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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 16/04/2025, n. 278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 278 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Giovanna Caso Presidente est.
2) Dott. Luigia Franzese Giudice
3) Dott. Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3067 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2024 , avente ad oggetto: separazione consensuale e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, Parte_1 giusta procura in atti, dall'avv. MIGLIORE RENATO, presso il quale elettivamente domicilia nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_2 difeso, giusta procura in atti, dall'avv. CERRITO CARLO, presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI
E
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Come da udienza cartolare del 11/03/25
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, premesso di aver contratto matrimonio in Sessa Aurunca (CE) in data 22/10/2000 e che dal matrimonio sono nati due figli ( nato il [...]; , Per_1 Pt_3 nato il [...]), con ricorso ex art. 473-bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. i coniugi vivranno separatamente con reciproco rispetto, cessando l'obbligo della coabitazione, con onere di comunicazione entro tre giorni in caso di cambiamento di residenza o domicilio;
2. la sig.ra in qualità di coniuge economicamente debole, Parte_1 riceverà dal sig. un assegno di mantenimento mensile dal valore Parte_2 di € 100,00 (cento), somma che potrà essere oggetto di nuova negoziazione ex art.
473 bis.29 c.p.c.;
3. il coniuge verserà un assegno di mantenimento mensile dal valore Parte_2 di € 150,00 in favore del figlio e un assegno di mantenimento Persona_2 mensile dal valore di € 150,00 in favore del figlio perché, allo stato, Persona_3 non economicamente autosufficienti;
4. inoltre, il coniuge si occuperà e delle spese mediche, di Parte_2 formazione scolastica e lavorativa e delle spese extra necessarie per il mantenimento dei due figli e fino al raggiungimento di una loro Per_1 Persona_3 autosufficienza economica. Tale decisione pone le sue basi sull'imprevedibilità della spesa e sull'attuale situazione reddituale della moglie, del tutto precaria, in quanto la stessa percepisce solo redditi da pensione;
5. per effetto della separazione e ai sensi dell'art. 473-bis.51 comma 2 c.p.c., la casa familiare composta da 4 unità immobiliari (un'abitazione principale, una soffitta e due terreni), indentificate nella visura catastale allegata resta nel possesso esclusivo dell'unico proprietario sig. Parte_2
6. sempre per effetto della separazione e ai sensi dell'art. 473-bis.51 comma 2 c.p.c. il sig. continua ad essere anche unico possessore dell'autoveicolo Parte_2 di sua proprietà, che chiaramente verrà all'occorrenza dato in uso ai due figli.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
All'udienza dell'11/03/25 le parti sono state autorizzate a vivere separatamente.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va, pertanto, accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, 1 comma, c.p.c.
Il Tribunale, valutata l'adeguatezza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ( art. 473 bis, 4 comma, c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Considerata la natura congiunta della controversia, dichiara le spese di lite non ripetibili
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Pronunzia, ai sensi dell'art. 151 comma I c.c., la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
• omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
• prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
• dichiara non ripetibili le spese di lite;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SESSA AURUNCA per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 19, parte II, serie A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2000).
Così deciso in S. Maria Capua Vetere nella Camera di Consiglio del 15/04/25
LA PRESIDENTE dott.ssa Giovanna Caso
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Giovanna Caso Presidente est.
2) Dott. Luigia Franzese Giudice
3) Dott. Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3067 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2024 , avente ad oggetto: separazione consensuale e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, Parte_1 giusta procura in atti, dall'avv. MIGLIORE RENATO, presso il quale elettivamente domicilia nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_2 difeso, giusta procura in atti, dall'avv. CERRITO CARLO, presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI
E
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Come da udienza cartolare del 11/03/25
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, premesso di aver contratto matrimonio in Sessa Aurunca (CE) in data 22/10/2000 e che dal matrimonio sono nati due figli ( nato il [...]; , Per_1 Pt_3 nato il [...]), con ricorso ex art. 473-bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. i coniugi vivranno separatamente con reciproco rispetto, cessando l'obbligo della coabitazione, con onere di comunicazione entro tre giorni in caso di cambiamento di residenza o domicilio;
2. la sig.ra in qualità di coniuge economicamente debole, Parte_1 riceverà dal sig. un assegno di mantenimento mensile dal valore Parte_2 di € 100,00 (cento), somma che potrà essere oggetto di nuova negoziazione ex art.
473 bis.29 c.p.c.;
3. il coniuge verserà un assegno di mantenimento mensile dal valore Parte_2 di € 150,00 in favore del figlio e un assegno di mantenimento Persona_2 mensile dal valore di € 150,00 in favore del figlio perché, allo stato, Persona_3 non economicamente autosufficienti;
4. inoltre, il coniuge si occuperà e delle spese mediche, di Parte_2 formazione scolastica e lavorativa e delle spese extra necessarie per il mantenimento dei due figli e fino al raggiungimento di una loro Per_1 Persona_3 autosufficienza economica. Tale decisione pone le sue basi sull'imprevedibilità della spesa e sull'attuale situazione reddituale della moglie, del tutto precaria, in quanto la stessa percepisce solo redditi da pensione;
5. per effetto della separazione e ai sensi dell'art. 473-bis.51 comma 2 c.p.c., la casa familiare composta da 4 unità immobiliari (un'abitazione principale, una soffitta e due terreni), indentificate nella visura catastale allegata resta nel possesso esclusivo dell'unico proprietario sig. Parte_2
6. sempre per effetto della separazione e ai sensi dell'art. 473-bis.51 comma 2 c.p.c. il sig. continua ad essere anche unico possessore dell'autoveicolo Parte_2 di sua proprietà, che chiaramente verrà all'occorrenza dato in uso ai due figli.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
All'udienza dell'11/03/25 le parti sono state autorizzate a vivere separatamente.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va, pertanto, accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, 1 comma, c.p.c.
Il Tribunale, valutata l'adeguatezza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ( art. 473 bis, 4 comma, c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Considerata la natura congiunta della controversia, dichiara le spese di lite non ripetibili
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Pronunzia, ai sensi dell'art. 151 comma I c.c., la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
• omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
• prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
• dichiara non ripetibili le spese di lite;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SESSA AURUNCA per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 19, parte II, serie A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2000).
Così deciso in S. Maria Capua Vetere nella Camera di Consiglio del 15/04/25
LA PRESIDENTE dott.ssa Giovanna Caso