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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 30/06/2025, n. 1051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1051 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
R.g. 3019/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO – PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, prima sezione civile, nelle persone dei magistrati:
1) dott. Raffaele Califano Presidente
2) dott.ssa Michela Palladino Giudice rel. ed estensore
3) dott.ssa Valentina Pierri Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3019/2024 del registro generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto "Divorzio giudiziale ", vertente
TRA
rappr.to e difeso dall'avv. Rosaria Vietri, dom.to come in atti;
Parte_1 ricorrente
E
, rappr.ta e difesa dall'avv. Vincenzo Dionisi, dom.ta come in atti;
CP_1 ricorrente
NONCHE'
Il Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica in Sede
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 02.05.2025; in data 05.05.2025 è pervenuto visto del p.m. in sede che nulla ha opposto. MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 05.11.2024 il ricorrente chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da loro contratto il giorno 02.10.1999 in Mercato San
Severino (SA) con atto trascritto nei registri di stato civile dell'indicato Comune, deducendo che con sentenza pubblicata il 26.09.2016 n. 1008/2016 il Tribunale di Viterbo aveva pronunciato la separazione personale.
Dal matrimonio sono nati 3 figli: nato il [...] e e nati il 1.08.2005. Per_1 Per_2 Per_3
Le parti avevano vissuto separatamente ed ininterrottamente dalla separazione personale sino alla data odierna;
deducevano che non era possibile ricostituire l'unione materiale e spirituale, e, dunque, non vi era alcuna possibilità di riconciliazione.
Con le note sostitutive d'udienza le parti depositavano il raggiunto accordo sulle condizioni del divorzio.
Richiedevano la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al detto accordo di divorzio congiunto depositato in data 04.01.2025.
La domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita accoglimento.
E' provato il titolo a suo sostegno (sentenza di separazione n. 1008/2016 del Tribunale di Viterbo); sussistono i presupposti di legge (artt. 3, 4, 5, della legge 1° dicembre '70 n. 898, integrati e modificati dalla l. 06/03/1987, n. 74 e dalla l. n. 55 del 2015); in particolare, è decorso il termine di legge dalla data dell'udienza di comparizione personale dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di
Viterbo, nel procedimento di separazione definito con sentenza e da quella data è perdurato lo stato di separazione.
Non può più essere ricostituita, perciò, la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Tutte le condizioni sono state regolate dall'accordo sottoscritto dalle parti e depositato in atti risultante conforme alla legge.
Va, dunque, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
Avendo le parti depositato accordo nel corso del giudizio non è ipotizzabile alcuna soccombenza per cui le spese processuali vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Mercato
San Severino (SA) in data 02.10.1999, anno 1999, numero 78, serie A, parte II, del predetto Comune, alle condizioni di cui all'accordo sottoscritto dalle parti e depositato in data 04.01.2025;
2) compensa interamente tra le parti le spese processuali;
3) manda la Cancelleria di trasmettere la sentenza, in copia autentica, non appena sarà passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile di Mercato San Severino (SA), ove il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di sua competenza di cui al d.p.r. 3.11.2000, n. 396 ed ai sensi dell'art. 10 l. n. 898/1970.
Così deciso in Avellino, nella Camera di Consiglio del 12.6.2025.
Il Giudice relatore ed estensore Il Presidente
dr.ssa Michela Palladino dr. Raffaele Califano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO – PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, prima sezione civile, nelle persone dei magistrati:
1) dott. Raffaele Califano Presidente
2) dott.ssa Michela Palladino Giudice rel. ed estensore
3) dott.ssa Valentina Pierri Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3019/2024 del registro generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto "Divorzio giudiziale ", vertente
TRA
rappr.to e difeso dall'avv. Rosaria Vietri, dom.to come in atti;
Parte_1 ricorrente
E
, rappr.ta e difesa dall'avv. Vincenzo Dionisi, dom.ta come in atti;
CP_1 ricorrente
NONCHE'
Il Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica in Sede
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 02.05.2025; in data 05.05.2025 è pervenuto visto del p.m. in sede che nulla ha opposto. MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 05.11.2024 il ricorrente chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da loro contratto il giorno 02.10.1999 in Mercato San
Severino (SA) con atto trascritto nei registri di stato civile dell'indicato Comune, deducendo che con sentenza pubblicata il 26.09.2016 n. 1008/2016 il Tribunale di Viterbo aveva pronunciato la separazione personale.
Dal matrimonio sono nati 3 figli: nato il [...] e e nati il 1.08.2005. Per_1 Per_2 Per_3
Le parti avevano vissuto separatamente ed ininterrottamente dalla separazione personale sino alla data odierna;
deducevano che non era possibile ricostituire l'unione materiale e spirituale, e, dunque, non vi era alcuna possibilità di riconciliazione.
Con le note sostitutive d'udienza le parti depositavano il raggiunto accordo sulle condizioni del divorzio.
Richiedevano la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al detto accordo di divorzio congiunto depositato in data 04.01.2025.
La domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita accoglimento.
E' provato il titolo a suo sostegno (sentenza di separazione n. 1008/2016 del Tribunale di Viterbo); sussistono i presupposti di legge (artt. 3, 4, 5, della legge 1° dicembre '70 n. 898, integrati e modificati dalla l. 06/03/1987, n. 74 e dalla l. n. 55 del 2015); in particolare, è decorso il termine di legge dalla data dell'udienza di comparizione personale dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di
Viterbo, nel procedimento di separazione definito con sentenza e da quella data è perdurato lo stato di separazione.
Non può più essere ricostituita, perciò, la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Tutte le condizioni sono state regolate dall'accordo sottoscritto dalle parti e depositato in atti risultante conforme alla legge.
Va, dunque, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
Avendo le parti depositato accordo nel corso del giudizio non è ipotizzabile alcuna soccombenza per cui le spese processuali vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Mercato
San Severino (SA) in data 02.10.1999, anno 1999, numero 78, serie A, parte II, del predetto Comune, alle condizioni di cui all'accordo sottoscritto dalle parti e depositato in data 04.01.2025;
2) compensa interamente tra le parti le spese processuali;
3) manda la Cancelleria di trasmettere la sentenza, in copia autentica, non appena sarà passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile di Mercato San Severino (SA), ove il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di sua competenza di cui al d.p.r. 3.11.2000, n. 396 ed ai sensi dell'art. 10 l. n. 898/1970.
Così deciso in Avellino, nella Camera di Consiglio del 12.6.2025.
Il Giudice relatore ed estensore Il Presidente
dr.ssa Michela Palladino dr. Raffaele Califano