo grado) - già portata dal primo giudice a sostegno delle proprie argomentazioni e meritevole di menzione anche in questa sede – in cui la società i richiama al contenuto ed alle pattuizioni di Pt_1
cui alla scrittura privata in premessa: ma tale convenzione verte proprio sul noleggio di quelle due gru già presenti presso il cantiere (cfr. doc. 2, lettera i. all. citazione in primo grado).
Inoltre ed in maniera ancor più emblematica è la stessa appellante a concludere la comunicazione in parola avvertendo la che in caso di mancata corresponsione degli importi pretesi sia per le gru CP_1
pagina 13 di 15 già presenti sia per quelle non ancora consegnate si sarebbe riservata la facoltà di “sostituire quelle contrattualmente pattuite con la società di con altri modelli di pari caratteristiche o Pt_3 Pt_3 tecniche superiori”.
Questo inciso può essere interpretato in un'unica direzione: l'odierna attrice ammette e riconosce che ogni convenzione inerente i macchinari (siano essi quelli già installati ovvero quelli ancora fermi in deposito) sussisteva con la giacché è a quest'ultima – non già all'ente pubblico – Parte_3
che la oveva rivolgere ogni richiesta di pagamento. Pt_1
Del resto era stata la stessa amministrazione regionale a segnalare con nota datata 17.07.2017 (poi riscontrata dalla società con la comunicazione appena sopra commentata) il suo interesse a Pt_1 proseguire la collaborazione professionale rispettando i termini dell'accordo di subentro per l'aspetto concernente il noleggio delle gru (cfr. doc. 5 all. citazione in primo grado).
Ad ogni modo, anche a voler momentaneamente prescindere dal contenuto dalle conversazioni cartolari scambiate tra le parti, nella vicenda in oggetto non vi è alcuna traccia di questa presunta richiesta di messa a disposizione dei macchinari che la avrebbe avanzato, così come non è dato CP_1
comprendere quali siano queste gru allocate presso gli stabilimenti della e misteriosamente Pt_1
riservate alla stessa. CP_1
Non soccorre in tal senso neppure il messaggio del 16.06.2017 trasmesso via pec dalla società appellante e da questa portato come prova della propria ricostruzione fattuale per contenere questo la specifica del modello delle gru oggetto di prenotazione e del loro numero di matricola (cfr. doc. 12 all. citazione in primo grado). Siffatto documento infatti altro non è che una semplice richiesta rivolta alla controparte, privo di valenza dimostrativa circa l'esistenza di macchinari prenotati dall'ente pubblico che ne avrebbe addirittura impedito lo svincolo, di fatto precludendo alla proprietaria di noleggiarli altrove e ricavarne profitto.
Anche le note proforma allegate alla predetta comunicazione sono puramente e semplicemente dei documenti di indubbia formazione unilaterale in quanto stilati dalla società ed inidonei a Pt_1
comprovare quanto detto.
Parimenti non provato risulta il danno che l'odierna appellante afferma ripetutamente di aver patito a causa dell'impossibilità di commerciare i beni asseritamente riservati alla CP_1
§§§§§§§§§§§
All'integrale infondatezza dei motivi segue il rigetto dell'appello, con spese di lite che seguono la soccombenza ex art. 91 cpc e che si liquidano – secondo i parametri medi - come in dispositivo. pagina 14 di 15 Sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma I quater,
DPR 115/2002.
PQM
La Corte d'Appello di Ancona definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso Pt_1
la sentenza 171/2021 del Tribunale di Ancona così provvede:
- rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza di primo grado;
- condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese di lite del presente Pt_1 CP_1
grado di giudizio, liquidate, per la Fase di studio della controversia in € 2.977,00; per la Fase introduttiva del giudizio, in € 1.911,00; per la Fase di trattazione, in € 4.326,00; per la Fase decisionale, in € 5.103,00, il tutto oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge;
- Dichiara la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma I quater, DPR 115/2002.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio, il 15.4.25
Il Presidente dott. Gianmichele Marcelli
Il Consigliere estensore dott. Cesare Marziali
(atto sottoscritto digitalmente dal Presidente e dal Consigliere estensore )
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
I^ Sezione civile
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg.ri Magistrati
Presidente Dott. Gianmichele Marcelli
Giudice Dott. Pier Giorgio Palestini
Giudice Dott. Cesare Marziali Cons. Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 899/2021 R.G. e promossa da
(c.f. ) in persona del legale rappresentante rappresentata e difesa dagli Avv.ti Parte_1 P.IVA_1
Andrea Biganzoli e Roberto Casiraghi ed elettivamente domiciliata presso e nel loro studio sito in
Lissone (MB), Viale Elisa Ancona n. 4/A;
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. – p.iva ) rappresentata e difesa dall'Avv. Laura CP_1 P.IVA_2 P.IVA_3
Simoncini ed elettivamente domiciliata presso la sede dell'Avvocatura Regionale sita in Ancona, P.zza
Cavour n. 23.
APPELLATA
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OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 171/2021 del Tribunale di Ancona pubblicata il 05/02/2021 in materia di contratti e obbligazioni – arricchimento senza causa.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 06.03.2018 la società conveniva in giudizio dinanzi Parte_1 al Tribunale di Ancona la chiedendone la condanna al pagamento della somma di € CP_1
118.876,32 ai sensi dell'art. 2041 c.c. quale risarcimento del danno da perdita di chances da ella asseritamente subito.
A sostegno della propria domanda parte attrice prospettava la seguente ricostruzione fattuale.
Nel 2014 la (nel prosieguo anche “stazione appaltante”) aveva indetto una gara a CP_1 mezzo di procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 del d.leg.vo n. 163/2006, per l'affidamento dei lavori, prestazioni e forniture necessarie al funzionamento del Nuovo Complesso Ospedaliero per l'area metropolitana a sud di Ancona, nel Comune di Camerano, di cui risultava aggiudicataria la società
[...]
che in data 30.06.2015 sottoscriveva il relativo contratto di appalto. Pt_2
Avviata dunque l'esecuzione delle opere, in data 17.11.2015 l'anzidetta società aggiudicataria Pt_2 stipulava con l'odierna attrice il contratto di noleggio n. OS/064/064/15 avente ad oggetto le tre gru in esso descritte;
tuttavia, in data 13.01.2016 il Consiglio di Stato annullava l'aggiudicazione in favore di con conseguente inefficacia del contratto di appalto da questa sottoscritto. Seguiva il Parte_2
subentro della formalizzatosi nel Parte_3
giugno 2017.
Il giorno 15.11.2016 - sì da regolare i rapporti rimasti nel tempo pendenti - veniva stipulata una scrittura privata tra la la ., il nuovo aggiudicatario e la convenutala;
in tale scritto si Pt_1 Pt_2
regolamentavano la risoluzione del contratto di noleggio, la riconsegna del cantiere da parte di Pt_2
alla Regione entro la data del 30.11.2016 e l'impegno dell'odierna convenuta – una volta CP_1
verificatosi detto evento - alla stipula di un nuovo contratto di appalto con il nuovo aggiudicatario da effettuarsi entro il 31.01.2017. Solo dopo la stipula del contratto di appalto, l'odierna attrice ed il nuovo pagina 2 di 15 aggiudicatario avrebbero a loro volta stipulato un nuovo contratto di noleggio riferito alle due gru già montate in cantiere.
Tuttavia, il noleggio riguardava anche altre due gru non ancora montate, ma richieste dalla e CP_1
dal nuovo aggiudicatario, tecnicamente uguali a quelle già montate. Dietro richiesta dell'ente regionale
Parte_ la predetta ditta subentrante si era infatti impegnata a non smontare le due gru già montate ed a riservare all'ente pubblico anche i due macchinari non ancora montati.
Il contratto di appalto si perfezionava infine solo il 31.06.2017, per vicende a cui l'appellante odierna asserisce ritenersi del tutto estranea.
Precedentemente alla stipula dell'accordo predetto, e precisamente in data 08.02.2017, la società Pt_1
aveva sollecitato la Regione a corrispondere i costi di smontaggio e trasporto delle gru già montate, così da poterle recuperare e metterle a reddito;
seguiva replica della convenuta che il 17.02.2017 chiedeva a controparte se intendesse proseguire il noleggio nelle forme già convenute, cui seguiva risposta affermativa da parte della Pt_1
Lamentava lo stallo in cui erano incorse le trattative finalizzate alla stipula del contratto di Pt_1
appalto, quale causa di un notevole danno economico, atteso che la stessa non aveva potuto continuare ad utilizzare le gru in quanto ferme nel cantiere in oggetto;
questo nonostante i ripetuti solleciti indirizzati alla Regione di provvedere al pagamento dei canoni di noleggio, ovvero autorizzare la smobilitazione e il conseguente ritiro dei macchinari suddetti.
Poiché la non aveva autorizzato l'attrice ad utilizzare anche i macchinari non ancora montati, CP_1
l'attrice emetteva le note pro forma anche per i canoni riferibili a detti macchinari;
il 07.08.2017 la pagava quanto dovuto. CP_1
Continuando a protrarsi lo stallo tra la e il nuovo aggiudicatario, la emetteva nuova CP_1 Pt_1
fattura il 30.09.2017 di complessivi € 23.794,88 per il periodo dal 1° giugno al 30 settembre 2017 e nonostante l'autorizzazione ad emettere la fattura, la non provvedeva al pagamento CP_1 dell'importo in questione;
seguiva ulteriore sollecito e la Regione autorizzava l'emissione della fattura
PA 17 – 00007 del 26 ottobre 2017 dell'importo di 5.948,72 per il canone di noleggio di ottobre 2017.
La non pagava le due fatture e l'11.11.2017 la a informava del mancato raggiungimento CP_1 Pt_1 dell'accordo con il nuovo aggiudicatario per il noleggio delle quattro gru;
la otteneva poi Pt_1
autorizzazione ad emettere anche la fattura per il canone di novembre 2017, pari a € 5.948,72 (che pure restava impagata).
Il 15.02.2018 la società iusciva infine a rientrare in possesso dei propri beni. Pt_1 pagina 3 di 15 Si costituiva in giudizio la convenuta avversando le prospettazioni sin qui trascritte e CP_1
chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto.
La causa veniva istruita tramite produzioni documentali e consulenza tecnica d'ufficio.
Ad esito del giudizio il Tribunale di Ancona emetteva la sentenza gravata, con cui:
• rigettava la domanda dell'attore siccome infondata;
Co
• condannava in al pagamento delle spese del giudizio in favore della Parte_1 CP_1
e le liquida in complessivi euro 13.430,00 per compenso, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
• poneva definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU già liquidate.
La società impugnava la predetta sentenza dinanzi alla Corte d'Appello di Ancona e Pt_1
prospettava le doglianze di seguito riportate.
Si costituiva l'appellata contestando il gravame e chiedendone il rigetto. CP_1
All'udienza del 24.09.2024 raccolte le precisazioni delle conclusioni mediante il deposito telematico di note scritte, la causa veniva trattenuta a sentenza.
1. Con il primo motivo di impugnazione l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice ha attributo rilievo alla scrittura privata del 15.11.2016 intercorsa tra gli odierni litiganti, assumendo tale documento alla base della propria decisione.
Sostiene al contrario l'appellante come l'accordo di subentro in questione avesse perso efficacia, stante il mancato avveramento delle due condizioni sospensive ivi previste all'art. 7, quali rispettivamente
- la riconsegna del cantiere alla Regione entro la data del 30.11.2016 CP_1
- e la stipula del contratto di appalto tra l'ente pubblico e la subentrante Ati CMC entro il
31.01.2017 (cfr. doc. 2 all. citazione in primo grado).
Il motivo è infondato.
Non può negarsi, in quanto pacifico e dimostrato in atti, che alcuna delle predette condizioni contrattuali si sia avverata nei termini, atteso che entrambi gli eventi anzidetti si sono verificati e concretizzati tardivamente rispetto a quanto contrattualmente stabilito (e nello specifico riconsegna del cantiere il 27.12.2016 e stipula del contratto di appalto il 30.06.2017).
pagina 4 di 15 Ebbene, nonostante il predetto mancato avveramento - che avrebbe anche potuto giustificare l'invocata inefficacia della scrittura in questione – la società ha successivamente posto in essere un Pt_1
comportamento antitetico rispetto a quanto lamentato con la doglianza in esame, manifestando in più occasioni la propria intenzione di tenere fermi gli accordi contrattuali e proseguire nei rapporti con la controparte.
Il tutto si ricava agevolmente dal tenore della comunicazione trasmessa via pec dalla in data Pt_1
24.02.2017 (cfr. doc. all. 6 citazione in primo grado) in cui l'odierna attrice esordisce esplicitando chiaramente la propria volontà di “noleggiare le gru secondo quanto pattuito nell'accordo del
15.11.2016”.
Intendimento questo riproposto in termini sostanzialmente analoghi nella successiva missiva del
31.03.2017, dove la scrivente conferma la propria disponibilità a proseguire con la collaborazione professionale per cui è causa.
Alla luce del contegno serbato dall'odierna appellante nel senso sopra descritto, ritiene il Collegio come la censura in disamina non colga nel segno e non sia meritevole di pregio. Infatti, è pacifico che la società di fronte alle varie problematiche in essere, non decideva di abbandonare l'affare in Pt_1
corso bensì di proseguire ugualmente con il noleggio delle gru di sua proprietà, sia pur consapevole che lo stallo delle trattative le stesse causando inevitabili inconvenienti sul piano pratico.
Pertanto, la pretesa inefficacia della scrittura privata in premessa contrasta nei fatti con il comportamento concludente messo in atto da parte attrice.
È anche doveroso specificare inoltre che il ritardo nella riconsegna del cantiere è comunque imputabile solo alla precedente aggiudicataria , soggetto che ne deteneva la disponibilità materiale;
sul Pt_4 punto dunque alcun addebito potrà essere rivolto all'odierna convenuta quale proprietaria dell'area in parola.
2. Con il secondo motivo di impugnazione l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice ha ritenuto che nel caso di specie non fosse esperibile l'azione di ingiustificato arricchimento promossa ai sensi dell'art. 2041 c.c.
Il Tribunale di Ancona si determinava in tal senso sul supposto difetto di prova della prestazione resa in favore della P.A. - qui ente regionale – e relativo beneficio di cui questa si sia indebitamente giovata in danno della controparte.
pagina 5 di 15 Eccepiva al contrario l'appellante che per poter attivare il rimedio in questione non fosse necessario fornire la prova dell'utilità conseguita dall'ente pubblico.
Il motivo è infondato.
Nell'articolare la presente doglianza l'appellante premette che la avrebbe CP_1
deliberatamente impedito lo svincolo delle gru presenti nel cantiere di Camerano che sarebbero rimaste ferme ed inutilizzate presso tali luoghi, senza al contempo nulla corrispondere alla he si è vista Pt_1
privata della possibilità di disporre delle attrezzature anzidette;
in questo doveva identificarsi il presunto indebito arricchimento conseguito dalla stazione appaltante (cfr. pagg. 12 e 13 atto di citazione in appello).
La stessa sostiene poi la tesi per cui sarebbe stata la stessa a chiedere espressamente di non CP_1
procedere al ritiro dei già installati macchinari da parte della società proprietaria, ritenendo che la dimostrazione di tale circostanza fosse desumibile dal tenore delle comunicazioni del 17.02.2017 e del
15.03.2017 intercorse tra le parti in causa (rispettivamente rubricate ai nn. 5 e 7 degli allegati alla citazione in primo grado).
Ad avviso del presente Collegio la richiamata ricostruzione fattuale non risulta aderente alla realtà fattuale per le ragioni di cui si darà immediata contezza.
In primo luogo giova rammentare come i documenti sopra richiamati non recano alcun riferimento a richieste o imperativi a non smobilitare i macchinari presenti in cantiere;
in tali carteggi la si è CP_1
semplicemente limitata a ribadire il proprio interesse a finalizzare nel più breve tempo possibile i lavori in essere, specificando in entrambe le occasioni che lo slittamento nella riconsegna delle aree di cantiere aveva determinato un inevitabile rallentamento delle tempistiche di formalizzazione del nuovo contratto di appalto con l'aggiudicataria subentrante.
Il predetto ritardo nella riconsegna del cantiere, come già esplicitato nel precedente paragrafo, è dipeso da eventi e circostanze non ascrivibili in alcun modo alla ma solo alla prima CP_1
appaltante (tale ) la quale non ha provveduto in tempo allo sgombero dei luoghi interessati Pt_4
(rilievo fatto ben presente dalla stazione appaltante nelle menzionate comunicazioni).
In secondo luogo, la ha comunque pagato alla società i canoni relativi al CP_1 Pt_1
noleggio delle gru per il periodo che va dal 01.02.2017 al 31.05.2017 attraverso la corresponsione della somma complessiva di € 23.794,88, così di fatto compensando le conseguenze negative subite dalla causa dello stallo delle trattative di cui all'accordo del 15.11.2016. Pt_1 pagina 6 di 15 Il tutto come può agevolmente evincersi dalle risultanze documentali in atti, con particolare riferimento al documento con cui la Regione autorizzava l'emissione della fattura per il predetto pagamento (cfr. doc. 11 all. citazione in primo grado) cui seguiva effettiva emissione del documento contabile da parte della cfr. doc. 10 all. citazione in primo grado). Pt_1
A distanza di un mese, e precisamente il 30.06.2017 veniva stipulato il contratto di appalto tra l'ente regionale e la subentrante ATI CMC come indicato nella comunicazione del 28.07.2017 (cfr. doc. 13 all. citazione primo grado); da tale momento in poi pertanto la disponibilità materiale (ed il conseguente utilizzo) delle gru si trasferiva in capo a quest'ultima, di tal ché ogni eventuale Part contestazione sul punto poteva essere fatte valere solo nei confronti della stessa in quanto inerente il rapporto tra di essa e la noleggiante Pt_1
Sulla scorta di tale rilievo può agevolmente comprendersi che i costi di noleggio relativi al periodo immediatamente successivo alla stipula del predetto contratto (dal 01.06.2017 al 30.09.2017) come fatturati dalla cfr. doc. 16 all. citazione in primo grado) non potevano essere richiesti all'odierna Pt_1
convenuta bensì alla ditta Ati Cmc.
Il tutto per concludere che non corrisponde al vero quanto sostenuto dall'odierna appellante, secondo cui la stazione appaltante si sarebbe illegittimamente avvantaggiata ad esclusivo danno della controparte trattenendo i macchinari nel cantiere senza corrispondere alcunché.
Le risultanze documentali in atti – richiamate e menzionate dalla Corte nel presente paragrafo – dimostrano infatti che la provvedeva a versare alla società i canoni di noleggio medio CP_1 Pt_1
tempore maturati sino alla conclusione del nuovo contratto di appalto, gli unici di propria competenza, così di fatto controbilanciando la perdita patrimoniale dalla prima subita a causa del temporaneo fermo dei macchinari.
In sostanziale continuità con quanto ritenuto dal primo Giudice va affermata anche in questa sede l'insussistenza dei presupposti qualificanti un indebito arricchimento da parte dell'ente pubblico convenuto con conseguente improponibilità dell'azione di cui all'art. 2041 c.c.
Questo Collegio è consapevole dell'orientamento giurisprudenziale secondo cui il riconoscimento dell'utilità da parte dell'arricchito non costituisce requisito dell'azione di indebito arricchimento, sicché il depauperato che agisce ex art. 2041 c.c. nei confronti della P.A. ha solo l'onere di provare il fatto oggettivo dell'arricchimento, senza che l'ente pubblico possa opporre il mancato riconoscimento dello pagina 7 di 15 stesso, potendo, invece, eccepire e provare che l'arricchimento non fu voluto o non fu consapevole, e che si trattò, quindi, di "arricchimento imposto"(Cass. Sez. 3, Ord. n. 14735 del 27/05/2024)1 .
Qui, infatti, non si verte sulla valutazione dei presupposti più o meno ristretti che si hanno per riconoscere l'azione di arricchimento nei confronti della PA, ma più semplicemente dei soggetto che l'arricchimento avrebbe avuto, che non è la PA. Come sopra visto, risulta pacifico che subentrò ATI
CMC come indicato nella comunicazione del 28.07.2017 e da tale momento in poi pertanto la disponibilità materiale (ed il conseguente utilizzo) delle gru si trasferiva in capo a questa : così pure ogni vantaggio. 1 In materia di onere probatorio relativo all'azione generale di arricchimento prevista dall'articolo 2041 del Codice civile e promossa contro la pubblica amministrazione la poco successiva n. 27753/2024 - ha affermato che chi agisce per l'indennizzo o la restituzione della cosa non deve provare l'utilitas conseguita dall'arricchito o sottostare al riconoscimento della sua sussistenza da parte del soggetto pubblico, ma deve solo dimostrare il proprio depauperamento. Infatti, la pubblica amministrazione a fronte dell'oggettiva prestazione ricevuta non è tenuta ad alcuna restituzione solo se dimostra che l'arricchimento conseguito gli è stato imposto per sua inconsapevolezza o perché da essa non voluto. Nel caso si trattava di prestazioni per la realizzazione di lavori in un cantiere comunale e di cui l'ente locale contestava tanto l'affidamento quanto il vantaggio conseguito.
In effetti, dal punto di vista soggettivo, il riteneva di non aver mai intrattenuto rapporti contrattuali con la società CP_3 ricorrente bensì con la ditta individuale di cui era titolare il rappresentante legale della società stessa. Inoltre, dal punto di vista oggettivo l'ente locale contestava di aver conseguito qualsiasi vantaggio dalle prestazioni asseritamente svolte dal soggetto privato, in quanto i lavori erano stati bloccati dalla chiusura del cantiere su iniziativa della procura locale e la ditta era stata richiesta di eliminare i calcinacci interrati nell'area sequestrata.Il giudice di merito aveva dato ragione al CP_3 che si era opposto all'ingiunzione di remunerare la società subentrata alla ditta individuale nei lavori del cantiere affermando che l'ente aveva disconosciuto di aver ricevuto un vantaggio patrimoniale dall'attività della ricorrente. Ma ciò non è un presupposto per l'accoglimento della domanda giudiziale contro l'indebito arricchimento della pubblica amministrazione. Da cui l'annullamento della decisione e il rinvio a diverso giudice che dovrà verificare l'effettivo depauperamento del privato e la circostanza che si sia eventualmente trattato di “arricchimento imposto”.Sul punto la Cassazione ha espresso il principio di diritto seguente: “in caso di esercizio dell'azione di ingiustificato arricchimento nei confronti di una Pubblica Amministrazione, è irrilevante, di per sé sola considerata, l'utilità della prestazione espletata, sicché, eccepitane la carenza da parte della convenuta, l'attore non è onerato dal dover provare la sua sussistenza”. In altri termini, per questo orientamento – che pare consolidarsi di recente - Una volta che sia stato provato il proprio depauperamento - e il contestuale arricchimento della pubblica amministrazione - da parte di chi agisce a norma dell'articolo 2041 del Cc, la domanda va accolta con il solo “limite del divieto di arricchimento imposto”. Questo perché
- come afferma la decisione di legittimità - “il diritto fondamentale di azione del depauperato deve adeguatamente coniugarsi con l'esigenza, altrettanto fondamentale, del buon andamento dell'attività amministrativa, affidando alla stessa pubblica amministrazione l'onere di eccepire e provare il rifiuto dell'arricchimento o l'impossibilità del rifiuto per la sua P inconsapevolezza”. Quindi, non solo l'impoverito non dovrebbe provare alcuna utilità della in cui favore ha eseguito le sue prestazioni, ma neppure ha l'onere di dimostrare la regolarità della loro esecuzione quando è pacifico esse siano state rese. L'eventuale scorretta esecuzione rileva, invece, ai fini della riduzione dell'entità stessa dell'arricchimento. È ben noto il pregresso orientamento che condizionava l'accoglimento dell'azione “di ingiustificato arricchimento” al riconoscimento dell'utilitas da parte della pubblica amministrazione, ossia a fronte di una valutazione – in qualche modo - P soggettiva della stessa Il diverso orientamento applicato nel caso concreto discende dal precedente nomofilattico espresso dalle sezioni Unite civili nel 2015 che “hanno posto l'accento sulla connotazione invece strettamente oggettiva dell'arricchimento che il depauperato deve provare, senza che l'amministrazione possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso”. pagina 8 di 15 3. Con il terzo motivo di impugnazione l'appellante censura la sentenza di primo grado eccependo che il Giudice avrebbe totalmente disatteso le risultanze della ctu in merito alla quantificazione del danno, la quale non veniva affatto presa in considerazione nella pronuncia impugnata.
Il motivo è infondato.
Va in prima battuta rilevato come nella perizia a sua firma il consulente tecnico ha formulato plurime e differenti ipotesi di conteggio nella quantificazione delle somme eventualmente dovute per il mancato transitorio nolo delle gru, diversificate in base alle circostanze fattuali e al periodo di tempo che il
Giudice avrebbe potuto prendere in considerazione ai fini della propria decisione.
Del resto, è lo stesso consulente ad esprimersi sempre in termini condizionali;
nell'elaborato peritale infatti non viene mai categoricamente affermato che la i è trovata a subire un danno patrimoniale Pt_1
in dipendenza dei fatti controversi, concetto questo ribadito in maniera quanto mai categorica nelle conclusioni finali del documento in disamina.
Al contrario, il commercialista specifica ripetutamente che la debenza delle somme ivi conteggiate è subordinata ad una valutazione positiva che il Giudice abbia eventualmente a compiere circa la sussistenza di un pregiudizio verificatosi per la cfr. in particolare pagg. 21, 27 e 28 della ctu in Pt_1
primo grado).
Orbene, nella pronuncia qui gravata il Giudice rigettava la domanda di pagamento avanzata da parte attrice per avere escluso la ricorrenza del danno lamentato;
tale convincimento veniva motivato con il supporto della documentazione in atti e delle circostanze di fatto che egli ha ritenuto valide e sufficienti a fondare la propria decisione. Su ciò si è già detto e si potrebbe così riassumere 1) pagamento in ogni caso per un primo periodo 2) obbligo eventuale di ristorare l'arricchimento in capo ad altro soggetto per il periodo successivo.
Tanto premesso, si comprende agevolmente come non avrebbe avuto senso affrontare l'aspetto inerente la quantificazione delle somme dovute, se a monte non era stata rilevata alcuna situazione meritevole di risarcimento.
Ritiene dunque il presente Collegio come la sentenza di primo grado non presenti alcuna omissione o vizio motivazionale passibile di censure giuridiche, atteso che il Tribunale ha semplicemente compiuto le proprie valutazioni alla stregua di quei dati probatori acquisiti in giudizio cui attribuiva particolare attendibilità e valenza dimostrativa degli eventi occorsi.
La ragione per cui il Giudice non ha compiuto alcun riferimento all'elaborato tecnico deve rinvenirsi nel fatto che il quesito demandato al ctu verteva unicamente sulla “quantificazione del danno pagina 9 di 15 economico subito da per l'impossibilità della stessa di noleggiare o vendere le gru collocate e Pt_1 riservate alla (cfr. pag. 3 della ctu in primo grado); pertanto - come sopra già CP_1
puntualizzato - il Giudice non ha speso ragioni sulla somma da riconoscere perché non ha ritenuto configurabile il presupposto a monte necessario per una eventuale liquidazione, rappresentata dalla lesione patrimoniale sofferta da colui che si afferma danneggiato. Indefettibile elemento, è appena il caso di osservare, tenuto fermo anche aderendo all'orientamento più recente in tema di arricchimento della PA e sue conseguenze.
Si comprende agevolmente come dall'inesistenza di una fattispecie risarcitoria discende la naturale impossibilità di configurare anche la relativa pretesa creditoria di vedersi riconosciuta una somma per il pregiudizio asseritamente subito.
La statuizione in commento incontra il favore anche di questa Corte che ad essa si uniforma, confermando quanto già detto dal primo Giudice circa l'insussistenza del diritto al ristoro del danno di cui l'appellante si afferma titolare.
4. Con il quarto motivo di impugnazione l'appellante censura la sentenza di primo grado per avere il
Giudice rigettato la propria domanda di pagamento sul presupposto che in forza dell'avvenuta conclusione del contratto di appalto tra la e la questa era divenuta l'unica CP_1 Parte_3
custode dei bene siti nel cantiere, per cui ogni pretesa economica doveva essere fatta valere nei confronti di quest'ultima.
Il Giudice poneva alla base del proprio convincimento il contenuto della nota istruttoria allegata al decreto regionale n. 1/2018 (cfr. doc. 16 all. comparsa in primo grado) in cui il dirigente responsabile della procedura riscontrava le richieste di regolarizzazione delle posizioni monetarie avanzate dalla specificando che l'unico importo a questa spettante era quello di € 4.876,00 (oltre Iva) dovuto Pt_1
per il canone mensile di giugno 2017.
Sosteneva al contrario l'appellante che ad una diversa statuizione poteva giungersi in base ad una corretta analisi delle comunicazioni cartolari intercorse tra le parti nel periodo immediatamente successivo alla sottoscrizione del contratto di appalto e che il Giudice non aveva invece compiutamente valorizzato.
Il motivo è infondato.
pagina 10 di 15 Ad avviso dello scrivente Collegio, pur analizzando il contenuto dei carteggi richiamati dalla a Pt_1
sostegno della propria domanda non è possibile pervenire ad una soluzione diversa da quella già prospettata dal primo Giudice che deve pertanto ritenersi meritevole di condivisione.
Parte L'appellante esordisce assumendo che con comunicazione del 28.07.2017 la lamentava che, sia pur sottoscritto il contratto di appalto, le gru presenti in cantiere non erano oggettivamente fruibili a causa del parziale affidamento dei lavori;
per tale ragione chiedeva alle i ritardare la fatturazione Pt_1
dei canoni di noleggio dei beni in oggetto (cfr. doc. 13 all. citazione in primo grado). Seguiva nota di riscontro del 03.08.2017 con cui si rivolgeva alla facendo presente che, stante Pt_1 CP_1
l'impossibilità per la Cmc di servirsi dei macchinari, i costi del loro noleggio dovevano necessariamente considerarsi a carico dell'ente pubblico previa fatturazione mensile;
chiedeva dunque alla di corrispondere gli importi asseritamente dovuti per la causale in discorso (cfr. doc. 14 CP_1
all. citazione in primo grado).
Tale ricostruzione non tiene però conto di un'importante evidenza documentata nel presente giudizio: con nota risalente al 14.07.2017 la si interfacciava con la cooperativa subentrante dando Pt_1
preliminarmente atto che pochi giorni prima – e precisamente in data 11.07.2017 – si era Parte C definitivamente perfezionato il contratto di appalto tra la e Dunque a far data dal CP_1
01.07.2017 (in quanto l'accordo era stato dapprima sottoscritto tra le parti il 30.06.2017 e poi Parte protocollato dall'ente regionale nelle settimane successive) avrebbe fatturato alla quale Pt_1
nuova appaltatrice i canoni di noleggio delle gru già presenti nel cantiere nonché di quelle già riservate a quest'ultima (cfr. doc. 11 all. comparsa di risposta in primo grado).
La circostanza così descritta consente di trarre una conseguenza di non poco rilievo ai fini della corrente decisione: in seguito alla conclusione del contratto di appalto per l'affidamento dei lavori in contestazione ogni richiesta di tipo economico poteva e doveva essere indirizzata esclusivamente alla società cooperativa Cmc quale nuovo soggetto appaltatore ed unico effettivo detentore delle gru ivi allocate, venendo meno tale qualifica (ed ogni qualsivoglia obbligo correlato) in capo alla CP_1
Di siffatto rilievo era indubbiamente ben consapevole anche l'odierna appellante, che infatti con la già menzionata comunicazione del 14.07.2017 (doc. 11 allegato alla comparsa in primo grado) si rivolgeva
Parte proprio alla e non alla (che veniva inserita nella pec solo per doverosa conoscenza), CP_1
annunciando alla sua interlocutrice che nell'imminenza avrebbe provveduto a fatturare ad essa i canoni di noleggio dei macchinari da lavoro installati nel cantiere (con decorrenza dal 01.07.)
Parte A nulla rileva che nelle more delle tempistiche necessarie alla registrazione dell'accordo la oteva compiere solo limitate attività in quanto i lavori non le erano stati integralmente affidati (cfr. il già pagina 11 di 15 menzionato all. 13 alla citazione in primo grado); per il solo effetto della formalizzazione dell'appalto, infatti, si concretizzava la traslazione della disponibilità materiale dei beni dalla Regione all'appaltatrice subentrante con ogni conseguenza in punto di connessi oneri e doveri.
La ricostruzione appena tracciata trova del resto conferma nella nota istruttoria di cui al Decreto dirigenziale n. 1/2018 (cfr. doc. 16 all. comparsa in primo grado) già posta dal primo Giudice a fondamento della propria decisione e che anche la Corte ritiene meritevole di condivisione.
Nella nota in questione l'incaricato della procedura riscontrava le svariate richieste di pagamento avanzate dalla società isponendo la non debenza di ogni importo da questa preteso per il periodo Pt_1
successivo al 31.05.2017. Particolarmente significativa in questa sede risulta essere la motivazione che
Parte il responsabile regionale adduceva a tale rigetto, secondo cui il subentro della società el contratto di appalto con la Regione determinava nei fatti il venir meno “per la Regione di qualsiasi obbligo inerente la custodia del cantiere, tra i quali le gru di per cui “quest'ultima potrà continuare Parte_1
ad avanzare le proprie richieste, come peraltro ha già fatto con nota del 14.07.2017 solo alla
[...]
quale legittimo appaltatore e unico avente titolo alla custodia dei beni presenti nel Parte_3 cantiere” (cfr. pag. 6, ultimo capoverso, doc. 16 all. comparsa in primo grado).
Ad ogni buon conto, non ci si può esimere dal sottolineare come nella presente vicenda l'odierna appellante ha posto in essere un comportamento complessivo costituito spesso da posizioni inconciliabili oltre che, non di rado, generiche, a tutto discapito della sinteticità e chiarezza pretendibili a maggior ragione nel descrivere una situazione negoziale caratterizzata – abbiamo visto – da scansioni non sempre facili da separare.
Infatti una volta avuta contezza della chiusura dell'iter di perfezionamento del contratto di appalto si è subito messa in contatto con la esigendo la corresponsione dei canoni di noleggio (cfr. Parte_3
doc. 11 all. comparsa in primo grado), per poi indirizzare la medesima richiesta di pagamento alla
(cfr. doc. 14 all. citazione in primo grado) una volta ricevuto il già detto negativo riscontro da CP_1
Parte parte della in virtù del temporaneo mancato affidamento integrale dei lavori (cfr. doc. 13 all. citazione in primo grado).
In tal modo la società a inteso porre a carico dell'ente pubblico costi che non erano in nessuna Pt_1
misura di sua competenza (ma unicamente della Cmc, lo si ribadisce) e di cui era perfettamente consapevole nel momento in cui indirizzava la missiva del 14.07.2017 proprio alla neo-appaltatrice, solo nel tentativo di veder soddisfatta la propria pretesa creditoria in totale noncuranza delle condizioni stabilite nelle pattuizioni già assunte.
pagina 12 di 15 Si è già detto nel precedente paragrafo di cui al punto 2) che la ha corrisposto alla i CP_1 Pt_1
canoni di noleggio delle gru relativi al periodo febbraio/maggio 2017, autorizzando l'emissione della relativa fattura (cfr. docc. 10 ed 11 all citazione in primo grado).
Il credito vantato da quest'ultima risulta pertanto così integralmente soddisfatto, senza che nessun importo ulteriore possa esserle riconosciuto a titolo di saldo del noleggio per i mesi successivi come ampiamente motivato nella trattazione appena percorsa.
5. Con il quinto motivo di impugnazione l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice ha escluso che l'appaltatrice avrebbe riservato due ulteriori gru (oltre a quelle già installate presso il cantiere) nella disponibilità della le quali sarebbero rimaste al CP_1 servizio dell'ente pubblico ma di fatto inutilizzate in quanto mai montate.
Il Giudice si determinava in tal senso ritenendo la predetta circostanza sfornita di prova, atteso che le comunicazioni in atti intercorse tra gli odierni litiganti contenevano unicamente riferimenti al noleggio delle gru già installate secondo quanto stabilito nell'accordo di subentro del 15.11.2016.
Sosteneva poi l'appellante che tale situazione fosse per la stessa fonte di un importante pregiudizio economico, derivante dalla perdita delle opportunità di noleggio e vendita di tali macchinari che rimanevano bloccati presso gli stabilimenti della senza che la ne autorizzasse al Pt_1 CP_1
contempo lo svincolo (cfr. docc. 8 e 9 all. citazione in primo grado).
Il motivo è infondato.
Anche tale Corte concorda con quanto già affermato dal Tribunale circa la mancata dimostrazione della presunta “prenotazione” delle attrezzature per cui si controverte.
Il tutto in quanto molto semplicemente nel caso di specie non è dato rinvenire alcun elemento concreto da cui desumere l'effettivo verificarsi della circostanza predetta.
Ne è una riprova proprio il tenore della missiva datata 24.02.2017 (cfr. doc. all. 6 citazione in primo grado) - già portata dal primo giudice a sostegno delle proprie argomentazioni e meritevole di menzione anche in questa sede – in cui la società i richiama al contenuto ed alle pattuizioni di Pt_1
cui alla scrittura privata in premessa: ma tale convenzione verte proprio sul noleggio di quelle due gru già presenti presso il cantiere (cfr. doc. 2, lettera i. all. citazione in primo grado).
Inoltre ed in maniera ancor più emblematica è la stessa appellante a concludere la comunicazione in parola avvertendo la che in caso di mancata corresponsione degli importi pretesi sia per le gru CP_1
pagina 13 di 15 già presenti sia per quelle non ancora consegnate si sarebbe riservata la facoltà di “sostituire quelle contrattualmente pattuite con la società di con altri modelli di pari caratteristiche o Pt_3 Pt_3 tecniche superiori”.
Questo inciso può essere interpretato in un'unica direzione: l'odierna attrice ammette e riconosce che ogni convenzione inerente i macchinari (siano essi quelli già installati ovvero quelli ancora fermi in deposito) sussisteva con la giacché è a quest'ultima – non già all'ente pubblico – Parte_3
che la oveva rivolgere ogni richiesta di pagamento. Pt_1
Del resto era stata la stessa amministrazione regionale a segnalare con nota datata 17.07.2017 (poi riscontrata dalla società con la comunicazione appena sopra commentata) il suo interesse a Pt_1 proseguire la collaborazione professionale rispettando i termini dell'accordo di subentro per l'aspetto concernente il noleggio delle gru (cfr. doc. 5 all. citazione in primo grado).
Ad ogni modo, anche a voler momentaneamente prescindere dal contenuto dalle conversazioni cartolari scambiate tra le parti, nella vicenda in oggetto non vi è alcuna traccia di questa presunta richiesta di messa a disposizione dei macchinari che la avrebbe avanzato, così come non è dato CP_1
comprendere quali siano queste gru allocate presso gli stabilimenti della e misteriosamente Pt_1
riservate alla stessa. CP_1
Non soccorre in tal senso neppure il messaggio del 16.06.2017 trasmesso via pec dalla società appellante e da questa portato come prova della propria ricostruzione fattuale per contenere questo la specifica del modello delle gru oggetto di prenotazione e del loro numero di matricola (cfr. doc. 12 all. citazione in primo grado). Siffatto documento infatti altro non è che una semplice richiesta rivolta alla controparte, privo di valenza dimostrativa circa l'esistenza di macchinari prenotati dall'ente pubblico che ne avrebbe addirittura impedito lo svincolo, di fatto precludendo alla proprietaria di noleggiarli altrove e ricavarne profitto.
Anche le note proforma allegate alla predetta comunicazione sono puramente e semplicemente dei documenti di indubbia formazione unilaterale in quanto stilati dalla società ed inidonei a Pt_1
comprovare quanto detto.
Parimenti non provato risulta il danno che l'odierna appellante afferma ripetutamente di aver patito a causa dell'impossibilità di commerciare i beni asseritamente riservati alla CP_1
§§§§§§§§§§§
All'integrale infondatezza dei motivi segue il rigetto dell'appello, con spese di lite che seguono la soccombenza ex art. 91 cpc e che si liquidano – secondo i parametri medi - come in dispositivo. pagina 14 di 15 Sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma I quater,
DPR 115/2002.
PQM
La Corte d'Appello di Ancona definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso Pt_1
la sentenza 171/2021 del Tribunale di Ancona così provvede:
- rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza di primo grado;
- condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese di lite del presente Pt_1 CP_1
grado di giudizio, liquidate, per la Fase di studio della controversia in € 2.977,00; per la Fase introduttiva del giudizio, in € 1.911,00; per la Fase di trattazione, in € 4.326,00; per la Fase decisionale, in € 5.103,00, il tutto oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge;
- Dichiara la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma I quater, DPR 115/2002.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio, il 15.4.25
Il Presidente dott. Gianmichele Marcelli
Il Consigliere estensore dott. Cesare Marziali
(atto sottoscritto digitalmente dal Presidente e dal Consigliere estensore )
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