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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 22/09/2025, n. 2780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2780 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE I SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del g.o.p. dott. Raffaele Mazzuoccolo, ha pronunziato la seguente S E N T E N Z A a definizione della causa iscritta al n.r.g. 4065/2024 avente ad oggetto: “dichiara- zione di accettazione tacita dell'eredità”, passata in decisione all'udienza del 15.07. 2025 sulle conclusioni ivi rassegnate dinanzi all'intestata sezione: tra
) e per essa il procuratore Parte_1 P.IVA_1 [...]
(c.f. in forza di procura per Notaio rep. Parte_2 P.IVA_2 Persona_1 60850/11358 del 20/07/2017, difesa dall'avv. Sergio Urbano ( ), C.F._1 presso il quale ha eletto domicilio, in virtù di procura generale alle liti per atto del No- taio del 3.11.2011 rep.69069 racc.19516, e procura del 20.2.2017 re- Persona_2 pertorio n. 69969, racc. n.23567, del Notaio in atti Persona_3
- R I C O R R E N T E - e
( ), ( CP_1 C.F._2 CP_2 C.F._3
), ( ), non costituiti,
[...] Controparte_3 C.F._4
- C O N V E N U T I - Motivi in fatto ed in diritto
1. La sentenza viene redatta in conformità al nuovo testo degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla riforma introdotta dalla legge n. 69/09.
2. Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., depositato in data 26.6.2024, la
[...]
nella spiegata qualità, ha convenuto in giudizio i germani Parte_3 Parte_4
[...
, e , chiedendo di accertare e dichiarare l'acquisto del- CP_2 Controparte_3 la qualità di eredi da parte di , e , ai sensi e CP_1 CP_2 Controparte_3 per gli effetti dell'art 476 c.c., con riguardo all'intera eredità (avendo il coniuge super- stite, , rinunciato espressamente alla quota ad esso spettante), Persona_4 devoluta ex lege agli stessi in morte della madre , per tutto quanto in Persona_5 fatto ed in diritto esposto ed evidenziato in narrativa;
per l'effetto autorizzare e/o ordi- nare al competente Conservatore dei RR.II. di provvedere alla trascrizione dell'emananda sentenza di accertamento dell'accettazione di eredità dei resistenti. In particolare la ricorrente assume di essere creditrice di – pa- Persona_4 dre dei convenuti e vedovo di – della somma di € 22.829,70, in forza di Persona_5 un contratto di mutuo, assistito da garanzia ipotecaria, del 14.11.1990 tra Banco di Sici- lia S.p.A. (poi divenuta Unicredit s.p.a. che ha successivamente ha conferito procura a affinché essa, a mezzo dei suoi legali rappresentanti o loro delegati, abbia Parte_5 a compiere tutti gli atti necessari o inerenti l'attività di amministrazione, gestione, incas- so ed eventuale recupero dei Crediti. e la Punta ove egli figurava accollatario della quota di mutuo n.1200 Parte_6 12480 004 45, a garanzia del quale aveva concesso ipoteca sull'immobile, acquisito in regime di comunione con il coniuge sig.ra sito in San Nicola Arcella Persona_5 (CS) e così riportato all'Allegato E del contratto di sovvenzione ipotecaria: appartamen-
1 to n.4, comparto 2/A, fabbricato 5, interno 5, piano terra e primo piano, composto da giardino, ingresso soggiorno, cucina, WC, terrazza, disimpegno, WC, tre camere, ter- razza;
dati catastali foglio 10 particella 248 sub 5 e particella 121 sub 47-50. Senonchè, continua la ricorrente, il sig. veniva dichiarato fal- Persona_4 lito dal Tribunale di S. Maria C.V. con sentenza n. 6876/1994 ed il predetto immobile diveniva oggetto di giudizio di divisione (nrg 3379/2003 di questo tribunale), definito in data 12.7.2022 con pronuncia di inammissibilità; nelle more di tale giudizio, precisa- mente in data 20.11.2004, la sig.ra decedeva ed il coniuge superstite espressa- Per_5 mente dichiarava di rinunciare alla quota di eredità della defunta moglie con dichiara- zione resa dinanzi al Tribunale di S. Maria C.V. – ex sez. distaccata di Piedimonte Ma- tese, raccolta in data 8.3.2005. Al fine di vedere soddisfatto il proprio credito e di procedere esecutivamente sul pre- detto immobile, la società ricorrente agisce quindi per ripristinare la continuità delle tra- scrizioni sull'immobile pignorato, in quanto quest'ultimo, dalle annotazioni dei pubblici registri, risulta ancora di proprietà (per l'intero) del sig. , senza Persona_4 che sia rinvenibile il subentro in proprietà – ovvero la rinuncia – degli eredi figli della quota in successione, i quali (odierni convenuti) non hanno espressamente accettato l'eredità (della madre) né vi hanno rinunciato. In tal senso la ricorrente allega che i tre convenuti, pur non avendo accettato espres- samente l'eredità della defunta madre, possono comunque essere considerati suoi eredi puri e semplici ai sensi e per gli effetti dell'art. 476 c.c., in quanto hanno compiuto atti incompatibili con la volontà di rinunciare;
in particolare i figli della defunta Per_6 si sono costituiti nel prefato giudizio di divisione, assumendo nei fatti la qualità di
[...] eredi, avanzando – peraltro – finanche una formale offerta transattiva nei confronti della Curatela, volta a (ri)ottenere la piena disponibilità dell'immobile; che, inoltre, nella sen- tenza n. 2779/2022 pubblicata il 12.07.2022, che ha definito il giudizio di divisione (nrg 3379/2003), i medesimi tre vengono espressamente indicati come parti costituite in giu- dizio “…nella qualità di eredi di ”. Persona_5 Verificata la corretta instaurazione del contraddittorio, dichiarata la contumacia dei convenuti, con ordinanza del 20.1.2025 la causa è stata avviata per la discussione alla odierna udienza con termine fino a 10 giorni prima per il deposito delle memorie con- clusive. 3. La domanda è fondata e va accolta come segue. Ai fini della dichiarazione di accettazione tacita dell'eredità cui all'art. 476 c.c., è ne- cessario che gli eredi o presunti tali pongano in essere atti dai quali si evince la volontà di accettare e che non avrebbero il diritto di compiere se non nella qualità di erede. E' tacita, dunque, l'accettazione di eredità che avviene a seguito di atti che presuppongono la concreta ed effettiva volontà di accettarla pur in assenza di una dichiarazione esplicita in tal senso. Tuttavia, grava su colui che afferma che l'acquisto della qualità di erede sia avvenuto ai sensi dell'art. 476 c.c. l'onere di dimostrare che un determinato atto ha im- plicato l'accettazione tacita. Dalla sentenza n. 2779/2022, pubblicata il 12.07.2022, che ha definito il menzionato giudizio di divisione rubricato al nrg 3379/2003 di questo tribunale, viene in rilievo che 'All'udienza del 18.5.2010 compariva il sig. , il quale dichiarava Persona_4 la morte della moglie depositando certificato di morte;
il G.U. procedeva, quindi, a pronunciare l'interruzione del giudizio, poi riassunto nei confronti degli eredi. Si costi- tuivano in giudizio gli eredi , e [..] (cfr. pag. 3 CP_3 CP_1 CP_2 della sentenza, in atti). Gli odierni convenuti hanno quindi in quella sede volontariamen- te posto in essere un atto (la costituzione nel processo interrotto per morte della loro madre e quindi riassunto nei confronti dei suoi eredi) che solamente gli eredi potevano
2 nei fatti idoneamente compiere;
né risulta che essi, figli eredi legittimi della defunta, abbiano in quella sede contestato tale loro qualità. Inoltre gli odierni convenuti hanno in quella sede pure contestato la divisibilità del bene immobile (di cui la loro madre era proprietaria in quanto acquistato dal marito in regime di comunione coniugale dei beni) ed hanno formulato anche offerta transattiva (v. in atti) alla curatela per rientrare nella disponibilità del bene inserito alla massa passiva del fallimento. Trovasi pure affermato che l'accettazione dell'eredità in forma tacita avviene ove il chiamato all'eredità compia un atto che necessariamente presupponga la volontà di ac- cettare la medesima e che egli non avrebbe il diritto di compiere se non nella qualità di erede;
il che ben può concretizzarsi non solo attraverso la domanda di divisione giudi- ziale, ma anche nell'iniziativa assunta dal chiamato per la divisione amichevole dell'asse con istanza proposta anche in sede non contenziosa (cass. n. 10655/2022; cass. n. 19833/2019; cfr. Cass. n. 1585/1987, che in applicazione del medesimo principio ha an- nullato la sentenza del merito che aveva omesso di valutare la configurabilità di una ta- cita accettazione dell'eredità, nell'iniziativa assunta dal chiamato per la divisione ami- chevole dell'asse con istanza proposta in sede non contenziosa al conciliatore). L'inter- vento in giudizio operato da un chiamato all'eredità nella qualità di erede legittimo del "de cuius" costituisce accettazione tacita, agli effetti dell'art. 476 cod. civ., senza che al- cuna rilevanza assuma la circostanza della successiva cancellazione della causa dal ruo- lo per inattività delle parti, posto che l'accettazione dell'eredità, a tutela della stabilità degli effetti connessi alla successione "mortis causa", si configura come atto puro ed ir- revocabile, e quindi insuscettibile di essere caducato da eventi successivi (cass. n. 8529/ 2013). Per quanto innanzi, in accoglimento della domanda, non resta che dichiarare che i tre convenuti, hanno tacitamente accettato, secondo il disposto dell'art. 476 c.c., l'eredità della madre nata a [...] il [...] ed ivi deceduta il 20.11.2004. Persona_5 Va altresì disposta la trascrizione della presente sentenza (v. art. 2648 comma 3 c.c.) 4. Per rigore di soccombenza le spese di lite gravano sui convenuti e si liquidano in dispositivo tenuto conto della natura documentale e non complessa della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di S. Maria C.V., I sezione civile, in composizione monocratica, defini- tivamente pronunziando sulla domanda come innanzi proposta da Parte_1
nella spiegata qualità, contro , e , così
[...] CP_1 CP_2 Controparte_3 provvede:
- dichiara che i convenuti , e hanno taci- CP_1 CP_2 Controparte_3 tamente accettato, ex art. 476 c.c., l'eredità di nata a [...] il Persona_5
2.9.1957 ed ivi deceduta il 20.11.2004;
- dispone la trascrizione della presente sentenza presso gli Uffici RR.II. con esonero da responsabilità per il Conservatore;
- condanna i convenuti al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente che si liquidano in complessivi € 2.500, di cui € 100 per esborsi ed € 2.400 per compenso professionale, oltre iva e cpa come per legge. Così deciso in S. Maria C.V., 22.9.2025 il g.o.p. Raffaele Mazzuoccolo
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