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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/02/2025, n. 852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 852 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente –
-dr. Antonio Quaranta - Consigliere –
- dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 3395/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 360/2021, pronunziata dal Tribunale di Napoli, pubblicata in data 14/01/2021, non notificata, pendente
TRA
(C.F.: , quale legale Parte_1 C.F._1
rappresentante p.t. della (P.IVA Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Felice Bianco, (C.F. P.IVA_1
), giusta procura allegata alla citazione di primo CodiceFiscale_2
grado;
APPELLANTE
E
(C.F.: , che agisce a Controparte_2 P.IVA_2
mezzo del procuratore speciale in persona del legale CP_3
rappresentante pro tempore Amministratore Delegato, dott.
[...] , rappresentata e difesa dagli Avvocati Giovanni De Rosa CP_4
(C.F.: ), e (C.F. C.F._3 Controparte_5
), in virtù di procura speciale per atto Notaio C.F._4
in Roma del 29/01/2024 (Rep. 69368– Racc. 36122); Persona_1
APPELLATA
Oggetto: somministrazione di energia elettrica;
opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni: l'appellante, nelle note di trattazione scritta depositate in data 25.10.2024, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., concludeva riportandosi all'atto di citazione in appello, con il quale aveva domandato volersi: “- IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per
i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della Sentenza n. 360/2021 pubbl. il 14/01/2021 afferente il giudizio tra le parti di cui innanzi, accogliere, tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui che ivi si intendono per ripetute e trascritte (nessuna esclusa) e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
-accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo per difetto di procura (rilasciata per agire
contro
Società cancellata al momento della proposizione della domanda e non per agire contro altro soggetto
[...]
con conseguente pronuncia DI inesistenza del titolo;
CP_1
- accertare e dichiarare l'inesistenza della notifica poiché non operata nei termini di cui all'art. 479 cpc - accertare e dichiarare la nullità della
pag. 2/15 notificazione atteso che controparte non ha notificato il ricorso (basta verificarlo dal file pdf doc 1 dove si legge che notifica decreto e relata) in conseguenza di ciò la Società opposta ha subito un danno non avendo avuto conoscenza dell'atto , e solo in data 21.01.2019 veniva a conoscenza della notifica pertanto decorrevano i 40 gg da tale data;
- accertare e dichiarare la violazione delle norme come dettate dal combinato disposto degli art. 3 bis comma 3 della L. 53/94 e dell'art. 19 bis comma 5 delle specifiche tecniche del 16 aprile 2014 relative al deposito telematico dei file eml: in ogni caso è controparte che dovrà provare che la notifica è stata effettuata in data 18.12.2018, attesa la nullità del deposito non consentito dalla legge, delle pec relative alla notifica nel fascicolo telematico, in violazione delle prescritte formalità, poiché andava depositato file eml contenente i file originale e previsti per legge e non pdf. In subordine, ed in ogni caso valuti la Ecc.ma Corte adita, la spiegata opposizione quale tardiva tenendo conto delle predette eccezioni che qui abbiansi per ripetute e trascritte per averne avuto effettiva conoscenza in data 21.01.2019 poiché non aveva ricevuto la notifica del ricorso per decreto;
Con Vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, da attribuirsi a favore del procuratore antistatario per entrambi i giudizi di primo e secondo grado, con consequenziale revoca del capo relativo alle spese a carico di parte opponente”;
l'appellata, nelle note di trattazione scritta depositate in data
22.10.2024, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., concludeva riportandosi alla pag. 3/15 comparsa di costituzione, con la quale aveva chiesto: “• In via preliminare:
• Accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello promosso dal
Signor ai sensi dell'art. 342 c.p.c. per Parte_1
tutti i motivi illustrati in narrativa;
e per l'effetto
• confermare integralmente l'impugnata sentenza;
• Accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello promosso dal
Signor ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. Parte_1
per tutti i motivi illustrati in narrativa;
e per l'effetto
• confermare integralmente l'impugnata sentenza;
In via principale:
• rigettare tutte domande di cui all'Atto di Appello e citazione dal Signor
in quanto infondate in fatto e in diritto Parte_1
e comunque non provate, per tutte le ragioni esposte in narrativa, e per
l'effetto
• confermare integralmente la sentenza impugnata n. 360/2021 depositata in data 14/01/2021.
In ogni caso:
• condannare parte appellante al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente grado di giudizio.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
pag. 4/15 Con decreto ingiuntivo n. 8704/2018 del 21.11.2018, notificato in data
18.12.2018, il Tribunale di Napoli ingiungeva alla
[...]
di pagare, in favore della ricorrente, Parte_2 Controparte_2
euro 22.678,27, a titolo di corrispettivo per forniture
[...]
di energia elettrica, in forza delle fatture portate dal decreto ingiuntivo, nonché le spese e le competenze della procedura monitoria.
Contro il predetto decreto, con atto notificato in data 13.2.2019,
, quale legale rappresentante p.t. della Parte_1 [...]
proponeva opposizione, eccependo, in via Controparte_1
preliminare, la nullità della notifica telematica del decreto ingiuntivo perché “recante la sola attestazione di conformità del ricorso per decreto ingiuntivo e della procura alle liti ma non anche quella riguardante il decreto allegato” e deducendo che “tale nullità, incidendo sulla possibilità stessa di avere conoscenza del provvedimento da opporre, rende ammissibile anche il rimedio tardivo previsto dall'art. 650
c.p.c.”.
Nel merito eccepiva “la carenza di legittimazione passiva della società
atteso che la stessa società non aveva Controparte_1
contratto in essere con la ”, l'inesistenza della prova del credito, CP_6
l'erroneità dei criteri di calcolo utilizzati per la quantificazione del credito.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva Controparte_2
deducendo che “contrariamente a quanto sostenuto da
[...]
controparte, sul ricorso, sulla procura e sul decreto ingiuntivo notificati a mezzo pec, è stata apposta, su ciascuna pagina, la relativa attestazione
pag. 5/15 di conformità all'originale informatico dal quale è la copia notificata è stata estratta”.
Il G.I., invitate le parti a contraddire sulla questione, rilevata d'ufficio, della tardività dell'opposizione a decreto ingiuntivo, pronunciava all'esito la sentenza in epigrafe indicata, con la quale così statuiva: “- dichiara inammissibile l'opposizione. Conferma il decreto ingiuntivo opposto n.8704/18, dichiarandolo esecutivo;
condanna parte opponente al rimborso in favore di parte opposta delle spese di lite liquidate in euro 1618,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali”.
§ 2.
Avverso l'indicata sentenza, , quale legale Parte_1
rappresentante p.t. della , proponeva appello Controparte_1
mediante atto tempestivamente notificato in data 14/07/2021, nel rispetto del termine di cui all'art. 327 c.p.c., sollecitando l'integrale riforma della gravata pronuncia e concludendo nei termini dinanzi riportati.
Si costituiva eccependo Controparte_2
l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., della proposta impugnazione e contestandone nel merito la fondatezza.
Disposta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni con il deposito di note scritte, la causa veniva riservata in decisione con ordinanza comunicata alle parti il pag. 6/15 21.11.2024, concedendosi alle stesse i termini di cui all'art. 190 c.p.c.,
l'ultimo dei quali è venuto a scadere il 10.2.2025.
Depositate dalla sola appellata la comparsa conclusionale e la memoria di replica, il fascicolo veniva rimesso al Collegio per la decisione.
§ 3.
Il Giudice di primo grado rilevava: “L'opposizione proposta va considerata tardiva.
Risulta per tabulas che l'opposizione è stata proposta in data 13-2-2019, mentre il decreto ingiuntivo de quo risulta notificato in data 18-12-2018.
L'opponente ha eccepito la nullità della notifica telematica del decreto ingiuntivo per difetto dell'attestazione di conformità.
A norma dell'art.3 bis, commi 2 e comma 5 lett.g, della legge n.53/1994, la relazione di notificazione, nelle notificazioni con modalità telematica, deve contenere l'attestazione di conformità solo quando l'atto da notificare non consiste in un documento informatico.
Anche a prescindere da quanto sopra rilevato, nella fattispecie in esame non vi è prova alcuna che l'asserita nullità della notifica del decreto ingiuntivo abbia impedito alla resistente una tempestiva conoscenza del decreto stesso.
Non risulta in alcun modo comprovato che la dedotta nullità della notifica del provvedimento monitorio abbia impedito al resistente di venirne tempestivamente a conoscenza, sì da legittimare una sua opposizione tardiva.
pag. 7/15 L'opposizione va quindi dichiarata inammissibile”.
§ 4.
Con un unico motivo, l'appellante, nel censurare la sentenza, si doleva del fatto che il Giudice aveva preso posizione sull'eccezione afferente alla attestazione di conformità, omettendo di considerare le ulteriori questioni che esso aveva sollevato nelle note scritte autorizzate.
Deduceva, invero, di avere, in tale scritto, obiettato “che controparte non solo non ha notificato il ricorso ma non ne ha neppure attestato la conformità”. Osservava di avere rilevato che avesse notificato solo il decreto senza il ricorso. Sosteneva che la notifica doveva considerarsi nulla in quanto “La sola attestazione di conformità del decreto ingiuntivo e della relata ma non anche quella riguardante il ricorso per decreto allegato come file separato è nulla in ragione delle previsioni degli artt.
3-bis e 11 l. n. 53/1994, oltre che degli artt. 16-bis, comma 9- bis, e 16-undecies d.l. n. 179/2012; Tale nullità, incidendo sulla possibilità stessa di avere conoscenza del provvedimento da opporre, rende ammissibile anche il rimedio tardivo previsto dall'art. 650 c.p.c. il creditore, ha attestato la conformità e ha notificato solo il decreto ingiuntivo e non ha né notificato né attestato i file separati quali ad esempio il ricorso per decreto ingiuntivo”.
La notifica andava ritenuta nulla non essendo state osservate le disposizioni di cui all'art.
3-bis, comma 5, lett. g), l. n. 53/1994, inerenti all'attestazione di conformità della copia informatica estratta all'originale contenuto nel fascicolo digitale. Infatti, secondo l'appellante, “la (n.d.r.: mancata) notifica del ricorso e della relativa
pag. 8/15 attestazione di conformità dello stesso, non offre certezza all'ingiunto sulla corrispondenza del provvedimento trasmesso telematicamente a quello presente nel fascicolo informatico”.
Venendo in rilievo una notifica nulla, doveva ritenersi ammissibile l'opposizione tardiva.
Tra l'altro, essa aveva contestato l'inesistenza della procura alle liti relativa al ricorso per decreto ingiuntivo, atteso che la procura era stata conferita per agire contro il Ristorante al Pontile – di Schiano, mentre il ricorso era stato proposto nei confronti della
[...]
Parte_2
Il primo Giudice aveva omesso di prendere posizione su tale eccezione.
Ed ancora, il Giudice aveva omesso di pronunciare sull'ulteriore eccezione con la quale essa aveva sostenuto che, nella specie, controparte, per dare la prova della notifica telematica, non aveva depositato i file EML ma semplici schermate PDF prive di valore legale.
§ 5.
L'appello è infondato.
L'appellante non mette in dubbio la tardività dell'opposizione a decreto ingiuntivo, rilevata dal Giudice di primo grado, ma sostiene che, essendo la notifica del provvedimento monitorio affetta da nullità, sarebbe ammissibile l'opposizione tardiva.
La doglianza non merita accoglimento.
pag. 9/15 Giova premettere che “Ai fini della legittimità dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo (di cui all'art. 650 c.p.c.) non è sufficiente
l'accertamento dell'irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio, ma occorre, altresì, la prova - il cui onere incombe sull'opponente - che a causa di detta irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del suddetto decreto e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione. Tale prova deve considerarsi raggiunta ogni qualvolta, alla stregua delle modalità di esecuzione della notificazione del richiamato provvedimento, sia da ritenere che l'atto non sia pervenuto tempestivamente nella sfera di conoscibilità del destinatario” (cfr. ex multis, Cass. civ. Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 20850 del 21/08/2018).
Orbene, nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo,
l'odierno appellante non aveva affatto sostenuto di non avere avuto tempestiva conoscenza del ricorso e del decreto a causa di un vizio della relativa notificazione.
Infatti, come emerge nitidamente dalla lettura della citazione in opposizione, in essa l'ingiunto dava conto del contenuto del ricorso monitorio, svolgendo difese di merito, circa la fondatezza della pretesa creditoria, che chiaramente presupponevano la conoscenza dell'avversa domanda (cfr. pagina 1 ove testualmente l'opponente scriveva: “La lettura del ricorso proposto dal Controparte_2
, assai conciso nella narrazione degli elementi su cui si
[...]
basa l'emissione del provvedimento monitorio, all'apparenza, non lascerebbe dubitare circa la legittimità della domanda di pagamento
pag. 10/15 avanzata. Occorre però rilevare come l'ammontare del credito vantato e la sua relativa misura, risultino privi di fondamento sia in fatto che in diritto. Ed infatti, dal breve riepilogo delle vicende antecedenti l'attuale fattispecie giudiziale, nonché in base alle considerazioni in punto di diritto, appare evidente, viceversa, l'illegittimità della richiesta monitoria proposta nei confronti dell'odierno opponente e la inefficacia di tutta la documentazione esibita e prodotta che si impugna e contesta”).
Quanto appena osservato, da un lato, rende palese l'inammissibilità della nuova eccezione, sollevata dallo stesso opponente solo con le note autorizzate depositate in via telematica il 12.10.2020, di nullità della notifica per omessa notificazione del ricorso monitorio. Si tratta, infatti, di una difesa assolutamente incompatibile con il tenore dell'originario atto di opposizione, nel quale, come detto, l'avvenuta notifica del ricorso non era stata minimamente posta in discussione.
Ne segue che, sotto tale profilo, anche l'appello sia inammissibile, nella parte in cui reitera un'eccezione, (quale quella di mancata notifica del ricorso), svolta tardivamente in primo grado, di per sé inammissibile.
Dall'altro, è evidente che, nella specie, l'appellante non abbia provato che la prospettata irregolarità della notifica non gli abbia consentito di avere tempestiva conoscenza del suddetto decreto e di proporre una tempestiva opposizione.
Infatti, sul punto, nella citazione in opposizione, non era svolta alcuna argomentata difesa, avendo la parte contestato unicamente la dedotta pag. 11/15 nullità della notifica telematica, per avere in ipotesi omesso di attestare la conformità della copia del decreto ingiuntivo notificato all'originale del provvedimento contenuto nel fascicolo telematico.
Ma a ben vedere, tale deduzione, oltre ad essere contraddetta dalla documentazione prodotta dalla controparte, non è assolutamente idonea ad integrare i presupposti richiesti per ritenere ammissibile l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c..
Del resto, la paventata carenza di conformità della copia del decreto ingiuntivo notificata non sussiste, perché, come emerge dalla documentazione depositata in primo grado da , quest'ultima notificava a all'indirizzo di posta Parte_3
elettronica estratto dall'indice nazionale Email_1
degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (INI-PEC), copia del ricorso, del decreto ingiuntivo, della procura e della relazione di notifica. In tale ultimo documento, poi, il difensore della attestava
“che la copia informatica dell'atto decreto ingiuntivo n. 8704/2018
Tribunale di Napoli allegata è conforme all'originale analogico dell'atto decreto ingiuntivo n. 8704/2018 Tribunale di Napoli dal quale è estratta”.
In contrario non giova obiettare che il difensore dell'opposta, per documentare l'esito della notifica, aveva depositato, nel fascicolo telematico, non già l'atto notificato all'interno della busta telematica e, come allegati, la ricevuta di accettazione e la ricevuta di avvenuta consegna, ma la mera scansione in formato PDF degli stessi.
pag. 12/15 Sul punto, deve, invero, rimarcarsi che l'opponente in primo grado non aveva negato la conformità di quanto prodotto dalla a quanto ad esso notificato, né, tantomeno, aveva depositato gli atti da esso ricevuti per consentire di verificarne l'eventuale difformità.
Inoltre, l'avvenuta proposizione dell'opposizione, contenente difese anche di merito, di per sé dimostra che l'ingiunto abbia avuto conoscenza del ricorso e del decreto, posto che, diversamente, avrebbe dovuto arrestare le proprie doglianze solo ad aspetti formali.
Ne segue che il vizio nascente dalla produzione, in forma analogica e non digitale, della prova della notifica, debba ritenersi sanato dal raggiungimento dello scopo dell'atto (cfr. Cass. civ. Sez. 6 - 1, Ordinanza
n. 20214 del 15/07/2021; Sez. U, Sentenza n. 23620 del 28/09/2018).
§ 6.
Alla luce di quanto precede, stante l'inammissibilità dell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., resta, ovviamente, assorbito l'esame di tutte le ulteriori eccezioni sollevate dall'opponente, reiterate con l'atto di appello, afferenti, come visto, al dedotto difetto di procura alle liti, alla prospettata carenza di legittimazione passiva, (da intendersi, piuttosto, come difetto di titolarità passiva), della società ingiunta.
§ 7.
Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese processuali nei confronti della controparte.
pag. 13/15 La relativa liquidazione viene operata come in dispositivo, a norma a norma del D.M. 55/14, come aggiornato, da ultimo, con D.M. n. 147 del
13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, con applicazione dello scaglione relativo alle cause di valore da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00, tenuto conto del disputatum, corrispondente al valore del credito oggetto del decreto ingiuntivo.
Deve, infine, darsi atto che sussistano i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario, di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , quale legale rappresentante Parte_1
p.t. della , avverso la sentenza in epigrafe Controparte_1
indicata, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna l'appellante alla rifusione, in favore di
[...]
delle spese del presente grado di Controparte_2
giudizio, liquidate in euro 5.809,00 per compenso, oltre 15% per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario, di un importo pag. 14/15 ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 14/02/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
pag. 15/15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente –
-dr. Antonio Quaranta - Consigliere –
- dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 3395/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 360/2021, pronunziata dal Tribunale di Napoli, pubblicata in data 14/01/2021, non notificata, pendente
TRA
(C.F.: , quale legale Parte_1 C.F._1
rappresentante p.t. della (P.IVA Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Felice Bianco, (C.F. P.IVA_1
), giusta procura allegata alla citazione di primo CodiceFiscale_2
grado;
APPELLANTE
E
(C.F.: , che agisce a Controparte_2 P.IVA_2
mezzo del procuratore speciale in persona del legale CP_3
rappresentante pro tempore Amministratore Delegato, dott.
[...] , rappresentata e difesa dagli Avvocati Giovanni De Rosa CP_4
(C.F.: ), e (C.F. C.F._3 Controparte_5
), in virtù di procura speciale per atto Notaio C.F._4
in Roma del 29/01/2024 (Rep. 69368– Racc. 36122); Persona_1
APPELLATA
Oggetto: somministrazione di energia elettrica;
opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni: l'appellante, nelle note di trattazione scritta depositate in data 25.10.2024, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., concludeva riportandosi all'atto di citazione in appello, con il quale aveva domandato volersi: “- IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per
i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della Sentenza n. 360/2021 pubbl. il 14/01/2021 afferente il giudizio tra le parti di cui innanzi, accogliere, tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui che ivi si intendono per ripetute e trascritte (nessuna esclusa) e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
-accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo per difetto di procura (rilasciata per agire
contro
Società cancellata al momento della proposizione della domanda e non per agire contro altro soggetto
[...]
con conseguente pronuncia DI inesistenza del titolo;
CP_1
- accertare e dichiarare l'inesistenza della notifica poiché non operata nei termini di cui all'art. 479 cpc - accertare e dichiarare la nullità della
pag. 2/15 notificazione atteso che controparte non ha notificato il ricorso (basta verificarlo dal file pdf doc 1 dove si legge che notifica decreto e relata) in conseguenza di ciò la Società opposta ha subito un danno non avendo avuto conoscenza dell'atto , e solo in data 21.01.2019 veniva a conoscenza della notifica pertanto decorrevano i 40 gg da tale data;
- accertare e dichiarare la violazione delle norme come dettate dal combinato disposto degli art. 3 bis comma 3 della L. 53/94 e dell'art. 19 bis comma 5 delle specifiche tecniche del 16 aprile 2014 relative al deposito telematico dei file eml: in ogni caso è controparte che dovrà provare che la notifica è stata effettuata in data 18.12.2018, attesa la nullità del deposito non consentito dalla legge, delle pec relative alla notifica nel fascicolo telematico, in violazione delle prescritte formalità, poiché andava depositato file eml contenente i file originale e previsti per legge e non pdf. In subordine, ed in ogni caso valuti la Ecc.ma Corte adita, la spiegata opposizione quale tardiva tenendo conto delle predette eccezioni che qui abbiansi per ripetute e trascritte per averne avuto effettiva conoscenza in data 21.01.2019 poiché non aveva ricevuto la notifica del ricorso per decreto;
Con Vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, da attribuirsi a favore del procuratore antistatario per entrambi i giudizi di primo e secondo grado, con consequenziale revoca del capo relativo alle spese a carico di parte opponente”;
l'appellata, nelle note di trattazione scritta depositate in data
22.10.2024, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., concludeva riportandosi alla pag. 3/15 comparsa di costituzione, con la quale aveva chiesto: “• In via preliminare:
• Accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello promosso dal
Signor ai sensi dell'art. 342 c.p.c. per Parte_1
tutti i motivi illustrati in narrativa;
e per l'effetto
• confermare integralmente l'impugnata sentenza;
• Accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello promosso dal
Signor ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. Parte_1
per tutti i motivi illustrati in narrativa;
e per l'effetto
• confermare integralmente l'impugnata sentenza;
In via principale:
• rigettare tutte domande di cui all'Atto di Appello e citazione dal Signor
in quanto infondate in fatto e in diritto Parte_1
e comunque non provate, per tutte le ragioni esposte in narrativa, e per
l'effetto
• confermare integralmente la sentenza impugnata n. 360/2021 depositata in data 14/01/2021.
In ogni caso:
• condannare parte appellante al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente grado di giudizio.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
pag. 4/15 Con decreto ingiuntivo n. 8704/2018 del 21.11.2018, notificato in data
18.12.2018, il Tribunale di Napoli ingiungeva alla
[...]
di pagare, in favore della ricorrente, Parte_2 Controparte_2
euro 22.678,27, a titolo di corrispettivo per forniture
[...]
di energia elettrica, in forza delle fatture portate dal decreto ingiuntivo, nonché le spese e le competenze della procedura monitoria.
Contro il predetto decreto, con atto notificato in data 13.2.2019,
, quale legale rappresentante p.t. della Parte_1 [...]
proponeva opposizione, eccependo, in via Controparte_1
preliminare, la nullità della notifica telematica del decreto ingiuntivo perché “recante la sola attestazione di conformità del ricorso per decreto ingiuntivo e della procura alle liti ma non anche quella riguardante il decreto allegato” e deducendo che “tale nullità, incidendo sulla possibilità stessa di avere conoscenza del provvedimento da opporre, rende ammissibile anche il rimedio tardivo previsto dall'art. 650
c.p.c.”.
Nel merito eccepiva “la carenza di legittimazione passiva della società
atteso che la stessa società non aveva Controparte_1
contratto in essere con la ”, l'inesistenza della prova del credito, CP_6
l'erroneità dei criteri di calcolo utilizzati per la quantificazione del credito.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva Controparte_2
deducendo che “contrariamente a quanto sostenuto da
[...]
controparte, sul ricorso, sulla procura e sul decreto ingiuntivo notificati a mezzo pec, è stata apposta, su ciascuna pagina, la relativa attestazione
pag. 5/15 di conformità all'originale informatico dal quale è la copia notificata è stata estratta”.
Il G.I., invitate le parti a contraddire sulla questione, rilevata d'ufficio, della tardività dell'opposizione a decreto ingiuntivo, pronunciava all'esito la sentenza in epigrafe indicata, con la quale così statuiva: “- dichiara inammissibile l'opposizione. Conferma il decreto ingiuntivo opposto n.8704/18, dichiarandolo esecutivo;
condanna parte opponente al rimborso in favore di parte opposta delle spese di lite liquidate in euro 1618,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali”.
§ 2.
Avverso l'indicata sentenza, , quale legale Parte_1
rappresentante p.t. della , proponeva appello Controparte_1
mediante atto tempestivamente notificato in data 14/07/2021, nel rispetto del termine di cui all'art. 327 c.p.c., sollecitando l'integrale riforma della gravata pronuncia e concludendo nei termini dinanzi riportati.
Si costituiva eccependo Controparte_2
l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., della proposta impugnazione e contestandone nel merito la fondatezza.
Disposta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni con il deposito di note scritte, la causa veniva riservata in decisione con ordinanza comunicata alle parti il pag. 6/15 21.11.2024, concedendosi alle stesse i termini di cui all'art. 190 c.p.c.,
l'ultimo dei quali è venuto a scadere il 10.2.2025.
Depositate dalla sola appellata la comparsa conclusionale e la memoria di replica, il fascicolo veniva rimesso al Collegio per la decisione.
§ 3.
Il Giudice di primo grado rilevava: “L'opposizione proposta va considerata tardiva.
Risulta per tabulas che l'opposizione è stata proposta in data 13-2-2019, mentre il decreto ingiuntivo de quo risulta notificato in data 18-12-2018.
L'opponente ha eccepito la nullità della notifica telematica del decreto ingiuntivo per difetto dell'attestazione di conformità.
A norma dell'art.3 bis, commi 2 e comma 5 lett.g, della legge n.53/1994, la relazione di notificazione, nelle notificazioni con modalità telematica, deve contenere l'attestazione di conformità solo quando l'atto da notificare non consiste in un documento informatico.
Anche a prescindere da quanto sopra rilevato, nella fattispecie in esame non vi è prova alcuna che l'asserita nullità della notifica del decreto ingiuntivo abbia impedito alla resistente una tempestiva conoscenza del decreto stesso.
Non risulta in alcun modo comprovato che la dedotta nullità della notifica del provvedimento monitorio abbia impedito al resistente di venirne tempestivamente a conoscenza, sì da legittimare una sua opposizione tardiva.
pag. 7/15 L'opposizione va quindi dichiarata inammissibile”.
§ 4.
Con un unico motivo, l'appellante, nel censurare la sentenza, si doleva del fatto che il Giudice aveva preso posizione sull'eccezione afferente alla attestazione di conformità, omettendo di considerare le ulteriori questioni che esso aveva sollevato nelle note scritte autorizzate.
Deduceva, invero, di avere, in tale scritto, obiettato “che controparte non solo non ha notificato il ricorso ma non ne ha neppure attestato la conformità”. Osservava di avere rilevato che avesse notificato solo il decreto senza il ricorso. Sosteneva che la notifica doveva considerarsi nulla in quanto “La sola attestazione di conformità del decreto ingiuntivo e della relata ma non anche quella riguardante il ricorso per decreto allegato come file separato è nulla in ragione delle previsioni degli artt.
3-bis e 11 l. n. 53/1994, oltre che degli artt. 16-bis, comma 9- bis, e 16-undecies d.l. n. 179/2012; Tale nullità, incidendo sulla possibilità stessa di avere conoscenza del provvedimento da opporre, rende ammissibile anche il rimedio tardivo previsto dall'art. 650 c.p.c. il creditore, ha attestato la conformità e ha notificato solo il decreto ingiuntivo e non ha né notificato né attestato i file separati quali ad esempio il ricorso per decreto ingiuntivo”.
La notifica andava ritenuta nulla non essendo state osservate le disposizioni di cui all'art.
3-bis, comma 5, lett. g), l. n. 53/1994, inerenti all'attestazione di conformità della copia informatica estratta all'originale contenuto nel fascicolo digitale. Infatti, secondo l'appellante, “la (n.d.r.: mancata) notifica del ricorso e della relativa
pag. 8/15 attestazione di conformità dello stesso, non offre certezza all'ingiunto sulla corrispondenza del provvedimento trasmesso telematicamente a quello presente nel fascicolo informatico”.
Venendo in rilievo una notifica nulla, doveva ritenersi ammissibile l'opposizione tardiva.
Tra l'altro, essa aveva contestato l'inesistenza della procura alle liti relativa al ricorso per decreto ingiuntivo, atteso che la procura era stata conferita per agire contro il Ristorante al Pontile – di Schiano, mentre il ricorso era stato proposto nei confronti della
[...]
Parte_2
Il primo Giudice aveva omesso di prendere posizione su tale eccezione.
Ed ancora, il Giudice aveva omesso di pronunciare sull'ulteriore eccezione con la quale essa aveva sostenuto che, nella specie, controparte, per dare la prova della notifica telematica, non aveva depositato i file EML ma semplici schermate PDF prive di valore legale.
§ 5.
L'appello è infondato.
L'appellante non mette in dubbio la tardività dell'opposizione a decreto ingiuntivo, rilevata dal Giudice di primo grado, ma sostiene che, essendo la notifica del provvedimento monitorio affetta da nullità, sarebbe ammissibile l'opposizione tardiva.
La doglianza non merita accoglimento.
pag. 9/15 Giova premettere che “Ai fini della legittimità dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo (di cui all'art. 650 c.p.c.) non è sufficiente
l'accertamento dell'irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio, ma occorre, altresì, la prova - il cui onere incombe sull'opponente - che a causa di detta irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del suddetto decreto e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione. Tale prova deve considerarsi raggiunta ogni qualvolta, alla stregua delle modalità di esecuzione della notificazione del richiamato provvedimento, sia da ritenere che l'atto non sia pervenuto tempestivamente nella sfera di conoscibilità del destinatario” (cfr. ex multis, Cass. civ. Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 20850 del 21/08/2018).
Orbene, nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo,
l'odierno appellante non aveva affatto sostenuto di non avere avuto tempestiva conoscenza del ricorso e del decreto a causa di un vizio della relativa notificazione.
Infatti, come emerge nitidamente dalla lettura della citazione in opposizione, in essa l'ingiunto dava conto del contenuto del ricorso monitorio, svolgendo difese di merito, circa la fondatezza della pretesa creditoria, che chiaramente presupponevano la conoscenza dell'avversa domanda (cfr. pagina 1 ove testualmente l'opponente scriveva: “La lettura del ricorso proposto dal Controparte_2
, assai conciso nella narrazione degli elementi su cui si
[...]
basa l'emissione del provvedimento monitorio, all'apparenza, non lascerebbe dubitare circa la legittimità della domanda di pagamento
pag. 10/15 avanzata. Occorre però rilevare come l'ammontare del credito vantato e la sua relativa misura, risultino privi di fondamento sia in fatto che in diritto. Ed infatti, dal breve riepilogo delle vicende antecedenti l'attuale fattispecie giudiziale, nonché in base alle considerazioni in punto di diritto, appare evidente, viceversa, l'illegittimità della richiesta monitoria proposta nei confronti dell'odierno opponente e la inefficacia di tutta la documentazione esibita e prodotta che si impugna e contesta”).
Quanto appena osservato, da un lato, rende palese l'inammissibilità della nuova eccezione, sollevata dallo stesso opponente solo con le note autorizzate depositate in via telematica il 12.10.2020, di nullità della notifica per omessa notificazione del ricorso monitorio. Si tratta, infatti, di una difesa assolutamente incompatibile con il tenore dell'originario atto di opposizione, nel quale, come detto, l'avvenuta notifica del ricorso non era stata minimamente posta in discussione.
Ne segue che, sotto tale profilo, anche l'appello sia inammissibile, nella parte in cui reitera un'eccezione, (quale quella di mancata notifica del ricorso), svolta tardivamente in primo grado, di per sé inammissibile.
Dall'altro, è evidente che, nella specie, l'appellante non abbia provato che la prospettata irregolarità della notifica non gli abbia consentito di avere tempestiva conoscenza del suddetto decreto e di proporre una tempestiva opposizione.
Infatti, sul punto, nella citazione in opposizione, non era svolta alcuna argomentata difesa, avendo la parte contestato unicamente la dedotta pag. 11/15 nullità della notifica telematica, per avere in ipotesi omesso di attestare la conformità della copia del decreto ingiuntivo notificato all'originale del provvedimento contenuto nel fascicolo telematico.
Ma a ben vedere, tale deduzione, oltre ad essere contraddetta dalla documentazione prodotta dalla controparte, non è assolutamente idonea ad integrare i presupposti richiesti per ritenere ammissibile l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c..
Del resto, la paventata carenza di conformità della copia del decreto ingiuntivo notificata non sussiste, perché, come emerge dalla documentazione depositata in primo grado da , quest'ultima notificava a all'indirizzo di posta Parte_3
elettronica estratto dall'indice nazionale Email_1
degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (INI-PEC), copia del ricorso, del decreto ingiuntivo, della procura e della relazione di notifica. In tale ultimo documento, poi, il difensore della attestava
“che la copia informatica dell'atto decreto ingiuntivo n. 8704/2018
Tribunale di Napoli allegata è conforme all'originale analogico dell'atto decreto ingiuntivo n. 8704/2018 Tribunale di Napoli dal quale è estratta”.
In contrario non giova obiettare che il difensore dell'opposta, per documentare l'esito della notifica, aveva depositato, nel fascicolo telematico, non già l'atto notificato all'interno della busta telematica e, come allegati, la ricevuta di accettazione e la ricevuta di avvenuta consegna, ma la mera scansione in formato PDF degli stessi.
pag. 12/15 Sul punto, deve, invero, rimarcarsi che l'opponente in primo grado non aveva negato la conformità di quanto prodotto dalla a quanto ad esso notificato, né, tantomeno, aveva depositato gli atti da esso ricevuti per consentire di verificarne l'eventuale difformità.
Inoltre, l'avvenuta proposizione dell'opposizione, contenente difese anche di merito, di per sé dimostra che l'ingiunto abbia avuto conoscenza del ricorso e del decreto, posto che, diversamente, avrebbe dovuto arrestare le proprie doglianze solo ad aspetti formali.
Ne segue che il vizio nascente dalla produzione, in forma analogica e non digitale, della prova della notifica, debba ritenersi sanato dal raggiungimento dello scopo dell'atto (cfr. Cass. civ. Sez. 6 - 1, Ordinanza
n. 20214 del 15/07/2021; Sez. U, Sentenza n. 23620 del 28/09/2018).
§ 6.
Alla luce di quanto precede, stante l'inammissibilità dell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., resta, ovviamente, assorbito l'esame di tutte le ulteriori eccezioni sollevate dall'opponente, reiterate con l'atto di appello, afferenti, come visto, al dedotto difetto di procura alle liti, alla prospettata carenza di legittimazione passiva, (da intendersi, piuttosto, come difetto di titolarità passiva), della società ingiunta.
§ 7.
Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese processuali nei confronti della controparte.
pag. 13/15 La relativa liquidazione viene operata come in dispositivo, a norma a norma del D.M. 55/14, come aggiornato, da ultimo, con D.M. n. 147 del
13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, con applicazione dello scaglione relativo alle cause di valore da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00, tenuto conto del disputatum, corrispondente al valore del credito oggetto del decreto ingiuntivo.
Deve, infine, darsi atto che sussistano i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario, di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , quale legale rappresentante Parte_1
p.t. della , avverso la sentenza in epigrafe Controparte_1
indicata, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna l'appellante alla rifusione, in favore di
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delle spese del presente grado di Controparte_2
giudizio, liquidate in euro 5.809,00 per compenso, oltre 15% per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario, di un importo pag. 14/15 ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 14/02/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
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