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Sentenza 15 marzo 2025
Sentenza 15 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/03/2025, n. 1676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1676 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE così composta:
Dott. Nicola Saracino Presidente relatore
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Giovanna Gianì Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 1676 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, (cui è stata riunita la causa iscritta al n.
1807/2021 del ruolo generale affari contenziosi), trattenuta in decisione a seguito dell'udienza del 11/07/2024 tenutasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., e vertente
nella causa rg n. 1676/2021
TRA
(CF ) Parte_1 P.IVA_1
Parte_2
(CF ) P.IVA_2
(CF ) Parte_3 P.IVA_3
(CF Parte_4 P.IVA_4
rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato.
Appellanti
E
( ), Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
( ), ( ), C.F._2 Controparte_3 C.F._3
( ), in qualità di eredi della Controparte_4 C.F._4
dott.ssa ( ); Persona_1 C.F._5 [...]
( ; Controparte_5 C.F._6 Controparte_6
( ); ( ; C.F._7 CP_7 C.F._8 [...]
( ; CP_8 C.F._9 Parte_5
( ; ( ; C.F._10 Parte_6 C.F._11 [...]
( ); ( ); Parte_7 C.F._12 Parte_8 C.F._13
r.g. n. 1 ( ); Parte_9 C.F._14 Parte_10
( ; ( ); C.F._15 Parte_11 C.F._16 Pt_12
( ); ( );
[...] C.F._17 Parte_13 C.F._18
( ); Parte_14 C.F._19 CP_9
( ); ); C.F._20 CP_10 C.F._21 CP_11
( ); ( );
[...] C.F._22 CP_12 C.F._23
( ; CP_13 C.F._24 Parte_15
( ); ( ); C.F._25 Parte_16 C.F._26 CP_14
); Parte_17 C.F._27 CP_15 Parte_18
( ); ( C.F._28 Parte_19 C.F._29 rappresentati e difesi dall'avv. Marco Tortorella
Appellati - Appellanti incidentali
E
( ) CP_16 C.F._30
Appellato contumace
E
( ) CP_17 C.F._31
rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Mosca
Litisconsorte processuale
NONCHE' NEI CONFRONTI DI
( ); Controparte_18 C.F._32 Controparte_19
( ; ( ); C.F._33 Controparte_20 C.F._34
( ); CP_21 C.F._35 Controparte_22
( ); ( ; C.F._36 CP_23 C.F._37 [...]
( ); ( ); CP_24 C.F._38 CP_25 C.F._39 [...]
( ); CP_26 C.F._40 Controparte_27
( ; ( ); C.F._41 Controparte_28 C.F._42 [...]
( ); ( ); CP_29 C.F._43 CP_9 C.F._20
( ); CP_30 C.F._44 Controparte_31
( ); ( ;
[...] C.F._45 Parte_20 C.F._46 [...]
( ; Pt_21 C.F._47 Parte_22
( ); C.F._48 Parte_23
( ); ( ); C.F._27 Parte_24 C.F._49
( ; Parte_25 C.F._50 CP_32
r.g. n. 2 ( ); CP_33 C.F._51 CP_34
( ) C.F._52
Litisconsorti processuali contumaci
nella causa rg n. 1807/2021
( ); Parte_11 C.F._16 Parte_9
( ); ( ); C.F._14 Parte_13 C.F._18
( ; Controparte_19 C.F._33 Parte_10
( ; ( ); C.F._15 Parte_16 C.F._26
( ); Parte_14 C.F._19 Parte_7
( ); ( ); C.F._12 CP_34 C.F._52 [...]
( ); CP_12 C.F._23 Parte_12
( ); C.F._17 Parte_25
( ; ( ); C.F._50 Parte_24 C.F._49
( ); CP_23 C.F._37 Parte_19
( ; C.F._29 Parte_26
( ); C.F._51 Controparte_35
( ); ( ); C.F._28 Parte_23 C.F._27
( ); Parte_22 C.F._48 Controparte_31
( ); ( );
[...] C.F._45 CP_36 C.F._44
( ); CP_9 C.F._20 Controparte_28
( ); ( ); C.F._42 CP_25 C.F._39 [...]
( ); CP_24 C.F._38 Controparte_22
( ); ( ; C.F._36 Parte_5 C.F._10
( ; CP_7 C.F._8 CP_21
( ); C.F._35 Controparte_20
( ); C.F._34 Controparte_5
C.F._6 rappresentati e difesi dall'avv. Marco Tortorella
Appellanti
E
(CF ) Parte_1 P.IVA_1
Parte_2
r.g. n. 3 (CF ) P.IVA_2
(CF ) Parte_3 P.IVA_3
(CF Parte_4 P.IVA_4
rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato.
Appellati
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 12542/2020 emessa dal Tribunale di
Roma e pubblicata in data 18/09/2020.
FATTO E DIRITTO
Per quanto attiene alla vicenda processuale si rinvia all'impugnata sentenza che deve intendersi qui integralmente riportata.
Nel procedimento iscritto al n. rg 1676/2021 le Amministrazioni in epigrafe hanno impugnato la suddetta sentenza deducendo che:
1. il tribunale ha errato laddove ha riconosciuto la legittimazione passiva dei rispetto alla domanda di risarcimento del danno da inadempimento CP_37 dello Stato italiano alle Direttive comunitarie. Detta statuizione sarebbe illegittima in virtù del consolidato principio di diritto secondo cui legittimata esclusiva rispetto alle succitate domande di risarcimento è la
[...]
Parte_1
2. il tribunale ha errato laddove ha riconosciuto il diritto alla remunerazione di quei medici iscrittisi a corsi di specializzazione prima del 29.01.1982 (data di entrata in vigore della Direttiva n. 76/82/CEE) che, in realtà, non hanno diritto ad alcun indennizzo, ovvero Parte_6 Parte_9 Parte_12
, , ; Parte_14 CP_12 Parte_15 Parte_16
3. il tribunale ha errato laddove ha riconosciuto il diritto alla remunerazione di quei medici iscritti a corsi di specializzazione non ricompresi negli elenchi di cui alle direttive 93/16, 75/362/CEE e 75/363/CEE (segnatamente, Per_1
per , per
[...] Controparte_38 Controparte_5
ed endoscopia , per Controparte_39 CP_40 Controparte_6
, CP_41 Controparte_42
, per Chirurgia d 'urgenza e di pronto soccorso,
[...] CP_8
per per Parte_5 Controparte_43 Parte_7 [...] orientamento di sanità pubblica, per Controparte_42 CP_44
e preventiva, Controparte_45Parte_2 CP_46
Igiene , per ,
[...] Controparte_47 Parte_13 Controparte_48 per Ematologia generale, clinica e di laboratorio, CP_9 [...] per Andrologia, per Chirurgia Apparato Digerente CP_10 CP_11
Endoscopia , per Oncologia, per CP_40 CP_13 Parte_23
Biochimica e clinica indirizzo diagnostico, per CP_49 Controparte_50
Igiene medicina preventiva e sanità pubblica, per Medicina Parte_19 legale e delle assicurazioni;
la domanda di risarcimento dei danni di e va Parte_10 CP_16
r.g. n. 4 dichiarata inammissibile per sussistenza di giudicato esterno sulla medesima domanda azionata dagli stessi nel giudizio di primo grado. Gli appellati risulterebbero già destinatari di sentenze sfavorevoli. Nello specifico, risulterebbe già Parte_10 destinatario della sent. del Tribunale di Roma n. 11704/2019 mai impugnata dallo stesso mentre risulterebbe destinatario della sent. del Tribunale di Roma n. CP_16
17039/2005, quest'ultima passata in giudicato in quanto non impugnata dal Dott. CP_12 come si evincerebbe dalle sentenze della Corte di Appello di Roma n. 3694/2013 e della
Suprema Corte n. 30502/2019.
Le Amministrazioni in epigrafe hanno concluso chiedendo l'accoglimento dell'appello e, per l'effetto, la riforma della sentenza impugnata.
Si sono costituiti in giudizio i medici indicati in epigrafe, rappresentati dall'Avv. Tortorella, chiedendo il rigetto dell'appello perché infondato, e proponendo a loro volta appello incidentale, con il quale hanno rilevato che:
a) il tribunale ha errato nel riconoscere l'indennizzo nella misura prevista dall'art. 11 della l. n. 370/1999, ovvero pari a 6.713,95 € per ogni anno di corso frequentato, anziché nella maggior somma prevista dall'art. 6, d.lgs. 257/1991, pari a € 11.103,82 moltiplicato per ogni anno di durata del corso di laurea, oltre al risarcimento dei danni relativi all'omesso riconoscimento dei titoli comunitari e dei maggiori punteggi.
è rimasto contumace. CP_16
si è costituito chiedendo il rigetto dell'appello e, per l'effetto, la CP_17 conferma della sentenza di primo grado.
Nel procedimento iscritto al n. rg 1807/2021, i Sig.ri ed altri medici Parte_11 indicati in epigrafe hanno impugnato la sentenza indicata in oggetto proponendo a loro volta appello con il quale hanno rilevato che: a) il tribunale ha errato nel riconoscere l'indennizzo nella misura prevista dall'art. 11 della l. n. 370/1999, ovvero pari a 6.713,95 € per ogni anno di corso frequentato, anziché nella maggior somma prevista dall'art. 6, d.lgs. 257/1991, pari a € 11.103,82 moltiplicato per ogni anno di durata del corso di laurea, oltre al risarcimento dei danni relativi all'omesso riconoscimento dei titoli comunitari e dei maggiori punteggi;
b) il tribunale ha errato laddove non ha liquidato gli interessi compensativi, nonostante il debito gravante a carico dell'Amministrazione sia da qualificarsi come debito di valore;
c) il tribunale ha errato laddove ha negato ai medici specializzandi il riconoscimento della rivalutazione monetaria e degli interessi compensativi sul debito risarcitorio dello Stato mediante una qualificazione di quest'ultimo come “debito di valuta” anziché come “debito di valore”, violando così l'art. 1 P1 CEDU.
Si sono costituite le Amministrazioni appellate chiedendo il rigetto dell'appello perché infondato con conferma integrale della sentenza di primo grado e condanna al risarcimento del danno da lite temeraria ai sensi dell'art. 96, 3° comma c.p.c.
A seguito dell'udienza del 24.11.2021, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., veniva disposta la riunione dei giudizi. Precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione alla data in epigrafe con i termini di cui all'art 190 c.p.c.
L'appello principale recante n. rg 1676/2021, proposto dalle Amministrazioni in epigrafe è parzialmente fondato nei termini che seguono.
r.g. n. 5 Con il primo motivo, le Amministrazioni appellanti si dolgono del fatto che il tribunale abbia dichiarato la responsabilità – oltre che della Parte_1 Parte_1
– anche dei convenuti, benché costoro fossero privi di “legittimazione CP_37 passiva” sulle domande proposte dagli attori. Si osserva al riguardo che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, la legittimazione passiva sostanziale nei riguardi dell'azione giudiziale diretta a far valere l'inadempimento dello Stato italiano all'obbligo ex lege di recepimento, nel termine prescritto, di direttive comunitarie non autoesecutive (nella specie, le direttive
75/362/CEE e 82/76/CEE), compete esclusivamente allo Stato italiano e per esso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, quale articolazione dell'apparato statuale che è legittimata a rappresentare lo Stato nella sua unitarietà (v. ex multis: Cass. 10074/2024;
Cass. 11086/2020; Cass., Sez. Un., 30649/2018; Cass. 10613/2015; Cass. 8292/2015; Cass. 16104/2013).
Ne deriva che, essendo stata correttamente convenuta in giudizio la
[...]
la domanda formulata dai medici avrebbe dovuto essere accolta Parte_1 esclusivamente nei suoi confronti e non anche nei confronti dei singoli quali CP_37 soggetti estranei che non rispondono dell'obbligazione indennitaria. In accoglimento del primo motivo di appello, la sentenza impugnata va dunque riformata nella parte in cui condanna anche il , il Parte_3 [...]
e il al Controparte_51 Parte_4 pagamento delle somme richieste dagli attori in primo grado
Con riguardo al secondo motivo di appello si rileva che la Corte di Giustizia europea, con sentenza del 24 gennaio 2018 (cause riunite C-616/16 e C-617/16), rispondendo ad alcuni quesiti posti dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, ha chiarito che il diritto ad una adeguata remunerazione non può essere limitato temporalmente ai soli medici specializzandi iscritti a partire dal 1° gennaio 1983. Successivamente è stata posta alle Sezioni Unite la specifica questione della sussistenza del diritto alla retribuzione in capo ai medici che abbiano iniziato il corso di specializzazione anteriormente all'anno accademico 1982/1983, nella specie iscrittisi nel
1980 e nel 1981, con riguardo alla frazione temporale successiva al 1982.
Le Sezioni Unite hanno quindi di nuovo pronunciato ordinanza interlocutoria di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea.
Con sentenza 3 marzo 2022, C-590/20, la Corte di Giustizia ha dichiarato che l'art. 2, par. 1, lett. c), l'art. 3, par.
1-2 e l'allegato della direttiva 75/363/CEE, come modificata dalla direttiva 82/76/CEE, devono essere interpretati nel senso che qualsiasi formazione a tempo pieno o ridotto come medico specialista, iniziata prima della entrata in vigore della direttiva del 1982 (il 29 gennaio 1982) e proseguita dopo che sia scaduto in data 1° gennaio 1983 il termine di adeguamento, deve - per il periodo della formazione, e con decorrenza dal 1° gennaio 1983 - essere oggetto di una remunerazione adeguata, a condizione che la formazione riguardi una specializzazione comune a tutti gli Stati, o a due o più di essi, e menzionata negli art. 5 o 7 della direttiva 75/363/CEE.
Le Sezioni Unite, conseguentemente, con sentenza n. 20278/2022, hanno affermato il seguente principio di diritto: «Il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva comunitaria n. 82/76/Cee, riassuntiva delle direttive n. 75/362/Cee e n.
75/363/Cee, spetta anche in favore di soggetti iscritti a corsi di specializzazione negli anni accademici anteriori al 1982-1983, ma solo a partire dal 1° gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa, sempre che si tratti di una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri, oppure a due o più, come menzionate agli artt.
5 e 7 della dir. 75/362/CEE».
r.g. n. 6 Non sussiste, pertanto, motivo di discostarsi dalla citata giurisprudenza, tenuto conto della natura ormai consolidata di tale orientamento.
Da ciò consegue che, il tribunale ha correttamente riconosciuto il diritto di
[...]
, , Parte_6 Parte_9 Parte_12 Parte_14 CP_12
, - iscritti a corsi di specializzazione prima dell'anno Parte_15 Parte_16 accademico 1982/1983 - a ricevere un indennizzo a decorrere dal 1° gennaio 1983.
Passando ad esaminare il terzo motivo di appello, è stato rilevato che il tribunale ha errato nell'accogliere le domande di alcuni medici affermando che i relativi corsi di specializzazione non erano elencati nelle direttive. In via preliminare, ed in risposta a quanto dedotto al riguardo dagli appellati, si ribadisce che l'inclusione dei corsi di specializzazione in discipline mediche negli elenchi di cui alle direttive 75/362/CEE e 75/363/CEE è fatto costitutivo dell'obbligo risarcitorio dello Stato;
si tratta di un'eccezione in senso lato ed è pertanto rilevabile d'ufficio dal Giudice.
La Corte rileva che la Corte di cassazione ha statuito reiteratamente che “Non spetta il diritto al risarcimento in favore dei medici specializzandi per inadempimento della direttiva 26 gennaio 1982, n. 82/76/CEE, riassuntiva delle direttive 16 giugno 1975, n.
75/362/CEE e n. 75/363/CEE, a coloro che abbiano frequentato corsi di specializzazione non comuni ad almeno due Stati dell'UE in base agli elenchi di dette direttive e li abbiano conclusi prima dei decreti ministeriali di conformità delle specializzazioni conseguite a quelle elencate, non potendosi ravvisare un illecito comunitario nel mancato ampliamento del novero delle specializzazioni equipollenti, il quale costituiva una facoltà per gli Stati membri e non già un obbligo imposto dalla normativa comunitaria” (tra le più recenti, Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 20303 del 26/07/2019).
La stessa citata sentenza, al riguardo degli elenchi in oggetto, ha poi rilevato quanto segue:
“L'art. 5, comma 3, della Direttiva 75/362/CEE elenca le seguenti specializzazioni comuni a tutti gli Stati membri: anestesia e rianimazione;
chirurgia generale;
neurochirurgia; ostetricia e ginecologia;
medicina interna;
oculistica; otorinolaringoiatria;
pediatria; tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio;
urologia; ortopedia e traumatologia.
Il successivo art. 7, comma 2, della medesima Direttiva stabilisce l'equipollenza in almeno due Stati membri tra le seguenti ulteriori specializzazioni:
r.g. n. 7 biologia clinica;
ematologia biologica;
microbiologia - batteriologia;
anatomia patologica;
biochimica; immunologia;
chirurgia plastica;
chirurgia toracica;
chirurgia pediatrica;
chirurgia vascolare;
cardiologia; gastroenterologia;
reumatologia; ematologia generale;
endocrinologia; fisioterapia;
stomatologia; neurologia;
psichiatria; neuropsichiatria;
dermatologia e venereologia;
radiologia; radio diagnostica;
radioterapia; medicina tropicale;
psichiatria infantile;
geriatria; malattie renali;
malattie infettive;
community medicine;
farmacologia; occupational medicine;
allergologia; chirurgia dell'apparato digerente”.
r.g. n. 8 Le specializzazioni in esame rilevano, quindi, solo se comuni a tutti gli Stati membri (art. 5, comma 3, dir. 75/362/CEE) ovvero ove sia dedotta e provata l'equipollenza in almeno due Stati membri (art. 7, comma 2, dir. 75/362/CEE), e nel caso in cui i dottori abbiano concluso i rispettivi corsi successivamente all'emanazione dei decreti ministeriali di riordino degli elenchi.
Ne consegue che, alla luce dei richiamati principi sanciti dalla Corte di Cassazione, il tribunale ha errato a riconoscere il diritto al risarcimento del danno e, pertanto, devono essere respinte le domande dei medici i cui corsi di specializzazione non risultano inseriti nell'elenco di cui all'art. 5, comma 3 della direttiva 75/362/CEE, e non è possibile il riconoscimento per mezzo del giudizio di equipollenza con i corsi elencati all'art. 7, comma 2 della medesima direttiva. Inoltre, è irrilevante la circostanza che i decreti ministeriali (e i successivi decreti integrativi), abbiano previsto i corsi in oggetto, ai fini da esso disciplinati, in quanto, a prescindere da ogni valutazione di merito circa la rilevanza di tali elenchi ai fini della problematica oggetto di causa, il citato decreto non ha applicazione retroattiva (cfr. Cass. 20303/2019).
Per i suddetti motivi, il tribunale ha errato ad accogliere le domande di quei medici i cui corsi di specializzazione non risultano inseriti nell'elenco di cui all'art. 5, co. 3, né è possibile il riconoscimento per mezzo del giudizio di equipollenza con i corsi elencati all'art. 7, co. 2 della nota direttiva:
NI AL Cardiochirurgia
Chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso CP_8
Controparte_52
e
[...] CP_42
Chirurgia maxillo-facciale Parte_13
RUSSO Controparte_53
Medicina legale e delle assicurazioni Parte_19
Infine, non può ritenersi provata la censura concernente la violazione di precedente giudicato proposta dalle Amministrazioni nei confronti di atteso che CP_16 la sentenza del Tribunale di Roma n. 17039/2005 prodotta in atti relativa al precedente giudizio che avrebbe visto parte , non indica i dati anagrafici e il corso CP_16 di specializzazione frequentato dal medico specializzando in questione. Pertanto, con riferimento alla sentenza di primo grado succitata non può escludersi l'ipotesi di omonimia o che si tratti di domanda relativa ad un corso di specializzazione diverso da quelli oggetto del presente giudizio.
Differente discorso vale per la sent. del Tribunale di Roma n. 11704/2019 la quale, sebbene indichi i dati anagrafici del Dott. si riferisce ad un differente Parte_10 corso di specializzazione (ossia Igiene e medicina preventiva indirizzo epidemiologia e sanita' pubblica, 1994/1998) rispetto a quello oggetto del presente giudizio
(segnatamente, Ginecologia e ostetricia, 1989-1993).
Con riferimento all'appello incidentale e all'appello recante rg n. 1807/2021 formulato dai medici difesi dall'avv. Tortorella, che possono essere esaminati contestualmente, si osserva quanto segue.
Le doglianze sono infondate alla luce di quanto esposto dalla Corte di Cassazione con la pronuncia n. 41076/2021 che ha così statuito: “Gli importi da corrispondere ai medici specializzandi italiani che hanno frequentato il corso quadriennale di specializzazione
r.g. n. 9 dopo il 31 dicembre 1982, derivanti dal tardivo recepimento delle direttive CEE n. 362 del 1975 e n. 76 del 1982, non possono essere commisurati alla borsa di studio così come introdotta e quantificata nel d.lgs. n. 257 del 1991, che non ha efficacia retroattiva ed è diretta ad individuare, secondo la discrezionalità del legislatore interno, la misura della retribuzione dovuta per le prestazioni fornite dai medici specializzandi;
infatti, l'obbligazione scaturente dalla mancata attuazione di direttive non ha natura né retributiva né risarcitoria, ma indennitaria e pararisarcitoria, con la conseguenza che non può dare luogo ad una riparazione integrale, desumibile dai criteri di calcolo del d.lgs. sopracitato, ma va quantificata scegliendo un parametro equitativo, fondato sul canone di parità di trattamento per situazioni analoghe, che deve essere ricavato dalle indicazioni contenute nella l. n. 370 del 1999 art. 11, con la quale lo Stato italiano ha ritenuto di procedere ad un parziale adempimento soggettivo nei confronti di tutte le categorie che, dopo il 31 dicembre 1982, si siano trovate nelle condizioni fattuali idonee all'acquisizione dei diritti previsti dalle direttive comunitarie senza, però, essere ricomprese nel d.lgs. n. 257 del 1991. Tale parametro è idoneo a coprire tutta l'area dei pregiudizi causalmente collegabili al tardivo adempimento del legislatore italiano al suo dovere di trasposizione della normativa europea, salva la rigorosa prova, da parte del danneggiato, di circostanze diverse da quelle normali, tempestivamente e analiticamente dedotte in giudizio prima della maturazione delle preclusioni assertive o di merito e di quelle istruttorie”. La Corte Suprema ha chiarito al riguardo che il legislatore, con l'aestimatio del danno effettuata dall'art. 11 della legge n. 370 del 1999, ha proceduto a un sostanziale atto di adempimento parziale soggettivo valevole anche nei confronti di coloro che non erano ricompresi nell'art. 11 cit. (e a cui non può applicarsi l'art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991 in quanto tale decreto, nel trasporre nell'ordinamento interno le direttive in questione, ha regolato le situazioni future prevedendo, a partire dall'anno accademico 1991-1992, di condizioni di frequenza dei corsi diverse e più impegnative rispetto a quelle del periodo precedente): v. ex multis Cass., Sez. Un., 30649/2018. Ne consegue che alla precedente obbligazione risarcitoria per mancata attuazione delle direttive si è sostituita un'obbligazione avente natura di debito di valuta, rispetto alla quale va esclusa la spettanza della rivalutazione e correlati interessi compensativi, potendo essere riconosciuti soltanto gli interessi legali dall'eventuale messa in mora o, in difetto, dalla notificazione della domanda giudiziale (Cass. 1641/2020; Cass. 1059/2019; Cass. 13762/2018; Cass. 23635/2014; Cass. 1917/2012).
Tale liquidazione legislativa è di norma satisfattiva, salva rigorosa prova da parte del danneggiato di circostanze diverse da quelle normali, tempestivamente e analiticamente dedotte in giudizio prima della maturazione delle preclusioni assertive o di merito e di quelle istruttorie (Cass. 1641/2020; Cass. 14376/2015).
Atteso che il giudice di primo grado, in accordo con la tale pronuncia, ha quantificato l'importo dovuto agli specializzandi sulla base delle indicazioni contenute nell' art. 11 della l. n. 370 del 1999, i motivi proposti con l'appello incidentale e con l'appello rg n.
1807/2021 devono essere rigettati.
Resta assorbita ogni altra questione.
Le spese di lite seguono le rispettive soccombenze e si liquidano come in dispositivo. In ragione della soccombenza reciproca, sono compensate le spese di lite tra le parti i cui reciproci appelli principali e incidentali sono respinti.
Nulla sulle spese di lite tra parte appellante e trattandosi di mera CP_17 denuntiatio litis, senza svolgere alcuna domanda autonoma;
nulla sulle spese nei rapporti tra parte appellante e stante la contumacia dell'appellato. CP_16
r.g. n. 10 Non sono invece emersi elementi di malafede o colpa grave a supporto della domanda ex art. 96 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede: nel giudizio iscritto al n.r.g. 1676/2021:
1) in parziale accoglimento dell'appello proposto dalle Amministrazioni rigetta le CP_4 domande formulate in primo grado da CP_6 CP_8 Pt_13 [...]
e e tutte le domande formulate contro soggetti diversi dalla CP_13 Pt_19
Parte_1 CP_4 2) condanna e al CP_6 CP_8 Pt_13 CP_13 Pt_19 pagamento delle spese di lite in favore delle Amministrazioni statali che liquida in complessivi euro 12.000,00 per il primo grado ed in complessivi euro 9.000,00 per il grado d'appello, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito;
3) nulla sulle spese di lite quanto a e;
CP_16 CP_17
4) compensa le spese quanto alle cause tra le amministrazioni statali e CP_1 CP_1
e ; CP_11 Parte_15
nel giudizio iscritto al n.r.g. 1807/2021:
1) rigetta l'appello proposto nel giudizio rg n. 1807/2021;
2) condanna gli appellanti al pagamento in favore delle Amministrazioni statali delle spese di lite che liquida in complessivi € 28.000,00, fatta eccezione per Pt_11
, , CP_6 Pt_6 Parte_9 Pt_13 Pt_10 Pt_16 Pt_14 Pt_7 [...]
, e CP_12 Pt_12 CP_15 Pt_23 CP_9 Parte_5 CP_7 Controparte_5
per i quali le spese sono compensate.
[...]
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13 comma 1 quater T.U.115/2002 per il versamento da parte degli appellanti (rg n. 1807/2021), ad eccezione dei medici succitati, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma il giorno 15/03/2025
Il Presidente Estensore
Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 11