Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 28/03/2025, n. 399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 399 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile riunita in camera di consiglio e così composta
Dott. Rosella Silvestri Presidente rel.
Dott. Riccardo Baudinelli Consigliere
Dott. Stefano Tarantola Consigliere ha pronunciato la seguente nella causa n. 387 / 2024 R.G. promossa da rapp. e difesa dagli Avv.ti LUCCHIN ENRICA e TORNABONI Parte_1
VALENTINO presso lo studio di quest'ultimo elett. dom. per delega in atti e con domiciliazione telematica
PARTE APPELLANTE nei confronti di
Controparte_1
PARTE APPELLATA CONTUMACE
DISCUSSIONE ORALE IN DATA 19/3/2025
PARTE APPELLANTE
“NEL MERITO
- accogliersi l'appello di e per l'effetto, attesa la mancata applicazione del Parte_1 principio di diritto formulato dalla Cassazione, riformarsi la sentenza di primo grado con il conseguente accoglimento di tutte le conclusioni formulate nel giudizio di primo grado che qui di riportano:
“a seguito della dichiarata improcedibilità del ricorso in opposizione nella procedura r.g.es. n.
321/2020-1, dichiararsi improcedibile la causa di merito instaurata dall'opponente, con conseguente condanna del sig. all'integrale rifusione delle spese di lite e patrocinio Parte_2 di primo e di secondo grado” Ai sensi dell'art. 350 bis comma 2 c.p.c., lo scrivente patrocinio chiede fissarsi termine per il deposito di note conclusionali antecedenti l'udienza collegiale di discussione ex art. 281 sexies
c.p.c.”
Fatto e diritto
già socio accomandatario della Controparte_1 Parte_3
, conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Imperia, la società
[...] Parte_1 proponendo opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.
[...]
Parte opponente deduceva:
- che con Sentenza n.33/2007 del Giudice di Pace di Palmanova pubblicata in data 6.3.2007 e munita di formula esecutiva in data 30.03.2007 la società Parte_4
[...
[...]
ra stata condannata a pagare in favore della a somma di
[...] Parte_1 complessivi € 5.983,33 ( DOC.6 delle produzioni sotto fascicolo di primo grado di parte appellata);
- che con atto di precetto notificato in data 19.5.2007 e successivo atto di precetto in reitera ( DOC.7 delle produzioni sotto fascicolo di primo grado di parte appellata) notificato in data 18.5.2020 la società gli aveva intimato di provvedere, al pagamento della somma di Parte_1 complessivi € 5.983,33 oltre interessi e spese;
- che la creditrice istante, dopo la notifica del secondo precetto, aveva quindi proceduto al pignoramento presso terzi nei confronti della Parte_5
- di avere pertanto proposto dinanzi al G.E. ricorso in opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art.615, II co, c.p.;
- che all'udienza di comparizione, come risultante da verbale d'udienza del 7.10.2020, aveva dichiarato di aver potuto prendere atto solo in tale data della fissazione dell'udienza, a causa della non visibilità nel fascicolo telematico del provvedimento di fissazione della stessa;
- che nel medesimo verbale si era dato atto della non visibilità del citato provvedimento e il G.E. aveva fissato un nuovo termine per la notifica del ricorso;
- di aver successivamente provveduto a notificare al creditore procedente il ricorso e il verbale d'udienza del 7.10.2020;
- che con ordinanza del 11.6.2021 il G.E. aveva ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo pignorato;
- che all'udienza del 9.9.2021 integrato il contraddittorio, il G.E. si era riservato di decidere sulla fase cautelare del giudizio di opposizione all'esecuzione;
- che il G.E. con ordinanza del 3.10.2021 ( DOC.1 delle produzioni sotto fascicolo di primo grado di parte appellata) aveva definito la fase cautelare dichiarandola improcedibile per inosservanza del termine perentorio di notifica del ricorso;
- che nella medesima ordinanza il G.E. aveva fissato al 4.11.2021 il termine perentorio per introduzione del giudizio di merito;
- di avere nelle more introdotto il giudizio di merito convenendo in giudizio la società opposta al fine di sentire accertare e dichiarare l'avvenuta estinzione per prescrizione del credito in oggetto;
La parte, in merito, allegava e deduceva che:
- che il termine di prescrizione decennale del diritto di credito contenuto nella sentenza avrebbe dovuto calcolarsi dal 21.3.2007 data di deposito in cancelleria della stessa;
- che il decorso del citato termine sarebbe stato interrotto dalla notificazione dell'atto di precetto in data 19.5.2007;
- che da tale data sino al 19.5.2017 non erano stati posti in essere da parte opposta ulteriori atti interruttivi della prescrizione;
- che, alla luce di quanto sopra, la notifica dell'atto di precetto in reitera sarebbe avvenuta a prescrizione del credito ormai maturata.
Si costituiva in giudizio parte opposta contestando l'opposizione e chiedendo che il giudizio di merito fosse dichiarato improcedibile.
Con Sentenza n. 650/2023 pubblicata il 15.10.2023, il Tribunale di Imperia, così decideva:
“ il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
“1. dichiara che la società opposta non ha diritto a procedere ad esecuzione forzata in forza del precetto opposto notificato in data 18.5.2020;
2
2. rigetta ogni altra domanda;
3. compensa le spese”
Con atto di appello ritualmente notificato mpugnava la citata Sentenza. Parte_1
La parte deduceva l'erroneità del provvedimento impugnato nella parte in cui aveva ritenuto procedibile la causa di merito instaurata dall'allora parte opponente chiedendone la condanna all'integrale rifusione delle spese di lite e compensi legali di primo e secondo grado.
Parte appellata non si costituiva restando contumace.
La Corte, con provvedimento del 2.11.2024, rilevata la ritualità della notifica dell'atto di citazione in appello nei confronti di ne dichiarava la contumacia fissando udienza al Controparte_1
19.2.2025 per la precisazione delle conclusioni.
Era fissata udienza di discussione orale al 19.03.2025 con assegnazione dei termini per le note conclusive.
Parte appellata depositava tempestivamente comparsa conclusionale. All'esito della discussione orale la causa era trattenuta in decisione.
1. sui motivi di appello principale
L'appellante deduce di voler impugnare la sentenza nella parte in cui statuisce che “la società opposta non ha diritto a procedere ad esecuzione forzata in forza del precetto opposto notificato in data 18/05/2020” in quanto il Tribunale avrebbe dovuto pronunciare “l'inammissibilità e/o l'improcedibilità del procedimento” per la sussistenza dei vizi della fase cautelare. L'appello è inammissibile.
Infatti la sentenza ha dichiarato che la “società opposta non ha diritto a procedere ad esecuzione forzata” perché ha ritenuto prescritto il credito intimato con l'atto di precetto, in accoglimento dell'eccezione della parte attrice in primo grado.
La parte appellante non ha svolto alcun motivo di appello sul predetto accertamento, su cui quindi è sceso il giudicato.
La parte non ha alcun interesse alla presente impugnazione.
“Il principio contenuto nell'art. 100 c.p.c., secondo il quale per proporre una domanda o per resistere ad essa è necessario avervi interesse, si applica anche al giudizio di impugnazione, in cui l'interesse ad impugnare una data sentenza o un capo di essa va desunto dall'utilità giuridica che dall'eventuale accoglimento del gravame possa derivare alla parte che lo propone e non può consistere in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, non avente riflessi sulla decisione adottata e che non spieghi alcuna influenza in relazione alle domande o eccezioni proposte.
Ne consegue, per un verso, che deve ritenersi normalmente escluso l'interesse della parte integralmente vittoriosa ad impugnare una sentenza al solo fine di ottenere una modificazione della motivazione, ove non sussista la possibilità, per la parte stessa, di conseguire un risultato utile e giuridicamente apprezzabile” ( Cass. Sentenza n. 28307 del 11/12/2020).
Nel caso in esame una diversa pronuncia in rito non sarebbe utile a modificare il risultato della lite non essendo formulato alcun motivo di appello sulla ritenuta sussistente prescrizione e sui è sceso il giudicato, e che ha determinato l'accoglimento dell'opposizione spiegata da . Controparte_1
Infatti, qualora un'eccezione di merito sia accolta in primo grado, in modo espresso o attraverso un'enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente ed inequivocamente, la valutazione di fondatezza, la devoluzione al giudice d'appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto soccombente quanto all'esito finale della lite, esige la proposizione del gravame, altrimenti formandosi il giudicato interno ai sensi dell'art. 329, comma 2, c.p.c..
3 Nulla in punto spese non essendo costituita la parte appellata.
Si dà atto ai fini di cui all'art. 13,1 quater, dpr nr. 115/2002 che l'appello è dichiarato inammissibile.
P. Q. M.
La Corte di Appello, ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando:
1) dichiara inammissibile l'appello;
2) nulla in punto spese;
3) si dà atto ai fini di cui all'art. 13,1 quater, dpr nr. 115/2002 che l'appello è dichiarato inammissibile;
4) manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in camera di consigli alli 19.03.2025
Il Presidente
Dott. Rosella Silvestri
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