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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 04/06/2025, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IMPERIA
SEZIONE CIVILE - UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI
Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
Dott. Pasquale Longarini - Presidente
Dott.ssa Maria Teresa De Sanctis - Giudice rel.
Dott.ssa Martina Badano - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella procedura per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata promossa con ricorso N.RG. 23/2025 sub 1 da:
Ing. nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
, residente in [...], C.F._1 elettivamente domiciliato presso il rag. (Codice Fiscale CP_2
nello Studio Associato in Imperia (IM), Via Della C.F._2
Repubblica n. 3/12, (Codice Fiscale ), PEC P.IVA_1
Email_1
e con l'ausilio del Dott. Marco Tagliaferri, nato ad [...] il [...], codice fiscale domiciliato presso il proprio Studio in Imperia – Via Argine C.F._3
Sinistro n.2A, PEC: iscritto all'Ordine dei Dottori Email_2
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Imperia al n.413/A, nominato dal Referente dell'OCC Imperia, con provvedimento in data 05.09.2024, professionista incaricato di assolvere le funzioni di Gestore della Crisi, ai sensi dell'art. 268 e ss. CCII
MOTIVI DELLA DECISIONE Letto il ricorso depositato il 28/05/2025, con cui l'Ing. ha Controparte_1 presentato domanda di ammissione alla procedura di liquidazione controllata ex art. 268 D.lgs. 14/2019 e ss. mod. (d'ora innanzi CCI);
Ravvisata la competenza di questo Tribunale ex art. 27 CCI, essendo il luogo di residenza e centro degli interessi principale del ricorrente compreso nel circondario dell'Ufficio;
Premesso, quanto alla causa della attuale insolvenza, che essa viene ricostruita dal gestore Dott. Marco Tagliaferri, sulla base dei documenti esaminati, come risalente all'attività libero professionale in precedenza svolta dal ricorrente, in relazione alla quale l'Agenzia Delle Entrate ha emesso due avvisi di accertamento relativi alle annualità 2012 e al 2013 per l'importo di € 33.902,28 e di € 28.052,61, a seguito di visita fiscale della Guardia di Finanza di Imperia che ha contestato al ricorrente maggiori ricavi non dichiarati ai fini IRPEF ed IRAP e l'omesso versamento IVA per il periodo dal 2012 al 2016;
Rilevato che, come si evince dalla relazione del Gestore, l'esposizione debitoria del ricorrente ammonta a quasi € 120.000,00 ed è maturata per lo più nei riguardi dell'Erario (per € 62.699,71) e dell' (€ 30.892,06), oltre che di altri Enti pubblici e di fornitori di CP_3 servizi pubblici;
Osservato che il Gestore della crisi ha poi attestato che il ricorrente è attualmente amministratore della (esercente commercio al dettaglio di confezioni per CP_4 adulti) di Imperia, con un compenso di € 766,67 mensili, società di cui la coniuge è lavoratrice dipendente con uno stipendio di € 964,75 mensili;
Rilevato che il debitore non è assoggettabile a liquidazione giudiziale e a procedure concorsuali maggiori e dato atto dell'assenza di domande di accesso alle procedure alternative di regolazione della crisi o dell'insolvenza previste dal titolo IV (art. 270 cp. 1) CCI;
Ritenuto che sussiste, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCII, un effettivo stato di sovraindebitamento, in quanto il patrimonio rientrante nella titolarità del sig. CP_1 oltre al reddito per compenso quale amministratore della suddetta società
[...] indicato nella relazione del Gestore in € 766,67 mensili, è costituito da soli due terreni siti in Comune di Civezza Località Avarghetto, privi di indice edificatorio e stimati in € 2.200,00 a fronte di una ben maggiore situazione debitoria;
Considerato che la spesa media mensile dichiarata dal ricorrente quale necessaria per il sostentamento del proprio nucleo familiare, di cui fanno parte la moglie Sig.ra Parte_1
e tre figli (come da stato di famiglia, all. n. 5), è pari a € 1.863,00 e che il Gestore
[...] ne ha evidenziato l'adeguatezza, in quanto inferiore al reddito minimo mensile di cui all'art.283, comma 2 CCII individuabile in € 2.605,25 ed anche alla soglia di povertà assoluta Istat per un nucleo omogeneo a quello del debitore (residente in piccolo comune della Liguria, composto da due adulti in fascia l'età 30-59, una ragazza in fascia 18/29, e due minori, di cui una bambina in fascia 4-10 e un ragazzo in fascia 11-17), quantificabile in € 2.032,68 euro;
Rilevato che dai cedolini dell'istante e del coniuge dell'anno 2024 (all. n. 4) emerge, secondo quanto esposto dalla relazione del Gestore, che il compenso del debitore ricorrente e lo stipendio del coniuge sono appena sufficienti a garantire copertura al fabbisogno familiare mensile di € 1.863,00;
Considerato che il ricorrente ha in ogni caso proposto di versare la somma di € 100,00 mensili per tutta la durata della procedura ipotizzata in tre anni;
Rammentato che eventuali beni sopravvenuti nel triennio dall'apertura della presente procedura dovranno essere posti a disposizione dei creditori;
Considerato che il Gestore della Crisi ha espresso giudizio favorevole sulla completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dal ricorrente a corredo della domanda al fine della ricostruzione della condizione patrimoniale e reddituale del debitore e dell'ammontare dei debiti, ed ha sufficientemente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del ricorrente;
Ravvisata, per quanto detto, la sussistenza dei presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente e ritenuto che, ai sensi dell'art. 270, comma 2, lett. b), CCII, il gestore designato dall'OCC debba essere nominato liquidatore;
Rammentato poi che effetto automatico dell'apertura della procedura è il divieto di inizio o prosecuzione delle esecuzioni individuali o cautelari, ai sensi del combinato disposto degli artt. 270 comma 5, e 150 CCI;
P.Q.M.
Il Tribunale, visto l'art. 270 CCII,
1) dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata dell'Ing. CP_1 nato a [...] il [...], C.F.: ,
[...] C.F._1
2) nomina Giudice delegato per la procedura la dott.ssa Maria Teresa De Sanctis;
3) nomina liquidatore il dott. Marco Tagliaferri, con studio in Imperia, Via Argine Sinistro n.2A; 4) ordina al debitore di depositare entro 7 giorni le scritture contabili e fiscali obbligatorie e l'elenco dei creditori, ove non vi abbia già provveduto;
5) assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
6) ordina al debitore ed a qualunque terzo ne sia in possesso senza valido titolo di consegnare al liquidatore nominato tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione e tutti i beni anche futuri che dovessero pervenire al debitore sino alla esdebitazione, dedotte le passività per l'acquisto o la conservazione dei beni medesimo
7) ordina al debitore di versare sul conto della gestione da aprirsi dal liquidatore la somma di € 1.00,00 mensile, a partire dalla mensilità di pubblicazione della presente sentenza;
8) dà atto, ai sensi del combinato disposto degli art. 270 comma 5 e 150 CCII, che nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;
9) dispone che il liquidatore:
- pubblichi la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Imperia o del Ministero della Giustizia, con modalità idonee a salvaguardare la privacy per i dati sensibili anche patrimoniali e reddituali dei soggetti non direttamente coinvolti, e la pubblichi presso il registro delle imprese;
- dispone la trascrizione della sentenza sui beni immobili di proprietà del ricorrente presso gli Uffici competenti ex art. 270 c. 2 lett. g CCI;
- manda alla Cancelleria per la notifica al debitore;
- manda il liquidatore di notificare la sentenza ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
- dispone che il liquidatore proceda, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, all'aggiornamento dell'elenco dei creditori ai sensi dell'art 272, c.
1. CCII;
- proceda entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione, alla redazione dell'inventario dei beni soggetti alla liquidazione in conformità al disposto dell'art. 268 comma 4 e al deposito del programma di liquidazione in ordine a tempi e modalità della liquidazione ai sensi dell'art. 272 CCII;
- predisponga, scaduti i termini per la proposizione delle domande ex art. 270 comma 2, lett. d) CCII, il progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 273, comma 1, CCII, lo comunichi agli interessati via pec con assegnazione del termine di 15 gg per proporre osservazioni a mezzo pec e formi entro i 15 gg successivi lo stato passivo, lo depositi nel fascicolo telematico e lo comunichi a mezzo pec
- informi senza indugio il Giudice Delegato delle valutazioni effettuate con riferimento agli eventuali contratti pendenti e delle eventuali iniziative giudiziali recuperatorie, restitutorie o revocazione da intraprendere nonché delle modifiche della situazione economica e reddituale del debitore e di ogni circostanza rilevante ai fini dell'esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII;
- ogni sei mesi dall'apertura della liquidazione, presenti una relazione al giudice delegato riguardo all'attività compiuta e da compiere per eseguire la liquidazione, unitamente al conto della gestione e a copia degli estratti conto bancari aggiornati alla data della relazione;
− provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione, a presentare il rendiconto ex art. 275, III comma CCII ed a domandare la liquidazione del compenso;
− chieda, una volta compiuto il riparto finale tra i creditori, la chiusura della procedura ex art. 276 CCII;
ordina al ricorrente e ad eventuali terzi che detengano beni oggetto di liquidazione, di rilasciarli al liquidatore entro il termine massimo di 60 giorni dalla richiesta del liquidatore da effettuarsi a mezzo racc.ta A/R o a mezzo pec al domicilio eletto, avvertendo che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo che sarà posto in esecuzione a cura del Liquidatore
dispone l'obbligo del ricorrente di versare al liquidatore ogni entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura ulteriore rispetto alla quota di stipendio che è stato autorizzato a trattenere per il mantenimento suo e della famiglia;
Si comunichi all'OCC/liquidatore.
Così deciso in Imperia, in data 03/06/2025. Il Giudice rel. Il Presidente
Dott. Maria Teresa De Sanctis Dott. Pasquale Longarini