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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 08/04/2025, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 506/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella De Luca ha pronunciato, all'esito di trattazione cartolare, la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 506/2022 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Erika Pezzi e dell'avv. Fabbrizio Gonnella Parte_1 ricorrente contro con il patrocinio dell'avv. Rossella Controparte_1
Quarta resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso iscritto a ruolo in data 23.6.2022 ha proposto opposizione avverso le Parte_1 ordinanze ingiunzione dell' di Lucca n. 01-000367623 e n. 01-000175509 per l'importo complessivo CP_2 di euro 49.513,20 a titolo di sanzioni amministrative per omesso versamento di ritenute previdenziali da parte della Orange World società cooperativa di cui l'opponente era legale rappresentante nel periodo in contestazione (anni 2011-2012), sanzioni depenalizzate a seguito del Dlgs. n. 8/2016 in quanto l'importo dei contributi evasi era inferiore a 10.000,00 euro annui.
L'opponente ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, poiché la sua nomina a legale rappresentante della cooperativa era fittizia, dovendosi ricondurre l'amministrazione di fatto a tale Per_1 ha altresì eccepito la decadenza dal potere impositivo e la prescrizione della sanzione.
[...]
Si è costituito in giudizio l'ente, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Concessa la sospensione dell'esecutività delle ordinanze opposte, la causa è stata istruita documentalmente ed è quindi passata in decisione tramite trattazione cartolare con scambio di note scritte.
***
L'opposizione è fondata e merita accoglimento.
E' di preliminare rilevanza l'eccezione relativa alla carenza di legittimazione passiva da parte 1 dell'opponente, il quale ha dedotto di avere lavorato per conto di senza formale assunzione Persona_1
e di essere stato condotto dal medesimo in data 5.9.2011 presso lo studio del commercialista Mirko
Romani, dove -invece di sottoscrivere un contratto di lavoro con la società del Stazione di Servizi Per_1 srl di Calenzano) come gli era stato promesso- gli fu fatto sottoscrivere, anche approfittando della scarsa conoscenza della lingua italiana, un verbale di assemblea della Cooperativa Orange World in cui veniva nominato presidente del consiglio di amministrazione. In seguito, egli, che di fatto era rimasto del tutto estraneo alla gestione della compagine sociale lavorando soltanto per essa con le mansioni di corriere, era stato licenziato dalla Cooperativa medesima con una lettera a firma di un altro soggetto non identificato, che si qualificava legale rappresentante (documento 4 ricorrente).
Risulta anche documentalmente provato che ha avanzato rivendicazioni connesse al proprio lavoro Pt_1 non regolarizzato presso la società Stazione di Servizi srl per il medesimo periodo, che hanno portato ad una conciliazione monocratica dove è stata riconosciuta la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con la medesima società (documenti 2 e 3 di parte opponente) .
La fittizietà del ruolo di presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante risulta, secondo l'opponente, dagli atti del processo penale (RGNR 2954/16 n. R.G. Trib. 1460/18) davanti al Tribunale di
Lucca (doc. 7 e 8), in cui egli era imputato assieme al del reato di cui all'art. 217 comma 2 Persona_1
RD 267/1942 (mancata tenuta delle scritture contabili della cooperativa, nel frattempo fallita) esitato nella sentenza di assoluzione piena n. 578/22 del 20.4.2022 (doc. 1 opponente), in cui, invece, il stato Per_1 riconosciuto colpevole e condannato alla pena di mesi sette di reclusione.
Il Giudicante ritiene che l'eccezione svolta sia fondata, con assorbimento di ogni altra questione.
Costituisce principio consolidato in giurisprudenza che il giudice civile, ai fini del proprio convincimento, può autonomamente valutare, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria e, dunque, anche le prove raccolte in un processo penale (cfr. ex multis Cass. n. 2168 del 2013, n. 3689 del
2021; n. 18025 del 2019; n. 1593 del 2017; n. 20335 del 2004). Nella fattispecie, va rilevato che l' CP_1 resistente nella propria memoria difensiva del 7.9.2022 non ha svolto alcuna contestazione in merito alla non titolarità effettiva del potere di gestione in capo al né alle modalità con le quali era avvenuta la Pt_1 sua nomina a presidente del Consiglio di Amministrazione e neppure in merito alla utilizzabilità come prova degli atti del procedimento penale.
Le deposizioni testimoniali assunte nel giudizio penale hanno consentito di accertare l'estraneità del Pt_1 alla gestione della cooperativa, tanto che le conclusioni del Pubblico Ministero sono state per l'assoluzione dell'imputato.
Il teste , curatore fallimentare della cooperativa Orange World ha riferito che aveva saputo Testimone_1 da altri lavoratori della cooperativa che avevano visto due o tre volte, che il estiva l'attività Pt_1 Per_1 organizzativa della cooperativa;
che la cooperativa operava sul conto corrente del Il teste Per_1 Tes_2
2 , dipendente della cooperativa, ha dichiarato che era colui che gestiva la cooperativa (“il Tes_1 Per_1 capo”) mentre non conosceva La teste dipendente della cooperativa ha riferito di Pt_1 Testimone_3 avere visto qualche volta presso la TNT di Lucca dove operavano i dipendenti della cooperativa, ma Pt_1 in qualità di corriere, e di non aver mai preso ordini o disposizioni dal medesimo. La teste
[...]
dipendente della cooperativa, ha negato che lo avesse compiti di amministrazione della Tes_4 Per_2 cooperativa, che erano svolti soltanto da n collaborazione con Il coimputato a Per_1 CP_3 Per_1 riferito di non sapere di come fosse stato nominato Presidente del C.d.A., ipotizzando che fosse Pt_1 stata una iniziativa di Il teste autista per una ditta esterna che lavorava presso la TNT di CP_3 Tes_5
Calenzano, ha riferito che era un corriere che lavorava come lui facendo le consegne e Pt_1 saltuariamente aiutava presso la stazione di servizio del del suo socio . Per_1 Testimone_6
Anche le dichiarazioni rese dallo sono nel senso che egli non aveva conoscenza del fatto di essere Pt_1 stato nominato presidente del Consiglio di Amministrazione e quindi correttamente il Tribunale in sede penale ha ritenuto che “appare verosimile ritenere che costui sia stato tratto in inganno dal l quale, approfittando Per_1 del suo difficile momento personale, gli aveva fatto sottoscrivere alcuni documenti facendogli credere che si trattava di un contratto di lavoro che gli serviva per ottenere il permesso di soggiorno, mentre si trattava del verbale con cui era stato nominato amministratore della società”.
Dalle testimonianze raccolte, che hanno indotto il Tribunale ad assolvere pienamente l'imputato su concorde richiesta della difesa e del PM, emerge la conferma della tesi difensiva di ovvero – non Pt_1 soltanto che egli non aveva di fatto assunto poteri gestori, ma anche e soprattutto - che la nomina a
Presidente del Consiglio di Amministrazione era avvenuta a sua insaputa, intendendo l'amministratore o gli amministratori di fatto della cooperativa fare ricadere sul ricorrente le responsabilità della gestione della medesima, che a quanto è risultato non era neppure una realtà imprenditoriale autentica.
La conclusione è che manca il presupposto soggettivo per la applicazione della sanzione amministrativa, per cui il ricorso deve essere accolto.
Va considerato che la sentenza penale è stata pubblicata in data 20.4.2022 e l resistente non aveva la CP_1 possibilità di conoscere gli atti prima della notifica dell'opposizione, per cui l'emissione delle ordinanze ingiunzione e la difesa in giudizio erano atti dovuti. Per tali motivi le spese sono compensate.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza e/o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie l'opposizione e dichiara non dovute da le somme di cui alle ordinanze Parte_1 ingiunzione n. 01-000367623 e n. 01-000175509 dell' di Lucca;
CP_2
-compensa le spese di lite.
3 Lucca, 8 aprile 2025
Il Giudice dott. Antonella De Luca
Il Giudice, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 dispone che, in caso di riproduzione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella De Luca ha pronunciato, all'esito di trattazione cartolare, la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 506/2022 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Erika Pezzi e dell'avv. Fabbrizio Gonnella Parte_1 ricorrente contro con il patrocinio dell'avv. Rossella Controparte_1
Quarta resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso iscritto a ruolo in data 23.6.2022 ha proposto opposizione avverso le Parte_1 ordinanze ingiunzione dell' di Lucca n. 01-000367623 e n. 01-000175509 per l'importo complessivo CP_2 di euro 49.513,20 a titolo di sanzioni amministrative per omesso versamento di ritenute previdenziali da parte della Orange World società cooperativa di cui l'opponente era legale rappresentante nel periodo in contestazione (anni 2011-2012), sanzioni depenalizzate a seguito del Dlgs. n. 8/2016 in quanto l'importo dei contributi evasi era inferiore a 10.000,00 euro annui.
L'opponente ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, poiché la sua nomina a legale rappresentante della cooperativa era fittizia, dovendosi ricondurre l'amministrazione di fatto a tale Per_1 ha altresì eccepito la decadenza dal potere impositivo e la prescrizione della sanzione.
[...]
Si è costituito in giudizio l'ente, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Concessa la sospensione dell'esecutività delle ordinanze opposte, la causa è stata istruita documentalmente ed è quindi passata in decisione tramite trattazione cartolare con scambio di note scritte.
***
L'opposizione è fondata e merita accoglimento.
E' di preliminare rilevanza l'eccezione relativa alla carenza di legittimazione passiva da parte 1 dell'opponente, il quale ha dedotto di avere lavorato per conto di senza formale assunzione Persona_1
e di essere stato condotto dal medesimo in data 5.9.2011 presso lo studio del commercialista Mirko
Romani, dove -invece di sottoscrivere un contratto di lavoro con la società del Stazione di Servizi Per_1 srl di Calenzano) come gli era stato promesso- gli fu fatto sottoscrivere, anche approfittando della scarsa conoscenza della lingua italiana, un verbale di assemblea della Cooperativa Orange World in cui veniva nominato presidente del consiglio di amministrazione. In seguito, egli, che di fatto era rimasto del tutto estraneo alla gestione della compagine sociale lavorando soltanto per essa con le mansioni di corriere, era stato licenziato dalla Cooperativa medesima con una lettera a firma di un altro soggetto non identificato, che si qualificava legale rappresentante (documento 4 ricorrente).
Risulta anche documentalmente provato che ha avanzato rivendicazioni connesse al proprio lavoro Pt_1 non regolarizzato presso la società Stazione di Servizi srl per il medesimo periodo, che hanno portato ad una conciliazione monocratica dove è stata riconosciuta la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con la medesima società (documenti 2 e 3 di parte opponente) .
La fittizietà del ruolo di presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante risulta, secondo l'opponente, dagli atti del processo penale (RGNR 2954/16 n. R.G. Trib. 1460/18) davanti al Tribunale di
Lucca (doc. 7 e 8), in cui egli era imputato assieme al del reato di cui all'art. 217 comma 2 Persona_1
RD 267/1942 (mancata tenuta delle scritture contabili della cooperativa, nel frattempo fallita) esitato nella sentenza di assoluzione piena n. 578/22 del 20.4.2022 (doc. 1 opponente), in cui, invece, il stato Per_1 riconosciuto colpevole e condannato alla pena di mesi sette di reclusione.
Il Giudicante ritiene che l'eccezione svolta sia fondata, con assorbimento di ogni altra questione.
Costituisce principio consolidato in giurisprudenza che il giudice civile, ai fini del proprio convincimento, può autonomamente valutare, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria e, dunque, anche le prove raccolte in un processo penale (cfr. ex multis Cass. n. 2168 del 2013, n. 3689 del
2021; n. 18025 del 2019; n. 1593 del 2017; n. 20335 del 2004). Nella fattispecie, va rilevato che l' CP_1 resistente nella propria memoria difensiva del 7.9.2022 non ha svolto alcuna contestazione in merito alla non titolarità effettiva del potere di gestione in capo al né alle modalità con le quali era avvenuta la Pt_1 sua nomina a presidente del Consiglio di Amministrazione e neppure in merito alla utilizzabilità come prova degli atti del procedimento penale.
Le deposizioni testimoniali assunte nel giudizio penale hanno consentito di accertare l'estraneità del Pt_1 alla gestione della cooperativa, tanto che le conclusioni del Pubblico Ministero sono state per l'assoluzione dell'imputato.
Il teste , curatore fallimentare della cooperativa Orange World ha riferito che aveva saputo Testimone_1 da altri lavoratori della cooperativa che avevano visto due o tre volte, che il estiva l'attività Pt_1 Per_1 organizzativa della cooperativa;
che la cooperativa operava sul conto corrente del Il teste Per_1 Tes_2
2 , dipendente della cooperativa, ha dichiarato che era colui che gestiva la cooperativa (“il Tes_1 Per_1 capo”) mentre non conosceva La teste dipendente della cooperativa ha riferito di Pt_1 Testimone_3 avere visto qualche volta presso la TNT di Lucca dove operavano i dipendenti della cooperativa, ma Pt_1 in qualità di corriere, e di non aver mai preso ordini o disposizioni dal medesimo. La teste
[...]
dipendente della cooperativa, ha negato che lo avesse compiti di amministrazione della Tes_4 Per_2 cooperativa, che erano svolti soltanto da n collaborazione con Il coimputato a Per_1 CP_3 Per_1 riferito di non sapere di come fosse stato nominato Presidente del C.d.A., ipotizzando che fosse Pt_1 stata una iniziativa di Il teste autista per una ditta esterna che lavorava presso la TNT di CP_3 Tes_5
Calenzano, ha riferito che era un corriere che lavorava come lui facendo le consegne e Pt_1 saltuariamente aiutava presso la stazione di servizio del del suo socio . Per_1 Testimone_6
Anche le dichiarazioni rese dallo sono nel senso che egli non aveva conoscenza del fatto di essere Pt_1 stato nominato presidente del Consiglio di Amministrazione e quindi correttamente il Tribunale in sede penale ha ritenuto che “appare verosimile ritenere che costui sia stato tratto in inganno dal l quale, approfittando Per_1 del suo difficile momento personale, gli aveva fatto sottoscrivere alcuni documenti facendogli credere che si trattava di un contratto di lavoro che gli serviva per ottenere il permesso di soggiorno, mentre si trattava del verbale con cui era stato nominato amministratore della società”.
Dalle testimonianze raccolte, che hanno indotto il Tribunale ad assolvere pienamente l'imputato su concorde richiesta della difesa e del PM, emerge la conferma della tesi difensiva di ovvero – non Pt_1 soltanto che egli non aveva di fatto assunto poteri gestori, ma anche e soprattutto - che la nomina a
Presidente del Consiglio di Amministrazione era avvenuta a sua insaputa, intendendo l'amministratore o gli amministratori di fatto della cooperativa fare ricadere sul ricorrente le responsabilità della gestione della medesima, che a quanto è risultato non era neppure una realtà imprenditoriale autentica.
La conclusione è che manca il presupposto soggettivo per la applicazione della sanzione amministrativa, per cui il ricorso deve essere accolto.
Va considerato che la sentenza penale è stata pubblicata in data 20.4.2022 e l resistente non aveva la CP_1 possibilità di conoscere gli atti prima della notifica dell'opposizione, per cui l'emissione delle ordinanze ingiunzione e la difesa in giudizio erano atti dovuti. Per tali motivi le spese sono compensate.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza e/o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie l'opposizione e dichiara non dovute da le somme di cui alle ordinanze Parte_1 ingiunzione n. 01-000367623 e n. 01-000175509 dell' di Lucca;
CP_2
-compensa le spese di lite.
3 Lucca, 8 aprile 2025
Il Giudice dott. Antonella De Luca
Il Giudice, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 dispone che, in caso di riproduzione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
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