Articolo 1779 del Codice civile
Articolo 1751Articolo 1780
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19 aprile 1942
Art. 1779.

(Cosa propria del depositario).

Il depositario e' liberato da ogni obbligazione, se risulta che la cosa gli appartiene e che il depositante non ha su di essa alcun diritto.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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