Accoglimento
Sentenza 11 marzo 2022
Parere definitivo 11 marzo 2025
Commentario • 1
- 1. Guida al diritto (12/2022)Carmine Spadavecchia · https://www.primogrado.com/copia-di-diritto-eurounitario · 30 marzo 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 11/03/2025, n. 183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 183 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Numero 00183/2025 e data 11/03/2025 Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 29 gennaio 2025
NUMERO AFFARE 01212/2020
OGGETTO:
Ministero dell'Interno.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto, con presentazione diretta, ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, da -OMISSIS-, contro Comune di -OMISSIS-, avverso decisione inadempimento definitivo del sindaco n. 3561 del 20.02.2020;
LA SEZIONE
Vista la nota di trasmissione della relazione prot. n. in data 18/01/2024 con la quale il Ministero dell'Interno ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Valerio Valenti;
Si premette, in fatto, che parte ricorrente ha riferito di essersi recata presso la biblioteca del comune di -OMISSIS-), aderente al “Polo regionale del -OMISSIS-neto”, per ottenere in prestito un libro, esibendo la propria tessera di iscrizione rilasciata dal comune di -OMISSIS- (-OMISSIS-) ed in quella sede le è stata rilasciata una ricevuta non riportante il “prenome a lei appartenente, bensì un prenome sconosciuto, frutto d’invenzione” , che non l’indentificava.
Successivamente, segnatamente in data 7 giugno 2019, parte ricorrente ha contestato al responsabile della predetta biblioteca la violazione del proprio prenome sulla “bibliocard” del Servizio Bibliotecario Nazionale – Polo regionale del -OMISSIS-neto, chiedendo “l’immediato rimedio della violazione offensiva posta in essere” e l’inserimento del proprio pseudonimo “-OMISSIS-” . Il successivo 27 giugno 2019 il comune di -OMISSIS- ha risposto alla richiesta di parte ricorrente precisando che avrebbe provveduto a correggere i dati relativi al nome e cognome sulla base dei dati risultanti dall’anagrafe ufficiale dei cittadini residenti e che nei documenti ufficiale devono essere riportati il nome e cognome risultanti dagli atti di Stato civile e dalla predetta anagrafe soggiungendo, inoltre, che ogni eventuale rettifica andava inoltrata alla prefettura competente.
Il successivo 19 febbraio 2020 parte ricorrente richiedeva nuovamente, non avendo ritenuto esaustiva della richiesta la risposta fornita dal comune, “di conoscere se e quando verrà ripristinato il prenome …. nella banca dati informatica del sistema bibliotecario” , nonché “ogni altra decisione definitiva sulla controversia” . A tale nota il comune non forniva alcun riscontro.
Parte ricorrente ha quindi impugnato il silenzio inadempimento configuratosi a seguito della mancata risposta alla nota del 19 febbraio 2020, nonché richiesto l’annullamento della precedente nota in data 27 giugno 2019, ritenendo che l’istanza non riguardasse la correzione del nome, - rectius cambio dello stesso - quanto l’uso dello pseudonimo, tutelato al pari del nome a mente dell’art. 9 del codice civile e secondo le modalità indicate all’art. 7 del codice stesso.
Nel trasmettere la relazione, il Ministero dell’Interno ha ritenuto pregiudizialmente di ritenere irricevibile il ricorso, in quanto presentato oltre il termine decadenziale di 120 giorni di cui all’art. 9 del d.P.R. n. 1199/1971. In particolare, non ha ritenuto applicabile la sospensione dei termini intervenuta a mente dell’art. 103, comma 1, del D.L. n. 18 in data 17 marzo 2020, convertito con modificazioni nella L. n. 27 in data 24 aprile 2020, il cui termine è stato poi prorogato dall’art. 37 del D.L. n. 23 del 8 aprile 2020, convertito nella L. n. 40 del 5 giugno 2020. Ha comunque eccepito l’inammissibilità della domanda, in quanto relativa a silenzio inadempimento serbato dall’Amministrazione, al riguardo richiamando la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato in materia. Ha, infine, sostenuto che la questione attinente al corretto uso dello pseudonimo esulasse dalla giurisdizione del giudice amministrativo essendo espressamente devoluta al giudice ordinario.
Il medesimo Ministero ha riferito che parte ricorrente risulta essere deceduta in data 11 giugno 2022.
Ciò premesso, la Sezione ritiene fondate le dedotte eccezioni di inammissibilità.
Quanto alla tutela dello pseudonimo, secondo quanto espressamente previsto dall’art. 9 del codice civile ( “Lo pseudonimo, usato da una persona in modo che abbia acquistato l'importanza del nome, può essere tutelato ai sensi dell'articolo 7” ), la stessa esuli dalla giurisdizione del giudice amministrativo. Le azioni a tutela dello stesso - l’azione di reclamo, volta a tutelare il diritto della persona ad usare il proprio nome dalla condotta posta in essere da un terzo che ne impedisca l’uso, e l’azione di usurpazione, esperibile nel caso in cui si verifichi un indebito uso del nome, anche potenziale- vanno infatti esercitate innanzi al giudice ordinario. Alla stessa conclusione deve pervenirsi ove parte ricorrente avesse inteso impugnare l’uso non corretto del nome in quanto diverso da quello risultante dall’Anagrafe nazionale dei cittadini residenti. Anche in tal caso il relativo ricorso avrebbe dovuto essere proposto innanzi il giudice ordinario;
Analogamente inammissibile va ritenuta –in linea con l’orientamento di questa Sezione- l’impugnazione con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avverso il silenzio inadempimento formatosi sulla domanda presentata da parte ricorrente in data 19 marzo 2020 (Consiglio di Stato, Sez. I, n. 1655/2022). In materia, la Sezione ha infatti da tempo osservato che “la domanda di accertamento dell’illegittimità del silenzio risulta incompatibile con un rimedio di carattere esclusivamente impugnatorio e demolitorio come è il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. E ciò, in particolare, dopo la previsione, ad opera del legislatore – per la prima volta per effetto dell’art. 21 bis della legge n. 1034 del 1971, introdotto dall’art. 2 della legge n. 205 del 2000 – di un rito speciale appositamente dedicato ai ricorsi avverso il silenzio inadempimento delle pubbliche amministrazioni (rito oggi disciplinato dall’art. 117 del codice del processo amministrativo) (Consiglio di Stato, Sez. I, n. 1556/2020) .
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
esprime il parere che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità dell'interessato, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valerio Valenti | Roberto Garofoli |
IL SEGRETARIO
Elisabetta Argiolas
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.