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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 26/05/2025, n. 459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 459 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1996/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1996/2024 promossa da:
, C.F. , con l'Avv. Federica Parte_1 C.F._1
ATTORE/I contro
, C.F. ), con l'Avv. Annamaria Controparte_1 C.F._2
Tirinnanzi;
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come da accordo raggiunto all'udienza del 08.05.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.08.2024, ha convenuto Parte_1 in giudizio dinnanzi all'intestato Tribunale per ottenere la Controparte_1 modifica d zio di cui alla sentenza n. 1238/2015, nel senso di revocare o rideterminare il contributo di mantenimento a carico del ricorrente in favore dei figli e/o con decorrenza Persona_1 Persona_2 retroattiva dall'intervenuta circostanza modificativa, nonché di revocare l'obbligo a esclusivo carico del ricorrente di pagamento del mutuo fondiario gravante sulla casa familiare e disporre che l'obbligo di rimborso del mutuo ipotecario sulla casa familiare, per effetto della revisione delle condizioni di divorzio, sia disposto a pagina 1 di 4 carico di ambedue i cointestatari in misura uguale come per legge ed ex contractu con decorrenza dall'anno 2018 o comunque dall'anno risultante a esito di giudizio.
A fondamento della domanda il ricorrente ha allegato la sopravvenienza di fatti nuovi rispetto al momento dell'emissione della suddetta sentenza di divorzio consistenti, in primis, nell'indipendenza economica raggiunta dai figli maggiorenni e in secundis, nell'attuale attività lavorativa svolta dalla resistente, Per_1 Per_2
c n il nuovo compagno dal 2018 in un immobile diverso dalla casa familiare nella quale risiedono i figli;
in tertiis, nella circostanza che il ricorrente è costretto a pagare due volte la somma statuita per il mantenimento dei figli in quanto, nonostante abbia effettuato il versamento direttamente a quest'ultimi, la resistente ha azionato presso il datore di lavoro sia la richiesta diretta ex art. 473 bis 37 cpc sia un pignoramento per spese straordinarie, utilizzando le somme ottenute per finalità diverse dal mantenimento della prole.
Con memoria difensiva depositata il 13.12.2024, ha chiesto Controparte_1 il rigetto della domanda ex adverso avanzata diario e la modifica parziale delle condizioni di divorzio della sentenza suindicata, nel senso di rideterminare il contributo al mantenimento dei figli a carico del padre nell'importo complessivo di € 380,00 mensili da corrispondersi interamente alla madre sino a quando i figli non lasceranno la casa familiare, nonché di revocare sia le spese straordinarie per i figli a carico dei genitori, sia l'assegnazione della casa coniugale in favore della madre.
Nel proprio atto introduttivo la resistente ha eccepito che il padre ha omesso di corrispondere il contributo per il mantenimento al figlio e che la possibilità Per_2 per il genitore di versarlo direttamente ai figli fosse subordinata ad un provvedimento di modifica delle condizioni in conformità a quanto disposto dall'art. 337 septies cc.
ha allegato che, a seguito del decesso dei genitori nel 2016, Controparte_1 ha ereditato l'immobile presso il quale si è trasferita insieme ai figli e senza il compagno;
la casa coniugale cointestata alle parti, sita in Livorno, Via San Carlo 89, è stata posta in locazione al canone mensile di € 500,00 oltre € 27,00 per oneri condominiali percepiti integralmente e direttamente dal ricorrente ma, a seguito del rilascio per sfratto per morosità da parte degli ultimi conduttori, l'immobile è libero e le parti hanno deciso di porlo in vendita.
Nella memoria difensiva la resistente ha addotto che entrambi i figli sono assunti con contratto di apprendistato, in particolare che uno di essi ha nuovamente intrapreso gli studi universitari e l'altro tenta la carriera nelle forze armate;
mentre la medesima resistente ha lavorato con contratto part-time a tempo indeterminato con retribuzione pari a circa € 700,00 mensili fino all'interruzione e dal 04/11/24
pagina 2 di 4 è assunta part-time con uno stipendio mensile di € 700 circa. Con decreto emesso in data 02/09/2024 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti l'udienza del 16.01.2025, all'esito della quale il Giudice ha rinviato all'udienza del 19.02.2025 in trattazione scritta su richiesta delle parti per fini transattivi. All'udienza del 19.02.2025 il Giudice ha rilevato che le parti non sono pervenute ad un accordo e, ritenuta la causa matura per la decisione perché documentale, ha rinviato per discussione orale all'udienza del 08.05.2025. All'udienza del 08.05.2025 le parti hanno concluso come da accordo raggiunto nella medesima udienza e il Giudice ha trattenuto la causa in decisione. DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che i fatti nuovi allegati dalle parti giustificano la modifica delle condizioni di divorzio stabilite nella sentenza n. 1238/2015 pubblicata il 08.10.2015 nel senso indicato dalle parti medesime con l'accordo raggiunto all'udienza del 08.05.2025, atteso che entrambi i figli maggiorenni hanno raggiunto l'indipendenza economica. Il ricorso contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti;
inoltre, all'udienza del 08.05.2025 le parti hanno raggiunto un accordo sulla definizione del presente procedimento. Le spese di lite stante l'accordo possono essere compensate per intero.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, dispone la modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 1238/2015 pubblicata il 08.10.2015, invariato il resto, come segue:
- Revoca dell'assegnazione della casa familiare alla CP_1
- Revoca del mantenimento nei confronti del figlio a carico del Per_1
Parte_1
- Sospensione del mantenimento ordinario e straordinario in capo a previsto in favore del figlio fino a quando Parte_1 Per_2 quest'ultimo svolgerà l'attuale attività di apprendistato. Il mantenimento si intenderà revocato ove, all'esito dell'apprendistato, il contratto dovesse pagina 3 di 4 essere trasformato in un contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, anche con nuova assunzione;
- Spese di lite compensate;
Livorno, 23.05.2025
Il Presidente Relatore dott. Azzurra Fodra
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1996/2024 promossa da:
, C.F. , con l'Avv. Federica Parte_1 C.F._1
ATTORE/I contro
, C.F. ), con l'Avv. Annamaria Controparte_1 C.F._2
Tirinnanzi;
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come da accordo raggiunto all'udienza del 08.05.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.08.2024, ha convenuto Parte_1 in giudizio dinnanzi all'intestato Tribunale per ottenere la Controparte_1 modifica d zio di cui alla sentenza n. 1238/2015, nel senso di revocare o rideterminare il contributo di mantenimento a carico del ricorrente in favore dei figli e/o con decorrenza Persona_1 Persona_2 retroattiva dall'intervenuta circostanza modificativa, nonché di revocare l'obbligo a esclusivo carico del ricorrente di pagamento del mutuo fondiario gravante sulla casa familiare e disporre che l'obbligo di rimborso del mutuo ipotecario sulla casa familiare, per effetto della revisione delle condizioni di divorzio, sia disposto a pagina 1 di 4 carico di ambedue i cointestatari in misura uguale come per legge ed ex contractu con decorrenza dall'anno 2018 o comunque dall'anno risultante a esito di giudizio.
A fondamento della domanda il ricorrente ha allegato la sopravvenienza di fatti nuovi rispetto al momento dell'emissione della suddetta sentenza di divorzio consistenti, in primis, nell'indipendenza economica raggiunta dai figli maggiorenni e in secundis, nell'attuale attività lavorativa svolta dalla resistente, Per_1 Per_2
c n il nuovo compagno dal 2018 in un immobile diverso dalla casa familiare nella quale risiedono i figli;
in tertiis, nella circostanza che il ricorrente è costretto a pagare due volte la somma statuita per il mantenimento dei figli in quanto, nonostante abbia effettuato il versamento direttamente a quest'ultimi, la resistente ha azionato presso il datore di lavoro sia la richiesta diretta ex art. 473 bis 37 cpc sia un pignoramento per spese straordinarie, utilizzando le somme ottenute per finalità diverse dal mantenimento della prole.
Con memoria difensiva depositata il 13.12.2024, ha chiesto Controparte_1 il rigetto della domanda ex adverso avanzata diario e la modifica parziale delle condizioni di divorzio della sentenza suindicata, nel senso di rideterminare il contributo al mantenimento dei figli a carico del padre nell'importo complessivo di € 380,00 mensili da corrispondersi interamente alla madre sino a quando i figli non lasceranno la casa familiare, nonché di revocare sia le spese straordinarie per i figli a carico dei genitori, sia l'assegnazione della casa coniugale in favore della madre.
Nel proprio atto introduttivo la resistente ha eccepito che il padre ha omesso di corrispondere il contributo per il mantenimento al figlio e che la possibilità Per_2 per il genitore di versarlo direttamente ai figli fosse subordinata ad un provvedimento di modifica delle condizioni in conformità a quanto disposto dall'art. 337 septies cc.
ha allegato che, a seguito del decesso dei genitori nel 2016, Controparte_1 ha ereditato l'immobile presso il quale si è trasferita insieme ai figli e senza il compagno;
la casa coniugale cointestata alle parti, sita in Livorno, Via San Carlo 89, è stata posta in locazione al canone mensile di € 500,00 oltre € 27,00 per oneri condominiali percepiti integralmente e direttamente dal ricorrente ma, a seguito del rilascio per sfratto per morosità da parte degli ultimi conduttori, l'immobile è libero e le parti hanno deciso di porlo in vendita.
Nella memoria difensiva la resistente ha addotto che entrambi i figli sono assunti con contratto di apprendistato, in particolare che uno di essi ha nuovamente intrapreso gli studi universitari e l'altro tenta la carriera nelle forze armate;
mentre la medesima resistente ha lavorato con contratto part-time a tempo indeterminato con retribuzione pari a circa € 700,00 mensili fino all'interruzione e dal 04/11/24
pagina 2 di 4 è assunta part-time con uno stipendio mensile di € 700 circa. Con decreto emesso in data 02/09/2024 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti l'udienza del 16.01.2025, all'esito della quale il Giudice ha rinviato all'udienza del 19.02.2025 in trattazione scritta su richiesta delle parti per fini transattivi. All'udienza del 19.02.2025 il Giudice ha rilevato che le parti non sono pervenute ad un accordo e, ritenuta la causa matura per la decisione perché documentale, ha rinviato per discussione orale all'udienza del 08.05.2025. All'udienza del 08.05.2025 le parti hanno concluso come da accordo raggiunto nella medesima udienza e il Giudice ha trattenuto la causa in decisione. DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che i fatti nuovi allegati dalle parti giustificano la modifica delle condizioni di divorzio stabilite nella sentenza n. 1238/2015 pubblicata il 08.10.2015 nel senso indicato dalle parti medesime con l'accordo raggiunto all'udienza del 08.05.2025, atteso che entrambi i figli maggiorenni hanno raggiunto l'indipendenza economica. Il ricorso contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti;
inoltre, all'udienza del 08.05.2025 le parti hanno raggiunto un accordo sulla definizione del presente procedimento. Le spese di lite stante l'accordo possono essere compensate per intero.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, dispone la modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 1238/2015 pubblicata il 08.10.2015, invariato il resto, come segue:
- Revoca dell'assegnazione della casa familiare alla CP_1
- Revoca del mantenimento nei confronti del figlio a carico del Per_1
Parte_1
- Sospensione del mantenimento ordinario e straordinario in capo a previsto in favore del figlio fino a quando Parte_1 Per_2 quest'ultimo svolgerà l'attuale attività di apprendistato. Il mantenimento si intenderà revocato ove, all'esito dell'apprendistato, il contratto dovesse pagina 3 di 4 essere trasformato in un contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, anche con nuova assunzione;
- Spese di lite compensate;
Livorno, 23.05.2025
Il Presidente Relatore dott. Azzurra Fodra
pagina 4 di 4