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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 27/02/2025, n. 714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 714 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6875/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Ferreri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6875/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MARAGUCCI SILVIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA MARSALA 21 MONZApresso il difensore avv. MARAGUCCI SILVIO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2 MARAGUCCI SILVIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. MARAGUCCI SILVIO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARAGUCCI Pt_3 Parte_4 C.F._3 SILVIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. MARAGUCCI SILVIO
, (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_5 C.F._4 MARAGUCCI SILVIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. MARAGUCCI SILVIO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_6 C.F._5 MARAGUCCI SILVIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. MARAGUCCI SILVIO ATAHUALPA ALVAREZ, (C.F. , con il patrocinio dell'avv. MARAGUCCI C.F._6
SILVIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. MARAGUCCI SILVIO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._7 MARAGUCCI SILVIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. MARAGUCCI SILVIO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
CONVENUTO/I
TERZO CHIAMATO
pagina 1 di 5 INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note conclusionali in atti letto il ricorso volto all'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:accogliere la domanda e, per
l'effetto, accertare e dichiarare lo status di cittadino italiano ai signori , Parte_1
, , , ATAHUALPA Parte_7 Parte_5 Parte_6
ALVAREZ, conseguentemente ordinare al Parte_2 Controparte_1
e, per esso, all'ufficiale di stato civile competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registi dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
con il favore delle spese
e competenze di lite.
”. premesso che per quanto concerne l'interesse ad agire nella sede giurisdizionale, i ricorrenti hanno documentato il tentativo di presentare al per, poter attivare la procedura necessaria alla Parte_8
presentazione della domanda di cittadinanza i ricorrenti hanno dedotto e documentato di essere discendenti diretti del sig. , nato Persona_1
in Italia, Fiesole il 30.8.1890 . Inoltre hanno dedotto e documentato che dall'unione tra Persona_1
e è nata il [...] ; dal matrimonio tra e CP_2 Persona_2 Persona_2 Persona_3
del 6.4.1940 (doc. 2 da pag. 6) è nato il [...] (doc. 3); - dal matrimonio Persona_4
tra e del 4.1.1971 sono nati gli odierni ricorrenti Persona_4 Controparte_3 [...]
il 9.5.1974 , il 12.7.1975 (doc. 3b) e il Parte_7 Parte_5 Parte_6
23.10.1971 ; dal matrimonio tra e del 1.6.2006 da Pt_3 Parte_4 Parte_2
pag. 7) sono nati gli odierni ricorrenti il 11.11.2000 (doc. 3a1), Parte_1 Parte_2
il 24.12.2001 e AL EZ il 27.4.2010
[...]
-dei passaggi generazionali indicati nel ricorso è stata data prova con la documentazione, debitamente apostillata e tradotta, depositata agli atti;
-l'Amministrazione convenuta non si è costituita in giudizio, nonostante la rituale notifica del ricorso, e deve dichiararsi contumace;
-gli atti del procedimento sono stati comunicati al PM in persona del Procuratore presso il Tribunale di
Firenze per l'intervento, che non ha rassegnato le proprie conclusioni;
pagina 2 di 5 -ritenuto che
-in via preliminare, come argomentato nell'ordinanza del Tribunale di Roma del 14/02/2022, “con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. del 18 aprile 1994, n. 362, il decorso del termine di
730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda.”. Deve infatti ritenersi che, anche con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione;
-inoltre, in via generale, la giurisprudenza ha escluso che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, vertendosi, per l'accertamento del diritto soggettivo alla cittadinanza, in un sistema di doppio binario (cfr. Cass SSUU, Sentenza n. 28873 del 2008);
-per quanto concerne l'interesse ad agire, come sostenuto da parte ricorrente, le Autorità consolari adite non hanno dato risposta adeguata alla domanda presentata da parte ricorrente;
- nel merito, risulta che l'avo. , nato in [...], Fiesole il 30.8.1890 è cittadino italiano Persona_1
Lo stesso vale per i suoi discendenti, fino ai ricorrenti, non rilevandosi tra i discendenti una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana, o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione
"iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato pagina 3 di 5 di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”);
è dunque provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano;
alla luce di quanto sopra, si ritiene, pertanto, provata la discendenza diretta degli odierni ricorrenti da
, nato in [...], Fiesole il 30.8.1890 con definitivo accoglimento delle domande di parte Persona_1
ricorrente;
le spese seguono la soccombenza e come tali vanno poste a carico del convenuto attesa la CP_1
documentata impossibilità di ottenere il riconoscimento del diritto in via amministrativa, nei tempi previsti dalla legge o, comunque in tempi ragionevoli e certi. Non potrebbe condurre alla compensazione delle spese di lite la considerazione dei tempi necessari a valutare l'elevato numero di domande che l'Amministrazione è tenuta ad esaminare, atteso che il fondamento della liquidazione delle spese di lite non è una valutazione di colpevolezza dell'Ente ma la tutela dell'effettività del diritto di difesa per cui la parte vittoriosa, anche sotto il profilo causale, non può essere gravata delle spese sostenute per aver dovuto agire in giudizio per il riconoscimento di un diritto che le spetta, non essendole imputabili eventuali inefficienze dell'Amministrazione. I compensi possono essere liquidati con applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022 (indeterminabile – complessità bassa), valori minimi per la fase di studio ed introduttiva, in ragione della serialità del contenzioso e dell'effettiva attività difensiva svolta, anche in considerazione della mancata costituzione da parte dell'Amministrazione;
P.Q.M.
- accerta che i sigg. argentina, nata il [...], studentessa, Parte_1
maggiorenne, nubile, residente a [...]de Gramenet (AR), Pg Salzereda, numero 88,
1,2 con PASSAPORTO della sua nazionalità numero Numero_1
, documento d'identità n. , CUIL 20-23826221-7, Passaporto Parte_2 NumeroD_2
argentino .AAJ627407, nato li 18 febbraio 1974, divorziato, residente ni via Pedrode Villalba n. 1964 della città di Yerba Buena,
, di cittadinanza argentina, nata il [...], maggiorenne, divorziata, Parte_7
residente a [...]de Gramenet (AR), Pg Salzereda, numero 88, 1,2 con PASSAPORTO della sua nazionalità numero Numero_3
pagina 4 di 5 , argentina, nata il [...], cuoca, maggiorenne, coniugata, residente Parte_5
a AR (AR) in via Via Favencia, numero 172, 15, 1 con PASSAPORTO numero
Numero_4
, argentina, natta il 23.10.1971, ausiliaria di cucina, maggiorenne, Parte_6
coniugata, residente a [...], PR, 1, con permesso di soggiorno dal quale risulta il suo NIE numero Numero_5 [...]
argentino, documento d'identità n. , nato il [...] in NumeroDiCartaI_6 NumeroD_7
Argentina, con passaporto della sua nazionalità numero Numero_8
argentino, nato il [...], con Documento Nazionale Parte_2
d'Identità e sono tutti cittadini italiani e, per l'effetto ordina al NumeroDiC_9 Numer_10 [...]
e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, CP_1
trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona ndicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- condanna il a rifondere in favore di parte ricorrente le spese di lite del presente Controparte_1 giudizio che liquida in € 1600,00 per compensi, € 545,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Firenze, 26 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Mario Ferreri
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Ferreri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6875/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MARAGUCCI SILVIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA MARSALA 21 MONZApresso il difensore avv. MARAGUCCI SILVIO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2 MARAGUCCI SILVIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. MARAGUCCI SILVIO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARAGUCCI Pt_3 Parte_4 C.F._3 SILVIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. MARAGUCCI SILVIO
, (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_5 C.F._4 MARAGUCCI SILVIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. MARAGUCCI SILVIO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_6 C.F._5 MARAGUCCI SILVIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. MARAGUCCI SILVIO ATAHUALPA ALVAREZ, (C.F. , con il patrocinio dell'avv. MARAGUCCI C.F._6
SILVIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. MARAGUCCI SILVIO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._7 MARAGUCCI SILVIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. MARAGUCCI SILVIO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
CONVENUTO/I
TERZO CHIAMATO
pagina 1 di 5 INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note conclusionali in atti letto il ricorso volto all'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:accogliere la domanda e, per
l'effetto, accertare e dichiarare lo status di cittadino italiano ai signori , Parte_1
, , , ATAHUALPA Parte_7 Parte_5 Parte_6
ALVAREZ, conseguentemente ordinare al Parte_2 Controparte_1
e, per esso, all'ufficiale di stato civile competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registi dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
con il favore delle spese
e competenze di lite.
”. premesso che per quanto concerne l'interesse ad agire nella sede giurisdizionale, i ricorrenti hanno documentato il tentativo di presentare al per, poter attivare la procedura necessaria alla Parte_8
presentazione della domanda di cittadinanza i ricorrenti hanno dedotto e documentato di essere discendenti diretti del sig. , nato Persona_1
in Italia, Fiesole il 30.8.1890 . Inoltre hanno dedotto e documentato che dall'unione tra Persona_1
e è nata il [...] ; dal matrimonio tra e CP_2 Persona_2 Persona_2 Persona_3
del 6.4.1940 (doc. 2 da pag. 6) è nato il [...] (doc. 3); - dal matrimonio Persona_4
tra e del 4.1.1971 sono nati gli odierni ricorrenti Persona_4 Controparte_3 [...]
il 9.5.1974 , il 12.7.1975 (doc. 3b) e il Parte_7 Parte_5 Parte_6
23.10.1971 ; dal matrimonio tra e del 1.6.2006 da Pt_3 Parte_4 Parte_2
pag. 7) sono nati gli odierni ricorrenti il 11.11.2000 (doc. 3a1), Parte_1 Parte_2
il 24.12.2001 e AL EZ il 27.4.2010
[...]
-dei passaggi generazionali indicati nel ricorso è stata data prova con la documentazione, debitamente apostillata e tradotta, depositata agli atti;
-l'Amministrazione convenuta non si è costituita in giudizio, nonostante la rituale notifica del ricorso, e deve dichiararsi contumace;
-gli atti del procedimento sono stati comunicati al PM in persona del Procuratore presso il Tribunale di
Firenze per l'intervento, che non ha rassegnato le proprie conclusioni;
pagina 2 di 5 -ritenuto che
-in via preliminare, come argomentato nell'ordinanza del Tribunale di Roma del 14/02/2022, “con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. del 18 aprile 1994, n. 362, il decorso del termine di
730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda.”. Deve infatti ritenersi che, anche con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione;
-inoltre, in via generale, la giurisprudenza ha escluso che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, vertendosi, per l'accertamento del diritto soggettivo alla cittadinanza, in un sistema di doppio binario (cfr. Cass SSUU, Sentenza n. 28873 del 2008);
-per quanto concerne l'interesse ad agire, come sostenuto da parte ricorrente, le Autorità consolari adite non hanno dato risposta adeguata alla domanda presentata da parte ricorrente;
- nel merito, risulta che l'avo. , nato in [...], Fiesole il 30.8.1890 è cittadino italiano Persona_1
Lo stesso vale per i suoi discendenti, fino ai ricorrenti, non rilevandosi tra i discendenti una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana, o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione
"iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato pagina 3 di 5 di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”);
è dunque provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano;
alla luce di quanto sopra, si ritiene, pertanto, provata la discendenza diretta degli odierni ricorrenti da
, nato in [...], Fiesole il 30.8.1890 con definitivo accoglimento delle domande di parte Persona_1
ricorrente;
le spese seguono la soccombenza e come tali vanno poste a carico del convenuto attesa la CP_1
documentata impossibilità di ottenere il riconoscimento del diritto in via amministrativa, nei tempi previsti dalla legge o, comunque in tempi ragionevoli e certi. Non potrebbe condurre alla compensazione delle spese di lite la considerazione dei tempi necessari a valutare l'elevato numero di domande che l'Amministrazione è tenuta ad esaminare, atteso che il fondamento della liquidazione delle spese di lite non è una valutazione di colpevolezza dell'Ente ma la tutela dell'effettività del diritto di difesa per cui la parte vittoriosa, anche sotto il profilo causale, non può essere gravata delle spese sostenute per aver dovuto agire in giudizio per il riconoscimento di un diritto che le spetta, non essendole imputabili eventuali inefficienze dell'Amministrazione. I compensi possono essere liquidati con applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022 (indeterminabile – complessità bassa), valori minimi per la fase di studio ed introduttiva, in ragione della serialità del contenzioso e dell'effettiva attività difensiva svolta, anche in considerazione della mancata costituzione da parte dell'Amministrazione;
P.Q.M.
- accerta che i sigg. argentina, nata il [...], studentessa, Parte_1
maggiorenne, nubile, residente a [...]de Gramenet (AR), Pg Salzereda, numero 88,
1,2 con PASSAPORTO della sua nazionalità numero Numero_1
, documento d'identità n. , CUIL 20-23826221-7, Passaporto Parte_2 NumeroD_2
argentino .AAJ627407, nato li 18 febbraio 1974, divorziato, residente ni via Pedrode Villalba n. 1964 della città di Yerba Buena,
, di cittadinanza argentina, nata il [...], maggiorenne, divorziata, Parte_7
residente a [...]de Gramenet (AR), Pg Salzereda, numero 88, 1,2 con PASSAPORTO della sua nazionalità numero Numero_3
pagina 4 di 5 , argentina, nata il [...], cuoca, maggiorenne, coniugata, residente Parte_5
a AR (AR) in via Via Favencia, numero 172, 15, 1 con PASSAPORTO numero
Numero_4
, argentina, natta il 23.10.1971, ausiliaria di cucina, maggiorenne, Parte_6
coniugata, residente a [...], PR, 1, con permesso di soggiorno dal quale risulta il suo NIE numero Numero_5 [...]
argentino, documento d'identità n. , nato il [...] in NumeroDiCartaI_6 NumeroD_7
Argentina, con passaporto della sua nazionalità numero Numero_8
argentino, nato il [...], con Documento Nazionale Parte_2
d'Identità e sono tutti cittadini italiani e, per l'effetto ordina al NumeroDiC_9 Numer_10 [...]
e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, CP_1
trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona ndicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- condanna il a rifondere in favore di parte ricorrente le spese di lite del presente Controparte_1 giudizio che liquida in € 1600,00 per compensi, € 545,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Firenze, 26 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Mario Ferreri
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